Articolo 1 della Legge 19 novembre 1956, n. 1303
Articolo 2
Versione
12 dicembre 1956
Art. 1.
E' concesso a favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa un contributo straordinario di lire un miliardo che sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 400.000.000 nell'esercizio finanziario 1956-57, e di lire 300.000.000 in ciascuno dei successivi esercizi 1957-58 e 1958-59.
Entrata in vigore il 12 dicembre 1956