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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/04/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 310/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA seconda sezione civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Cristina Salvadori Presidente
Dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere
Dott. Pietro Iovino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 310/2022 promossa da:
P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Daniela Politino e Marco Di Maio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi, sito in Bologna, in Via Garibaldi n. 7;
-Appellante- contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Casetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Bologna, in Via Massimo D'Azeglio n. 29;
-Appellata-
Appellante incidentale
AD OGGETTO: DEPOSITO
CONCLUSIONI:
APPELLANTE: come da atto d'appello: «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reiette, e comunque in riforma integrale dell'impugnata sentenza, in via Principale, accertata e dichiarata la totale infondatezza della proposta opposizione, respingerla integralmente e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto anche in punto di interessi e spese, e comunque, pure nella denegatissima ipotesi di revoca del pagina 1 di 11 decreto ingiuntivo opposto, previa in ogni caso rimessione della causa in istruttoria ai fini dell'ammissione di una CTU estimativa e contabile e tanto nella pur denegata ipotesi in cui, nonostante le argomentazioni e le prove documentali tutte introdotte in giudizio, questa Corte ritenesse non esservi allo stato prova sufficiente circa l'accordo sul prezzo di deposito in € 4.000,00 mensili, in via di subordine, a) accertare e dichiarare la risoluzione, ex art. 1454 c.c., del contratto di deposito intercorso tra la e la per fatto e colpa di quest'ultima, conseguentemente condannandola a ritirare la merce a Parte_1 Controparte_1 propria cura e spese presso i locali della anche ai sensi dell'art. 1774 c.c.; b) in ogni caso, ai sensi e per gli effetti Pt_1 di cui agli artt. 1766 e 1781 c.c., nonché eventualmente anche in via risarcitoria ex artt. 1218 e 1453 e ss. c.c., condannare l'attrice opponente al pagamento in favore della in persona del legale rappresentante pro-tempore della Parte_1 somma di € 68.320,00 o di quella maggiore o minore, anche per le mensilità successive al giugno 2018, risultante, all'esito del giudizio ed anche eventualmente in via equitativa, provata e di giustizia, il tutto oltre ad interessi di mora ex D.Lgs. n. 192/1992 e succ. mod. da dì dell'insoluto sino all'effettivo soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre rimborso spese generali al 15% IVA e CPA, per il doppio grado di giudizio come per legge. In via istruttoria, nella denegata ipotesi in cui, nonostante le argomentazioni e le prove documentali tutte introdotte in giudizio, questa Ecc.ma Corte ritenesse non esservi allo stato prova sufficiente circa l'accordo sul prezzo di deposito in € 4.000,00 mensili, Voglia, previa rimessione della causa in istruttoria, ammettere CTU estimativa/contabile al fine di valutare e quantificare, previo accertamento in loco circa il reale ingombro della merce oggetto di deposito denominata Flowconme stock, il compenso comunque dovuto alla ai sensi dell'art. 1781 c.c., il tutto anche sulla scorta dei prezzi medi di Pt_1 mercato eventualmente ricavati in base ai listini e tariffari CCIAA di Bologna».
APPELLATA: come da note scritte per l'udienza del 28.05.2024: «In via principale nel merito: “Contrariis reiectis, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello così proposto dalla nonché le istanze istruttorie Parte_1 dalla stessa formulate, in quanto tutte assolutamente infondate in fatto e diritto, confermando di conseguenza, ad eccezione di quanto oggi domandato in via incidentale, la sentenza oggi impugnata n. 129/2022, emessa e pubblicata il 13.1.2022 dal
Tribunale di Bologna all'esito del procedimento R.G.N. 14986/2018. In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni spiegate in via principale, con conseguente accertamento dell'obbligazione del pagamento del corrispettivo per il deposito in capo all'odierna appellata, voglia, previamente accertata la prestazione di deposito, stabilire il reale e corretto corrispettivo dovuto, conformemente alle vigenti tariffe e tenuto conto della quantità del materiale depositato, dell'ubicazione del deposito e dello spazio ad esso adibito/occupato. In tal senso e sempre in subordine, si chiede quindi in via istruttoria che l'Ill.ma Corte d'Appello adita voglia, di conseguenza, ammettere le istanze istruttorie formulate dalla scrivente difesa con la propria seconda memoria ex art. 183
c.p.c. (oggi prodotta, cfr. “All. C2 - I grado - Memoria 2 ), da intendersi qui integralmente riproposte, CP_2 rigettate in primo grado. In via di appello incidentale: Nel caso di rigetto dell'appello così proposto da controparte, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 129/2022, emessa e pubblicata il
13.1.2022 dal Tribunale di Bologna all'esito del procedimento R.G.N. 14986/2018, condannare la (in Parte_1 persona del suo legale rapp.te pro temp., C.F. e P.IVA: 03007691201) alla refusione, in favore dell'odierna appellata, delle spese legali del primo grado di cui si chiede altresì la relativa liquidazione e quantificazione all'Ill.ma Corte d'Appello adita secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mm. In ogni caso: con vittorie di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio oltre spese generali, Iva se dovuta e Cpa, come per legge, ed oltre alle spese del primo grado di giudizio come da appello incidentale oggi svolto».
LA CORTE
Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore Dott. Pietro Iovino, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. – società dedita alla produzione, distribuzione e rivendita di valvole e Parte_2 tubazioni prefabbricate – proponeva ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Bologna assumendo che:
-nell'anno 2015, l'amministratore aveva concesso gratuitamente in uso i propri Controparte_3 locali, siti in Casalecchio di Reno, alla società della quale era all'epoca altresì Controparte_1
pagina 2 di 11 membro del Consiglio di Amministrazione unitamente all'amministratore Controparte_4 affinché detta società potesse temporaneamente ivi stabilire la propria sede legale ed operativa, anche a fini di logistica e deposito della merce;
-nel marzo del 2017, la a seguito della cessazione per dimissioni dalla carica di Controparte_1 consigliere di e dunque interrotto ogni rapporto di partnership tra le due società, Controparte_3 spostava la propria sede legale a Milano;
-a seguito di ciò, permanendo presso i locali della una certa quantità di merce della Parte_1
(nella sua qualità di amministratore della decideva Controparte_1 Controparte_4 CP_1 di affidarla temporaneamente in deposito oneroso alla fin quando non sarebbe stata trasportata Pt_1 negli Emirati Arabi Uniti, ove aveva sede l'altra società di proprietà del denominata LU CP_4
CO DI, a propria volta proprietaria del 100% delle quote della Controparte_1 si rendeva disponibile a ciò e quantificava e pattuiva con il un costo di Parte_2 CP_4 deposito pari a 4.000,00 euro mensili;
-nell'aprile 2017, la chiedeva di poter procedere con il ritiro della merce e la Controparte_1 successiva spedizione a Dubai, e la ribadiva di essere disponibile, previo pagamento del Parte_1 costo pattuito a titolo di corrispettivo per lo stoccaggio della merce;
-con e-mail del 5.4.2017 la non provvedeva a ritirare il materiale lasciato in deposito Controparte_1
e nel marzo 2018 la inoltrava formale diffida ex art. 1771 c.c. per ottenere il ritiro della merce Pt_1 ed il pagamento dei costi di deposito, per il quale decideva di agire in giudizio.
B. Con decreto ingiuntivo n. 4297/2018 del 23.07.2018, il Tribunale di Bologna ingiungeva alla di pagare alla ricorrente, la la somma di € 68.320,00. Controparte_1 Parte_1
C. Avverso il decreto ingiuntivo proponeva ricorso la eccependo il proprio Controparte_1 difetto di titolarità nel lato passivo del rapporto obbligatorio e, in subordine, il difetto di pattuizione del corrispettivo. Pertanto, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
D. Si costituiva in giudizio la allegando l'accordo di deposito intervenuto con Parte_1
l'opponente, che conduceva in comodato locali presso cui i beni, di proprietà dell'opponente, dopo il suo trasferimento in altra sede, venivano custoditi, e di aver indicato il corrispettivo del deposito nella
e-mail del 13.03.2017. Pertanto, la chiedeva il rigetto dell'opposizione. Parte_1
E. Svoltasi la prima udienza, nella quale venivano concessi i termini di cui all'art. 183, quarto comma, c.p.c., ed espletata l'istruttoria orale, la causa veniva decisa con sentenza a verbale n. 129/2022 del 13.01.2022, pubblicata il 19.01.2022, con la quale il Tribunale di Bologna accoglieva l'opposizione, ritenendo come la qualifica di depositante non fosse stata assunta dalla CP_1 Cont
ma dalla di lei holding, la (anche solo o holding o società
[...] Controparte_5 araba), essendo a lei indirizzata la e-mail del 13.03.2017, nella quale si faceva riferimento al corrispettivo e a lei era stata intestata la fattura relativa alla prima mensilità di deposito, che la medesima aveva pagato con bonifico bancario. Assumeva inoltre che, quand'anche si volesse individuare nella società italiana la depositante, comunque si sarebbe verificata una successione nel contratto da parte della società araba, con il beneplacito della depositaria, come attestava il corposo scambio di e.mail depositate hic et inde. Pertanto, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e compensava le spese di lite,«dal momento che la corrispondenza tra le parti poteva generare equivoci sulla titolarità passiva dell'obbligazione anche in capo all'opponente».
F. Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello la con atto notificato a mezzo Parte_1
PEC in data 15.02.2022, lamentando: 1) l'error in iudicando: la prova del contratto di deposito e la pagina 3 di 11 qualifica di depositante in capo a 2) l'error in iudicando: la presunta “successione Controparte_1 nel contratto” di LU CO DI in luogo di 3) l'error in iudicando: il Controparte_1 pagamento da parte della LU CO DI della prima tranche di deposito;
4) l'error in iudicando ed in procedendo: sul compenso pattuito per il deposito e sulla negata ammissione di CTU estimativa.
G. Si costituiva in giudizio la chiedendo, in via principale, il rigetto Controparte_1 dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, in via subordinata, l'accertamento del corrispettivo eventualmente dovuto in caso di accoglimento dell'appello. Proponeva, inoltre, appello incidentale al fine di chiedere la modifica della decisione di primo grado nella parte in cui il Giudice aveva compensato le spese di lite tra le parti.
H. All'esito delle conclusioni, precisate dalle parti con note scritte per l'udienza del 09.04.2024, la Corte tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella estensione massima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La affida le proprie censure a quattro motivi di appello, contenenti più ragioni. Parte_1
1.1 Con il primo, l'appellante sostiene come la prova del contratto di deposito, intercorso con la emerga dalle plurime conversazioni e-mail, dalle fatture, dai registri contabili e dalla Controparte_1 causale del bonifico, in ragione del fatto che in tali documenti si rinviene il riferimento alla merce definendola “Flowconme stock”. L'appellante sottolinea come la merce fosse nella esclusiva disponibilità e detenzione della essendo indifferente la qualità di proprietario in capo Controparte_1 Cont alla , rilevando esclusivamente la qualità di detentore e soprattutto quella di chi oggettivamente consegni la merce al depositario, considerata la natura reale del contratto di deposito.
1.2 Con il secondo, a parer dell'appellante, il Giudice avrebbe errato nell'aver ritenuto che la natura reale del contratto di deposito avesse “ceduto il passo” a quella consensuale del rapporto e, dunque, costituitosi inizialmente il rapporto di deposito tra la e la Controparte_1 Parte_1 sarebbe, in corso di rapporto, intervenuto un terzo – la – a sostituirsi al Controparte_5 depositante originario, senza che la avesse mai prestato il proprio consenso. Parte_1
Infine, l'appellante sostiene come, anche nel caso in cui la Corte ritenesse corretta la ricostruzione effettuata dal primo Giudice, in ogni caso, gli obbligati al pagamento sarebbero sia la Controparte_1 che la , la prima come depositante e obbligata principale ex art 1781 c.c. e la Controparte_5 seconda come terza obbligata ex art. 1180 c.c.
1.3 Con il terzo, l'appellante sostiene di aver intestato la fattura alla Controparte_5 solo perché all'epoca la era rimasta priva di conto corrente in Italia e tale circostanza Controparte_1 non sarebbe mai stata specificamente contestata, ma di aver, soprattutto, riportato una espressa causale
“Space rental for stock Flowconme valve” nella fattura e nelle e.mail al fine di specificare che si trattasse di un pagamento effettuato per conto della Il pagamento, dunque, effettuato Controparte_1 dalla era volto a sopperire alla temporanea impossibilità per la Controparte_5 CP_1 di procedervi per mancanza di conto corrente attivo e non per sostituirsi quale soggetto passivo
[...] del rapporto. In ogni caso, il pagamento non era per l'intero, ma costituiva la sola prima tranche mensile del deposito e, dunque, che la avesse o meno dichiarato di “non ritenere liberata Parte_1
pagina 4 di 11 l'opponente” – come sostiene il primo Giudice – sarebbe stata una circostanza eventualmente attribuibile solo al parziale pagamento e non al resto delle mensilità o all'intero rapporto contrattuale. 1.4 Con il quarto, l'appellante sostiene di aver provato sia in via indiziaria sia in via documentale l'accordo tra il per la e il per la CP_3 Parte_1 CP_4 Controparte_1 chiedendo altresì l'espletamento di una eventuale CTU contabile estimativa, nel caso in cui la Corte non dovesse ritenere sufficientemente raggiunta la prova in ordine all'accordo circa il corrispettivo mensile per lo stoccaggio.
2. L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
La Corte ritiene di poter esaminare i quattro motivi congiuntamente, in ragione dell'evidente connessione logico giuridica ed anche perché l'appellante in buona e pratica sostanza, sovrappone le argomentazioni a sostegno dell'una e dell'altra ragione, per cui ne discende un'unica ragione o motivo, di censura ossia il depositante era ed è l'odierna società appellata.
3. Preliminare al merito della causa è bene rammentare la definizione di deposito che, ai sensi dell'art. 1766 c.c., è «il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura». Trattasi, dunque, di un contratto reale ad effetti obbligatori, a forma libera e ad esecuzione continuata, avente ad oggetto la custodia di cose mobili fino alla loro restituzione, senza trasferimento di proprietà o possesso in capo al depositario, che le detiene nell'interesse del depositante. L'atto di affidamento, che si realizza quando un soggetto affida la cosa, materialmente o simbolicamente, a un altro soggetto, determina il momento perfezionativo del deposito e presuppone sempre una volizione negoziale all'assunzione dell'obbligo.
3.1 La norma non impone una coincidenza soggettiva tra la qualità di depositante e quella di proprietario, nulla impedendo, dunque, che a depositare «una cosa mobile» sia chi non ne abbia la proprietà.
3.2 In ordine al deposito, inoltre, sussiste una presunzione di gratuità ai sensi dell'art. 1767 c.c.,
«salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti».
4. Tanto premesso in diritto, la Corte ritiene che il rapporto di deposito si sia instaurato tra l'appellante e una terza società, appunto, la , e non tra la e la Controparte_5 Parte_1 ppellante, per le ragioni che seguono. Parte_3
4.1 Dapprima, la Corte evidenzia come sia pacifico che vi sia stato un periodo, collocabile tra la fine di gennaio 2015 e il marzo 2017 nel quale la sede legale dell'appellante è coincisa con quella dell'appellata. Infatti, dalla visura CCIAA (all. C2-11 fasc. appellata) si evince come la sede legale della avente quale amministratore fosse stabilita in Controparte_1 Persona_1
Via Porrettana 277 a Casalecchio di Reno e, poi, in Bologna alla Via Caduti di Reggio Emilia 25-27, così come quella della (all. C2-11 fasc. appellata e all. 3 docc. 1 e 2 fasc. appellante), Parte_1 della quale era invece amministratore Per la precisione, trattandosi di un dato Controparte_3 rilevante, dalla data dell'08.07.2015 la e la sposteranno la loro sede in Bologna Pt_1 CP_1 alla Via Caduti di Reggio Emilia 25-27, come si evince dalla visura storica di quest'ultima (Cfr. all. 3, doc. 2 fasc. appellante).
Nell'aprile 2017, la sede legale della era trasferita da Casalecchio di Reno a Milano, Controparte_1 con ciò confermandosi la precedente perfetta coincidenza della sede legale di entrambe le società (all.
4, fasc. appellante) fino a tale periodo. È importante, inoltre, rilevare come Persona_1
pagina 5 di 11 fosse altresì il legale rappresentante della società , avente sede CP_4 Controparte_5 legale negli Emirati Arabi Uniti.
4.1.1 La Corte ha ritenuto necessaria tale premessa per sottolineare come la vicenda de qua sia effettivamente connotata da una certa promiscuità societaria tra le tre imprese coinvolte, in ragione, per un verso, della coincidenza della sede legale – binomio Flowconme S.r.l./Valveit S.r.l. – e per un altro della coincidenza della figura apicale – binomio Flowconme S.r.l./LU CO DI LLC. Altro dato di rilievo è che fino a tale epoca era stato, non solo, consigliere delegato Controparte_3 della ma anche, come all'attualità, amministratore della insieme a tale Controparte_1 Parte_1
. Persona_2
4.2 Ciò posto, chiarite le varie situazioni soggettive, la Corte sostiene che l'unico rapporto rilevante ai fini della decisione è quello intercorso tra la e la Controparte_5 Parte_1 in quanto solo tra queste due società è sorto un accordo di deposito a titolo oneroso, completo di tutti i suoi elementi tipici.
4.3 Dalla disamina della documentazione allegata agli atti è, infatti, possibile cristallizzare gli elementi essenziali del citato rapporto obbligatorio.
4.3.1 Procedendo in ordine cronologico, il primo documento rilevante e decisivo risulta essere quello di trasporto dello spedizioniere MP EA IS (all. C1-2, fasc. appellata), il quale dimostra l'avvenuta spedizione della merce in questione dalla alla Controparte_5 Pt_1 nel gennaio 2015. Quindi, è evidente che la prima, detentrice (ma anche proprietaria incontestata)
[...] della merce, attraverso lo spedizioniere, affida la merce alla seconda, che ne è la vera ed unica destinataria presso i propri locali di Via Porrettana, 277 in Casalecchio di Reno, costituente all'epoca sede e stabilimento della società. In ciò si rivela non corretta l'allegazione di parte appellante, quando per confutare nel merito il dato documentale, evidenzia come il documento di trasporto si riferisce ad altra partita di merce, proprio in ragione del fatto che l'indirizzo raffigurava la vecchia sede ossia una sede che non poteva più ritenersi attuale. Ma come già evidenziato in precedenza la sede e lo stabilimento della all'epoca della spedizione della merce era esattamente quella indicata Parte_1 nel documento di trasporto dello spedizioniere. In ciò, quindi, la ricostruzione dei fatti correttamente rappresentata è quella dell'appellata e non quella dell'appellante. Ma la ricostruzione di quest'ultima risulta fallace anche alla luce di altri due aspetti di fondamentale rilevanza.
Il primo riguarda la merce spedita. Per restare agli aspetti oggi rilevanti è documentalmente provato che la merce, ancora in giacenza presso la costituisce esattamente una minor Parte_1 porzione di quella oggetto della spedizione del gennaio 2015. Infatti, se si raffrontano le voci segnalate dall'appellata nella fattura, allegata al documento dello spedizioniere, con quelle indicate nella produzione dell'appellante, costituita dalla e,mail 11.03.2017 (All. 3, docc. 5 e 5bis), spedita dalla dipendente della FTC a amministratore della come si Per_3 Controparte_3 Parte_1 desume dagli account di mittente e destinatario, con la quale si elenca la merce, che si vuole ritirare e che viene identificata come “flowconME stock”, si può notare una perfetta coincidenza degli articoli. Il secondo riguarda l'evidenza, sempre documentale, per la quale questa spedizione era stata l'epilogo degli accordi, in precedenza intercorsi, tra le suddette società. Si tratta delle e.mail 17.12.2014 scambiate tra il tali e della FTC e il le quali intervengono solo ed Pt_4 Per_4 Per_3 CP_3 esclusivamente con l'utilizzo dei (cfr. All. C2 – Email_1 Email_2
Doc.ti 9 e 10 fascicolo appellata). Del resto, aspetto dirimente che pone una pietra tombale pagina 6 di 11 sull'esattezza della ricostruzione della difesa appellata e della sentenza gravata, a tale data la società appellata non era stata ancora costituita, come si desume dalle visure camerali hic et inde prodotte.
Infatti la lo sarà solo il 26.01.2015. CP_1
4.3.2 Altro documento decisivo è rappresentato dalla e-mail del 13.03.2017 (all. 6bis, fasc. appellante) con la quale – amministratore della – si rivolge ad una Controparte_3 Parte_1 tale della LU CO DI – con in copia conoscenza della Per_3 Persona_5 Parte_1
e della LU CO DI, e in qualità di amministratore di Per_6 Per_7 Controparte_4 quest'ultima – informandoli che avrebbe addebitato a loro carico un prezzo di 133 euro al giorno dall'1.03.2017 per costi di stoccaggio, per un totale di 4.000,00 euro al mese. Nessun riferimento è contenuto in questa lettera alla ed inoltre è la prima volta che compare la richiesta di Controparte_1 un corrispettivo “per costi di stoccaggio” pari ad €. 133/pro die e €. 4.000,00 mensili “dal primo di marzo” . Ciò è altamente sintomatico del fatto che l'appellante individui come propria controparte dei costi di stoccaggio solo e soltanto, la società araba. Ciò del resto è coerente con un altro aspetto non secondario, che si desume dalla già evocata e. mail del 17.12.2014 (cfr. All. C2 – Doc. 9 fascicolo appellata), la quale è una sorta di cronoprogramma delle attività da compiersi e nella quale si precisa che la merce dovrà arrivare presso la entro il 20.01.2015, il si sarebbe ivi recato il Pt_1 CP_4 successivo 22.01 per discutere i componenti aggiuntivi, che la avrebbe dovuto eseguire, e Pt_1 pianificare la spedizione di ritorno. E' evidente, quindi, che esisteva e doveva attuarsi, una sinergia industriale tra la merce e le lavorazioni, che su di essa avrebbe dovuto eseguire la società italiana, per, poi, restituirla alla società araba, committente e speditrice della stessa.
4.3.3 In una successiva e.mail del 05.04.2017 (all. C1 doc. 6, fasc. appellata), CP_4
sempre per conto della società araba, come si desume dall'account di posta elettronica
[...]
(@fluidcontroltrading.com) utilizzato, si rivolge a – con in copia conoscenza Controparte_3 alcuni membri della LU CO DI e Lara Schiavina della Valveit S.r.l. – al fine di chiedergli uno sconto sul prezzo richiesto (4.000,00 euro) in ragione delle piccole dimensioni occupate nel magazzino della con la propria merce, con ciò forse lasciando intendere di accettare Parte_1
l'accordo di deposito, ma protestandone con garbo la sua onerosità.
4.3.4 Altrettanto fondamentale è la fattura emessa in data 05.04.2017, la quale dimostra come essa sia stata intestata alla LU CO DI dalla per il pagamento di 4.000,00 euro Parte_1 come corrispettivo per “space rentale for stock valve 01-03/15-04” (all. C1-3, fasc. Controparte_1 appellata).
4.3.5 Da ultimo, vi è altresì agli atti la prova dell'avvenuto pagamento della fattura (C1-5, fasc. appellata) da parte della società araba. Infatti, dall'analisi di tale documento si evince come il mittente del bonifico – per la somma di 4.000,00 euro – sia la e la Controparte_5 destinataria/beneficiaria la Controparte_7
Infine e ciò per la intrinseca rilevanza che riveste tale evidenza storica, va chiaramente
[...] ricordato che tutte le e.mail scambiate hanno visto l'utilizzo esclusivo dei domini
@fluidcontrolltrading.com e @valveit.com e da ciò consegue come sia maggiormente verosimile la linea assertiva dell'appellata e che ad ogni modo quella differente dell'appellante, che vorrebbe in quest'ultima la depositaria, non può ritenersi provata. Ciò dicasi ricordando che nella fattispecie odierna è il creditore in monitorio, ossia l'odierna appellante, che deve fornire la prova del rapporto contrattuale e del credito maturato in dipendenza di esso. Questa prova non è stata fornita. Infatti, sarebbe stato onere probatorio dell'appellante/depositaria dimostrare quando è venuta in possesso della pagina 7 di 11 merce depositata e su impulso di chi, onere non evaso, si ribadisce. L'appellante, già opposta, quale asserita creditrice aveva il dovere di produrre in giudizio il differente documento di consegna della merce nonchè spiegare come fosse possibile neutralizzare le produzioni documentali subb 9 e 10 di controparte.
4.7 Non è inutile, da ultimo, precisare come non possono essere esaminate in questo grado tutte quelle eccezioni hic et inde sollevate in primo grado e che non sono state riproposte nell'atto di appello o nella comparsa di costituzione in ossequio al disposto dell'art. 346 cpc.
4.7.1 A tal proposito si evidenzia in particolare come il disconoscimento ex art. 2712 cc della documentazione prodotta dall'appellata come produzione All. C1-2, ossia la documentazione dello spedizioniere MP EA IS, sollevata in primo grado al punto n. 11 della comparsa di costituzione, non è stata reiterata in appello dall'appellante, ma richiamata per la prima volta solo con la comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente.
Ad ogni modo e ciò valga come ratio decidendi alternativa e subordinata, quanto al meriyo di essa eccezione se ne afferma l'inammissibilità per la complessiva genericità. Infatti, in relazione al disconoscimento dei contenuti, indicato dall'art. 2712 cc per privare la copia di valore probatorio, si osserva che per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte l'onere di disconoscere la conformità della copia fotografica, prodotta in giudizio, all'originale va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto. Non è, quindi, sufficiente, ai fini del disconoscimento, la semplice contestazione dell'efficacia probatoria del documento in rapporto al suo contenuto (C. 24634/2021 non massimata;
Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 16557 del 20/06/2019 (Rv.
654386 - 01); Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14279 del 25/05/2021 (Rv. 661573 - 01); Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 40750 del 20/12/2021 (Rv. 663440 - 01); Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 27633 del 30/10/2018
(Rv. 651376 - 01) C. 27633/2018; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017 (Rv. 646981 -
01) C. 29993/2017; C. 1991/2006; C. 7496/1995). In particolare si è sostenuto come << Questa Corte ha infatti più volte affermato che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali ad esempio "impugno e contesto"; ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante". L'eccezione di non conformità tra copia ed originale, al contrario, va sollevata in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014, Rv. 629905 - 01; nello stesso senso, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017, Rv. 646981 - 01; Sez. 2 - , Sentenza
n. 27633 del 30/10/2018; Rv. 651376 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 16557 del 20/06/2019, Rv. 654386 -
01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14279 del 25/05/2021, Rv. 661573 - 01)…… [omissis]….. Sarebbe infatti incoerente con elementari canoni di logica, oltre che col principio costituzionale ed Eurounitario di ragionevole durata del processo, supporre che nel processo fosse consentito sollevare eccezioni senza indicarne con chiarezza inequivoca il fondamento fattuale. Così, ad esempio, della copia d'un documento si potrà sempre negare che differisca dall'originale quanto alla sottoscrizione, oppure al contenuto, od ancora alla data, od anche a tutti questi elementi insieme;
non può per contro ammettersi che la parte controinteressata a quel documento possa limitarsi ad eccepire che "la copia non è conforme", e null'altro. Ciò ribalterebbe sulla controparte prima, e sul giudice poi, l'onere di intuire in cosa consista la difformità e di conseguenza su quali fatti occorra svolgere l'istruttoria: un esito incompatibile con la millenaria regola giuridica per cui in universo iure civili nemo divinare tenetur (tali princìpi generali, oggi pacifici, hanno formato tutti oggetto della fondamentale decisione pagina 8 di 11 pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 761 del 23/01/2002, Rv. 551789). Qualsiasi contestazione in ambito processuale non può dunque essere ambigua o generica, perché lascerebbe irrisolto il dubbio se i fatti contestati in modo ambiguo debbano essere provati o meno. Per queste ragioni la contestazione generica deve ritenersi tamquam non esset: e ciò sia per quanto attiene le modalità di contestazione dei fatti processuali allegati dalla controparte;
sia per quanto attiene le modalità di contestazione della conformità all'originale della copia di un documento. >>. [Cfr. in motivazione pag. 10-11 Cass.
Sez. 3 – sentenza n. 40750/21 15.09.2021 – deposito 20.12.2021 e giurisprudenza ivi citata, tra cui ex professo Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 16557 del 20/06/2019 (Rv. 654386 - 01) e la conforme Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 14279 del 25/05/2021 (Rv. 661573 - 01) ].
E' del tutto evidente in parte qua come la contestazione sia stata generica, essendosi la Pt_1 limitata a disconoscere la documentazione, in quanto in fotocopie non corrispondenti agli originale, che assume di non aver mai ricevuto, con ciò cadendo anche in una palese contraddizione, perché la mancata corrispondenza può eventualmente verificarsi solo se si è in possesso degli originali o di altra copia del documento contestato, difesa del tutto incompatibile con quella di non averla mai ricevuta.
5. Per tutto quanto esaminato sin qui, la Corte non può che evidenziare l'assoluta estraneità della a qualsiasi accordo di deposito intercorso con la Gli aspetti Controparte_1 Parte_1 documentali evidenziati dimostrano, infatti, come la fosse sempre stata la Controparte_5 depositante della merce, che, peraltro, verosimilmente avrebbe dovuto essere oggetto di lavorazione da parte della (All. C2 doc. 9, punto 4, fasc. appellata) per essere infine restituita. Le Parte_1 trattative sul deposito e sul prezzo del corrispettivo, infatti, sono intercorse esclusivamente tra la e la . Parte_1 Controparte_5
6. Al fine di una maggiore chiarezza espositiva la Corte intende comunque esaminare gli unici riferimenti, rinvenibili nella documentazione agli atti, riferibili alla società sostanzialmente convenuta, opponente e odierna appellata.
Dapprima, in una e-mail dell'11.03.2017 intercorsa, ancora una volta, tra tale della Per_3 [...]
e nella quale la prima informa il Controparte_5 Controparte_8 Parte_1 secondo di voler “ritirare i seguenti articoli dello stock Flowconme in vostro possesso e rispedirli a Dubai” (all. 5bis, fasc. appellante). In una seconda e-mail del 04.04.2017, tale della Per_6 [...]
si rivolge a informandolo di aver richiesto il ritiro del Controparte_5 Controparte_3
“materiale Flowconme” (all. 7bis, fasc. appellante). Altro riferimento alla è Controparte_1 rinvenibile sia nella fattura emessa dalla per il corrispettivo del deposito sia nel bonifico di Pt_1 pagamento di provenienza dalla società araba.
6.1 Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tali riferimenti alla CP_1 nulla provano né in ordine alla proprietà della merce – irrilevante, comunque, ai fini del deposito
[...]
e, dunque, della decisione della causa – né in ordine alla qualità di depositante della merce, ma suggeriscono tutt'al più semplicemente il modo con cui le parti dell'accordo di deposito – la LU CO DI e la – si riferivano alla merce in questione con “ solo al Parte_1 Parte_5 fine di identificarla. Quindi, come anche eccepito, questa nomenclatura può avere come spiegazione non meno e financo più, ragionevole come meramente identificativa della partita in discussione.
7. Da ultimo, quanto asserito dall'appellante circa la necessità di intestare la fattura alla
[...]
e di ricevere e accettare il bonifico dalla stessa, in ragione della chiusura del Controparte_5 conto corrente italiano della è aspetto del tutto irrilevante e, in ogni caso, non Controparte_1
pagina 9 di 11 provato. Infatti, il documento n. 10, cui fa riferimento l'appellante a conferma della propria tesi, nulla prova e, comunque, l'appellante non offre alcuno spunto ai fini della comprensione dello stesso.
8. In conclusione, la Corte non può che condividere sia pure con le precisazioni in precedenza evidenziate, la la decisione del primo Giudice – il quale, seppur aveva vagliato come astrattamente possibile la tesi dell'opposta, ritenendo come ab origine la qualità di depositante avrebbe potuto anche essere rivestita dalla ha comunque ritenuto che il momento fondamentale Controparte_1
d'insorgenza del rapporto obbligatorio a titolo oneroso era quello in cui era intervenuta la LU CO
DI, poiché era quello in cui era stato pattuito il corrispettivo e, dunque, vi era stato un vero e proprio accordo tra le parti – ritenendo, a fortiori, come, alla luce della documentazione poc'anzi esaminata, il rapporto obbligatorio sia sorto e sia sempre e solo intercorso tra la LU CO DI e la Controparte_9
[...
L'appello principale è, dunque, infondato. 9. La Corte ritiene, invece, meritevole di accoglimento l'appello incidentale formulato da in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice, non si ravvisa Controparte_1 alcuna ambiguità o equivocità in ordine alla corrispondenza intercorsa tra le parti, per tutte le ragioni precedentemente esposte. Infatti, l'equivocità tuttalpiù può riferirsi soltanto alla triangolazione dei rapporti tra esse, che a giudizio della Corte potevano essere chiariti molto meglio, visto che il CP_3 all'epoca era anche consigliere delegato della ed il legale rappresentante della CP_1 CP_4
FTC, con la conseguenza che ad essi dovevano essere ben chiari i rapporti ed i fatti relativi al deposito e, che, quindi, una delle due odierne società contendenti ha all'evidenza fornito una versione non vera o almeno reticente. Ne consegue che le spese devono essere addebitate secondo il principio della soccombenza, di cui è espressione primaria l'art. 91 cpc.
10. Ne consegue che in ragione della soccombenza l'appellata va condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto delle fasi e del corrispondente scaglione di valore desunto dal disputandum e dal DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, secondo il principio della soccombenza e la liquidazione fattane in dispositivo.
11. Ricorre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. 13 1-quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale «Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 129/2022, disattesa e respinta Controparte_1 ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
-rigetta l'appello principale;
-accoglie l'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza gravata condanna la Pt_1 alla rifusione in favore di elle spese di entrambi i gradi di giudizio, che
[...] Controparte_1 liquida nella somma di euro 379,50 + 27,00 per spese ed euro 11.000 per compensi per il primo grado pagina 10 di 11 di giudizio e di euro 10.000,00 per compensi per il secondo grado, il tutto oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 1-quater d.p.r. 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Deciso in Bologna il 18 marzo 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pietro Iovino Dott. Maria Cristina Salvadori
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA seconda sezione civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Cristina Salvadori Presidente
Dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere
Dott. Pietro Iovino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 310/2022 promossa da:
P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Daniela Politino e Marco Di Maio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi, sito in Bologna, in Via Garibaldi n. 7;
-Appellante- contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Casetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Bologna, in Via Massimo D'Azeglio n. 29;
-Appellata-
Appellante incidentale
AD OGGETTO: DEPOSITO
CONCLUSIONI:
APPELLANTE: come da atto d'appello: «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reiette, e comunque in riforma integrale dell'impugnata sentenza, in via Principale, accertata e dichiarata la totale infondatezza della proposta opposizione, respingerla integralmente e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto anche in punto di interessi e spese, e comunque, pure nella denegatissima ipotesi di revoca del pagina 1 di 11 decreto ingiuntivo opposto, previa in ogni caso rimessione della causa in istruttoria ai fini dell'ammissione di una CTU estimativa e contabile e tanto nella pur denegata ipotesi in cui, nonostante le argomentazioni e le prove documentali tutte introdotte in giudizio, questa Corte ritenesse non esservi allo stato prova sufficiente circa l'accordo sul prezzo di deposito in € 4.000,00 mensili, in via di subordine, a) accertare e dichiarare la risoluzione, ex art. 1454 c.c., del contratto di deposito intercorso tra la e la per fatto e colpa di quest'ultima, conseguentemente condannandola a ritirare la merce a Parte_1 Controparte_1 propria cura e spese presso i locali della anche ai sensi dell'art. 1774 c.c.; b) in ogni caso, ai sensi e per gli effetti Pt_1 di cui agli artt. 1766 e 1781 c.c., nonché eventualmente anche in via risarcitoria ex artt. 1218 e 1453 e ss. c.c., condannare l'attrice opponente al pagamento in favore della in persona del legale rappresentante pro-tempore della Parte_1 somma di € 68.320,00 o di quella maggiore o minore, anche per le mensilità successive al giugno 2018, risultante, all'esito del giudizio ed anche eventualmente in via equitativa, provata e di giustizia, il tutto oltre ad interessi di mora ex D.Lgs. n. 192/1992 e succ. mod. da dì dell'insoluto sino all'effettivo soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre rimborso spese generali al 15% IVA e CPA, per il doppio grado di giudizio come per legge. In via istruttoria, nella denegata ipotesi in cui, nonostante le argomentazioni e le prove documentali tutte introdotte in giudizio, questa Ecc.ma Corte ritenesse non esservi allo stato prova sufficiente circa l'accordo sul prezzo di deposito in € 4.000,00 mensili, Voglia, previa rimessione della causa in istruttoria, ammettere CTU estimativa/contabile al fine di valutare e quantificare, previo accertamento in loco circa il reale ingombro della merce oggetto di deposito denominata Flowconme stock, il compenso comunque dovuto alla ai sensi dell'art. 1781 c.c., il tutto anche sulla scorta dei prezzi medi di Pt_1 mercato eventualmente ricavati in base ai listini e tariffari CCIAA di Bologna».
APPELLATA: come da note scritte per l'udienza del 28.05.2024: «In via principale nel merito: “Contrariis reiectis, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello così proposto dalla nonché le istanze istruttorie Parte_1 dalla stessa formulate, in quanto tutte assolutamente infondate in fatto e diritto, confermando di conseguenza, ad eccezione di quanto oggi domandato in via incidentale, la sentenza oggi impugnata n. 129/2022, emessa e pubblicata il 13.1.2022 dal
Tribunale di Bologna all'esito del procedimento R.G.N. 14986/2018. In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni spiegate in via principale, con conseguente accertamento dell'obbligazione del pagamento del corrispettivo per il deposito in capo all'odierna appellata, voglia, previamente accertata la prestazione di deposito, stabilire il reale e corretto corrispettivo dovuto, conformemente alle vigenti tariffe e tenuto conto della quantità del materiale depositato, dell'ubicazione del deposito e dello spazio ad esso adibito/occupato. In tal senso e sempre in subordine, si chiede quindi in via istruttoria che l'Ill.ma Corte d'Appello adita voglia, di conseguenza, ammettere le istanze istruttorie formulate dalla scrivente difesa con la propria seconda memoria ex art. 183
c.p.c. (oggi prodotta, cfr. “All. C2 - I grado - Memoria 2 ), da intendersi qui integralmente riproposte, CP_2 rigettate in primo grado. In via di appello incidentale: Nel caso di rigetto dell'appello così proposto da controparte, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 129/2022, emessa e pubblicata il
13.1.2022 dal Tribunale di Bologna all'esito del procedimento R.G.N. 14986/2018, condannare la (in Parte_1 persona del suo legale rapp.te pro temp., C.F. e P.IVA: 03007691201) alla refusione, in favore dell'odierna appellata, delle spese legali del primo grado di cui si chiede altresì la relativa liquidazione e quantificazione all'Ill.ma Corte d'Appello adita secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mm. In ogni caso: con vittorie di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio oltre spese generali, Iva se dovuta e Cpa, come per legge, ed oltre alle spese del primo grado di giudizio come da appello incidentale oggi svolto».
LA CORTE
Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore Dott. Pietro Iovino, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. – società dedita alla produzione, distribuzione e rivendita di valvole e Parte_2 tubazioni prefabbricate – proponeva ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Bologna assumendo che:
-nell'anno 2015, l'amministratore aveva concesso gratuitamente in uso i propri Controparte_3 locali, siti in Casalecchio di Reno, alla società della quale era all'epoca altresì Controparte_1
pagina 2 di 11 membro del Consiglio di Amministrazione unitamente all'amministratore Controparte_4 affinché detta società potesse temporaneamente ivi stabilire la propria sede legale ed operativa, anche a fini di logistica e deposito della merce;
-nel marzo del 2017, la a seguito della cessazione per dimissioni dalla carica di Controparte_1 consigliere di e dunque interrotto ogni rapporto di partnership tra le due società, Controparte_3 spostava la propria sede legale a Milano;
-a seguito di ciò, permanendo presso i locali della una certa quantità di merce della Parte_1
(nella sua qualità di amministratore della decideva Controparte_1 Controparte_4 CP_1 di affidarla temporaneamente in deposito oneroso alla fin quando non sarebbe stata trasportata Pt_1 negli Emirati Arabi Uniti, ove aveva sede l'altra società di proprietà del denominata LU CP_4
CO DI, a propria volta proprietaria del 100% delle quote della Controparte_1 si rendeva disponibile a ciò e quantificava e pattuiva con il un costo di Parte_2 CP_4 deposito pari a 4.000,00 euro mensili;
-nell'aprile 2017, la chiedeva di poter procedere con il ritiro della merce e la Controparte_1 successiva spedizione a Dubai, e la ribadiva di essere disponibile, previo pagamento del Parte_1 costo pattuito a titolo di corrispettivo per lo stoccaggio della merce;
-con e-mail del 5.4.2017 la non provvedeva a ritirare il materiale lasciato in deposito Controparte_1
e nel marzo 2018 la inoltrava formale diffida ex art. 1771 c.c. per ottenere il ritiro della merce Pt_1 ed il pagamento dei costi di deposito, per il quale decideva di agire in giudizio.
B. Con decreto ingiuntivo n. 4297/2018 del 23.07.2018, il Tribunale di Bologna ingiungeva alla di pagare alla ricorrente, la la somma di € 68.320,00. Controparte_1 Parte_1
C. Avverso il decreto ingiuntivo proponeva ricorso la eccependo il proprio Controparte_1 difetto di titolarità nel lato passivo del rapporto obbligatorio e, in subordine, il difetto di pattuizione del corrispettivo. Pertanto, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
D. Si costituiva in giudizio la allegando l'accordo di deposito intervenuto con Parte_1
l'opponente, che conduceva in comodato locali presso cui i beni, di proprietà dell'opponente, dopo il suo trasferimento in altra sede, venivano custoditi, e di aver indicato il corrispettivo del deposito nella
e-mail del 13.03.2017. Pertanto, la chiedeva il rigetto dell'opposizione. Parte_1
E. Svoltasi la prima udienza, nella quale venivano concessi i termini di cui all'art. 183, quarto comma, c.p.c., ed espletata l'istruttoria orale, la causa veniva decisa con sentenza a verbale n. 129/2022 del 13.01.2022, pubblicata il 19.01.2022, con la quale il Tribunale di Bologna accoglieva l'opposizione, ritenendo come la qualifica di depositante non fosse stata assunta dalla CP_1 Cont
ma dalla di lei holding, la (anche solo o holding o società
[...] Controparte_5 araba), essendo a lei indirizzata la e-mail del 13.03.2017, nella quale si faceva riferimento al corrispettivo e a lei era stata intestata la fattura relativa alla prima mensilità di deposito, che la medesima aveva pagato con bonifico bancario. Assumeva inoltre che, quand'anche si volesse individuare nella società italiana la depositante, comunque si sarebbe verificata una successione nel contratto da parte della società araba, con il beneplacito della depositaria, come attestava il corposo scambio di e.mail depositate hic et inde. Pertanto, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e compensava le spese di lite,«dal momento che la corrispondenza tra le parti poteva generare equivoci sulla titolarità passiva dell'obbligazione anche in capo all'opponente».
F. Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello la con atto notificato a mezzo Parte_1
PEC in data 15.02.2022, lamentando: 1) l'error in iudicando: la prova del contratto di deposito e la pagina 3 di 11 qualifica di depositante in capo a 2) l'error in iudicando: la presunta “successione Controparte_1 nel contratto” di LU CO DI in luogo di 3) l'error in iudicando: il Controparte_1 pagamento da parte della LU CO DI della prima tranche di deposito;
4) l'error in iudicando ed in procedendo: sul compenso pattuito per il deposito e sulla negata ammissione di CTU estimativa.
G. Si costituiva in giudizio la chiedendo, in via principale, il rigetto Controparte_1 dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, in via subordinata, l'accertamento del corrispettivo eventualmente dovuto in caso di accoglimento dell'appello. Proponeva, inoltre, appello incidentale al fine di chiedere la modifica della decisione di primo grado nella parte in cui il Giudice aveva compensato le spese di lite tra le parti.
H. All'esito delle conclusioni, precisate dalle parti con note scritte per l'udienza del 09.04.2024, la Corte tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella estensione massima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La affida le proprie censure a quattro motivi di appello, contenenti più ragioni. Parte_1
1.1 Con il primo, l'appellante sostiene come la prova del contratto di deposito, intercorso con la emerga dalle plurime conversazioni e-mail, dalle fatture, dai registri contabili e dalla Controparte_1 causale del bonifico, in ragione del fatto che in tali documenti si rinviene il riferimento alla merce definendola “Flowconme stock”. L'appellante sottolinea come la merce fosse nella esclusiva disponibilità e detenzione della essendo indifferente la qualità di proprietario in capo Controparte_1 Cont alla , rilevando esclusivamente la qualità di detentore e soprattutto quella di chi oggettivamente consegni la merce al depositario, considerata la natura reale del contratto di deposito.
1.2 Con il secondo, a parer dell'appellante, il Giudice avrebbe errato nell'aver ritenuto che la natura reale del contratto di deposito avesse “ceduto il passo” a quella consensuale del rapporto e, dunque, costituitosi inizialmente il rapporto di deposito tra la e la Controparte_1 Parte_1 sarebbe, in corso di rapporto, intervenuto un terzo – la – a sostituirsi al Controparte_5 depositante originario, senza che la avesse mai prestato il proprio consenso. Parte_1
Infine, l'appellante sostiene come, anche nel caso in cui la Corte ritenesse corretta la ricostruzione effettuata dal primo Giudice, in ogni caso, gli obbligati al pagamento sarebbero sia la Controparte_1 che la , la prima come depositante e obbligata principale ex art 1781 c.c. e la Controparte_5 seconda come terza obbligata ex art. 1180 c.c.
1.3 Con il terzo, l'appellante sostiene di aver intestato la fattura alla Controparte_5 solo perché all'epoca la era rimasta priva di conto corrente in Italia e tale circostanza Controparte_1 non sarebbe mai stata specificamente contestata, ma di aver, soprattutto, riportato una espressa causale
“Space rental for stock Flowconme valve” nella fattura e nelle e.mail al fine di specificare che si trattasse di un pagamento effettuato per conto della Il pagamento, dunque, effettuato Controparte_1 dalla era volto a sopperire alla temporanea impossibilità per la Controparte_5 CP_1 di procedervi per mancanza di conto corrente attivo e non per sostituirsi quale soggetto passivo
[...] del rapporto. In ogni caso, il pagamento non era per l'intero, ma costituiva la sola prima tranche mensile del deposito e, dunque, che la avesse o meno dichiarato di “non ritenere liberata Parte_1
pagina 4 di 11 l'opponente” – come sostiene il primo Giudice – sarebbe stata una circostanza eventualmente attribuibile solo al parziale pagamento e non al resto delle mensilità o all'intero rapporto contrattuale. 1.4 Con il quarto, l'appellante sostiene di aver provato sia in via indiziaria sia in via documentale l'accordo tra il per la e il per la CP_3 Parte_1 CP_4 Controparte_1 chiedendo altresì l'espletamento di una eventuale CTU contabile estimativa, nel caso in cui la Corte non dovesse ritenere sufficientemente raggiunta la prova in ordine all'accordo circa il corrispettivo mensile per lo stoccaggio.
2. L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
La Corte ritiene di poter esaminare i quattro motivi congiuntamente, in ragione dell'evidente connessione logico giuridica ed anche perché l'appellante in buona e pratica sostanza, sovrappone le argomentazioni a sostegno dell'una e dell'altra ragione, per cui ne discende un'unica ragione o motivo, di censura ossia il depositante era ed è l'odierna società appellata.
3. Preliminare al merito della causa è bene rammentare la definizione di deposito che, ai sensi dell'art. 1766 c.c., è «il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura». Trattasi, dunque, di un contratto reale ad effetti obbligatori, a forma libera e ad esecuzione continuata, avente ad oggetto la custodia di cose mobili fino alla loro restituzione, senza trasferimento di proprietà o possesso in capo al depositario, che le detiene nell'interesse del depositante. L'atto di affidamento, che si realizza quando un soggetto affida la cosa, materialmente o simbolicamente, a un altro soggetto, determina il momento perfezionativo del deposito e presuppone sempre una volizione negoziale all'assunzione dell'obbligo.
3.1 La norma non impone una coincidenza soggettiva tra la qualità di depositante e quella di proprietario, nulla impedendo, dunque, che a depositare «una cosa mobile» sia chi non ne abbia la proprietà.
3.2 In ordine al deposito, inoltre, sussiste una presunzione di gratuità ai sensi dell'art. 1767 c.c.,
«salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti».
4. Tanto premesso in diritto, la Corte ritiene che il rapporto di deposito si sia instaurato tra l'appellante e una terza società, appunto, la , e non tra la e la Controparte_5 Parte_1 ppellante, per le ragioni che seguono. Parte_3
4.1 Dapprima, la Corte evidenzia come sia pacifico che vi sia stato un periodo, collocabile tra la fine di gennaio 2015 e il marzo 2017 nel quale la sede legale dell'appellante è coincisa con quella dell'appellata. Infatti, dalla visura CCIAA (all. C2-11 fasc. appellata) si evince come la sede legale della avente quale amministratore fosse stabilita in Controparte_1 Persona_1
Via Porrettana 277 a Casalecchio di Reno e, poi, in Bologna alla Via Caduti di Reggio Emilia 25-27, così come quella della (all. C2-11 fasc. appellata e all. 3 docc. 1 e 2 fasc. appellante), Parte_1 della quale era invece amministratore Per la precisione, trattandosi di un dato Controparte_3 rilevante, dalla data dell'08.07.2015 la e la sposteranno la loro sede in Bologna Pt_1 CP_1 alla Via Caduti di Reggio Emilia 25-27, come si evince dalla visura storica di quest'ultima (Cfr. all. 3, doc. 2 fasc. appellante).
Nell'aprile 2017, la sede legale della era trasferita da Casalecchio di Reno a Milano, Controparte_1 con ciò confermandosi la precedente perfetta coincidenza della sede legale di entrambe le società (all.
4, fasc. appellante) fino a tale periodo. È importante, inoltre, rilevare come Persona_1
pagina 5 di 11 fosse altresì il legale rappresentante della società , avente sede CP_4 Controparte_5 legale negli Emirati Arabi Uniti.
4.1.1 La Corte ha ritenuto necessaria tale premessa per sottolineare come la vicenda de qua sia effettivamente connotata da una certa promiscuità societaria tra le tre imprese coinvolte, in ragione, per un verso, della coincidenza della sede legale – binomio Flowconme S.r.l./Valveit S.r.l. – e per un altro della coincidenza della figura apicale – binomio Flowconme S.r.l./LU CO DI LLC. Altro dato di rilievo è che fino a tale epoca era stato, non solo, consigliere delegato Controparte_3 della ma anche, come all'attualità, amministratore della insieme a tale Controparte_1 Parte_1
. Persona_2
4.2 Ciò posto, chiarite le varie situazioni soggettive, la Corte sostiene che l'unico rapporto rilevante ai fini della decisione è quello intercorso tra la e la Controparte_5 Parte_1 in quanto solo tra queste due società è sorto un accordo di deposito a titolo oneroso, completo di tutti i suoi elementi tipici.
4.3 Dalla disamina della documentazione allegata agli atti è, infatti, possibile cristallizzare gli elementi essenziali del citato rapporto obbligatorio.
4.3.1 Procedendo in ordine cronologico, il primo documento rilevante e decisivo risulta essere quello di trasporto dello spedizioniere MP EA IS (all. C1-2, fasc. appellata), il quale dimostra l'avvenuta spedizione della merce in questione dalla alla Controparte_5 Pt_1 nel gennaio 2015. Quindi, è evidente che la prima, detentrice (ma anche proprietaria incontestata)
[...] della merce, attraverso lo spedizioniere, affida la merce alla seconda, che ne è la vera ed unica destinataria presso i propri locali di Via Porrettana, 277 in Casalecchio di Reno, costituente all'epoca sede e stabilimento della società. In ciò si rivela non corretta l'allegazione di parte appellante, quando per confutare nel merito il dato documentale, evidenzia come il documento di trasporto si riferisce ad altra partita di merce, proprio in ragione del fatto che l'indirizzo raffigurava la vecchia sede ossia una sede che non poteva più ritenersi attuale. Ma come già evidenziato in precedenza la sede e lo stabilimento della all'epoca della spedizione della merce era esattamente quella indicata Parte_1 nel documento di trasporto dello spedizioniere. In ciò, quindi, la ricostruzione dei fatti correttamente rappresentata è quella dell'appellata e non quella dell'appellante. Ma la ricostruzione di quest'ultima risulta fallace anche alla luce di altri due aspetti di fondamentale rilevanza.
Il primo riguarda la merce spedita. Per restare agli aspetti oggi rilevanti è documentalmente provato che la merce, ancora in giacenza presso la costituisce esattamente una minor Parte_1 porzione di quella oggetto della spedizione del gennaio 2015. Infatti, se si raffrontano le voci segnalate dall'appellata nella fattura, allegata al documento dello spedizioniere, con quelle indicate nella produzione dell'appellante, costituita dalla e,mail 11.03.2017 (All. 3, docc. 5 e 5bis), spedita dalla dipendente della FTC a amministratore della come si Per_3 Controparte_3 Parte_1 desume dagli account di mittente e destinatario, con la quale si elenca la merce, che si vuole ritirare e che viene identificata come “flowconME stock”, si può notare una perfetta coincidenza degli articoli. Il secondo riguarda l'evidenza, sempre documentale, per la quale questa spedizione era stata l'epilogo degli accordi, in precedenza intercorsi, tra le suddette società. Si tratta delle e.mail 17.12.2014 scambiate tra il tali e della FTC e il le quali intervengono solo ed Pt_4 Per_4 Per_3 CP_3 esclusivamente con l'utilizzo dei (cfr. All. C2 – Email_1 Email_2
Doc.ti 9 e 10 fascicolo appellata). Del resto, aspetto dirimente che pone una pietra tombale pagina 6 di 11 sull'esattezza della ricostruzione della difesa appellata e della sentenza gravata, a tale data la società appellata non era stata ancora costituita, come si desume dalle visure camerali hic et inde prodotte.
Infatti la lo sarà solo il 26.01.2015. CP_1
4.3.2 Altro documento decisivo è rappresentato dalla e-mail del 13.03.2017 (all. 6bis, fasc. appellante) con la quale – amministratore della – si rivolge ad una Controparte_3 Parte_1 tale della LU CO DI – con in copia conoscenza della Per_3 Persona_5 Parte_1
e della LU CO DI, e in qualità di amministratore di Per_6 Per_7 Controparte_4 quest'ultima – informandoli che avrebbe addebitato a loro carico un prezzo di 133 euro al giorno dall'1.03.2017 per costi di stoccaggio, per un totale di 4.000,00 euro al mese. Nessun riferimento è contenuto in questa lettera alla ed inoltre è la prima volta che compare la richiesta di Controparte_1 un corrispettivo “per costi di stoccaggio” pari ad €. 133/pro die e €. 4.000,00 mensili “dal primo di marzo” . Ciò è altamente sintomatico del fatto che l'appellante individui come propria controparte dei costi di stoccaggio solo e soltanto, la società araba. Ciò del resto è coerente con un altro aspetto non secondario, che si desume dalla già evocata e. mail del 17.12.2014 (cfr. All. C2 – Doc. 9 fascicolo appellata), la quale è una sorta di cronoprogramma delle attività da compiersi e nella quale si precisa che la merce dovrà arrivare presso la entro il 20.01.2015, il si sarebbe ivi recato il Pt_1 CP_4 successivo 22.01 per discutere i componenti aggiuntivi, che la avrebbe dovuto eseguire, e Pt_1 pianificare la spedizione di ritorno. E' evidente, quindi, che esisteva e doveva attuarsi, una sinergia industriale tra la merce e le lavorazioni, che su di essa avrebbe dovuto eseguire la società italiana, per, poi, restituirla alla società araba, committente e speditrice della stessa.
4.3.3 In una successiva e.mail del 05.04.2017 (all. C1 doc. 6, fasc. appellata), CP_4
sempre per conto della società araba, come si desume dall'account di posta elettronica
[...]
(@fluidcontroltrading.com) utilizzato, si rivolge a – con in copia conoscenza Controparte_3 alcuni membri della LU CO DI e Lara Schiavina della Valveit S.r.l. – al fine di chiedergli uno sconto sul prezzo richiesto (4.000,00 euro) in ragione delle piccole dimensioni occupate nel magazzino della con la propria merce, con ciò forse lasciando intendere di accettare Parte_1
l'accordo di deposito, ma protestandone con garbo la sua onerosità.
4.3.4 Altrettanto fondamentale è la fattura emessa in data 05.04.2017, la quale dimostra come essa sia stata intestata alla LU CO DI dalla per il pagamento di 4.000,00 euro Parte_1 come corrispettivo per “space rentale for stock valve 01-03/15-04” (all. C1-3, fasc. Controparte_1 appellata).
4.3.5 Da ultimo, vi è altresì agli atti la prova dell'avvenuto pagamento della fattura (C1-5, fasc. appellata) da parte della società araba. Infatti, dall'analisi di tale documento si evince come il mittente del bonifico – per la somma di 4.000,00 euro – sia la e la Controparte_5 destinataria/beneficiaria la Controparte_7
Infine e ciò per la intrinseca rilevanza che riveste tale evidenza storica, va chiaramente
[...] ricordato che tutte le e.mail scambiate hanno visto l'utilizzo esclusivo dei domini
@fluidcontrolltrading.com e @valveit.com e da ciò consegue come sia maggiormente verosimile la linea assertiva dell'appellata e che ad ogni modo quella differente dell'appellante, che vorrebbe in quest'ultima la depositaria, non può ritenersi provata. Ciò dicasi ricordando che nella fattispecie odierna è il creditore in monitorio, ossia l'odierna appellante, che deve fornire la prova del rapporto contrattuale e del credito maturato in dipendenza di esso. Questa prova non è stata fornita. Infatti, sarebbe stato onere probatorio dell'appellante/depositaria dimostrare quando è venuta in possesso della pagina 7 di 11 merce depositata e su impulso di chi, onere non evaso, si ribadisce. L'appellante, già opposta, quale asserita creditrice aveva il dovere di produrre in giudizio il differente documento di consegna della merce nonchè spiegare come fosse possibile neutralizzare le produzioni documentali subb 9 e 10 di controparte.
4.7 Non è inutile, da ultimo, precisare come non possono essere esaminate in questo grado tutte quelle eccezioni hic et inde sollevate in primo grado e che non sono state riproposte nell'atto di appello o nella comparsa di costituzione in ossequio al disposto dell'art. 346 cpc.
4.7.1 A tal proposito si evidenzia in particolare come il disconoscimento ex art. 2712 cc della documentazione prodotta dall'appellata come produzione All. C1-2, ossia la documentazione dello spedizioniere MP EA IS, sollevata in primo grado al punto n. 11 della comparsa di costituzione, non è stata reiterata in appello dall'appellante, ma richiamata per la prima volta solo con la comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente.
Ad ogni modo e ciò valga come ratio decidendi alternativa e subordinata, quanto al meriyo di essa eccezione se ne afferma l'inammissibilità per la complessiva genericità. Infatti, in relazione al disconoscimento dei contenuti, indicato dall'art. 2712 cc per privare la copia di valore probatorio, si osserva che per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte l'onere di disconoscere la conformità della copia fotografica, prodotta in giudizio, all'originale va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto. Non è, quindi, sufficiente, ai fini del disconoscimento, la semplice contestazione dell'efficacia probatoria del documento in rapporto al suo contenuto (C. 24634/2021 non massimata;
Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 16557 del 20/06/2019 (Rv.
654386 - 01); Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14279 del 25/05/2021 (Rv. 661573 - 01); Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 40750 del 20/12/2021 (Rv. 663440 - 01); Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 27633 del 30/10/2018
(Rv. 651376 - 01) C. 27633/2018; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017 (Rv. 646981 -
01) C. 29993/2017; C. 1991/2006; C. 7496/1995). In particolare si è sostenuto come << Questa Corte ha infatti più volte affermato che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali ad esempio "impugno e contesto"; ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante". L'eccezione di non conformità tra copia ed originale, al contrario, va sollevata in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014, Rv. 629905 - 01; nello stesso senso, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017, Rv. 646981 - 01; Sez. 2 - , Sentenza
n. 27633 del 30/10/2018; Rv. 651376 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 16557 del 20/06/2019, Rv. 654386 -
01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14279 del 25/05/2021, Rv. 661573 - 01)…… [omissis]….. Sarebbe infatti incoerente con elementari canoni di logica, oltre che col principio costituzionale ed Eurounitario di ragionevole durata del processo, supporre che nel processo fosse consentito sollevare eccezioni senza indicarne con chiarezza inequivoca il fondamento fattuale. Così, ad esempio, della copia d'un documento si potrà sempre negare che differisca dall'originale quanto alla sottoscrizione, oppure al contenuto, od ancora alla data, od anche a tutti questi elementi insieme;
non può per contro ammettersi che la parte controinteressata a quel documento possa limitarsi ad eccepire che "la copia non è conforme", e null'altro. Ciò ribalterebbe sulla controparte prima, e sul giudice poi, l'onere di intuire in cosa consista la difformità e di conseguenza su quali fatti occorra svolgere l'istruttoria: un esito incompatibile con la millenaria regola giuridica per cui in universo iure civili nemo divinare tenetur (tali princìpi generali, oggi pacifici, hanno formato tutti oggetto della fondamentale decisione pagina 8 di 11 pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 761 del 23/01/2002, Rv. 551789). Qualsiasi contestazione in ambito processuale non può dunque essere ambigua o generica, perché lascerebbe irrisolto il dubbio se i fatti contestati in modo ambiguo debbano essere provati o meno. Per queste ragioni la contestazione generica deve ritenersi tamquam non esset: e ciò sia per quanto attiene le modalità di contestazione dei fatti processuali allegati dalla controparte;
sia per quanto attiene le modalità di contestazione della conformità all'originale della copia di un documento. >>. [Cfr. in motivazione pag. 10-11 Cass.
Sez. 3 – sentenza n. 40750/21 15.09.2021 – deposito 20.12.2021 e giurisprudenza ivi citata, tra cui ex professo Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 16557 del 20/06/2019 (Rv. 654386 - 01) e la conforme Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 14279 del 25/05/2021 (Rv. 661573 - 01) ].
E' del tutto evidente in parte qua come la contestazione sia stata generica, essendosi la Pt_1 limitata a disconoscere la documentazione, in quanto in fotocopie non corrispondenti agli originale, che assume di non aver mai ricevuto, con ciò cadendo anche in una palese contraddizione, perché la mancata corrispondenza può eventualmente verificarsi solo se si è in possesso degli originali o di altra copia del documento contestato, difesa del tutto incompatibile con quella di non averla mai ricevuta.
5. Per tutto quanto esaminato sin qui, la Corte non può che evidenziare l'assoluta estraneità della a qualsiasi accordo di deposito intercorso con la Gli aspetti Controparte_1 Parte_1 documentali evidenziati dimostrano, infatti, come la fosse sempre stata la Controparte_5 depositante della merce, che, peraltro, verosimilmente avrebbe dovuto essere oggetto di lavorazione da parte della (All. C2 doc. 9, punto 4, fasc. appellata) per essere infine restituita. Le Parte_1 trattative sul deposito e sul prezzo del corrispettivo, infatti, sono intercorse esclusivamente tra la e la . Parte_1 Controparte_5
6. Al fine di una maggiore chiarezza espositiva la Corte intende comunque esaminare gli unici riferimenti, rinvenibili nella documentazione agli atti, riferibili alla società sostanzialmente convenuta, opponente e odierna appellata.
Dapprima, in una e-mail dell'11.03.2017 intercorsa, ancora una volta, tra tale della Per_3 [...]
e nella quale la prima informa il Controparte_5 Controparte_8 Parte_1 secondo di voler “ritirare i seguenti articoli dello stock Flowconme in vostro possesso e rispedirli a Dubai” (all. 5bis, fasc. appellante). In una seconda e-mail del 04.04.2017, tale della Per_6 [...]
si rivolge a informandolo di aver richiesto il ritiro del Controparte_5 Controparte_3
“materiale Flowconme” (all. 7bis, fasc. appellante). Altro riferimento alla è Controparte_1 rinvenibile sia nella fattura emessa dalla per il corrispettivo del deposito sia nel bonifico di Pt_1 pagamento di provenienza dalla società araba.
6.1 Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tali riferimenti alla CP_1 nulla provano né in ordine alla proprietà della merce – irrilevante, comunque, ai fini del deposito
[...]
e, dunque, della decisione della causa – né in ordine alla qualità di depositante della merce, ma suggeriscono tutt'al più semplicemente il modo con cui le parti dell'accordo di deposito – la LU CO DI e la – si riferivano alla merce in questione con “ solo al Parte_1 Parte_5 fine di identificarla. Quindi, come anche eccepito, questa nomenclatura può avere come spiegazione non meno e financo più, ragionevole come meramente identificativa della partita in discussione.
7. Da ultimo, quanto asserito dall'appellante circa la necessità di intestare la fattura alla
[...]
e di ricevere e accettare il bonifico dalla stessa, in ragione della chiusura del Controparte_5 conto corrente italiano della è aspetto del tutto irrilevante e, in ogni caso, non Controparte_1
pagina 9 di 11 provato. Infatti, il documento n. 10, cui fa riferimento l'appellante a conferma della propria tesi, nulla prova e, comunque, l'appellante non offre alcuno spunto ai fini della comprensione dello stesso.
8. In conclusione, la Corte non può che condividere sia pure con le precisazioni in precedenza evidenziate, la la decisione del primo Giudice – il quale, seppur aveva vagliato come astrattamente possibile la tesi dell'opposta, ritenendo come ab origine la qualità di depositante avrebbe potuto anche essere rivestita dalla ha comunque ritenuto che il momento fondamentale Controparte_1
d'insorgenza del rapporto obbligatorio a titolo oneroso era quello in cui era intervenuta la LU CO
DI, poiché era quello in cui era stato pattuito il corrispettivo e, dunque, vi era stato un vero e proprio accordo tra le parti – ritenendo, a fortiori, come, alla luce della documentazione poc'anzi esaminata, il rapporto obbligatorio sia sorto e sia sempre e solo intercorso tra la LU CO DI e la Controparte_9
[...
L'appello principale è, dunque, infondato. 9. La Corte ritiene, invece, meritevole di accoglimento l'appello incidentale formulato da in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice, non si ravvisa Controparte_1 alcuna ambiguità o equivocità in ordine alla corrispondenza intercorsa tra le parti, per tutte le ragioni precedentemente esposte. Infatti, l'equivocità tuttalpiù può riferirsi soltanto alla triangolazione dei rapporti tra esse, che a giudizio della Corte potevano essere chiariti molto meglio, visto che il CP_3 all'epoca era anche consigliere delegato della ed il legale rappresentante della CP_1 CP_4
FTC, con la conseguenza che ad essi dovevano essere ben chiari i rapporti ed i fatti relativi al deposito e, che, quindi, una delle due odierne società contendenti ha all'evidenza fornito una versione non vera o almeno reticente. Ne consegue che le spese devono essere addebitate secondo il principio della soccombenza, di cui è espressione primaria l'art. 91 cpc.
10. Ne consegue che in ragione della soccombenza l'appellata va condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto delle fasi e del corrispondente scaglione di valore desunto dal disputandum e dal DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, secondo il principio della soccombenza e la liquidazione fattane in dispositivo.
11. Ricorre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. 13 1-quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale «Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 129/2022, disattesa e respinta Controparte_1 ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
-rigetta l'appello principale;
-accoglie l'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza gravata condanna la Pt_1 alla rifusione in favore di elle spese di entrambi i gradi di giudizio, che
[...] Controparte_1 liquida nella somma di euro 379,50 + 27,00 per spese ed euro 11.000 per compensi per il primo grado pagina 10 di 11 di giudizio e di euro 10.000,00 per compensi per il secondo grado, il tutto oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 1-quater d.p.r. 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Deciso in Bologna il 18 marzo 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pietro Iovino Dott. Maria Cristina Salvadori
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