Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 31/03/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 532/2023 R.G.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 532/2023 R.G. promossa da
(C.F.: , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
05.05.1963, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Cavallaro;
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del per l'Emilia-Romagna,
[...] P.IVA_1 Controparte_2 con sede in Roma, via IV Novembre n. 144, elettivamente domiciliato presso l'ufficio dell'Avvocatura della sede di Modena, via Cesare Costa n. 29/31, rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. Giovanni Silingardi;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: infortunio - lesioni permanenti - indennizzo in capitale
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente conclude come da ricorso del 24.04.2023: “Voglia l'On.le
Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- accertare e dichiarare che l'eziologia professionale conseguenza dell'infortunio lavorativo subito dal Sig. in data 23.08.2021 dalla quale è derivata una menomazione Parte_1
pagina 1 di 8
- per l'effetto, condannare alla liquidazione dell'indennizzo in capitale ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 38/00.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Il procuratore dell' conclude come da memoria difensiva del 17.04.2024: “Piaccia CP_1 all'Ill.mo Tribunale adito:
a) in via principale e nel merito, rigettare l'avverso ricorso, in quanto infondato e/o non provato in punto di fatto e di diritto;
b) con vittoria di spese, onorari, competenze e compensi professionali.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. del 24.04.2023, , premesso di Parte_1
aver subito un infortunio sul lavoro in data 23.08.2021, conveniva in giudizio l' per CP_1 sentir dichiarare che dal predetto infortunio era derivata una menomazione all'integrità psico-fisica del 15% (ovvero quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, comunque non inferiore al 6%), conseguentemente chiedeva condannarsi l'Istituto assistenziale a corrispondere l'indennizzo in capitale ex art. 13, D. Lgs. n. 38/2000.
2. L' , tempestivamente costituitosi in giudizio, contestava la domanda attorea CP_1
e ne chiedeva il rigetto. L'ente eccepiva che “nessun postumo permanente possa ritenersi derivato dall'evento infortunistico”.
3. Sul merito
3.1. La controversia si inscrive in una cornice fattuale incontroversa tra le parti.
è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro in data 23.08.2021, alle ore Parte_1
9.00 circa, scivolando improvvisamente a terra a causa del pavimento bagnato, riportando un trauma alla spalla destra e al gomito sinistro. L'ente assistenziale ha indennizzato un periodo di inabilità temporanea assoluta di 46 giorni (dal 23.08.2021 al
07.10.2021), escludendo postumi permanenti “in quanto le lesioni tendinee riscontrate strumentalmente erano di natura degenerativa e non post-tramumatica”. 1 1 Cfr. pag. 11 CTU. pagina 2 di 8 3.2. In data 07.02.2022, a seguito di intervento di riparazione artroscopica del sottoscapolare della spalla destra - operazione disposta a seguito di diagnosi di “lesione antero-superiore di cuffia spalla dx” del 07.12.2021 2 -, parte attrice ha richiesto un ulteriore periodo di inabilità lavorativa, ritenendo la patologia riconducibile al trauma subito in data 23.08.2021.
L' , con provvedimento del 19.02.2022, ha respinto tale richiesta, escludendo che la CP_1 ricaduta denunciata in data 07.02.2022 fosse riconducibile all'infortunio sul lavoro, trattandosi di patologia comune di natura degenerativa. 3 L'ente convenuto ha anche ribadito l'assenza di postumi permanenti di competenza dell'istituto assicuratore.
3.3. La causa è stata istruita mediante CTU medico-legale.
Il CTU ha riconosciuto la correttezza clinica della valutazione dei sanitari dell' , CP_1 escludendo che dall'evento infortunistico del 23.08.2021 siano conseguite lesioni traumatiche a carico delle strutture tendinee della spalla dx e postumi permanenti indennizzabili: “Pertanto alla luce di tutti questi elementi che delineano una storia clinica frammentata e contraddittoria, nonché l'esistenza di condizioni patologiche preesistenti locali di tipo degenerativo appare del tutto corretta la decisione di tutelare regolarmente CP_1
l'infortunio sotto il profilo del periodo di inabilità da questo cagionato, senza però riconoscere postumi permanenti ad esso conseguenti, in quanto appunto in occasione dello stesso non si sono verificate lesioni traumatiche a carico delle strutture tendinee della spalla dx.. Il quadro tendineo evidenziato dagli accertamenti strumentali è tutto di tipo degenerativo e preesistente al fatto che ci occupa. […] si può rispondere che in esito a tale infortunio il Pz ha riportato un trauma contusivo di spalla dx. e gomito sn. in articolazione sede di preesistenze di tipo degenerativo, guarito fisiologicamente nell'arco di 45 gg grazie a FKT senza dare esito ad alcun postumo permanente.” 4 La dott.ssa ha chiarito che i pregiudizi lamentati sono di Per_1
tipo degenerativo, preesistenti al fatto per cui è causa.
L'ausiliario del giudice ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo ad accertamenti dettagliati e approfonditi. Trattasi di indagine tecnica che questo giudice reputa di dover condividere e fare propria, in quanto le motivazioni sono esaustive, prive di vizi logici e aderenti alla documentazione sanitaria.
3.4. Il CTU ha esaminato le osservazioni critiche del CTP attoreo, fornendo risposte chiare ed esaustive, pienamente condivisibili, alle quali si rinvia integralmente: “[…] La sottoscritta ha scelto scientemente di non sottoporre a rirefertazione al RMN, in quanto pare che sulla base delle medesime immagini ogni specialista possa avere una propria opinione sui rilievi anatomo patologici e quindi sia in grado di stendere un referto che risulta assolutamente diverso da quello di un altro Collega e addirittura lo contraddice in maniera eclatante con conseguente grande confusione clinica e medicolegale. Ciò che invece non tradisce mai è la metodologia medico legale che analizza i fatti e li concatena in maniera inequivocabile. In questo specifico caso:
-Dal video in atti la caduta avviene sulla spalla dx. ma ciò che stupisce è il fatto che subito dopo il trauma il Pz assuma e mantenga fino ai soccorsi dei colleghi la posizione prona con appoggio e conseguente carico completo del tronco e del capo su entrambi i gomiti e di conseguenza su entrambe le spalle. Ci si sarebbe aspettati invece una posizione antalgica di difesa della spalla dx. o un decubito sul fianco controlaterale come consuetudine in un trauma contusivo tale da lesionare diversi tendini (ed anche il cercine glenoideo, come scrive il CTP radiologo consultato dall'Attore) e questo specifico fatto non risulta contestato da Parte Attrice nelle sue note;
Co
-il non ha mai contattato per eseguire gli accertamenti idonei al caso e le visite CP_1 specialistiche (che oltretutto avrebbe potuto fare del tutto gratuitamente in quanto esentato da pagamento ticket perché sotto tutela ) fino al 17/09/2021 quando era l'Istituto che lo CP_1 convocava a visita per un controllo temporanea. Con grande probabilità quei giorni di temporanea sono stati certificati dal curante, ma di queste certificazioni nessuna traccia in atti e nessuna menzione nei e certificati del Curante presenti in atti.
-Lo specialista ortopedico che visitò il Pz in PS nel sospetto di una lesione del sovraspinoso consigliò un'ecografia della spalla dx. che però non risulta mai eseguita. Mentre è stata eseguita
RMN (25/08/2021) di spalla dx. non sappiamo con esattezza su prescrizione di chi, ma sappiamo che si trattava di un ortopedico che sospettava una lesione del CLB:
pagina 4 di 8 Anche di questo accertamento specialistico con prescrizione di esame nessuna traccia in atti.
-Per quanto riguarda poi il referto della RMN del 25/08/2021 (eseguita a solo 2 giorni dal trauma) questa non rileva edema neppure minimo della componente ossea che accompagna sempre un trauma soprattutto così importante come descritto nella rirefertazione attorea che, lo si ripete individua plurime lesioni tendinee e del cercine glenoideo. Anche questa argomentazione non viene in alcun modo contestata dal CTP Attoreo.
-Ultimo, ma non certo per importanza, il fatto che nel referto operatorio in cui il Pz viene trattato chirurgicamente l'unica lesione che viene individuata è quella del tendine del sottoscapolare, divenuta nel frattempo completa. Non altre lesioni vengono descritte 5”. “[…] Un accenno infine ai certificati del curante Dr in quello datato 03/05/2024 si legge: Per_2
Nel certificato che porta la data del 28/11/2022 sempre il Dr. scrive relativamente alla Per_2 spalla operata:
Se la data del 12/04/2011 è corretta significa che già nel 2011 erano stati eseguiti rx per i problemi alla spalla;
se si trattasse invece di un mero errore formale e la data fosse 12/04/2021 sarebbe comunque indice che prima dell'infortunio di ottobre 2021 il Sig. aveva già Pt_1 eseguito rx. alla spalla.
Si confermano pertanto tutte le conclusioni già esposte, ovvero che in esito a tale infortunio il Pz ha riportato un trauma contusivo di spalla dx. e gomito sn. in articolazione sede di preesistenze di tipo degenerativo, guarito fisiologicamente nell'arco di 45 gg grazie a FKT senza dare esito ad alcun postumo permanente.” 6 Si osserva come la dott.ssa abbia esaminato in modo approfondito tutta la Per_3 documentazione medica, valutando la dinamica del sinistro, gli esami strumentali, i percorsi terapeutici e la sintomatologia del periziando, riscontrando de visu le condizioni cliniche del ricorrente. Il CTU ha accertato l'esistenza di condizioni patologiche preesistenti all'infortunio che escludono una eziopatogenesi professionale delle lesioni denunciate.
La documentazione clinica esaminata esclude postumi traumatici connessi all'accadimento in esame, evidenziando invece esiti patologici pregressi all'infortunio:
- la relazione sanitaria del Pronto Soccorso del 23.08.2021 certifica un semplice trauma contusivo e non rotture/lesioni tendinee;
- il referto della RMN del 25.08.2021 non rileva alcun edema della componente ossea
“che accompagna sempre un trauma” ma una condizione del sovraspinoso non post- traumatica ma di tipo degenerativo;
- l'ecografia alla spalla dx dell'8.09.2021 conclude per una borsite SAD senza alcuna prescrizione specialistica.
Alla luce delle surrichiamate evidenze, valutate secondo la criteriologia medico-legale, il
CTU ha del tutto correttamente rigettato la richiesta di ri-rifertazione delle immagini della Parte del 25.08.2021, ritenendo esaustivi gli esiti degli accertamenti strumentali e delle ecografie in atti, i quali evidenziano un mero trauma “contusivo” e non lesioni tendinee.
La valutazione relativa all'assenza di lesioni alla spalla dx è anche suffragata dal certificato del dott. del 28.11.2022: “il mio assistito alla data del 12 aprile 2011 Per_2 non presentava lesioni articolari se non una modesta sclerosi del trochite come emerge da rx allegata in atti”. Sul punto la dott.ssa ha osservato quanto segue: “Se la Per_3 data del 12/04/2011 è corretta significa che già nel 2011 erano stati eseguiti rx per i problemi alla spalla;
se si trattasse invece di un mero errore formale e la data fosse
12/04/2021 sarebbe comunque indice che prima dell'infortunio di ottobre 2021 il Sig.
aveva già eseguito rx. alla spalla”. 7 Pt_1
Resta da aggiungere che, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa attorea, la ri- rifertazione dell'11.05.2024 non è stata effettuata dall'ausiliario del CTU ma dal perito di 7 Cfr. pag. 22 CTU pagina 6 di 8 parte attrice (dott. ), nell'ambito della polizza infortuni privata stipulata con R_
. Controparte_4
Per le ragioni testé esposte, va rigettata l'istanza di rinnovazione/integrazione della CTU, formulata nelle note del 04.03.2025, tenuto altresì conto del comportamento complessivo dell'attore, il quale non ha eseguito l'ecografia alla spalla dx prescritta dal medico del PS, né si è sottoposto alle visite di controllo dell' . Accertamenti che CP_1 avrebbero consentito di verificare l'esistenza di lesioni tendinee alla spalla in prossimità dell'evento infortunistico.
3.5. Alla luce della obiettività riscontrata e delle risultanze peritali, non smentite da evidenze di segno contrario, deve rigettarsi la domanda attorea.
3.6. Il d.p.r. n. 1124/1965 non prevede il rimborso delle spese mediche sostenute dall'assicurato, pertanto va escluso il rimborso della somma di €. 1.197,40. Difatti, l'art. 86 obbliga l'istituto assicuratore solamente “a prestare all'assicurato nei casi di infortunio previsti nel presente titolo, […] le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell'inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione clinica, in quanto occorrano al recupero della capacità lavorativa”, secondo le modalità previste dal citato d.p.r.
4. Sulle spese di lite
Il ricorrente è tenuto a rifondere le spese di lite in forza del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 147/2022. Per le stesse ragioni, le spese della CTU medico-legale devono essere poste a carico dell'attore, in quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) RIGETTA il ricorso;
2) CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , che CP_1 liquida nella complessiva somma di €. 2.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.;
3) PONE le spese della C.T.U. medico-legale definitivamente a carico del ricorrente;
4) FISSA termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Modena, 06 marzo 2025
pagina 7 di 8 Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. doc. 7 fascicolo ricorrente. 3 Cfr. doc. 18 fascicolo ricorrente. 4 Cfr. pagg. 15 e 22 CTU. pagina 3 di 8 5 Cfr. pag. 17 - 22 CTU. 6 Cfr. pag. 22 CTU pagina 5 di 8