Art. 5. 1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno valore di norme di principio e di indirizzo per le regioni a statuto speciale e per quelle a statuto ordinario, le quali provvedono a disciplinare, con propria legge, l'immissione nei rispettivi ruoli degli assegnisti che operano presso le strutture e le amministrazioni dalle stesse dipendenti.
2. Relativamente ai titolari degli assegni di formazione professionale dell'Istituto Mario Negri di Milano, conferiti in applicazione dell'articolo 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, la regione Lombardia provvede con propria legge a disciplinare l'immissione nei propri ruoli sulla base delle disposizioni di cui alla presente legge, che hanno valore di norme di principio e di indirizzo.
Nota all'art. 5:
Per il testo dell' art. 26 della legge n. 285/1977 si veda la precedente nota all'art. 1.
2. Relativamente ai titolari degli assegni di formazione professionale dell'Istituto Mario Negri di Milano, conferiti in applicazione dell'articolo 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, la regione Lombardia provvede con propria legge a disciplinare l'immissione nei propri ruoli sulla base delle disposizioni di cui alla presente legge, che hanno valore di norme di principio e di indirizzo.
Nota all'art. 5:
Per il testo dell' art. 26 della legge n. 285/1977 si veda la precedente nota all'art. 1.