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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 20/05/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2287/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara GIUDICE RELATORE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2287/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUGLISI Parte_1 C.F._1
ANTONINO
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IEMMOLO Controparte_1 C.F._2 ANGELO e dell'avv. SCALA MARIA
RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 7 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha domandato al Tribunale Parte_1
l'autorizzazione all'effettuazione di trattamento logopedico per il figlio (18.6.2019), a Per_1
cagione del diniego e del disinteresse manifestati sul punto dal padre resistente, CP_1
, resosi inadempiente anche agli obblighi di mantenimento del minore.
[...]
Costituitosi in giudizio, il resistente ha avversato le domande di controparte, contestando di avere omesso la contribuzione nei confronti del minore (gli inadempimenti contestati da controparte derivando da una asseritamente errata interpretazione del decreto di Questo Tribunale, per come modificato dalla Corte d'Appello di Catania in sede di reclamo, con il quale sono state regolamentate le condizioni di affidamento, collocamento, mantenimento del minore) e precisando che sarebbe stata piuttosto la madre a non consentirgli l'esercizio del diritto di visita nei confronti del figlio. ha altresì domandato, in via riconvenzionale, l'adozione di provvedimenti CP_1
ex art. 473 bis 27 e 39 c.p.c., nell'interesse del minore, all'uopo deducendo condotte ostruzionistiche in capo alla madre. Alla prima udienza di comparizione e trattazione, il resistente ha domandato il collocamento del minore presso di sé e, nelle note successivamente depositate, ha in subordine domandato la riduzione del contributo di mantenimento posto a proprio carico.
Nelle note successivamente depositate, ha quindi domandato Parte_1
l'affidamento super esclusivo del minore.
Con ordinanza del 6.12.2023 è stata autorizzata l'effettuazione del trattamento logopedico per il minore ed entrambi i genitori sono stati ammoniti e invitati ad attenersi alle Per_1 prescrizioni vigenti nell'interesse del minore e la causa è stata istruita, anche a mezzo CTU psicologica, per la decisione sulle ulteriori questioni.
******
Ciò premesso, prendendo atto dell'autorizzazione al trattamento logopedico concessa dal
Tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 473 bis 38 c.p.c., il Collegio decide quanto segue in ordine alle ulteriori domande delle parti.
pagina 2 di 7 Sulla domanda di collocamento del minore presso il padre, sulla domanda di Per_1
affidamento c.d. super-esclusivo alla madre.
In corso di causa, ha domandato il collocamento del minore Controparte_1 Per_1
presso di sé, mentre ne ha domandato l'affidamento c.d. super esclusivo. Parte_1
All'uopo, è stata disposta CTU psicologica, con la dott.ssa le cui Persona_2
conclusioni, puntuali e correttamente argomentate e frutto dell'osservazione e dell'analisi del contegno delle parti e del minore, il Tribunale ritiene di condividere.
In particolare, la consulente del Tribunale ha dichiarato: “siamo di fronte a due poli familiari antagonisti, ed è difficile ma non improbabile o impossibile, per i soggetti esaminati e coinvolti
superare tale aporia. Il sig. e la sig.ra presentano buone capacità genitoriali CP_1 Pt_1 ma tra di loro c'è una comunicazione inefficace, (così come emerge dai messaggi e dai racconti) vissuti ambivalenti tra rabbia e indifferenza creano dei conflitti e delle incomprensioni. La richiesta di “affido esclusivo” del minore da parte della madre e di “stabile collocamento del figlio presso di sé” fatta dal padre, evidenziano come, anche se entrambi hanno più volte
dichiarato di avere a cuore solo il benessere del piccolo , non sempre prendono scelte Per_1
orientate al benessere del figlio (pag. 17 della bozza di relazione). Le comunicazioni e le
affermazioni dei due esaminati sono state spesso disconfermate dai fatti. Manca in entrambi la fiducia e la gratitudine verso l'altro genitore. La signora ha mostrato di essere una Pt_1
mamma presente ed attenta ai bisogni del bambino, ma condizionata a volte nelle scelte e nei
comportamenti verso il figlioletto dal risentimento verso le scelte e/o dalle non scelte del sig.
e dalla delusione che ha provato quando le loro relazione come coppia si è interrotta CP_1
(pag. 21 della relazione), risentimento alimentato anche dalla versione fornita dal sig. CP_1 dai suoi genitori e sostenuta dal suo legale, relativa alla casa, cosi come evidenziato dall'avv.
Puglisi nelle osservazioni. Nel tempo della consulenza, il sig. e la sig.ra hanno, CP_1 Pt_1
alla fine, dichiarato di lavorare entrambi e rispettivamente nel settore agricolo ed in quello delle
“pulizie”. Il sig. ha più volte dichiarato, durante gli incontri di consulenza, di non CP_1
riuscire ad andare a prendere il figlioletto ad Ispica, ha chiesto (e dichiarato anche davanti al
CTU) più volte alla sig.ra di avere il bambino nei fine settimana in cui anche la sua Pt_1
compagna aveva il piccolo per far giocare insieme i bambini;
ha delegato la mamma ad Per_3
accudire il bambino in occasioni di vari malesseri, ha dichiarato, in colloquio, che ha smesso, nei
primi anni di vita del bambino, di andare a casa della sig.ra per vedere il bambino Pt_1
pagina 3 di 7 “perché era lontano”, “perché non volevo avere questioni, perché non mi apriva”. Il sig. ha anche dichiarato che a volte per due ore è complicato andare a prendere il figlioletto. CP_1
Anche per limitare la conflittualità negli scambi tra i due genitori del piccolo che non Per_1
riescono a gestire imprevisti e cambiamenti, alla luce di queste dichiarazioni concludo che, il piccolo rimanga presso la sig.ra genitore di riferimento, anche per il sig. Per_1 Pt_1
e si rende opportuno un affido condiviso con ampio diritto di visita del sig. CP_1 CP_1
due incontri settimanali di due ore da stabilire in base alle esigenze del minore e dei genitori,
dalle 18.30 alle 20.30 ; due pernottamenti presso il padre due fine settimana alternati ogni mese, dalle 18.30 del Venerdì alle 19.30 della Domenica. Per il periodo estivo e le festività possono
essere mantenute le condizioni già indicate dal decreto n 2139/20221 della Corte di Appello”.
Ne discende, pertanto, tanto il rigetto della domanda del padre di collocamento del minore presso di sé, quanto di quella della madre di affidamento c.d. super-esclusivo, mentre sussistono giustificati motivi per disporre una modifica del regime di visite da parte del padre, nel senso suggerito dal CTU e che qui si intende integralmente richiamato.
Va confermato, in considerazione dell'accertata elevata conflittualità tra le parti, certamente non proficua nell'interesse del comune figlio, l'ammonimento a entrambi i genitori, ciascuno per quanto di propria pertinenza, al rispetto delle prescrizioni relative all'esercizio del diritto di visita e alla contribuzione economica nei confronti del minore , precisandosi che eventuali Per_1
inadempienze in tal senso potrebbero essere in futuro valutate dal Tribunale, anche al fine di adottare diverse statuizioni sull'affidamento e sul collocamento.
Sulla domanda del padre di riduzione del contributo di mantenimento.
Il resistente ha poi domandato la riduzione del contributo di mantenimento posto a proprio carico, invocando il peggioramento delle proprie condizioni economiche successivamente all'emissione del decreto n. 7980/2020 del 2.5.2020 di Questo Tribunale, poi in parte riformato dalla Corte d'Appello di Catania in sede di reclamo.
La domanda di modifica è solo in parte meritevole di accoglimento.
All'uopo, va anzitutto chiarito - tale argomentazione dovendosi intendere sostitutiva di ogni diverso convincimento eventualmente espresso in corso di giudizio (cfr. art. 177 co. 2 c.p.c.) - che, in sede di determinazione del contributo di mantenimento a carico del padre, Questo Tribunale non pagina 4 di 7 ebbe a formulare ipotesi alternative, né introdusse condizioni sospensive o risolutive sull'ammontare dell'importo liquidato. Il dato di partenza, rispetto al quale scrutinare la fondatezza della domanda di modifica, è, dunque, l'importo di € 650,00, mensili, disposto a titolo di contributo di mantenimento a carico del padre.
Ciò posto, in diritto, va ribadita la sostanziale valenza di giudicato delle statuizioni assunte in sede di prima regolamentazione, nel senso che le parti non possono più ridiscuterne il contenuto, salvo che, appunto, non sopravvengano situazioni diverse e non considerate in quella sede.
I giustificati motivi che consentono la modificazione delle condizioni della separazione o del divorzio consistono, dunque, in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale le predette condizioni erano state stabilite. Ne discende che la revisione delle condizioni deve rappresentare il risultato di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi e non una mera presa d'atto della sopravvenienza di circostanze incidenti sul patrimonio o sul reddito di uno o di entrambi.
Peraltro, “la revisione in peius dell'assegno previsto per il mantenimento della prole è possibile
solo qualora si dimostri che tale contributo non è più proporzionato alle possibilità dell'obbligato”, (Cassazione civile, sez. I, 15/02/2024, n. 4221) e i giustificati motivi la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione o divorzio non possono essere costituiti dalla semplice perdita da parte dell'obbligato di un cespite o di un'attività produttiva di reddito, restando comunque onere dell'interessato provare che detta perdita si sia tradotta in una effettiva riduzione delle complessive risorse economiche, sì da integrare un effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata all'atto di determinazione dell'assegno.
Orbene, ritiene il Collegio che il resistente non abbia assolto all'onere sullo stesso gravante ai fini dell'integrale accoglimento della domanda di modifica, essendosi limitato ad allegare il peggioramento delle proprie condizioni reddituali formali (in sostanza non dissimili da quelle già
valutate dal Tribunale in sede di prima regolamentazione), nulla argomentando, a fronte delle deduzioni di controparte sul punto, in ordine alla cessata percezione di ulteriori introiti non ufficiali
(ritenuti rilevanti dal Tribunale in sede di prima regolamentazione ai fini della fissazione del contributo nella misura di € 650,00 mensili), la cui mera contestazione è invece valutabile come un surrettizio tentativo di rimettere in discussione la valutazione già operata da Questo Tribunale con il decreto n. 7980/2020 del 2.5.2020, quest'ultimo emendabile solo in sede di reclamo. pagina 5 di 7 Deve invece essere valutata, perché circostanza incontestata tra le parti, la prestazione di attività
lavorativa da parte della madre, la quale, in considerazione della natura dell'attività prestata
(attività in nero di donna di servizio) giustifica una minima riduzione del contributo a carico del padre, da determinarsi ora nella misura di € 550,00 mensili, oltre al pagamento del 60 % delle spese straordinarie per il minore.
Sulle spese di lite.
In considerazione degli esiti della controversia (concessione dell'autorizzazione all'effettuazione di trattamento logopedico rispetto alla quale il padre aveva opposto diniego;
rigetto della domanda di collocamento del minore presso il padre, solo parziale accoglimento della domanda di riduzione del contributo di mantenimento a carico del padre, rigetto della domanda della madre di affidamento super esclusivo), le spese di lite (da liquidarsi in favore dell'Erario, in misura tra media e minima per tutte le fasi, senza alcuna dimidiazione, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato) seguono la maggior soccombenza del resistente, nella misura di ½, e si intendono compensate per il residuo ½.
Le spese di CTU, già liquidate in atti, vanno definitivamente poste per ½ a carico di e per ½ a carico dell'Erario, essendo la ricorrente ammessa al beneficio del Controparte_1
patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in composizione collegiale, a parziale modifica del proprio decreto n.
7980/2020 del 2.5.2020, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Ammonisce entrambi i genitori, ciascuno per quanto di propria pertinenza, al rispetto delle prescrizioni relative all'esercizio del diritto di visita e alla contribuzione economica nei confronti del minore . Per_1
- Dispone che possa vedere e tenere con sé il minore nei Controparte_1 Per_1
tempi e con le modalità suggerite dal CTU e riportate in parte motiva, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
- Pone a carico di l'obbligo di versare a la Controparte_1 Parte_1
somma mensile di € 550,00, oltre rivalutazione ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , oltre al 60% delle spese straordinarie. Per_1 pagina 6 di 7 - Condanna altresì al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1
dell'Erario, che si liquidano in € 1.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, oltre spese risultanti dal foglio notizie.
- Compensa le spese per la residua parte.
- Pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate in atti, per ½ a carico di CP_1
e per ½ a carico dell'Erario.
[...]
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara GIUDICE RELATORE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2287/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUGLISI Parte_1 C.F._1
ANTONINO
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IEMMOLO Controparte_1 C.F._2 ANGELO e dell'avv. SCALA MARIA
RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 7 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha domandato al Tribunale Parte_1
l'autorizzazione all'effettuazione di trattamento logopedico per il figlio (18.6.2019), a Per_1
cagione del diniego e del disinteresse manifestati sul punto dal padre resistente, CP_1
, resosi inadempiente anche agli obblighi di mantenimento del minore.
[...]
Costituitosi in giudizio, il resistente ha avversato le domande di controparte, contestando di avere omesso la contribuzione nei confronti del minore (gli inadempimenti contestati da controparte derivando da una asseritamente errata interpretazione del decreto di Questo Tribunale, per come modificato dalla Corte d'Appello di Catania in sede di reclamo, con il quale sono state regolamentate le condizioni di affidamento, collocamento, mantenimento del minore) e precisando che sarebbe stata piuttosto la madre a non consentirgli l'esercizio del diritto di visita nei confronti del figlio. ha altresì domandato, in via riconvenzionale, l'adozione di provvedimenti CP_1
ex art. 473 bis 27 e 39 c.p.c., nell'interesse del minore, all'uopo deducendo condotte ostruzionistiche in capo alla madre. Alla prima udienza di comparizione e trattazione, il resistente ha domandato il collocamento del minore presso di sé e, nelle note successivamente depositate, ha in subordine domandato la riduzione del contributo di mantenimento posto a proprio carico.
Nelle note successivamente depositate, ha quindi domandato Parte_1
l'affidamento super esclusivo del minore.
Con ordinanza del 6.12.2023 è stata autorizzata l'effettuazione del trattamento logopedico per il minore ed entrambi i genitori sono stati ammoniti e invitati ad attenersi alle Per_1 prescrizioni vigenti nell'interesse del minore e la causa è stata istruita, anche a mezzo CTU psicologica, per la decisione sulle ulteriori questioni.
******
Ciò premesso, prendendo atto dell'autorizzazione al trattamento logopedico concessa dal
Tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 473 bis 38 c.p.c., il Collegio decide quanto segue in ordine alle ulteriori domande delle parti.
pagina 2 di 7 Sulla domanda di collocamento del minore presso il padre, sulla domanda di Per_1
affidamento c.d. super-esclusivo alla madre.
In corso di causa, ha domandato il collocamento del minore Controparte_1 Per_1
presso di sé, mentre ne ha domandato l'affidamento c.d. super esclusivo. Parte_1
All'uopo, è stata disposta CTU psicologica, con la dott.ssa le cui Persona_2
conclusioni, puntuali e correttamente argomentate e frutto dell'osservazione e dell'analisi del contegno delle parti e del minore, il Tribunale ritiene di condividere.
In particolare, la consulente del Tribunale ha dichiarato: “siamo di fronte a due poli familiari antagonisti, ed è difficile ma non improbabile o impossibile, per i soggetti esaminati e coinvolti
superare tale aporia. Il sig. e la sig.ra presentano buone capacità genitoriali CP_1 Pt_1 ma tra di loro c'è una comunicazione inefficace, (così come emerge dai messaggi e dai racconti) vissuti ambivalenti tra rabbia e indifferenza creano dei conflitti e delle incomprensioni. La richiesta di “affido esclusivo” del minore da parte della madre e di “stabile collocamento del figlio presso di sé” fatta dal padre, evidenziano come, anche se entrambi hanno più volte
dichiarato di avere a cuore solo il benessere del piccolo , non sempre prendono scelte Per_1
orientate al benessere del figlio (pag. 17 della bozza di relazione). Le comunicazioni e le
affermazioni dei due esaminati sono state spesso disconfermate dai fatti. Manca in entrambi la fiducia e la gratitudine verso l'altro genitore. La signora ha mostrato di essere una Pt_1
mamma presente ed attenta ai bisogni del bambino, ma condizionata a volte nelle scelte e nei
comportamenti verso il figlioletto dal risentimento verso le scelte e/o dalle non scelte del sig.
e dalla delusione che ha provato quando le loro relazione come coppia si è interrotta CP_1
(pag. 21 della relazione), risentimento alimentato anche dalla versione fornita dal sig. CP_1 dai suoi genitori e sostenuta dal suo legale, relativa alla casa, cosi come evidenziato dall'avv.
Puglisi nelle osservazioni. Nel tempo della consulenza, il sig. e la sig.ra hanno, CP_1 Pt_1
alla fine, dichiarato di lavorare entrambi e rispettivamente nel settore agricolo ed in quello delle
“pulizie”. Il sig. ha più volte dichiarato, durante gli incontri di consulenza, di non CP_1
riuscire ad andare a prendere il figlioletto ad Ispica, ha chiesto (e dichiarato anche davanti al
CTU) più volte alla sig.ra di avere il bambino nei fine settimana in cui anche la sua Pt_1
compagna aveva il piccolo per far giocare insieme i bambini;
ha delegato la mamma ad Per_3
accudire il bambino in occasioni di vari malesseri, ha dichiarato, in colloquio, che ha smesso, nei
primi anni di vita del bambino, di andare a casa della sig.ra per vedere il bambino Pt_1
pagina 3 di 7 “perché era lontano”, “perché non volevo avere questioni, perché non mi apriva”. Il sig. ha anche dichiarato che a volte per due ore è complicato andare a prendere il figlioletto. CP_1
Anche per limitare la conflittualità negli scambi tra i due genitori del piccolo che non Per_1
riescono a gestire imprevisti e cambiamenti, alla luce di queste dichiarazioni concludo che, il piccolo rimanga presso la sig.ra genitore di riferimento, anche per il sig. Per_1 Pt_1
e si rende opportuno un affido condiviso con ampio diritto di visita del sig. CP_1 CP_1
due incontri settimanali di due ore da stabilire in base alle esigenze del minore e dei genitori,
dalle 18.30 alle 20.30 ; due pernottamenti presso il padre due fine settimana alternati ogni mese, dalle 18.30 del Venerdì alle 19.30 della Domenica. Per il periodo estivo e le festività possono
essere mantenute le condizioni già indicate dal decreto n 2139/20221 della Corte di Appello”.
Ne discende, pertanto, tanto il rigetto della domanda del padre di collocamento del minore presso di sé, quanto di quella della madre di affidamento c.d. super-esclusivo, mentre sussistono giustificati motivi per disporre una modifica del regime di visite da parte del padre, nel senso suggerito dal CTU e che qui si intende integralmente richiamato.
Va confermato, in considerazione dell'accertata elevata conflittualità tra le parti, certamente non proficua nell'interesse del comune figlio, l'ammonimento a entrambi i genitori, ciascuno per quanto di propria pertinenza, al rispetto delle prescrizioni relative all'esercizio del diritto di visita e alla contribuzione economica nei confronti del minore , precisandosi che eventuali Per_1
inadempienze in tal senso potrebbero essere in futuro valutate dal Tribunale, anche al fine di adottare diverse statuizioni sull'affidamento e sul collocamento.
Sulla domanda del padre di riduzione del contributo di mantenimento.
Il resistente ha poi domandato la riduzione del contributo di mantenimento posto a proprio carico, invocando il peggioramento delle proprie condizioni economiche successivamente all'emissione del decreto n. 7980/2020 del 2.5.2020 di Questo Tribunale, poi in parte riformato dalla Corte d'Appello di Catania in sede di reclamo.
La domanda di modifica è solo in parte meritevole di accoglimento.
All'uopo, va anzitutto chiarito - tale argomentazione dovendosi intendere sostitutiva di ogni diverso convincimento eventualmente espresso in corso di giudizio (cfr. art. 177 co. 2 c.p.c.) - che, in sede di determinazione del contributo di mantenimento a carico del padre, Questo Tribunale non pagina 4 di 7 ebbe a formulare ipotesi alternative, né introdusse condizioni sospensive o risolutive sull'ammontare dell'importo liquidato. Il dato di partenza, rispetto al quale scrutinare la fondatezza della domanda di modifica, è, dunque, l'importo di € 650,00, mensili, disposto a titolo di contributo di mantenimento a carico del padre.
Ciò posto, in diritto, va ribadita la sostanziale valenza di giudicato delle statuizioni assunte in sede di prima regolamentazione, nel senso che le parti non possono più ridiscuterne il contenuto, salvo che, appunto, non sopravvengano situazioni diverse e non considerate in quella sede.
I giustificati motivi che consentono la modificazione delle condizioni della separazione o del divorzio consistono, dunque, in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale le predette condizioni erano state stabilite. Ne discende che la revisione delle condizioni deve rappresentare il risultato di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi e non una mera presa d'atto della sopravvenienza di circostanze incidenti sul patrimonio o sul reddito di uno o di entrambi.
Peraltro, “la revisione in peius dell'assegno previsto per il mantenimento della prole è possibile
solo qualora si dimostri che tale contributo non è più proporzionato alle possibilità dell'obbligato”, (Cassazione civile, sez. I, 15/02/2024, n. 4221) e i giustificati motivi la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione o divorzio non possono essere costituiti dalla semplice perdita da parte dell'obbligato di un cespite o di un'attività produttiva di reddito, restando comunque onere dell'interessato provare che detta perdita si sia tradotta in una effettiva riduzione delle complessive risorse economiche, sì da integrare un effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata all'atto di determinazione dell'assegno.
Orbene, ritiene il Collegio che il resistente non abbia assolto all'onere sullo stesso gravante ai fini dell'integrale accoglimento della domanda di modifica, essendosi limitato ad allegare il peggioramento delle proprie condizioni reddituali formali (in sostanza non dissimili da quelle già
valutate dal Tribunale in sede di prima regolamentazione), nulla argomentando, a fronte delle deduzioni di controparte sul punto, in ordine alla cessata percezione di ulteriori introiti non ufficiali
(ritenuti rilevanti dal Tribunale in sede di prima regolamentazione ai fini della fissazione del contributo nella misura di € 650,00 mensili), la cui mera contestazione è invece valutabile come un surrettizio tentativo di rimettere in discussione la valutazione già operata da Questo Tribunale con il decreto n. 7980/2020 del 2.5.2020, quest'ultimo emendabile solo in sede di reclamo. pagina 5 di 7 Deve invece essere valutata, perché circostanza incontestata tra le parti, la prestazione di attività
lavorativa da parte della madre, la quale, in considerazione della natura dell'attività prestata
(attività in nero di donna di servizio) giustifica una minima riduzione del contributo a carico del padre, da determinarsi ora nella misura di € 550,00 mensili, oltre al pagamento del 60 % delle spese straordinarie per il minore.
Sulle spese di lite.
In considerazione degli esiti della controversia (concessione dell'autorizzazione all'effettuazione di trattamento logopedico rispetto alla quale il padre aveva opposto diniego;
rigetto della domanda di collocamento del minore presso il padre, solo parziale accoglimento della domanda di riduzione del contributo di mantenimento a carico del padre, rigetto della domanda della madre di affidamento super esclusivo), le spese di lite (da liquidarsi in favore dell'Erario, in misura tra media e minima per tutte le fasi, senza alcuna dimidiazione, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato) seguono la maggior soccombenza del resistente, nella misura di ½, e si intendono compensate per il residuo ½.
Le spese di CTU, già liquidate in atti, vanno definitivamente poste per ½ a carico di e per ½ a carico dell'Erario, essendo la ricorrente ammessa al beneficio del Controparte_1
patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in composizione collegiale, a parziale modifica del proprio decreto n.
7980/2020 del 2.5.2020, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Ammonisce entrambi i genitori, ciascuno per quanto di propria pertinenza, al rispetto delle prescrizioni relative all'esercizio del diritto di visita e alla contribuzione economica nei confronti del minore . Per_1
- Dispone che possa vedere e tenere con sé il minore nei Controparte_1 Per_1
tempi e con le modalità suggerite dal CTU e riportate in parte motiva, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
- Pone a carico di l'obbligo di versare a la Controparte_1 Parte_1
somma mensile di € 550,00, oltre rivalutazione ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , oltre al 60% delle spese straordinarie. Per_1 pagina 6 di 7 - Condanna altresì al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1
dell'Erario, che si liquidano in € 1.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, oltre spese risultanti dal foglio notizie.
- Compensa le spese per la residua parte.
- Pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate in atti, per ½ a carico di CP_1
e per ½ a carico dell'Erario.
[...]
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 7 di 7