Sentenza 22 febbraio 2002
Massime • 1
Il giudice ordinario può disapplicare l'atto amministrativo solo quando la valutazione della legittimità del medesimo debba avvenire in via incidentale, ossia quando l'atto non assume rilievo come causa della lesione del diritto del privato, ma come mero antecedente, sicché la questione della sua legittimità viene a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale.
Commentari • 3
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, decisione 06/12/2006 n° 7194Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 marzo 2007
- 2. TAR, Piemonte-Torino, sez. II, sentenza 13/11/2006 n° 4130Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 febbraio 2007
- 3. Provvedimento illegittimo della p.a.: pregiudizialità amministrativa e giurisdizioneAccesso limitatoRoberto Montixi · https://www.altalex.com/ · 27 febbraio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/02/2002, n. 2588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2588 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio DUVA - Presidente -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. Francesco TRIFONE - Rel. Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ICMESA SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo liquidatore rag. G. Brocchieri, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PREVESA 11, presso lo studio dell'avvocato SIGILLÒ ANTONIO, che lo difende unitamente agli avvocati BROGGINI GERARDO, LENSKI EVA, con procura speciale del Dott. Notaio Sergio Barenghi in Milano 6/5/1999, REP. N. 110762;
- ricorrente -
contro
CO ME, SI LU, SI NA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI LU, che li difende unitamente all'avvocato MINELLA MARIO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1042/98 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione Seconda Civile, emessa il 18/3/1998, depositata il 17/04/98;
RG. 3322 + 3435;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato ANTONIO SIGILLÒ;
udito l'Avvocato EMANUELE COGLITORE (per delega avv. LU Manzi);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 6.1.1984 GI ON conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Monza, il Comune di Seveso e la società ICMESA Spa per ottenerne la condanna, in solido ovvero separatamente, al pagamento della somma di lire 270.836.500, oltre interessi legali dal 26.10.1981, a titolo di risarcimento dei danni derivatigli dai maggiori costi che aveva sostenuto per la costruzione di una nuova stalla, con adiacente abitazione, su terreni di sua proprietà, siti nel comune suddetto e compresi nelle aree sulle quali era vietata la coltivazione e l'allevamento del bestiame sino a quando non ne fosse stata attuata la definitiva bonifica dall'inquinamento cagionato dalla fuoriuscita di una nube tossica proveniente dallo stabilimento della società convenuta. L'attore deduceva che aveva ottenuto in data 7.1.1977 dal Comune di Seveso il rilascio della concessione edilizia e che l'inizio dei lavori era stato sospensivamente condizionato alla revoca del divieto di coltivazione e di allevamento, a sua volta condizionata alla bonifica di tutti i terreni inseriti nella cosiddetta zona R;
che, pertanto, non era stato possibile dare corso ai lavori prima del 26.10.1981.
I convenuti si costituivano e contrastavano entrambi la domanda: il Comune di Seveso deducendo il difetto di giurisdizione e, comunque, la infondatezza della pretesa nei suoi confronti, avendo improntato l'azione amministrativa al pieno rispetto delle leggi statali e regionali;
la società ICMESA Spa assumendo che la responsabilità dei pretesi danni doveva essere addebitata soltanto al Comune, che, pur in assenza di ogni divieto di costruzione operante sui terreni compresi nella zona R da bonificare, aveva, tuttavia, illegittimamente inibito l'immediato inizio dei lavori per la realizzazione dell'assentito centro aziendale, subordinandone la esecuzione alla avvenuta bonifica.
L'adito tribunale, con sentenza n. 897 del 1988, dichiarava il difetto di giurisdizione nei confronti del Comune di Seveso e, con successiva sentenza n. 719 del 1994, in esito all'espletamento di consulenza tecnica di ufficio, condannava la società ICMESA Spa al pagamento della somma di lire 270.835.500, con gli interessi legali dal 26.10.1981, nonché alla rifusione delle spese processuali. Sulla impugnazione della società nei confronti di LU e RE ON e EL OD, eredi del defunto originario attore GI ON, la Corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 17.4.1998, confermava la decisione di primo grado con condanna dell'appellante alle spese del grado.
I giudici di appello ritenevano infondate le doglianze della società, che attribuiva la responsabilità per danni da ritardata esecuzione dei lavori alla illegittimità del provvedimento concessorio "in parte qua"; consideravano, in proposito, che dell'atto amministrativo non era ammissibile una cognizione in via incidentale, al fine della sua applicazione, poiché sulla questione della illegittimità del provvedimento concessorio il tribunale aveva affermato il difetto di giurisdizione con sentenza ormai passata in giudicato;
rilevavano che la quantificazione del danno operata dal consulente tecnico si basava su un dato incontestabile e che correttamente era stata riconosciuta la rivalutazione del credito risarcitorio.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società ICMESA Spa, che affida la impugnazione a tre mezzi di doglianza, ai quali resistono con controricorso EL OD, LU ON e RE ON.
La società ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso - deducendo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 5 della legge 20.3.1865 n. 2248, all. E in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.- la società ricorrente censura la impugnata sentenza (nella parte in cui i giudici di appello avevano ritenuto che all'accertamento della illegittimità del provvedimento amministrativo non poteva darsi luogo in via incidentale, avendo il giudice di primo grado affermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla questione, con sentenza passata in giudicato) ed assume che, trattandosi, nella specie, di una controversia tra privati, per decidere la quale era necessario accertare la legittimità dell'atto amministrativo sul quale l'attore fondava la sua pretesa risarcitoria, la suddetta indagine, non costituente affatto l'oggetto principale del giudizio, si poneva come mero antecedente ovvero come elemento integrativo di una fattispecie complessa.
La censura non è fondata.
Questo giudice di legittimità, secondo un indirizzo del tutto prevalente ("ex plurimis" cfr la motivazione di Cass. sez. un. 14.12.1981 n. 6592), ritiene applicabile l'art. 5 della legge n. 2248 del 1865 all. E e, perciò, considera la controversia appartenente al giudice ordinario, titolare del potere di disapplicare il provvedimento amministrativo, quando l'oggetto della controversia medesima sia costituito dalla pretesa di un diritto soggettivo perfetto e quando la valutazione della legittimità del provvedimento debba avvenire soltanto in via incidentale. Il che si verifica quando l'atto amministrativo non assume rilievo come causa della lesione del diritto del privato, ma come mero antecedente, sicché la questione della sua legittimità viene a prospettarsi come questione pregiudiziale in senso tecnico e non come questione principale.
Nel caso di specie i giudici di appello hanno considerato che il danno derivante dal ritardato inizio dei lavori di costruzione del complesso zootecnico del ON inerisce al contenuto del provvedimento amministrativo che si assume illegittimo, poiché la sospensione dell'attività costruttiva sino all'avvenuta bonifica delle aree invase dalla nube tossica era connessa alla stessa efficacia della concessione edilizia.
Su tale premessa il giudice di merito ha affermato che la ritenuta dipendenza dei danni dalla sospensione, che si assumeva illegittima, in realtà equivaleva a sostenere che degli stessi era responsabile il Comune, in tal modo qualificando come questione principale e non quale questione pregiudiziale quella riguardante il relativo accertamento.
La conclusione di cui innanzi è stata fatta derivare - secondo espressa valutazione della impugnata sentenza - dalle considerazioni svolte nella decisione relativa al dichiarato difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda svolta in primo grado dagli attuali resistenti nei confronti del Comune di Seveso e tanto basta, poiché, trattandosi di interpretazione del giudicato, la questione non è riproponibile in questa sede al fine di ottenere una diversa qualificazione della questione medesima, che renda applicabile la norma di cui all'art. 5 della legge n. 2248 del 1865 all. E. Del resto, la inapplicabilità, nella specie, della norma suddetta costituisce conclusione certamente esatta in base alla generale considerazione, svolta sotto il profilo processuale secondo la prospettiva delineata dall'art. 34 c.p.c., che il giudice ordinario non ha il potere di risolvere "incidenter tantum" una questione, qualora la risoluzione di essa importi, con il sindacato di legittimità su un atto amministrativo riservato esclusivamente ad un giudice speciale, la conseguente risoluzione della questione principale se tale atto debba spiegare tutti i suoi effetti nel giudizio pendente innanzi al giudice di ordinario.
Con il secondo motivo di impugnazione - denunciando la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 2043 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.- la società ricorrente assume che la Corte di merito, disattendendo i principi elaborati in tema di nesso di causalità giuridica, avrebbe omesso di accertare il rapporto di dipendenza tra l'evento di danno cagionato dalla fuoriuscita della nube tossica ed il ritardo nell'inizio dei lavori di costruzione dell'opera autorizzata.
Il motivo non è ammissibile, poiché trattasi di censura nuova non prospettata già con il gravame in appello, con il quale la società istante aveva inteso contestare soltanto la sussistenza in concreto di un danno risarcibile, senza tuttavia porre la questione, sollevata in questa sede, circa la idoneità del fatto lesivo attribuito alla società di essere la fonte, altresì, del danno ulteriore connesso al ritardo con il quale il diritto alla edificazione del privato si era potuto realizzare.
Infondato, infine, è anche il terzo mezzo di doglianza, con il quale la società lamenta la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 1224 cod. civ. per avere il giudice di merito riconosciuto il maggior danno da svalutazione monetaria in virtù del semplice fenomeno inflattivo senza altra prova in concreto e per avere lo stesso giudice riconosciuto anche gli interessi sulla somma rivalutata, con decorrenza anteriore alla sentenza di primo grado. Questa Corte, premesso che la obbligazione risarcitoria della società ricorrente concreta tipico debito di valore, deve ribadire che la liquidazione del danno non sarebbe stata adeguata se il giudice di merito non avesse tenuto conto del diminuito potere di acquisto della moneta, verificatosi "medio tempore" e del quale il soggetto obbligato non contestava la oggettiva sussistenza. Quanto, poi, alla spettanza degli interessi (per i quali non vi è censura quanto al sistema di calcolo) occorre precisare che sul punto questo giudice di legittimità esprime ormai l'indirizzo consolidato secondo cui gli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di danno da illecito extracontrattuale, avendo natura compensativa, concorrono con la rivalutazione monetaria che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente il fatto illecito e devono essere calcolati sulla somma rivalutata (ex plurimis: Cass. n. 13/98; Cass. 1712/95). Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione della norma di cui all'art. 1224 cod. civ. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Roma, 4 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2002