Cass. civ., sez. III, sentenza 03/03/2023, n. 6386
CASS
Sentenza 3 marzo 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 25 novembre 2022, con il giudice relatore Lina Rubino. Le parti in causa, da un lato, i familiari della defunta, richiedevano il risarcimento per danno non patrimoniale a seguito della morte della loro congiunta, avvenuta in ospedale a causa di una presunta negligenza del personale sanitario, dall'altro, la Fondazione Monte TA in liquidazione contestava la sussistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari e il decesso.

La Corte d'Appello di Milano aveva rigettato l'appello dei ricorrenti, ritenendo non provato il nesso causale tra la condotta colposa dei sanitari e la morte della paziente. Tuttavia, la Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando che la Corte d'Appello aveva applicato erroneamente il criterio di certezza del nesso causale, anziché quello probabilistico. La Cassazione ha sottolineato che, in materia di responsabilità sanitaria, spetta alla struttura dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire infezioni nosocomiali. Pertanto, la causa è stata rinviata alla Corte d'Appello per una nuova valutazione, tenendo conto dei principi di diritto esposti.

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In tema di infezioni nosocomiali, per andare esente da responsabilità, sotto il profilo soggettivo, il dirigente apicale è tenuto a dimostrare di avere indicato le regole cautelari da adottarsi, in attuazione del proprio potere-dovere di sorveglianza e verifica; il direttore sanitario di averle attuate e avere organizzato gli aspetti igienico e tecnicosanitari, vigilando altresì sull'attuazione delle indicazioni fornite; il dirigente di struttura complessa, esecutore finale dei protocolli e delle linee-guida, di avere collaborato con gli specialisti microbiologo, infettivologo, epidemiologo e igienista, essendo tenuto ad assumere precise informazioni sulle iniziative degli altri medici ovvero a denunciare le eventuali carenze della struttura.

In tema di infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali; b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria; c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami; d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande; e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti; f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento; g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica; h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori; i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali; j) del rapporto numerico tra personale e degenti; k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio; l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio.

In tema di infezioni nosocomiali, l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria dev'essere effettuato sulla base dei criteri temporale (relativo al numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall'ospedale prima della contrazione della patologia), topografico (correlato all'insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico interessato dall'intervento, in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd. probabilità prevalente) e clinico (in ragione del quale, a seconda della specificità dell'infezione, dev'essere verificato quali misure di prevenzione sarebbe stato necessario adottare da parte della struttura sanitaria).

In tema di infezioni nosocomiali, ai fini dell'accertamento del nesso di causalità tra l'infezione e la degenza ospedaliera, al CTU deve essere demandata, tra l'altro, la verifica della mancanza o insufficienza di direttive generali in materia di prevenzione e del mancato rispetto delle stesse, nonché dell'omessa informazione circa la possibile inadeguatezza della struttura per l'indisponibilità di strumenti essenziali e della eventuale effettuazione di un ricovero non sorretto da alcuna esigenza di diagnosi e cura ed associato ad un trattamento non appropriato.

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  • 1Infezioni nosocomiali
    https://studiolegalepietrangeli.it/news-2/ · 6 marzo 2025

    La Cassazione, con due sentenze pubblicate a meno di una settimana l′una dall′altra (la n. 5808 del 27.2 e la n. 6386 del 3.3.2023) affronta in maniera compiuta la tematica delle infezioni nosocomiali e del relativo onere della prova in giudizio, precisando in maniera dettagliata gli obblighi a carico delle strutture sanitarie in materia di prevenzione delle infezioni nosocomiali ed individuando le figure apicali sui quali gli stessi gravano. Corte di Cassazione Sentenza n. 5808/2023 Il caso Un paziente si sottopone ad un intervento chirurgico al collo del femore, a seguito del quale contrae un′infezione di origine nosocomiale: in conseguenza della stessa, ad un anno di distanza, lo …

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  • 2Risarcimento per infezioni post-operatorie: diritti del paziente e responsabilità ospedaliera
    Alessio · https://www.studiolegalerisarcimentodanni.it/blog/ · 22 novembre 2024

    L'insorgenza di un'infezione post-operatoria rappresenta un evento avverso che può compromettere seriamente la salute del paziente e che può creare anche delle conseguenze gravi. In tali circostanze, cosa succede al paziente? Quali sono i suoi diritti e le responsabilità della struttura sanitaria? Il presente approfondimento cercherà di fornire un quadro esaustivo, spiegando le condizioni che legittimano il paziente a richiedere un risarcimento danni, le responsabilità civili e penali in capo al personale sanitario e alla struttura ospedaliera, nonché le procedure legali da seguire per ottenere il giusto indennizzo. Infine si stabiliranno i presupposti per la configurabilità del danno …

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  • 3Studio Claudio Scognamiglio Avvocati
    https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/

  • 4Studio Claudio Scognamiglio Avvocati
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    Il danno da perdita del feto imputabile ad omissioni e ritardi dei medici è morfologicamente assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale, che rileva tanto nella sua dimensione di sofferenza interiore patita sul piano morale soggettivo, quanto nella sua attitudine a riflettersi sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana dei genitori e degli altri eventuali soggetti aventi diritto al risarcimento del danno. Questo il principio affermato dalla Cassazione, con ordinanza del 6 ottobre 2025, n. 26826. Il fatto I congiunti di una bimba spirata poco dopo la nascita agivano nei confronti dell'ospedale chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patiti a vario titolo …

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  • 5Diritto civile e commerciale Archivi
    https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/

    La Cassazione conferma il regime probatorio nel caso di danno da perdita del rapporto parentale (Cass. sentenza 29 settembre 2023, n. 27658) e lo fa in occasione di una pronuncia che si trova a valle delle vicende relative ad un eccidio risalente alla Seconda Guerra Mondiale. La Corte d'Appello di L'Aquila aveva confermato la decisione […] Con una interessante ordinanza (la n. 25191 del 24 agosto 2023), la Corte di Cassazione è tornata a parlare del danno da stress da lavoro e questa volta l'ha fatto precisando chiaramente che il relativo risarcimento deve comprendere anche il danno morale. La Corte territoriale, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato il […] La Corte …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 03/03/2023, n. 6386
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6386
Data del deposito : 3 marzo 2023

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