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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 3503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3503 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5200/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso l'ordinanza ex art. 702 - ter c.p.c. rep. 13585/2021 del
15.11.2021, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 3941/2021, riservato all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 7.03.2025, pendente
TRA
(P. Iva: ATU19208701) Parte_1
in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati
Alessandro Pesce (C.F.: e Raffaele Pesce (C.F.: C.F._1
in virtù di procura generale alle liti e ad negotia del 4.04.2019 C.F._2
con autentica notarile del magister al rep. 1410/2019 in calce al Persona_1
ricorso ex art. 702 - bis c.p.c.
APPELLANTE
E
(C.F. ) quale titolare dell'impresa Controparte_1 C.F._3
Autotrasporti Di CA NG (P. IVA in Ruvo di Puglia alla Via P.IVA_1
R. Morandi, 6
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni in ambito di trasporto internazionale Conclusioni: per l'appellante: “… 1. condannare il Sig. quale titolare Controparte_1
dell'impresa Autotrasporti di CA NG, al risarcimento in favore della
[...]
l'importo di € 71.950,65, oltre interessi del 5% dalla data dell'evento Parte_1
dannoso, oltre rivalutazione monetaria;
2. spese, anche generali, e compensi dei due gradi del giudizio rifusi”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 15.02.2021, Parte_1
adiva il Tribunale di Napoli esponendo: ai primi del mese
[...]
di maggio 2019 essa istante, incaricata dalla Hellenic Cables S.A. di Viotia (Grecia) di organizzarle un trasporto di merci dalla Grecia, aveva affidato ad Controparte_1
un carico consistente di 30 bobine di cavi elettrici del peso lordo di kg. 22.940,00, da riconsegnare alla Com - Cavi SpA di Napoli;
tale merce - del valore di € 95.934,20 era stata presa in carico dall ma non era giunta a destinazione;
Controparte_1
secondo le dichiarazioni rese dal conducente dell'autotreno al Compartimento Polizia
Stradale “Puglia” - Sezione di Bari, nella tarda serata del 5 maggio 2019, dopo aver perso il controllo del camion, l'automezzo si era incendiato provocando il danneggiamento totale dei cavi elettrici trasportati;
a fronte della perdita totale del carico, con lettera raccomandata del 14 maggio 2019 aveva contestato al trasportatore la responsabilità per l'evento dannoso emettendo, in pari data, fattura per importo corrispondente al suo valore;
dopo oltre cinque mesi - il 31.10.2019 - il legale incaricato dal aveva scritto ad essa istante e, senza contestare la CP_1
responsabilità per l'evento dannoso e neppure l'ammontare del danno, aveva dichiarato che il suo cliente aveva denunciato il sinistro alla sua assicurazione e che
“la Compagnia di assicurazioni non ha ad oggi ancora liquidato il danno. Spiacenti dell'equivoco, ci siamo subito attivati per chiedere le ragioni di questo lungo ritardo apprendendo solo oggi che il Perito vi avrebbe chiesto dei documenti mai pervenuti
…”, così riconoscendo, in maniera espressa, il debito;
successivamente l'assicuratore della Hellenic Cables S.A. - la IK dopo aver indennizzato il CP_2
danno al mittente/venditore delle merci, aveva contestato l'evento dannoso ad essa istante;
alla contestazione era seguita, nel febbraio 2020, la notificazione ad essa istante di un atto di citazione avanti al Tribunale di Thiva con domanda al giudice greco di condanna al risarcimento del danno nell'ammontare di € 95.934,20, corrispondente al valore del carico di cavi elettrici andati in fumo;
a seguito di una trattativa tra le parti, quella lite era stata conciliata con il pagamento, da parte di essa istante, della somma di € 71.950,65 in favore dell'assicuratore ellenico che era stato effettuato il 9 aprile 2020; essa istante non aveva ricevuto, alcun pagamento, nonostante i ripetuti solleciti.
Tanto rappresentato, riconducendo la responsabilità dell'evento dannoso in capo a per il danneggiamento totale della merce affidatagli, la ricorrente Controparte_1
insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “
1. condannare il Sig.
quale titolare dell'impresa Autotrasporti di CA NG, al Controparte_1
risarcimento in favore della l'importo di € 71.950,65, oltre interessi Parte_1
del 5% dalla data dell'evento dannoso, oltre rivalutazione monetaria;
2. spese, anche generali, e compensi di causa rifusi”.
quale titolare dell'impresa Autotrasporti Di CA NG, Controparte_1
restava contumace.
Alla prima udienza del 25.10.2021, il Giudice si riservava.
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“- Rigetta il ricorso;
- Nulla per le spese”.
§ 2.
Avverso la suddetta ordinanza, pubblicata e comunicata il 16.11.2021, con citazione notificata in data 16.12.2021 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 702 quater c.p.c., interponeva Parte_1
appello - iscritto a ruolo il 20.12.2021 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. condannare il Sig. quale titolare dell'impresa Autotrasporti di Controparte_1
CA NG, al risarcimento in favore della l'importo di € Parte_1
71.950,65, oltre interessi del 5% dalla data dell'evento dannoso, oltre rivalutazione monetaria;
2. spese, anche generali, e compensi dei due gradi del giudizio rifusi”.
Restava contumace quale titolare dell'impresa Autotrasporti, Controparte_1
benché ritualmente evocato in giudizio.
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 1.04.2022, veniva rinviata al 21.06.2024 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
Concesso, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., termine sino al 7.03.25 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, all'esito, la causa veniva riservava in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 9.5.2025.
§ 3.
La gravata ordinanza ha rigettato la domanda, con le seguenti motivazioni:
“ … L'art. 1 della CMR prevede che la stessa è applicabile «ad ogni contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la riconsegna indicati nel contratto, sono situati in due
Paesi diversi, di cui almeno uno sia Parte della Convenzione».
L'applicazione della CMR è quindi legata al verificarsi di due presupposti,
l'esistenza di un contratto di trasporto su strada e l'internazionalità del trasporto.
La prova dell'esistenza del contratto tra la mittente e il vettore
[...]
è stata fornita mediante la produzione Parte_1
della lettera di vettura (all.2) dalla quale emerge che la presa in carico della merce è avvenuta in Thiva (in Grecia) e che la destinazione finale della stessa era prevista a
Napoli. Tuttavia, occorre evidenziare che dalla documentazione in atti non si evince che la ricorrente abbia affidato il trasporto della medesima merce alla ditta Autotrasporti di CA NG.
Manca in atti un documento dal quale evincere la conclusione del contratto.
La mail prodotta in atti (all. 7) è proveniente dall'avv. Maria NA RI e non direttamente dall'indirizzo della AUTOTRASPORTI DI CASCIONE ANGELO e non reca riferimenti precisi al contratto oggetto di causa. La stessa, quindi, non può essere considerata un riconoscimento del debito.
Anche dal rapporto della polizia stradale sebbene si parli di merce trasportata “cavi elettrici” non si evince alcun riferimento alla mittente ovvero alla società ricorrente.
Inoltre, occorre evidenziare che il documento rubricato al numero 8 (atto di citazione) è stato prodotto in lingua greca e in lingua tedesca ma non in lingua italiana, sicché non si evincono gli elementi della citazione in giudizio.
Va infine evidenziato che manca l'atto transattivo da cui poter ricavare le effettive condizioni della composizione della lite.
Il rito prescelto dall'istante non permette approfondimenti istruttori in assenza, peraltro, della articolazione dei mezzi di prova nel ricorso introduttivo.
Le spese di lite restano a carico della ricorrente nella contumacia del resistente”.
§ 4.
Con il primo motivo la società appellante assume che il Tribunale erroneamente non ha disposto la conversione del rito sommario in rito ordinario ai sensi dell'art. 702- ter, III° comma c.p.c. e chiede che la Corte affermi la “indispensabilità” dei nuovi documenti prodotti nel presente grado dichiarandoli ammissibili come consentito dall'art. 702 -quater c.p.c. civ. in deroga dell'art. 345 c.p.c. , ovvero, la lettera d'incarico del trasporto alla ditta Autotrasporti di CA NG datata 3 maggio
2019 e l'atto di transazione.
Il motivo, nel contestare il mancato esercizio dei poteri istruttori previsti dalle norme che regolano ratione temporis il procedimento sommario, nonché del potere di disporre il mutamento del rito, è inammissibile. Ed invero, come insegna la Suprema Corte, l'esercizio di entrambi tali poteri esprime una valutazione discrezionale e, nella fattispecie, non risulta che esso esercizio sia stato specificamente sollecitato dalla parte, la quale, avrebbe avuto l'onere di evidenziare - in relazione all'intero complesso delle difese svolte, alla complessità della controversia e al numero e alla natura delle questioni in discussione - la ritenuta incompatibilità della causa con l'istruttoria semplificata propria del rito prescelto, in modo da suscitare la motivata verifica, sul punto, da parte del giudice di primo grado, la quale, ove non condivisa, avrebbe dovuto formare oggetto di specifico motivo di gravame (cfr., Cass. 22/05/2024, n.14315: Cass. 25/02/2014, n. 4485; Cass.
10/05/2022, n. 14734).
§ 5.
Con il secondo motivo l'appellante contesta l'affermazione del Tribunale circa la non idoneità della documentazione prodotta a fornire la prova dell'incarico di trasporto della merce affidato alla ditta di autotrasporti di;
deduce che la Controparte_1
lettera di vettura CMR, emessa a Thiva il 3 maggio 2019, non è solo prova del contratto tra mittente e vettore contrattuale, ma anche del rapporto tra Parte_1
ed il subvettore, siccome nella casella n. 17 riporta il numero di targa del semirimorchio utilizzato dalla Autotrasporti CA per quel trasporto, ossia
HROWN714 ed attesta che la merce non è stata riconsegnata nella destinazione prevista (cfr. la casella n. 24); evidenzia che la detta targa è richiamata non soltanto nelle “Informazioni relative all'incidente stradale avvenuto alle 23.30 del
05.05.2019”, ovvero, nel verbale della Polizia Stradale di Bari, che in maniera espressa indica che il proprietario del semirimorchio è , ma è Controparte_1
richiamata anche nell'atto di citazione - pagina 2 - in giudizio innanzi al Tribunale di
Thiva, del quale, contrariamente a quanto è affermato nella ordinanza impugnata, ha depositato traduzione in lingua italiana, allegandola alle note di trattazione del 19 ottobre 2021; inoltre, nel verbale della Polizia Stradale di Bari sono indicati il mittente e il destinatario del trasporto richiamati parimenti nell'atto di citazione predetto. Parte appellante, ad integrazione dei documenti prodotti in primo grado, come già evidenziato, deposita nel presente la lettera d'incarico del trasporto alla ditta
Autotrasporti di datata 3 maggio 2019, a conferma delle risultanze Controparte_1
della lettera di vettura e del verbale della Polstrada di Bari predetti, ossia che subvettore di essa istante è l'impresa di trasporto appellata, responsabile per la perdita della merce.
Il motivo è fondato, a prescindere dal detto documento - lettera d'incarico del trasporto alla ditta Autotrasporti di CA NG- prodotto nel presente grado per la prima volta - , che non è esaminabile per le ragioni espresse nel valutare il primo motivo di gravame.
Dall'esame congiunto della lettera di vettura internazionale e del verbale della Polizia
Stradale di Bari, redatto a seguito dell'incidente subito dal semirimorchio che ha effettuato il trasporto, emerge che il semirimorchio utilizzato per il trasporto – cfr. casella 17 della lettera di vettura predetta – è di proprietà di . Ed Controparte_1
invero, la targa del semirimorchio utilizzato per il trasporto, richiamata nella casella
17 della lettera di vettura CMR, rubricata “trasportatori successivi”, ovvero,
HROWN714, si rinviene nel verbale della Polizia Stradale ove riferisce del veicolo incendiatosi del quale indica il proprietario, per l'appunto, . Per Controparte_1
giunta, al verbale detto è allegata dichiarazione resa nell'immediatezza dei fatti dal conducente del mezzo, il quale ha riferito di lavorare da nove anni alle dipendenze di
. Controparte_3
A conforto dei detti elementi istruttori vi è l'atto di citazione (del quale risulta la traduzione italiana prodotta dall'odierna appellante in primo grado unitamente alle note di trattazione del 19 ottobre 2021) con il quale l'odierna appellante è stata convenuta in giudizio innanzi al Tribunale di Thiva dall'assicuratore della Hellenic
Cables S.A., mittente del trasporto, che ha indennizzato il danno, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della perdita della merce, ovvero il valore del carico di cavi elettrici bruciati – secondo quanto si legge nell'atto di citazione -.; ed invero, nel detto atto di citazione è riportata la predetta targa del semirimorchio utilizzato per il trasporto.
Unitamente ai detti elementi istruttori va valutata, a conforto del rapporto di trasporto in questione, anche la mail, di cui discorre la gravata sentenza, del31.10.2019 proveniente dall'avv. Maria NA RI <<per conto del sig. il controparte_1>
quale mi riferisce che la Compagnia di assicurazioni non ha ad oggi ancora liquidato il danno. Spiacenti dell'equivoco, ci siamo subito attivati per chiedere le ragioni di questo lungo ritardo apprendendo solo oggi che il Perito vi avrebbe chiesto dei documenti mai pervenuti…”.
§ 6.
Con il terzo motivo l'appellante contesta la statuizione della gravata sentenza riguardo all'assenza di prova della transazione tra essa istante e l'assicuratore greco del mittente;
assume che il Tribunale non ha considerato che essa istante, nella sua qualità di vettore contrattuale, è legittimata all'azione nei confronti della
Autotrasporti CA NG quale subvettore, dato che il vettore che si serve di altro vettore per l'esecuzione del trasporto ha azione diretta e non di regresso nei confronti del subvettore, per il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita o avaria della merce fino a quando il destinatario non ne abbia chiesto (al subvettore) la riconsegna e non deve, pertanto, dimostrare di avere a sua volta risarcito il danno al proprio committente (o al destinatario), essendo sufficiente che dimostri di essere stato da questi escusso;
che in atti vi è prova che essa istante è stata escussa dall'assicuratore greco sia del pagamento del risarcimento alla IK Pisti SA;
che in ogni caso la responsabilità del vettore è ex recepto, a meno che non dimostri che la perdita o l'avaria sia stata la conseguenza di “un vizio proprio della merce, od a circostanze che il vettore non poteva evitare e alle cui conseguenze egli non poteva ovviare.”; che che ha riconosciuto la responsabilità e il danno Controparte_1
risponde nei confronti del danneggiato anche in via extracontrattuale (art. 2054 cod. civ.) per la perdita totale delle merci nel trasporto internazionale;
né, egli potrebbe beneficiare del limite indennitario previsto dalla CMR in favore del vettore (art. 23, III° comma, CMR), dato che, applicato il criterio di calcolo stabilito dalla norma uniforme in relazione al peso lordo del carico (ca. 23 tonnellate;
cfr. la lettera di vettura CMR prodotto sub doc. n. 2), l'indennità sarebbe superiore alla somma richiesta a titolo di risarcimento;
come dimostrano la fattura relativa alle merci affidate alla Autotrasporti CA, indicante il valore corrente del carico dei cavi elettrici andati perduti durante il trasporto e la contabile bancaria relativa al risarcimento versato da essa istante - non contestato dal in sede CP_1
stragiudiziale neppure riguardo l'ammontare -, questo è pari a complessivi €
71.950,65, oltre gli interessi del 5% decorrenti dal giorno del reclamo ai sensi dell'art. 27.1 CMR.
Il motivo è fondato.
Ed invero, la carenza in atti in primo grado dell'atto di transazione di certo non incide sulla sussistenza del diritto dell'odierna appellante ad agire nei confronti della ditta di autotrasporti di NG CA. Va ribadito che, alla luce della lettera di vettura internazionale, mittente del trasporto è la società Hellenic Cables S.A., il trasportatore
è l'odierna appellante, e trasportatore successivo, secondo quanto si legge nella casella 17 della medesima lettera di vettura, è il veicolo di proprietà di
[...]
Pertanto, la società mittente ha dato incarico del trasporto all'odierna CP_1
appellante, ma quest'ultima si è avvalsa per il trasporto di altro vettore, ovvero, della ditta di NG CA.
Ebbene, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al subvettore;
poiché, peraltro, nell'ambito dello stipulato contratto di subtrasporto, assume la qualità di submittente in caso di perdita delle cose, egli può far valere la responsabilità risarcitoria del subvettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti (cfr., fra le tante, Cassazione civile , sez. III , 29/05/2018 , n. 13374; in motivazione Cass. n. 32976 del 09/11/2022).
Dunque, il diritto del submittente ad essere risarcito dal subvettore deriva dal contratto di subtrasporto come conseguenza della perdita delle cose consegnate al subvettore per il trasporto e non dall'esercizio dell'azione in confronto d'esso submittente, vettore nell'ambito del contratto di trasporto.
La Suprema Corte ha anche precisato che se anche il mancato esercizio nei confronti del vettore dell'azione di danni non è di impedimento all'esercizio da parte sua del proprio diritto nei confronti del subvettore, le vicende del contratto di trasporto possono avere riflessi su quelle del subtrasporto conducendo a escludere o limitare in concreto la responsabilità del vettore e così ad incidere sulla misura del suo diritto al risarcimento (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/04/1992, n.4728).
Alla luce dei su esposti principi, la carenza del detto atto di transazione non incide sul diritto dell'odierna appellante ad essere risarcita della perdita della merce da parte del ma la circostanza che il risarcimento sia stato chiesto e ottenuto CP_1
nell'ambito del contratto di trasporto, emergente dall'atto di citazione predetto nonché dalla ricevuta bancaria di pagamento dell'importo di € 71.950,65, con causale
<agreement dd 8.4.2020>>, eseguito dall'odierna appellante in favore della
, ovvero dell'assicuratore della Hellenic Cables S.A. – Controparte_4
senza, dunque considerare l'atto di transazione prodotto pe la prima volta nel presente grado - incide sulla misura del risarcimento spettante all'odierna appellante.
Sussiste la responsabilità della ditta appellata, siccome non è dubbio che la merce trasportata, cavi elettrici del peso lordo di kg. 22.940,00, quale emerge dai documenti allegati (lettera di vettura e fattura) sia stata andata persa a seguito dell'incendio – il medesimo verbale della Polizia Stradale discorre di cavi elettrici, così come la predetta dichiarazione del conducente allegata al medesimo verbale -, e ai sensi dell'art. 17 della CMR e in particolare, del comma 2, il vettore è esonerato da tale responsabilità se la perdita, l'avaria o il ritardo sono dovuti a colpa dell'avente diritto,
a un ordine di questi non dipendente da colpa del vettore, a un vizio proprio della merce, od a circostanze che il vettore non poteva evitare e alle cui conseguenze egli non poteva ovviare, mentre alcuna prova è stata offerta da essendo Controparte_1
rimasto contumace.
Quanto alla misura del risarcimento, può essere riconosciuto all'odierna appellante l'importo richiesto, pari a € 71.950,65, siccome corrisponde a quello corrisposto alla mittente, non essendo, peraltro, noto il corso in borsa ovvero il prezzo corrente sul mercato – in base all'art. 23, comma 2 della CMR, il valore della merce è stabilito in base al corso in borsa o, in mancanza, in base al prezzo corrente sul mercato, o, in mancanza di entrambi, in base al valore ordinario delle merci della stessa natura e qualità - ma l'importo speso per l'acquisto di tale merce, ovvero, € 95.934,20; peraltro, l'importo richiesto rispetta il limite previsto dall'art. 23, 3 co. CMR secondo cui l'indennità non può superare 8,33 unità di conto per ogni chilogrammo di peso lordo mancante, considerato il peso lordo di kg. 22.940,00, che risulta dalle lettera di vettura.
Sul detto importo spettano gli interessi, chiesti dall'appellante, che ai sensi dell'art. 27 della CMR, vanno calcolati in ragione del cinque per cento annuo e decorrono dal giorno del reclamo presentato per iscritto al vettore o, se non sia stato presentato reclamo, dal giorno della domanda giudiziale. Agli atti è allegato reclamo presentato dall'appellante alla ditta autotrasporti di del 14.5.2019, sicché da Controparte_1
tale data decorrono i detti interessi.
§ 7.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, va accolto l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata ordinanza, va condannato al pagamento Controparte_1
dell'importo di € 71.950,65 oltre interessi del 5% dal 14.5.2019 al saldo.
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, sicché le spese processuali di entrambi i gradi vanno a carico di parte appellata, stante la soccombenza. La quantificazione delle spese viene operata come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 260.000,00, nel quale risulta compreso il decisum, con riduzione del 50% dei compensi tabellari, stante l'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con citazione notificata in data Parte_1
16.12.2021, avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:
a) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata ordinanza, condanna al pagamento dell'importo di € 71.950,65 oltre interessi del Controparte_1
5% dal 14.5.2019 al saldo;
b) condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
, delle spese di giudizio, che liquida, Parte_1
in relazione al primo grado di giudizio, in € 7.052,00 per compenso e in €
406,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e, in relazione al grado di appello, in €
7.160,00 per compenso e in € 1.165,60 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 19.6.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5200/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso l'ordinanza ex art. 702 - ter c.p.c. rep. 13585/2021 del
15.11.2021, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 3941/2021, riservato all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 7.03.2025, pendente
TRA
(P. Iva: ATU19208701) Parte_1
in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati
Alessandro Pesce (C.F.: e Raffaele Pesce (C.F.: C.F._1
in virtù di procura generale alle liti e ad negotia del 4.04.2019 C.F._2
con autentica notarile del magister al rep. 1410/2019 in calce al Persona_1
ricorso ex art. 702 - bis c.p.c.
APPELLANTE
E
(C.F. ) quale titolare dell'impresa Controparte_1 C.F._3
Autotrasporti Di CA NG (P. IVA in Ruvo di Puglia alla Via P.IVA_1
R. Morandi, 6
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni in ambito di trasporto internazionale Conclusioni: per l'appellante: “… 1. condannare il Sig. quale titolare Controparte_1
dell'impresa Autotrasporti di CA NG, al risarcimento in favore della
[...]
l'importo di € 71.950,65, oltre interessi del 5% dalla data dell'evento Parte_1
dannoso, oltre rivalutazione monetaria;
2. spese, anche generali, e compensi dei due gradi del giudizio rifusi”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 15.02.2021, Parte_1
adiva il Tribunale di Napoli esponendo: ai primi del mese
[...]
di maggio 2019 essa istante, incaricata dalla Hellenic Cables S.A. di Viotia (Grecia) di organizzarle un trasporto di merci dalla Grecia, aveva affidato ad Controparte_1
un carico consistente di 30 bobine di cavi elettrici del peso lordo di kg. 22.940,00, da riconsegnare alla Com - Cavi SpA di Napoli;
tale merce - del valore di € 95.934,20 era stata presa in carico dall ma non era giunta a destinazione;
Controparte_1
secondo le dichiarazioni rese dal conducente dell'autotreno al Compartimento Polizia
Stradale “Puglia” - Sezione di Bari, nella tarda serata del 5 maggio 2019, dopo aver perso il controllo del camion, l'automezzo si era incendiato provocando il danneggiamento totale dei cavi elettrici trasportati;
a fronte della perdita totale del carico, con lettera raccomandata del 14 maggio 2019 aveva contestato al trasportatore la responsabilità per l'evento dannoso emettendo, in pari data, fattura per importo corrispondente al suo valore;
dopo oltre cinque mesi - il 31.10.2019 - il legale incaricato dal aveva scritto ad essa istante e, senza contestare la CP_1
responsabilità per l'evento dannoso e neppure l'ammontare del danno, aveva dichiarato che il suo cliente aveva denunciato il sinistro alla sua assicurazione e che
“la Compagnia di assicurazioni non ha ad oggi ancora liquidato il danno. Spiacenti dell'equivoco, ci siamo subito attivati per chiedere le ragioni di questo lungo ritardo apprendendo solo oggi che il Perito vi avrebbe chiesto dei documenti mai pervenuti
…”, così riconoscendo, in maniera espressa, il debito;
successivamente l'assicuratore della Hellenic Cables S.A. - la IK dopo aver indennizzato il CP_2
danno al mittente/venditore delle merci, aveva contestato l'evento dannoso ad essa istante;
alla contestazione era seguita, nel febbraio 2020, la notificazione ad essa istante di un atto di citazione avanti al Tribunale di Thiva con domanda al giudice greco di condanna al risarcimento del danno nell'ammontare di € 95.934,20, corrispondente al valore del carico di cavi elettrici andati in fumo;
a seguito di una trattativa tra le parti, quella lite era stata conciliata con il pagamento, da parte di essa istante, della somma di € 71.950,65 in favore dell'assicuratore ellenico che era stato effettuato il 9 aprile 2020; essa istante non aveva ricevuto, alcun pagamento, nonostante i ripetuti solleciti.
Tanto rappresentato, riconducendo la responsabilità dell'evento dannoso in capo a per il danneggiamento totale della merce affidatagli, la ricorrente Controparte_1
insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “
1. condannare il Sig.
quale titolare dell'impresa Autotrasporti di CA NG, al Controparte_1
risarcimento in favore della l'importo di € 71.950,65, oltre interessi Parte_1
del 5% dalla data dell'evento dannoso, oltre rivalutazione monetaria;
2. spese, anche generali, e compensi di causa rifusi”.
quale titolare dell'impresa Autotrasporti Di CA NG, Controparte_1
restava contumace.
Alla prima udienza del 25.10.2021, il Giudice si riservava.
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“- Rigetta il ricorso;
- Nulla per le spese”.
§ 2.
Avverso la suddetta ordinanza, pubblicata e comunicata il 16.11.2021, con citazione notificata in data 16.12.2021 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 702 quater c.p.c., interponeva Parte_1
appello - iscritto a ruolo il 20.12.2021 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. condannare il Sig. quale titolare dell'impresa Autotrasporti di Controparte_1
CA NG, al risarcimento in favore della l'importo di € Parte_1
71.950,65, oltre interessi del 5% dalla data dell'evento dannoso, oltre rivalutazione monetaria;
2. spese, anche generali, e compensi dei due gradi del giudizio rifusi”.
Restava contumace quale titolare dell'impresa Autotrasporti, Controparte_1
benché ritualmente evocato in giudizio.
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 1.04.2022, veniva rinviata al 21.06.2024 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
Concesso, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., termine sino al 7.03.25 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, all'esito, la causa veniva riservava in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 9.5.2025.
§ 3.
La gravata ordinanza ha rigettato la domanda, con le seguenti motivazioni:
“ … L'art. 1 della CMR prevede che la stessa è applicabile «ad ogni contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la riconsegna indicati nel contratto, sono situati in due
Paesi diversi, di cui almeno uno sia Parte della Convenzione».
L'applicazione della CMR è quindi legata al verificarsi di due presupposti,
l'esistenza di un contratto di trasporto su strada e l'internazionalità del trasporto.
La prova dell'esistenza del contratto tra la mittente e il vettore
[...]
è stata fornita mediante la produzione Parte_1
della lettera di vettura (all.2) dalla quale emerge che la presa in carico della merce è avvenuta in Thiva (in Grecia) e che la destinazione finale della stessa era prevista a
Napoli. Tuttavia, occorre evidenziare che dalla documentazione in atti non si evince che la ricorrente abbia affidato il trasporto della medesima merce alla ditta Autotrasporti di CA NG.
Manca in atti un documento dal quale evincere la conclusione del contratto.
La mail prodotta in atti (all. 7) è proveniente dall'avv. Maria NA RI e non direttamente dall'indirizzo della AUTOTRASPORTI DI CASCIONE ANGELO e non reca riferimenti precisi al contratto oggetto di causa. La stessa, quindi, non può essere considerata un riconoscimento del debito.
Anche dal rapporto della polizia stradale sebbene si parli di merce trasportata “cavi elettrici” non si evince alcun riferimento alla mittente ovvero alla società ricorrente.
Inoltre, occorre evidenziare che il documento rubricato al numero 8 (atto di citazione) è stato prodotto in lingua greca e in lingua tedesca ma non in lingua italiana, sicché non si evincono gli elementi della citazione in giudizio.
Va infine evidenziato che manca l'atto transattivo da cui poter ricavare le effettive condizioni della composizione della lite.
Il rito prescelto dall'istante non permette approfondimenti istruttori in assenza, peraltro, della articolazione dei mezzi di prova nel ricorso introduttivo.
Le spese di lite restano a carico della ricorrente nella contumacia del resistente”.
§ 4.
Con il primo motivo la società appellante assume che il Tribunale erroneamente non ha disposto la conversione del rito sommario in rito ordinario ai sensi dell'art. 702- ter, III° comma c.p.c. e chiede che la Corte affermi la “indispensabilità” dei nuovi documenti prodotti nel presente grado dichiarandoli ammissibili come consentito dall'art. 702 -quater c.p.c. civ. in deroga dell'art. 345 c.p.c. , ovvero, la lettera d'incarico del trasporto alla ditta Autotrasporti di CA NG datata 3 maggio
2019 e l'atto di transazione.
Il motivo, nel contestare il mancato esercizio dei poteri istruttori previsti dalle norme che regolano ratione temporis il procedimento sommario, nonché del potere di disporre il mutamento del rito, è inammissibile. Ed invero, come insegna la Suprema Corte, l'esercizio di entrambi tali poteri esprime una valutazione discrezionale e, nella fattispecie, non risulta che esso esercizio sia stato specificamente sollecitato dalla parte, la quale, avrebbe avuto l'onere di evidenziare - in relazione all'intero complesso delle difese svolte, alla complessità della controversia e al numero e alla natura delle questioni in discussione - la ritenuta incompatibilità della causa con l'istruttoria semplificata propria del rito prescelto, in modo da suscitare la motivata verifica, sul punto, da parte del giudice di primo grado, la quale, ove non condivisa, avrebbe dovuto formare oggetto di specifico motivo di gravame (cfr., Cass. 22/05/2024, n.14315: Cass. 25/02/2014, n. 4485; Cass.
10/05/2022, n. 14734).
§ 5.
Con il secondo motivo l'appellante contesta l'affermazione del Tribunale circa la non idoneità della documentazione prodotta a fornire la prova dell'incarico di trasporto della merce affidato alla ditta di autotrasporti di;
deduce che la Controparte_1
lettera di vettura CMR, emessa a Thiva il 3 maggio 2019, non è solo prova del contratto tra mittente e vettore contrattuale, ma anche del rapporto tra Parte_1
ed il subvettore, siccome nella casella n. 17 riporta il numero di targa del semirimorchio utilizzato dalla Autotrasporti CA per quel trasporto, ossia
HROWN714 ed attesta che la merce non è stata riconsegnata nella destinazione prevista (cfr. la casella n. 24); evidenzia che la detta targa è richiamata non soltanto nelle “Informazioni relative all'incidente stradale avvenuto alle 23.30 del
05.05.2019”, ovvero, nel verbale della Polizia Stradale di Bari, che in maniera espressa indica che il proprietario del semirimorchio è , ma è Controparte_1
richiamata anche nell'atto di citazione - pagina 2 - in giudizio innanzi al Tribunale di
Thiva, del quale, contrariamente a quanto è affermato nella ordinanza impugnata, ha depositato traduzione in lingua italiana, allegandola alle note di trattazione del 19 ottobre 2021; inoltre, nel verbale della Polizia Stradale di Bari sono indicati il mittente e il destinatario del trasporto richiamati parimenti nell'atto di citazione predetto. Parte appellante, ad integrazione dei documenti prodotti in primo grado, come già evidenziato, deposita nel presente la lettera d'incarico del trasporto alla ditta
Autotrasporti di datata 3 maggio 2019, a conferma delle risultanze Controparte_1
della lettera di vettura e del verbale della Polstrada di Bari predetti, ossia che subvettore di essa istante è l'impresa di trasporto appellata, responsabile per la perdita della merce.
Il motivo è fondato, a prescindere dal detto documento - lettera d'incarico del trasporto alla ditta Autotrasporti di CA NG- prodotto nel presente grado per la prima volta - , che non è esaminabile per le ragioni espresse nel valutare il primo motivo di gravame.
Dall'esame congiunto della lettera di vettura internazionale e del verbale della Polizia
Stradale di Bari, redatto a seguito dell'incidente subito dal semirimorchio che ha effettuato il trasporto, emerge che il semirimorchio utilizzato per il trasporto – cfr. casella 17 della lettera di vettura predetta – è di proprietà di . Ed Controparte_1
invero, la targa del semirimorchio utilizzato per il trasporto, richiamata nella casella
17 della lettera di vettura CMR, rubricata “trasportatori successivi”, ovvero,
HROWN714, si rinviene nel verbale della Polizia Stradale ove riferisce del veicolo incendiatosi del quale indica il proprietario, per l'appunto, . Per Controparte_1
giunta, al verbale detto è allegata dichiarazione resa nell'immediatezza dei fatti dal conducente del mezzo, il quale ha riferito di lavorare da nove anni alle dipendenze di
. Controparte_3
A conforto dei detti elementi istruttori vi è l'atto di citazione (del quale risulta la traduzione italiana prodotta dall'odierna appellante in primo grado unitamente alle note di trattazione del 19 ottobre 2021) con il quale l'odierna appellante è stata convenuta in giudizio innanzi al Tribunale di Thiva dall'assicuratore della Hellenic
Cables S.A., mittente del trasporto, che ha indennizzato il danno, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della perdita della merce, ovvero il valore del carico di cavi elettrici bruciati – secondo quanto si legge nell'atto di citazione -.; ed invero, nel detto atto di citazione è riportata la predetta targa del semirimorchio utilizzato per il trasporto.
Unitamente ai detti elementi istruttori va valutata, a conforto del rapporto di trasporto in questione, anche la mail, di cui discorre la gravata sentenza, del31.10.2019 proveniente dall'avv. Maria NA RI <<per conto del sig. il controparte_1>
quale mi riferisce che la Compagnia di assicurazioni non ha ad oggi ancora liquidato il danno. Spiacenti dell'equivoco, ci siamo subito attivati per chiedere le ragioni di questo lungo ritardo apprendendo solo oggi che il Perito vi avrebbe chiesto dei documenti mai pervenuti…”.
§ 6.
Con il terzo motivo l'appellante contesta la statuizione della gravata sentenza riguardo all'assenza di prova della transazione tra essa istante e l'assicuratore greco del mittente;
assume che il Tribunale non ha considerato che essa istante, nella sua qualità di vettore contrattuale, è legittimata all'azione nei confronti della
Autotrasporti CA NG quale subvettore, dato che il vettore che si serve di altro vettore per l'esecuzione del trasporto ha azione diretta e non di regresso nei confronti del subvettore, per il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita o avaria della merce fino a quando il destinatario non ne abbia chiesto (al subvettore) la riconsegna e non deve, pertanto, dimostrare di avere a sua volta risarcito il danno al proprio committente (o al destinatario), essendo sufficiente che dimostri di essere stato da questi escusso;
che in atti vi è prova che essa istante è stata escussa dall'assicuratore greco sia del pagamento del risarcimento alla IK Pisti SA;
che in ogni caso la responsabilità del vettore è ex recepto, a meno che non dimostri che la perdita o l'avaria sia stata la conseguenza di “un vizio proprio della merce, od a circostanze che il vettore non poteva evitare e alle cui conseguenze egli non poteva ovviare.”; che che ha riconosciuto la responsabilità e il danno Controparte_1
risponde nei confronti del danneggiato anche in via extracontrattuale (art. 2054 cod. civ.) per la perdita totale delle merci nel trasporto internazionale;
né, egli potrebbe beneficiare del limite indennitario previsto dalla CMR in favore del vettore (art. 23, III° comma, CMR), dato che, applicato il criterio di calcolo stabilito dalla norma uniforme in relazione al peso lordo del carico (ca. 23 tonnellate;
cfr. la lettera di vettura CMR prodotto sub doc. n. 2), l'indennità sarebbe superiore alla somma richiesta a titolo di risarcimento;
come dimostrano la fattura relativa alle merci affidate alla Autotrasporti CA, indicante il valore corrente del carico dei cavi elettrici andati perduti durante il trasporto e la contabile bancaria relativa al risarcimento versato da essa istante - non contestato dal in sede CP_1
stragiudiziale neppure riguardo l'ammontare -, questo è pari a complessivi €
71.950,65, oltre gli interessi del 5% decorrenti dal giorno del reclamo ai sensi dell'art. 27.1 CMR.
Il motivo è fondato.
Ed invero, la carenza in atti in primo grado dell'atto di transazione di certo non incide sulla sussistenza del diritto dell'odierna appellante ad agire nei confronti della ditta di autotrasporti di NG CA. Va ribadito che, alla luce della lettera di vettura internazionale, mittente del trasporto è la società Hellenic Cables S.A., il trasportatore
è l'odierna appellante, e trasportatore successivo, secondo quanto si legge nella casella 17 della medesima lettera di vettura, è il veicolo di proprietà di
[...]
Pertanto, la società mittente ha dato incarico del trasporto all'odierna CP_1
appellante, ma quest'ultima si è avvalsa per il trasporto di altro vettore, ovvero, della ditta di NG CA.
Ebbene, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al subvettore;
poiché, peraltro, nell'ambito dello stipulato contratto di subtrasporto, assume la qualità di submittente in caso di perdita delle cose, egli può far valere la responsabilità risarcitoria del subvettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti (cfr., fra le tante, Cassazione civile , sez. III , 29/05/2018 , n. 13374; in motivazione Cass. n. 32976 del 09/11/2022).
Dunque, il diritto del submittente ad essere risarcito dal subvettore deriva dal contratto di subtrasporto come conseguenza della perdita delle cose consegnate al subvettore per il trasporto e non dall'esercizio dell'azione in confronto d'esso submittente, vettore nell'ambito del contratto di trasporto.
La Suprema Corte ha anche precisato che se anche il mancato esercizio nei confronti del vettore dell'azione di danni non è di impedimento all'esercizio da parte sua del proprio diritto nei confronti del subvettore, le vicende del contratto di trasporto possono avere riflessi su quelle del subtrasporto conducendo a escludere o limitare in concreto la responsabilità del vettore e così ad incidere sulla misura del suo diritto al risarcimento (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/04/1992, n.4728).
Alla luce dei su esposti principi, la carenza del detto atto di transazione non incide sul diritto dell'odierna appellante ad essere risarcita della perdita della merce da parte del ma la circostanza che il risarcimento sia stato chiesto e ottenuto CP_1
nell'ambito del contratto di trasporto, emergente dall'atto di citazione predetto nonché dalla ricevuta bancaria di pagamento dell'importo di € 71.950,65, con causale
<agreement dd 8.4.2020>>, eseguito dall'odierna appellante in favore della
, ovvero dell'assicuratore della Hellenic Cables S.A. – Controparte_4
senza, dunque considerare l'atto di transazione prodotto pe la prima volta nel presente grado - incide sulla misura del risarcimento spettante all'odierna appellante.
Sussiste la responsabilità della ditta appellata, siccome non è dubbio che la merce trasportata, cavi elettrici del peso lordo di kg. 22.940,00, quale emerge dai documenti allegati (lettera di vettura e fattura) sia stata andata persa a seguito dell'incendio – il medesimo verbale della Polizia Stradale discorre di cavi elettrici, così come la predetta dichiarazione del conducente allegata al medesimo verbale -, e ai sensi dell'art. 17 della CMR e in particolare, del comma 2, il vettore è esonerato da tale responsabilità se la perdita, l'avaria o il ritardo sono dovuti a colpa dell'avente diritto,
a un ordine di questi non dipendente da colpa del vettore, a un vizio proprio della merce, od a circostanze che il vettore non poteva evitare e alle cui conseguenze egli non poteva ovviare, mentre alcuna prova è stata offerta da essendo Controparte_1
rimasto contumace.
Quanto alla misura del risarcimento, può essere riconosciuto all'odierna appellante l'importo richiesto, pari a € 71.950,65, siccome corrisponde a quello corrisposto alla mittente, non essendo, peraltro, noto il corso in borsa ovvero il prezzo corrente sul mercato – in base all'art. 23, comma 2 della CMR, il valore della merce è stabilito in base al corso in borsa o, in mancanza, in base al prezzo corrente sul mercato, o, in mancanza di entrambi, in base al valore ordinario delle merci della stessa natura e qualità - ma l'importo speso per l'acquisto di tale merce, ovvero, € 95.934,20; peraltro, l'importo richiesto rispetta il limite previsto dall'art. 23, 3 co. CMR secondo cui l'indennità non può superare 8,33 unità di conto per ogni chilogrammo di peso lordo mancante, considerato il peso lordo di kg. 22.940,00, che risulta dalle lettera di vettura.
Sul detto importo spettano gli interessi, chiesti dall'appellante, che ai sensi dell'art. 27 della CMR, vanno calcolati in ragione del cinque per cento annuo e decorrono dal giorno del reclamo presentato per iscritto al vettore o, se non sia stato presentato reclamo, dal giorno della domanda giudiziale. Agli atti è allegato reclamo presentato dall'appellante alla ditta autotrasporti di del 14.5.2019, sicché da Controparte_1
tale data decorrono i detti interessi.
§ 7.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, va accolto l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata ordinanza, va condannato al pagamento Controparte_1
dell'importo di € 71.950,65 oltre interessi del 5% dal 14.5.2019 al saldo.
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, sicché le spese processuali di entrambi i gradi vanno a carico di parte appellata, stante la soccombenza. La quantificazione delle spese viene operata come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 260.000,00, nel quale risulta compreso il decisum, con riduzione del 50% dei compensi tabellari, stante l'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con citazione notificata in data Parte_1
16.12.2021, avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:
a) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata ordinanza, condanna al pagamento dell'importo di € 71.950,65 oltre interessi del Controparte_1
5% dal 14.5.2019 al saldo;
b) condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
, delle spese di giudizio, che liquida, Parte_1
in relazione al primo grado di giudizio, in € 7.052,00 per compenso e in €
406,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e, in relazione al grado di appello, in €
7.160,00 per compenso e in € 1.165,60 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 19.6.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.