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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 27/05/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3781/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3781/2021 promossa da:
(C.F: ), (C.F: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F: , (C.F: Pt_4 C.F._4 Parte_5
), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui C.F._5
minori (C.F: ) e Persona_1 C.F._6 Parte_6
(C.F: ), tutti in proprio e nella qualità di eredi e/o congiunti di C.F._7 [...]
rappresentati e difesi dagli Avv.ti FRANCESCO ANGELINI e FRANCESCO Per_2
BARUCCO, entrambi del Foro di Roma;
ATTORI contro
(C.F/P.I: Controparte_1
), in persona del direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. VANESSA P.IVA_1
DESIRÉE BATTISTELLI del Foro di Torino;
(C.F/P.I: , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti VITTORIO GELPI e STEFANO
DALLE DONNE, entrambi del Foro di Como;
CONVENUTI
e con la chiamata di
Dott. (C.F: ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._8
dall'Avv. PAOLO PIANA del Foro di Milano;
(C.F: P.I: ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. RICCARDO CREVANI del Foro di;
CP_1 TERZI CHIAMATI
Oggetto: Responsabilità professionale medica.
Conclusioni:
- parte attrice: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, istanza e/o deduzione: in via preliminare: una volta concluso il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., iscritto al RG 4472/2020 del medesimo Tribunale intestato, acquisire agli atti del presente giudizio il fascicolo d'ufficio nonché la relazione di consulenza tecnica d'ufficio, autorizzando i ricorrenti al deposito del fascicolo di parte del detto procedimento;
nel merito: a) accertare e dichiarare che il prematuro decesso del signor si è Persona_2
verificato a causa ed in conseguenza della condotta colposa dei sanitari dei nosocomi convenuti;
b) accertare e dichiarare, quindi, la responsabilità degli Istituti Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., e dell'
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., che gestiscono Controparte_5
direttamente ed esclusivamente le strutture nosocomiali convenute ed il personale sanitario ivi operante, per il decesso del paziente, in ragione dell'inadempimento al contratto di prestazione d'opera ed assistenza sanitaria (di spedalità) intercorrente con lo stesso;
c) condannare per l'effetto, gli Istituti in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., e l' , in persona del Controparte_5
legale rappresentante p.t., in via solidale, al risarcimento di tutti i danni riportati dal signor
così come esposti in narrativa, nella misura che risulterà dovuta a seguito Persona_2
di istruttoria o ritenuta equa e giusta dal Giudicante, da liquidarsi iure hereditario in favore della moglie e dei figli superstiti ricorrenti;
d) accertare e dichiarare, altresì, la responsabilità degli Istituti in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., e dell' , in persona Controparte_5 del legale rappresentante p.t., in ragione dell'inadempimento al contratto di prestazione
d'opera e di assistenza sanitaria (di spedalità) ovvero extracontrattualmente ex art. 2043 del codice civile, per la lesione dei diritti degli istanti, condannando in via solidale le convenute al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali riportati dai medesimi, iure proprio, così come esposti in narrativa, nella misura che risulterà dovuta a seguito di istruttoria o ritenuta equa e giusta dal Giudicante;
e) in via subordinata: nella denegata ipotesi non si dovessero ritenere responsabili le convenute per il decesso del sig.
(che si sarebbe comunque verificato), riconducendo il danno patito dal paziente ad Per_2
una significativa riduzione della durata ed alla peggiore qualità della vita residua del medesimo, condannare in via solidale gli Istituti in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., e l' Controparte_5
, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del medesimo danno nella
[...]
misura che risulterà dovuta a seguito di istruttoria o ritenuta equa e giusta dal Giudicante, da liquidarsi iure hereditario in favore della coniuge e dei figli superstiti;
f) in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Giudicante dovesse escludere la ricorrenza del nesso causale fra l'intervenuto decesso del signor e la responsabilità Per_2
dei convenuti e/o dei suoi sanitari, riconducendo il danno patito dal paziente alla perdita delle chance di sua guarigione ovvero sopravvivenza, condannare in via solidale gli Istituti
e in persona del legale rappresentante p.t., e l' Controparte_2 Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_5
risarcimento del medesimo danno nella misura che risulterà dovuta a seguito di istruttoria o ritenuta equa e giusta dal Giudicante, da liquidarsi iure hereditario in favore della coniuge
e dei figli superstiti ricorrenti;
g) il tutto oltre interessi sulle somme via via rivalutate dalla data del decesso fino al soddisfo, a titolo di lucro cessante. Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio e di quello precedente per accertamento tecnico ex art. 696 bis c.p.c., oltre spese generali ed accessori di legge, nonché oltre il rimborso delle somme da corrispondere ai CCTTUU, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.”;
- parte convenuta (ASST di Pavia): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione NEL MERITO Assolvere la convenuta da ogni avversaria domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario;
NEL MERITO IN
SUBORDINE Nell'ipotesi di accertata responsabilità dell' in relazione alle CP_5 domande proposte da parte dei ricorrenti, mantenersi l'obbligazione collegata all'accertando grado di responsabilità della sola e ai reali danni subiti dai CP_5
ricorrenti, elementi entrambi da valutarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi e comunque, ampiamente, riducendosi le avverse richieste;
In caso di ritenuta solidarietà passiva dell' e degli rispetto CP_5 Controparte_2
al fatto dannoso lamentato dai ricorrenti, accertarsi la quota di obbligazione astrattamente imputabile a ciascun ente relativamente all'entità delle conseguenze derivate dalle prestazioni eseguite”;
- parte convenuta (Istituti Clinici): “Voglia il Tribunale adito: nel merito, in principalità: respingere le domande attoree siccome nei confronti degli Istituti Clinici di e CP_1
infondate in fatto e diritto, spese rifuse;
in via subordinata: nel denegato Controparte_2 caso di ritenuta responsabilità del dr. in relazione all'intervento del Controparte_3
29.5.2015: contenere l'obbligo risarcitorio degli Istituti Clinici di e CP_1 Controparte_2
nei limiti del danno che ne è stato conseguenza immediata e diretta;
- condannare il dr.
[... a tenere manlevati e indenni ovvero a rifondere gli Istituti Clinici Controparte_3
per quanto dovessero essere condannati a pagare a titolo di Controparte_2
risarcimento del danno suddetto;
in via ulteriormente subordinata: nel denegato caso di ritenuta corresponsabilità degli Istituti e insieme con Controparte_2 Controparte_2
l' , per i danni di cui gli attori reclamano il Controparte_1
risarcimento: - previa graduazione delle colpe, contenere l'obbligo risarcitorio degli Istituti di e nei limiti del grado di colpa che è loro ascrivibile;
- CP_2 CP_1 Controparte_2
condannare il dr. a tenere manlevati e indenni ovvero a rifondere gli Controparte_3
Istituti Clinici per quanto nei limiti della loro quota-parte di Controparte_2
responsabilità dovessero essere condannati a pagare agli attori;
in via istruttoria: disporre il rinnovo della CTU medico-legale.”;
- terzo chiamato (dott. De Giovanni): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: NEL MERITO: in via principale: - accertare e dichiarare l'assenza di qualsiasi profilo di responsabilità del dott. in relazione ai trattamenti Controparte_3
sanitari effettuati dal sig. come dedotti nel ricorso in epigrafe e quindi Persona_2
rigettare ogni domanda nei suoi confronti;
in via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata una, anche parziale, responsabilità in relazione ai trattamenti sanitari effettuati dal sig. come dedotti nel ricorso in epigrafe, accertare Persona_2
l'assenza di colpa, lieve e\o grave, e in ogni caso di correlazione causale delle condotte del dott. rispetto all'asserita pretesa risarcitoria avanzata nei confronti Controparte_3
degli Istituti e , con conseguente rigetto della domanda di CP_2 CP_2
manleva \ regresso avanzata da detta struttura nei confronti del dott. CP_3
in via ulteriormente subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di
[...]
accoglimento della domanda di manleva \ regresso avanzata dagli Istituti e CP_2 CP_1
nei confronti del dott. in relazione ai trattamenti CP_2 Controparte_3
sanitari effettuati dal sig. accertare e dichiarare il diritto del dott. Persona_2
a essere manlevato dalla propria Compagnia di assicurazione per la Controparte_3
R.C. in forza dei contratti assicurativi in atti. In ogni caso: - con Controparte_4
vittoria di spese di lite. In via istruttoria: - Si chiede la nomina di nuovo Collegio Peritale
d'Ufficio e la rinnovazione dell'intero accertamento, ossia la CTU depositata telematicamente in data 6/9/2022 in sede di Procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (Tribunale di Pavia – R.G. n. 4472/2020) e l'integrazione alla CTU depositata nel presente Giudizio dal Collegio dell'Ufficio in data 25/9/2024.”;
- terza chiamata ( ): “Contrariis rejectis;
previe le declaratorie del caso;
si Controparte_4
contesta tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto, domandato, eccepito e prodotto in fatto
e in diritto nonché in punto an e quantum, sicché nulla di ciò potrà essere dato per pacifico, ammesso o non contestato, neppure implicitamente, e ciò anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Rigettare ogni avversa domanda perché infondata sia in fatto che in diritto, sia in punto an sia in punto quantum, e non provata e comunque per i motivi indicati in atti. Fatto salvo il diritto di impugnazione, nella non creduta ipotesi in cui dovessero essere accolte, in tutto o in parte, le domande avversarie e quindi dovesse essere accolta in tutto o in parte la domanda attorea nei confronti dei convenuti e in tutto o in parte la domanda di manleva/regresso degli Istituti nei confronti dell'assicurato, e dovesse altresì essere accolta, in tutto o in parte, la domanda di garanzia proposta dall'assicurato nei confronti di
(non ravvisandosi quindi alcun caso di inoperatività e/o mancanza di copertura CP_4 assicurativa, esclusione, delimitazione o superamento dell'oggetto del contratto – di qualunque natura e tipo – né l'operatività a secondo rischio), accertare le quote di responsabilità e quindi di danno direttamente imputabili ai soggetti responsabili, determinando in particolare – in ragione della rivalsa/regresso degli Istituti – quella del
Dott. (e, quindi, la gravità della sua colpa e l'entità delle conseguenze che ne CP_3
sono derivate), graduando quindi rispettivamente le colpe e – ferma restando l'applicazione del massimale e dello scoperto contrattualmente previsti – limitare la eventuale condanna di alla sola quota di responsabilità e quindi di danno direttamente imputabile al CP_4
Dott. ma entro i limiti stabiliti dalla legge e/o dalla giurisprudenza in tema di CP_3
responsabilità sanitaria, con esclusione delle solidarietà; in ogni caso il capo di condanna alla garanzia e manleva dovrà essere limitato alle sole obbligazioni risarcitorie e comunque ai soli danni che siano conseguenza immediata e diretta di una condotta colposa e quindi di una responsabilità propria dell'assicurato e dovrà dunque escludere la garanzia assicurativa per l'eventuale responsabilità concorrente o solidale dell' con altri Parte_7
soggetti – essendo la garanzia assicurativa limitata alla sola quota di danno direttamente imputabile al Dott. in ragione della gravità della propria colpa e dell'entità CP_3
delle conseguenze che ne sono direttamente derivate – e dovrà altresì tenere conto delle ulteriori condizioni contrattuali, del concreto oggetto del contratto di assicurazione stipulato, dei rischi garantiti e in generale dei limiti del contratto e della garanzia prestata in base ad esso, dovrà applicare le franchigie, i massimali (nella fattispecie € 1.000.000,00 o, in subordine, € 1.500.000,00) e gli scoperti contrattualmente pattuiti ed applicabili al caso di specie. Quanto allo scoperto, si eccepisce in particolare che l'assicurazione è prestata con uno scoperto del 10% per ciascun sinistro, con il minimo di € 3.000,00 (o, in subordine, di € 1.000,00) e con il massimo di € 80.000,00 o, in subordine, di € 75.000,00), che rimane a carico dell'assicurato. Emettere in ogni caso ogni più utile pronuncia per
l'esclusione di ogni obbligazione a carico di e per mandarla assolta da ogni CP_4
avversa domanda. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva. Non si accetta il contraddittorio su fatti tardivamente allegati e su domande, eccezioni, istanze e conclusioni nuove o illegittimamente modificate. Si richiamano tutte le istanze, richieste, eccezioni e conclusioni proposte e sollevate in corso di causa, nessuna esclusa, che non possono in nessun caso intendersi abbandonate.”.
Fatti di causa e svolgimento del processo nel mese di maggio 2015, in seguito alla comparsa di ematuria, si sottoponeva ad Persona_2
una serie di visite mediche e specialistiche.
In particolare, tra il 25.05.2015 ed il 26.05.2015 veniva visitato dal dott. Controparte_3 specialista in urologia presso l'Istituto Clinico Beato Matteo di , il quale, esaminati i CP_2 referti degli esami effettuati dal paziente e riscontrata un'importante anemia, ne disponeva il ricovero urgente presso la suddetta struttura nosocomiale, dove, per sospetta neoplasia, in data
29.05.2015 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di uretrocistoscopia con resezione transuretrale della vescica (TURV), nonché a laparotomia con nefroureterectomia sinistra
(asportazione del rene).
Il decorso post-operatorio risultava complesso: a causa della forte anemia effettuavano trasfusioni di quattro sacche di emazie concentrate;
il paziente, inoltre, lamentava anuria.
In data 31.05.2015 veniva pertanto sottoposto ad una nuova TC dell'addome, la quale evidenziava un versamento emorragico di notevoli dimensioni nella sede dell'intervento chirurgico.
Alla luce di questi dati, nonché del quadro clinico complessivo, il paziente veniva ricondotto in sala operatoria per essere sottoposto ad una laparotomia esplorativa: in questa sede, i sanitari osservavano un voluminoso versamento con coaguli adesi allo psoas, alla loggia renale ed al colon discendente. Si provvedeva a rimuovere i coaguli riscontrati e a posizionare un emostatico riassorbibile.
Persistendo, tuttavia, le condizioni di anuria e di anemia, venivano somministrate al paziente ulteriori sacche di emazie concentrate, le quali non miglioravano i valori di emoglobinemia.
Dopo ampio consulto con i nefrologi ed i chirurghi dell'Ospedale Civile di , il paziente CP_2
veniva qui traferito in data 1.06.2015, per iniziare un trattamento dialitico e proseguire le cure. Nelle more, giungeva il referto dell'esame istologico del rene e della lesione vescicale asportati al paziente, che riportava l'assenza della neoplasia inizialmente supposta;
l'ematuria riscontrata dal paziente, secondo il referto istologico, era invece riconducibile ad una pielonefrite cronica
(infezione del rene).
Nel corso del ricovero presso l'Ospedale Civile di , il paziente veniva quindi sottoposto ad CP_2
esami ematochimici e ad una biopsia midollare, che svelavano la presenza di un mieloma con infiltrato plasmacellulare al 70-80%.
Il paziente continuava a presentare anche una tendenza all'anemizzazione e a partire dal 18.06.2015 ipertermia e febbre, suggestivi per un quadro infettivo in atto di probabile origine nosocomiale.
Il 28.06.2015 il paziente veniva sottoposto ad una nuova TC addome, che mostrava la presenza di un'estesa raccolta ascessuale, con componenti aeree al suo interno, nella loggia renale sinistra. La raccolta coinvolgeva lo psoas, fino a raggiungere la cresta iliaca sinistra.
Il paziente veniva dunque condotto in sala operatoria in urgenza, dove i sanitari provvedevano a drenare la raccolta, che risultava composta da materiale purulento e da sangue. La fase successiva all'intervento era caratterizzata da un deficit completo dell'arto inferiore sinistro, con comparsa di dolore e successiva paralisi dello stesso.
Il 02.07.2015 i sanitari osservavano anche una tumefazione dura in fossa iliaca sinistra, motivo per il quale il paziente eseguiva l'ennesima TC dell'addome; questa mostrava la persistenza della raccolta ascessuale, nonostante i drenaggi effettuati in precedenza, oltre alla comparsa di un ematoma in sede retroperitoneale.
Il giorno seguente veniva quindi ricondotto in sala operatoria e sottoposto ad una nuova laparotomia, dove veniva riscontrato nella loggia renale sinistra un vasto ematoma nello psoas, con deviazione dall'asse iliaco e con compressione dello sciatico popliteo. Si procedeva con l'evacuazione dell'ematoma in sede retroperitoneale e tamponamento con “packing”.
Nei giorni successivi le condizioni del paziente peggioravano, aggravandosi in particolar modo per insufficienza renale, motivo per cui i sanitari riavviavano il trattamento dialitico, precedentemente interrotto a causa delle molteplici infezioni nosocomiali riscontrate.
Tra il 06.07.2015 e il 21.07.2015, il paziente veniva sottoposto ad ulteriori interventi chirurgici di rinnovo del “packing” e di trasfusioni, a fronte del recidivo sanguinamento da tutte le aree cruentate.
Su richiesta dei familiari, i sanitari dell'Ospedale di accordavano in data 23.07.2015 il CP_2 trasferimento del paziente presso l'Ospedale San Raffaele di Milano
Accolto in unità di terapia intensiva per sepsi severa con isolamento ceppi su emocolture, da ferita chirurgica e da BAL, il paziente veniva sottoposto ad angio-TC ed esame angiografico: qui i sanitari riuscivano ad identificare l'origine dei continui sanguinamenti all'arteria lombare sinistra, che perciò veniva embolizzata.
Solo a seguito di ulteriori interventi chirurgici (di rimozione delle garze residuate dal precedente intervento e drenaggio di ulteriore ematoma riscontrato), sottoposto a VAC therapy ed a tracheostomizzazione, il paziente cominciò a mostrare un lento miglioramento delle ferite chirurgiche.
Il paziente veniva dimesso dal San Raffaele il 02.11.2015 per essere trasferito presso l'Istituto
Geriatrico C. Golgi di Abbiategrasso e poi presso il reparto di Riabilitazione Neuromotoria, dove iniziava le terapie riabilitative per l'arto inferiore sinistro.
Quanto al mieloma multiplo, il paziente continuava ad essere seguito a distanza dalla oncoematologia del San Raffaele di Milano e veniva dimesso dalla struttura di riabilitazione in data
16.02.2016.
A causa di nuovi episodi infettivi verificatisi nel corso del 2016 e all'inizio del 2017, la patologia ematologica tornava a progredire, fino a che, a seguito di episodi di insufficienza renale acuta e di un aggravamento generale delle condizioni di salute, in data 29.04.2017, all'età di 70 anni,
[...]
decedeva. Per_2
Ritenendo che, anche alla luce del quadro clinico e del parere medico-legale del consulente di parte, la prematura scomparsa del congiunto fosse da ascrivere a colpa medica dei sanitari dei primi due nosocomi che l'avevano avuto in cura, con ricorso ex art. 696-bis c.p.c. - promosso in data
15.10.2020 - la coniuge ed i figli superstiti e in Parte_1 Parte_2 Parte_5 proprio e in qualità di eredi del “de cuius”, insieme ai nipoti maggiorenni e Pt_3 Parte_4
e ai minori e chiedevano all'intestato Tribunale (R.G. n. 4472/2020) Per_1 Parte_6
l'esperimento di una consulenza tecnica preventiva al fine di accertare le cause e le responsabilità in ordine alla morte del paziente e l'entità dei danni subiti, anche in termini di “minor durata” e
“peggior qualità della vita”, ovvero, in subordine, della “perdita di chance di sopravvivenza e/o guarigione”, tentando all'esito la conciliazione tra le parti.
Al procedimento di consulenza tecnica preventiva partecipavano, oltre alle strutture sanitarie evocate, anche il medico specialista dott. e la sua compagnia di Controparte_3
assicurazione Controparte_4
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 14.07.2021, gli attori in epigrafe - in attesa del deposito della relazione di a.t.p. da parte del Collegio peritale nominato - instauravano il giudizio di merito nei confronti dell' e di Controparte_5 [...]
e, riportandosi alle considerazioni medico-legali del consulente di parte, Controparte_2
domandavano la condanna delle strutture convenute, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, “iure proprio” e “iure hereditatis”, derivati dal decesso del congiunto a causa dell'errata diagnosi di neoplasia e della conseguente indicazione chirurgica di asportazione del rene, rivelatasi inutile, nonché dei ritardi e degli errori nel trattamento delle successive complicanze emorragiche determinatesi, tanto in termini di danno biologico e morale “terminale” (o catastrofale) patito dal “de cuius”, adeguatamente personalizzato, quanto del danno da perdita del rapporto parentale da ciascuno patito in proprio o, in subordine, del danno da perdita anticipata della vita o, in ulteriore subordine, da perdita di chance di guarigione e/o sopravvivenza, il tutto oltre agli interessi da ritardato pagamento e rivalutazione monetaria dalla data del fatto alla liquidazione, con vittoria di spese e compensi del giudizio e del procedimento di a.t.p., incluse le spese da corrispondersi ai CTU, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' contestando ogni responsabilità per fatto CP_5
proprio o dei suoi ausiliari in ordine al decesso del paziente. In sintesi, la struttura convenuta deduceva: - che il “mieloma G1” (diagnosticato al paziente in data 17.06.2015 dai sanitari di
) aveva avuto ruolo causale determinante nel decorso clinico e che il decesso del paziente CP_2
era da ricondursi eziologicamente alla progressione della neoplasia ematologica, patologia indipendente dal quadro infettivo e da quello emorragico occorse durante il ricovero presso il detto nosocomio e risolti, poi, nel corso del successivo ricovero al San Raffaele di Milano;
- che le circostanze addotte dagli attori non dimostravano, alla luce di criteri scientifici esaustivi, la sussistenza del nesso causale tra la morte del paziente e gli errori diagnostici e terapeutici nel trattamento delle complicanze;
- che la causa del decesso era da ricondursi al naturale decorso della malattia oncologica;
- che, pertanto, nulla spettava ai parenti e agli eredi della vittima a titolo di risarcimento per i danni conseguenza da morte del congiunto. In subordine, per il caso di ritenuta solidarietà passiva tra le strutture convenute, chiedeva accertarsi il grado di colpa e l'entità delle responsabilità imputabili a ciascun ente.
Anche gli Istituti clinici di e si costituivano ritualmente in giudizio, CP_1 Controparte_2
contestando gli addebiti di responsabilità medica sotto il profilo dell'an ed eccependo l'infondatezza delle pretese risarcitorie nel quantum; domandava, in ogni caso, previo differimento della prima udienza di comparizione, la chiamata in causa del dott. al fine di Controparte_3
essere manlevata e tenute indenne di quanto eventualmente costretta a pagare in ordine alle conseguenze dannose, immediate e dirette, derivanti dalle prestazioni rese al paziente dal medico
(in regime di collaborazione libero-professionale) presso la struttura.
Autorizzata la chiamata del terzo da parte della clinica convenuta, con comparsa di risposta del
10.02.2022 si costituiva il dott. contestando le domande attoree e quelle di Controparte_3
regresso anticipato (o manleva) svolte dalla struttura chiamante, stante l'assenza di profili di colpa medica in relazione al proprio operato e del nesso di causa quanto alla morte del paziente, invero causata da una grave forma di patologia tumorale;
a sua volta, avanzava istanza di chiamata in causa di al fine di essere garantito dalla compagnia assicuratrice per Controparte_4
l'eventuale responsabilità professionale in forza delle polizze stipulate.
Ulteriormente differita l'udienza per consentire la chiamata in garanzia dell'impresa di assicurazione, si costituiva tempestivamente in giudizio contestando le Controparte_4
domande attoree ed escludendo qualsiasi addebito di responsabilità del personale medico degli
Istituti in generale, e del dott. in Controparte_2 Controparte_3 particolare;
quanto all'azione di regresso della struttura nei confronti del medico curante, ne eccepiva l'inammissibilità o comunque l'infondatezza, non riscontrandosi il dolo o la colpa grave richiesti dall'art. 9 della L. n. 24/2017; in merito alla garanzia assicurativa, ne eccepiva l'inoperatività per le richieste di risarcimento derivanti da solidarietà con soggetti non assicurati, chiedendo che, in caso di accoglimento delle domande, la garanzia fosse contenuta nei limiti di quanto provato e fermi i limiti del massimale, franchigie e scoperti applicabili.
Disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario, le parti depositavano memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. ratione temporis e la causa proseguiva in istruttoria con l'acquisizione dei documenti prodotti e degli atti del procedimento di consulenza “ante causam”. Veniva quindi disposta una integrazione della CTU svolta nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., sottoponendo al già nominato Collegio peritale taluni quesiti integrativi (ord. 30.01.2023).
Dopo alcuni meri rinvii, in parte dovuti a proroghe delle operazioni peritali ed ai ritardi nel deposito della relazione integrativa di CTU e delle risposte alle osservazioni dei CTP, in parte al succedersi di diversi magistrati per congedi e tramutamenti tabellari, la causa veniva chiamata all'udienza cartolare del 16.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, quindi trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. In via preliminare occorre dare atto che la vicenda dedotta in giudizio non è attratta al regime sostanziale introdotto dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24, recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie». Invero, i fatti - intesi come eventi clinici - addebitati dagli attori alla responsabilità degli esercenti la professione sanitaria di cui le due strutture convenute si sono avvalse nella relazione di cura con il paziente si snodano tra il 2015 e il 2016, dunque in epoca precedente alla sua entrata in vigore (1° aprile 2017), non avendo le norme sostanziali della L. n.
24/2017 una portata retroattiva, come ormai chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n.
28994/2019). 1.1 Ad ogni modo, sul piano del diritto intertemporale, la successione normativa che si è verificata prima con il D.L. n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189 del 2012 (c.d.
Decreto Balduzzi) e con la L. n. 24 del 2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco) non ha riguardato, come è noto, la posizione e il regime giuridico della responsabilità civile della struttura sanitaria, bensì unicamente quella del medico in relazione ai danni causati a pazienti nell'esercizio della sua attività professionale all'interno di una struttura, pubblica o privata.
1.2 Ne discende che la disciplina della responsabilità degli enti sanitari, evocata in questa sede dagli odierni attori, nella duplice qualità di eredi (per coniuge e figli) e stretti congiunti (coniuge, figli e nipoti) del paziente deceduto prima del giudizio, non è attinta da fenomeni di “jus superveniens”, sicché si innesta nel caso di specie un “doppio regime” di responsabilità delle strutture convenute.
1.3 Con specifico riguardo alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal paziente, per i quali coniuge e figli superstiti agiscono “iure successionis”, in qualità di eredi del congiunto, la fattispecie di responsabilità resta nell'ambito della responsabilità contrattuale ex artt.
1218 e 1228 c.c. (cfr. Cass. n. 14615/2020; cfr. anche Cass. n. 14258/2020; Cass. n. 4904/2022).
Invece, quanto al danno richiesto da tutti “iure proprio” per la perdita del rapporto parentale, la responsabilità della struttura sanitaria ha natura extracontrattuale (cfr. da ultimo Cass. n. 3267/2024)
e andrà accertata con il regime proprio dell'art. 2043 c.c.
1.4 Da tali premesse qualificatorie discendono importanti conseguenze, in specie sulle regole che disciplinano la distribuzione degli oneri probatori (oltre che sul termine di prescrizione del diritto al risarcimento, istituto che nel caso presente non viene in rilievo).
Come chiarito dalla Suprema Corte, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente (creditore danneggiato) che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare, oltre alla fonte del suo credito, l'esistenza del nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di una nuova malattia e l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio del “più probabile che non”, mentre spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n.
18392/2017), da intendersi nel senso oggettivo della sua non imputabilità all'agente (cfr. Cass. n.
26700/2018; conf. ex multis Cass. n. 19204/2018; Cass. n. 28891/2019; Cass. n. 25288/2020; Cass.
n. 14702/2021; Cass. n. 10345/2021; Cass. n. 10050/2022; Cass. n. 5808/2023; Cass. n. 9889/2023;
Cass. n. 13107/2023; Cass. n. 3447/2024).
Sotto il versante della responsabilità extracontrattuale, invece, il danneggiato assume l'onere di provare gli elementi fondanti la responsabilità aquiliana (ossia il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso di causalità tra il fatto e il danno e la colpevolezza dell'agente), fermo rimanendo che, specie in tema di attività medico-sanitaria, il medesimo fatto può costituire, al contempo, inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di spedalità con il paziente e fatto illecito rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. n. 3267/2024).
1.5 La prova dell'esistenza di un valido nesso causale tra la condotta del medico in violazione delle regole di diligenza e l'evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), deve perciò essere sempre fornita da chi agisce per il risarcimento dei danni, essendo la causalità un elemento
“comune ad ogni fattispecie di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, quale portato della distinzione fra causalità ed imputazione e riguarda tanto l'evento pregiudizievole, quanto il danno consequenziale” (cfr. Cass. n. 18392/2017; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 28991 e n. 28992 del
2019; Cass. n. 13919/2021; Cass. n. 27142/2024), con la precisazione, però, che essa deve essere fornita in termini probabilistici, e non di assoluta certezza (cfr. Cass. n. 6386/2023).
Al riguardo - ricordando come l'accertamento giudiziario (che non coincide con il concetto di certezza naturalistica dell'accadimento di un fatto) della causalità materiale si fonda sull'applicazione del principio di cui all'art. 40 c.p. e sulla regola con-causale di cui all'art. 41 c.p. e che i principi causali strutturali adottati dalla giurisprudenza civilistica (a differenza di quella penalistica) sono quelli della regolarità causale, integrata, se del caso, in relazione alle singole fattispecie concrete, da quelli dell'aumento del rischio e dello scopo della norma violata (cfr. Cass.
n. 12497/2024, in motiv.) - nelle citate pronunce (cfr. Cass. n. 21530/2021; conf. Cass. n.
6386/2023 e Cass. n. 27142/2024 cit.) la Suprema Corte ha affermato che “il giudizio di causalità sull'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, è pertanto da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma anche all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica)”.
§2. Poste tali premesse generali, in relazione ai fatti di causa, la storia clinica e l'iter diagnostico relativo ai ricoveri subiti dal paziente sono documentati dalle cartelle cliniche in atti Persona_2
(doc. 11-61 fasc. ric.; id. doc.
1-23 fasc. Asst), analizzate e sintetizzate dai consulenti tecnici dell'Ufficio in sede di a.t.p. ed ulteriormente ribadite con le integrazioni richieste nel presente giudizio di merito.
2.1 È appena il caso di evidenziare, rispetto allo svolgimento processuale, che il mancato rispetto dei termini assegnati al collegio peritale per il deposito della relazione integrativa non rende inutilizzabile la CTU, influendo piuttosto sulla misura del compenso (Cass. n. 7330/2024); quanto, invece, al deposito telematico dell'elaborato integrativo (dep. del 15.06.2024) inizialmente privo di riscontri ai rilievi critici inoltrati dai CTP, deve darsi atto che il vizio è stato sanato nel corso del processo (v. ord. 08.07.2024, dep. del 25.09.2024 e verb. ud. 26.09.2024), recuperando il contraddittorio tra CTU e CTP, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all'art. 196 c.p.c. (in tema di sanatoria della nullità relativa della CTU, v. Cass. n. 16196/2023; Cass. n. 707/2024).
2.2 È inoltre ben noto che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito valutare l'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o "in toto", le indagini, sostituendo l'ausiliare in precedenza nominato (cfr. tra le tante, Cass. n. 14789/2020).
2.3 Orbene, all'esito degli accertamenti medico-legali posti in essere nel contraddittorio tra le parti, il collegio peritale ha ravvisato profili di censura tanto nell'operato diagnostico e nell'indicazione al trattamento chirurgico di laparotomia con nefroureterectomia sinistra posto in essere dal dott.
quanto nel trattamento delle complicanze emorragiche post-operatorie dai Controparte_3 sanitari dell'Istituto Clinico “Beato Matteo” di e, soprattutto, a seguito di trasferimento, CP_2 dai sanitari dell'Ospedale civile di , qualificandoli alla stregua di “inescusabili errori” che CP_2 integrano “gli estremi di una condotta professionale erronea per imperizia, imprudenza e negligenza”, tale da porsi in relazione causale non soltanto rispetto ad un - del tutto evitabile -
“prolungamento dello stato di malattia”, tradottosi in termini di “danno biologico temporaneo in forma assoluta per la durata di 260 giorni”, ma anche come “antecedente logico in rapporto causa- effetto con l'evento letale”, in termini di perdita della “possibilità di essere curato” dalla patologia tumorale in atto e, conseguentemente, di perdita della possibilità di “sopravvivenza”, stimata in
“quantomeno 7-8 anni di vita di buona qualità, considerando i a due anni vissuti con la serie di vicissitudini negative”.
2.4 In particolare, dopo aver ripercorso l'iter clinico del primo ricovero presso l'Istituto clinico
“Beato Matteo” di (pag.
8-12 rel. a.t.p.) ed evidenziato la “netta discordanza” tra il CP_2 reperto strumentale ecografico rilevato dal dott. in data 25.05.2015 (“assenza di CP_3 lesioni espansive parenchimali”) e quello “positivo di malattia della tomografia computerizzata” del giorno seguente (“…quadro fortemente sospetto per patologia evolutiva renale di presumibile pertinenza della via escretrice…ispessimento della parete vescicale laterale destra sospetta per lesione infiltrante….”), i CTU hanno rilevato che “alla luce delle perplessità circa l'assenza di una descrizione delle dimensioni ovvero del pattern di distribuzione del mezzo di contrasto nelle sospette zone tumorali (renale e vescicale)”, sarebbe stata opportuna “una razionale rivalutazione delle immagini di radiodiagnostica con richiesta di un secondo parere” o “in alternativa, accertamenti di livello maggiore quali imaging a risonanza magnetica ovvero un istologico su biopsia renale”. Posto che, invece, è pacificamente “mancata una razionale valutazione delle discordanze tra i dati strumentali preoperatori” ed ancor più “del quadro intra-operatorio non congruo con la proposta diagnosi di neoplasia, che avrebbero quantomeno meritato uno sforzo diagnostico ulteriore, presupposto di un adeguato trattamento terapeutico al fine di limitare le possibilità di errore” e che
“l'opzione di un trattamento esclusivamente farmacologico non sembra essere stata praticamente presa in considerazione”, i consulenti hanno ritenuto “particolarmente grave appare l'errore dello specialista chirurgo che, senza richiedere ulteriori indagini di conferma (ecografia intraoperatoria), praticò la demolizione chirurgica del rene sinistro, per altro sano” (pag. 26 rel.
a.t.p.).
2.5 Anche l'immediato decorso post-operatorio, caratterizzato dalla comparsa di un'instabilità emodinamica, ad avviso del collegio peritale non venne poi trattato adeguatamente dai medici curanti dell'Istituto clinico, i quali, anziché affrontarlo mediante “rimpiazzo volemico (profusa somministrazione di liquidi plasma expander, soluzioni isotoniche, albumina) con il risultato anatomico di “riempire” il circolo e con lo scopo funzionale di ottenere la ripresa della diuresi”, insistettero piuttosto “nella somministrazione terapeutica di diuretici che sappiamo sortire l'effetto esattamente opposto ovvero quello di “svuotare il circolo”, e ciò “ebbe ripercussioni immediate sul successivo decorso clinico” (pag. 27 rel. a.t.p.).
2.6 Ulteriori gravi carenze e criticità sono state ravvisate dai CTU nella gestione della fase successiva da parte dei sanitari dell'Ospedale civile di , dove il paziente venne trasferito il CP_2
01.06.2015 per l'avvio di un trattamento emodialitico in emergenza (v. pag. 12-16 rel. a.t.p.): qui il paziente “venne sottoposto a reiterati consequenzialmente fallimentari tentativi di contrastare chirurgicamente la complicanza emorragica mediante mero svuotamento e tamponamento retroperitoneale. Vennero condotti ben otto tempi chirurgici di apertura laparotomica al più a scopo di toilette e di revisione del campo operatorio senza che gli stessi potessero assurgere alla stregua di una procedura a scopo emostatico” ed “anche quando le condizioni dell'uomo stavano andando incontro ad un progressivo e costante peggioramento, i sanitari procrastinarono la decisione di aderire all'unica soluzione diagnostico-terapeutica rappresentata da una metodica angiografica”.
2.7 Relativamente alla stretta attuazione chirurgica, i CTU hanno definito “gesto tecnico sicuramente discutibile l'intervento del 28/06/2015 che pur proponendosi l'evacuazione di una voluminosa raccolta purulenta, venne condotto con un'incisione secondo Esperienza Per_3
comune nella pratica chirurgica come tale accesso contravvenga alla finalità di evacuare un così ingente ascesso retroperitoneale (di circa 1000cc) ed ancor più di esplorare il campo operatorio gravato da complicanze emorragiche di una recente nefrectomia”. In sintesi “nell'atto di affrontare la toilette, il drenaggio e la revisione di un campo operatorio era richiesto un gesto chirurgico ben più ampio rispetto a quello che, in realtà, è stato eseguito”. Ritengono i CTU che questi “reiterati gesti chirurgici (otto procedure interventistiche) con criticità individuabili sia nella scelta della metodica chirurgica sia nelle reiterate indicazioni all'esposizione chirurgica che hanno inevitabilmente ed inesorabilmente peggiorato le sequele che si sarebbero realizzate qualora si fosse attuato un corretto percorso diagnostico-terapeutico”, risultando piuttosto evidente come il paziente “dovesse essere prontamente trasferito in struttura nosocomiale dotata di metodiche di livello avanzato quale una radiologia diagnostica ed interventistica” (pag. 29 rel. a.t.p.).
2.8 Invece soltanto su richiesta dei familiari, come annotato nel diario clinico, il paziente venne trasferito il 23.07.2015 presso l'Istituto San Raffaele di Milano che, dotato di radiologia interventistica, “consentì di attuare con estrema urgenza la corretta gestione terapeutica della complicanza emorragica”: le procedure medico-chirurgiche ivi adottate, sottolineano i periti, rimangono esenti da qualsiasi possibile censura (pag. 29-31 rel. a.t.p.).
2.9 Va dato atto che, a seguito di una biopsia osteo midollare effettuata il 16.06.2015 dai sanitari dell'Ospedale civile di per “sospetta componente monoclonale”, al paziente venne CP_2 diagnosticato un mieloma multiplo, al tempo “asintomatico sulla base di parametri racchiusi nell'acronimo CRAB” (“In occasione del primo riscontro….l'unico parametro disponibile è quello dell'infiltrato midollare che era superiore al 70%...”), “etichettabile” - secondo il parere dello specialista ematologo dott. , indicato quale ausiliario dei CTU per le valutazioni onco- Per_4
ematologiche - “come un mieloma asintomatico ad alto rischio evolutivo verso una forma sintomatica” (pag. 33-34 rel. a.t.p.).
2.10 I consulenti dell'ufficio, anche in replica alle osservazioni dei c.t.p., non dubitano quindi, stante la diagnosi all'exitus in data 29.04.2017 di “polmonite e progressione di mieloma multiplo”, che il paziente morì a causa di una grave forma di “leucemia plasmacellulare secondaria”, che - chiariscono - è una “rara evoluzione della malattia tumorale” di cui era, purtroppo, Persona_2
affetto. Ad ogni modo i medesimi CTU, acquisito il parere dell'ausiliario oncologo (dott.
), hanno ritenuto ravvisabile nello sfortunato decorso clinico, caratterizzato da una Persona_5 lunga serie di “inadempienze”, “superficialità”, “inescusabili errori” e “carenze di vario tipo”, un nesso causale con l'evoluzione peggiorativa del mieloma e, quindi, con l'evento letale (pag. 38 rel.
a.t.p.).
2.11 Spiegano i periti che “un'attenta gestione del post-operatorio con il tempestivo ricorso a misure terapeutiche idonee al riconoscimento ed al trattamento dell'evento avverso avrebbe quantomeno richiesto il pronto trasferimento in un centro di destinazione fornito di radiologica interventistica per così consentire al paziente di essere adeguatamente trattato con una procedura di angiografia diagnostica e terapeutica di secondo livello” (pag. 38 rel. a.t.p.). Invece, “la violazione degli standard ottimali di presa in carico e di cura pur nella consapevolezza di condizionare con una condotta professionale non aderente alle linee guida e connotata da una condotta colposa, il tempo utile per un approccio in terapia d'urgenza così riducendo in maniera sensibile le probabilità di emendare, in modo tempestivo, la progressione della complicanza in atto
e parimenti condizionando negativamente il quadro permanente ad essa correlabile”, che di riflesso sfociò “in un altrettanto debilitante quadro di insufficienza multiorgano: respiratoria (IOT, ventilazione meccanica, tracheostomia), neuromuscolare (paraplegia in polineuropatia delle malattie critiche), renale con insufficienza oligo-anurica e necessità di prolungata depurazione extra-renale, nonché immunitaria (paziente colonizzato da germi MRSA)” (pag. 30 rel. a.t.p.).
In queste condizioni, il paziente non poté essere avviato ad un trattamento oncologico “ottimale” e
“di prima scelta secondo i previsti protocolli e linee guida” (v. pag. 35 rel. a.t.p.). Di contro, vennero somministrati dosaggi “modulati” stante l'interferenza con le comorbidità e per le fragilità del paziente (deterioramento della funzione renale da catene leggere, rischio infettivo e neuropatia), che non avrebbero potuto garantire risultati sub ottimali “confrontabili con quelli che si ottengono quando si usano gli schemi secondo indicazione”.
2.12 Si chiarisce ulteriormente (anche in replica alle osservazioni critiche dei consulenti tecnici delle parti convenute e terzi chiamati) che, non potendo il paziente accedere alle terapie adeguate alla patologia in atto, stante il “quadro complesso con polipatologie” (come detto, determinato da colpa medica), l'evoluzione finale del mieloma in leucemia plasmacellulare secondaria, manifestatasi nel febbraio 2017, ancorché rara, sarebbe stato comunque agevolato dalle fragili condizioni in cui versava paziente: un “vantaggio proliferativo” delle cellule tumorali che include anche la “possibilità di acquisire alterazioni genetiche e molecolari”, potendo quindi favorire “la comparsa di nuovi cloni neoplastici non presenti all'inizio” (v. pag. 4 repl. a.t.p.).
Secondo gli studi scientifici richiamati nella relazione, un paziente di 69 anni affetto dalla stessa malattia che fosse stato avviato ad una terapia oncologica adeguata senza gli eventi avversi che sono stati addebitati (ovvero in assenza di comorbidità importanti), avrebbe potuto ambire ad un'aspettativa mediana di vita di almeno otto-dieci anni.
Nel caso concreto - affermano i CTU - “le manchevolezze della condotta professionale dei sanitari operanti presso l'ospedale Civile di ”, hanno perciò avuto “una influenza sull'indice CP_2 teorico di sopravvivenza” del paziente: ad avviso del collegio peritale e dell'ausiliario specialista, il sig. avrebbe “perso la possibilità di essere curato nel modo più consono alla sua età”. Per_2
2.13 Concludendo, in sintesi, dalla CTU preventiva (v. pag. 37-38) è emerso che:
- - “una oggettiva carenza sul piano della completezza dell'inquadramento diagnostico che comportò carenze sulla strategia terapeutica successivamente intrapresa di nefrectomia sinistra. Ulteriori elementi di criticità nella gestione post-operatoria del signor Per_2 presso l'Istituto Clinico Beato Matteo per il non corretto trattamento clinico di una condizione di riduzione critica del volume intravascolare con il conseguente sviluppo di un danno renale acuto che richiese avvio trattamento dialitico”;
- “il paziente non è stato gestito in modo corretto con palesi omissioni e ritardi diagnostici terapeutici dall'1/06/2015 al 23/07/2015 presso Ospedale di . Incongrua corretta CP_2
gestione della complicanza che rese necessario un prolungamento dello stato di malattia, richiedendosi cure chirurgiche e fisioterapiche mirate, in regime di degenza nosocomiale dapprima presso l'Ospedale San Raffaele di Milano (dal 23/07 al 2/11) e quindi presso
l'Istituto Geriatrico Camillo Golgi di Abbiategrasso sino al 16/02/2016”;
- “un'attenta gestione del post-operatorio con il tempestivo ricorso a misure terapeutiche idonee al riconoscimento ed al trattamento dell'evento avverso avrebbe quantomeno richiesto il pronto trasferimento in un centro di destinazione fornito di radiologica interventistica per così consentire al paziente di essere adeguatamente trattato con una procedura di angiografia diagnostica e terapeutica di secondo livello”;
2.14 Sul piano causale, per i consulenti dell'ufficio “la sussistenza di franchi ed evidenti profili di responsabilità professionale nei confronti dei Sanitari operanti presso l'Ospedale Civile di
, sono causalmente connessi con l'”evolutio in peius” del quadro clinico del signor CP_2
I rilevati comportamenti Sanitari imperiti, imprudenti e negligenti, da valutarsi alla Per_2
stregua di “antecedente logico” in rapporto “causa/effetto” con l'evento letale. Le manchevolezze della condotta professionale dei Sanitari operanti presso l'ospedale Civile di , consente di CP_2
affermare che essa ha avuto, nel caso concreto, una influenza sull'indice teorico di sopravvivenza del defunto signor . Per_2
2.15 Ne derivò, ad avviso del collegio peritale:
- un danno biologico temporaneo totale per la durata di 260 giorni con una contingente sofferenza soggettiva di grado elevato (pari a 5 in una scala da 1 a 5);
- la perdita della “possibilità di essere curato nel modo più consono alla sua età” e, di conseguenza, probabilmente la perdita di “quantomeno 7-8 di vita di buona qualità considerando i due anni vissuti con una serie di vicissitudini negative. Inoltre, se fosse riuscito a raggiungere una risposta alla terapia molto profonda a livello molecolare (MRD negatività) la probabilità di sopravvivere a 10 anni sarebbe stata di oltre il 60%”. 2.16 In replica alle osservazioni dei consulenti di parte, i CTU in sede di a.t.p. hanno ritenuto di poter comunque convenire con “l'accezione di danno intermittente”, indicata, quanto all'operato del dott. dai suoi CTP (v. pag. 3 repl. a.t.p.). CP_3
2.17 Nel corso del processo, il medesimo collegio peritale, affiancato dall'ausiliario ematologo, è stato poi chiamato da questo Giudice ad integrare la CTU preventiva al fine di meglio chiarire e se del caso approfondire gli aspetti relativi alla verifica della causalità e in che misura la condotta dei medici curanti delle due strutture convenute abbia influito nella causazione dell'evento infausto, nonché di motivare l'adesione, in replica, alle osservazioni del CTP quanto all'operato dell'urologo dott. CP_3
2.18 Con la relazione integrativa del 15.06.2024 e in replica alle reiterate osservazioni critiche dei consulenti di parte convenuta e terzo chiamato, i CTU hanno in sintesi:
- confermato gli elementi di colpa professionale in capo al dott. Controparte_3
riconducibili a una “oggettiva carenza sul piano della completezza dell'inquadramento diagnostico che comportò carenze sulla strategia terapeutica successivamente intrapresa di nefrectomia sinistra”;
- chiarito di non potersi “validare l'affermazione circa il fatto che la necrosi tubulare acuta era condizione patologica inesorabilmente destinata ad evolvere in una perdita funzionale del rene senza ammettere la possibilità di un residuo di funzionalità ovvero in una condizione di insufficienza renale cronica senza considerare il rene adelfo comunque funzionante. È ragionevole peraltro accogliere le osservazioni di parte resistente e quindi non prendere a riferimento la perdita di un organo perfettamente sano. La quota di danno intermittente è da valutarsi in un ambito del 7%”;
- confermato gli elementi di responsabilità professionale medica nelle modalità con le quali si
è cercato di fare fronte alle complicanze della indebita procedura chirurgica, in quanto “Le prestazioni rese dai sanitari presso l'azienda Ospedaliera si dimostrarono assolutamente inefficaci e superficiali nella fase di gestione diagnostico/terapeutica che il caso imponeva”;
- ribadito che la colposa ravvisabile nella errata gestione chirurgica “perché non andava fatta la nefrectomia” e la condotta colposa errata della struttura ospedaliera “perché non è CP_5 stata in grado di gestire in modo efficace le complicanze” sono collegate “in una catena causale in cui uno è l'antecedente necessario (atto chirurgico) e l'altro è un evento successivo”.
- evidenziato come sia “indubbio che le responsabilità preponderanti in tutta questa situazione sono da addebitare ai sanitari dell' che hanno operato con Controparte_6 negligenza ed imperizia condizionando l'evoluzione “in pèius” del quadro clinico del signor ”; Per_2
- ribadito le valutazioni onco-ematologiche dell'ausiliario ematologo sull'evoluzione del mieloma multiplo (diagnosticata al paziente in data 16.06.2015) in leucemia plasmacellulare secondaria;
- ribadito il “sostanziale fallimento delle cure oncologiche nel controllo della malattia che dovettero essere “adattate” in considerazione delle comorbidità ovvero della fragilità del signor Anche di fronte alla progressione di malattia a leucemia plasmacellulare, Per_2
per la non risposta alla terapia di salvataggio e per le plurime comorbidità del paziente
(IRA terminale, FAP;
polmonite bilaterale persistente nonostante antibioticoterapia e terapia antifungina) si poté proseguire solo con terapie di supporto ad intento palliativo, non essendovi spazio alcuno per approcci di tipo curativo.”;
- confermato che “a causa del suo sfortunato decorso clinico” il paziente “ha perso la possibilità di essere curato nel modo più consono alla sua età e, di conseguenza, ha probabilmente perso quantomeno 8 di vita di buona qualità considerando i due anni vissuti con una serie di vicissitudini negative”.
§3. Ora, dal complesso delle argomentazioni svolte fin qui dal collegio peritale, parte attrice ha tratto la conclusione - spiegata in un passaggio della comparsa conclusionale a pag 17, punti 103 e ss. - che sarebbe stato così riconosciuto “un danno “pieno” da morte, atteso che in assenza del comportamento negligente, imperito ed imprudente dei vari sanitari, il paziente avrebbe potuto curare il mieloma e sarebbe sopravvissuto, più probabilmente che non, per altri 10 anni. Il che, per un uomo di 69 anni, equivale sostanzialmente a raggiungere la propria aspettativa di vita (cfr. tavole di mortalità ISTAT, che nel 2017 prevedevano una vita media dei soggetti di sesso maschile pari a 80,5 anni)” e che non si potrebbe, invece, parlare “né di danno da anticipata morte (ipotesi che ricorre nei casi in cui il paziente, per la patologia di base, sarebbe ugualmente deceduto nell'arco di pochi mesi), né tantomeno di perdita di chance (ipotesi mai paventata dai CCTTU nell'elaborato peritale)”.
3.1 Ritiene il Tribunale che una siffatta lettura interpretativa delle risultanze peritali non trovi riscontro e non possa comunque essere condivisa.
3.1.1 In realtà, quanto alla causa del decesso del paziente, i CTU hanno senza dubbio affermato che
“Il signor è deceduto per una forma di leucemia plasmacellulare secondaria che è una Per_2 evoluzione del mieloma”, dando atto al contempo che, allo stato della scienza e conoscenza tanto dell'epoca quanto odierna, “il mieloma rimanga una malattia inguaribile” (pag. 35 rel. a.t.p.). L'affermazione, riportata anche nella relazione integrativa, secondo cui “i rilevati comportamenti sanitari imperiti, imprudenti e negligenti”, sarebbero “da valutarsi alla stregua di “antecedente logico in rapporto causa/effetto con l'evento letale”, nel senso che “tali condotte sono collegate in una catena causale in cui una è l'antecedente necessario e l'altra è un evento successivo”, non autorizza a concludere nel senso che i medici abbiano, perciò, “causato” la morte del paziente.
Del resto, sono gli stessi consulenti dell'ufficio a ripetere che “le manchevolezze della condotta professionale dei sanitari operanti presso l'ospedale Civile di , consente di affermare che CP_2 essa ha avuto, nel caso concreto, una influenza sull'indice teorico di sopravvivenza del defunto”: tralasciando l'improprio concetto di “influenza” nell'ambito dell'accertamento della causalità materiale, si tratta chiaramente del riconoscimento di una incidenza riferita non alla morte del paziente, quanto alla possibilità di accedere alle cure specifiche del mieloma per sperare di
“sopravvivere” più a lungo. Rimane dato certo per la scienza medica ed inconfutato in questa sede processuale che, a prescindere dalla mancanza di diligenza dell'operato dei sanitari coinvolti, ovvero anche se i medici avessero tenuto la condotta alternativa conforme alle leges artes, la morte del paziente si sarebbe comunque verificata a causa, purtroppo, della malattia tumorale in atto al momento della diagnosi.
3.1.2 La conclusione sopra esposta dalla difesa attorea, sul presupposto che gli inadempimenti dei sanitari abbiano cagionato il decesso del congiunto - sostenendo cioè che, ove l'inutile intervento chirurgico di nefroureterectomia non fosse stato mai praticato ovvero fosse stata fin dall'inizio attuata una corretta gestione terapeutica della complicanza emorragica post-operatoria, il paziente non sarebbe morto di mieloma multiplo ma sarebbe guarito dalla malattia - risulta, dunque, non condivisibile.
3.1.3 Né può ritenersi corretto, al fine di validare la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta medica e l'evento morte, contrapporre l'aspettativa di vita che la statistica demografica assegna ad una persona sana (80,5 anni) e le aspettative di sopravvivenza che la scienza clinica riconosce possibili per una persona di 69 anni affetta da mieloma multiplo che abbia intrapreso tempestivamente (rectius: anticipatamente) le “terapie del mieloma” all'epoca conosciute e praticabili, traendone la migliore risposta (v. pag. 35 rel. a.t.p.).
3.2 Dunque, escluso che il decesso di sia da ricondurre con efficacia causale Persona_2
esclusiva all'operato dei medici curanti delle due strutture convenute (in particolare dei sanitari dell'azienda ospedaliera di ), occorre interrogarsi sulla tenuta delle risultanze periziali CP_2
rispetto a diversi eventi di danno - “perdita anticipata della vita” o “perdita di chance di sopravvivenza” (non avendo senso parlare di “possibile guarigione”, ma solo di rallentamento del tumore maligno ad alto rischio evolutivo e con prognosi infausta) - pure espressamente prospettati dagli attori, ancorché in via subordinata al primo.
3.2.1 Sul punto, occorre evidenziare come la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
5641/2018; Cass. n. 28993/2019; Cass. n. 26851/2023; Cass. n. 35998/2023; Cass. n. 16753/2024;
Cass, n. 21415/2024; Cass. n. 2861/2025) ha chiarito - in linea generale e per quanto ora interessa - che il danno da “perdita anticipata della vita” va distinto da quello da perdita di “chance” di
(maggiore) sopravvivenza, posto che, se la morte è intervenuta (con riferimento alla patologia riguardo alla quale si discute dell'errore medico), l'incertezza eventistica, che di quest'ultima costituisce il fondamento logico prim'ancora che giuridico, è stata smentita da quell'evento (cfr.
Cass. 21415/2024 cit.).
3.2.2 Più in particolare:
a) il primo accertamento (danno da premorienza) sarà effettuato secondo il criterio del "più probabile che non", proprio della responsabilità civile, e avrà ad oggetto un pregiudizio, non risarcibile per la vittima ma solo per i suoi congiunti (Cass., Sez. U., n. 15350/2015), conseguente all'omissione colposa dell'agente e consolidatosi nel tempo in capo alla vittima quale minor vissuto. L'evento di danno è rappresentato, pertanto, in tal caso, non dalla possibilità di vivere più a lungo, bensì dalla perdita anticipata della vita - perdita che pure si sarebbe, in tesi, comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia;
b) quanto alla seconda verifica (accertamento del nesso di causa tra condotta dei sanitari e perdita di chance), in cui la “possibilità perduta” (e non la perdita anticipata della vita) costituisce l'evento di danno, l'incertezza sull'eventuale e ulteriore segmento temporale di cui il danneggiato avrebbe potuto godere - qualora, anche in via di policy, sostanzialmente apprezzabile e non mera ipotesi o speranza - messa a sua volta in relazione causale con l'errore diagnostico e terapeutico, potrebbe, in concreto, ed eccezionalmente, legittimare il riconoscimento di un distinto risarcimento, in via strettamente equitativa, sempre che, sul piano eziologico, sia stata raggiunta una soglia di certezza rispetto a quella concreta possibilità, perché la "seria, apprezzabile e concreta possibilità eventistica" conforma morfologicamente la struttura del bene tutelato, e dunque affermarne la sussistenza, al di là dei termini utilizzati in via di principio, equivale, logicamente, a farlo con eziologica certezza: dovrà, pertanto, risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita della possibilità di un risultato migliore - non potendosi discorrere di una "probabilità della possibilità" (dove il primo termine identifica la relazione causale e il secondo l'evento di danno) pena, in altra chiave esplicativa, l'incorrere nel divieto di
“praesumptio de praesumpto” (così anche Cass. n. 26851/2023); c) al contempo, tanto il danno da perdita anticipata della vita, quanto quello da perdita della chance di una possibile, ulteriore sopravvivenza ("bene", va ancora ripetuto, morfologicamente diverso da quello della vita anticipatamente perduta) dovranno distintamente accertarsi non solo in base ai principi di causalità generale e di regolarità statistica, bensì anche, in specie quanto alla “seconda” perdita, in ragione del nesso di causalità specifica, ovvero tenuto conto, nel singolo caso, di tutti i dati medico-anamnestici - in tesi irripetibilmente peculiari del soggetto - alla luce dei quali predicarsi poi, quanto alla
“chance”, l'esistenza di un'incerta - ma seria concreta e apprezzabile - possibilità di vivere per un lasso temporale più lungo.
3.2.3 Alla luce di tali principi di diritto, ritiene il Tribunale che la CTU non offra alcuno spazio per una valutazione della causalità le inadempienze dei sanitari e il danno da perdita anticipata della vita del congiunto di addirittura dieci anni (considerati i quasi due anni vissuti dalla diagnosi del tumore e nelle condizioni sopra descritte) in termini di certezza eventistica (o “più probabile che non”).
3.2.4 Nel rispondere alle osservazioni dei consulenti tecnici delle parti convenute, in particolare, i
CTU si esprimono con convincente sicurezza - correttamente, ad avviso di questo Giudice - quando ravvisano l'indubbia esistenza del nesso causa-effetto tra la concatenazione di negligenze, imprudenze e imperizie dei medici curanti ed il deterioramento del quadro clinico-funzionale del paziente, che sfociò in un altrettanto debilitante quadro di insufficienza multiorgano, tradottosi in un lungo periodo di inabilità biologica temporanea di tipo assoluto. Invece, nel passaggio successivo, avuto riguardo all'evoluzione della patologia tumorale e al possibile “rallentamento” della malattia
(e parallelamente all'allontanamento dell'exitus), stante la molteplicità di variabili da dover considerare ed il cui esito, sulla base dei dati medico-anamnestici in concreto esaminati, o si ignora del tutto o resta inevitabilmente incerto [vale a dire: - la variabilità individuale del singolo paziente e quella biologica della malattia in atti;
- l'adeguatezza come programma e come dosaggi dei farmaci della terapia del mieloma che sarebbe stata impostata;
- la scarsità di dati in letteratura e di studi clinici comparabili sull'evoluzione del mieloma multiplo in leucemia plasmacellulare secondaria, quale alterazione della malattia in atto tanto rara di cui si stima una incidenza estremamente bassa pari allo 0,6% di tutti i mielomi], non vi è - né può esservi – un maggior grado di conferma causale tra gli errori medici e l'effettiva anticipazione della fine della vita del paziente.
In tal senso, i rilievi critici dei consulenti tecnici dell'azienda ospedaliera alla CTU integrativa, in specie sul piano della verifica “controfattuale” della affermazione positiva, non hanno trovato da parte del collegio peritale una risposta persuasiva e, soprattutto, dotata di validità scientifica. 3.2.5 Non può dirsi allora provato, sulla scorta degli elementi disponibili, che la morte del congiunto, occorsa il 29.04.2017, in assenza degli errori medici pur accertati, si sarebbe verificato,
“più probabilmente che non”, a distanza di (massimo) 10 anni dalla diagnosi (di cui 8 anni rappresenterebbero, in tesi, il tempo di vita non vissuta per colpa medica).
3.3 Ne consegue che qui debba ragionarsi in termini di perdita di “chance” di sopravvivenza e non già di premortalità.
3.3.1 Ritiene il Tribunale, in diversi termini, che il nesso causale tra la malpractice medica di cui è causa sussista, alla luce delle risultanze peritali, con riferimento a quella che, tenuto conto delle variabili suindicate e della scarsa lettura scientifica rispetto alla rara evoluzione peggiorativa, comunque ad alto rischio, è rilevabile unicamente in termini di possibilità di maggiore sopravvivenza, in misura pari alle migliori aspettative di vita. Si tratta, allora, di considerare la
“possibilità perduta” di una sopravvivenza futura che, quale danno non patrimoniale da perdita di
“chance”, presuppone l'incertezza sulle conseguenze “quoad vitam” dell'errore medico. La perdita di chance di natura non patrimoniale di cui si tratta in ambito di responsabilità medica, consiste infatti nella privazione della possibilità di conseguire un vantaggio sperato, incerto ed eventuale, che può variamente atteggiarsi in termini di migliori opportunità di cura, maggiore durata della vita o sopportazione di minori sofferenze;
in altri termini nel “sacrificio della possibilità di un risultato migliore” (cfr. Cass. n. 28993/2019).
3.3.2 Al riguardo, risulta pacifico e documentato in causa che la diagnosi di mieloma multiplo venne perfezionata a seguito di una biopsia osteo midollare effettuata il 16.06.2015 presso il
Presidio Ospedaliero di , a fronte dell'evidenza di una sospetta componente monoclonale. CP_2
I consulenti dell'ufficio, avvalendosi dell'analisi dell'ausiliario oncologo, hanno affermato che il mieloma era “etichettabile” come una forma asintomatica ad alto rischio evolutivo verso una fase sintomatica (entro 24 mesi contro una fase di asintomaticità in media di 48 mesi). Necessitava, pertanto, di adeguato monitoraggio ovvero dell'avvio di trattamento specifico, trattamento che
“viene generalmente anticipato in una fase di asintomaticità proprio per evitare le complicanze, anche gravi, che caratterizzano la malattia conclamata e pe la valenza che riveste anche nell'aumento della possibilità di ottenere una risposta profonda e duratura” (cfr. pag. 4 repl. ATP).
Nel caso in esame, il collegio peritale puntualizza che “in considerazione della storia clinica, delle comorbidità e pertanto della fragilità del paziente” le terapie furono necessariamente “adattate” al complesso quadro con polipatologie (determinato da colpa medica) in cui versava il paziente, assistendosi ad un “sostanziale fallimento delle cure oncologiche nel controllo della malattia”, sicché il percorso non poté risultare aderente a quello di prima scelta secondo i previsti protocolli e linee guida AIOM 2015-2017 (da almeno quindici anni estese anche ai pazienti fino a 70 anni;
v. repl. a.t.p.).
Rileva al riguardo l'ausiliario oncologo come i dati di alcuni studi recentemente pubblicati a livello
A, Persona_6Persona_4
Per_ R, 2019) confortano l'aspettativa mediana di vita dei pazienti (uomini della stessa fascia di età) avviati ad una terapia adeguata del mieloma multiplo di almeno 8-10 anni con un follow-up mediano. Quindi “Per un paziente dell'età del sig. in assenza di comorbidità importanti, si Per_2
sarebbe sicuramente proceduto a una terapia ad alte dosi con trapianto autologo di cellule staminali periferiche e successivo mantenimento. Inoltre, se fosse riuscito a raggiungere una risposta alla terapia molto profonda a livello molecolare (MRD negatività) la probabilità di sopravvivere a 10 anni sarebbe stata di oltre il 60%. La probabilità di raggiungere una MRD negatività per schemi che potevano essere adottati al tempo dell'esordio era intorno al 50%, come riporta ad esempio in uno studio spagnolo” (v. parere dott. all. del 08.04.2022 e note Per_4
bibliografiche).
3.3.3 Sulla scorta di tali complessive considerazioni è dunque possibile affermare che, in conseguenza degli errori medici lamentati dagli attori ed accertati dalla CTU, il paziente ha effettivamente perso la possibilità - seria, apprezzabile e concreta - benché incerta nell'an e nel quantum, di vivere più a lungo, laddove le conclusioni peritali, come detto, rivelano un'eziologia tra le condotte dei sanitari e l'evento incerto (la “possibilità perduta di sopravvivere”), riferito cioè ad un'aspettativa di maggiore sopravvivenza libera da progressione della malattia, raffrontabile con la maggiore probabilità positiva rispetto all'uso delle terapie mancate (v. pag. 35 rel. a.tp.; v. pag.
6-7 rel. int CTU).
3.4 Ne deriva che il danno sussistente e risarcibile non è quello derivante dalla perdita della vita (o da morte) o da perdita anticipata della vita (o da premorienza), bensì quello legato alla perdita di
“chances” di sopravvivenza, che è stato oggetto di autonoma domanda risarcitoria avanzata dagli attori fin dall'atto di citazione, sebbene in via di ulteriore subordine (capo “f” delle conclusioni).
Ricorre, infatti, l'ipotesi che consente di qualificare il danno non patrimoniale in termini di
“chance” perduta, avendo la condotta dei sanitari avuto come conseguenza un evento di danno solo teoricamente ma non concretamente accertabile nel quantum, né predicabile quale certezza nell'an, essendo le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio da assumersi in termini di incertezza del risultato sperato, alla luce delle conoscenze scientifiche e metodologiche del tempo e degli elementi disponibili (cfr. Cass. 28993/2019; Cass. n. 35998/2023).
3.5 In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la “chance” non è una semplice ipotesi o speranza, ma la concreta e reale possibilità di ottenere un determinato risultato positivo (che non è detto che si verifichi), suscettibile di valutazione autonoma dal punto di vista giuridico ed economico, la cui perdita costituisce un danno concreto e attuale per chi la subisce.
Di conseguenza, la richiesta di risarcimento per la perdita di “chance” è ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del danno derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, che si basa sull'impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale, ma) eventistica
(cfr. Cass. n. 17821/2024).
3.6 Ove, perciò, vi sia incertezza sulle conseguenze “quoad vitam” dell'errore medico, i congiunti
“iure hereditario” potranno pretendere il risarcimento del danno da perdita delle “chance” di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica della perdita di quella “chance” alla condotta in rilievo.
Tali presupposti sussistono nella vicenda in esame, essendo stato accertato che il paziente, se sottoposto a adeguati e tempestivi trattamenti, praticabili in concreto all'epoca della diagnosi in assenza di comorbidità importanti, avrebbe - più probabilmente che non - aumentato significativamente le proprie “chances” di sopravvivenza, con una possibilità di vivere a 10 anni stimata dai CTU al 60%.
3.7 Richiamata, ancora una volta, la storia clinica documentata nella CTU, deve ritenersi che a tale perdita abbiano concorso i medici curanti di entrambe le strutture sanitarie convenute, di talché la conclusione del collegio peritale, apprezzata sotto la lente della perdita di “chance” di sopravvivenza (apprezzamento che compete al giudice del merito), appare condivisibile in iure, dovendosi richiamare il principio di diritto secondo cui “ai fini della determinazione del nesso di causalità, in presenza di una pluralità di fatti riferibili a più persone, si deve a tutti riconoscere - di regola - una efficienza causativa ove abbiano determinato una situazione tale che senza di essi
l'evento non si sarebbe determinato” (cfr. Cass. n. 12497/2024).
3.7.1 Tale regola non trova applicazione solo allorquando la causa per ultima sopravvenuta, per la sua intrinseca idoneità ed autonomia si sganci dalle concause anteriori ed assurga a causa determinante esclusiva dell'evento; per causa sopravvenuta e sufficiente da sola a causare l'evento, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p., deve intendersi quella indipendente dal fatto del presunto responsabile, avulsa dalla sua condotta ed operante con assoluta autonomia così da sfuggire al controllo ed alla prevedibilità di quello;
si ha interruzione del nesso causale, per effetto del comportamento sopravvenuto di altro soggetto, soltanto quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare di efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito mentre non si ha interruzione del nesso causale quando, essendo ancora in atto ed in sviluppo il processo produttivo del danno avviato dal fatto illecito dell'agente, nella situazione di potenzialità dannosa da questi creata si inserisca un comportamento di altro soggetto che sia preordinato proprio al fine di fronteggiare e, se possibile, di neutralizzare le conseguenze di quell'illecito; illecito che resta, in tal caso, unico fatto generatore sia della situazione di pericolo sia del danno derivante dalla adozione di misure difensive e reattive a quella situazione, sempreché rispetto ad essa coerenti ed adeguate (cfr.
Cass. n. 19180/2018; Cass. n. 18094/2005).
3.7.2 Nella specie, pertanto, non si ritiene di poter accedere alla nozione di “danno intermittente” per l'operato del dott. (chiamato in regresso dalla struttura ospedaliera), invero CP_3
proposta dai suoi consulenti tecnici e ritenuta pure “accoglibile” dal collegio peritale, se con essa nozione si allude a un danno biologico indipendente dalla concatenazione causale che, in concreto, ha invece materialmente dato avvio a quel processo produttivo dell'illecito causativo del danno evento sopra riconosciuto. Tanto più che gli stessi CTU, pur evidenziando “responsabilità preponderanti” (ma non esclusive) nell'operato dei sanitari dell'Ospedale civile di CP_2
intervenuti nella seconda fase terapeutica, affermano a più riprese che le varie condotte colpose, ravvisate “a monte” nella errata gestione chirurgica per l'inutilità della nefrectomia ed “a valle” nella imperita gestione delle complicanze emorragiche conseguitene, “sono collegate in una catena causale in cui uno è l'antecedente necessario (atto chirurgico) e l'altro è un evento successivo” (v. pag. 4 rel. int. CTU).
3.7.3 Ciò, dunque, smentisce l'opposta tesi - sostenuta dai consulenti tecnici della prima struttura interessata dalla vicenda - secondo cui sarebbe semmai riconoscibile, “in funzione delle specifiche condotte sanitarie”, “una quota di danno corrispondente ad una nefrectomia (IP 15%-20%) da monetizzare sino all'avvenuto decesso del paziente, come già detto del tutto indipendente dalle procedure effettuate presso ICBM” (v. osserv. CTP, sub. doc. 3 fasc. conv.), la quale non è giuridicamente condivisibile, posto che essa pretende di separare le sfere di responsabilità rispetto a eventi di danno asseritamente diversi ed autonomi tra loro, senza tuttavia considerare che il complesso quadro di “insufficienza multiorgano” in cui versava il paziente - situazione in cui si innesta la rapida evoluzione peggiorativa della malattia, rendendo di fatto possibile la sola somministrazione di terapie palliative, senza un possibile tentativo di cure mirate al controllo o rallentamento della patologia - trova il proprio innesco nella condotta terapeutica inappropriata del primo medico e nell'errata gestione della instabilità emodinamica nel post-operatorio, senza che la condotta negligente ed imperita nella gestione delle complicanze emorragiche successive, addebitabile ai sanitari dell'azienda ospedaliera, possa ritenersi uno “sviluppo del tutto eccezionale, abnorme ed indipendente” tale da elevarsi - ai fini della predicata interruzione del nesso causale ex art. 41, comma 2 c.p. - a causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. 3.7.4 L'adesione alle risultanze peritali, nei termini e con le precisazioni anzidette, implica il rigetto delle critiche delle parti convenute e terzi chiamati, le quali restano, per quanto non espressamente argomentato, implicitamente disattese.
3.8 Ne consegue che gli Istituti e l' Controparte_2 Controparte_2 Controparte_5
sono chiamate a rispondere dei danni subiti da trasmissibili
[...] Persona_2
“iure successionis” in favore dei suoi eredi, come sopra accertati e di seguito liquidati.
§4. Va premesso, al riguardo, che il rapporto parentale e di coniugio tra gli attori e la vittima è provato, nel caso di specie, dagli estratti prodotti dei certificati di matrimonio, di nascita e dello stato di famiglia storico (v. doc. da 1 a 10 fasc.att.). Tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede da parte della coniuge superstite e dei due figli Parte_1 Parte_2
e costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione
[...] Parte_5
tacita dell'eredità (art. 476 c.c.), atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, è idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede
(cfr. Cass. n. 16814/2018; conf. Cass. n. 14499/2018; Cass. n. 18264/2024; Cass. n. 6499/2025).
4.1 Ciò premesso, venendo all'individuazione dei danni-conseguenza risarcibili, devono ritenersi ricomprese nel perimetro delle domande proposte e delle conclusioni rassegnate dagli attori, sia il danno biologico da inabilità temporanea assoluta e della correlata sofferenza subite dal “de cuius” per tutto il periodo in cui è stato costretto al ricovero per fatto e colpa dei sanitari delle prime due strutture che l'hanno avuto in cura, quantificate, poi, dal collegio peritale in sede di ATP in complessivi 260 giorni (v. anche I mem. ex art. 183, co. 6 c.p.c. di p. att.).
4.2 Come si evince dalla CTU, prima dell'exitus, nel paziente non si era verificata alcuna stabilizzazione della malattia per quanto concerne le conseguenze ai reiterati interventi chirurgici, tanto è vero che il periodo di inabilità temporanea è stato riconosciuto fino alla morte. Il fatto che il periodo di invalidità temporanea sia complessivamente inferiore al periodo di sopravvivenza risulta infatti - come si evince chiaramente dalla complessiva lettura della CTU - frutto della decurtazione della parte di invalidità temporanea ascrivibile alla malattia tumorale da cui il paziente era affetto, essendo risarcibile solo il maggior aggravamento dovuto alle non adeguate cure.
4.3 Non sussistono, pertanto, i presupposti per la liquidazione del danno biologico di natura permanente, definito infatti nella giurisprudenza di legittimità come lo stato menomativo stabile e non remissibile che si consolida e diviene dunque risarcibile solo all'esito di un periodo di malattia, che si si sia stabilizzato in uno stato patologico non più reversibile. Secondo l'orientamento giurisprudenziale seguito dalla Suprema Corte, il danno biologico di natura permanente deve infatti necessariamente essere determinato a partire dalla cessazione di quello temporaneo e non può coesistere con il periodo di invalidità permanente già riscontrata medicalmente, dovendo la liquidazione corrispondere ad un criterio diacronico e non già sincronico (cfr. Cass. n. 22858/2020;
Cass. n. 28614/2019).
4.4 Alla ritenuta insussistenza dei presupposti per riconoscere al paziente un danno biologico da invalidità permanente consegue l'infondatezza del preteso “isolamento” alla nefrectomia della condotta del dott. e dei sanitari dell'Istituto Clinico “Beato Matteo”. CP_3
4.5 Per la liquidazione del danno biologico temporaneo trovano qui ancora applicazione le Tabelle edite dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano del 05.06.2024 (ed. 2024), preferibili per uniformità di adozione su base nazionale, al fine di garantire la parità di trattamento dei danneggiati
(v. tra le tante, Cass. n. 11754/2018; Cass. n. 913/2018; Cass. n. 21936/2015; Cass. n. 12408/2011).
Nell'ultima edizione delle tabelle milanesi il valore punto per la liquidazione della inabilità temporanea assoluta si assesta nella somma base di € 115,00 per giorno [così scomposta al suo interno: € 84,00 (A: danno biologico/dinamico-relazionale) + € 31,00 (B: sofferenza soggettiva interiore media)] con la possibilità di aumentarla, nella forbice massima, fino al 50% (€ 173,00) in presenza di “allegate e comprovate peculiarità del caso concreto”.
4.5.1 In questo caso, le allegazioni compiute nel ricorso introduttivo e nella prima memoria istruttoria (dopo il mutamento del rito), volte a sottolineare il patimento sofferto dal congiunto in termini di “profonda ed intensa afflizione” determinata dai “continui interventi, ricoveri e terapie che lo hanno costretto a trascorrere gli ultimi due anni della sua esistenza all'interno di strutture ospedaliere”, riscontrabili dai documenti prodotti e dagli esiti della CTU, consentono di ritenere assolto l'onere assertivo e probatorio richiesto ai fini del ristoro della componente “morale” del danno. Non si può negare, anche ricorrendo alle massime di comune esperienza, l'esistenza di una sofferenza soggettiva in capo al sig. costretto a subire continui interventi chirurgici del Per_2
tutto evitabili e che si associa normalmente a sensazione di angoscia e frustrazione per i mancati benefici dalle terapie nel frattempo praticate.
4.5.2 Le superiori allegazioni non sono tuttavia sufficienti ai fini di una “personalizzazione” del danno biologico temporaneo. Nel caso in esame non è stato provato alcun profilo tale da giustificare nel sig. un grado di conseguenze superiori alla media dei soggetti interessati dalle Per_2
medesime lesioni, ovvero peculiari in relazione alla specifica attività, e/o tipologia di vita.
4.5.3 Occorre a questo punto chiarire che il danno biologico temporaneo riconosciuto e risarcibile
“iure hereditatis” agli attori-eredi riguarda la condizione di invalidità temporanea sofferta dal congiunto in misura maggiore rispetto a quanto sarebbe accaduto in presenza di cure adeguate della patologia tumorale, che lo avrebbe comunque, purtroppo, portato alla morte. Ci si trova dunque in un ambito del tutto diverso rispetto al c.d. “danno biologico terminale” che riguarda il protrarsi di una situazione di inabilità e di sofferenza dal momento delle lesioni idonee a determinare la morte, fino al decesso che si verifichi dopo un certo lasso temporale. In tal caso, infatti, così come anche per il c.d. danno morale terminale - coincidente con la sofferenza per la percezione della propria fine imminente - il presupposto ineludibile è che la morte sia intervenuta come conseguenza della lesione ovvero della negligente condotta dei sanitari, cosa che nella fattispecie, per come sopra specificato, deve essere esclusa.
4.5.4 Dunque, nel caso in esame non è mutuabile il criterio risarcitorio condiviso dalla Suprema
Corte per il risarcimento del c.d. danno biologico terminale, commisurato all'indennizzo dell'invalidità temporanea assoluta, adeguatamente personalizzato in relazione alle caratteristiche del caso concreto. La c.d. “personalizzazione” in aumento del valore-punto tabellare, afferendo, nel caso in esame, ad una invalidità temporanea corrispondente all'aggravamento delle condizioni del paziente come conseguenza delle cure errate, indipendentemente dalla morte successivamente intervenuta, ma non imputabile ai medici, non andrà dunque utilizzata come criterio di adeguamento del criterio tabellare di indennizzo dell'invalidità temporanea al particolare caso riferito all'intervallo di agonia tra la lesione e la morte che ne sia conseguenza. Dovendosi invece prescindere dall'evento morte, non ritenuto causalmente connesso alla condotta dei sanitari, la personalizzazione dell'invalidità temporanea patita dal paziente dovrà essere commisurata unicamente alla sussistenza di conseguenze anomale e peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento, così come specificato dalla più recente giurisprudenza (cfr. da ultimo Cass. n. 3114/2025).
4.5.5 Alla stregua delle considerazioni che precedono, per la liquidazione del danno biologico temporaneo viene assunto l'intero valore punto tabellare, comprensivo della componente morale, senza personalizzazione, pari ad € 115,00 per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, quantificata dai periti in 260 giorni, pari così a complessivi € 29.900,00.
4.6 Il danno da perdita di “chance” di maggiore sopravvivenza va invece liquidato in via equitativa tenendo conto, in ragione delle peculiarità del caso concreto, delle caratteristiche della possibilità perduta e del suo grado di apprezzabilità, serietà e consistenza, non potendo, in ogni caso, essere parametrato, neppure con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo (cfr. Cass. n. 2861/2025).
4.7 Al fine della liquidazione si ritiene di poter fare ricorso al seguente criterio equitativo, adottato dalla Corte territoriale e ritenuto adeguato dalla Suprema Corte nella sentenza da ultimo citata: - determinare la somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente al
100% di persona di 70 anni, pari complessivamente a € 941.117,00 in applicazione delle tabelle milanesi aggiornate all'ultima edizione 2024;
- suddividere tale somma per il numero di anni che la vittima avrebbe potuto ancora vivere secondo i parametri medi Istat del 2017 (v. anche comp. concl. att., pag. 17, punto 105), pari a 80,5 anni (€ 941.117,00/10,5 = € 89.630,19);
- moltiplicare tale risultato per il numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente “sperata” (ovvero 10 anni), dovendo dunque adottarsi il valore di €
896.301,90;
- considerare il periodo di “aspettativa” concretamente vissuto, decurtando l'importo corrispondente ai 21 mesi vissuti dopo l'ultimo intervento chirurgico del 21.07.2015
(“rinnovo del packing”) subito presso l'Ospedale civile di , pari a complessivi € CP_2
156.852,83 (= 89.630,19 / 12 x 21);
- applicare, all'importo così ottenuto, l'aliquota percentuale corrispondente alla possibilità di verificazione della “chance” perduta (60% di 739.449,07 = € 443.669,44).
4.8 È opportuno precisare che, nel terreno della “chance” di sopravvivenza (di per sé incerta), appare logico a questo Giudice dover assumere, tra i dati a disposizione, la possibilità perduta
(seria, concreta e apprezzabile) dal danneggiato di sopravvivere nel decennio ed in buone condizioni secondo le percentuali indicate dai CTU, ancorché la stessa possa avere una minore percentuale di successo rispetto a quella che, proporzionalmente, potrebbe annettersi ad aspettative di vita inferiori. Ad ogni modo, i consulenti tecnici di tutte le parti non hanno fornito alcuna attendibile differente stima (maggiore o minore) e, pertanto, va assunta la percentuale prospettata dai CTU.
4.9 La somma così determinata a titolo di risarcimento del danno da perdita di “chance” di sopravvivenza è da riconoscere ai soli eredi di in relazione alle rispettive quote Persona_2
ereditarie (artt. 565 ss c.c.).
4.10 Trattasi degli unici pregiudizi non patrimoniali che possono essere risarciti “iure hereditatis”, non essendo di contro accoglibile la domanda svolta, “iure proprio”, dai prossimi congiunti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, né le ulteriori domande svolte in via di primo subordine - e, quindi, dei relativi pregiudizi patiti “iure hereditario” (danno catastrofale o terminale) - perché il comportamento dei sanitari, come detto, non è stato causa diretta della morte del paziente, bensì causa della perdita delle possibilità di maggiore sopravvivenza. In nessun caso è risarcibile agli eredi il danno da perdita anticipata della vita trasmissibile “iure successionis”, non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico (cfr. Cass. n. 26851/2023; v. anche Cass. n. 21415/2024).
4.11 Per giurisprudenza consolidata, ai fini dell'integrale risarcimento del danno da fatto illecito, che costituisce debito di valore, vanno altresì riconosciuti sia la rivalutazione monetaria, che attualizza al momento della liquidazione il danno subito, sia gli interessi compensativi, volti a ristorare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno, sia gli interessi legali sulla somma complessiva dal giorno della pubblicazione della sentenza in poi (cfr.
Cass. n. 16815/2018).
Recependo i principi di cui alla nota sentenza delle Sezioni Unite del 1995 (conf. Cass. n.
2796/2000; Cass. n. 492/2001; Cass. n. 2588/2002; Cass. n. 5503/2003; Cass. n. 18445/2005; Cass.
n. 18490/2006; Cass. n. 4791/2007; Cass. n. 9926/2010; Cass. n. 21396/2014; Cass. n. 12228/2016;
Cass. n. 2037/2019; Cass. n. 24468/2020), appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali.
Quanto alle modalità di calcolo, gli interessi decorrono non sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno.
Nella specie, il credito risarcitorio secondo gli importi sopra liquidati andranno devalutati alla data del decesso (29.04.2017) e rivalutati di anno in anno secondo le variazioni ISTAT-FOI sul costo della vita fino alla pubblicazione della sentenza, al fine di ottenere la base sulla quale calcolare gli interessi al saggio legale.
4.12 Dalla data di pubblicazione della sentenza, che costituisce il momento in cui il credito diviene liquido ed esigibile, il correlativo debito si converte in debito di valuta ed il ritardo nell'adempimento, come per ogni obbligazione pecuniaria, comporta il diritto agli interessi legali fino al soddisfo (cfr. Cass. n. 24896/2005; Cass. n. 3996/2001; Cass. n. 11021/1999).
§5. Può ora passarsi all'esame delle domande avanzate dalle strutture sanitarie convenute.
5.1 L di in particolare ha chiesto, ancorché in via gradata e subordinatamente al rigetto CP_5 CP_1
delle difese svolte in via principale, in caso di accertata responsabilità solidale in relazione alle domande attoree, procedersi all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità imputabili a ciascun ente ospedaliero in relazione al verificarsi del fatto dannoso.
5.2 La responsabilità solidale delle strutture sanitarie, ricavabile dal combinato disposto dell'art. 2055 c.c., comma 1, e art. 1292 c.c., obbliga infatti il Giudice, quando - come nel caso di specie - sia stata a tal fine formulata apposita domanda, all'accertamento e all'attribuzione delle rispettive quote di ripartizione della colpa, potendosi applicare il criterio sussidiario della parità delle cause, di cui dello stesso art. 2055, u.c. (il quale prevede che “nel dubbio le singole colpe si presumono uguali”), solo se non sia possibile provare le diverse entità degli apporti causali e residui perciò una situazione di dubbio oggettivo e reale (cfr. tra le molte: Cass. n. 15687/2001; Cass. n. 3803/2004;
Cass. n. 10042/2006; Cass. n. 18497/2006; Cass. n. 19492/2007; Cass. n. 5475/2023; Cass. n.
14378/2023; Cass. n. 32556/2024).
5.3 Nella specie, dall'analisi specifica della evoluzione del fatto concreto, a valle dell'accertamento propriamente medico-legale (v. pag. 36 e 37 rel. a.t.p.; v. pag.
3-4 rel. int. CTU), le riscontrate mancanze a carico dei sanitari dei due enti convenuti evidenziano un maggiore apporto causale nell'operato dei sanitari dell'Ospedale di , tanto rispetto all'inabilità temporanea assoluta CP_2
(per il maggior periodo di ricovero ospedaliero conseguito alla inefficace e superficiale gestione delle complicanze), quanto alla perdita di “chance” di maggiore sopravvivenza del paziente (dettata dal peggioramento del quadro clinico complessivo a causa degli errori e criticità individuate dai
CTU sia nella “scelta della metodica chirurgica”, sia nelle “reiterate indicazioni all'esposizione chirurgica che hanno inevitabilmente ed inesorabilmente peggiorato le sequele che si sarebbero realizzate qualora si fosse attuato un corretto percorso diagnostico-terapeutico”).
5.4 Sebbene inescusabili e in connessione causale con le pregiudicate condizioni di salute del paziente, gli elementi di colpa professionale imputabili ai sanitari dell'Istituto clinico “Beato
Matteo” (i.e. carente e incompleto inquadramento diagnostico e conseguente erronea strategia terapeutica di nefrectomia sinistra, nonché incongruo trattamento della complicanza post- chirurgica), valutati all'interno del medesimo decorso causale, appaiono di diversa entità e minore gravità; lo stesso collegio peritale, chiamato a rendere precisazioni sul punto, ha sottolineato come le conseguenze lesive determinate dall'operato dei sanitari dell'istituto clinico, eliminando idealmente quelle altrui successive, “si sarebbero potute contenere nella perdita anatomica del rene sinistro (che doveva essere comunque oggetto di adeguata e personalizzata integrazione valutativa comunque considerando che l'incongruo trattamento della complicanza post-chirurgica fu responsabile dello sviluppo di uno stato di insufficienza renale acuta quale evento comunque comportante un concreto aumento del rischio per la funzionalità renale residua)”, con ciò spiegando la raggiunta conclusione circa la “preponderante” (ma non esclusiva) rilevanza dell'inadempimento ascritto ai sanitari dell' di condizionante l'evoluzione “in peius” CP_5 CP_1
del quadro clinico del sig. Per_2
5.5 Tale minore incidenza delle condotte colpose dei sanitari dell'Istituto clinico “Beato Matteo” rispetto a quella tenuta dai medici dell'Ospedale di , in relazione al verificarsi del fatto CP_2
dannoso, supera la presunzione di uguale responsabilità in capo ai due condebitori convenuti, che si ritiene doversi ripartire in misura pari al 25% in capo agli Istituti Clinici e CP_5 Controparte_2
e al 75% in capo all' . CP_5 CP_5
§6. Per quanto concerne la domanda di manleva o “regresso anticipato” avanzata dagli Istituti nei confronti del medico dott. - all'epoca Controparte_2 Controparte_3 dei fatti responsabile dell'Unità Operativa di Urologia del Beato Matteo di , legato all'ente CP_2
da rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (cfr. doc. 1 fasc. conv.) - si osserva quanto segue.
6.1 In primo luogo, considerato che le condotte ascritte all'operato dei sanitari dell' CP_7
si svolgono nel periodo 25-31 maggio 2015, non trovano applicazione i limiti - soggettivi
[...]
(dolo o colpa grave), temporali e quantitativi - dell'azione di regresso della struttura sanitaria verso l'operatore medico, siccome innovativamente previsti dall'art. 9 della L. n. 24 del 2017, non essendo la novella applicabile ai “fatti” costituenti responsabilità civile del sanitario verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore (cfr. Cass. n. 28994/2019, che richiama in motiv. Cass. n.
16039/2016, secondo cui: “il principio della irretroattività della legge comporta che la nuova norma non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso, sicché la disciplina sopravvenuta è invece applicabile ai fatti, agli "status"
e alle situazioni esistenti o venute in essere alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai nuovi fini, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi dal collegamento con il fatto che li ha generati”).
6.2 Ribadito, dunque, che nel caso in esame non si ritiene possa farsi applicazione delle norme sostanziali della Legge , deve essere richiamato il principio costantemente affermato CP_8
dalla S.C. in tema di responsabilità medica riguardo al regime anteriore alla L. n. 24 del 2017, secondo cui “nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico di cui quella si sia avvalsa, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo dev'essere di regola ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, secondo comma, e
2055, terzo comma, cod. civ., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione” (Cass. n. 28987/2019; conf. Cass. n. 29001/2021).
Pertanto, “in caso di accertata responsabilità derivante esclusivamente dalla carente esecuzione della prestazione del professionista (e non anche da carenze organizzative della struttura sanitaria) la struttura sanitaria può agire quindi in rivalsa nei confronti del medico ritenuto responsabile, ma non per l'intero importo, bensì fino ad un massimo del 50% perché si considera che l'errore medico sia riconducibile in parte - appunto nella misura del 50% - al rischio di impresa, e come tale in questa percentuale deve rimanere a carico della struttura sanitaria all'interno della quale questi ha svolto la sua attività” (cfr. Cass. n. 28642/2024), potendosi derogare a questa regola di ripartizione interna della responsabilità soltanto nei casi in cui la responsabilità del medico debba essere considerata “assorbente”, con ciò intendendo far riferimento “non alle ipotesi di gravi manchevolezze nell'esecuzione delle prestazioni professionali quanto a un comportamento fuori dall'ordinario, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile e come tale scisso da ogni possibilità di controllo e prevenzione da parte della struttura e di conseguenza non addebitabile nella sue conseguenze economiche, neppure in parte, alla struttura sanitaria” (v. in proposito Cass. n. 29001/2021, che richiama Cass. n. 28987/2019 cit.; conf. anche Cass. n.
34516/2023).
Ne consegue che la struttura sanitaria non può liberarsi della responsabilità solidale, che si configura a proprio carico, adducendo che l'inadempimento contrattuale è ascrivibile alla sola condotta del medico, ma deve fornire la prova che detta condotta risulti “del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità” (cfr. Cass. n. 28987/2019).
6.3 Tale prova risulta del tutto assente nel caso in esame, sicché la struttura in regresso non potrà pretendere dal medico somme oltre il limite della metà.
6.4 Non sussistendo, peraltro, una colpa esclusiva del dott. rispetto allo Controparte_3 specifico evento di danno, considerato che per l'inadeguato trattamento delle complicanze emorragiche post-operatorie (manifestatesi tra il 29-31 maggio 2015) emergono responsabilità addebitabili ad altri operatori medici in “equipe” (come risulta dalla cartella clinica in atti, sub. doc.
19, 20 e 21 fasc. att.), delle quali risponde la stessa struttura (come eccepito dal terzo chiamato e dalla sua compagnia assicurativa), si reputa opportuno limitare il “regresso anticipato” (cioè antecedente al valido ed efficace pagamento da parte del singolo condebitore in solido) nei confronti del solo medico chiamato nei limiti del 35% della quota di danno sopra riconosciuta come posta a carico della struttura ritenuta dal Tribunale Controparte_2 proporzionata alla parte di danno da “medical malpractice” direttamente attribuibile all'operato del dott. in ragione della gravità della sua colpa. CP_3
§7. Il dott. ha evocato in giudizio la propria Compagnia di assicurazione per Controparte_3
la r.c. professionale, chiedendo di essere garantito in forza della polizza n. Controparte_4
400589627 (cfr. doc. 2), prodotta unitamente alle condizioni generali (pag. 23-36) e particolari (pag.
37-43) di assicurazione, la quale sostituisce – in “continuità assicurativa (…) per le richieste di risarcimento originate da errori professionali commessi non prima (…) del 25.06.2014” (v. art. 3 e mod. X005 a pag. 10 del doc. 2) - le polizze n. 390103133 e n. 380101288 (cfr. doc. 3 e 4).
7.1 Non vi è contestazione sull'operatività della garanzia di la quale, entro i Controparte_4 limiti di polizza, è dunque obbligata “a tenere indenne l'assicurato fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi
e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per morte o lesioni personali (detti danni corporali) (…) involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori personalmente commessi nell'esercizio della professione indicata nel frontespizio di polizza” (art. 1, lett. a).
7.2 Non opera, infatti, alcuna delle esclusioni previste in elenco all'art. 6 c.g.a., né vi è prova della sussistenza dei presupposti per la sua operatività “a secondo rischio” (e cioè in eccedenza ai massimali garantiti da altra polizza), siccome eccepita (“per scrupolo”) dalla difesa della terza chiamata.
7.3 La copertura assicurativa è prestata entro il limite massimale di € 1.000.000,00 e prevede uno scoperto del 10% per sinistro a carico dell'assicurato, con un minimo di € 3.000,00 (clausola speciale RM41, v. pag. 7 del doc. 2 cit.) ed un massimo di € 80.000,00, come indicato nel frontespizio di polizza e richiamato dall'art. 5 c.g.a.
7.4 Sicché, entro tali limiti e con l'applicazione dello scoperto contrattuale, la domanda di manleva merita, quindi, di trovare accoglimento.
§8. La regolamentazione delle spese del giudizio è informata al principio globale della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
8.1 Nel rapporto processuale tra gli attori e le parti convenute deve prendersi atto che ricorre una reciproca parziale soccombenza, configurabile, secondo il principio fatto proprio dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez. U., n. 32061/2022 e succ. conf.), non soltanto “in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti”, ma anche “in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi”
(come nel caso di specie, con riferimento ai distinti capi della domanda risarcitoria articolati nelle conclusioni), la quale giustifica, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., una compensazione parziale delle spese di lite nella misura di un terzo (1/3).
8.1.1 L'ASST di e gli Istituti di e devono quindi essere CP_1 CP_2 CP_1 Controparte_2
condannati, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite in favore delle parti parzialmente vittoriose per i restanti due terzi (2/3). Le spese sono liquidate come da dispositivo secondo il D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate, applicando i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, minimi per la fase istruttoria (in quanto essenzialmente documentale ed incentrata nel richiedere - ex officio e sulla base delle difese delle controparti - quesiti integrativi alla consulenza tecnica preventiva), sullo scaglione di valore corrispondente al “decisum” (da € 520.001,00 a € 1.000.000,00).
8.1.2 Aderendo all'orientamento giurisprudenziale preferibile e maggioritario, secondo cui “le spese dell'accertamento tecnico preventivo “ante causam” devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” (cfr.
Cass. n. 3974/2024; Cass. n. 21085/2023; Cass. n. 9735/2020; Cass. n. 14268/2017; Cass. n.
15672/2005; Cass. n. 1690/2000; v. anche C. App. Milano n. 3355/2024), devono essere liquidate - in base al medesimo criterio e nella stessa proporzione di compensazione - le spese giudiziali del procedimento di a.t.p. (R.G. n. 4472/2020). Anche tali spese vanno liquidate secondo il D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, il quale trova applicazione con riferimento alle
“prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, ossia da far data dal
23.10.2022.
8.1.3 Il pagamento va distratto in favore dei difensori Avv.ti Francesco Angelini e Francesco
Barucco, dichiarati antistatari ex art. 93 c.p.c.
[... 8.2 Quanto alle spese di lite nel rapporto processuale di regresso/manleva tra gli Istituti Clinici
e ed il terzo chiamato dott. la prima risulta CP_5 Controparte_2 Controparte_3
parzialmente vittoriosa, in ragione del parziale accoglimento della domanda;
non dando luogo, in tal caso, a reciproca parziale soccombenza (cfr. Cass., Sez. U., n. 32061/2022), il terzo chiamato va condannato al rimborso in suo favore delle spese del presente giudizio (nei limiti della domanda), liquidate come da dispositivo secondo i parametri dettati dal D.M. 147/2022, importi adeguati al valore effettivo della decisione sull'azione di regresso/manleva (c.d. correttivo del “decisum”, scaglione di valore da € 52.000,01 a € 260.000,00; tutte le fasi, medi).
8.3 In ogni caso, deve essere condannata a tenere indenne l'assicurato delle Controparte_4
somme dovute in favore della convenuta-chiamante a titolo di spese legali di soccombenza, da ritenersi ricomprese nella domanda di “manleva assicurativa”; distinguendosi dalle c.d. “spese di resistenza” (clausola 13 c.g.a. e art. 1917, comma 3 c.c.) - ivi non oggetto di specifica domanda (cfr.
Cass. n. 4275/2024) - questo credito scaturisce dall'assicurazione della responsabilità civile ed incontra il limite del massimale, ex art. 1917, comma 1, c.c.
8.4 Nel rapporto processuale tra il dott. e quest'ultima Controparte_3 Controparte_4
è parte soccombente e va dunque condannata ex art. 91 c.p.c. a rifondere all'assicurato le spese del presente giudizio (nei limiti della domanda), che si liquidano nel dispositivo in base ai parametri del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore effettivo della garanzia (scaglione di valore da € 52.000,01
a € 260.000,00; tutte le fasi, medi).
8.5 Per quanto attiene, infine, alle spese della CTU preventiva per come liquidate dal giudice del procedimento di a.t.p. nella misura di € 3.266,53 a titolo di onorari, € 1.000,00 per spese per ausiliario, oltre cassa previdenziale ed IVA come per legge, con decreto del 07.12.2022 (R.G. n.
4472/2020), anch'esse rientrano tra quelle che gli attori (e per essi i difensori antistatari) hanno diritto di vedersi rimborsate dalle proprie controparti all'esito del giudizio di merito;
ferma la solidarietà verso gli attori dalle parti convenute per l'intero, tenuto conto complessità dell'accertamento tecnico e dell'accertata responsabilità di entrambe le strutture sanitarie e del medico chiamato, tra questi ultimi possono suddividersi in ragione del rispettivo coinvolgimento nella vicenda, ponendosi definitivamente a carico di il 60%, CP_5 Controparte_2
il 25% e del dott. il 15%, quota - quest'ultima - che
[...] Controparte_3 rientra nell'ambito delle spese di soccombenza coperte dalla garanzia assicurativa di Controparte_4
nei limiti del massimale.
[...]
8.6 Non ha luogo il rimborso di eventuali ulteriori o diverse spese non espressamente richieste e/o debitamente documentate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita come in motivazione, così dispone:
• accoglie, per quanto di ragione, la domanda ulteriormente subordinata proposta da Pt_1
e nell'accertata qualità di eredi di
[...] Parte_2 Parte_5 [...]
deceduto in data 29.04.2017, e, per l'effetto, condanna in via solidale la società Per_2
e l' Controparte_2 Controparte_5 al pagamento in loro favore della somma di € 29.900,00 a titolo di danno biologico temporaneo e di € 443.669,44 a titolo di perdita di chance di sopravvivenza, il tutto oltre rivalutazione ed interessi da calcolarsi secondo le modalità indicate in motivazione al p.
4.11; sulle somme così liquidate maturano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
• ai fini della ripartizione interna del risarcimento tra i coobbligati in solido, accerta e dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, le seguenti quote di responsabilità:
- Istituti Clinici di e Vigevano S.p.A: 25%; CP_1
- 75%; CP_5 • accerta e dichiara che ha diritto di regresso nei Controparte_2
confronti del dott. per le somme pagate sulla quota di pertinenza e Controparte_3
nei limiti della sua quota di responsabilità personale e diretta, pari al 35% di essa;
• accertata l'operatività della assicurazione per la r.c. professionale del dott. CP_3
in forza di polizza n. 400589627 contratta in continuità assicurativa con
[...] [...]
condanna a tenere manlevare e tenere indenne CP_4 Controparte_4
l'assicurato di quanto questi sarà tenuto a corrispondere alla struttura sanitaria in regresso fino a concorrenza del massimale di € 1.000.000,00 e con applicazione dello scoperto del
10% per sinistro previsto dal contratto, oltre al carico delle spese legali di soccombenza e della quota di CTU come indicate nei punti seguenti e nei limiti del massimale assicurato;
• condanna e l' Controparte_2 Controparte_5
alla rifusione, in solido tra loro, delle spese di lite in favore di parte attrice
[...]
parzialmente vittoriosa, distraendo il pagamento di tutti gli importi in favore dei difensori antistatari, che si liquidano come segue:
- € 3.266,53 a titolo di onorari, € 1.000,00 per spese per ausiliario, oltre cassa previdenziale ed IVA come per legge, liquidati ai CTU con decreto del
07.12.2022, € 286,00 per spese esenti, € 5.127,34 per compensi di avvocato (così determinati: € 2.764,00 fase studio, € 1.890,00 fase intr., € 3.037,00 fase istr.; - €
2.563,66 per comp. di 1/3 ex art. 92 c.p.c.), oltre 15% rimb. forf. per spese generali, IVA e CPA come per legge, inerenti al procedimento ex art. 696-bis
c.p.c. (R.G. n. 4472/2020);
- € 572,00 per spese esenti, € 14.950,67 per compensi (così determinati: € 4.607,00 fase studio, € 3.039,00 fase intr., € 6.767,00 fase istr., € 8.013,00 fase dec.; - €
7.475,33 per comp. di 1/3 ex art. 92 c.p.c.), oltre 15% rimb. forf. per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi al presente giudizio;
• condanna il dott. al rimborso in favore di Controparte_3 Controparte_2 delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 259,00 per spese
[...] esenti, € 14.103,00 per compensi (così determinati: € 2.552,00 fase studio, € 1.628,00 fase intr., € 5.670,00 fase istr., € 4.253,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. per spese generali,
IVA e CPA come per legge;
• condanna al rimborso in favore di delle spese Controparte_4 Controparte_3
del presente giudizio, che si liquidano in € 259,00 per spese esenti, € 14.103,00 per compensi (così determinati: € 2.552,00 fase studio, € 1.628,00 fase intr., € 5.670,00 fase istr., € 4.253,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. per spese generali, IVA e CPA come per legge;
• pone le spese della CTU espletata nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (R.G. n.
4472/2020), liquidate con decreto del 07.12.2022, definitivamente a carico di CP_9
, per il 25% e del dott.
[...] Controparte_2 CP_3
per il 15%.
[...]
Così è deciso in Pavia, lì 27 maggio 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3781/2021 promossa da:
(C.F: ), (C.F: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F: , (C.F: Pt_4 C.F._4 Parte_5
), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui C.F._5
minori (C.F: ) e Persona_1 C.F._6 Parte_6
(C.F: ), tutti in proprio e nella qualità di eredi e/o congiunti di C.F._7 [...]
rappresentati e difesi dagli Avv.ti FRANCESCO ANGELINI e FRANCESCO Per_2
BARUCCO, entrambi del Foro di Roma;
ATTORI contro
(C.F/P.I: Controparte_1
), in persona del direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. VANESSA P.IVA_1
DESIRÉE BATTISTELLI del Foro di Torino;
(C.F/P.I: , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti VITTORIO GELPI e STEFANO
DALLE DONNE, entrambi del Foro di Como;
CONVENUTI
e con la chiamata di
Dott. (C.F: ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._8
dall'Avv. PAOLO PIANA del Foro di Milano;
(C.F: P.I: ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. RICCARDO CREVANI del Foro di;
CP_1 TERZI CHIAMATI
Oggetto: Responsabilità professionale medica.
Conclusioni:
- parte attrice: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, istanza e/o deduzione: in via preliminare: una volta concluso il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., iscritto al RG 4472/2020 del medesimo Tribunale intestato, acquisire agli atti del presente giudizio il fascicolo d'ufficio nonché la relazione di consulenza tecnica d'ufficio, autorizzando i ricorrenti al deposito del fascicolo di parte del detto procedimento;
nel merito: a) accertare e dichiarare che il prematuro decesso del signor si è Persona_2
verificato a causa ed in conseguenza della condotta colposa dei sanitari dei nosocomi convenuti;
b) accertare e dichiarare, quindi, la responsabilità degli Istituti Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., e dell'
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., che gestiscono Controparte_5
direttamente ed esclusivamente le strutture nosocomiali convenute ed il personale sanitario ivi operante, per il decesso del paziente, in ragione dell'inadempimento al contratto di prestazione d'opera ed assistenza sanitaria (di spedalità) intercorrente con lo stesso;
c) condannare per l'effetto, gli Istituti in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., e l' , in persona del Controparte_5
legale rappresentante p.t., in via solidale, al risarcimento di tutti i danni riportati dal signor
così come esposti in narrativa, nella misura che risulterà dovuta a seguito Persona_2
di istruttoria o ritenuta equa e giusta dal Giudicante, da liquidarsi iure hereditario in favore della moglie e dei figli superstiti ricorrenti;
d) accertare e dichiarare, altresì, la responsabilità degli Istituti in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., e dell' , in persona Controparte_5 del legale rappresentante p.t., in ragione dell'inadempimento al contratto di prestazione
d'opera e di assistenza sanitaria (di spedalità) ovvero extracontrattualmente ex art. 2043 del codice civile, per la lesione dei diritti degli istanti, condannando in via solidale le convenute al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali riportati dai medesimi, iure proprio, così come esposti in narrativa, nella misura che risulterà dovuta a seguito di istruttoria o ritenuta equa e giusta dal Giudicante;
e) in via subordinata: nella denegata ipotesi non si dovessero ritenere responsabili le convenute per il decesso del sig.
(che si sarebbe comunque verificato), riconducendo il danno patito dal paziente ad Per_2
una significativa riduzione della durata ed alla peggiore qualità della vita residua del medesimo, condannare in via solidale gli Istituti in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., e l' Controparte_5
, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del medesimo danno nella
[...]
misura che risulterà dovuta a seguito di istruttoria o ritenuta equa e giusta dal Giudicante, da liquidarsi iure hereditario in favore della coniuge e dei figli superstiti;
f) in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Giudicante dovesse escludere la ricorrenza del nesso causale fra l'intervenuto decesso del signor e la responsabilità Per_2
dei convenuti e/o dei suoi sanitari, riconducendo il danno patito dal paziente alla perdita delle chance di sua guarigione ovvero sopravvivenza, condannare in via solidale gli Istituti
e in persona del legale rappresentante p.t., e l' Controparte_2 Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_5
risarcimento del medesimo danno nella misura che risulterà dovuta a seguito di istruttoria o ritenuta equa e giusta dal Giudicante, da liquidarsi iure hereditario in favore della coniuge
e dei figli superstiti ricorrenti;
g) il tutto oltre interessi sulle somme via via rivalutate dalla data del decesso fino al soddisfo, a titolo di lucro cessante. Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio e di quello precedente per accertamento tecnico ex art. 696 bis c.p.c., oltre spese generali ed accessori di legge, nonché oltre il rimborso delle somme da corrispondere ai CCTTUU, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.”;
- parte convenuta (ASST di Pavia): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione NEL MERITO Assolvere la convenuta da ogni avversaria domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario;
NEL MERITO IN
SUBORDINE Nell'ipotesi di accertata responsabilità dell' in relazione alle CP_5 domande proposte da parte dei ricorrenti, mantenersi l'obbligazione collegata all'accertando grado di responsabilità della sola e ai reali danni subiti dai CP_5
ricorrenti, elementi entrambi da valutarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi e comunque, ampiamente, riducendosi le avverse richieste;
In caso di ritenuta solidarietà passiva dell' e degli rispetto CP_5 Controparte_2
al fatto dannoso lamentato dai ricorrenti, accertarsi la quota di obbligazione astrattamente imputabile a ciascun ente relativamente all'entità delle conseguenze derivate dalle prestazioni eseguite”;
- parte convenuta (Istituti Clinici): “Voglia il Tribunale adito: nel merito, in principalità: respingere le domande attoree siccome nei confronti degli Istituti Clinici di e CP_1
infondate in fatto e diritto, spese rifuse;
in via subordinata: nel denegato Controparte_2 caso di ritenuta responsabilità del dr. in relazione all'intervento del Controparte_3
29.5.2015: contenere l'obbligo risarcitorio degli Istituti Clinici di e CP_1 Controparte_2
nei limiti del danno che ne è stato conseguenza immediata e diretta;
- condannare il dr.
[... a tenere manlevati e indenni ovvero a rifondere gli Istituti Clinici Controparte_3
per quanto dovessero essere condannati a pagare a titolo di Controparte_2
risarcimento del danno suddetto;
in via ulteriormente subordinata: nel denegato caso di ritenuta corresponsabilità degli Istituti e insieme con Controparte_2 Controparte_2
l' , per i danni di cui gli attori reclamano il Controparte_1
risarcimento: - previa graduazione delle colpe, contenere l'obbligo risarcitorio degli Istituti di e nei limiti del grado di colpa che è loro ascrivibile;
- CP_2 CP_1 Controparte_2
condannare il dr. a tenere manlevati e indenni ovvero a rifondere gli Controparte_3
Istituti Clinici per quanto nei limiti della loro quota-parte di Controparte_2
responsabilità dovessero essere condannati a pagare agli attori;
in via istruttoria: disporre il rinnovo della CTU medico-legale.”;
- terzo chiamato (dott. De Giovanni): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: NEL MERITO: in via principale: - accertare e dichiarare l'assenza di qualsiasi profilo di responsabilità del dott. in relazione ai trattamenti Controparte_3
sanitari effettuati dal sig. come dedotti nel ricorso in epigrafe e quindi Persona_2
rigettare ogni domanda nei suoi confronti;
in via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata una, anche parziale, responsabilità in relazione ai trattamenti sanitari effettuati dal sig. come dedotti nel ricorso in epigrafe, accertare Persona_2
l'assenza di colpa, lieve e\o grave, e in ogni caso di correlazione causale delle condotte del dott. rispetto all'asserita pretesa risarcitoria avanzata nei confronti Controparte_3
degli Istituti e , con conseguente rigetto della domanda di CP_2 CP_2
manleva \ regresso avanzata da detta struttura nei confronti del dott. CP_3
in via ulteriormente subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di
[...]
accoglimento della domanda di manleva \ regresso avanzata dagli Istituti e CP_2 CP_1
nei confronti del dott. in relazione ai trattamenti CP_2 Controparte_3
sanitari effettuati dal sig. accertare e dichiarare il diritto del dott. Persona_2
a essere manlevato dalla propria Compagnia di assicurazione per la Controparte_3
R.C. in forza dei contratti assicurativi in atti. In ogni caso: - con Controparte_4
vittoria di spese di lite. In via istruttoria: - Si chiede la nomina di nuovo Collegio Peritale
d'Ufficio e la rinnovazione dell'intero accertamento, ossia la CTU depositata telematicamente in data 6/9/2022 in sede di Procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (Tribunale di Pavia – R.G. n. 4472/2020) e l'integrazione alla CTU depositata nel presente Giudizio dal Collegio dell'Ufficio in data 25/9/2024.”;
- terza chiamata ( ): “Contrariis rejectis;
previe le declaratorie del caso;
si Controparte_4
contesta tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto, domandato, eccepito e prodotto in fatto
e in diritto nonché in punto an e quantum, sicché nulla di ciò potrà essere dato per pacifico, ammesso o non contestato, neppure implicitamente, e ciò anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Rigettare ogni avversa domanda perché infondata sia in fatto che in diritto, sia in punto an sia in punto quantum, e non provata e comunque per i motivi indicati in atti. Fatto salvo il diritto di impugnazione, nella non creduta ipotesi in cui dovessero essere accolte, in tutto o in parte, le domande avversarie e quindi dovesse essere accolta in tutto o in parte la domanda attorea nei confronti dei convenuti e in tutto o in parte la domanda di manleva/regresso degli Istituti nei confronti dell'assicurato, e dovesse altresì essere accolta, in tutto o in parte, la domanda di garanzia proposta dall'assicurato nei confronti di
(non ravvisandosi quindi alcun caso di inoperatività e/o mancanza di copertura CP_4 assicurativa, esclusione, delimitazione o superamento dell'oggetto del contratto – di qualunque natura e tipo – né l'operatività a secondo rischio), accertare le quote di responsabilità e quindi di danno direttamente imputabili ai soggetti responsabili, determinando in particolare – in ragione della rivalsa/regresso degli Istituti – quella del
Dott. (e, quindi, la gravità della sua colpa e l'entità delle conseguenze che ne CP_3
sono derivate), graduando quindi rispettivamente le colpe e – ferma restando l'applicazione del massimale e dello scoperto contrattualmente previsti – limitare la eventuale condanna di alla sola quota di responsabilità e quindi di danno direttamente imputabile al CP_4
Dott. ma entro i limiti stabiliti dalla legge e/o dalla giurisprudenza in tema di CP_3
responsabilità sanitaria, con esclusione delle solidarietà; in ogni caso il capo di condanna alla garanzia e manleva dovrà essere limitato alle sole obbligazioni risarcitorie e comunque ai soli danni che siano conseguenza immediata e diretta di una condotta colposa e quindi di una responsabilità propria dell'assicurato e dovrà dunque escludere la garanzia assicurativa per l'eventuale responsabilità concorrente o solidale dell' con altri Parte_7
soggetti – essendo la garanzia assicurativa limitata alla sola quota di danno direttamente imputabile al Dott. in ragione della gravità della propria colpa e dell'entità CP_3
delle conseguenze che ne sono direttamente derivate – e dovrà altresì tenere conto delle ulteriori condizioni contrattuali, del concreto oggetto del contratto di assicurazione stipulato, dei rischi garantiti e in generale dei limiti del contratto e della garanzia prestata in base ad esso, dovrà applicare le franchigie, i massimali (nella fattispecie € 1.000.000,00 o, in subordine, € 1.500.000,00) e gli scoperti contrattualmente pattuiti ed applicabili al caso di specie. Quanto allo scoperto, si eccepisce in particolare che l'assicurazione è prestata con uno scoperto del 10% per ciascun sinistro, con il minimo di € 3.000,00 (o, in subordine, di € 1.000,00) e con il massimo di € 80.000,00 o, in subordine, di € 75.000,00), che rimane a carico dell'assicurato. Emettere in ogni caso ogni più utile pronuncia per
l'esclusione di ogni obbligazione a carico di e per mandarla assolta da ogni CP_4
avversa domanda. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva. Non si accetta il contraddittorio su fatti tardivamente allegati e su domande, eccezioni, istanze e conclusioni nuove o illegittimamente modificate. Si richiamano tutte le istanze, richieste, eccezioni e conclusioni proposte e sollevate in corso di causa, nessuna esclusa, che non possono in nessun caso intendersi abbandonate.”.
Fatti di causa e svolgimento del processo nel mese di maggio 2015, in seguito alla comparsa di ematuria, si sottoponeva ad Persona_2
una serie di visite mediche e specialistiche.
In particolare, tra il 25.05.2015 ed il 26.05.2015 veniva visitato dal dott. Controparte_3 specialista in urologia presso l'Istituto Clinico Beato Matteo di , il quale, esaminati i CP_2 referti degli esami effettuati dal paziente e riscontrata un'importante anemia, ne disponeva il ricovero urgente presso la suddetta struttura nosocomiale, dove, per sospetta neoplasia, in data
29.05.2015 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di uretrocistoscopia con resezione transuretrale della vescica (TURV), nonché a laparotomia con nefroureterectomia sinistra
(asportazione del rene).
Il decorso post-operatorio risultava complesso: a causa della forte anemia effettuavano trasfusioni di quattro sacche di emazie concentrate;
il paziente, inoltre, lamentava anuria.
In data 31.05.2015 veniva pertanto sottoposto ad una nuova TC dell'addome, la quale evidenziava un versamento emorragico di notevoli dimensioni nella sede dell'intervento chirurgico.
Alla luce di questi dati, nonché del quadro clinico complessivo, il paziente veniva ricondotto in sala operatoria per essere sottoposto ad una laparotomia esplorativa: in questa sede, i sanitari osservavano un voluminoso versamento con coaguli adesi allo psoas, alla loggia renale ed al colon discendente. Si provvedeva a rimuovere i coaguli riscontrati e a posizionare un emostatico riassorbibile.
Persistendo, tuttavia, le condizioni di anuria e di anemia, venivano somministrate al paziente ulteriori sacche di emazie concentrate, le quali non miglioravano i valori di emoglobinemia.
Dopo ampio consulto con i nefrologi ed i chirurghi dell'Ospedale Civile di , il paziente CP_2
veniva qui traferito in data 1.06.2015, per iniziare un trattamento dialitico e proseguire le cure. Nelle more, giungeva il referto dell'esame istologico del rene e della lesione vescicale asportati al paziente, che riportava l'assenza della neoplasia inizialmente supposta;
l'ematuria riscontrata dal paziente, secondo il referto istologico, era invece riconducibile ad una pielonefrite cronica
(infezione del rene).
Nel corso del ricovero presso l'Ospedale Civile di , il paziente veniva quindi sottoposto ad CP_2
esami ematochimici e ad una biopsia midollare, che svelavano la presenza di un mieloma con infiltrato plasmacellulare al 70-80%.
Il paziente continuava a presentare anche una tendenza all'anemizzazione e a partire dal 18.06.2015 ipertermia e febbre, suggestivi per un quadro infettivo in atto di probabile origine nosocomiale.
Il 28.06.2015 il paziente veniva sottoposto ad una nuova TC addome, che mostrava la presenza di un'estesa raccolta ascessuale, con componenti aeree al suo interno, nella loggia renale sinistra. La raccolta coinvolgeva lo psoas, fino a raggiungere la cresta iliaca sinistra.
Il paziente veniva dunque condotto in sala operatoria in urgenza, dove i sanitari provvedevano a drenare la raccolta, che risultava composta da materiale purulento e da sangue. La fase successiva all'intervento era caratterizzata da un deficit completo dell'arto inferiore sinistro, con comparsa di dolore e successiva paralisi dello stesso.
Il 02.07.2015 i sanitari osservavano anche una tumefazione dura in fossa iliaca sinistra, motivo per il quale il paziente eseguiva l'ennesima TC dell'addome; questa mostrava la persistenza della raccolta ascessuale, nonostante i drenaggi effettuati in precedenza, oltre alla comparsa di un ematoma in sede retroperitoneale.
Il giorno seguente veniva quindi ricondotto in sala operatoria e sottoposto ad una nuova laparotomia, dove veniva riscontrato nella loggia renale sinistra un vasto ematoma nello psoas, con deviazione dall'asse iliaco e con compressione dello sciatico popliteo. Si procedeva con l'evacuazione dell'ematoma in sede retroperitoneale e tamponamento con “packing”.
Nei giorni successivi le condizioni del paziente peggioravano, aggravandosi in particolar modo per insufficienza renale, motivo per cui i sanitari riavviavano il trattamento dialitico, precedentemente interrotto a causa delle molteplici infezioni nosocomiali riscontrate.
Tra il 06.07.2015 e il 21.07.2015, il paziente veniva sottoposto ad ulteriori interventi chirurgici di rinnovo del “packing” e di trasfusioni, a fronte del recidivo sanguinamento da tutte le aree cruentate.
Su richiesta dei familiari, i sanitari dell'Ospedale di accordavano in data 23.07.2015 il CP_2 trasferimento del paziente presso l'Ospedale San Raffaele di Milano
Accolto in unità di terapia intensiva per sepsi severa con isolamento ceppi su emocolture, da ferita chirurgica e da BAL, il paziente veniva sottoposto ad angio-TC ed esame angiografico: qui i sanitari riuscivano ad identificare l'origine dei continui sanguinamenti all'arteria lombare sinistra, che perciò veniva embolizzata.
Solo a seguito di ulteriori interventi chirurgici (di rimozione delle garze residuate dal precedente intervento e drenaggio di ulteriore ematoma riscontrato), sottoposto a VAC therapy ed a tracheostomizzazione, il paziente cominciò a mostrare un lento miglioramento delle ferite chirurgiche.
Il paziente veniva dimesso dal San Raffaele il 02.11.2015 per essere trasferito presso l'Istituto
Geriatrico C. Golgi di Abbiategrasso e poi presso il reparto di Riabilitazione Neuromotoria, dove iniziava le terapie riabilitative per l'arto inferiore sinistro.
Quanto al mieloma multiplo, il paziente continuava ad essere seguito a distanza dalla oncoematologia del San Raffaele di Milano e veniva dimesso dalla struttura di riabilitazione in data
16.02.2016.
A causa di nuovi episodi infettivi verificatisi nel corso del 2016 e all'inizio del 2017, la patologia ematologica tornava a progredire, fino a che, a seguito di episodi di insufficienza renale acuta e di un aggravamento generale delle condizioni di salute, in data 29.04.2017, all'età di 70 anni,
[...]
decedeva. Per_2
Ritenendo che, anche alla luce del quadro clinico e del parere medico-legale del consulente di parte, la prematura scomparsa del congiunto fosse da ascrivere a colpa medica dei sanitari dei primi due nosocomi che l'avevano avuto in cura, con ricorso ex art. 696-bis c.p.c. - promosso in data
15.10.2020 - la coniuge ed i figli superstiti e in Parte_1 Parte_2 Parte_5 proprio e in qualità di eredi del “de cuius”, insieme ai nipoti maggiorenni e Pt_3 Parte_4
e ai minori e chiedevano all'intestato Tribunale (R.G. n. 4472/2020) Per_1 Parte_6
l'esperimento di una consulenza tecnica preventiva al fine di accertare le cause e le responsabilità in ordine alla morte del paziente e l'entità dei danni subiti, anche in termini di “minor durata” e
“peggior qualità della vita”, ovvero, in subordine, della “perdita di chance di sopravvivenza e/o guarigione”, tentando all'esito la conciliazione tra le parti.
Al procedimento di consulenza tecnica preventiva partecipavano, oltre alle strutture sanitarie evocate, anche il medico specialista dott. e la sua compagnia di Controparte_3
assicurazione Controparte_4
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 14.07.2021, gli attori in epigrafe - in attesa del deposito della relazione di a.t.p. da parte del Collegio peritale nominato - instauravano il giudizio di merito nei confronti dell' e di Controparte_5 [...]
e, riportandosi alle considerazioni medico-legali del consulente di parte, Controparte_2
domandavano la condanna delle strutture convenute, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, “iure proprio” e “iure hereditatis”, derivati dal decesso del congiunto a causa dell'errata diagnosi di neoplasia e della conseguente indicazione chirurgica di asportazione del rene, rivelatasi inutile, nonché dei ritardi e degli errori nel trattamento delle successive complicanze emorragiche determinatesi, tanto in termini di danno biologico e morale “terminale” (o catastrofale) patito dal “de cuius”, adeguatamente personalizzato, quanto del danno da perdita del rapporto parentale da ciascuno patito in proprio o, in subordine, del danno da perdita anticipata della vita o, in ulteriore subordine, da perdita di chance di guarigione e/o sopravvivenza, il tutto oltre agli interessi da ritardato pagamento e rivalutazione monetaria dalla data del fatto alla liquidazione, con vittoria di spese e compensi del giudizio e del procedimento di a.t.p., incluse le spese da corrispondersi ai CTU, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' contestando ogni responsabilità per fatto CP_5
proprio o dei suoi ausiliari in ordine al decesso del paziente. In sintesi, la struttura convenuta deduceva: - che il “mieloma G1” (diagnosticato al paziente in data 17.06.2015 dai sanitari di
) aveva avuto ruolo causale determinante nel decorso clinico e che il decesso del paziente CP_2
era da ricondursi eziologicamente alla progressione della neoplasia ematologica, patologia indipendente dal quadro infettivo e da quello emorragico occorse durante il ricovero presso il detto nosocomio e risolti, poi, nel corso del successivo ricovero al San Raffaele di Milano;
- che le circostanze addotte dagli attori non dimostravano, alla luce di criteri scientifici esaustivi, la sussistenza del nesso causale tra la morte del paziente e gli errori diagnostici e terapeutici nel trattamento delle complicanze;
- che la causa del decesso era da ricondursi al naturale decorso della malattia oncologica;
- che, pertanto, nulla spettava ai parenti e agli eredi della vittima a titolo di risarcimento per i danni conseguenza da morte del congiunto. In subordine, per il caso di ritenuta solidarietà passiva tra le strutture convenute, chiedeva accertarsi il grado di colpa e l'entità delle responsabilità imputabili a ciascun ente.
Anche gli Istituti clinici di e si costituivano ritualmente in giudizio, CP_1 Controparte_2
contestando gli addebiti di responsabilità medica sotto il profilo dell'an ed eccependo l'infondatezza delle pretese risarcitorie nel quantum; domandava, in ogni caso, previo differimento della prima udienza di comparizione, la chiamata in causa del dott. al fine di Controparte_3
essere manlevata e tenute indenne di quanto eventualmente costretta a pagare in ordine alle conseguenze dannose, immediate e dirette, derivanti dalle prestazioni rese al paziente dal medico
(in regime di collaborazione libero-professionale) presso la struttura.
Autorizzata la chiamata del terzo da parte della clinica convenuta, con comparsa di risposta del
10.02.2022 si costituiva il dott. contestando le domande attoree e quelle di Controparte_3
regresso anticipato (o manleva) svolte dalla struttura chiamante, stante l'assenza di profili di colpa medica in relazione al proprio operato e del nesso di causa quanto alla morte del paziente, invero causata da una grave forma di patologia tumorale;
a sua volta, avanzava istanza di chiamata in causa di al fine di essere garantito dalla compagnia assicuratrice per Controparte_4
l'eventuale responsabilità professionale in forza delle polizze stipulate.
Ulteriormente differita l'udienza per consentire la chiamata in garanzia dell'impresa di assicurazione, si costituiva tempestivamente in giudizio contestando le Controparte_4
domande attoree ed escludendo qualsiasi addebito di responsabilità del personale medico degli
Istituti in generale, e del dott. in Controparte_2 Controparte_3 particolare;
quanto all'azione di regresso della struttura nei confronti del medico curante, ne eccepiva l'inammissibilità o comunque l'infondatezza, non riscontrandosi il dolo o la colpa grave richiesti dall'art. 9 della L. n. 24/2017; in merito alla garanzia assicurativa, ne eccepiva l'inoperatività per le richieste di risarcimento derivanti da solidarietà con soggetti non assicurati, chiedendo che, in caso di accoglimento delle domande, la garanzia fosse contenuta nei limiti di quanto provato e fermi i limiti del massimale, franchigie e scoperti applicabili.
Disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario, le parti depositavano memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. ratione temporis e la causa proseguiva in istruttoria con l'acquisizione dei documenti prodotti e degli atti del procedimento di consulenza “ante causam”. Veniva quindi disposta una integrazione della CTU svolta nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., sottoponendo al già nominato Collegio peritale taluni quesiti integrativi (ord. 30.01.2023).
Dopo alcuni meri rinvii, in parte dovuti a proroghe delle operazioni peritali ed ai ritardi nel deposito della relazione integrativa di CTU e delle risposte alle osservazioni dei CTP, in parte al succedersi di diversi magistrati per congedi e tramutamenti tabellari, la causa veniva chiamata all'udienza cartolare del 16.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, quindi trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. In via preliminare occorre dare atto che la vicenda dedotta in giudizio non è attratta al regime sostanziale introdotto dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24, recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie». Invero, i fatti - intesi come eventi clinici - addebitati dagli attori alla responsabilità degli esercenti la professione sanitaria di cui le due strutture convenute si sono avvalse nella relazione di cura con il paziente si snodano tra il 2015 e il 2016, dunque in epoca precedente alla sua entrata in vigore (1° aprile 2017), non avendo le norme sostanziali della L. n.
24/2017 una portata retroattiva, come ormai chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n.
28994/2019). 1.1 Ad ogni modo, sul piano del diritto intertemporale, la successione normativa che si è verificata prima con il D.L. n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189 del 2012 (c.d.
Decreto Balduzzi) e con la L. n. 24 del 2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco) non ha riguardato, come è noto, la posizione e il regime giuridico della responsabilità civile della struttura sanitaria, bensì unicamente quella del medico in relazione ai danni causati a pazienti nell'esercizio della sua attività professionale all'interno di una struttura, pubblica o privata.
1.2 Ne discende che la disciplina della responsabilità degli enti sanitari, evocata in questa sede dagli odierni attori, nella duplice qualità di eredi (per coniuge e figli) e stretti congiunti (coniuge, figli e nipoti) del paziente deceduto prima del giudizio, non è attinta da fenomeni di “jus superveniens”, sicché si innesta nel caso di specie un “doppio regime” di responsabilità delle strutture convenute.
1.3 Con specifico riguardo alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal paziente, per i quali coniuge e figli superstiti agiscono “iure successionis”, in qualità di eredi del congiunto, la fattispecie di responsabilità resta nell'ambito della responsabilità contrattuale ex artt.
1218 e 1228 c.c. (cfr. Cass. n. 14615/2020; cfr. anche Cass. n. 14258/2020; Cass. n. 4904/2022).
Invece, quanto al danno richiesto da tutti “iure proprio” per la perdita del rapporto parentale, la responsabilità della struttura sanitaria ha natura extracontrattuale (cfr. da ultimo Cass. n. 3267/2024)
e andrà accertata con il regime proprio dell'art. 2043 c.c.
1.4 Da tali premesse qualificatorie discendono importanti conseguenze, in specie sulle regole che disciplinano la distribuzione degli oneri probatori (oltre che sul termine di prescrizione del diritto al risarcimento, istituto che nel caso presente non viene in rilievo).
Come chiarito dalla Suprema Corte, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente (creditore danneggiato) che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare, oltre alla fonte del suo credito, l'esistenza del nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di una nuova malattia e l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio del “più probabile che non”, mentre spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n.
18392/2017), da intendersi nel senso oggettivo della sua non imputabilità all'agente (cfr. Cass. n.
26700/2018; conf. ex multis Cass. n. 19204/2018; Cass. n. 28891/2019; Cass. n. 25288/2020; Cass.
n. 14702/2021; Cass. n. 10345/2021; Cass. n. 10050/2022; Cass. n. 5808/2023; Cass. n. 9889/2023;
Cass. n. 13107/2023; Cass. n. 3447/2024).
Sotto il versante della responsabilità extracontrattuale, invece, il danneggiato assume l'onere di provare gli elementi fondanti la responsabilità aquiliana (ossia il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso di causalità tra il fatto e il danno e la colpevolezza dell'agente), fermo rimanendo che, specie in tema di attività medico-sanitaria, il medesimo fatto può costituire, al contempo, inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di spedalità con il paziente e fatto illecito rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. n. 3267/2024).
1.5 La prova dell'esistenza di un valido nesso causale tra la condotta del medico in violazione delle regole di diligenza e l'evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), deve perciò essere sempre fornita da chi agisce per il risarcimento dei danni, essendo la causalità un elemento
“comune ad ogni fattispecie di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, quale portato della distinzione fra causalità ed imputazione e riguarda tanto l'evento pregiudizievole, quanto il danno consequenziale” (cfr. Cass. n. 18392/2017; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 28991 e n. 28992 del
2019; Cass. n. 13919/2021; Cass. n. 27142/2024), con la precisazione, però, che essa deve essere fornita in termini probabilistici, e non di assoluta certezza (cfr. Cass. n. 6386/2023).
Al riguardo - ricordando come l'accertamento giudiziario (che non coincide con il concetto di certezza naturalistica dell'accadimento di un fatto) della causalità materiale si fonda sull'applicazione del principio di cui all'art. 40 c.p. e sulla regola con-causale di cui all'art. 41 c.p. e che i principi causali strutturali adottati dalla giurisprudenza civilistica (a differenza di quella penalistica) sono quelli della regolarità causale, integrata, se del caso, in relazione alle singole fattispecie concrete, da quelli dell'aumento del rischio e dello scopo della norma violata (cfr. Cass.
n. 12497/2024, in motiv.) - nelle citate pronunce (cfr. Cass. n. 21530/2021; conf. Cass. n.
6386/2023 e Cass. n. 27142/2024 cit.) la Suprema Corte ha affermato che “il giudizio di causalità sull'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, è pertanto da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma anche all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica)”.
§2. Poste tali premesse generali, in relazione ai fatti di causa, la storia clinica e l'iter diagnostico relativo ai ricoveri subiti dal paziente sono documentati dalle cartelle cliniche in atti Persona_2
(doc. 11-61 fasc. ric.; id. doc.
1-23 fasc. Asst), analizzate e sintetizzate dai consulenti tecnici dell'Ufficio in sede di a.t.p. ed ulteriormente ribadite con le integrazioni richieste nel presente giudizio di merito.
2.1 È appena il caso di evidenziare, rispetto allo svolgimento processuale, che il mancato rispetto dei termini assegnati al collegio peritale per il deposito della relazione integrativa non rende inutilizzabile la CTU, influendo piuttosto sulla misura del compenso (Cass. n. 7330/2024); quanto, invece, al deposito telematico dell'elaborato integrativo (dep. del 15.06.2024) inizialmente privo di riscontri ai rilievi critici inoltrati dai CTP, deve darsi atto che il vizio è stato sanato nel corso del processo (v. ord. 08.07.2024, dep. del 25.09.2024 e verb. ud. 26.09.2024), recuperando il contraddittorio tra CTU e CTP, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all'art. 196 c.p.c. (in tema di sanatoria della nullità relativa della CTU, v. Cass. n. 16196/2023; Cass. n. 707/2024).
2.2 È inoltre ben noto che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito valutare l'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o "in toto", le indagini, sostituendo l'ausiliare in precedenza nominato (cfr. tra le tante, Cass. n. 14789/2020).
2.3 Orbene, all'esito degli accertamenti medico-legali posti in essere nel contraddittorio tra le parti, il collegio peritale ha ravvisato profili di censura tanto nell'operato diagnostico e nell'indicazione al trattamento chirurgico di laparotomia con nefroureterectomia sinistra posto in essere dal dott.
quanto nel trattamento delle complicanze emorragiche post-operatorie dai Controparte_3 sanitari dell'Istituto Clinico “Beato Matteo” di e, soprattutto, a seguito di trasferimento, CP_2 dai sanitari dell'Ospedale civile di , qualificandoli alla stregua di “inescusabili errori” che CP_2 integrano “gli estremi di una condotta professionale erronea per imperizia, imprudenza e negligenza”, tale da porsi in relazione causale non soltanto rispetto ad un - del tutto evitabile -
“prolungamento dello stato di malattia”, tradottosi in termini di “danno biologico temporaneo in forma assoluta per la durata di 260 giorni”, ma anche come “antecedente logico in rapporto causa- effetto con l'evento letale”, in termini di perdita della “possibilità di essere curato” dalla patologia tumorale in atto e, conseguentemente, di perdita della possibilità di “sopravvivenza”, stimata in
“quantomeno 7-8 anni di vita di buona qualità, considerando i a due anni vissuti con la serie di vicissitudini negative”.
2.4 In particolare, dopo aver ripercorso l'iter clinico del primo ricovero presso l'Istituto clinico
“Beato Matteo” di (pag.
8-12 rel. a.t.p.) ed evidenziato la “netta discordanza” tra il CP_2 reperto strumentale ecografico rilevato dal dott. in data 25.05.2015 (“assenza di CP_3 lesioni espansive parenchimali”) e quello “positivo di malattia della tomografia computerizzata” del giorno seguente (“…quadro fortemente sospetto per patologia evolutiva renale di presumibile pertinenza della via escretrice…ispessimento della parete vescicale laterale destra sospetta per lesione infiltrante….”), i CTU hanno rilevato che “alla luce delle perplessità circa l'assenza di una descrizione delle dimensioni ovvero del pattern di distribuzione del mezzo di contrasto nelle sospette zone tumorali (renale e vescicale)”, sarebbe stata opportuna “una razionale rivalutazione delle immagini di radiodiagnostica con richiesta di un secondo parere” o “in alternativa, accertamenti di livello maggiore quali imaging a risonanza magnetica ovvero un istologico su biopsia renale”. Posto che, invece, è pacificamente “mancata una razionale valutazione delle discordanze tra i dati strumentali preoperatori” ed ancor più “del quadro intra-operatorio non congruo con la proposta diagnosi di neoplasia, che avrebbero quantomeno meritato uno sforzo diagnostico ulteriore, presupposto di un adeguato trattamento terapeutico al fine di limitare le possibilità di errore” e che
“l'opzione di un trattamento esclusivamente farmacologico non sembra essere stata praticamente presa in considerazione”, i consulenti hanno ritenuto “particolarmente grave appare l'errore dello specialista chirurgo che, senza richiedere ulteriori indagini di conferma (ecografia intraoperatoria), praticò la demolizione chirurgica del rene sinistro, per altro sano” (pag. 26 rel.
a.t.p.).
2.5 Anche l'immediato decorso post-operatorio, caratterizzato dalla comparsa di un'instabilità emodinamica, ad avviso del collegio peritale non venne poi trattato adeguatamente dai medici curanti dell'Istituto clinico, i quali, anziché affrontarlo mediante “rimpiazzo volemico (profusa somministrazione di liquidi plasma expander, soluzioni isotoniche, albumina) con il risultato anatomico di “riempire” il circolo e con lo scopo funzionale di ottenere la ripresa della diuresi”, insistettero piuttosto “nella somministrazione terapeutica di diuretici che sappiamo sortire l'effetto esattamente opposto ovvero quello di “svuotare il circolo”, e ciò “ebbe ripercussioni immediate sul successivo decorso clinico” (pag. 27 rel. a.t.p.).
2.6 Ulteriori gravi carenze e criticità sono state ravvisate dai CTU nella gestione della fase successiva da parte dei sanitari dell'Ospedale civile di , dove il paziente venne trasferito il CP_2
01.06.2015 per l'avvio di un trattamento emodialitico in emergenza (v. pag. 12-16 rel. a.t.p.): qui il paziente “venne sottoposto a reiterati consequenzialmente fallimentari tentativi di contrastare chirurgicamente la complicanza emorragica mediante mero svuotamento e tamponamento retroperitoneale. Vennero condotti ben otto tempi chirurgici di apertura laparotomica al più a scopo di toilette e di revisione del campo operatorio senza che gli stessi potessero assurgere alla stregua di una procedura a scopo emostatico” ed “anche quando le condizioni dell'uomo stavano andando incontro ad un progressivo e costante peggioramento, i sanitari procrastinarono la decisione di aderire all'unica soluzione diagnostico-terapeutica rappresentata da una metodica angiografica”.
2.7 Relativamente alla stretta attuazione chirurgica, i CTU hanno definito “gesto tecnico sicuramente discutibile l'intervento del 28/06/2015 che pur proponendosi l'evacuazione di una voluminosa raccolta purulenta, venne condotto con un'incisione secondo Esperienza Per_3
comune nella pratica chirurgica come tale accesso contravvenga alla finalità di evacuare un così ingente ascesso retroperitoneale (di circa 1000cc) ed ancor più di esplorare il campo operatorio gravato da complicanze emorragiche di una recente nefrectomia”. In sintesi “nell'atto di affrontare la toilette, il drenaggio e la revisione di un campo operatorio era richiesto un gesto chirurgico ben più ampio rispetto a quello che, in realtà, è stato eseguito”. Ritengono i CTU che questi “reiterati gesti chirurgici (otto procedure interventistiche) con criticità individuabili sia nella scelta della metodica chirurgica sia nelle reiterate indicazioni all'esposizione chirurgica che hanno inevitabilmente ed inesorabilmente peggiorato le sequele che si sarebbero realizzate qualora si fosse attuato un corretto percorso diagnostico-terapeutico”, risultando piuttosto evidente come il paziente “dovesse essere prontamente trasferito in struttura nosocomiale dotata di metodiche di livello avanzato quale una radiologia diagnostica ed interventistica” (pag. 29 rel. a.t.p.).
2.8 Invece soltanto su richiesta dei familiari, come annotato nel diario clinico, il paziente venne trasferito il 23.07.2015 presso l'Istituto San Raffaele di Milano che, dotato di radiologia interventistica, “consentì di attuare con estrema urgenza la corretta gestione terapeutica della complicanza emorragica”: le procedure medico-chirurgiche ivi adottate, sottolineano i periti, rimangono esenti da qualsiasi possibile censura (pag. 29-31 rel. a.t.p.).
2.9 Va dato atto che, a seguito di una biopsia osteo midollare effettuata il 16.06.2015 dai sanitari dell'Ospedale civile di per “sospetta componente monoclonale”, al paziente venne CP_2 diagnosticato un mieloma multiplo, al tempo “asintomatico sulla base di parametri racchiusi nell'acronimo CRAB” (“In occasione del primo riscontro….l'unico parametro disponibile è quello dell'infiltrato midollare che era superiore al 70%...”), “etichettabile” - secondo il parere dello specialista ematologo dott. , indicato quale ausiliario dei CTU per le valutazioni onco- Per_4
ematologiche - “come un mieloma asintomatico ad alto rischio evolutivo verso una forma sintomatica” (pag. 33-34 rel. a.t.p.).
2.10 I consulenti dell'ufficio, anche in replica alle osservazioni dei c.t.p., non dubitano quindi, stante la diagnosi all'exitus in data 29.04.2017 di “polmonite e progressione di mieloma multiplo”, che il paziente morì a causa di una grave forma di “leucemia plasmacellulare secondaria”, che - chiariscono - è una “rara evoluzione della malattia tumorale” di cui era, purtroppo, Persona_2
affetto. Ad ogni modo i medesimi CTU, acquisito il parere dell'ausiliario oncologo (dott.
), hanno ritenuto ravvisabile nello sfortunato decorso clinico, caratterizzato da una Persona_5 lunga serie di “inadempienze”, “superficialità”, “inescusabili errori” e “carenze di vario tipo”, un nesso causale con l'evoluzione peggiorativa del mieloma e, quindi, con l'evento letale (pag. 38 rel.
a.t.p.).
2.11 Spiegano i periti che “un'attenta gestione del post-operatorio con il tempestivo ricorso a misure terapeutiche idonee al riconoscimento ed al trattamento dell'evento avverso avrebbe quantomeno richiesto il pronto trasferimento in un centro di destinazione fornito di radiologica interventistica per così consentire al paziente di essere adeguatamente trattato con una procedura di angiografia diagnostica e terapeutica di secondo livello” (pag. 38 rel. a.t.p.). Invece, “la violazione degli standard ottimali di presa in carico e di cura pur nella consapevolezza di condizionare con una condotta professionale non aderente alle linee guida e connotata da una condotta colposa, il tempo utile per un approccio in terapia d'urgenza così riducendo in maniera sensibile le probabilità di emendare, in modo tempestivo, la progressione della complicanza in atto
e parimenti condizionando negativamente il quadro permanente ad essa correlabile”, che di riflesso sfociò “in un altrettanto debilitante quadro di insufficienza multiorgano: respiratoria (IOT, ventilazione meccanica, tracheostomia), neuromuscolare (paraplegia in polineuropatia delle malattie critiche), renale con insufficienza oligo-anurica e necessità di prolungata depurazione extra-renale, nonché immunitaria (paziente colonizzato da germi MRSA)” (pag. 30 rel. a.t.p.).
In queste condizioni, il paziente non poté essere avviato ad un trattamento oncologico “ottimale” e
“di prima scelta secondo i previsti protocolli e linee guida” (v. pag. 35 rel. a.t.p.). Di contro, vennero somministrati dosaggi “modulati” stante l'interferenza con le comorbidità e per le fragilità del paziente (deterioramento della funzione renale da catene leggere, rischio infettivo e neuropatia), che non avrebbero potuto garantire risultati sub ottimali “confrontabili con quelli che si ottengono quando si usano gli schemi secondo indicazione”.
2.12 Si chiarisce ulteriormente (anche in replica alle osservazioni critiche dei consulenti tecnici delle parti convenute e terzi chiamati) che, non potendo il paziente accedere alle terapie adeguate alla patologia in atto, stante il “quadro complesso con polipatologie” (come detto, determinato da colpa medica), l'evoluzione finale del mieloma in leucemia plasmacellulare secondaria, manifestatasi nel febbraio 2017, ancorché rara, sarebbe stato comunque agevolato dalle fragili condizioni in cui versava paziente: un “vantaggio proliferativo” delle cellule tumorali che include anche la “possibilità di acquisire alterazioni genetiche e molecolari”, potendo quindi favorire “la comparsa di nuovi cloni neoplastici non presenti all'inizio” (v. pag. 4 repl. a.t.p.).
Secondo gli studi scientifici richiamati nella relazione, un paziente di 69 anni affetto dalla stessa malattia che fosse stato avviato ad una terapia oncologica adeguata senza gli eventi avversi che sono stati addebitati (ovvero in assenza di comorbidità importanti), avrebbe potuto ambire ad un'aspettativa mediana di vita di almeno otto-dieci anni.
Nel caso concreto - affermano i CTU - “le manchevolezze della condotta professionale dei sanitari operanti presso l'ospedale Civile di ”, hanno perciò avuto “una influenza sull'indice CP_2 teorico di sopravvivenza” del paziente: ad avviso del collegio peritale e dell'ausiliario specialista, il sig. avrebbe “perso la possibilità di essere curato nel modo più consono alla sua età”. Per_2
2.13 Concludendo, in sintesi, dalla CTU preventiva (v. pag. 37-38) è emerso che:
- - “una oggettiva carenza sul piano della completezza dell'inquadramento diagnostico che comportò carenze sulla strategia terapeutica successivamente intrapresa di nefrectomia sinistra. Ulteriori elementi di criticità nella gestione post-operatoria del signor Per_2 presso l'Istituto Clinico Beato Matteo per il non corretto trattamento clinico di una condizione di riduzione critica del volume intravascolare con il conseguente sviluppo di un danno renale acuto che richiese avvio trattamento dialitico”;
- “il paziente non è stato gestito in modo corretto con palesi omissioni e ritardi diagnostici terapeutici dall'1/06/2015 al 23/07/2015 presso Ospedale di . Incongrua corretta CP_2
gestione della complicanza che rese necessario un prolungamento dello stato di malattia, richiedendosi cure chirurgiche e fisioterapiche mirate, in regime di degenza nosocomiale dapprima presso l'Ospedale San Raffaele di Milano (dal 23/07 al 2/11) e quindi presso
l'Istituto Geriatrico Camillo Golgi di Abbiategrasso sino al 16/02/2016”;
- “un'attenta gestione del post-operatorio con il tempestivo ricorso a misure terapeutiche idonee al riconoscimento ed al trattamento dell'evento avverso avrebbe quantomeno richiesto il pronto trasferimento in un centro di destinazione fornito di radiologica interventistica per così consentire al paziente di essere adeguatamente trattato con una procedura di angiografia diagnostica e terapeutica di secondo livello”;
2.14 Sul piano causale, per i consulenti dell'ufficio “la sussistenza di franchi ed evidenti profili di responsabilità professionale nei confronti dei Sanitari operanti presso l'Ospedale Civile di
, sono causalmente connessi con l'”evolutio in peius” del quadro clinico del signor CP_2
I rilevati comportamenti Sanitari imperiti, imprudenti e negligenti, da valutarsi alla Per_2
stregua di “antecedente logico” in rapporto “causa/effetto” con l'evento letale. Le manchevolezze della condotta professionale dei Sanitari operanti presso l'ospedale Civile di , consente di CP_2
affermare che essa ha avuto, nel caso concreto, una influenza sull'indice teorico di sopravvivenza del defunto signor . Per_2
2.15 Ne derivò, ad avviso del collegio peritale:
- un danno biologico temporaneo totale per la durata di 260 giorni con una contingente sofferenza soggettiva di grado elevato (pari a 5 in una scala da 1 a 5);
- la perdita della “possibilità di essere curato nel modo più consono alla sua età” e, di conseguenza, probabilmente la perdita di “quantomeno 7-8 di vita di buona qualità considerando i due anni vissuti con una serie di vicissitudini negative. Inoltre, se fosse riuscito a raggiungere una risposta alla terapia molto profonda a livello molecolare (MRD negatività) la probabilità di sopravvivere a 10 anni sarebbe stata di oltre il 60%”. 2.16 In replica alle osservazioni dei consulenti di parte, i CTU in sede di a.t.p. hanno ritenuto di poter comunque convenire con “l'accezione di danno intermittente”, indicata, quanto all'operato del dott. dai suoi CTP (v. pag. 3 repl. a.t.p.). CP_3
2.17 Nel corso del processo, il medesimo collegio peritale, affiancato dall'ausiliario ematologo, è stato poi chiamato da questo Giudice ad integrare la CTU preventiva al fine di meglio chiarire e se del caso approfondire gli aspetti relativi alla verifica della causalità e in che misura la condotta dei medici curanti delle due strutture convenute abbia influito nella causazione dell'evento infausto, nonché di motivare l'adesione, in replica, alle osservazioni del CTP quanto all'operato dell'urologo dott. CP_3
2.18 Con la relazione integrativa del 15.06.2024 e in replica alle reiterate osservazioni critiche dei consulenti di parte convenuta e terzo chiamato, i CTU hanno in sintesi:
- confermato gli elementi di colpa professionale in capo al dott. Controparte_3
riconducibili a una “oggettiva carenza sul piano della completezza dell'inquadramento diagnostico che comportò carenze sulla strategia terapeutica successivamente intrapresa di nefrectomia sinistra”;
- chiarito di non potersi “validare l'affermazione circa il fatto che la necrosi tubulare acuta era condizione patologica inesorabilmente destinata ad evolvere in una perdita funzionale del rene senza ammettere la possibilità di un residuo di funzionalità ovvero in una condizione di insufficienza renale cronica senza considerare il rene adelfo comunque funzionante. È ragionevole peraltro accogliere le osservazioni di parte resistente e quindi non prendere a riferimento la perdita di un organo perfettamente sano. La quota di danno intermittente è da valutarsi in un ambito del 7%”;
- confermato gli elementi di responsabilità professionale medica nelle modalità con le quali si
è cercato di fare fronte alle complicanze della indebita procedura chirurgica, in quanto “Le prestazioni rese dai sanitari presso l'azienda Ospedaliera si dimostrarono assolutamente inefficaci e superficiali nella fase di gestione diagnostico/terapeutica che il caso imponeva”;
- ribadito che la colposa ravvisabile nella errata gestione chirurgica “perché non andava fatta la nefrectomia” e la condotta colposa errata della struttura ospedaliera “perché non è CP_5 stata in grado di gestire in modo efficace le complicanze” sono collegate “in una catena causale in cui uno è l'antecedente necessario (atto chirurgico) e l'altro è un evento successivo”.
- evidenziato come sia “indubbio che le responsabilità preponderanti in tutta questa situazione sono da addebitare ai sanitari dell' che hanno operato con Controparte_6 negligenza ed imperizia condizionando l'evoluzione “in pèius” del quadro clinico del signor ”; Per_2
- ribadito le valutazioni onco-ematologiche dell'ausiliario ematologo sull'evoluzione del mieloma multiplo (diagnosticata al paziente in data 16.06.2015) in leucemia plasmacellulare secondaria;
- ribadito il “sostanziale fallimento delle cure oncologiche nel controllo della malattia che dovettero essere “adattate” in considerazione delle comorbidità ovvero della fragilità del signor Anche di fronte alla progressione di malattia a leucemia plasmacellulare, Per_2
per la non risposta alla terapia di salvataggio e per le plurime comorbidità del paziente
(IRA terminale, FAP;
polmonite bilaterale persistente nonostante antibioticoterapia e terapia antifungina) si poté proseguire solo con terapie di supporto ad intento palliativo, non essendovi spazio alcuno per approcci di tipo curativo.”;
- confermato che “a causa del suo sfortunato decorso clinico” il paziente “ha perso la possibilità di essere curato nel modo più consono alla sua età e, di conseguenza, ha probabilmente perso quantomeno 8 di vita di buona qualità considerando i due anni vissuti con una serie di vicissitudini negative”.
§3. Ora, dal complesso delle argomentazioni svolte fin qui dal collegio peritale, parte attrice ha tratto la conclusione - spiegata in un passaggio della comparsa conclusionale a pag 17, punti 103 e ss. - che sarebbe stato così riconosciuto “un danno “pieno” da morte, atteso che in assenza del comportamento negligente, imperito ed imprudente dei vari sanitari, il paziente avrebbe potuto curare il mieloma e sarebbe sopravvissuto, più probabilmente che non, per altri 10 anni. Il che, per un uomo di 69 anni, equivale sostanzialmente a raggiungere la propria aspettativa di vita (cfr. tavole di mortalità ISTAT, che nel 2017 prevedevano una vita media dei soggetti di sesso maschile pari a 80,5 anni)” e che non si potrebbe, invece, parlare “né di danno da anticipata morte (ipotesi che ricorre nei casi in cui il paziente, per la patologia di base, sarebbe ugualmente deceduto nell'arco di pochi mesi), né tantomeno di perdita di chance (ipotesi mai paventata dai CCTTU nell'elaborato peritale)”.
3.1 Ritiene il Tribunale che una siffatta lettura interpretativa delle risultanze peritali non trovi riscontro e non possa comunque essere condivisa.
3.1.1 In realtà, quanto alla causa del decesso del paziente, i CTU hanno senza dubbio affermato che
“Il signor è deceduto per una forma di leucemia plasmacellulare secondaria che è una Per_2 evoluzione del mieloma”, dando atto al contempo che, allo stato della scienza e conoscenza tanto dell'epoca quanto odierna, “il mieloma rimanga una malattia inguaribile” (pag. 35 rel. a.t.p.). L'affermazione, riportata anche nella relazione integrativa, secondo cui “i rilevati comportamenti sanitari imperiti, imprudenti e negligenti”, sarebbero “da valutarsi alla stregua di “antecedente logico in rapporto causa/effetto con l'evento letale”, nel senso che “tali condotte sono collegate in una catena causale in cui una è l'antecedente necessario e l'altra è un evento successivo”, non autorizza a concludere nel senso che i medici abbiano, perciò, “causato” la morte del paziente.
Del resto, sono gli stessi consulenti dell'ufficio a ripetere che “le manchevolezze della condotta professionale dei sanitari operanti presso l'ospedale Civile di , consente di affermare che CP_2 essa ha avuto, nel caso concreto, una influenza sull'indice teorico di sopravvivenza del defunto”: tralasciando l'improprio concetto di “influenza” nell'ambito dell'accertamento della causalità materiale, si tratta chiaramente del riconoscimento di una incidenza riferita non alla morte del paziente, quanto alla possibilità di accedere alle cure specifiche del mieloma per sperare di
“sopravvivere” più a lungo. Rimane dato certo per la scienza medica ed inconfutato in questa sede processuale che, a prescindere dalla mancanza di diligenza dell'operato dei sanitari coinvolti, ovvero anche se i medici avessero tenuto la condotta alternativa conforme alle leges artes, la morte del paziente si sarebbe comunque verificata a causa, purtroppo, della malattia tumorale in atto al momento della diagnosi.
3.1.2 La conclusione sopra esposta dalla difesa attorea, sul presupposto che gli inadempimenti dei sanitari abbiano cagionato il decesso del congiunto - sostenendo cioè che, ove l'inutile intervento chirurgico di nefroureterectomia non fosse stato mai praticato ovvero fosse stata fin dall'inizio attuata una corretta gestione terapeutica della complicanza emorragica post-operatoria, il paziente non sarebbe morto di mieloma multiplo ma sarebbe guarito dalla malattia - risulta, dunque, non condivisibile.
3.1.3 Né può ritenersi corretto, al fine di validare la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta medica e l'evento morte, contrapporre l'aspettativa di vita che la statistica demografica assegna ad una persona sana (80,5 anni) e le aspettative di sopravvivenza che la scienza clinica riconosce possibili per una persona di 69 anni affetta da mieloma multiplo che abbia intrapreso tempestivamente (rectius: anticipatamente) le “terapie del mieloma” all'epoca conosciute e praticabili, traendone la migliore risposta (v. pag. 35 rel. a.t.p.).
3.2 Dunque, escluso che il decesso di sia da ricondurre con efficacia causale Persona_2
esclusiva all'operato dei medici curanti delle due strutture convenute (in particolare dei sanitari dell'azienda ospedaliera di ), occorre interrogarsi sulla tenuta delle risultanze periziali CP_2
rispetto a diversi eventi di danno - “perdita anticipata della vita” o “perdita di chance di sopravvivenza” (non avendo senso parlare di “possibile guarigione”, ma solo di rallentamento del tumore maligno ad alto rischio evolutivo e con prognosi infausta) - pure espressamente prospettati dagli attori, ancorché in via subordinata al primo.
3.2.1 Sul punto, occorre evidenziare come la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
5641/2018; Cass. n. 28993/2019; Cass. n. 26851/2023; Cass. n. 35998/2023; Cass. n. 16753/2024;
Cass, n. 21415/2024; Cass. n. 2861/2025) ha chiarito - in linea generale e per quanto ora interessa - che il danno da “perdita anticipata della vita” va distinto da quello da perdita di “chance” di
(maggiore) sopravvivenza, posto che, se la morte è intervenuta (con riferimento alla patologia riguardo alla quale si discute dell'errore medico), l'incertezza eventistica, che di quest'ultima costituisce il fondamento logico prim'ancora che giuridico, è stata smentita da quell'evento (cfr.
Cass. 21415/2024 cit.).
3.2.2 Più in particolare:
a) il primo accertamento (danno da premorienza) sarà effettuato secondo il criterio del "più probabile che non", proprio della responsabilità civile, e avrà ad oggetto un pregiudizio, non risarcibile per la vittima ma solo per i suoi congiunti (Cass., Sez. U., n. 15350/2015), conseguente all'omissione colposa dell'agente e consolidatosi nel tempo in capo alla vittima quale minor vissuto. L'evento di danno è rappresentato, pertanto, in tal caso, non dalla possibilità di vivere più a lungo, bensì dalla perdita anticipata della vita - perdita che pure si sarebbe, in tesi, comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia;
b) quanto alla seconda verifica (accertamento del nesso di causa tra condotta dei sanitari e perdita di chance), in cui la “possibilità perduta” (e non la perdita anticipata della vita) costituisce l'evento di danno, l'incertezza sull'eventuale e ulteriore segmento temporale di cui il danneggiato avrebbe potuto godere - qualora, anche in via di policy, sostanzialmente apprezzabile e non mera ipotesi o speranza - messa a sua volta in relazione causale con l'errore diagnostico e terapeutico, potrebbe, in concreto, ed eccezionalmente, legittimare il riconoscimento di un distinto risarcimento, in via strettamente equitativa, sempre che, sul piano eziologico, sia stata raggiunta una soglia di certezza rispetto a quella concreta possibilità, perché la "seria, apprezzabile e concreta possibilità eventistica" conforma morfologicamente la struttura del bene tutelato, e dunque affermarne la sussistenza, al di là dei termini utilizzati in via di principio, equivale, logicamente, a farlo con eziologica certezza: dovrà, pertanto, risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita della possibilità di un risultato migliore - non potendosi discorrere di una "probabilità della possibilità" (dove il primo termine identifica la relazione causale e il secondo l'evento di danno) pena, in altra chiave esplicativa, l'incorrere nel divieto di
“praesumptio de praesumpto” (così anche Cass. n. 26851/2023); c) al contempo, tanto il danno da perdita anticipata della vita, quanto quello da perdita della chance di una possibile, ulteriore sopravvivenza ("bene", va ancora ripetuto, morfologicamente diverso da quello della vita anticipatamente perduta) dovranno distintamente accertarsi non solo in base ai principi di causalità generale e di regolarità statistica, bensì anche, in specie quanto alla “seconda” perdita, in ragione del nesso di causalità specifica, ovvero tenuto conto, nel singolo caso, di tutti i dati medico-anamnestici - in tesi irripetibilmente peculiari del soggetto - alla luce dei quali predicarsi poi, quanto alla
“chance”, l'esistenza di un'incerta - ma seria concreta e apprezzabile - possibilità di vivere per un lasso temporale più lungo.
3.2.3 Alla luce di tali principi di diritto, ritiene il Tribunale che la CTU non offra alcuno spazio per una valutazione della causalità le inadempienze dei sanitari e il danno da perdita anticipata della vita del congiunto di addirittura dieci anni (considerati i quasi due anni vissuti dalla diagnosi del tumore e nelle condizioni sopra descritte) in termini di certezza eventistica (o “più probabile che non”).
3.2.4 Nel rispondere alle osservazioni dei consulenti tecnici delle parti convenute, in particolare, i
CTU si esprimono con convincente sicurezza - correttamente, ad avviso di questo Giudice - quando ravvisano l'indubbia esistenza del nesso causa-effetto tra la concatenazione di negligenze, imprudenze e imperizie dei medici curanti ed il deterioramento del quadro clinico-funzionale del paziente, che sfociò in un altrettanto debilitante quadro di insufficienza multiorgano, tradottosi in un lungo periodo di inabilità biologica temporanea di tipo assoluto. Invece, nel passaggio successivo, avuto riguardo all'evoluzione della patologia tumorale e al possibile “rallentamento” della malattia
(e parallelamente all'allontanamento dell'exitus), stante la molteplicità di variabili da dover considerare ed il cui esito, sulla base dei dati medico-anamnestici in concreto esaminati, o si ignora del tutto o resta inevitabilmente incerto [vale a dire: - la variabilità individuale del singolo paziente e quella biologica della malattia in atti;
- l'adeguatezza come programma e come dosaggi dei farmaci della terapia del mieloma che sarebbe stata impostata;
- la scarsità di dati in letteratura e di studi clinici comparabili sull'evoluzione del mieloma multiplo in leucemia plasmacellulare secondaria, quale alterazione della malattia in atto tanto rara di cui si stima una incidenza estremamente bassa pari allo 0,6% di tutti i mielomi], non vi è - né può esservi – un maggior grado di conferma causale tra gli errori medici e l'effettiva anticipazione della fine della vita del paziente.
In tal senso, i rilievi critici dei consulenti tecnici dell'azienda ospedaliera alla CTU integrativa, in specie sul piano della verifica “controfattuale” della affermazione positiva, non hanno trovato da parte del collegio peritale una risposta persuasiva e, soprattutto, dotata di validità scientifica. 3.2.5 Non può dirsi allora provato, sulla scorta degli elementi disponibili, che la morte del congiunto, occorsa il 29.04.2017, in assenza degli errori medici pur accertati, si sarebbe verificato,
“più probabilmente che non”, a distanza di (massimo) 10 anni dalla diagnosi (di cui 8 anni rappresenterebbero, in tesi, il tempo di vita non vissuta per colpa medica).
3.3 Ne consegue che qui debba ragionarsi in termini di perdita di “chance” di sopravvivenza e non già di premortalità.
3.3.1 Ritiene il Tribunale, in diversi termini, che il nesso causale tra la malpractice medica di cui è causa sussista, alla luce delle risultanze peritali, con riferimento a quella che, tenuto conto delle variabili suindicate e della scarsa lettura scientifica rispetto alla rara evoluzione peggiorativa, comunque ad alto rischio, è rilevabile unicamente in termini di possibilità di maggiore sopravvivenza, in misura pari alle migliori aspettative di vita. Si tratta, allora, di considerare la
“possibilità perduta” di una sopravvivenza futura che, quale danno non patrimoniale da perdita di
“chance”, presuppone l'incertezza sulle conseguenze “quoad vitam” dell'errore medico. La perdita di chance di natura non patrimoniale di cui si tratta in ambito di responsabilità medica, consiste infatti nella privazione della possibilità di conseguire un vantaggio sperato, incerto ed eventuale, che può variamente atteggiarsi in termini di migliori opportunità di cura, maggiore durata della vita o sopportazione di minori sofferenze;
in altri termini nel “sacrificio della possibilità di un risultato migliore” (cfr. Cass. n. 28993/2019).
3.3.2 Al riguardo, risulta pacifico e documentato in causa che la diagnosi di mieloma multiplo venne perfezionata a seguito di una biopsia osteo midollare effettuata il 16.06.2015 presso il
Presidio Ospedaliero di , a fronte dell'evidenza di una sospetta componente monoclonale. CP_2
I consulenti dell'ufficio, avvalendosi dell'analisi dell'ausiliario oncologo, hanno affermato che il mieloma era “etichettabile” come una forma asintomatica ad alto rischio evolutivo verso una fase sintomatica (entro 24 mesi contro una fase di asintomaticità in media di 48 mesi). Necessitava, pertanto, di adeguato monitoraggio ovvero dell'avvio di trattamento specifico, trattamento che
“viene generalmente anticipato in una fase di asintomaticità proprio per evitare le complicanze, anche gravi, che caratterizzano la malattia conclamata e pe la valenza che riveste anche nell'aumento della possibilità di ottenere una risposta profonda e duratura” (cfr. pag. 4 repl. ATP).
Nel caso in esame, il collegio peritale puntualizza che “in considerazione della storia clinica, delle comorbidità e pertanto della fragilità del paziente” le terapie furono necessariamente “adattate” al complesso quadro con polipatologie (determinato da colpa medica) in cui versava il paziente, assistendosi ad un “sostanziale fallimento delle cure oncologiche nel controllo della malattia”, sicché il percorso non poté risultare aderente a quello di prima scelta secondo i previsti protocolli e linee guida AIOM 2015-2017 (da almeno quindici anni estese anche ai pazienti fino a 70 anni;
v. repl. a.t.p.).
Rileva al riguardo l'ausiliario oncologo come i dati di alcuni studi recentemente pubblicati a livello
A, Persona_6Persona_4
Per_ R, 2019) confortano l'aspettativa mediana di vita dei pazienti (uomini della stessa fascia di età) avviati ad una terapia adeguata del mieloma multiplo di almeno 8-10 anni con un follow-up mediano. Quindi “Per un paziente dell'età del sig. in assenza di comorbidità importanti, si Per_2
sarebbe sicuramente proceduto a una terapia ad alte dosi con trapianto autologo di cellule staminali periferiche e successivo mantenimento. Inoltre, se fosse riuscito a raggiungere una risposta alla terapia molto profonda a livello molecolare (MRD negatività) la probabilità di sopravvivere a 10 anni sarebbe stata di oltre il 60%. La probabilità di raggiungere una MRD negatività per schemi che potevano essere adottati al tempo dell'esordio era intorno al 50%, come riporta ad esempio in uno studio spagnolo” (v. parere dott. all. del 08.04.2022 e note Per_4
bibliografiche).
3.3.3 Sulla scorta di tali complessive considerazioni è dunque possibile affermare che, in conseguenza degli errori medici lamentati dagli attori ed accertati dalla CTU, il paziente ha effettivamente perso la possibilità - seria, apprezzabile e concreta - benché incerta nell'an e nel quantum, di vivere più a lungo, laddove le conclusioni peritali, come detto, rivelano un'eziologia tra le condotte dei sanitari e l'evento incerto (la “possibilità perduta di sopravvivere”), riferito cioè ad un'aspettativa di maggiore sopravvivenza libera da progressione della malattia, raffrontabile con la maggiore probabilità positiva rispetto all'uso delle terapie mancate (v. pag. 35 rel. a.tp.; v. pag.
6-7 rel. int CTU).
3.4 Ne deriva che il danno sussistente e risarcibile non è quello derivante dalla perdita della vita (o da morte) o da perdita anticipata della vita (o da premorienza), bensì quello legato alla perdita di
“chances” di sopravvivenza, che è stato oggetto di autonoma domanda risarcitoria avanzata dagli attori fin dall'atto di citazione, sebbene in via di ulteriore subordine (capo “f” delle conclusioni).
Ricorre, infatti, l'ipotesi che consente di qualificare il danno non patrimoniale in termini di
“chance” perduta, avendo la condotta dei sanitari avuto come conseguenza un evento di danno solo teoricamente ma non concretamente accertabile nel quantum, né predicabile quale certezza nell'an, essendo le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio da assumersi in termini di incertezza del risultato sperato, alla luce delle conoscenze scientifiche e metodologiche del tempo e degli elementi disponibili (cfr. Cass. 28993/2019; Cass. n. 35998/2023).
3.5 In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la “chance” non è una semplice ipotesi o speranza, ma la concreta e reale possibilità di ottenere un determinato risultato positivo (che non è detto che si verifichi), suscettibile di valutazione autonoma dal punto di vista giuridico ed economico, la cui perdita costituisce un danno concreto e attuale per chi la subisce.
Di conseguenza, la richiesta di risarcimento per la perdita di “chance” è ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del danno derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, che si basa sull'impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale, ma) eventistica
(cfr. Cass. n. 17821/2024).
3.6 Ove, perciò, vi sia incertezza sulle conseguenze “quoad vitam” dell'errore medico, i congiunti
“iure hereditario” potranno pretendere il risarcimento del danno da perdita delle “chance” di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica della perdita di quella “chance” alla condotta in rilievo.
Tali presupposti sussistono nella vicenda in esame, essendo stato accertato che il paziente, se sottoposto a adeguati e tempestivi trattamenti, praticabili in concreto all'epoca della diagnosi in assenza di comorbidità importanti, avrebbe - più probabilmente che non - aumentato significativamente le proprie “chances” di sopravvivenza, con una possibilità di vivere a 10 anni stimata dai CTU al 60%.
3.7 Richiamata, ancora una volta, la storia clinica documentata nella CTU, deve ritenersi che a tale perdita abbiano concorso i medici curanti di entrambe le strutture sanitarie convenute, di talché la conclusione del collegio peritale, apprezzata sotto la lente della perdita di “chance” di sopravvivenza (apprezzamento che compete al giudice del merito), appare condivisibile in iure, dovendosi richiamare il principio di diritto secondo cui “ai fini della determinazione del nesso di causalità, in presenza di una pluralità di fatti riferibili a più persone, si deve a tutti riconoscere - di regola - una efficienza causativa ove abbiano determinato una situazione tale che senza di essi
l'evento non si sarebbe determinato” (cfr. Cass. n. 12497/2024).
3.7.1 Tale regola non trova applicazione solo allorquando la causa per ultima sopravvenuta, per la sua intrinseca idoneità ed autonomia si sganci dalle concause anteriori ed assurga a causa determinante esclusiva dell'evento; per causa sopravvenuta e sufficiente da sola a causare l'evento, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p., deve intendersi quella indipendente dal fatto del presunto responsabile, avulsa dalla sua condotta ed operante con assoluta autonomia così da sfuggire al controllo ed alla prevedibilità di quello;
si ha interruzione del nesso causale, per effetto del comportamento sopravvenuto di altro soggetto, soltanto quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare di efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito mentre non si ha interruzione del nesso causale quando, essendo ancora in atto ed in sviluppo il processo produttivo del danno avviato dal fatto illecito dell'agente, nella situazione di potenzialità dannosa da questi creata si inserisca un comportamento di altro soggetto che sia preordinato proprio al fine di fronteggiare e, se possibile, di neutralizzare le conseguenze di quell'illecito; illecito che resta, in tal caso, unico fatto generatore sia della situazione di pericolo sia del danno derivante dalla adozione di misure difensive e reattive a quella situazione, sempreché rispetto ad essa coerenti ed adeguate (cfr.
Cass. n. 19180/2018; Cass. n. 18094/2005).
3.7.2 Nella specie, pertanto, non si ritiene di poter accedere alla nozione di “danno intermittente” per l'operato del dott. (chiamato in regresso dalla struttura ospedaliera), invero CP_3
proposta dai suoi consulenti tecnici e ritenuta pure “accoglibile” dal collegio peritale, se con essa nozione si allude a un danno biologico indipendente dalla concatenazione causale che, in concreto, ha invece materialmente dato avvio a quel processo produttivo dell'illecito causativo del danno evento sopra riconosciuto. Tanto più che gli stessi CTU, pur evidenziando “responsabilità preponderanti” (ma non esclusive) nell'operato dei sanitari dell'Ospedale civile di CP_2
intervenuti nella seconda fase terapeutica, affermano a più riprese che le varie condotte colpose, ravvisate “a monte” nella errata gestione chirurgica per l'inutilità della nefrectomia ed “a valle” nella imperita gestione delle complicanze emorragiche conseguitene, “sono collegate in una catena causale in cui uno è l'antecedente necessario (atto chirurgico) e l'altro è un evento successivo” (v. pag. 4 rel. int. CTU).
3.7.3 Ciò, dunque, smentisce l'opposta tesi - sostenuta dai consulenti tecnici della prima struttura interessata dalla vicenda - secondo cui sarebbe semmai riconoscibile, “in funzione delle specifiche condotte sanitarie”, “una quota di danno corrispondente ad una nefrectomia (IP 15%-20%) da monetizzare sino all'avvenuto decesso del paziente, come già detto del tutto indipendente dalle procedure effettuate presso ICBM” (v. osserv. CTP, sub. doc. 3 fasc. conv.), la quale non è giuridicamente condivisibile, posto che essa pretende di separare le sfere di responsabilità rispetto a eventi di danno asseritamente diversi ed autonomi tra loro, senza tuttavia considerare che il complesso quadro di “insufficienza multiorgano” in cui versava il paziente - situazione in cui si innesta la rapida evoluzione peggiorativa della malattia, rendendo di fatto possibile la sola somministrazione di terapie palliative, senza un possibile tentativo di cure mirate al controllo o rallentamento della patologia - trova il proprio innesco nella condotta terapeutica inappropriata del primo medico e nell'errata gestione della instabilità emodinamica nel post-operatorio, senza che la condotta negligente ed imperita nella gestione delle complicanze emorragiche successive, addebitabile ai sanitari dell'azienda ospedaliera, possa ritenersi uno “sviluppo del tutto eccezionale, abnorme ed indipendente” tale da elevarsi - ai fini della predicata interruzione del nesso causale ex art. 41, comma 2 c.p. - a causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. 3.7.4 L'adesione alle risultanze peritali, nei termini e con le precisazioni anzidette, implica il rigetto delle critiche delle parti convenute e terzi chiamati, le quali restano, per quanto non espressamente argomentato, implicitamente disattese.
3.8 Ne consegue che gli Istituti e l' Controparte_2 Controparte_2 Controparte_5
sono chiamate a rispondere dei danni subiti da trasmissibili
[...] Persona_2
“iure successionis” in favore dei suoi eredi, come sopra accertati e di seguito liquidati.
§4. Va premesso, al riguardo, che il rapporto parentale e di coniugio tra gli attori e la vittima è provato, nel caso di specie, dagli estratti prodotti dei certificati di matrimonio, di nascita e dello stato di famiglia storico (v. doc. da 1 a 10 fasc.att.). Tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede da parte della coniuge superstite e dei due figli Parte_1 Parte_2
e costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione
[...] Parte_5
tacita dell'eredità (art. 476 c.c.), atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, è idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede
(cfr. Cass. n. 16814/2018; conf. Cass. n. 14499/2018; Cass. n. 18264/2024; Cass. n. 6499/2025).
4.1 Ciò premesso, venendo all'individuazione dei danni-conseguenza risarcibili, devono ritenersi ricomprese nel perimetro delle domande proposte e delle conclusioni rassegnate dagli attori, sia il danno biologico da inabilità temporanea assoluta e della correlata sofferenza subite dal “de cuius” per tutto il periodo in cui è stato costretto al ricovero per fatto e colpa dei sanitari delle prime due strutture che l'hanno avuto in cura, quantificate, poi, dal collegio peritale in sede di ATP in complessivi 260 giorni (v. anche I mem. ex art. 183, co. 6 c.p.c. di p. att.).
4.2 Come si evince dalla CTU, prima dell'exitus, nel paziente non si era verificata alcuna stabilizzazione della malattia per quanto concerne le conseguenze ai reiterati interventi chirurgici, tanto è vero che il periodo di inabilità temporanea è stato riconosciuto fino alla morte. Il fatto che il periodo di invalidità temporanea sia complessivamente inferiore al periodo di sopravvivenza risulta infatti - come si evince chiaramente dalla complessiva lettura della CTU - frutto della decurtazione della parte di invalidità temporanea ascrivibile alla malattia tumorale da cui il paziente era affetto, essendo risarcibile solo il maggior aggravamento dovuto alle non adeguate cure.
4.3 Non sussistono, pertanto, i presupposti per la liquidazione del danno biologico di natura permanente, definito infatti nella giurisprudenza di legittimità come lo stato menomativo stabile e non remissibile che si consolida e diviene dunque risarcibile solo all'esito di un periodo di malattia, che si si sia stabilizzato in uno stato patologico non più reversibile. Secondo l'orientamento giurisprudenziale seguito dalla Suprema Corte, il danno biologico di natura permanente deve infatti necessariamente essere determinato a partire dalla cessazione di quello temporaneo e non può coesistere con il periodo di invalidità permanente già riscontrata medicalmente, dovendo la liquidazione corrispondere ad un criterio diacronico e non già sincronico (cfr. Cass. n. 22858/2020;
Cass. n. 28614/2019).
4.4 Alla ritenuta insussistenza dei presupposti per riconoscere al paziente un danno biologico da invalidità permanente consegue l'infondatezza del preteso “isolamento” alla nefrectomia della condotta del dott. e dei sanitari dell'Istituto Clinico “Beato Matteo”. CP_3
4.5 Per la liquidazione del danno biologico temporaneo trovano qui ancora applicazione le Tabelle edite dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano del 05.06.2024 (ed. 2024), preferibili per uniformità di adozione su base nazionale, al fine di garantire la parità di trattamento dei danneggiati
(v. tra le tante, Cass. n. 11754/2018; Cass. n. 913/2018; Cass. n. 21936/2015; Cass. n. 12408/2011).
Nell'ultima edizione delle tabelle milanesi il valore punto per la liquidazione della inabilità temporanea assoluta si assesta nella somma base di € 115,00 per giorno [così scomposta al suo interno: € 84,00 (A: danno biologico/dinamico-relazionale) + € 31,00 (B: sofferenza soggettiva interiore media)] con la possibilità di aumentarla, nella forbice massima, fino al 50% (€ 173,00) in presenza di “allegate e comprovate peculiarità del caso concreto”.
4.5.1 In questo caso, le allegazioni compiute nel ricorso introduttivo e nella prima memoria istruttoria (dopo il mutamento del rito), volte a sottolineare il patimento sofferto dal congiunto in termini di “profonda ed intensa afflizione” determinata dai “continui interventi, ricoveri e terapie che lo hanno costretto a trascorrere gli ultimi due anni della sua esistenza all'interno di strutture ospedaliere”, riscontrabili dai documenti prodotti e dagli esiti della CTU, consentono di ritenere assolto l'onere assertivo e probatorio richiesto ai fini del ristoro della componente “morale” del danno. Non si può negare, anche ricorrendo alle massime di comune esperienza, l'esistenza di una sofferenza soggettiva in capo al sig. costretto a subire continui interventi chirurgici del Per_2
tutto evitabili e che si associa normalmente a sensazione di angoscia e frustrazione per i mancati benefici dalle terapie nel frattempo praticate.
4.5.2 Le superiori allegazioni non sono tuttavia sufficienti ai fini di una “personalizzazione” del danno biologico temporaneo. Nel caso in esame non è stato provato alcun profilo tale da giustificare nel sig. un grado di conseguenze superiori alla media dei soggetti interessati dalle Per_2
medesime lesioni, ovvero peculiari in relazione alla specifica attività, e/o tipologia di vita.
4.5.3 Occorre a questo punto chiarire che il danno biologico temporaneo riconosciuto e risarcibile
“iure hereditatis” agli attori-eredi riguarda la condizione di invalidità temporanea sofferta dal congiunto in misura maggiore rispetto a quanto sarebbe accaduto in presenza di cure adeguate della patologia tumorale, che lo avrebbe comunque, purtroppo, portato alla morte. Ci si trova dunque in un ambito del tutto diverso rispetto al c.d. “danno biologico terminale” che riguarda il protrarsi di una situazione di inabilità e di sofferenza dal momento delle lesioni idonee a determinare la morte, fino al decesso che si verifichi dopo un certo lasso temporale. In tal caso, infatti, così come anche per il c.d. danno morale terminale - coincidente con la sofferenza per la percezione della propria fine imminente - il presupposto ineludibile è che la morte sia intervenuta come conseguenza della lesione ovvero della negligente condotta dei sanitari, cosa che nella fattispecie, per come sopra specificato, deve essere esclusa.
4.5.4 Dunque, nel caso in esame non è mutuabile il criterio risarcitorio condiviso dalla Suprema
Corte per il risarcimento del c.d. danno biologico terminale, commisurato all'indennizzo dell'invalidità temporanea assoluta, adeguatamente personalizzato in relazione alle caratteristiche del caso concreto. La c.d. “personalizzazione” in aumento del valore-punto tabellare, afferendo, nel caso in esame, ad una invalidità temporanea corrispondente all'aggravamento delle condizioni del paziente come conseguenza delle cure errate, indipendentemente dalla morte successivamente intervenuta, ma non imputabile ai medici, non andrà dunque utilizzata come criterio di adeguamento del criterio tabellare di indennizzo dell'invalidità temporanea al particolare caso riferito all'intervallo di agonia tra la lesione e la morte che ne sia conseguenza. Dovendosi invece prescindere dall'evento morte, non ritenuto causalmente connesso alla condotta dei sanitari, la personalizzazione dell'invalidità temporanea patita dal paziente dovrà essere commisurata unicamente alla sussistenza di conseguenze anomale e peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento, così come specificato dalla più recente giurisprudenza (cfr. da ultimo Cass. n. 3114/2025).
4.5.5 Alla stregua delle considerazioni che precedono, per la liquidazione del danno biologico temporaneo viene assunto l'intero valore punto tabellare, comprensivo della componente morale, senza personalizzazione, pari ad € 115,00 per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, quantificata dai periti in 260 giorni, pari così a complessivi € 29.900,00.
4.6 Il danno da perdita di “chance” di maggiore sopravvivenza va invece liquidato in via equitativa tenendo conto, in ragione delle peculiarità del caso concreto, delle caratteristiche della possibilità perduta e del suo grado di apprezzabilità, serietà e consistenza, non potendo, in ogni caso, essere parametrato, neppure con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo (cfr. Cass. n. 2861/2025).
4.7 Al fine della liquidazione si ritiene di poter fare ricorso al seguente criterio equitativo, adottato dalla Corte territoriale e ritenuto adeguato dalla Suprema Corte nella sentenza da ultimo citata: - determinare la somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente al
100% di persona di 70 anni, pari complessivamente a € 941.117,00 in applicazione delle tabelle milanesi aggiornate all'ultima edizione 2024;
- suddividere tale somma per il numero di anni che la vittima avrebbe potuto ancora vivere secondo i parametri medi Istat del 2017 (v. anche comp. concl. att., pag. 17, punto 105), pari a 80,5 anni (€ 941.117,00/10,5 = € 89.630,19);
- moltiplicare tale risultato per il numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente “sperata” (ovvero 10 anni), dovendo dunque adottarsi il valore di €
896.301,90;
- considerare il periodo di “aspettativa” concretamente vissuto, decurtando l'importo corrispondente ai 21 mesi vissuti dopo l'ultimo intervento chirurgico del 21.07.2015
(“rinnovo del packing”) subito presso l'Ospedale civile di , pari a complessivi € CP_2
156.852,83 (= 89.630,19 / 12 x 21);
- applicare, all'importo così ottenuto, l'aliquota percentuale corrispondente alla possibilità di verificazione della “chance” perduta (60% di 739.449,07 = € 443.669,44).
4.8 È opportuno precisare che, nel terreno della “chance” di sopravvivenza (di per sé incerta), appare logico a questo Giudice dover assumere, tra i dati a disposizione, la possibilità perduta
(seria, concreta e apprezzabile) dal danneggiato di sopravvivere nel decennio ed in buone condizioni secondo le percentuali indicate dai CTU, ancorché la stessa possa avere una minore percentuale di successo rispetto a quella che, proporzionalmente, potrebbe annettersi ad aspettative di vita inferiori. Ad ogni modo, i consulenti tecnici di tutte le parti non hanno fornito alcuna attendibile differente stima (maggiore o minore) e, pertanto, va assunta la percentuale prospettata dai CTU.
4.9 La somma così determinata a titolo di risarcimento del danno da perdita di “chance” di sopravvivenza è da riconoscere ai soli eredi di in relazione alle rispettive quote Persona_2
ereditarie (artt. 565 ss c.c.).
4.10 Trattasi degli unici pregiudizi non patrimoniali che possono essere risarciti “iure hereditatis”, non essendo di contro accoglibile la domanda svolta, “iure proprio”, dai prossimi congiunti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, né le ulteriori domande svolte in via di primo subordine - e, quindi, dei relativi pregiudizi patiti “iure hereditario” (danno catastrofale o terminale) - perché il comportamento dei sanitari, come detto, non è stato causa diretta della morte del paziente, bensì causa della perdita delle possibilità di maggiore sopravvivenza. In nessun caso è risarcibile agli eredi il danno da perdita anticipata della vita trasmissibile “iure successionis”, non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico (cfr. Cass. n. 26851/2023; v. anche Cass. n. 21415/2024).
4.11 Per giurisprudenza consolidata, ai fini dell'integrale risarcimento del danno da fatto illecito, che costituisce debito di valore, vanno altresì riconosciuti sia la rivalutazione monetaria, che attualizza al momento della liquidazione il danno subito, sia gli interessi compensativi, volti a ristorare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno, sia gli interessi legali sulla somma complessiva dal giorno della pubblicazione della sentenza in poi (cfr.
Cass. n. 16815/2018).
Recependo i principi di cui alla nota sentenza delle Sezioni Unite del 1995 (conf. Cass. n.
2796/2000; Cass. n. 492/2001; Cass. n. 2588/2002; Cass. n. 5503/2003; Cass. n. 18445/2005; Cass.
n. 18490/2006; Cass. n. 4791/2007; Cass. n. 9926/2010; Cass. n. 21396/2014; Cass. n. 12228/2016;
Cass. n. 2037/2019; Cass. n. 24468/2020), appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali.
Quanto alle modalità di calcolo, gli interessi decorrono non sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno.
Nella specie, il credito risarcitorio secondo gli importi sopra liquidati andranno devalutati alla data del decesso (29.04.2017) e rivalutati di anno in anno secondo le variazioni ISTAT-FOI sul costo della vita fino alla pubblicazione della sentenza, al fine di ottenere la base sulla quale calcolare gli interessi al saggio legale.
4.12 Dalla data di pubblicazione della sentenza, che costituisce il momento in cui il credito diviene liquido ed esigibile, il correlativo debito si converte in debito di valuta ed il ritardo nell'adempimento, come per ogni obbligazione pecuniaria, comporta il diritto agli interessi legali fino al soddisfo (cfr. Cass. n. 24896/2005; Cass. n. 3996/2001; Cass. n. 11021/1999).
§5. Può ora passarsi all'esame delle domande avanzate dalle strutture sanitarie convenute.
5.1 L di in particolare ha chiesto, ancorché in via gradata e subordinatamente al rigetto CP_5 CP_1
delle difese svolte in via principale, in caso di accertata responsabilità solidale in relazione alle domande attoree, procedersi all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità imputabili a ciascun ente ospedaliero in relazione al verificarsi del fatto dannoso.
5.2 La responsabilità solidale delle strutture sanitarie, ricavabile dal combinato disposto dell'art. 2055 c.c., comma 1, e art. 1292 c.c., obbliga infatti il Giudice, quando - come nel caso di specie - sia stata a tal fine formulata apposita domanda, all'accertamento e all'attribuzione delle rispettive quote di ripartizione della colpa, potendosi applicare il criterio sussidiario della parità delle cause, di cui dello stesso art. 2055, u.c. (il quale prevede che “nel dubbio le singole colpe si presumono uguali”), solo se non sia possibile provare le diverse entità degli apporti causali e residui perciò una situazione di dubbio oggettivo e reale (cfr. tra le molte: Cass. n. 15687/2001; Cass. n. 3803/2004;
Cass. n. 10042/2006; Cass. n. 18497/2006; Cass. n. 19492/2007; Cass. n. 5475/2023; Cass. n.
14378/2023; Cass. n. 32556/2024).
5.3 Nella specie, dall'analisi specifica della evoluzione del fatto concreto, a valle dell'accertamento propriamente medico-legale (v. pag. 36 e 37 rel. a.t.p.; v. pag.
3-4 rel. int. CTU), le riscontrate mancanze a carico dei sanitari dei due enti convenuti evidenziano un maggiore apporto causale nell'operato dei sanitari dell'Ospedale di , tanto rispetto all'inabilità temporanea assoluta CP_2
(per il maggior periodo di ricovero ospedaliero conseguito alla inefficace e superficiale gestione delle complicanze), quanto alla perdita di “chance” di maggiore sopravvivenza del paziente (dettata dal peggioramento del quadro clinico complessivo a causa degli errori e criticità individuate dai
CTU sia nella “scelta della metodica chirurgica”, sia nelle “reiterate indicazioni all'esposizione chirurgica che hanno inevitabilmente ed inesorabilmente peggiorato le sequele che si sarebbero realizzate qualora si fosse attuato un corretto percorso diagnostico-terapeutico”).
5.4 Sebbene inescusabili e in connessione causale con le pregiudicate condizioni di salute del paziente, gli elementi di colpa professionale imputabili ai sanitari dell'Istituto clinico “Beato
Matteo” (i.e. carente e incompleto inquadramento diagnostico e conseguente erronea strategia terapeutica di nefrectomia sinistra, nonché incongruo trattamento della complicanza post- chirurgica), valutati all'interno del medesimo decorso causale, appaiono di diversa entità e minore gravità; lo stesso collegio peritale, chiamato a rendere precisazioni sul punto, ha sottolineato come le conseguenze lesive determinate dall'operato dei sanitari dell'istituto clinico, eliminando idealmente quelle altrui successive, “si sarebbero potute contenere nella perdita anatomica del rene sinistro (che doveva essere comunque oggetto di adeguata e personalizzata integrazione valutativa comunque considerando che l'incongruo trattamento della complicanza post-chirurgica fu responsabile dello sviluppo di uno stato di insufficienza renale acuta quale evento comunque comportante un concreto aumento del rischio per la funzionalità renale residua)”, con ciò spiegando la raggiunta conclusione circa la “preponderante” (ma non esclusiva) rilevanza dell'inadempimento ascritto ai sanitari dell' di condizionante l'evoluzione “in peius” CP_5 CP_1
del quadro clinico del sig. Per_2
5.5 Tale minore incidenza delle condotte colpose dei sanitari dell'Istituto clinico “Beato Matteo” rispetto a quella tenuta dai medici dell'Ospedale di , in relazione al verificarsi del fatto CP_2
dannoso, supera la presunzione di uguale responsabilità in capo ai due condebitori convenuti, che si ritiene doversi ripartire in misura pari al 25% in capo agli Istituti Clinici e CP_5 Controparte_2
e al 75% in capo all' . CP_5 CP_5
§6. Per quanto concerne la domanda di manleva o “regresso anticipato” avanzata dagli Istituti nei confronti del medico dott. - all'epoca Controparte_2 Controparte_3 dei fatti responsabile dell'Unità Operativa di Urologia del Beato Matteo di , legato all'ente CP_2
da rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (cfr. doc. 1 fasc. conv.) - si osserva quanto segue.
6.1 In primo luogo, considerato che le condotte ascritte all'operato dei sanitari dell' CP_7
si svolgono nel periodo 25-31 maggio 2015, non trovano applicazione i limiti - soggettivi
[...]
(dolo o colpa grave), temporali e quantitativi - dell'azione di regresso della struttura sanitaria verso l'operatore medico, siccome innovativamente previsti dall'art. 9 della L. n. 24 del 2017, non essendo la novella applicabile ai “fatti” costituenti responsabilità civile del sanitario verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore (cfr. Cass. n. 28994/2019, che richiama in motiv. Cass. n.
16039/2016, secondo cui: “il principio della irretroattività della legge comporta che la nuova norma non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso, sicché la disciplina sopravvenuta è invece applicabile ai fatti, agli "status"
e alle situazioni esistenti o venute in essere alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai nuovi fini, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi dal collegamento con il fatto che li ha generati”).
6.2 Ribadito, dunque, che nel caso in esame non si ritiene possa farsi applicazione delle norme sostanziali della Legge , deve essere richiamato il principio costantemente affermato CP_8
dalla S.C. in tema di responsabilità medica riguardo al regime anteriore alla L. n. 24 del 2017, secondo cui “nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico di cui quella si sia avvalsa, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo dev'essere di regola ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, secondo comma, e
2055, terzo comma, cod. civ., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione” (Cass. n. 28987/2019; conf. Cass. n. 29001/2021).
Pertanto, “in caso di accertata responsabilità derivante esclusivamente dalla carente esecuzione della prestazione del professionista (e non anche da carenze organizzative della struttura sanitaria) la struttura sanitaria può agire quindi in rivalsa nei confronti del medico ritenuto responsabile, ma non per l'intero importo, bensì fino ad un massimo del 50% perché si considera che l'errore medico sia riconducibile in parte - appunto nella misura del 50% - al rischio di impresa, e come tale in questa percentuale deve rimanere a carico della struttura sanitaria all'interno della quale questi ha svolto la sua attività” (cfr. Cass. n. 28642/2024), potendosi derogare a questa regola di ripartizione interna della responsabilità soltanto nei casi in cui la responsabilità del medico debba essere considerata “assorbente”, con ciò intendendo far riferimento “non alle ipotesi di gravi manchevolezze nell'esecuzione delle prestazioni professionali quanto a un comportamento fuori dall'ordinario, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile e come tale scisso da ogni possibilità di controllo e prevenzione da parte della struttura e di conseguenza non addebitabile nella sue conseguenze economiche, neppure in parte, alla struttura sanitaria” (v. in proposito Cass. n. 29001/2021, che richiama Cass. n. 28987/2019 cit.; conf. anche Cass. n.
34516/2023).
Ne consegue che la struttura sanitaria non può liberarsi della responsabilità solidale, che si configura a proprio carico, adducendo che l'inadempimento contrattuale è ascrivibile alla sola condotta del medico, ma deve fornire la prova che detta condotta risulti “del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità” (cfr. Cass. n. 28987/2019).
6.3 Tale prova risulta del tutto assente nel caso in esame, sicché la struttura in regresso non potrà pretendere dal medico somme oltre il limite della metà.
6.4 Non sussistendo, peraltro, una colpa esclusiva del dott. rispetto allo Controparte_3 specifico evento di danno, considerato che per l'inadeguato trattamento delle complicanze emorragiche post-operatorie (manifestatesi tra il 29-31 maggio 2015) emergono responsabilità addebitabili ad altri operatori medici in “equipe” (come risulta dalla cartella clinica in atti, sub. doc.
19, 20 e 21 fasc. att.), delle quali risponde la stessa struttura (come eccepito dal terzo chiamato e dalla sua compagnia assicurativa), si reputa opportuno limitare il “regresso anticipato” (cioè antecedente al valido ed efficace pagamento da parte del singolo condebitore in solido) nei confronti del solo medico chiamato nei limiti del 35% della quota di danno sopra riconosciuta come posta a carico della struttura ritenuta dal Tribunale Controparte_2 proporzionata alla parte di danno da “medical malpractice” direttamente attribuibile all'operato del dott. in ragione della gravità della sua colpa. CP_3
§7. Il dott. ha evocato in giudizio la propria Compagnia di assicurazione per Controparte_3
la r.c. professionale, chiedendo di essere garantito in forza della polizza n. Controparte_4
400589627 (cfr. doc. 2), prodotta unitamente alle condizioni generali (pag. 23-36) e particolari (pag.
37-43) di assicurazione, la quale sostituisce – in “continuità assicurativa (…) per le richieste di risarcimento originate da errori professionali commessi non prima (…) del 25.06.2014” (v. art. 3 e mod. X005 a pag. 10 del doc. 2) - le polizze n. 390103133 e n. 380101288 (cfr. doc. 3 e 4).
7.1 Non vi è contestazione sull'operatività della garanzia di la quale, entro i Controparte_4 limiti di polizza, è dunque obbligata “a tenere indenne l'assicurato fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi
e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per morte o lesioni personali (detti danni corporali) (…) involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori personalmente commessi nell'esercizio della professione indicata nel frontespizio di polizza” (art. 1, lett. a).
7.2 Non opera, infatti, alcuna delle esclusioni previste in elenco all'art. 6 c.g.a., né vi è prova della sussistenza dei presupposti per la sua operatività “a secondo rischio” (e cioè in eccedenza ai massimali garantiti da altra polizza), siccome eccepita (“per scrupolo”) dalla difesa della terza chiamata.
7.3 La copertura assicurativa è prestata entro il limite massimale di € 1.000.000,00 e prevede uno scoperto del 10% per sinistro a carico dell'assicurato, con un minimo di € 3.000,00 (clausola speciale RM41, v. pag. 7 del doc. 2 cit.) ed un massimo di € 80.000,00, come indicato nel frontespizio di polizza e richiamato dall'art. 5 c.g.a.
7.4 Sicché, entro tali limiti e con l'applicazione dello scoperto contrattuale, la domanda di manleva merita, quindi, di trovare accoglimento.
§8. La regolamentazione delle spese del giudizio è informata al principio globale della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
8.1 Nel rapporto processuale tra gli attori e le parti convenute deve prendersi atto che ricorre una reciproca parziale soccombenza, configurabile, secondo il principio fatto proprio dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez. U., n. 32061/2022 e succ. conf.), non soltanto “in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti”, ma anche “in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi”
(come nel caso di specie, con riferimento ai distinti capi della domanda risarcitoria articolati nelle conclusioni), la quale giustifica, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., una compensazione parziale delle spese di lite nella misura di un terzo (1/3).
8.1.1 L'ASST di e gli Istituti di e devono quindi essere CP_1 CP_2 CP_1 Controparte_2
condannati, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite in favore delle parti parzialmente vittoriose per i restanti due terzi (2/3). Le spese sono liquidate come da dispositivo secondo il D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate, applicando i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, minimi per la fase istruttoria (in quanto essenzialmente documentale ed incentrata nel richiedere - ex officio e sulla base delle difese delle controparti - quesiti integrativi alla consulenza tecnica preventiva), sullo scaglione di valore corrispondente al “decisum” (da € 520.001,00 a € 1.000.000,00).
8.1.2 Aderendo all'orientamento giurisprudenziale preferibile e maggioritario, secondo cui “le spese dell'accertamento tecnico preventivo “ante causam” devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” (cfr.
Cass. n. 3974/2024; Cass. n. 21085/2023; Cass. n. 9735/2020; Cass. n. 14268/2017; Cass. n.
15672/2005; Cass. n. 1690/2000; v. anche C. App. Milano n. 3355/2024), devono essere liquidate - in base al medesimo criterio e nella stessa proporzione di compensazione - le spese giudiziali del procedimento di a.t.p. (R.G. n. 4472/2020). Anche tali spese vanno liquidate secondo il D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, il quale trova applicazione con riferimento alle
“prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, ossia da far data dal
23.10.2022.
8.1.3 Il pagamento va distratto in favore dei difensori Avv.ti Francesco Angelini e Francesco
Barucco, dichiarati antistatari ex art. 93 c.p.c.
[... 8.2 Quanto alle spese di lite nel rapporto processuale di regresso/manleva tra gli Istituti Clinici
e ed il terzo chiamato dott. la prima risulta CP_5 Controparte_2 Controparte_3
parzialmente vittoriosa, in ragione del parziale accoglimento della domanda;
non dando luogo, in tal caso, a reciproca parziale soccombenza (cfr. Cass., Sez. U., n. 32061/2022), il terzo chiamato va condannato al rimborso in suo favore delle spese del presente giudizio (nei limiti della domanda), liquidate come da dispositivo secondo i parametri dettati dal D.M. 147/2022, importi adeguati al valore effettivo della decisione sull'azione di regresso/manleva (c.d. correttivo del “decisum”, scaglione di valore da € 52.000,01 a € 260.000,00; tutte le fasi, medi).
8.3 In ogni caso, deve essere condannata a tenere indenne l'assicurato delle Controparte_4
somme dovute in favore della convenuta-chiamante a titolo di spese legali di soccombenza, da ritenersi ricomprese nella domanda di “manleva assicurativa”; distinguendosi dalle c.d. “spese di resistenza” (clausola 13 c.g.a. e art. 1917, comma 3 c.c.) - ivi non oggetto di specifica domanda (cfr.
Cass. n. 4275/2024) - questo credito scaturisce dall'assicurazione della responsabilità civile ed incontra il limite del massimale, ex art. 1917, comma 1, c.c.
8.4 Nel rapporto processuale tra il dott. e quest'ultima Controparte_3 Controparte_4
è parte soccombente e va dunque condannata ex art. 91 c.p.c. a rifondere all'assicurato le spese del presente giudizio (nei limiti della domanda), che si liquidano nel dispositivo in base ai parametri del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore effettivo della garanzia (scaglione di valore da € 52.000,01
a € 260.000,00; tutte le fasi, medi).
8.5 Per quanto attiene, infine, alle spese della CTU preventiva per come liquidate dal giudice del procedimento di a.t.p. nella misura di € 3.266,53 a titolo di onorari, € 1.000,00 per spese per ausiliario, oltre cassa previdenziale ed IVA come per legge, con decreto del 07.12.2022 (R.G. n.
4472/2020), anch'esse rientrano tra quelle che gli attori (e per essi i difensori antistatari) hanno diritto di vedersi rimborsate dalle proprie controparti all'esito del giudizio di merito;
ferma la solidarietà verso gli attori dalle parti convenute per l'intero, tenuto conto complessità dell'accertamento tecnico e dell'accertata responsabilità di entrambe le strutture sanitarie e del medico chiamato, tra questi ultimi possono suddividersi in ragione del rispettivo coinvolgimento nella vicenda, ponendosi definitivamente a carico di il 60%, CP_5 Controparte_2
il 25% e del dott. il 15%, quota - quest'ultima - che
[...] Controparte_3 rientra nell'ambito delle spese di soccombenza coperte dalla garanzia assicurativa di Controparte_4
nei limiti del massimale.
[...]
8.6 Non ha luogo il rimborso di eventuali ulteriori o diverse spese non espressamente richieste e/o debitamente documentate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita come in motivazione, così dispone:
• accoglie, per quanto di ragione, la domanda ulteriormente subordinata proposta da Pt_1
e nell'accertata qualità di eredi di
[...] Parte_2 Parte_5 [...]
deceduto in data 29.04.2017, e, per l'effetto, condanna in via solidale la società Per_2
e l' Controparte_2 Controparte_5 al pagamento in loro favore della somma di € 29.900,00 a titolo di danno biologico temporaneo e di € 443.669,44 a titolo di perdita di chance di sopravvivenza, il tutto oltre rivalutazione ed interessi da calcolarsi secondo le modalità indicate in motivazione al p.
4.11; sulle somme così liquidate maturano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
• ai fini della ripartizione interna del risarcimento tra i coobbligati in solido, accerta e dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, le seguenti quote di responsabilità:
- Istituti Clinici di e Vigevano S.p.A: 25%; CP_1
- 75%; CP_5 • accerta e dichiara che ha diritto di regresso nei Controparte_2
confronti del dott. per le somme pagate sulla quota di pertinenza e Controparte_3
nei limiti della sua quota di responsabilità personale e diretta, pari al 35% di essa;
• accertata l'operatività della assicurazione per la r.c. professionale del dott. CP_3
in forza di polizza n. 400589627 contratta in continuità assicurativa con
[...] [...]
condanna a tenere manlevare e tenere indenne CP_4 Controparte_4
l'assicurato di quanto questi sarà tenuto a corrispondere alla struttura sanitaria in regresso fino a concorrenza del massimale di € 1.000.000,00 e con applicazione dello scoperto del
10% per sinistro previsto dal contratto, oltre al carico delle spese legali di soccombenza e della quota di CTU come indicate nei punti seguenti e nei limiti del massimale assicurato;
• condanna e l' Controparte_2 Controparte_5
alla rifusione, in solido tra loro, delle spese di lite in favore di parte attrice
[...]
parzialmente vittoriosa, distraendo il pagamento di tutti gli importi in favore dei difensori antistatari, che si liquidano come segue:
- € 3.266,53 a titolo di onorari, € 1.000,00 per spese per ausiliario, oltre cassa previdenziale ed IVA come per legge, liquidati ai CTU con decreto del
07.12.2022, € 286,00 per spese esenti, € 5.127,34 per compensi di avvocato (così determinati: € 2.764,00 fase studio, € 1.890,00 fase intr., € 3.037,00 fase istr.; - €
2.563,66 per comp. di 1/3 ex art. 92 c.p.c.), oltre 15% rimb. forf. per spese generali, IVA e CPA come per legge, inerenti al procedimento ex art. 696-bis
c.p.c. (R.G. n. 4472/2020);
- € 572,00 per spese esenti, € 14.950,67 per compensi (così determinati: € 4.607,00 fase studio, € 3.039,00 fase intr., € 6.767,00 fase istr., € 8.013,00 fase dec.; - €
7.475,33 per comp. di 1/3 ex art. 92 c.p.c.), oltre 15% rimb. forf. per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi al presente giudizio;
• condanna il dott. al rimborso in favore di Controparte_3 Controparte_2 delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 259,00 per spese
[...] esenti, € 14.103,00 per compensi (così determinati: € 2.552,00 fase studio, € 1.628,00 fase intr., € 5.670,00 fase istr., € 4.253,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. per spese generali,
IVA e CPA come per legge;
• condanna al rimborso in favore di delle spese Controparte_4 Controparte_3
del presente giudizio, che si liquidano in € 259,00 per spese esenti, € 14.103,00 per compensi (così determinati: € 2.552,00 fase studio, € 1.628,00 fase intr., € 5.670,00 fase istr., € 4.253,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. per spese generali, IVA e CPA come per legge;
• pone le spese della CTU espletata nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (R.G. n.
4472/2020), liquidate con decreto del 07.12.2022, definitivamente a carico di CP_9
, per il 25% e del dott.
[...] Controparte_2 CP_3
per il 15%.
[...]
Così è deciso in Pavia, lì 27 maggio 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
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