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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 321/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
(C.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. FRANCESCO COSSA, giusta delega in atti
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 20/11/2024.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 26/02/2024 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate.
All'udienza del 20/11/2024, i coniugi comparivano personalmente e confermavano la loro richiesta, apportando quale unica modifica ai loro accordi, quella relativa all'apposizione del termine del 31/12/2025 per la corresponsione dell'assegno divorzile, sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti. IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 23/05/1998 nel Comune di CISTERNA DI LATINA (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, così come modificate all'udienza del 20/11/2024; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CISTERNA DI LATINA (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. Numero 21, Parte II, Serie A, dell'anno 1998); compensa le spese di causa.
Latina, 28/01/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
(C.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. FRANCESCO COSSA, giusta delega in atti
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 20/11/2024.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 26/02/2024 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate.
All'udienza del 20/11/2024, i coniugi comparivano personalmente e confermavano la loro richiesta, apportando quale unica modifica ai loro accordi, quella relativa all'apposizione del termine del 31/12/2025 per la corresponsione dell'assegno divorzile, sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti. IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 23/05/1998 nel Comune di CISTERNA DI LATINA (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, così come modificate all'udienza del 20/11/2024; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CISTERNA DI LATINA (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. Numero 21, Parte II, Serie A, dell'anno 1998); compensa le spese di causa.
Latina, 28/01/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti