Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/05/2025, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5868/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario di pace dott.ssa Roberta Giordano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies, co.3, c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g 5868/2024 promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Magherini con Studio in Scarperia San Piero via di Email_1
Rosine, 2, come da procura alle liti agli atti
PARTE ATTRICE OPPONENTE
Contro
(cod. fisc. P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Barbaro CP_1 P.IVA_1
e dall'Avv. Mario Anzà ed elettivamente domiciliata in Firenze, viale Cadorna n. 13, come da procura alle liti agli atti;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione all'esecuzione
Conclusioni
Per parte attrice opponente: Voglia il Tribunale adito accogliere la domanda di parte attrice e per l'effetto: in via preliminare ed urgente disporre preliminarmente ed in via di urgenza la sospensiva del pignoramento presso terzi n. 3624/2019 RG. e proposto da nei confronti di CP_1 [...]
notificato al terzo nella figura del Parte_1 [...]
; nel merito per i motivi di diritto e di fatto sopra Controparte_2 esposti accogliere la domanda di , , e per Parte_1 C.F._1
l'effetto di tale accoglimento dichiarare nullo, inefficace e privo di effetti giuridici il D.I. n. 80/2019 emesso dal Tribunale di Firenze in data 08/01/2019, dichiarare nulla, inefficace e priva di effetti giuridici la procedura di pignoramento presso terzi di cui al n. 3624/2019 RG. E. e la successiva assegnazione di somme di cui e per l'effetto condannare la convenuta, , , alla CP_1 P.IVA_1 restituzione della somma di €. 17.460,00 o di altra maggior o minor somma ritenuta di giustizia oltre
ad interessi moratori calcolati sino al giorno dell'avvenuto pagamento, con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”.
Per parte convenuta opposta: Preliminarmente, rigettare l'istanza di sospensione ex adverso formulata, perché non ricorrono i presupposti a tal fine necessari;
Nel merito, rigettare integralmente l'opposizione ex adverso proposta e tutte le domande e le contestazioni avversarie, perché inammissibile, nonché infondata per i motivi di cui in narrativa;
Per l'effetto, confermare la validità della procedura esecutiva opposta ed in particolare l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione delle somme già emessa, ribadendo l'ordine di pagamento da parte del terzo in favore della scrivente, così come descritto nella predetta ordinanza. Con vittoria di spese e compensi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 13/5/2024 ha introdotto il Parte_1 giudizio di merito al fine di sentr dichiarare nullo, inefficace e privo di effetti giuridici il D.I. n. 80/2019 emesso dal Tribunale di Firenze in data 08/01/2019, dichiarare nulla, inefficace e priva di effetti giuridici la procedura di pignoramento presso terzi di cui al n. 3624/2019 RG. E. eseguito per l'importo di €. 44.724,28 per il debito contratto con la banca;
in tale procedura la CP_3 creditrice aveva pignorato i crediti vantati da nei confronti del datore di lavoro Parte_1
Ministero dell'Università e della Ricerca – MUR, e l'opponente ha chiesto la restituzione delle somme già trattenute e versate allla banca.
A fondamento della propria pretesa, l'attrice ha dedotto la nullità della procedura di recupero del credito svolta da in qualità di procuratrice di per difetto di CP_1 Controparte_4 legittimazione attiva, non essendo stata fornita la prova della cessione del credito e, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 130/1999, nonché in relazione alla accertata mancata iscrizione della procedente
[...] nell'Albo di cui all'art. 106 TUB, ai fini dell'attività di gestione e riscossione dei crediti ceduti CP_1
a seguito di operazioni di cartolarizzazione;
si è costituita in giudizio eccependo: CP_1
la tardività dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 comma 3, c.p.c., in quanto promossa dopo l'emissione dell'ordinanza di assegnazione delle somme, stante la mancata allegazione da parte dell'opponente di fatti sopravvenuti ed essendo di dominio pubblico la circostanza della mancata iscrizione di nell'albo di cui all'art. 106 TUB;
CP_1
l'inammissibilità della domanda nella parte in cui eccepisce la carenza di titolarità attiva, mai sollevata prima, e la prova già fornita nella fase cautelare dell'opposizione della titolarità del credito azionato attraverso la produzione del contratto di cessione da a Controparte_3 CP_5
con lo stralcio del credito per cui è causa, l'indicazione del nominativo del debitore
[...]
”, il numero NDG 42318330, ricavabile dalla Parte_2 certificazione del credito e la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale Parte 2 n. 52 del 30.04.2016; il mandato conferito il 31/5/2016 da a per la gestione e riscossione Controparte_5 CP_1 del credito;
N.R.G. 5868/2024
la validità degli atti di recupero del credito eseguiti da quale con CP_1 Parte_3 funzioni unicamente operative ai fini del recupero del credito e non anche di garanzia, per la quale è richiesta solo la titolarità della licenza ex art. 115 TULPS, non costituendo motivo di nullità la mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza della Suprema Corte ( n. 33719/2022; n. 7243/2024)
Tutto quanto sopra dedotto, l'opposta insisteva per il rigetto dell'istanza di sospensione della dell'esecuzione, e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Con decreto del 6/7/2024 il Giudice, ritenuto non dover sospendere l'esecutività del titolo, ha fissato l'udienza di comparizione delle parti al 31/10/2024 delegando, con decreto del 16/7/2024 la trattazione e decisione della causa ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.116/2017 e del D.P. 21/2023 alla scrivente Giudice onoraria di pace. La causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6/5/2025.
1. L'opposizione è inammissibile oltre che, nel merito, infondata.
Occorre premettere il consolidato principio per cui con l'opposizione all'esecuzione “è possibile far valere unicamente fatti che integrino una causa estintiva o impeditiva del diritto ( ad es. il pagamento anche parziale, la novazione del debito, l'avvenuta prescrizione, la transazione: Cass. 27159/06; Cass. 26089/05; Cass 17866/05; Cass. 27160/06) purché però siano successivi al momento in cui si è formato il giudicato sostanziale sul provvedimento che costituisce il titolo posto alla base dell'esecuzione ( o, a tutto concedere, al momento in cui essi potevano utilmente essere dedotti nel processo in cui il provvedimento doveva divenire definitivo) ( Cass. Civ. 5405/2011).
Nel caso in esame, pertanto, devono ritenersi precluse all'opponente la contestazioni circa la validità del titolo, costituito dal decreto ingiuntivo n. 80/2019 emesso dal Tribunale di Firenze su ricorso di in qualità di procuratrice di divenuto esecutivo per mancata opposizione, CP_1 Controparte_5 con riguardo alla titolarità attiva del credito ed alla legittimazione ad agire dell'opposta. Trattandosi di questioni attinenti al merito della pretesa creditoria, l'opponente avrebbe dovuto sollevarle in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, eventualmente, ricorrendone i presupposti, anche ai sensi dell'art. 650 c.p.c..
L'opposizione deve ritenersi inammissibile anche in relazione a quanto disposto dall'art. 615 c.p.c. per cui la contestazione del diritto di procedere all'esecuzione non può essere svolta successivamente all'assegnazione a norma degli artticoli 530, 552, 569 c.p.c. salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non averla potuto proporla tempesivamente per causa a lui non imputabile. Nel caso in esame, nell'ambito dell'esecuzione proc.n. 3624/2019, il GE ha emesso in data 16/1/2020 l'ordinanza di assegnazione delle somme ( doc.6) con la quale è stato attribuito al creditore la titolarità del credito vantato dall'opponente nei confronti del datore di lavoro Ministero dell'Università e della ricerca, a conclusione del procedimento esecutivo. Invero “ l'ordinanza di assegnazione del credito emessa ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., chiude il processo di espropriazione presso terzi, sicché il debitore non può avvalersi dello strumento dell'opposizione all'esecuzione, perchè questa è ormai esaurita.” ( Cass. civ. 12690/2022). Né l'opponente ha allegato e provato “fatti sopravvenuti” o l'impossibilità di proporre l'opposizione tempestivamente per causa N.R.G. 5868/2024
a lui non imputabile, presupposti che non possono ritenersi integrati con riferimento alla non conoscenza del fatto che la creditrice procedente non fosse iscritta all'Albo ex art. 106 TUB, in quanto notizia di carattere pubblico, né al dibattito in ambito giurisprudenziale in merito alla necessità dell'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB per l'attività di recupero dei crediti cartolarizzati sul quale, peraltro, la Suprema Corte si è pronunciata affermando il principio per cui “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici..” ( Cass. Civ. n. 7243/2024). Pertanto, fermo restando il carattere assorbente della dichiarazione di inammissibilità, per i motivi sopra detti, l'opposizione deve anche ritenersi , nel merito, infondata.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico della parte attrice con liquidazione come da dispositivo in applicazione del D.M. n.147/2022 avuto riguardo allo scaglione sulla base del nir ed ai valori minimi per tutte le fasi in considerazione dell'attività in concreto svolta, della natura eslcusivamente documentale della causa e della definizione con sentenza in forma semplificata a seguito di discussione orale.
PQM
il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, disattesa o respinta così provvede:
A) DICHIARA INAMMISSIBILE, oltre che INFONDATA, l'opposizione promossa da Pt_1
CONCETTA
[...]
B) CONDANNA CONCETTA alla refusione in favore di delle spese Parte_1 CP_1 del giudizio liquidate in € 3.809,00 oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Firenze, 16/5/2025
Il Giudice Onorario di Pace dott.ssa Roberta Giordano