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Sentenza 23 settembre 2024
Sentenza 23 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 23/09/2024, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2206 R.G.A.C.C. dell'anno 2017, riservata in decisione all'udienza del 27 marzo 2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
e , entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Parte_1 Parte_2
Scarpati, come da procura in atti conferita al difensore da CO IE nella qualità di procuratore generale di e giusta procura generale in atti;
Parte_1 Parte_2
-attori-
E
rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Ricciardelli ed Antonio Ricciardelli, Controparte_1
come da procura in atti;
-convenuto -
Conclusioni delle parti: All'udienza del 27 marzo 2024, celebratasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da note depositate in atti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i coniugi e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio al fine di sentir accertare e dichiarare l'inadempimento di Controparte_1 quest'ultimo, nella veste di co-custode e co-possessore, agli obblighi di custodia e manutenzione dell'immobile sito in Casalduni alla via Salita Garibaldi, identificato in catasto al foglio 8 part. 577 sub 4, con conseguente condanna del convenuto alla esecuzione dei lavori diretti ad eliminare le infiltrazioni di acqua ed il pericolo di crolli di mura in fondazione del fabbricato di loro proprietà.
1 Gli attori chiedevano, inoltre, la condanna del al risarcimento del danno emergente nonché CP_1
del lucro cessante patiti.
A sostegno della domanda, gli attori assumevano di essere proprietari di un fabbricato sito in
Casalduni (BN) alla via Salita Garibaldi, censito al catasto al foglio 8, particella ex 575 sub 3 (ora
1642 sub 5), in virtù dell'atto di compravendita per Notar del 27 aprile 1990, e che Per_1
adiacente a detto immobile era posto altro fabbricato, identificato al foglio 8, particella 577 sub 4 di cui è co-custode e co-possessore, unitamente ad altri sei coobligati in solido, l'odierno convenuto
Controparte_1
Gli attori lamentavano che, sin dal 2010, si erano visti costretti ad agire nei confronti di
[...]
e degli altri co-custodi e co-possessori del predetto fabbricato, al fine di ottenere il CP_1
risarcimento dei danni subiti al proprio immobile, scaturenti dalla incuria e mancata manutenzione del fabbricato adiacente ( custodito dai convenuti), ma che nonostante il riconoscimento giudiziale, in virtù della sentenza n. 942/2016 del Tribunale di Benevento, del diritto alla esecuzione, da parte dei co-custodi e co-possessori dell'immobile adiacente, di lavori di manutenzione, mai alcuna riparazione era stata effettuata dalla controparte, con conseguente aggravio delle condizioni dell'immobile di loro proprietà.
Gli attori, infatti, deducevano di avere proposto, nell'ormai lontano 2010, procedimento per accertamento tecnico preventivo nel quale era stata verificata, traminte consulenza tecnica d'ufficio, la sussistenza di macroscopiche infiltrazioni al proprio immobile, confermata poi nel successivo giudizio di merito instaurato nell'anno 2011 nel quale, a seguito degli accertamenti tecnici eseguiti dal CTU ing. , era stato riconosciuto ad essi attori il risarcimento dei danni causati al CP_2 proprio immobile in consgeuenza dalla incuria e mancata manutenzione dell'immobile custodito, tra gli altri, da che il giudizio di merito si era concluso con la sentenza n. Controparte_1
942/2016 la quale, alla luce delle risultanze della ctu, aveva condannto i co-custodi dell'immobile confinante con quello degli attori, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 30.231,07 quale costo delle opere occorrenti, all'interno dell'immobile attoreo, alla eliminazione dei danni cagionati dalle infiltrazioni.
Gli attori nel presente giudizio sostenevano che, dall'aprile 2015 (data di deposito della relazione del CTU ing. nell'ambito del giudizio definito con la sentenza n. 942/2016 di questo CP_2
Tribunale) la situazione infiltrativa del fabbricato di loro proprietà si era aggravata e, malgrado ciò, alcuna attività era stata posta in essere da custode dell'immobile da cui Controparte_1
provenivano le infiltrazioni, al fine di risolvere la problematica.
2 Per tali ragioni, gli attori agivano in giudizio nella presente causa nei confronti di uno solo dei coobligati in solido ( , al fine di ottenere la condanna del convenuto alla Controparte_1 esecuzione dei lavori all'immobile di cui è co-possessore e co-custode, con applicazione dell'art. 614 bis c.p.c. a garanzia dell'adempimento (cfr. lettera A delle conclusioni), nonché al pagamento della somma di euro 30.000,00 a titolo di danno emergente per la eliminazione di tutti i danni sopravvenuti patiti al proprio immobile, e precisamente dall'aprile 2015 all'attualità, e causati dalle infiltrazioni di acqua (cfr. lettera B delle conclusioni), nonché al risarcimento del danno a titolo di lucro cessante per il noncumento sopportato dagli attori, causato dalla perdita del valore di mercato del proprio immobile (lettera C delle conclusioni).
Gli attori chiedevano, inoltre, la condanna della controparte ai sensi degli artt. 91, 96 e 97 c.p.c., con vittoria di spese processuali.
Si costituiva in giudizio il quale, contestando l'avverso dedotto, chiedeva il Controparte_1
rigetto delle domande avanzate dagli attori.
Il convenuto deduceva, in particolare, di avere proposto appello, unitamente agli altri soggetti coobligati, avverso la sentenza n. 942/2016 del Tribunale di Benevento, innanzi citata, asserendo che la pronuncia era errata nella parte in cui lo aveva qualificato come legittimato passivo rispetto alla domanda attorea, in quanto co-custode dell'immobile sito in Casalduni in catasto al foglio 8 part. 577 sub 4.
In proposito deduceva di avere rinunciato all'eredità della moglie Controparte_1 Per_2
originaria comproprietaria del fabbricato.
[...]
Il convenuto deduceva, inoltre, che unitamente alle altre parti del giudizio definito dal Tribunale di
Benevento con la sentenza n. 942/2016, aveva versato agli attori il corrispettivo liquidato in sentenza, sia con riferimento alle opere occorrenti per l'eliminazione dei danni cagionati al fabbricato a causa delle infltrazioni prodotte durante i decenni trascorsi, che a quelle di ripristino del setto murario comune. chiedeva la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., stante la Controparte_1
pregiudizialità della definizione della causa pendente tra le stesse parti in appello avverso la sentenza n. 942/2016 di questo Tribunale.
Il convenuto chiedeva, nel merito, il rigetto delle domande attoree, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali, oltre al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Alla prima udienza del 18 settembre 2017, il giudice designato concedeva i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.
3 Depositate le memorie istruttorie, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10 gennaio
2018, il Tribunale con ordinanza del 2.2.2018 sospendeva il presente giudizio, in attesa della definizione del gravame promosso avverso la sentenza n. 942/2016, sulla quale gli attori avevano fondato la tesi secondo cui fosse custode dell'immobile da cui provenivano le Controparte_1
infiltrazioni al fabbricao di loro proprietà.
I coniugi successivamente chiedevano la revoca dell'ordinanza di sospensione del Parte_3
presente giudizio, ma detta istanza era dichiarata dal G.I. inammissibile ( cfr. ordinanza del
29.3.2018).
Il giudizio di appello pendente dinanzia alla Corte di Appello di NA veniva poi definito con la pronuncia della sentenza n.5175/2022.
Pertanto, gli attori con ricorso depositato in data 12.2.2023 riassumevano il presente giudizio nel corso del quale era nominato il consulente tecnico d'ufficio, nella persona dell'ing. che CP_2
aveva già espletato i precedenti accertamenti tecnici sugli immobili di cui è causa.
Al CTU era affidato l'incarico di verificare se vi era stata evoluzione dei danni già riscontrati nell'immobile degli attori in sede di ATP e nel precedente giudizio, in particolare occasione degli accertamenti tecnici espletati nell'anno 2015.
Al consulente tecnico d'ufficio era affidato anche l'incarico di individuarne le cause, i rimedi e il costo dei lavori a farsi per l'eliminazione dei danni, nonché di verificare la sussistenza di danni in fondazione all'immobile di proprietà degli attori e se vi fosse una situazione di potenziale pericolo, indicando le cause nonchè i rimedi adeguati per il ripristino, con indicazione delle spese da affrontare.
All'esito del deposito della relazione del CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27 marzo 2024, celebratasi con le modalità della trattazione scritta, a seguito della quale veniva trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le domanda attore meritano accoglimento nei limiti che saranno di seguito esposti.
Occorre anzitutto premettere che gli attori nel presente giudizio hanno agito nei confronti di quale co-custode dell'immobile dal quale, a loro dire, scaturiscono i danni subiti Controparte_1
al proprio fabbricato, censito in cataso al foglio 8 part. 1642 sub 5- ex part. 575 sub 3- (cfr. pag. 1 della citazione). ha però eccepito la propria carenza di legittimazione passiva sul presupposto di Controparte_1 avere rinunciato espressamente all'eredità della moglie (originaria comproproprietaria
4 dell'immobile per cui è causa), e che pertanto non può ritenersi co-custode dell'immobile sito in
Casalduni censito in catasto al foglio 8 part. 577 sub 4.
Ebbene, tale eccezione non è meritevole di accoglimento in quanto non pertinente, in considerazione della circostanza che sulla questione che è co-custode Controparte_1 dell'immobile, da cui provengono i danni all'immobile degli attori, si è formato il giudicato alla luce del contenuto della sentenza della Corte di Appello di NA n. 5175/2022
Ed invero, la sentenza d'appello n. 5175/2022, resa all'esito del giudizio di gravame avverso la sentenza n. 942/2016 di questo Tribunale, ha definitivamente confermato il capo della sentenza di primo grado che aveva ritenuto co-custode, di fatto, dell'immobile adiacente a Controparte_1
quello di proprietà degli attori e quindi responsabile ex art. 2051 c.c., in virtù di una situazione di fatto, dei danni causati dalle cattive condizioni in cui versava il fabbricato di cui aveva la custodia.
Più precisamente, la sentenza della Corte di Appello di NA (passata in giudicato per mancanza di impugnativa) alle pagine 11 e 12 ha così statuito: “La questione di merito ( responsabilità per i danni subiti dall'immobile dei coniugi ) è stata invece risolta dal Tribunale con Parte_3
riferimento all'art. 2051 c.c. e dunque in base a una posizione di custodia riferita a tutti i convenuti costituiti, non in virtù della loro qualità di coeredi e comproprietari , bensì di una situazione di fatto. Conviene al riguardo riportare il passo della sentenza di primo grado: «l'accertamento tecnico esperito in corso di causa ha reso conto della fondatezza delle doglianze della parte attrice quanto ai danni lamentati al proprio immobile e quanto alle cause degli stessi, individuate dal tecnico d'ufficio nominato nel corso del presente procedimento, nello stato di abbandono e di difetto di manutenzione ordinaria e straordinaria del terrazzo dell'immobile sotto la custodia dei convenuti costituitisi (la cui condotta processuale è sintomatica della sussistenza di un rapporto di custodia degli stessi con il bene da cui si è determinato il verificarsi del danno: la Tes_1
per avere posseduto o recuperato le chiavi dell'immobile, consentendo l'accesso allo stesso anche in sede di atp, con ciò dimostrando di avere un rapporto di fatto con il bene, tanto da riuscire a procurarsene le chiavi anche laddove le stesse non fossero state in loro possesso;
gli altri convenuti in ragione della documentazione prodotta agli atti, anche catastale, atteso che nella presente sede non è richiesto per l'individuazione del soggetto in rapporto di custodia con la res il medesimo rigore probatorio preteso per l'azione di revindica)». Dunque il Tribunale ha ritenuto Tes_1
custode (e perciò responsabile ex art. 2051) non perché coerede e comproprietaria, ma
[...]
solo in virtù di un rapporto di fatto con il bene, dimostrato dal possesso o dal facile rintraccio delle chiavi (non a caso gli attori inizialmente avevano convenuto ingiudizio soltanto Parte_3
. E gli altri (intervenuti e chiamati) altrettanto responsabili ex art. 2051 non in virtù Tes_1
5 della prova rigorosa della proprietà del bene – dal Tribunale ritenuta non necessaria – bensì della
“documentazione prodotta”, di cui il Tribunale indica in realtà solo quella catastale. In altri termini, il Tribunale ha ritenuto la responsabilità ex art. 2051 in virtù di un obbligo di custodia non necessariamente derivante da un (non provato) diritto dominicale sul bene. Ne consegue che gli appellanti (principali e incidentali) avrebbero dovuto impugnare la sentenza di primo grado sotto questo specifico profilo, laddove si sono dedicati esclusivamente a contestare la propria qualità di coeredi e perciò comproprietari;
qualità che perfino gli appellati ammettono Parte_3
insussistente non tanto per l'impossibilità di ravvisare nella costituzione e difesa in giudizio un comportamento rivelatore della volontà di accettare l'eredità, quanto per il fondato dubbio che
l'immobile “danneggiante” rientrasse nel compendio ereditario che il nonno Persona_3 aveva trasmesso ai figli e . Di ciò «manca agli atti (…) la prova», come osserva lo Pt_4 CP_3
stesso Tribunale (pag. 4, righi 3-12). La Corte deve perciò rilevare – a prescindere dalla correttezza dell'affermazione di responsabilità sulla base di una custodia “di fatto”, non titolata (e se questa sia stata provata) – che gli appelli principale e incidentale non censurano questo decisivo snodo della motivazione della sentenza impugnata, sicché devono essere rigettati quanto all'an debeatur. (cfr. sentenza di gravame allegata in atti).
Si osserva, pertanto, che la mancata espressa impugnazione della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto la responsabilità, in capo agli appellanti (tra cui l'odierno convenuto per i danni da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., non quali proprietari Controparte_1 dell'immobile, bensì in virtù di una custodia di fatto dello stesso, emergente dalle risultanze processuali di quel giudizio, ha precluso al giudice di giudice d'appello -ed anche all'odierno giudicante, atteso il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di NA, di pronunciarsi in merito alla questione se sia co-custode di fatto dell'immobile da Controparte_1
cui provengono le infiltrazioni e i danni lamentati dagli attori nel presente giudizio.
In conclusione è legittimato passivo rispetto alla domanda di risarcomento del Controparte_1
danno da cose in custodia avanzata dagli attori nel presente giudizio ex art. 2051 c.c. in quanto, con sentenza passata in giudicato, è stata accertato che egli è custode, unitamente ad altri soggetti, del fabbricato da cui si assume che provengano le infiltrazioni e i danni lamentati dagli attori
Tanto premesso, si osserva che non vi è dubbio che la persona danneggiata, in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà, può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse,
6 può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili.
Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che:“In tema di obbligazione solidale passiva, poiché fra
i debitori non sorge un rapporto unico ed inscindibile, non ricorre l'ipotesi del litisconsorzio necessario, né in sede di impugnazione e neppure sotto il profilo della dipendenza di cause” (
Sentenza n. 24425 del 16/11/2006, Rv. 593134, cfr. anche CORTE D'APPELLO DI ROMA,
Sentenza n. 5580/2023 del 04-09-2023).
Alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale citato, gli attori potevano, dunque, convenire in giudizio anche uno soltanto dei presunti responsabili del fatto dannoso al fine di ottenere l'integrale ristoro dei danni patiti.
Ciò premesso, venendo al merito della domanda, si osserva quanto segue.
La domanda degli attori volta alla condanna del alla esecuzione dei lavori di manutenzione CP_1 dell'immobile di cui è co-custode (cfr. lettera A delle conclusioni dell'atto di citazione), già proposta nel precedente giudizio definito dal Tribunale di Benevento con la sentenza n. n. 942/2016
e ritenuta in quella sede inammissibile poiché nuova (essendo stata promossa in quel giudizio solo con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. c.fr. sentenza del Tribunale di Benevento n.
942/2016 ), è invece ammissibile nel presente giudizio.
Tale domanda degli attori, oltre che ammissibile, è meritevole di accoglimento.
Ed invero, la consulenza tecnica disposta in corso di causa ha appurato la fondatezza delle doglianze attoree.
In particolare, il CTU nella relazione depositata in data 28.2.2024, dopo avere precisato che “Il fabbricato degli attori è ubicato in adiacenza e ad un livello inferiore rispetto alla via Salita
Garibaldi di notevole pendenza e rispetto al fabbricato di parte convenuta” (pag. 6 dell'elaborato peritale), e che “i due immobili, entrambi in muratura, strutturalmente possono essere considerati un unico corpo di fabbrica, tant'è che praticamente hanno in comune il setto murario che li divide
e che fuoriesce di un metro e mezzo sui rispettivi prospetti di via Salita Garibaldi “(pag. 7 dell'elaborato peritale), ha evidenziato che l'immobile degli attori “in generale presenta macchie di umidità molto più diffuse e di maggiore consistenza rispetto a quelle evidenziate nella CTU del
2015 riferita al procedimento n. 2817/2011 “G.I. Dott. conclusosi con la sentenza n. Per_4
942/2016. In particolare: Il piano seminterrato presenta macchie di umidità sulla parete e sul soffitto nel locale adiacente al muro comune;
Il primo piano, all'atto dei sopralluoghi effettuati, si presenta con macchie di umidità, molto più accentuate rispetto alla CTU del 2015, nel vano soggiorno “cfr foto nn.21-22-23-24 cfr foto lettera c CTU 2015 La parete, rivestita con stucco
7 veneziano, si presenta completamente imbibita di acqua. Trattasi di macchie irregolari, generate da infiltrazioni continue e persistenti. La parete, inoltre, presenta aree rigonfie e crepe sia verticali dell'intonaco che orizzontali tra il solaio e il setto comune “cfr. foto nn.21-22-23-24”. Nella precedente CTU, sulla parete, erano evidenti solo segni di infiltrazioni di ruscellamento “ cfr foto lettera c CTU 2015 ” . Le macchie al tatto sono molto umide ( segno di un fenomeno in corso); Il secondo piano presenta:
1. macchie di umidità con muffe diffuse nel bagno “cfr. foto nn. 4-5-6” . L'infiltrazione è consistente sia sotto il soffitto che sulle pareti in aderenza al setto comune. Il soffitto, inoltre, presenta assenza di intonaco sotto i travetti del solaio con ruggine sui ferri degli stessi “cfr. foto nn. 4-5” . Le macchie al tatto sono molto umide ( fenomeno infiltrativo in corso). Nella precedente
CTU erano evidenti segni di infiltrazione con muffa solo sulle pareti verticali“ cfr foto lettere d-e-f
CTU 2015 ”;
2. macchie di umidità meno consistenti sono presenti anche nella camera da letto “cfr. foto n. 18”
Dal punto di vista fessurativo si riscontra un peggioramento rispetto al 2015 solo nel locale bagno dove sono presenti lesioni orizzontali tra solaio e setto comune. Nella camera da letto il quadro fessurativo rispetto al 2015 non evidenzia variazioni particolari. La facciata esterna presenta:
1. Il setto comune esterno completamente imbibito per le continue infiltrazioni successive agli eventi piovosi;
2. muratura e balconi danneggiati per infiltrazioni provenienti dal terrazzo e dal setto comune, propagate per capillarità;
In generale, quindi, si registra, rispetto alla precedente CTU, un allargamento delle macchie di umidità (con presenza di muffe nel locale bagno) ed un peggioramento del quadro fessurativo in tutti i locali adiacenti il setto comune (soggiorno, bagno locale terra, bagno secondo piano). La condizione è tale da rendere gli ambienti insalubri e quindi non utilizzabili. Le infiltrazioni continue determinano, altresì, il non utilizzo dell'impianto elettrico a causa di continui corti circuiti con blocco della fornitura di energia. E' evidente, inoltre, un peggioramento complessivo delle condizioni esterne.” (cfr. pag.7, 8 e 9 ).
Il CTU ha, inoltre, evidenziato che “La causa dei danni al fabbricato attoreo, interessato da fenomeni di infiltrazione in corso, è dovuta allo stato di degrado del terrazzo dei convenuti
(posizionato a un livello superiore rispetto alla copertura del fabbricato degli attori) e del settomurario di divisione tra i due immobili realizzato in muratura e come tale buon conduttore di acqua. In occasione di piogge, le acque dal terrazzo di proprietà dei convenuti, con piastrelle rotte
e sollevate e con guaina impermealizzante fessurata, sollevata dal massetto di sottofondo della
8 pavimentazione, si infiltrano verso i livelli inferiori interessando oltre i vani sottoposti di proprietà dei convenuti anche il setto murario di divisione comune. Lo stato del setto murario, completamente imbibito di acqua con intonaco distaccato, è la dimostrazione di quanto sia marcata
l'infiltrazione di acqua piovana proveniente dal terrazzo degradato “cfr foto nn.1-2-8-9-12”. Da una analisi comparata tra i rilievi attuali e quelli fatti nel 2015, emerge una situazione peggiorata sia in termini di umidità, che in termini di fessurazione. La differenza su quest'ultimo aspetto è evidente soprattutto sulla superficie del setto comune. Il perdurare di tale condizione, col tempo, potrebbe compromettere anche la stabilità strutturale sia dell'immobile della parte attrice che dell'immobile dei convenuti.” (pagg. 9 e 10).
Il ctu ha poi individuato i lavori da effettuare nell'immobile di cui è co-custode Controparte_1
per la risoluzione della problematica, consistenti in “lavori di risanamento del terrazzo di proprietà dei convenuti mai effettuati in quanto il terrazzo si presenta con gli stessi problemi, oggi aggravati, del 2015.
In particolare si dovrà:
-Rimuovere completamente la pavimentazione del terrazzo del fabbricato dei convenuti con sottostante massetto e relativa guaina;
-Trasportare a rifiuto il materiale rimosso;
Stendere boiacca di adesione prima dell'esecuzione del massetto di sottofondo;
- Realizzare un primo massetto di sottofondo con malta cementizia;
- Applicare tessuto non tessuto da gr 300/mq steso a secco;
- Applicare manto sintetico in PVC a rotoli da mm 1,5;
- Effettuare nuova applicazione tessuto non tessuto da gr 300/mq steso a secco;
- Realizzare secondo massetto cementizio di sottopavimentazione, armato con rete metallica antifessurazione, con le opportune pendenze;
- Impermeabilizzare con pasta bituminosa “spessore minimo 5 mm” da applicare in unica mano con spatola metallica;
- Realizzare una pavimentazione antigeliva con collante per esterni;
- Effettuare fornitura e posa in opera di pluviali per lo smaltimento delle acque piovane;
- Procedere al rifacimento del tetto del locale deposito.” (pagg. 10 e 11 dell'elaborato peritale).
Trattasi di lavori che sono necessari per l'eliminazione delle cause che hanno generato i danni all'immobile di proprietà degli attori e, quindi, indispensabili, senza i quali sarebbero inefficaci i lavori di ripristino da realizzare all'immobile di proprietà degli attori.
9 Le conclusioni cui è pervenuto il CTU appaiono condivisibili, in quanto immuni da vizi logico- giuridici, e risultano adeguatamente riportate nel computo metrico, “elaborato facendo riferimento al prezzario 2022 della Regione Campania con una maggiorazione sul listino del 10% dovuta al peggioramento complessivo della copertura a terrazzo dell'immobile dei convenuti e all'aumento dei prezzi nell'anno 2023.” (pag.11) va, pertanto, condannato alla esecuzione dei lavori di ripristino del terrazzo del Controparte_1
fabbricato da egli custodito e del setto murario comune ai due immobili, poiché il CTU ha verificato, come anzidetto, che le infiltrazioni presenti nell'immobile degli attori sono causati dal degrado del suddetto terrazzo “(posizionato a un livello superiore rispetto alla copertura del fabbricato degli attori) e del settomurario di divisione tra i due immobili realizzato in muratura e come tale buon conduttore di acqua.” (pagg. 9 e 10).
Gli attori hanno chiesto di fissare a carico del convenuto al pagamento di una somma di denaro per il ritardo nell'esecuzione dei lavori a farsi, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c..
La domanda è meritevole di accoglimento.
La norma di cui all'art. 614 bis c.p.c. è, infatti, applicabile nelle sole ipotesi di obblighi di fare o non fare infungibili, ravvisabile nel caso di specie, e costituisce una tutela ulteriore rispetto alla esecuzione dei lavori.
Dagli atti di causa è, invero, emersa l'inerzia del convenuto nella esecuzione dei lavori all'immobile di cui è co- custode. Tale inerzia si protrae almeno dal 2016, anno in cui è stato definito il giudizio di merito successivo all' atp promosso nel 2010.
Si ritiene, quindi, opportuno porre a carico di ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., Controparte_1
l'obbligo di pagamento dell'importo di euro 15,00, per ogni giorno di ritardo nell'inizio dell'esecuzione dei lavori, Tale condanna si rende necessaria alla luce delle risultanze della ctu, da cui emerge che “il perdurare di tale condizione, col tempo, potrebbe compromettere anche la stabilità strutturale sia dell'immobile della parte attrice che dell'immobile dei convenuti.” (pag.10)
Il Tribunale ritiene di stabilire che tale somma giornaliera sia dovuta dal convenuto a decorrere dal
40° giorno successivo alla notificazione della presente sentenza, in considerazione della complessità dei lavori a farsi e dell'impegno di spesa .
Del pari fondata è la domanda risarcitoria avanzata dagli attori “per gli ulteriori sopravvenuti danni alla casa dopo l'aprile 2015 fino ad oggi” (punto B delle conclusioni).
Il CTU nominato ha individuato i lavori da realizzarsi all'immobile di loro proprietà.
Ed invero, detti lavori, espressamente indicati ai punti 1, 2 e 3 delle pagina 11-12 e 13 della relazione del CTU, riguardano sia l'interno che l'esterno dell'edificio.
10 Il CTU ha altresì quantificato il costo dei lavori di ripristino a farsi per l'importo complessivo di euro 28.942,76.
Più in dettaglio, gli interventi necessari sono i seguenti: “1) INTERVENTI SULLA PARETE
COMUNE. Gli interventi, già evidenziati nella CTU del 2015, sono i seguenti:
-rimozione del rivestimento, con preventiva rimozione dello scaldabagno e dei pezzi igienici, del bagno al secondo piano;
- spicconatura dell'intonaco esistente fino alla messa a nudo della parete muraria;
- Asportazione in profondità della malta cementizia ammalorata;
- stuccatura profonda dei giunti con malta cementizia;
- Applicazione a rullo o a pennello di resina epossicementizia;
- Applicazione di intonaco termico-deumidificante per uno spessore di circa cm 3;
- Rasatura dell'intonaco con stucco traspirante;
- Lisciatura con stucco sottile;
- Tinteggiatura con prodotto traspirante – antimuffa.
Senza l' intervento di cui sopra il setto murario, per il suo spessore e per la sua tipologia costruttiva, non asciugandosi mai completamente, sarà sempre veicolo di umidità residua.
La semplicità operativa non deve comunque lasciar spazio all'improvvisazione quindi è auspicabile che l'intervento venga realizzato da ditte specializzate.
2) ALTRI INTERVENTI INTERNI FABBRICATO RICORRENTI
Si dovrà:
- Rifare il rivestimento del bagno al secondo piano;
- Montare i pezzi igienici e lo scaldabagno;
-Tinteggiare con prodotto traspirante – antimuffa i restanti locali (pareti/soffitti) interessati dalle infiltrazioni.
3) INTERVENTI ESTERNI FABBRICATO RICORRENTI
Gli interventi e i prodotti sono gli stessi di quelli utilizzati per la parete comune interna. In sintesi i lavori da fare sono:
- Spicconatura intonaco esistente fino alla muratura sottostante;
- Asportazione in profondità della malta cementizia ammalorata;
- Stuccatura profonda con nuova malta cementizia;
- Applicazione a pennello o a rullo di resina epossicementizia;
- Applicazione intonaco termico-deumidificante;
- Rasatura dell'intonaco con stucco traspirante;
11 - Lisciatura con stucco sottile;
- Tinteggiatura con prodotto traspirante.
I lavori sopra descritti dovranno essere realizzati con preventivo montaggio di ponteggio esterno.”
(cfr. pagg.11, 12 e 13).
Tali conclusioni cui è pervenuto il CTU sono condivisibili, in quanto immuni da vizi logico- giuridici, e devono pertanto essere poste a fondamento della decisione, in quanto adeguatamente riportate nel computo metrico, “elaborato facendo riferimento al prezzario 2022 della Regione
Campania con una maggiorazione sul listino del 10% dovuta: alla natura degli interventi molto più consistenti per la quantità ulteriore di acqua infiltrata tramite il setto comune;
al peggioramento del quadro fessurativo complessivo;
all'aumento dei prezzi nell'anno 2023.” (pag.13)
La consulenza tecnica d'ufficio espletata ha, dunque, quantificato in euro 28.942,76 il costo delle opere occorrenti per l'eliminazione, con riferimento all'immobile attoreo, dei danni cagionati dalle infiltrazioni prodottesi, individuando altresì le opere necessarie alla eliminazione del fenomeno.
In ordine alla liquidazione dell'importo dovuto dal convenuto a titolo di risarcimento dei danni
(punti B delle conclusioni dell'atto di citazione) sono però necessarie alcune considerazioni. ha, infatti, dedotto che in virtù della sentenza n. 942/2016 di questo Tribunale gli Controparte_1
attori hanno immediatamente ricevuto il corrispettivo del risarcimento loro riconosciuto in sentenza, in misura superiore a quanto spettante e poi ridimensionato dalla Corte di Appello, perché comprensivo della somma di € 11.540,17, calcolata per la sistemazione dell'immobile
“danneggiato”, e di € 7.067,03 per la sistemazione delle porzioni condominiali.
Sul punto gli attori hanno contestato, in sede di prima memoria istruttoria, l'avvenuto pagamento del dovuto (cfr. pag.4 della memoria ex art.183 6 n.1 c.p.c. del 17-10-2017 che testualmente si riporta : « Evincesi dalle piane allegazioni che precedono che quelli introdotti nel presente giudizio sono oggetti e tematiche ben diverse rispetto a quelle che hanno riguardato il precedente giudizio conclusosi con la menzionata sentenza 942/2016 che ha condannato i convenuti in solido al risarcimento della somma di trentamila euro ( oltretutto ad oggi non pagati ) per danni verificatisi fino al 2015 alla casa di proprietà degli attori.”).
Ed inoltre, nella memoria di replica depositata ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il ha così CP_1 dedotto: “Il pagamento fu effettuato con assegni circolari e vaglia postali. La quota del mar.
, insieme a quelle degli altri convenuti, fu pagata a seguito di precetto 24.8.2016 Controparte_1 con assegno Cariparma 26.10.2016”
12 Al riguardo, occorre rilevare che nel presente giudizio è stato richiesto al CTU di verificare l'eventuale peggioramento delle condizioni all'immobile in epoca successiva all'espletamento della prima consulenza tecnica del 2015, al fine di verificare la sussistenza di ulteriori danni patiti.
Orbene con la menzionata sentenza della Corte di appello di NA n. 5175/2022 (non impugnata e pertanto coperta da giudicato), l'importo dovuto a titolo di risarcimento dei danni all'interno dell'immobile degli attori, come accertati nell'aprile 2015 dal consulente tecnico d'ufficio nominato, è stato liquidato nell'importo di euro 11.623,87 oltre accessori.
La stima del costo dei lavori a farsi nell'immbile di proprietà degli attori per l'eliminazione dei danni, fatta dal CTU all'attualità nel presente giudizio, per l'importo di € 28.942,76, tiene conto dell'aggravamento dei danni verificatosi successivamente alla precedente stima risalente all'anno
2015.
Si osserva, quindi, che per il risarcimento dei danni, verificatisi nell'immobile di proprietà degli attori sino all'anno 2015, vi è gia un titolo giudiziale di condanna (la sentenza della corte di appello di NA n. 5175/2022)
Per tali ragioni, onde evitare un duplicazione del risarcimento, il convenuto va condannato al pagamento solo del costo delle opere necessarie alla eliminazione degli ulteriori danni verificatisi, per aggravamento di quelli già esisestenti, successivamente all'anno 2015.
Conseguentemente, constatato che il costo di tutte le opere necessarie al ripristino dell'immobile, così come si presenta allo stato attuale, è stato stimato dal CTU nell'importo di euro 28. 942,76, il convenuto va condannato (onde evitare una duplicazione del risarcimento, essendo irrilevante se l'importo liquidato dalla Corte di Appello sia stato o meno versato agli attori) al pagamento dell'importo residuo di euro 17.318,89 (ossia 28.942,76- 11.623,87), oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo.
Occorre a questo punto pronunciarsi in ordine alla ulteriore domanda risarcitoria avanzata dagli attori i quali chiedono, nel presente giudizio ( punti C delle conclsuioni della ciotazione), la condanna del convenuto al risarcimento del danno da lucro cessante per la perdita del valore di mercato dell'immobile di loro proprietà.
Essi assumono, infatti, di non aver potuto vendere l'ìmmobile, per il quale avevano ricevuto, nel periodo ricompreso tra ottobre 2016 e febbraio 2017, un' offerta di acquisto.
Ebbene, la domanda è infondata perche rimasta sprovvista di prova.
Sul punto va, preliminarmente, osservato che analoga domanda di condanna al risarcimento del danno da lucro cessante, per la perdita del valore di mercato dell'immobile, era stata già avanzata
13 dagli attori nel precedente giudizio civile definito dal Tribunale di Benevento con la sentenza n.
942/2016.
Il Tribunale rigettò la domanda con la seguente motivazione: “non può essere accolta la pretesa risarcitoria relativa al dedotto deprezzamento dell'immobile, stimata in € 80.000,00: parte attrice non ha prodotto alcuna documentazione né alcun dato obiettivo che consenta di apprezzare le condizioni dell'immobile prima del danneggiamento così da consentire una comparazione che permetta di rilevare l'esistenza di un effettivo deprezzamento non rimediabile attraverso ol risarcimento del danno per equivalente richiesto relativo alle opere necessarie al ripristino dell'immobile- e riconosciuto nei limiti di quanto sopra.” (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza n.
942/2016 versata in atti).
Nel presente giudizio gli attori lamentano la verificazione di un ulteriore danno da deprezzamento dell'immobile in un periodo successivo alla emissione della predetta sentenza, e precisamente collocato nel periodo tra ottobre 2016 e febbraio 2017.
La domanda non è meritevole di accoglimento poiché gli attori hanno paventato un ipotetico danno da deprezzamento, non fornendo però al giudicante alcun elemento idoneo ai fini della valutazione della stima del valore dell'immobile nell'anno 2015 e in epoca successiva..
La parte risultata vittoriosa ha chiesto, infine, la condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_1
Orbene, tale norma sanziona l'abuso dello strumento processuale, individuabile nella mala fede o colpa grave della parte soccombente (in questi termini Cass. Sezioni Unite n.9915 del 20 aprile
2018), che nel caso di specie non sussiste come si evince dalla complessità delle questioni controverse oggetto della causa.
In conclusione, le domande attorea vanno accolta nei limiti innanzi esposti.
Le spese di lite, incluse quelle di ctu, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da e nei confronti di ogni altra istanza Parte_1 Parte_2 Controparte_1
ed eccezione disattesa, così provvede:
- condanna alla esecuzione dei lavori all'immobile di cui è co-custode, sito Controparte_1
in Casalduni (BN) alla via Salita Garibaldi, identificato al foglio 8, particella 577 sub 4, così come dettagliatamente indicati dal ctu alle pagine 10 e 11 della relazione depositata in data
28.2.2024 e riportati in motivazione;
- condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento della somma Controparte_1 giornaliera di euro 15,00 per ogni giorno di ritardo nell'inizio dell' esecuzione dei suddetti
14 lavori all'immobile di cui è co-custode, a decorrere dal 40° giorno successivo alla notificazione della presente sentenza;
- condanna al pagamento, in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
in solido tra loro, della somma di euro 17.318,89, oltre interessi legali dalla data
[...] della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
- respinge le ulteriori domande avanzate dagli attori;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di e Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in euro 552,00 per esborsi ed euro 5491,00 per Parte_2
compenso di avvocato, di cui euro 1701,00 per la fase di studio, euro 1204,00 per la fase introduttiva, euro 1086,00 per la fase di trattazione ed istruttoria, ed euro 1500,00 per la fase decisoria, oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie, come per legge;
- pone definitivamente le spese di ctu a carico del convenuto.
Benevento, 19 settembre 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2206 R.G.A.C.C. dell'anno 2017, riservata in decisione all'udienza del 27 marzo 2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
e , entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Parte_1 Parte_2
Scarpati, come da procura in atti conferita al difensore da CO IE nella qualità di procuratore generale di e giusta procura generale in atti;
Parte_1 Parte_2
-attori-
E
rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Ricciardelli ed Antonio Ricciardelli, Controparte_1
come da procura in atti;
-convenuto -
Conclusioni delle parti: All'udienza del 27 marzo 2024, celebratasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da note depositate in atti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i coniugi e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio al fine di sentir accertare e dichiarare l'inadempimento di Controparte_1 quest'ultimo, nella veste di co-custode e co-possessore, agli obblighi di custodia e manutenzione dell'immobile sito in Casalduni alla via Salita Garibaldi, identificato in catasto al foglio 8 part. 577 sub 4, con conseguente condanna del convenuto alla esecuzione dei lavori diretti ad eliminare le infiltrazioni di acqua ed il pericolo di crolli di mura in fondazione del fabbricato di loro proprietà.
1 Gli attori chiedevano, inoltre, la condanna del al risarcimento del danno emergente nonché CP_1
del lucro cessante patiti.
A sostegno della domanda, gli attori assumevano di essere proprietari di un fabbricato sito in
Casalduni (BN) alla via Salita Garibaldi, censito al catasto al foglio 8, particella ex 575 sub 3 (ora
1642 sub 5), in virtù dell'atto di compravendita per Notar del 27 aprile 1990, e che Per_1
adiacente a detto immobile era posto altro fabbricato, identificato al foglio 8, particella 577 sub 4 di cui è co-custode e co-possessore, unitamente ad altri sei coobligati in solido, l'odierno convenuto
Controparte_1
Gli attori lamentavano che, sin dal 2010, si erano visti costretti ad agire nei confronti di
[...]
e degli altri co-custodi e co-possessori del predetto fabbricato, al fine di ottenere il CP_1
risarcimento dei danni subiti al proprio immobile, scaturenti dalla incuria e mancata manutenzione del fabbricato adiacente ( custodito dai convenuti), ma che nonostante il riconoscimento giudiziale, in virtù della sentenza n. 942/2016 del Tribunale di Benevento, del diritto alla esecuzione, da parte dei co-custodi e co-possessori dell'immobile adiacente, di lavori di manutenzione, mai alcuna riparazione era stata effettuata dalla controparte, con conseguente aggravio delle condizioni dell'immobile di loro proprietà.
Gli attori, infatti, deducevano di avere proposto, nell'ormai lontano 2010, procedimento per accertamento tecnico preventivo nel quale era stata verificata, traminte consulenza tecnica d'ufficio, la sussistenza di macroscopiche infiltrazioni al proprio immobile, confermata poi nel successivo giudizio di merito instaurato nell'anno 2011 nel quale, a seguito degli accertamenti tecnici eseguiti dal CTU ing. , era stato riconosciuto ad essi attori il risarcimento dei danni causati al CP_2 proprio immobile in consgeuenza dalla incuria e mancata manutenzione dell'immobile custodito, tra gli altri, da che il giudizio di merito si era concluso con la sentenza n. Controparte_1
942/2016 la quale, alla luce delle risultanze della ctu, aveva condannto i co-custodi dell'immobile confinante con quello degli attori, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 30.231,07 quale costo delle opere occorrenti, all'interno dell'immobile attoreo, alla eliminazione dei danni cagionati dalle infiltrazioni.
Gli attori nel presente giudizio sostenevano che, dall'aprile 2015 (data di deposito della relazione del CTU ing. nell'ambito del giudizio definito con la sentenza n. 942/2016 di questo CP_2
Tribunale) la situazione infiltrativa del fabbricato di loro proprietà si era aggravata e, malgrado ciò, alcuna attività era stata posta in essere da custode dell'immobile da cui Controparte_1
provenivano le infiltrazioni, al fine di risolvere la problematica.
2 Per tali ragioni, gli attori agivano in giudizio nella presente causa nei confronti di uno solo dei coobligati in solido ( , al fine di ottenere la condanna del convenuto alla Controparte_1 esecuzione dei lavori all'immobile di cui è co-possessore e co-custode, con applicazione dell'art. 614 bis c.p.c. a garanzia dell'adempimento (cfr. lettera A delle conclusioni), nonché al pagamento della somma di euro 30.000,00 a titolo di danno emergente per la eliminazione di tutti i danni sopravvenuti patiti al proprio immobile, e precisamente dall'aprile 2015 all'attualità, e causati dalle infiltrazioni di acqua (cfr. lettera B delle conclusioni), nonché al risarcimento del danno a titolo di lucro cessante per il noncumento sopportato dagli attori, causato dalla perdita del valore di mercato del proprio immobile (lettera C delle conclusioni).
Gli attori chiedevano, inoltre, la condanna della controparte ai sensi degli artt. 91, 96 e 97 c.p.c., con vittoria di spese processuali.
Si costituiva in giudizio il quale, contestando l'avverso dedotto, chiedeva il Controparte_1
rigetto delle domande avanzate dagli attori.
Il convenuto deduceva, in particolare, di avere proposto appello, unitamente agli altri soggetti coobligati, avverso la sentenza n. 942/2016 del Tribunale di Benevento, innanzi citata, asserendo che la pronuncia era errata nella parte in cui lo aveva qualificato come legittimato passivo rispetto alla domanda attorea, in quanto co-custode dell'immobile sito in Casalduni in catasto al foglio 8 part. 577 sub 4.
In proposito deduceva di avere rinunciato all'eredità della moglie Controparte_1 Per_2
originaria comproprietaria del fabbricato.
[...]
Il convenuto deduceva, inoltre, che unitamente alle altre parti del giudizio definito dal Tribunale di
Benevento con la sentenza n. 942/2016, aveva versato agli attori il corrispettivo liquidato in sentenza, sia con riferimento alle opere occorrenti per l'eliminazione dei danni cagionati al fabbricato a causa delle infltrazioni prodotte durante i decenni trascorsi, che a quelle di ripristino del setto murario comune. chiedeva la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., stante la Controparte_1
pregiudizialità della definizione della causa pendente tra le stesse parti in appello avverso la sentenza n. 942/2016 di questo Tribunale.
Il convenuto chiedeva, nel merito, il rigetto delle domande attoree, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali, oltre al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Alla prima udienza del 18 settembre 2017, il giudice designato concedeva i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.
3 Depositate le memorie istruttorie, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10 gennaio
2018, il Tribunale con ordinanza del 2.2.2018 sospendeva il presente giudizio, in attesa della definizione del gravame promosso avverso la sentenza n. 942/2016, sulla quale gli attori avevano fondato la tesi secondo cui fosse custode dell'immobile da cui provenivano le Controparte_1
infiltrazioni al fabbricao di loro proprietà.
I coniugi successivamente chiedevano la revoca dell'ordinanza di sospensione del Parte_3
presente giudizio, ma detta istanza era dichiarata dal G.I. inammissibile ( cfr. ordinanza del
29.3.2018).
Il giudizio di appello pendente dinanzia alla Corte di Appello di NA veniva poi definito con la pronuncia della sentenza n.5175/2022.
Pertanto, gli attori con ricorso depositato in data 12.2.2023 riassumevano il presente giudizio nel corso del quale era nominato il consulente tecnico d'ufficio, nella persona dell'ing. che CP_2
aveva già espletato i precedenti accertamenti tecnici sugli immobili di cui è causa.
Al CTU era affidato l'incarico di verificare se vi era stata evoluzione dei danni già riscontrati nell'immobile degli attori in sede di ATP e nel precedente giudizio, in particolare occasione degli accertamenti tecnici espletati nell'anno 2015.
Al consulente tecnico d'ufficio era affidato anche l'incarico di individuarne le cause, i rimedi e il costo dei lavori a farsi per l'eliminazione dei danni, nonché di verificare la sussistenza di danni in fondazione all'immobile di proprietà degli attori e se vi fosse una situazione di potenziale pericolo, indicando le cause nonchè i rimedi adeguati per il ripristino, con indicazione delle spese da affrontare.
All'esito del deposito della relazione del CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27 marzo 2024, celebratasi con le modalità della trattazione scritta, a seguito della quale veniva trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le domanda attore meritano accoglimento nei limiti che saranno di seguito esposti.
Occorre anzitutto premettere che gli attori nel presente giudizio hanno agito nei confronti di quale co-custode dell'immobile dal quale, a loro dire, scaturiscono i danni subiti Controparte_1
al proprio fabbricato, censito in cataso al foglio 8 part. 1642 sub 5- ex part. 575 sub 3- (cfr. pag. 1 della citazione). ha però eccepito la propria carenza di legittimazione passiva sul presupposto di Controparte_1 avere rinunciato espressamente all'eredità della moglie (originaria comproproprietaria
4 dell'immobile per cui è causa), e che pertanto non può ritenersi co-custode dell'immobile sito in
Casalduni censito in catasto al foglio 8 part. 577 sub 4.
Ebbene, tale eccezione non è meritevole di accoglimento in quanto non pertinente, in considerazione della circostanza che sulla questione che è co-custode Controparte_1 dell'immobile, da cui provengono i danni all'immobile degli attori, si è formato il giudicato alla luce del contenuto della sentenza della Corte di Appello di NA n. 5175/2022
Ed invero, la sentenza d'appello n. 5175/2022, resa all'esito del giudizio di gravame avverso la sentenza n. 942/2016 di questo Tribunale, ha definitivamente confermato il capo della sentenza di primo grado che aveva ritenuto co-custode, di fatto, dell'immobile adiacente a Controparte_1
quello di proprietà degli attori e quindi responsabile ex art. 2051 c.c., in virtù di una situazione di fatto, dei danni causati dalle cattive condizioni in cui versava il fabbricato di cui aveva la custodia.
Più precisamente, la sentenza della Corte di Appello di NA (passata in giudicato per mancanza di impugnativa) alle pagine 11 e 12 ha così statuito: “La questione di merito ( responsabilità per i danni subiti dall'immobile dei coniugi ) è stata invece risolta dal Tribunale con Parte_3
riferimento all'art. 2051 c.c. e dunque in base a una posizione di custodia riferita a tutti i convenuti costituiti, non in virtù della loro qualità di coeredi e comproprietari , bensì di una situazione di fatto. Conviene al riguardo riportare il passo della sentenza di primo grado: «l'accertamento tecnico esperito in corso di causa ha reso conto della fondatezza delle doglianze della parte attrice quanto ai danni lamentati al proprio immobile e quanto alle cause degli stessi, individuate dal tecnico d'ufficio nominato nel corso del presente procedimento, nello stato di abbandono e di difetto di manutenzione ordinaria e straordinaria del terrazzo dell'immobile sotto la custodia dei convenuti costituitisi (la cui condotta processuale è sintomatica della sussistenza di un rapporto di custodia degli stessi con il bene da cui si è determinato il verificarsi del danno: la Tes_1
per avere posseduto o recuperato le chiavi dell'immobile, consentendo l'accesso allo stesso anche in sede di atp, con ciò dimostrando di avere un rapporto di fatto con il bene, tanto da riuscire a procurarsene le chiavi anche laddove le stesse non fossero state in loro possesso;
gli altri convenuti in ragione della documentazione prodotta agli atti, anche catastale, atteso che nella presente sede non è richiesto per l'individuazione del soggetto in rapporto di custodia con la res il medesimo rigore probatorio preteso per l'azione di revindica)». Dunque il Tribunale ha ritenuto Tes_1
custode (e perciò responsabile ex art. 2051) non perché coerede e comproprietaria, ma
[...]
solo in virtù di un rapporto di fatto con il bene, dimostrato dal possesso o dal facile rintraccio delle chiavi (non a caso gli attori inizialmente avevano convenuto ingiudizio soltanto Parte_3
. E gli altri (intervenuti e chiamati) altrettanto responsabili ex art. 2051 non in virtù Tes_1
5 della prova rigorosa della proprietà del bene – dal Tribunale ritenuta non necessaria – bensì della
“documentazione prodotta”, di cui il Tribunale indica in realtà solo quella catastale. In altri termini, il Tribunale ha ritenuto la responsabilità ex art. 2051 in virtù di un obbligo di custodia non necessariamente derivante da un (non provato) diritto dominicale sul bene. Ne consegue che gli appellanti (principali e incidentali) avrebbero dovuto impugnare la sentenza di primo grado sotto questo specifico profilo, laddove si sono dedicati esclusivamente a contestare la propria qualità di coeredi e perciò comproprietari;
qualità che perfino gli appellati ammettono Parte_3
insussistente non tanto per l'impossibilità di ravvisare nella costituzione e difesa in giudizio un comportamento rivelatore della volontà di accettare l'eredità, quanto per il fondato dubbio che
l'immobile “danneggiante” rientrasse nel compendio ereditario che il nonno Persona_3 aveva trasmesso ai figli e . Di ciò «manca agli atti (…) la prova», come osserva lo Pt_4 CP_3
stesso Tribunale (pag. 4, righi 3-12). La Corte deve perciò rilevare – a prescindere dalla correttezza dell'affermazione di responsabilità sulla base di una custodia “di fatto”, non titolata (e se questa sia stata provata) – che gli appelli principale e incidentale non censurano questo decisivo snodo della motivazione della sentenza impugnata, sicché devono essere rigettati quanto all'an debeatur. (cfr. sentenza di gravame allegata in atti).
Si osserva, pertanto, che la mancata espressa impugnazione della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto la responsabilità, in capo agli appellanti (tra cui l'odierno convenuto per i danni da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., non quali proprietari Controparte_1 dell'immobile, bensì in virtù di una custodia di fatto dello stesso, emergente dalle risultanze processuali di quel giudizio, ha precluso al giudice di giudice d'appello -ed anche all'odierno giudicante, atteso il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di NA, di pronunciarsi in merito alla questione se sia co-custode di fatto dell'immobile da Controparte_1
cui provengono le infiltrazioni e i danni lamentati dagli attori nel presente giudizio.
In conclusione è legittimato passivo rispetto alla domanda di risarcomento del Controparte_1
danno da cose in custodia avanzata dagli attori nel presente giudizio ex art. 2051 c.c. in quanto, con sentenza passata in giudicato, è stata accertato che egli è custode, unitamente ad altri soggetti, del fabbricato da cui si assume che provengano le infiltrazioni e i danni lamentati dagli attori
Tanto premesso, si osserva che non vi è dubbio che la persona danneggiata, in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà, può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse,
6 può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili.
Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che:“In tema di obbligazione solidale passiva, poiché fra
i debitori non sorge un rapporto unico ed inscindibile, non ricorre l'ipotesi del litisconsorzio necessario, né in sede di impugnazione e neppure sotto il profilo della dipendenza di cause” (
Sentenza n. 24425 del 16/11/2006, Rv. 593134, cfr. anche CORTE D'APPELLO DI ROMA,
Sentenza n. 5580/2023 del 04-09-2023).
Alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale citato, gli attori potevano, dunque, convenire in giudizio anche uno soltanto dei presunti responsabili del fatto dannoso al fine di ottenere l'integrale ristoro dei danni patiti.
Ciò premesso, venendo al merito della domanda, si osserva quanto segue.
La domanda degli attori volta alla condanna del alla esecuzione dei lavori di manutenzione CP_1 dell'immobile di cui è co-custode (cfr. lettera A delle conclusioni dell'atto di citazione), già proposta nel precedente giudizio definito dal Tribunale di Benevento con la sentenza n. n. 942/2016
e ritenuta in quella sede inammissibile poiché nuova (essendo stata promossa in quel giudizio solo con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. c.fr. sentenza del Tribunale di Benevento n.
942/2016 ), è invece ammissibile nel presente giudizio.
Tale domanda degli attori, oltre che ammissibile, è meritevole di accoglimento.
Ed invero, la consulenza tecnica disposta in corso di causa ha appurato la fondatezza delle doglianze attoree.
In particolare, il CTU nella relazione depositata in data 28.2.2024, dopo avere precisato che “Il fabbricato degli attori è ubicato in adiacenza e ad un livello inferiore rispetto alla via Salita
Garibaldi di notevole pendenza e rispetto al fabbricato di parte convenuta” (pag. 6 dell'elaborato peritale), e che “i due immobili, entrambi in muratura, strutturalmente possono essere considerati un unico corpo di fabbrica, tant'è che praticamente hanno in comune il setto murario che li divide
e che fuoriesce di un metro e mezzo sui rispettivi prospetti di via Salita Garibaldi “(pag. 7 dell'elaborato peritale), ha evidenziato che l'immobile degli attori “in generale presenta macchie di umidità molto più diffuse e di maggiore consistenza rispetto a quelle evidenziate nella CTU del
2015 riferita al procedimento n. 2817/2011 “G.I. Dott. conclusosi con la sentenza n. Per_4
942/2016. In particolare: Il piano seminterrato presenta macchie di umidità sulla parete e sul soffitto nel locale adiacente al muro comune;
Il primo piano, all'atto dei sopralluoghi effettuati, si presenta con macchie di umidità, molto più accentuate rispetto alla CTU del 2015, nel vano soggiorno “cfr foto nn.21-22-23-24 cfr foto lettera c CTU 2015 La parete, rivestita con stucco
7 veneziano, si presenta completamente imbibita di acqua. Trattasi di macchie irregolari, generate da infiltrazioni continue e persistenti. La parete, inoltre, presenta aree rigonfie e crepe sia verticali dell'intonaco che orizzontali tra il solaio e il setto comune “cfr. foto nn.21-22-23-24”. Nella precedente CTU, sulla parete, erano evidenti solo segni di infiltrazioni di ruscellamento “ cfr foto lettera c CTU 2015 ” . Le macchie al tatto sono molto umide ( segno di un fenomeno in corso); Il secondo piano presenta:
1. macchie di umidità con muffe diffuse nel bagno “cfr. foto nn. 4-5-6” . L'infiltrazione è consistente sia sotto il soffitto che sulle pareti in aderenza al setto comune. Il soffitto, inoltre, presenta assenza di intonaco sotto i travetti del solaio con ruggine sui ferri degli stessi “cfr. foto nn. 4-5” . Le macchie al tatto sono molto umide ( fenomeno infiltrativo in corso). Nella precedente
CTU erano evidenti segni di infiltrazione con muffa solo sulle pareti verticali“ cfr foto lettere d-e-f
CTU 2015 ”;
2. macchie di umidità meno consistenti sono presenti anche nella camera da letto “cfr. foto n. 18”
Dal punto di vista fessurativo si riscontra un peggioramento rispetto al 2015 solo nel locale bagno dove sono presenti lesioni orizzontali tra solaio e setto comune. Nella camera da letto il quadro fessurativo rispetto al 2015 non evidenzia variazioni particolari. La facciata esterna presenta:
1. Il setto comune esterno completamente imbibito per le continue infiltrazioni successive agli eventi piovosi;
2. muratura e balconi danneggiati per infiltrazioni provenienti dal terrazzo e dal setto comune, propagate per capillarità;
In generale, quindi, si registra, rispetto alla precedente CTU, un allargamento delle macchie di umidità (con presenza di muffe nel locale bagno) ed un peggioramento del quadro fessurativo in tutti i locali adiacenti il setto comune (soggiorno, bagno locale terra, bagno secondo piano). La condizione è tale da rendere gli ambienti insalubri e quindi non utilizzabili. Le infiltrazioni continue determinano, altresì, il non utilizzo dell'impianto elettrico a causa di continui corti circuiti con blocco della fornitura di energia. E' evidente, inoltre, un peggioramento complessivo delle condizioni esterne.” (cfr. pag.7, 8 e 9 ).
Il CTU ha, inoltre, evidenziato che “La causa dei danni al fabbricato attoreo, interessato da fenomeni di infiltrazione in corso, è dovuta allo stato di degrado del terrazzo dei convenuti
(posizionato a un livello superiore rispetto alla copertura del fabbricato degli attori) e del settomurario di divisione tra i due immobili realizzato in muratura e come tale buon conduttore di acqua. In occasione di piogge, le acque dal terrazzo di proprietà dei convenuti, con piastrelle rotte
e sollevate e con guaina impermealizzante fessurata, sollevata dal massetto di sottofondo della
8 pavimentazione, si infiltrano verso i livelli inferiori interessando oltre i vani sottoposti di proprietà dei convenuti anche il setto murario di divisione comune. Lo stato del setto murario, completamente imbibito di acqua con intonaco distaccato, è la dimostrazione di quanto sia marcata
l'infiltrazione di acqua piovana proveniente dal terrazzo degradato “cfr foto nn.1-2-8-9-12”. Da una analisi comparata tra i rilievi attuali e quelli fatti nel 2015, emerge una situazione peggiorata sia in termini di umidità, che in termini di fessurazione. La differenza su quest'ultimo aspetto è evidente soprattutto sulla superficie del setto comune. Il perdurare di tale condizione, col tempo, potrebbe compromettere anche la stabilità strutturale sia dell'immobile della parte attrice che dell'immobile dei convenuti.” (pagg. 9 e 10).
Il ctu ha poi individuato i lavori da effettuare nell'immobile di cui è co-custode Controparte_1
per la risoluzione della problematica, consistenti in “lavori di risanamento del terrazzo di proprietà dei convenuti mai effettuati in quanto il terrazzo si presenta con gli stessi problemi, oggi aggravati, del 2015.
In particolare si dovrà:
-Rimuovere completamente la pavimentazione del terrazzo del fabbricato dei convenuti con sottostante massetto e relativa guaina;
-Trasportare a rifiuto il materiale rimosso;
Stendere boiacca di adesione prima dell'esecuzione del massetto di sottofondo;
- Realizzare un primo massetto di sottofondo con malta cementizia;
- Applicare tessuto non tessuto da gr 300/mq steso a secco;
- Applicare manto sintetico in PVC a rotoli da mm 1,5;
- Effettuare nuova applicazione tessuto non tessuto da gr 300/mq steso a secco;
- Realizzare secondo massetto cementizio di sottopavimentazione, armato con rete metallica antifessurazione, con le opportune pendenze;
- Impermeabilizzare con pasta bituminosa “spessore minimo 5 mm” da applicare in unica mano con spatola metallica;
- Realizzare una pavimentazione antigeliva con collante per esterni;
- Effettuare fornitura e posa in opera di pluviali per lo smaltimento delle acque piovane;
- Procedere al rifacimento del tetto del locale deposito.” (pagg. 10 e 11 dell'elaborato peritale).
Trattasi di lavori che sono necessari per l'eliminazione delle cause che hanno generato i danni all'immobile di proprietà degli attori e, quindi, indispensabili, senza i quali sarebbero inefficaci i lavori di ripristino da realizzare all'immobile di proprietà degli attori.
9 Le conclusioni cui è pervenuto il CTU appaiono condivisibili, in quanto immuni da vizi logico- giuridici, e risultano adeguatamente riportate nel computo metrico, “elaborato facendo riferimento al prezzario 2022 della Regione Campania con una maggiorazione sul listino del 10% dovuta al peggioramento complessivo della copertura a terrazzo dell'immobile dei convenuti e all'aumento dei prezzi nell'anno 2023.” (pag.11) va, pertanto, condannato alla esecuzione dei lavori di ripristino del terrazzo del Controparte_1
fabbricato da egli custodito e del setto murario comune ai due immobili, poiché il CTU ha verificato, come anzidetto, che le infiltrazioni presenti nell'immobile degli attori sono causati dal degrado del suddetto terrazzo “(posizionato a un livello superiore rispetto alla copertura del fabbricato degli attori) e del settomurario di divisione tra i due immobili realizzato in muratura e come tale buon conduttore di acqua.” (pagg. 9 e 10).
Gli attori hanno chiesto di fissare a carico del convenuto al pagamento di una somma di denaro per il ritardo nell'esecuzione dei lavori a farsi, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c..
La domanda è meritevole di accoglimento.
La norma di cui all'art. 614 bis c.p.c. è, infatti, applicabile nelle sole ipotesi di obblighi di fare o non fare infungibili, ravvisabile nel caso di specie, e costituisce una tutela ulteriore rispetto alla esecuzione dei lavori.
Dagli atti di causa è, invero, emersa l'inerzia del convenuto nella esecuzione dei lavori all'immobile di cui è co- custode. Tale inerzia si protrae almeno dal 2016, anno in cui è stato definito il giudizio di merito successivo all' atp promosso nel 2010.
Si ritiene, quindi, opportuno porre a carico di ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., Controparte_1
l'obbligo di pagamento dell'importo di euro 15,00, per ogni giorno di ritardo nell'inizio dell'esecuzione dei lavori, Tale condanna si rende necessaria alla luce delle risultanze della ctu, da cui emerge che “il perdurare di tale condizione, col tempo, potrebbe compromettere anche la stabilità strutturale sia dell'immobile della parte attrice che dell'immobile dei convenuti.” (pag.10)
Il Tribunale ritiene di stabilire che tale somma giornaliera sia dovuta dal convenuto a decorrere dal
40° giorno successivo alla notificazione della presente sentenza, in considerazione della complessità dei lavori a farsi e dell'impegno di spesa .
Del pari fondata è la domanda risarcitoria avanzata dagli attori “per gli ulteriori sopravvenuti danni alla casa dopo l'aprile 2015 fino ad oggi” (punto B delle conclusioni).
Il CTU nominato ha individuato i lavori da realizzarsi all'immobile di loro proprietà.
Ed invero, detti lavori, espressamente indicati ai punti 1, 2 e 3 delle pagina 11-12 e 13 della relazione del CTU, riguardano sia l'interno che l'esterno dell'edificio.
10 Il CTU ha altresì quantificato il costo dei lavori di ripristino a farsi per l'importo complessivo di euro 28.942,76.
Più in dettaglio, gli interventi necessari sono i seguenti: “1) INTERVENTI SULLA PARETE
COMUNE. Gli interventi, già evidenziati nella CTU del 2015, sono i seguenti:
-rimozione del rivestimento, con preventiva rimozione dello scaldabagno e dei pezzi igienici, del bagno al secondo piano;
- spicconatura dell'intonaco esistente fino alla messa a nudo della parete muraria;
- Asportazione in profondità della malta cementizia ammalorata;
- stuccatura profonda dei giunti con malta cementizia;
- Applicazione a rullo o a pennello di resina epossicementizia;
- Applicazione di intonaco termico-deumidificante per uno spessore di circa cm 3;
- Rasatura dell'intonaco con stucco traspirante;
- Lisciatura con stucco sottile;
- Tinteggiatura con prodotto traspirante – antimuffa.
Senza l' intervento di cui sopra il setto murario, per il suo spessore e per la sua tipologia costruttiva, non asciugandosi mai completamente, sarà sempre veicolo di umidità residua.
La semplicità operativa non deve comunque lasciar spazio all'improvvisazione quindi è auspicabile che l'intervento venga realizzato da ditte specializzate.
2) ALTRI INTERVENTI INTERNI FABBRICATO RICORRENTI
Si dovrà:
- Rifare il rivestimento del bagno al secondo piano;
- Montare i pezzi igienici e lo scaldabagno;
-Tinteggiare con prodotto traspirante – antimuffa i restanti locali (pareti/soffitti) interessati dalle infiltrazioni.
3) INTERVENTI ESTERNI FABBRICATO RICORRENTI
Gli interventi e i prodotti sono gli stessi di quelli utilizzati per la parete comune interna. In sintesi i lavori da fare sono:
- Spicconatura intonaco esistente fino alla muratura sottostante;
- Asportazione in profondità della malta cementizia ammalorata;
- Stuccatura profonda con nuova malta cementizia;
- Applicazione a pennello o a rullo di resina epossicementizia;
- Applicazione intonaco termico-deumidificante;
- Rasatura dell'intonaco con stucco traspirante;
11 - Lisciatura con stucco sottile;
- Tinteggiatura con prodotto traspirante.
I lavori sopra descritti dovranno essere realizzati con preventivo montaggio di ponteggio esterno.”
(cfr. pagg.11, 12 e 13).
Tali conclusioni cui è pervenuto il CTU sono condivisibili, in quanto immuni da vizi logico- giuridici, e devono pertanto essere poste a fondamento della decisione, in quanto adeguatamente riportate nel computo metrico, “elaborato facendo riferimento al prezzario 2022 della Regione
Campania con una maggiorazione sul listino del 10% dovuta: alla natura degli interventi molto più consistenti per la quantità ulteriore di acqua infiltrata tramite il setto comune;
al peggioramento del quadro fessurativo complessivo;
all'aumento dei prezzi nell'anno 2023.” (pag.13)
La consulenza tecnica d'ufficio espletata ha, dunque, quantificato in euro 28.942,76 il costo delle opere occorrenti per l'eliminazione, con riferimento all'immobile attoreo, dei danni cagionati dalle infiltrazioni prodottesi, individuando altresì le opere necessarie alla eliminazione del fenomeno.
In ordine alla liquidazione dell'importo dovuto dal convenuto a titolo di risarcimento dei danni
(punti B delle conclusioni dell'atto di citazione) sono però necessarie alcune considerazioni. ha, infatti, dedotto che in virtù della sentenza n. 942/2016 di questo Tribunale gli Controparte_1
attori hanno immediatamente ricevuto il corrispettivo del risarcimento loro riconosciuto in sentenza, in misura superiore a quanto spettante e poi ridimensionato dalla Corte di Appello, perché comprensivo della somma di € 11.540,17, calcolata per la sistemazione dell'immobile
“danneggiato”, e di € 7.067,03 per la sistemazione delle porzioni condominiali.
Sul punto gli attori hanno contestato, in sede di prima memoria istruttoria, l'avvenuto pagamento del dovuto (cfr. pag.4 della memoria ex art.183 6 n.1 c.p.c. del 17-10-2017 che testualmente si riporta : « Evincesi dalle piane allegazioni che precedono che quelli introdotti nel presente giudizio sono oggetti e tematiche ben diverse rispetto a quelle che hanno riguardato il precedente giudizio conclusosi con la menzionata sentenza 942/2016 che ha condannato i convenuti in solido al risarcimento della somma di trentamila euro ( oltretutto ad oggi non pagati ) per danni verificatisi fino al 2015 alla casa di proprietà degli attori.”).
Ed inoltre, nella memoria di replica depositata ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il ha così CP_1 dedotto: “Il pagamento fu effettuato con assegni circolari e vaglia postali. La quota del mar.
, insieme a quelle degli altri convenuti, fu pagata a seguito di precetto 24.8.2016 Controparte_1 con assegno Cariparma 26.10.2016”
12 Al riguardo, occorre rilevare che nel presente giudizio è stato richiesto al CTU di verificare l'eventuale peggioramento delle condizioni all'immobile in epoca successiva all'espletamento della prima consulenza tecnica del 2015, al fine di verificare la sussistenza di ulteriori danni patiti.
Orbene con la menzionata sentenza della Corte di appello di NA n. 5175/2022 (non impugnata e pertanto coperta da giudicato), l'importo dovuto a titolo di risarcimento dei danni all'interno dell'immobile degli attori, come accertati nell'aprile 2015 dal consulente tecnico d'ufficio nominato, è stato liquidato nell'importo di euro 11.623,87 oltre accessori.
La stima del costo dei lavori a farsi nell'immbile di proprietà degli attori per l'eliminazione dei danni, fatta dal CTU all'attualità nel presente giudizio, per l'importo di € 28.942,76, tiene conto dell'aggravamento dei danni verificatosi successivamente alla precedente stima risalente all'anno
2015.
Si osserva, quindi, che per il risarcimento dei danni, verificatisi nell'immobile di proprietà degli attori sino all'anno 2015, vi è gia un titolo giudiziale di condanna (la sentenza della corte di appello di NA n. 5175/2022)
Per tali ragioni, onde evitare un duplicazione del risarcimento, il convenuto va condannato al pagamento solo del costo delle opere necessarie alla eliminazione degli ulteriori danni verificatisi, per aggravamento di quelli già esisestenti, successivamente all'anno 2015.
Conseguentemente, constatato che il costo di tutte le opere necessarie al ripristino dell'immobile, così come si presenta allo stato attuale, è stato stimato dal CTU nell'importo di euro 28. 942,76, il convenuto va condannato (onde evitare una duplicazione del risarcimento, essendo irrilevante se l'importo liquidato dalla Corte di Appello sia stato o meno versato agli attori) al pagamento dell'importo residuo di euro 17.318,89 (ossia 28.942,76- 11.623,87), oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo.
Occorre a questo punto pronunciarsi in ordine alla ulteriore domanda risarcitoria avanzata dagli attori i quali chiedono, nel presente giudizio ( punti C delle conclsuioni della ciotazione), la condanna del convenuto al risarcimento del danno da lucro cessante per la perdita del valore di mercato dell'immobile di loro proprietà.
Essi assumono, infatti, di non aver potuto vendere l'ìmmobile, per il quale avevano ricevuto, nel periodo ricompreso tra ottobre 2016 e febbraio 2017, un' offerta di acquisto.
Ebbene, la domanda è infondata perche rimasta sprovvista di prova.
Sul punto va, preliminarmente, osservato che analoga domanda di condanna al risarcimento del danno da lucro cessante, per la perdita del valore di mercato dell'immobile, era stata già avanzata
13 dagli attori nel precedente giudizio civile definito dal Tribunale di Benevento con la sentenza n.
942/2016.
Il Tribunale rigettò la domanda con la seguente motivazione: “non può essere accolta la pretesa risarcitoria relativa al dedotto deprezzamento dell'immobile, stimata in € 80.000,00: parte attrice non ha prodotto alcuna documentazione né alcun dato obiettivo che consenta di apprezzare le condizioni dell'immobile prima del danneggiamento così da consentire una comparazione che permetta di rilevare l'esistenza di un effettivo deprezzamento non rimediabile attraverso ol risarcimento del danno per equivalente richiesto relativo alle opere necessarie al ripristino dell'immobile- e riconosciuto nei limiti di quanto sopra.” (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza n.
942/2016 versata in atti).
Nel presente giudizio gli attori lamentano la verificazione di un ulteriore danno da deprezzamento dell'immobile in un periodo successivo alla emissione della predetta sentenza, e precisamente collocato nel periodo tra ottobre 2016 e febbraio 2017.
La domanda non è meritevole di accoglimento poiché gli attori hanno paventato un ipotetico danno da deprezzamento, non fornendo però al giudicante alcun elemento idoneo ai fini della valutazione della stima del valore dell'immobile nell'anno 2015 e in epoca successiva..
La parte risultata vittoriosa ha chiesto, infine, la condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_1
Orbene, tale norma sanziona l'abuso dello strumento processuale, individuabile nella mala fede o colpa grave della parte soccombente (in questi termini Cass. Sezioni Unite n.9915 del 20 aprile
2018), che nel caso di specie non sussiste come si evince dalla complessità delle questioni controverse oggetto della causa.
In conclusione, le domande attorea vanno accolta nei limiti innanzi esposti.
Le spese di lite, incluse quelle di ctu, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da e nei confronti di ogni altra istanza Parte_1 Parte_2 Controparte_1
ed eccezione disattesa, così provvede:
- condanna alla esecuzione dei lavori all'immobile di cui è co-custode, sito Controparte_1
in Casalduni (BN) alla via Salita Garibaldi, identificato al foglio 8, particella 577 sub 4, così come dettagliatamente indicati dal ctu alle pagine 10 e 11 della relazione depositata in data
28.2.2024 e riportati in motivazione;
- condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento della somma Controparte_1 giornaliera di euro 15,00 per ogni giorno di ritardo nell'inizio dell' esecuzione dei suddetti
14 lavori all'immobile di cui è co-custode, a decorrere dal 40° giorno successivo alla notificazione della presente sentenza;
- condanna al pagamento, in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
in solido tra loro, della somma di euro 17.318,89, oltre interessi legali dalla data
[...] della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
- respinge le ulteriori domande avanzate dagli attori;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di e Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in euro 552,00 per esborsi ed euro 5491,00 per Parte_2
compenso di avvocato, di cui euro 1701,00 per la fase di studio, euro 1204,00 per la fase introduttiva, euro 1086,00 per la fase di trattazione ed istruttoria, ed euro 1500,00 per la fase decisoria, oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie, come per legge;
- pone definitivamente le spese di ctu a carico del convenuto.
Benevento, 19 settembre 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
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