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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/04/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2212/2024 del R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Emilia De Piano ed elettivamente domiciliata in Solofra (Av) alla via Abate Giannattasio n. 14;
RICORRENTE
E
nato ad [...] il [...], C.F. , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Pasqualina Iannaccone ed elettivamente domiciliato in
Avellino alla via Capozzi n. 35;
RESISTENTE
Con il visto del P.M. reso il 25.03.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.07.2024 ha chiesto al Tribunale di Avellino di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente il 24.08.2004 confermando l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione presso di sé; di riformulare la regolamentazione del diritto di visita del padre in considerazione delle mutate circostanze e dell'interesse della minore;
di rideterminare l'importo dovuto a titolo di mantenimento della figlia nella somma di €
400,00 mensili;
di disporre l'erogazione dell'assegno unico in suo favore e di revocare l'assegno di mantenimento disposto nella fase di separazione. In punto di fatto la ricorrente, dopo aver premesso
1/2 Per_ che dall'unione coniugale è nata la figlia il 26.05.2009, ha esposto che, in seguito al decreto di omologa della separazione del 12.05.2016, non è intervenuta una riconciliazione con il resistente.
Con memoria difensiva del 27.12.2024 si è costituito in giudizio che, pur non Controparte_1 opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre, ha chiesto di porre a proprio carico un assegno di mantenimento della somma di € 200,00 mensili in favore della minore con spese straordinarie nella misura del 50% disponendo la ripartizione dell'assegno unico come per legge e revocando l'assegno di mantenimento disposto in favore della ricorrente.
All'udienza del 10.03.2025 la ricorrente ha chiesto la pronuncia sullo status volta ad ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è stata assegnata alla decisione collegiale.
Orbene, la richiesta di pronuncia di sentenza sullo status deve essere accolta.
Invero, nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un semestre dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Avellino nel procedimento di separazione, terminato con decreto di omologa della separazione del 12.05.2016 (v. documentazione allegata). Inoltre, risulta provato il perdurare dello stato di separazione.
Deve essere disposto il prosieguo del giudizio con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali deve essere rinviata al momento della definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1 il 24.08.2004;
[...]
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- rinvia la statuizione sulle spese al momento della emanazione della sentenza definitiva;
- rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del giudice istruttore.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.04.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2