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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 28/05/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 2828/2023 R.G., promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Coccia, in virtù di mandato a margine della comparsa in riassunzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Norcia, Via Delle cascine n. 1;
RICORRENTE
Contro
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede provvisoria in Norcia, Viale Controparte_1
XX Settembre e c.f. , e per il Controparte_2 P.IVA_1
suo organo straordinario il Sindaco del , C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi per legge dalla
Avvocatura dello Stato di Perugia, presso i cui uffici ope legis è domiciliato in Perugia, Via degli
Offici n. 14;
CONVENUTO
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con comparsa in riassunzione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1
e quale suo organo straordinario Controparte_2 Controparte_3 perché, in via principale che venisse revocato e/o annullato e/o privato “di ogni effetto giuridico la
Determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali – Scuola – Sport del n. 3 Controparte_1 del 07.04.2021 laddove stabilisce in riferimento all'istanza n. 21800 del 19.12.2016 la revoca dell'erogazione del C.A.S. verso l'istante in proprio e quale erede del Sig. , contenente Persona_1
l'intimazione alla restituzione di quanto percepito, e di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ivi incluse la nota Prot. Part. N. 8271 del 12.04.2021 avente ad oggetto “Contributo Autonoma
Sistemazione – Trasmissione provvedimento di revoca dell'erogazione del contributo. Notifica atto –
Eredi ” con la quale veniva richiesto il rimborso della somma di €. 17.807,96, nonché, per Persona_1
quanto occorra la Nota Prot. 13777 del 25.06.2020, per assoluta mancanza dei presupposti come indicato in narrativa, adottando ogni opportuno provvedimento conseguente anche in ordine all'affermazione del diritto dell'attrice, in proprio e quale erede del Sig. , a percepire detto contributo a far data Persona_1 dal 24.08.2016 e sino al ripristino dell'agibilità dell'immobile di Via dello Sdrucciolo n. 13 e/o al termine dello stato di emergenza e/o fino a quando il nucleo familiare non abbia provveduto ad altra sistemazione con carattere di stabilità”.
in via subordinata che venisse accertato e dichiarato “che nulla è dovuto dalla Sig.ra Parte_1
al a titolo di restituzione del C.A.S. erogato”. Chiedeva infine che Parte_1 Controparte_1
venisse respinta ogni domanda, anche riconvenzionale, avanzata verso nei suoi confronti.
Deduceva a sostegno delle proprie ragioni di avere citato in giudizio il dinanzi il Controparte_1
Tribunale di Spoleto che si era dichiarato incompetente territorialmente.
Riassumeva quindi il procedimento innanzi l'intestato Tribunale, competente territorialmente, ed invitava la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il suo organo straordinario Sindaco del
[...]
a costituirsi in giudizio. CP_1
La parte attrice a sostegno delle proprie ragioni deduceva che alla data del terremoto era coniugata con che aveva esercitato le mansioni di portiere in Roma in un immobile di proprietà Persona_1
della Fondazione Enasarco dove avere vissuto per quasi tutta la loro vita lavorativa. Riferiva che nel
2012 avevano deciso di trasferirsi a Norcia dove avevano da sempre trascorso la villeggiatura, stabilendo la residenza in Via dello Sdrucciolo n. 13.
L'attrice deduceva poi che nel mese di agosto 2016 mentre con il proprio marito si trovava nella loro abitazione di Norcia hanno assistito alla scossa sismica del 24 agosto 2016 a seguito della quale, anche in considerazione delle continue scosse e di quella catastrofica del 26.30 ottobre 2016, erano stati costretti a lasciare l'immobile e si erano trasferiti presso l'unico immobile disponibile di Roma
Viale Villa Pamphili 180 dove avevano vissuto per quasi tutta la vita.
Deduceva di avere poi presentato la domanda di accesso al Contributo di Autonoma Sistemazione che era stata acquisita dal Comune di Norcia con protocollo n. 21800 del 19 dicembre 2016 corredata di tutta la documentazione richiesta, avendo ormai da tempo ivi stabilito la propria dimora e dove solo aveva stabilito la propria residenza. Deduceva l'attrice di avere mantenuto la Persona_1 propria residenza presso l'immobile di Roma in quanto trattandosi di immobile di proprietà della
Fondazione Enasarco ne voleva riscattare la proprietà ad un prezzo ridotto riservato solo agli inquilini assegnatari dell'immobile.
Deduceva che con successive determinazioni del Responsabile Area Servizi Sociali del Comune di
Norcia al nucleo familiare era stato corrisposto l'importo di € 17.601,92 a titolo di CAS. Riferiva che il proprio coniuge , ottenuto il contributo, veniva continuamente invitato ad integrare la Persona_1 documentazione volta a confermare la dimora del nucleo familiare presso l'abitazione di Norcia al momento del sisma. Deduceva di avere poi comunicato il decesso del proprio marito, nonché la qualità di unica erede dello stesso avendo gli altri chiamati alla eredità rinunciato. Riferiva l'attrice di avere rinnovato la richiesta in data 13 gennaio 2021 possedendo tutti i requisiti per accedere al
CAS.
Riferiva che il con determinazione n. 3 del 7 aprile 2021 comunicava la revoca del Controparte_1
CAS corrisposto in quanto mancava la dimora abituale, principale e continuativa nel Comune di
Norcia.
L'attrice ritiene di possedere i requisiti per il CAS in quanto il proprio coniuge sin dal 2012 aveva stabilito la residenza in Norcia dove viveva con la moglie. Evidenziava che il marito già prima del sisma del 2016 aveva il proprio medico curante in Norcia e ivi aveva effettuato numerosi accessi presso l'Ospedale per visite e controlli medici. Deduceva che la presenza in Norcia è anche rappresentata dal pagamento delle tasse presso l'ufficio postale di Norcia, mentre le bollette delle utenze pervenivano all'indirizzo di Roma in quanto i figli provvedevano al pagamento. Deduceva che le utenze risultavano per uso domestico non residente in quanto i contratti relativi erano stati stipulati prima del cambio di residenza del marito, avvenuto nel mese di aprile 2012. Rilevava che addirittura il contratto EL era intestato al figlio residente in [...]e che i contratti relativi alle Testimone_1
utenze non erano stati aggiornati. Deduce che di dette circostanze il non ha tenuto Controparte_1
conto non avendo espletato una adeguata istruttoria.
Insisteva nelle proprie conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano ritualmente le parti convenute le quali concludevano per l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande attoree.
I convenuti premettevano che il contributo per l'autonoma sistemazione è stato previsto dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388/2016, quale forma di assistenza per i soggetti che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione principale a causa del sisma del 2016. Riferivano che detta ordinanza stabilisce i requisiti per la percezione del contributo di autonoma sistemazione, inteso come“misura eccezionale finalizzata a fronteggiare le prime necessità alloggiative della popolazione colpita dal sisma durante lo stato di emergenza”. Evidenziavano che nell'individuare i soggetti incaricati della gestione del CAS, l'ordinanza 388/2016, in primo luogo indica quali “soggetti attuatori” i “Presidenti delle Regioni, i Prefetti, i sindaci dei comuni interessati dall'evento sismico autorizzati ad avvalersi per l'espletamento dei loro compiti “delle rispettive strutture organizzative”. Rilevavano anche che la suddetta ordinanza demanda ai Comuni interessati
“l'istruttoria e la gestione delle attività volte all'assegnazione del CAS ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte”.
A dire dei convenuti, quindi, deve ritenersi che gli atti di gestione del CAS, adottati dai Comuni interessati, siano atti riferibili allo Stato. La revoca, quindi, promana da un organo straordinario dello
Stato ed è dunque riferibile non al ma all'Amministrazione Statale e segnatamente alla CP_1
Presidenza del Consiglio dei Ministeri quale vertice del sistema di protezione civile in cui, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza a norma dell'art. 5 legge 225/1992, il Sindaco è inserito quale soggetto attuatore e dunque organo straordinario dello Stato.
Deduceva poi che l'ordinanza in questione prevede espressamente i requisiti necessari per l'ottenimento del CAS che sono: l'abitazione del nucleo familiare del richiedente, risulti distrutta in tutto o in parte ovvero sia oggetto di provvedimento di sgombero da parte delle competenti autorità;
l'abitazione deve essere per il richiedente principale, ossia deve avere un ruolo prevalente su altre eventuali abitazioni e la permanenza nella stessa deve essere abituale, ossia consueta e non saltuaria o occasionale e continuativa, ossia stabile e duratura nel tempo.
Quanto alla eccezione di difetto di istruttoria e di motivazione sostenevano che ila documentazione integrativa depositata dall'attore non è idonea a dimostrare il possesso del requisito della principale, abituale e continuativa dimora alla data del sisma presso l'abitazione dichiarata, ma al contrario detta documentazione dimostrerebbe la legittimità del provvedimento assunto dall'Ente.
In merito al difetto di istruttoria riferiscono di avere dato la possibilità con l'integrazione della documentazione di fornire ulteriore documentazione che dimostri la sussistenza dei requisiti richiesti.
In via riconvenzionale la parte convenuta ha chiesto la condanna di alla Parte_1 restituzione della somma di € 17.807,96 percepita a titolo di CAS non sussistendo il requisito essenziale della dimora principale, abituale e continuativa nel Comune di Norcia alla data del sisma del 2016.
Eccepivano poi il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale in quanto ai sensi dell'art. 133 CPA spettano alla giurisdizione esclusiva del G.A.“le controversie aventi ad oggetto le ordinanze ed i provvedimenti adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5 comma 1 legge 225/1992”. Essendo stato contestato un atto adottato dal Sindaco, quale organo straordinario dello Stato, è operativa l'ipotesi di giurisdizione del G.A. a norma dell'articolo sopra detto. Deduce che anche sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva la giurisdizione è di spettanza del G.A. per la configurabilità della situazione soggettiva dell'attore quale interesse legittimo.
Nel merito evidenziavano inoltre che la domanda attorea è infondata in quanto contrariamente a quanto affermato dall'attore è la stessa ordinanza 388/16 che individua il presupposto per l'ottenimento del contributo postulando una verifica in sede istruttoria da parte del senza CP_1 alcun margine di discrezionalità. Evidenziavano che nel caso di specie l'ordinanza 388/22016 in quanto atto amministrativo ha carattere generale che, come tale, ha il valore di predeterminazione dei criteri promananti dalla stessa autorità amministrativa.
Alla prima udienza del 13 dicembre 2023 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 sesto co cpc.
La causa veniva rinviata all'udienza dell'8 maggio 2024 per la discussione sulle richieste istruttorie.
A detta udienza la causa veniva trattenuta in riserva sulle richieste istruttorie. Con provvedimento del
28 maggio 2024 venivano ammesse le prove richieste dalle parti e veniva fissata l'udienza del 18 dicembre 2024 per il loro espletamento.
Esperita tutta l'attività istruttoria veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 15 gennaio 2025. A detta udienza le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie e repliche conclusionali.
Motivi della decisione
La domanda proposta dall'attrice non è fondata e deve essere rigettata.
Sulla eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice
Amministrativo.
Detta eccezione va disattesa in quanto il riparto tra la giurisdizione del giudice ordinario e di quello amministrativo è retto dagli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione e in applicazione di dette norme le cause che hanno ad oggetto diritti soggettivi sono devolute al giudice ordinario, mentre quelle che hanno ad oggetto interessi legittimi vanno proposte innanzi al giudice amministrativo, salvo che non rientrino nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Nel caso di specie si è in presenza di una causa relativa al riconoscimento di diritti soggettivi avendo ad oggetto il diritto al contributo di autonoma sistemazione per le popolazioni interessate dal sisma del 2016.
Per quanto sin qui brevemente detto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Passando al merito deve evidenziarsi che il creditore che agisce per accertare l'inadempimento altrui
è tenuto a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione, dovendo solo allegare l'inadempimento del debitore che invece dovrà fornire la prova del fatto estintivo costituito dall'adempimento. Nel caso di specie ha chiesto di accertare il diritto al Parte_1 versamento del residuo contributo di autonoma sistemazione all'attrice e conseguentemente di dichiarare la nullità e/o annullabilità della determinazione emessa dal Settore Controparte_1
Servizi Sociali Controparte_4
Deve quindi verificarsi se ha fornito la prova del presupposto per il Parte_1
riconoscimento del diritto da individuarsi nella circostanza di avere dimorato continuamente nel
Comune di Norcia al momento del verificarsi del terremoto.
La nozione di abitualità e continuità della dimora impone di stabilire, verificando, se gli allontanamenti dalla abitazione siano stati idonei ad interrompere o a escludere l'abitualità, la stabilità
e la continuità della abitazione. In tale contesto va evidenziato che le risultanze anagrafiche relative alla residenza di , coniuge della attrice, nel Comune di Norcia non sono sufficienti a Persona_1
dimostrare il possesso, al momento del verificarsi degli eventi, del requisito in questione che richiede una valutazione in concreto. Diversamente la norma che riconosce il contributo suddetto avrebbe subordinato il riconoscimento al possesso della residenza anagrafica.
Seppure dalla documentazione anagrafica prodotta dalla parte attrice risulta che il proprio coniuge avesse la residenza nell'immobile di Norcia, Via dello Sdrucciolo n. 13 e sebbene abbia depositato al momento della costituzione in giudizio alcune fatture delle utenze, deve ritenersi con ragionevole certezza che al momento del sisma del 2016 il nucleo familiare non dimorasse abitualmente e continuativamente sui luoghi.
Al riguardo debbono essere considerate non solo le bollette delle utenze domestiche che portano tutte importi irrisori, soprattutto nei periodi invernali, ma va anche considerato che tutte le bollette risultano inviate ed indirizzate in Roma Via Pamphili n. 180 dove ancora risulta residente l'attrice.
Nessun rilievo sul punto può avere la circostanza che il figlio lavori all'ufficio Postale, sia residente in Roma e provveda personalmente al pagamento delle bollette, ciò in quanto l'indirizzo indicato nelle bollette è quello di residenza della attrice e non del figlio.
Sulla base di detta documentazione non può ragionevolmente ritenersi che il nucleo familiare fosse dimorante stabilmente al momento del sisma del 2016 nella abitazione di Via dello Sdrucciolo n. 13, resa inagibile a seguito del sisma.
Va poi considerato che anche sulla scorta delle prove testimoniali espletate non è emerso che l'attrice con il proprio coniuge abitasse stabilmente nel Comune di Norcia al momento dei fatti. Ed invero il teste ha riferito di non sapere se l'attrice ed il marito alternassero “qualche periodo Testimone_2 che faceva più freddo”. Il teste ha poi riferito di non ricordare il periodo preciso, salvo aggiungere che incontrava sempre l'attrice con il marito. Anche il teste ha riferito di non sapere se Tes_3 abitassero a Norcia “stabilmente”, precisando che li vedeva da molto tempo. Il teste ha anche riferito che gli lasciavano pagato il caffè tutti i giorni senza però precisare il periodo, così come ha riferito di essere stato a casa dell'attrice molte volte. Circostanze queste che nulla confermano in merito alla dimora principale, abituale e continuativa in Norcia della attrice e del proprio coniuge proprio perché
i testi non hanno riferito con certezza la circostanza, ma si sono limitati a dare delle risposte generiche senza circostanziarle nel tempo.
D'altra parte, la teste , Istruttore tecnico del ha riferito che la parte Testimone_4 Controparte_1
attrice, non ha fornito la richiesta integrativa specifica che le era stata domandata.
I testi non hanno quindi confermato in alcun modo che l'attrice ed il proprio coniuge abitassero in modo continuativo e abituale presso l'abitazione di Norcia, in Via dello Sdrucciolo.
In definitiva e sulla base dei motivi sopra esposti non appaiono integrati i requisiti previsti dalla normativa sopra esaminata ai fini del riconoscimento del beneficio in esame e in particolare non è emersa la abituale e continuativa dimora del nucleo familiare nell'immobile reso inagibile dal terremoto del 2016.
La domanda attorea va quindi rigettata.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta deve essere accolta.
deve essere condannata alla restituzione dell'importo ricevuto a titolo di CAS pari Parte_1 ad € 17.601,92. A detta somma vanno aggiunti gli interessi dalla erogazione sino al saldo effettivo.
Stante la peculiarità e la novità delle questioni trattate sono ravvisabili giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2828/2023, ogni altra eccezione, deduzione disattesa
- rigetta la domanda attorea;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta condanna alla restituzione in favore del della somma di € 17.601,92, oltre Parte_1 Controparte_1
gli interessi dalle singole erogazioni sino al saldo effettivo;
- compensa integralmente le spese tra le parti.
Si comunichi.
Perugia 27 maggio 2025
Il giudice
L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 2828/2023 R.G., promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Coccia, in virtù di mandato a margine della comparsa in riassunzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Norcia, Via Delle cascine n. 1;
RICORRENTE
Contro
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede provvisoria in Norcia, Viale Controparte_1
XX Settembre e c.f. , e per il Controparte_2 P.IVA_1
suo organo straordinario il Sindaco del , C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi per legge dalla
Avvocatura dello Stato di Perugia, presso i cui uffici ope legis è domiciliato in Perugia, Via degli
Offici n. 14;
CONVENUTO
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con comparsa in riassunzione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1
e quale suo organo straordinario Controparte_2 Controparte_3 perché, in via principale che venisse revocato e/o annullato e/o privato “di ogni effetto giuridico la
Determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali – Scuola – Sport del n. 3 Controparte_1 del 07.04.2021 laddove stabilisce in riferimento all'istanza n. 21800 del 19.12.2016 la revoca dell'erogazione del C.A.S. verso l'istante in proprio e quale erede del Sig. , contenente Persona_1
l'intimazione alla restituzione di quanto percepito, e di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ivi incluse la nota Prot. Part. N. 8271 del 12.04.2021 avente ad oggetto “Contributo Autonoma
Sistemazione – Trasmissione provvedimento di revoca dell'erogazione del contributo. Notifica atto –
Eredi ” con la quale veniva richiesto il rimborso della somma di €. 17.807,96, nonché, per Persona_1
quanto occorra la Nota Prot. 13777 del 25.06.2020, per assoluta mancanza dei presupposti come indicato in narrativa, adottando ogni opportuno provvedimento conseguente anche in ordine all'affermazione del diritto dell'attrice, in proprio e quale erede del Sig. , a percepire detto contributo a far data Persona_1 dal 24.08.2016 e sino al ripristino dell'agibilità dell'immobile di Via dello Sdrucciolo n. 13 e/o al termine dello stato di emergenza e/o fino a quando il nucleo familiare non abbia provveduto ad altra sistemazione con carattere di stabilità”.
in via subordinata che venisse accertato e dichiarato “che nulla è dovuto dalla Sig.ra Parte_1
al a titolo di restituzione del C.A.S. erogato”. Chiedeva infine che Parte_1 Controparte_1
venisse respinta ogni domanda, anche riconvenzionale, avanzata verso nei suoi confronti.
Deduceva a sostegno delle proprie ragioni di avere citato in giudizio il dinanzi il Controparte_1
Tribunale di Spoleto che si era dichiarato incompetente territorialmente.
Riassumeva quindi il procedimento innanzi l'intestato Tribunale, competente territorialmente, ed invitava la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il suo organo straordinario Sindaco del
[...]
a costituirsi in giudizio. CP_1
La parte attrice a sostegno delle proprie ragioni deduceva che alla data del terremoto era coniugata con che aveva esercitato le mansioni di portiere in Roma in un immobile di proprietà Persona_1
della Fondazione Enasarco dove avere vissuto per quasi tutta la loro vita lavorativa. Riferiva che nel
2012 avevano deciso di trasferirsi a Norcia dove avevano da sempre trascorso la villeggiatura, stabilendo la residenza in Via dello Sdrucciolo n. 13.
L'attrice deduceva poi che nel mese di agosto 2016 mentre con il proprio marito si trovava nella loro abitazione di Norcia hanno assistito alla scossa sismica del 24 agosto 2016 a seguito della quale, anche in considerazione delle continue scosse e di quella catastrofica del 26.30 ottobre 2016, erano stati costretti a lasciare l'immobile e si erano trasferiti presso l'unico immobile disponibile di Roma
Viale Villa Pamphili 180 dove avevano vissuto per quasi tutta la vita.
Deduceva di avere poi presentato la domanda di accesso al Contributo di Autonoma Sistemazione che era stata acquisita dal Comune di Norcia con protocollo n. 21800 del 19 dicembre 2016 corredata di tutta la documentazione richiesta, avendo ormai da tempo ivi stabilito la propria dimora e dove solo aveva stabilito la propria residenza. Deduceva l'attrice di avere mantenuto la Persona_1 propria residenza presso l'immobile di Roma in quanto trattandosi di immobile di proprietà della
Fondazione Enasarco ne voleva riscattare la proprietà ad un prezzo ridotto riservato solo agli inquilini assegnatari dell'immobile.
Deduceva che con successive determinazioni del Responsabile Area Servizi Sociali del Comune di
Norcia al nucleo familiare era stato corrisposto l'importo di € 17.601,92 a titolo di CAS. Riferiva che il proprio coniuge , ottenuto il contributo, veniva continuamente invitato ad integrare la Persona_1 documentazione volta a confermare la dimora del nucleo familiare presso l'abitazione di Norcia al momento del sisma. Deduceva di avere poi comunicato il decesso del proprio marito, nonché la qualità di unica erede dello stesso avendo gli altri chiamati alla eredità rinunciato. Riferiva l'attrice di avere rinnovato la richiesta in data 13 gennaio 2021 possedendo tutti i requisiti per accedere al
CAS.
Riferiva che il con determinazione n. 3 del 7 aprile 2021 comunicava la revoca del Controparte_1
CAS corrisposto in quanto mancava la dimora abituale, principale e continuativa nel Comune di
Norcia.
L'attrice ritiene di possedere i requisiti per il CAS in quanto il proprio coniuge sin dal 2012 aveva stabilito la residenza in Norcia dove viveva con la moglie. Evidenziava che il marito già prima del sisma del 2016 aveva il proprio medico curante in Norcia e ivi aveva effettuato numerosi accessi presso l'Ospedale per visite e controlli medici. Deduceva che la presenza in Norcia è anche rappresentata dal pagamento delle tasse presso l'ufficio postale di Norcia, mentre le bollette delle utenze pervenivano all'indirizzo di Roma in quanto i figli provvedevano al pagamento. Deduceva che le utenze risultavano per uso domestico non residente in quanto i contratti relativi erano stati stipulati prima del cambio di residenza del marito, avvenuto nel mese di aprile 2012. Rilevava che addirittura il contratto EL era intestato al figlio residente in [...]e che i contratti relativi alle Testimone_1
utenze non erano stati aggiornati. Deduce che di dette circostanze il non ha tenuto Controparte_1
conto non avendo espletato una adeguata istruttoria.
Insisteva nelle proprie conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano ritualmente le parti convenute le quali concludevano per l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande attoree.
I convenuti premettevano che il contributo per l'autonoma sistemazione è stato previsto dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388/2016, quale forma di assistenza per i soggetti che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione principale a causa del sisma del 2016. Riferivano che detta ordinanza stabilisce i requisiti per la percezione del contributo di autonoma sistemazione, inteso come“misura eccezionale finalizzata a fronteggiare le prime necessità alloggiative della popolazione colpita dal sisma durante lo stato di emergenza”. Evidenziavano che nell'individuare i soggetti incaricati della gestione del CAS, l'ordinanza 388/2016, in primo luogo indica quali “soggetti attuatori” i “Presidenti delle Regioni, i Prefetti, i sindaci dei comuni interessati dall'evento sismico autorizzati ad avvalersi per l'espletamento dei loro compiti “delle rispettive strutture organizzative”. Rilevavano anche che la suddetta ordinanza demanda ai Comuni interessati
“l'istruttoria e la gestione delle attività volte all'assegnazione del CAS ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte”.
A dire dei convenuti, quindi, deve ritenersi che gli atti di gestione del CAS, adottati dai Comuni interessati, siano atti riferibili allo Stato. La revoca, quindi, promana da un organo straordinario dello
Stato ed è dunque riferibile non al ma all'Amministrazione Statale e segnatamente alla CP_1
Presidenza del Consiglio dei Ministeri quale vertice del sistema di protezione civile in cui, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza a norma dell'art. 5 legge 225/1992, il Sindaco è inserito quale soggetto attuatore e dunque organo straordinario dello Stato.
Deduceva poi che l'ordinanza in questione prevede espressamente i requisiti necessari per l'ottenimento del CAS che sono: l'abitazione del nucleo familiare del richiedente, risulti distrutta in tutto o in parte ovvero sia oggetto di provvedimento di sgombero da parte delle competenti autorità;
l'abitazione deve essere per il richiedente principale, ossia deve avere un ruolo prevalente su altre eventuali abitazioni e la permanenza nella stessa deve essere abituale, ossia consueta e non saltuaria o occasionale e continuativa, ossia stabile e duratura nel tempo.
Quanto alla eccezione di difetto di istruttoria e di motivazione sostenevano che ila documentazione integrativa depositata dall'attore non è idonea a dimostrare il possesso del requisito della principale, abituale e continuativa dimora alla data del sisma presso l'abitazione dichiarata, ma al contrario detta documentazione dimostrerebbe la legittimità del provvedimento assunto dall'Ente.
In merito al difetto di istruttoria riferiscono di avere dato la possibilità con l'integrazione della documentazione di fornire ulteriore documentazione che dimostri la sussistenza dei requisiti richiesti.
In via riconvenzionale la parte convenuta ha chiesto la condanna di alla Parte_1 restituzione della somma di € 17.807,96 percepita a titolo di CAS non sussistendo il requisito essenziale della dimora principale, abituale e continuativa nel Comune di Norcia alla data del sisma del 2016.
Eccepivano poi il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale in quanto ai sensi dell'art. 133 CPA spettano alla giurisdizione esclusiva del G.A.“le controversie aventi ad oggetto le ordinanze ed i provvedimenti adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5 comma 1 legge 225/1992”. Essendo stato contestato un atto adottato dal Sindaco, quale organo straordinario dello Stato, è operativa l'ipotesi di giurisdizione del G.A. a norma dell'articolo sopra detto. Deduce che anche sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva la giurisdizione è di spettanza del G.A. per la configurabilità della situazione soggettiva dell'attore quale interesse legittimo.
Nel merito evidenziavano inoltre che la domanda attorea è infondata in quanto contrariamente a quanto affermato dall'attore è la stessa ordinanza 388/16 che individua il presupposto per l'ottenimento del contributo postulando una verifica in sede istruttoria da parte del senza CP_1 alcun margine di discrezionalità. Evidenziavano che nel caso di specie l'ordinanza 388/22016 in quanto atto amministrativo ha carattere generale che, come tale, ha il valore di predeterminazione dei criteri promananti dalla stessa autorità amministrativa.
Alla prima udienza del 13 dicembre 2023 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 sesto co cpc.
La causa veniva rinviata all'udienza dell'8 maggio 2024 per la discussione sulle richieste istruttorie.
A detta udienza la causa veniva trattenuta in riserva sulle richieste istruttorie. Con provvedimento del
28 maggio 2024 venivano ammesse le prove richieste dalle parti e veniva fissata l'udienza del 18 dicembre 2024 per il loro espletamento.
Esperita tutta l'attività istruttoria veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 15 gennaio 2025. A detta udienza le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie e repliche conclusionali.
Motivi della decisione
La domanda proposta dall'attrice non è fondata e deve essere rigettata.
Sulla eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice
Amministrativo.
Detta eccezione va disattesa in quanto il riparto tra la giurisdizione del giudice ordinario e di quello amministrativo è retto dagli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione e in applicazione di dette norme le cause che hanno ad oggetto diritti soggettivi sono devolute al giudice ordinario, mentre quelle che hanno ad oggetto interessi legittimi vanno proposte innanzi al giudice amministrativo, salvo che non rientrino nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Nel caso di specie si è in presenza di una causa relativa al riconoscimento di diritti soggettivi avendo ad oggetto il diritto al contributo di autonoma sistemazione per le popolazioni interessate dal sisma del 2016.
Per quanto sin qui brevemente detto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Passando al merito deve evidenziarsi che il creditore che agisce per accertare l'inadempimento altrui
è tenuto a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione, dovendo solo allegare l'inadempimento del debitore che invece dovrà fornire la prova del fatto estintivo costituito dall'adempimento. Nel caso di specie ha chiesto di accertare il diritto al Parte_1 versamento del residuo contributo di autonoma sistemazione all'attrice e conseguentemente di dichiarare la nullità e/o annullabilità della determinazione emessa dal Settore Controparte_1
Servizi Sociali Controparte_4
Deve quindi verificarsi se ha fornito la prova del presupposto per il Parte_1
riconoscimento del diritto da individuarsi nella circostanza di avere dimorato continuamente nel
Comune di Norcia al momento del verificarsi del terremoto.
La nozione di abitualità e continuità della dimora impone di stabilire, verificando, se gli allontanamenti dalla abitazione siano stati idonei ad interrompere o a escludere l'abitualità, la stabilità
e la continuità della abitazione. In tale contesto va evidenziato che le risultanze anagrafiche relative alla residenza di , coniuge della attrice, nel Comune di Norcia non sono sufficienti a Persona_1
dimostrare il possesso, al momento del verificarsi degli eventi, del requisito in questione che richiede una valutazione in concreto. Diversamente la norma che riconosce il contributo suddetto avrebbe subordinato il riconoscimento al possesso della residenza anagrafica.
Seppure dalla documentazione anagrafica prodotta dalla parte attrice risulta che il proprio coniuge avesse la residenza nell'immobile di Norcia, Via dello Sdrucciolo n. 13 e sebbene abbia depositato al momento della costituzione in giudizio alcune fatture delle utenze, deve ritenersi con ragionevole certezza che al momento del sisma del 2016 il nucleo familiare non dimorasse abitualmente e continuativamente sui luoghi.
Al riguardo debbono essere considerate non solo le bollette delle utenze domestiche che portano tutte importi irrisori, soprattutto nei periodi invernali, ma va anche considerato che tutte le bollette risultano inviate ed indirizzate in Roma Via Pamphili n. 180 dove ancora risulta residente l'attrice.
Nessun rilievo sul punto può avere la circostanza che il figlio lavori all'ufficio Postale, sia residente in Roma e provveda personalmente al pagamento delle bollette, ciò in quanto l'indirizzo indicato nelle bollette è quello di residenza della attrice e non del figlio.
Sulla base di detta documentazione non può ragionevolmente ritenersi che il nucleo familiare fosse dimorante stabilmente al momento del sisma del 2016 nella abitazione di Via dello Sdrucciolo n. 13, resa inagibile a seguito del sisma.
Va poi considerato che anche sulla scorta delle prove testimoniali espletate non è emerso che l'attrice con il proprio coniuge abitasse stabilmente nel Comune di Norcia al momento dei fatti. Ed invero il teste ha riferito di non sapere se l'attrice ed il marito alternassero “qualche periodo Testimone_2 che faceva più freddo”. Il teste ha poi riferito di non ricordare il periodo preciso, salvo aggiungere che incontrava sempre l'attrice con il marito. Anche il teste ha riferito di non sapere se Tes_3 abitassero a Norcia “stabilmente”, precisando che li vedeva da molto tempo. Il teste ha anche riferito che gli lasciavano pagato il caffè tutti i giorni senza però precisare il periodo, così come ha riferito di essere stato a casa dell'attrice molte volte. Circostanze queste che nulla confermano in merito alla dimora principale, abituale e continuativa in Norcia della attrice e del proprio coniuge proprio perché
i testi non hanno riferito con certezza la circostanza, ma si sono limitati a dare delle risposte generiche senza circostanziarle nel tempo.
D'altra parte, la teste , Istruttore tecnico del ha riferito che la parte Testimone_4 Controparte_1
attrice, non ha fornito la richiesta integrativa specifica che le era stata domandata.
I testi non hanno quindi confermato in alcun modo che l'attrice ed il proprio coniuge abitassero in modo continuativo e abituale presso l'abitazione di Norcia, in Via dello Sdrucciolo.
In definitiva e sulla base dei motivi sopra esposti non appaiono integrati i requisiti previsti dalla normativa sopra esaminata ai fini del riconoscimento del beneficio in esame e in particolare non è emersa la abituale e continuativa dimora del nucleo familiare nell'immobile reso inagibile dal terremoto del 2016.
La domanda attorea va quindi rigettata.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta deve essere accolta.
deve essere condannata alla restituzione dell'importo ricevuto a titolo di CAS pari Parte_1 ad € 17.601,92. A detta somma vanno aggiunti gli interessi dalla erogazione sino al saldo effettivo.
Stante la peculiarità e la novità delle questioni trattate sono ravvisabili giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2828/2023, ogni altra eccezione, deduzione disattesa
- rigetta la domanda attorea;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta condanna alla restituzione in favore del della somma di € 17.601,92, oltre Parte_1 Controparte_1
gli interessi dalle singole erogazioni sino al saldo effettivo;
- compensa integralmente le spese tra le parti.
Si comunichi.
Perugia 27 maggio 2025
Il giudice
L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)