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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/07/2025, n. 4737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4737 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr. Marianna D'AVINO Presidente
dr. Mariarosaria BUDETTA Consigliere
Avv. Paola CASTRIOTA SCANDERBEG Relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 765 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione con ordinanza del 10.1.2025 e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Erminio Colazingari ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Tivoli via Antonio del Re n. 47 giusta procura in calce all'atto di appello,
Appellante
CONTRO
, titolare dell'omonima Agenzia Assicurativa (P.I. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato presso lo studio dell'avv. Donatella Tarquini che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione,
Appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 470/2017 del Tribunale di Rieti depositata in data 21.6.2017,
FATTO
Con atto d'appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza indicata in epigrafe con Parte_1 la quale il Tribunale di Rieti aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo dalla stessa proposta e l'aveva condannata al pagamento delle spese di lite.
Con l'impugnazione la premetteva che il giudizio aveva avuto origine dall'ingiunzione di Pt_1 pagamento n.340/14, emessa su istanza di nei suoi confronti e della sorella Controparte_1 CP_2 , quali eredi del fratello debitore;
che solo essa aveva proposto opposizione al d.i. eccependo di
[...] Pt_1 aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario.
Ciò premesso in fatto, censurava la sentenza rilevando la errata ricostruzione del fatto da parte del primo giudice che lo aveva portato a negare l'applicazione della normativa sull'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario (primo motivo); inoltre eccepiva la nullità della sentenza per contraddittorietà del dispositivo. (Il giudice nel dispositivo dapprima aveva rigettato l'opposizione confermando in toto il decreto ingiuntivo opposto e con altro capo aveva condannato al pagamento della somma Parte_1 ingiunta, relativamente alla quota di sua spettanza del 50%).
Ne chiedeva, pertanto, la riforma per le ragioni evidenziate nell'atto di appello.
Si costituiva il quale rilevava l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 cpc;
rilevandone, Controparte_3 altresì, l'infondatezza nel merito e chiedendone il rigetto.
All'udienza cartolare del 9.1.25, verificato il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni come precisate, con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante assume che la condanna da parte del Tribunale al pagamento dell'importo già indicato nell'ingiunzione sia stata frutto del mancato riconoscimento della sua qualità di erede beneficiata (pag 5, terzo capoverso dell'appello).
Il rilievo è privo di fondamento ed in ogni caso non inficia la decisione.
Ed invero, se la sentenza impugnata ha rigettato l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto, in difetto di qualsivoglia contestazione relativa alla sussistenza del debito del de cuius e del suo ammontare, è pur vero che ha ritenuto tenuta al pagamento della sua quota dopo aver Parte_1 accertato che questa fosse decaduta dal beneficio.
D'altra parte, il fatto che la avesse accettato con beneficio di inventario, -circostanza nota, Pt_1 riportata nel ricorso per ingiunzione, ed esaminata dal primo giudice- non impediva nè l'accertamento del debito ereditario, né la verifica, in concreto, del rispetto delle procedure dell'accettazione beneficiata e quindi della sua applicazione (tempestività nella richiesta e nella definizione dell'inventario nonchè degli altri adempimenti per accedere al beneficio). In particolare, il primo giudice non ha applicato la disciplina invocata perché ha rilevato la decadenza dal beneficio da parte dell'erede.
“In tema di successione ereditaria, l'accettazione con beneficio di inventario produce l'effetto di tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, consentendo a quest'ultimo di pagare i debiti ereditari e i legati nel limite del valore dei beni a lui pervenuti e soltanto con questi stessi beni, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua soddisfazione attraverso la limitazione della responsabilità dell'erede, in deroga al più generale principio della tendenziale illimitatezza della responsabilità patrimoniale ex art. 2740, comma 2, c.c.. Ne deriva che, detto istituto, incidendo sulla qualità del rapporto, assume rilievo soltanto nel giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento del credito e la condanna del debitore al relativo adempimento, prima che si instauri la fase dell'esecuzione forzata. Cass. 23398/2022 Ed ancora: “L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario limita al valore dei beni ricevuti la responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, ma di per sé non impedisce che, entro i limiti del valore dell'eredità, i creditori ereditari agiscano direttamente contro di lui e sui suoi beni./ Ord. 20531/2020
Correttamente allora, il col ricorso per ingiunzione ha dato atto della circostanza risultante dai CP_1
Pubblici Registri e, altrettanto correttamente il primo giudice ha rilevato nel corso del giudizio la sussistenza del debito ereditario in capo alla e la decadenza di questa dal beneficio per mancato rispetto dei Pt_1 termini di redazione dell'inventario.
Spettava all'opponente, che invocava la limitazione della propria responsabilità, e che dunque ne aveva interesse, provare in primo grado la propria qualità di erede beneficiata, dimostrando la precisa e tempestiva esecuzione della procedura e, in questo grado, porre alla base dell'appello le motivazioni utili per contrastare la decisione del primo giudice.
Al contrario la stessa ricostruzione dei fatti operata dall'appellante è confusa e poco lineare in quanto dichiara nell'appello che avrebbe accettato con beneficio d'inventario il 06 ottobre 2011, ben oltre i tre mesi dall'apertura della successione e dalla pubblicazione del testamento, e che non avrebbe formato un proprio separato inventario ma sarebbe “ subentrata ” (pag 4 ultimo paragrafo dell'appello ) in quello della CP CP sorella in data 30.11.2011; ma in tale data la sorella – come evidenziato da controparte- era già decaduta dalla facoltà di accettare con beneficio e da tutto il relativo procedimento e doveva quindi già considerarsi erede pura e semplice.
Sicchè le argomentazioni addotte dall'appellante anche nella ricostruzione fattuale, non consentono di ritenere raggiunta la prova non soltanto dell'accettazione con beneficio d'inventario, ma ancor più del rispetto da parte sua degli oneri procedimentali successivi, con la conseguenza che l'affermazione di responsabilità personale affermata dal Tribunale nella motivazione è corretta.
V'è da aggiungere che l'opposizione della non ha riguardato la sussistenza del credito opposto- di Pt_1 cui non contesta né la esistenza, né l'entità-, ma attiene esclusivamente alla capienza del patrimonio ereditario per la soddisfazione di tale credito;
senza mai accennare al valore dei beni ereditari né alla presenza di eventuali ulteriori debiti ereditari.
Per le considerazioni innanzi esposte il motivo va rigettato.
Quanto all'ulteriore censura relativa alla nullità della sentenza per contraddittorietà del dispositivo, è evidente la svista in cui è incorso il primo giudice (che poteva essere emendata anche con ricorso di correzione di errore materiale) emergendo con chiarezza, dalla motivazione della sentenza, l'intento del giudicante.
Inoltre, per il principio della conservazione degli atti, la sentenza conserva la sua efficacia e va emendata solo nella parte in cui, dopo aver rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, condanna la al pagamento della somma di. 3.856,21. Dovendosi limitare la pronuncia al rigetto dell'opposizione Pt_1 ed alla conferma del d.i. impugnato.
Sussistono i presupposti per la parziale reciproca soccombenza all'esito dei due gradi di giudizio per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma quinta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 470/17, in parziale accoglimento Parte_1 dello stesso, riforma la sentenza impugnata e così provvede:
- rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto conferma il d.i. opposto;
- spese compensate.
Roma, 7.7.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Avv. Paola Castriota Scanderbeg Dr. Marianna D'Avino