Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 13/03/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00289/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01154/2024 REG.RIC.
N. 01166/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1154 del 2024, proposto da
OL SS, rappresentata e difesa dagli avv. Gabriele Aloi e Matteo Buffa, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Genova, via alla Porta degli Archi, 10/12;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
sul ricorso numero di registro generale 1166 del 2024, proposto da
IM ME, rappresentato e difeso dagli avv. Gabriele Aloi e Matteo Buffa, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Genova, via alla Porta degli Archi, 10/12;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l’ottemperanza
quanto al ricorso n. 1154 del 2024:
della sentenza n. 275/2024 del Tribunale di Genova, sezione Lavoro, pubblicata il 29/2/2024, non notificata, passata in giudicato a decorrere dal 2 settembre 2024;
quanto al ricorso n. 1166 del 2024:
della sentenza n. 275/2024 del Tribunale di Genova, sezione Lavoro, pubblicata il 29/2/2024, non notificata, passata in giudicato a decorrere dal 2 settembre 2024.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti di causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato il 5 dicembre 2024 e depositato il successivo 11 dicembre (r.g. n. 1154 del 2024), la signora OL SS agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova - Sezione Lavoro n. 275/2024 del 29 febbraio 2024, nella parte in cui il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnarle, in relazione agli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico, quindi per un importo complessivo di € 2.500,00, oltre accessori di legge.
Con analogo ricorso notificato il 5 dicembre 2024 e depositato il successivo 12 dicembre (r.g. n. 1166 del 2024), il signor IM ME agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla medesima sentenza, nella parte in cui il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnargli la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” in relazione agli anni scolastici 2021/22 e 2022/23, quindi per un importo complessivo di € 1.000,00, oltre accessori di legge.
Entrambi i ricorrenti chiedono, altresì, che il Ministero debitore sia condannato al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione successiva del giudicato ovvero per ogni ritardo.
Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito nei due giudizi con comparse di mero stile.
Alla camera di consiglio del 12 febbraio 2025, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi che, essendo stati proposti per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla medesima sentenza del giudice ordinario, sono connessi sotto il profilo oggettivo e, in parte, sotto quello soggettivo, potendo quindi essere decisi con unica pronuncia.
I ricorsi sono fondati e devono essere accolti.
Anzitutto, i ricorrenti hanno prodotto l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare nonché la prova che i procedimenti sono stati promossi nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, come previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, l’Amministrazione non contesta i lamentati inadempimenti e non risulta che abbia comunque provveduto a dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, fatta eccezione per il pagamento delle spese di giudizio.
In conseguenza, va ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare all’epigrafata sentenza del Tribunale di Genova rilasciando ai ricorrenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, le rispettive carte elettroniche del docente e accreditandovi le somme spettanti a ciascun avente diritto, come sopra specificato.
Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine predetto, deve essere nominato Commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’istruzione e del merito, con facoltà di delega ad un dirigente della stessa Direzione Generale, che provvederà entro i trenta giorni successivi.
Vanno accolte, altresì, le domande di condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., che si determina nella misura degli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, da calcolarsi assumendo quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza all’Amministrazione debitrice e quale dies ad quem il giorno dell’esecuzione del giudicato da parte della stessa oppure, in difetto, quello dell’insediamento del Commissario ad acta .
Le spese dei giudizi riuniti seguono la soccombenza e, tenuto conto del carattere seriale nonché della natura delle controversie, sono equitativamente liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previamente riuniti, li accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare, con le modalità e nei termini indicati in parte motiva, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova - Sezione Lavoro n. 275/2024 del 29 febbraio 2024.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’istruzione e del merito, con facoltà di delega ad un dirigente della stessa Direzione Generale.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di denaro di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura e con le modalità specificate in motivazione.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese dei giudizi riuniti che si liquidano nell’importo complessivo di € 500,00 (cinquecento euro), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore degli avv. Gabriele Aloi e Matteo Buffa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Richard Goso | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO