Articolo 2 della Legge 19 aprile 1990, n. 84
Articolo 1Articolo 3
Versione
11 maggio 1990
Art. 2. 1. Il programma di cui all'articolo 1 della presente legge e' attuato mediante progetti organici eventualmente articolati in sottoprogetti.
2. I progetti esecutivi sono presentati dai competenti organi centrali o periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali e, tramite questi, dalle regioni e dai soggetti pubblici e privati, secondo le modalita', i tempi e le procedure fissate nel decreto ministeriale di approvazione del programma di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
3. I progetti prevederanno la utilizzazione dei beni e dei risultati documentali e scientifici derivati dall' articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 .
4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali e previa istruttoria da parte dei competenti istituti centrali e dell'Ufficio centrale per i beni archivistici, approva nell'ambito degli stanziamenti stabiliti dal programma per ciascuna finalita' i progetti ritenuti rispondenti alle finalita' medesime.
5. L'elenco dei progetti approvati e' inviato alle competenti commissioni parlamentari.
Nota dell'articolo 2
- Il testo dell' art. 15 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) e' il seguente:
"Art. 15. - 1. E' autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1986 e di lire 300 miliardi per l'anno 1987, di cui il 50 per cento riservato al Mezzogiorno, da destinarsi alla realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione di beni culturali, anche collegate al loro recupero, attraverso l'utilizzazione delle tecnologie piu' avanzate, ed alla creazione di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati di lungo periodo, secondo le disposizioni del presente articolo. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, definisce entro il 31 marzo 1986 un programma che dovra' concernere le seguenti aree d'intervento prioritarie: patrimonio archeologico, patrimonio architettonico e urbanistico, patrimonio librario, patrimonio letterario e linguistico, patrimonio storico archivistico, arti figurative e arti minori.
2. I progetti finalizzati all'attuazione del programma di cui al precedente comma, da presentarsi entro il 31 maggio 1986, debbono indicare:
a) l'area e le modalita' degli interventi e gli obiettivi che si intendono raggiungere;
b) la durata dell'intervento e l'onere finanziario del medesimo, articolato per i vari fattori produttivi;
c) il numero e la qualificazione professionale di addetti specificamente assunti per l'attuazione dell'iniziativa;
d) le tecnologie che vengono utilizzate;
e) le istituzioni competenti per materia e territorio eventualmente coinvolte.
3. La realizzazione dei progetti di cui al precedente comma 2 avverra' sotto il diretto controllo, secondo le rispettive competenze, dell'Istituto centrale per la patologia del libro, dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, dell'Istituto centrale per il restauro, e dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione.
4. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere del Consiglio nazionale dei beni culturali, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, istruisce i progetti e trasmette al CIPE per l'approvazione l'elenco coordinato, indicando l'entita' del relativo finanziamento.
5. Entro il 30 giugno 1986, il CIPE delibera sui progetti, indicando i soggetti concessionari della loro attuazione.
6. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono approvati gli atti di concessione, che debbono indicare:
a) il soggetto concessionario;
b) il numero nonche' le qualificazioni professionali degli addetti che saranno specificamente assunti con contratto a termine e con chiamata nominativa tra soggetti di eta' non superiore a 29 anni che risultino inseriti nelle liste di collocamento da oltre dodici mesi o che comunque non abbiano avuto alcuna occupazione da oltre dodici mesi secondo quanto attestato dal libretto di lavoro. E' fatta salva la possibilita' di assumere, con le medesime modalita', tecnici o laureati i quali, ancorche' abbiano superato il ventinovesimo anno di eta', abbiano gia' svolto, con contratto a tempo, attivita' di intervento sui beni culturali presso le sovrintendenze;
c) i contenuti e le modalita' delle attivita' formative destinate, nell'ambito del contratto di lavoro, agli addetti assunti ai sensi della precedente lettera b);
d) l'utilizzabilita' delle tecnologie avanzate nella valorizzazione dei beni culturali oggetto dell'atto;
e) il tempo di esecuzione;
f) le modalita' di erogazione degli acconti e del saldo;
g) le modalita' di controllo della regolare esecuzione dell'intervento.
7. Le opere eventualmente occorrenti per l'attuazione degli interventi sono di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili.
8. I pagamenti di acconto e di saldo dei lavori di attuazione dei progetti vengono disposti dal Ministro per i beni culturali e ambientali.
9. Il bene rinveniente dall'esecuzione del progetto e' di proprieta' dello Stato; l'utilizzazione totale o parziale dello stesso puo' essere affidata ad enti pubblici e a soggetti privati con apposita convenzione".
Entrata in vigore il 11 maggio 1990