Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/04/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:
- dott. Francesco Saverio Moscato Presidente rel.
- dott.ssa Monica Pacilio Giudice
- dott. Edoardo Sirza Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento volto all'apertura della procedura di liquidazione controllata promosso con ricorso ex art. 269 CCII presentato in data 06.12.2024 (n. 44-1/2024
R.G.) da:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02.11.1976,
e
(c.f. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
25.08.1958,
entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi dall'avv.
Francesco Sernaglia del foro di Treviso,
tramite e con l'assistenza dell'Organismo di composizione della crisi da
sovraindebitamento Triestino I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di
GG (TS), iscritto al n. 322 dell'Elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede legale a GG (TS), Calle G.B. Tiepolo n. 4, con domicilio digitale pec
. Persona_1
RICORRENTI
avente per oggetto: procedura familiare;
apertura della liquidazione controllata su richiesta del debitore.
* * *
PREMESSO che i ricorrenti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 268, co. 1, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni;
OSSERVATO che il ricorso è stato presentato dai debitori e che quindi non appare necessaria la loro audizione;
RILEVATO, sulla base della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:
- che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27, co. 2 e 3,
CCII, in quanto i ricorrenti, coniugi, sono residenti in [...]; in particolare, il nucleo familiare è composto, oltre che dagli istanti, dalla loro figlia
[...]
di anni 22, non ancora autosufficiente economicamente, e dal figlio della Per_2
sola co-ricorrente , di anni 30, autosufficiente economicamente, il Persona_3
quale ospita sin dal 2014 i suddetti familiari nella propria abitazione in Trieste;
- che al ricorso è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C. (gestore designato dott.ssa , che espone una valutazione sulla completezza e Persona_4
l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, e illustra altresì la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della coppia di debitori,
nonché le cause della crisi e la diligenza impiegata da ciascun debitore nell'assumere le obbligazioni: nella specie, si è assistito a un susseguirsi di eventi avversi, che hanno compromesso, dapprima, la salute e la capacità lavorativa del indi hanno colpito la consorte, per fortuna non nella salute;
conta sapere T_
che nell'anno 2009 i ricorrenti stipulavano un contratto di mutuo per l'importo concesso di 244.800,00 euro, finalizzato all'acquisto della prima casa familiare, sita in Ponso (PD), Via Roma n. 68. Purtroppo, appena un anno dopo, il T_
contraeva una grave malattia e doveva restare a casa dal lavoro per molti mesi.
Nonostante la graduale regressione della malattia, questa lasciava comunque strascichi irreparabili, rendendo il co-ricorrente invalido all'80% e costringendolo,
di conseguenza, ad abbandonare il proprio lavoro, con inevitabile e inaspettato drastico calo degli introiti familiari. A partire dal 2010, i coniugi e T_
, improvvisamente, si trovavano quindi a dover rispettare i ratei di un Parte_1
mutuo sottoscritto in un tempo in cui la famiglia poteva contare su due stipendi, con due figli minorenni (all'epoca di 8 e 17 anni) a carico e il solo stipendio della per far fronte a tutte le spese derivanti dal menage familiare. Vista la Parte_1
criticità della situazione, nel 2011 i coniugi ottenevano dalla una CP_1
sospensione dei pagamenti delle rate del mutuo, prolungatasi fino al 2013. Allo
scadere della proroga, gli odierni ricorrenti riprendevano a saldare i ratei per qualche mese, fino a quando, a causa della grave crisi economica riverberatasi sul
Paese in quegli anni, l'azienda presso la quale era impiegata la Parte_1
cominciava ad accusare le oscillazioni del mercato, con conseguente corresponsione irregolare degli stipendi. Inevitabilmente, le condizioni economiche della famiglia subivano un importante aggravamento, fino al punto da costringere i coniugi a dover scegliere se onorare l'impegno verso la o utilizzare il poco CP_1
denaro a disposizione per fare fronte alle spese necessarie per il sostentamento familiare. A febbraio 2014, la veniva licenziata e messa in mobilita Parte_1
(reddito pari a circa 1.200,00 euro mensili). A questo punto, la famiglia decideva di trasferirsi a Trieste, presso l'abitazione del figlio più grande, , nel tentativo Per_3
di trovare un nuovo impiego che potesse dare un impulso alle finanze familiari.
Qui, dal 2014 al 2022, la co-ricorrente ha svolto svariate mansioni, Parte_1
cercando di mantenere la famiglia tra lavori occasionali e disoccupazione. Con la finalità di apportare ulteriori somme al reddito familiare, gli istanti davano in gestione a un'agenzia immobiliare la locazione dell'immobile a Padova. I canoni di locazione (pari ad 600,00 euro/mese) venivano versati direttamente sul conto corrente del figlio a titolo di rimborso per le spese comuni generate dall'ospitalità ai genitori. La locazione si e poi interrotta a causa dell'intervenuta procedura esecutiva promossa avanti il Tribunale di Rovigo da cessionaria Parte_3
di per il mancato rimborso del mutuo ipotecario. Controparte_2
L'immobile e stato aggiudicato in data 17.03.2023 per l'importo di 47.000,00 euro.
A far data dal 27.04.2022 la e stata finalmente assunta a tempo Parte_1
indeterminato presso la societa RG TY di GG (TS);
- che il passivo, come aggiornato dal professionista in sede di circolarizzazione, si caratterizza in primo luogo, per l'entità del debito maturato verso i creditori chirografari, ed è sintetizzabile per ciascun coniuge come segue: ove le spese prededucibili verranno soddisfatte con preferenza rispetto agli altri creditori, tra cui, appunto, quelle del professionista che ha seguito la presente procedura (v. art. 6, comma 1, lett. a), CCII, nel testo risultante dal Correttivo ter);
RITENUTO:
- che i ricorrenti versano in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCII, poiché il loro patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile, di seguito precisati) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (il cui ammontare è stato partitamente sopra indicato, al netto dei costi, comuni, di procedura, che andranno ripartiti in misura proporzionale all'entità dell'attivo di ciascun componente della presente procedura familiare);
- che nessuno dei debitori è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, o a liquidazione coatta amministrativa, o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
EVIDENZIATO:
- che per entrambi i coniugi l'attivo è rappresentato essenzialmente dal reddito ricavabile dal rapporto di lavoro dipendente ovvero dall'introito pensionistico di invalidità;
a) la co-ricorrente , come detto, risulta attualmente occupata presso Parte_1
la società sita a GG (TS), con un contratto di lavoro a Controparte_3
tempo indeterminato;
fruisce di una retribuzione mensile media netta di
1.784,00 euro (gravata di una trattenuta di 166,00 euro mensili a fronte di finanziamento personale concesso da Prestitalia, per addivenire alle esigenze familiari “ma soprattutto per rendere più idonea l'abitazione in cui vivevano,
utilizzandone una parte per alcuni lavori di ristrutturazione dell'immobile di
abitazione”; è inoltre proprietaria di una autovettura Peugeot 107 tg. FL313GL, immatricolata nel 2017, cui nella relazione dell'O.C.C. figura associato un valore di stima di 2.500,00 euro;
nella stessa relazione si indica che, considerata la data di immatricolazione, “nell'ipotesi di sottoposizione ad esecuzione forzata, il
ricavato della vendita sarebbe di scarso valore ed ininfluente ai fini della complessiva estinzione della posizione debitoria, senza considerare il fatto che il
bene può risultare necessario agli spostamenti per il Sig. con disabilità T_
superiore all'80%”; deve però rammentare il Tribunale che ogni valutazione in ordine alla antieconomicità o meno della acquisizione del bene mobile in questione al valore di liquidazione non potrà che passare attraverso una apposita stima ed essere affrontata nella debita sede, cioè quando il liquidatore elaborerà il programma di liquidazione, indi da sottoporre, ai sensi dell'art. 272
CCII, all'approvazione del giudice delegato1; in questo senso, l'istanza dei ricorrenti di “considerare” finanche “esente dalla disponibilita della procedura il
veicolo Peugeot 107 tg. FL313GL intestato alla sig.ra ” risulta Parte_1
giuridicamente infondata;
ciò non toglie però che quanto rappresentato dagli stessi ricorrenti, ossia che “Detto mezzo e l'unico a disposizione della famiglia e
risulta indispensabile ai ricorrenti i) sia per recarsi sul luogo di lavoro (sig.ra
; ii) che per gli spostamenti personali e quotidiani, posto che la Parte_1
disabilita del sig. oltre che impedirgli di deambulare autonomamente T_
e/o senza l'ausilio di dispositivi di supporto, gli impedisce altresì di affrontare
eventuali saliscendi imposti dall'utilizzo di mezzi pubblici”, offra al Tribunale
argomenti precisi e ragionevoli per ritenere sussistenti quelle gravi e specifiche ragioni richieste dalla legge onde la ricorrente o gli altri componenti del suo nucleo familiare, siano autorizzati ad utilizzare la automobile in oggetto sino al termine della procedura, fatta salva ogni diversa considerazione che dovesse essere presa nella sede del programma di liquidazione;
b) il co-ricorrente ha avuto, e avrà, la possibilità di contribuire al T_
fabbisogno familiare solo attraverso la sua pensione di invalidità, prevista a regime sotto forma di un assegno mensile dell'importo di 333,33 euro;
nella relazione dell'O.C.C. si rappresenta peraltro, e pare corretto nella specie2, di non considerare come una posta disponibile alla liquidazione una somma siffatta in quanto – viene sottolineato – essa esprime un credito impignorabile, giacché
destinato al supporto della gestione di una inabilità superiore a due terzi per assistenza domiciliare, spese mediche e consimili necessità; rileva il Tribunale che l'impostazione seguita dall'O.C.C. porta in sostanza ad associare alla posizione del debitore un attivo, anche in prospettiva futura, pari a T_
zero; ciò, peraltro, è bene precisarlo, non rende inammissibile la richiesta di liquidazione controllata ove si consideri che il comma 1 dell'art. 66 CCII
(rubricato “Procedure familiari”), come sostituito dal D.Lgs. 13.09.2024, n. 136 2 Secondo Tribunale Rimini 12 dicembre 2023, nel fissare la quota di reddito o di pensione che il debitore deve versare alla procedura (o ancora meglio che il datore di lavoro o l'ente pensionistico debbono direttamente versare alla procedura), occorre tenere conto non solo del parametro costituito dalla conservazione al debitore di quanto necessario per il mantenimento proprio e della famiglia, ma anche dei limiti fissati dall'art. 545 c.p.c., nel senso che bisogna propendere per un'interpretazione non tanto
“alternativa”, quanto piuttosto “cumulativa” delle due ipotesi previste dalle lett. a) e b) del quarto comma dell'art. 268 del CCII. In altri termini, secondo tale pregevole arresto l'occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia, che va lasciato nella sua disponibilità, non può in nessun caso violare i limiti di impignorabilità, ma può essere determinato in misura soltanto pari o superiore agli stessi. Va dato atto peraltro che a tale suggestiva tesi si è obiettato che il parametro endoconcorsuale è autonomo e di per sé completo: il giudice infatti deve tenere conto non solo delle spese della famiglia ma anche dei redditi della famiglia. Ad esempio, il nucleo familiare può essere composto da due persone di cui una sola necessiti di accedere alla liquidazione: in questo caso, determinato quanto necessario per il mantenimento della famiglia, il reddito del debitore può ben essere decurtato a favore della procedura oltre i limiti di impignorabilità, poiché entrambi i redditi dei due componenti partecipano al mantenimento. Inoltre la misura determinata dall'art. 545 c.p.c. (1/5 dello stipendio e 1/5 della pensione nella misura in cui supera i mille euro) è una misura fissa, che prescinde dalla sufficienza del non pignorato a mantenere sé e la famiglia;
per contro nella liquidazione controllata non sarebbe pensabile un criterio aritmetico fisso, essendo il criterio quello di assicurare comunque il mantenimento della famiglia, criterio elastico che rende il risultato estremamente variabile a seconda della composizione e dei redditi della famiglia e soprattutto a secondo dai bisogni della famiglia stessa. (il cosiddetto Correttivo-ter), al secondo periodo, prevede adesso che “La
domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall'art. 283 [Esdebitazione
del sovraindebitato incapiente], se per almeno uno di essi [qui sarebbe la consorte ] sussistono i presupposti di cui all'art. 268, comma 3, quarto Parte_1
periodo”, insomma un attivo da distribuire;
CONSIDERATO che il nucleo familiare è composto, oltre che dai due ricorrenti, dalla loro figlia maggiorenne ma non ancora autosufficiente Persona_2
economicamente, e dal figlio della sola co-ricorrente , di anni 30, Persona_3
autosufficiente economicamente;
che il fabbisogno autodichiarato su base mensile del sopra descritto nucleo familiare si aggira sull'ordine di 2.892,00 euro, dato,
questo, che nella relazione dell'O.C.C. è stato calato con equilibrio nel peculiare contesto di stabilità della convivenza/ospitalità assicurata sin dal 2014 dal figlio
(il quale, percependo un reddito mensile netto di 1633,00 euro, concorre Per_3
nelle spese del nucleo familiare in una misura di poco inferiore al 50% delle stesse);
DATO ATTO che i co-ricorrenti prospettano alla massa creditoria la liquidazione dei rispettivi beni presenti e futuri3; peraltro, all'atto pratico, come si desume dall'appena descritta composizione dei rispettivi attivi, e rimettendosi al prosieguo della procedura ogni approfondimento sull'effettivo valore del modesto autoveicolo, si discute essenzialmente di una quota dei proventi lavorativi della co-ricorrente
, quota che viene proposta dai co-ricorrenti in una misura non inferiore a CP_4
globali 274,00 euro mensili (per 3 anni);
RITENUTO di poter validare il fabbisogno indicato nel ricorso (2.892,00 euro), la entità
e struttura del quale appaiono ben illuminate dagli argomenti equilibrati sviluppati in proposito nella relazione dell'O.C.C.;
RITENUTO peraltro di non dover anticipare nella presente sede la fissazione della misura occorrente al mantenimento dei co-ricorrenti e della loro famiglia, ossia la indicazione del limite entro il quale il reddito (nella specie almeno per quanto riguarda la co-ricorrente ) resta escluso dalla liquidazione, posto che l'art. 268, co. Parte_1
4, lett. b), CCII rimette testualmente, quindi riserva, tale compito al giudice delegato
(che lo assolverà avendo sentito l'O.C.C., o il diverso professionista nominato come liquidatore, e verosimilmente, almeno quante volte, come nella fattispecie, la liquidazione abbia ad oggetto essenzialmente dei redditi futuri, nel contesto - saliente
- del programma di liquidazione, da approvare a cura dello stesso delegato);
RILEVATO che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
CONSIDERATO quindi che sussistono tutti i presupposti formali per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
RILEVATO, infine, che, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, il gestore designato dall'O.C.C. può essere nominato liquidatore;
P.Q.M.
visto l'artt. 270 CCI,
1) dichiara aperta la procedura familiare di liquidazione controllata del patrimonio di (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); C.F._2
2) nomina Giudice Delegato il dott. Francesco Saverio Moscato;
3) nomina e per l'effetto conferma come liquidatore la dott.ssa Persona_4 4) ordina ai debitori, qualora non vi abbiano già provveduto, il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni novanta, decorrente dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201
CCII; si applica l'articolo 10, comma 3 CCII;
6) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, indicati in ricorso, nella relazione dell'OCC e/o nella parte motiva della presente sentenza, autorizzando la co-ricorrente od altri componenti del suo nucleo familiare ad utilizzare l'autovettura Peugeot 107 tg. FL313GL sino al termine della procedura, fatte salve le future considerazioni in ordine alla economicità o meno dell'acquisizione, che il liquidatore sarà chiamato a svolgere all'atto dell'elaborazione del programma di liquidazione, da sottoporre, ai sensi dell'art. 272 CCII, all'approvazione del giudice delegato;
7) dispone che il liquidatore:
a) inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale di Trieste;
b) notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
c) entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, completi l'inventario dei beni del debitore e rediga, indi effettuandone deposito in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione;
e) provveda, nei termini e modi previsti dall'art. 273 CCII, alla formazione del passivo;
f) entro il 31/07 e il 31/01 di ogni anno (a partire dal 31/07/2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione, con allegato l'estratto conto della procedura. Il rapporto,
una volta vistato dal giudice, sarà comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;
g) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
h) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
Si comunichi al ricorrente e al liquidatore.
Trieste, 8 aprile 2025
Il Presidente est.
dott. Francesco Saverio Moscato 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La procedura di liquidazione controllata, pur quanto aperta su istanza dello stesso debitore, non ha presupposti o contenuti per così dire contrattabili in ordine alle fonti che alimentano la liquidazione stessa, la quale invece comprende tutti i beni fuorché quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII. 3 Una recente sentenza della Corte di Appello di Torino del 27 agosto 2024 ha confermato l'ammissibilità della procedura di liquidazione controllata anche “senza beni” presenti, ma con la semplice attestazione di crediti futuri, nella specie redditi futuri. Né – come chiarito da un contributo specialistico di un operatore del settore - all'ammissibilità di una liquidazione controllata fondata sull'apporto di attivo futuro rappresentato solo dalla destinazione alla procedura di un quota mensile dei redditi futuri, risulta di ostacolo la versione dell'art. 268, comma 3, CCII, introdotta a seguito del “Correttivo-ter”, perché laddove essa stabilisce che si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è “possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”, non esclude tout court l'eventualità di una procedura “senza beni” o con beni futuri, ma la esclude solo quando sia certificata l'impossibilità, appunto, dell'acquisizione (anche futura) di attivo – ovverosia di beni e liquidità non presenti al momento dell'apertura del concorso, ma ragionevolmente acquisibili.