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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/03/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1942/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Mariacolomba Giuliano Presidente rel dott. Pietro Iovino Consigliere dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1942/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMPELLIZZERI Parte_1 C.F._1
ANTONIO
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. TAVAZZI MICHELE P.IVA_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per la Gianotti:
<< 1) In via preliminare, in via istruttoria, disporre consulenza tecnica d'ufficio psico-diagnostica per accertare il gravissimo danno psicologico ed esistenziale subito dalla Signora per i Parte_1 fatti di cui è causa e le conseguenze relazioni attuali in ordine alla difficoltà della Stessa alla accettazione della situazione verificatasi ed alle difficoltà di interagire col prossimo ed in particolare in ordine ad una normale vita di relazione ed affettiva sessuale, trattandosi di attività istruttoria ammissibile, rilevante e conducente al fine del giusto decidere, con conseguente rimessione della causa sul ruolo per i successivi incombenti;
2) Nel merito, in subordine e senza recesso, comunque ed in ogni caso, in parziale riforma della
Sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Prima Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Enrico Saracini, n. 470/2014 R. Sent., n. 7485/2008 R.G., del 18.2.2014, depositata il 21.3.2014, resa inter partes, tenuto conto dei principi di diritto enunciati dalla Sentenza n. 25910/2023 Numero di Raccolta
Generale, n. 910/2023 Numero sezionale, n. 26247/2020 R.G., del 14.3.2023, pubblicata il 5.9.2023, della Suprema Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, accogliere integralmente l'atto di riassunzione e, per l'effetto: pagina 1 di 9 a) Preliminarmente, dire e dichiarare che l'appellante per i fatti per cui è causa ha Parte_1 subito oltre che un danno morale anche un danno da perdita di chances patrimoniali di futuro guadagno, per le ragioni tutte già esposte;
b) Sempre in via preliminare, dire e dichiarare che le somme dovute a titolo di risarcimento per i suddetti danni ammontano ad euro 95.763,00= (diconsi euro novantacinquemilasettecentosessantatre/00), per quelli morali, e ad euro 110.000,00= (diconsi euro centodiecimila/00=) per quelli da perdita di chances patrimoniali di futuro guadagno, e così complessivamente euro 205.763,00= (diconsi euro duecentocinquemilasettecentosessantatre/00) o a quella diversa somma maggiore o minore che sarà stata ritenuta di Giustizia all'esito del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per Legge, dalla data dell'illecito all'effettivo soddisfo, per tutti i motivi già esposti;
c) Conseguentemente, Volere pronunciare Sentenza di condanna a carico dell'
[...]
, in persona del Suo legale rappresentante, il Direttore Generale Controparte_2 pro-tempore, con sede in in Via del Pozzo, n. 71, part. i.v.a. n. , ed in favore CP_1 P.IVA_1 della Signora al risarcimento dei sofferti danni come sopra allegati e individuati nella Parte_1 misura di euro 95.763,00= (diconsi euro novantacinquemilasettecentosessantatre/00), per quelli morali, e di euro 110.000,00= (diconsi euro centodiecimila/00=) per quelli da perdita di chances patrimoniali di futuro guadagno, e così complessivamente euro 205.763,00= (diconsi euro duecentocinquemilasettecentosessantatre/00) o a quella diversa somma maggiore o minore che sarà stata ritenuta di Giustizia all'esito del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per Legge, dalla data dell'illecito all'effettivo soddisfo, per tutte le ragioni già esposte;
d) Rigettare ogni difesa, allegazione ed eccezione avversaria, perché infondata in fatto ed erronea in diritto;
e) Con vittoria di spese e compensi, compresi quelle per il Giudizio di Cassazione>>
Per l'AOU:
<< in via preliminare:
-Dichiarare inammissibili le domande ex adverso avanzate configurandosi quali domande nuove;
in via principale:
-rigettare le domande tutte ex adverso formulate in quanto assolutamente infondate e pretestuose, sia in fatto che in diritto, e pertanto confermare in ogni sua parte la sentenza resa dal Tribunale di
Modena n. 470/14; in via subordinata:
-qualora nel corso del presente giudizio dovessero emergere circostanze e/o valutazioni differenti rispetto a quelle rese nel corso del primo grado rispetto alle domande ex adverso avanzate, ridurre nei limiti di quanto effettivamente provato, il quantum debeatur a carico della sig.ra Parte_1
In via subordinata istruttoria:
-qualora il Giudice adito ritenesse di istruire la causa, accogliendo l'avversa
richiesta di CTU volta all'accertamento del danno morale e del danno da perdita di chance patiti dalla sig.ra si formula richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione completa Pt_1 relativa alla invalidità civile della sig.ra Pt_1
In ogni caso con vittoria di spese e compensi ex D.M. 55/14 del giudizio di appello rgn n. 2135/14, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.
-Si dichiara, in ogni caso, di non accettare il contraddittorio sulle eventuali nuove domande, eccezioni
e conclusioni formulate dalle difese delle parti del presente giudizio>>.
pagina 2 di 9 RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con sentenza n. 470/2014 il Tribunale di Modena, in parziale accoglimento della domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti a Controparte_2
seguito di due interventi chirurgici - mastectomia con contestuale ricostruzione del seno di rimozione degli espansori mammari- del febbraio e dell'aprile 2006, condannava l'AOU al pagamento di complessivi euro 96.255,80 a titolo di danno patrimoniale e non, oltre alle spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello la lamentando di aver riportato un Pt_1
danno da IP superiore a quello quantificato dalla CTU e di avere diritto al risarcimento del danno morale ed esistenziale, unitamente a quello da perdita di chances lavorative.
Con sentenza n. 2038/2020 la Corte di Appello di Bologna rigettava il gravame.
Segnatamente, la Corte riteneva corretta la quantificazione del danno da IP effettuata dal
Tribunale (22-23 punti percentuali, in luogo dei 30-32 stimati dal CTP) e ravvisava la mancanza di prova della spettanza della personalizzazione dell'IP, del danno morale e del danno da perdita di chances.
La proponeva quindi ricorso per Cassazione. Pt_1
Co Con ordinanza n. 25910/23 del 05.9.2023 la , rilevata l'infondatezza del primo, del secondo e di parte del terzo motivo di ricorso (relativi alla quantificazione e alla personalizzazione del danno biologico) e ritenuto assorbito il quarto motivo di ricorso
(sulle spese di lite del giudizio di appello), accoglieva parte del terzo motivo ritenendo che la Corte d'Appello avesse omesso di esaminare fatti decisivi ai fini del giudizio relativamente alle domande di risarcimento del danno morale e del danno da perdita di chances.
Rinviava pertanto gli atti alla Corte d'Appello prescrivendo, quanto alla domanda di risarcimento del danno morale, l'esame delle presumibili sofferenze patite dalla Pt_1
in conseguenza dell'isolamento sociale e dell'abbandono delle attività lavorative, da accertarsi anche in via presuntiva. Quanto invece alla domanda di risarcimento del pagina 3 di 9 danno da perdita di chances, prescriveva la valutazione delle circostanze di fatto dimostrate a tale riguardo dalla (riconoscimento dell'invalidità civile nella Pt_1
misura del 67%, book fotografico e dichiarazioni dell'agenzia di moda e spettacolo
Milano Models 2 di . CP_1
La riassumeva il giudizio reiterando le domande di risarcimento del danno Pt_1
morale, che quantificava in euro 95.763,00, e del danno da perdita di chances, quantificato in euro 110.000,00.
L'AOU si costituiva deducendo l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno da perdita di chances, avanzata per la prima volta nel giudizio di appello,
l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno morale, a più riprese modificata nel petitum, e, in ogni caso, l'infondatezza delle pretese di controparte.
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza del 12.11.2024, sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito di note.
2) Va premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dall'AOU per la prima volta nel presente giudizio di rinvio, nell'atto di citazione di primo grado la aveva Pt_1
domandato non solo il risarcimento del danno biologico e morale, ma altresì il risarcimento del danno da perdita di chances lavorative (atto di citazione, p. 6).
A nulla rileva, ai fini dell'ammissibilità della domanda che la nella citazione in Pt_1
primo grado, non avesse quantificato il danno richiesto;
rimetterne la liquidazione all'equo apprezzamento del giudice non comporta infatti alcuna violazione del principio del contraddittorio. Anche la domanda di risarcimento del danno morale, diversamente da quanto ritenuto dall'appellata, è ammissibile nonostante la la abbia Pt_1
indicativamente quantificata in importi via via maggiori nel corso del procedimento (v.
Cass. 1083/11).
Viceversa, è inammissibile la domanda di risarcimento del danno esistenziale, rigettata dal giudice di appello senza che la relativa statuizione sia stata impugnata per cassazione, domanda che, inserita nelle note di precisazione delle conclusioni del pagina 4 di 9 presente giudizio di rinvio, non era peraltro presente nelle conclusioni dell'atto di riassunzione.
Analogamente, nelle note di precisazione delle conclusioni è domandato per la prima volta, inammissibilmente, il risarcimento del “danno psicologico”, non indicato nell'atto di riassunzione. Si osserva che non è prevista una autonoma categoria di danno di questo tipo;
il danno psichico rientra nel danno biologico, e non rileva in questa sede essendo passato in giudicato l'accertamento della percentuale di IP, mentre le sofferenze interiori ed il disagio psicologico, non strutturatisi in una patologia di carattere permanente, vanno valutate nell'ambito del danno morale.
3)Con riguardo alla domanda di risarcimento del danno morale, come indicato dalla S.C. nella pronuncia che ha disposto il presente rinvio, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, però, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbite nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle rilevanti sotto il profilo del danno morale.
Nel caso di specie, tenuto conto della non lieve entità percentuale del danno biologico
(22,5%), della sua natura estetica, della zona colpita in una donna di giovane età, può senz'altro ritenersi presuntivamente provata la sofferenza interiore della danneggiata correlata alla lesione alla salute.
Tuttavia deve considerarsi che, diversamente da quanto mostra di ritenere la e Pt_1
Contro come invece già correttamente rilevato dalla nella propria costituzione in appello, il Tribunale aveva accordato all'attrice un risarcimento del danno non patrimoniale permanente di euro 89.205,00 comprensivo tanto del danno biologico quanto del danno pagina 5 di 9 morale;
la sentenza di primo grado non aveva quindi liquidato solo danno biologico, come si legge nel relativo atto di appello, ma anche il danno morale.
Infatti, nella parte motiva della sentenza di primo grado si richiamano la pronuncia delle
SS.UU. n. 26792/08 e i principi in essa sanciti, tra cui quello della unificazione, in una unica categoria concettuale, della nozione di danno non patrimoniale, il quale andava inteso «come categoria unitaria, non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie, … comprensivo sia della area del cd danno biologico sia di quella del cd danno morale in senso lato, inteso come sofferenza psicologica non necessariamente transeunte senza automatismi, e valutando la effettività del danno e del ristoro nella sua interezza».
Ed infatti la liquidazione effettuata dal primo giudice si pone perfettamente in linea con le Tabelle di Milano vigenti all'epoca della decisione (versione 2013), le quali indicavano il valore monetario corrispondente alle percentuali di IP secondo una
«liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di: c.d. danno biologico “standard”, c.d. personalizzazione… del danno biologico, c.d. danno morale». Così i Criteri Orientativi relativi alle tabelle del 2013, che chiariscono anche come il nuovo valore del c.d. “punto” sia individuato partendo dal valore del punto delle tabelle precedenti, relativo alla sola componente del danno biologico, aumentato di una percentuale ponderata in ragione dell'inserimento, nel valore di liquidazione “medio”, anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva”
e dunque al danno morale.
Nelle stesse tabelle è indicato, per ciascuna percentuale di IP, detto aumento ponderato che risarcisce il danno morale, che, nel caso di specie (IP del 22,5%) è pari al 38,5%.
pagina 6 di 9 Della somma liquidata alla per il danno non patrimoniale permanente di Pt_1
complessivi euro 89.205,00, euro 24.798,00 ineriscono dunque alla liquidazione del danno morale.
Ritiene la Corte che ricorrano, nel caso di specie, i presupposti per aumentare, in via equitativa, il risarcimento del danno morale tabellare.
Infatti, rispetto all'entità del danno morale presuntivamente riconosciuta, che le tabelle associano all'IP indipendentemente dalla natura del danno alla salute (psichico, ortopedico, ecc… o, come in ispecie, estetico), è del tutto ragionevole assumere che la sofferenza soggettiva della per il suo mutato aspetto fisico sia stata Pt_1
particolarmente intensa alla luce del fatto che, come mostrano le fotografie scattate anche poco prima degli interventi (in posa in costume da bagno, con seno nudo o semicoperto), ella era particolarmente attenta al proprio aspetto esteriore e soddisfatta delle proprie forme, risultando essere stata quindi colpita in una ambito essenziale della sua rappresentazione della femminilità e del suo concetto di sé.
Osservato che le tabelle milanesi prevedono, per una IP del 22,5%, un aumento per personalizzazione, anche del solo danno morale, del 36,5%, appare equo liquidare, ai valori attuali e in misura già comprensiva del risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria (calcolato mediante interessi legali su somma svalutata al fatto e annualmente rivalutata dal fatto ad oggi), l'importo di euro
14.000,00.
4) Non può essere invece accolta la domanda di risarcimento del danno da perdita di chances lavorative nel settore della moda e dell'intrattenimento, non essendovi alcuna prova dell'esistenza, tanto meno apprezzabile, della possibilità lavorativa che la Pt_1
assume di avere perso a causa delle condizioni fisiche permanenti derivatele dall'illecito.
Infatti la ha dedotto di avere “saltuariamente” (come da lei dichiarato al CTU) Pt_1
lavorato come “hostess, ragazza immagine e modella” tra il 1993 e il 1997 ed ha, a riprova, prodotto la dichiarazione di , dell'agenzia Milano Models 2, il Testimone_1
quale si limita a riferire di avere personalmente realizzato il book fotografico di pagina 7 di 9 presentazione della donna, e di averla poi incaricata di esercitare non meglio dettagliate
«attività di hostess, modella per sfilate di intimo e moda mare, ragazza immagine ecc nel periodo dal 1993 al 1997», attività delle quali non è noto il numero, la durata né il compenso.
Nel 1997 la aveva 25 anni e non vi è né allegazione né prova che fino al 2006, Pt_1
quando aveva raggiunto l'età di 34, anni ella avesse continuato a lavorare nel settore della moda e simili, o anche avesse solo ricercato un lavoro in tale ambito.
Anzi vi è prova in atti (v. dichiarazioni rese al CTU) che ella, già far data dal 1997, aveva liberamente scelto di dedicarsi ad altre attività lavorative (commessa in un negozio di ottica, tabaccaia e infine promotrice finanziaria), del tutto estranee al mondo della moda e dell'intrattenimento, evidentemente abbandonato per ragioni indipendenti dal danno biologico riportato in seguito agli interventi del 2006.
Nulla consente quindi di affermare che nel 2006 la avesse una qualche concreta Pt_1
ed effettiva possibilità di affermarsi nella carriera di modella o simili, in ipotesi persa a causa del danno alla salute in quell'anno riportato, e tanto meno che i possibili guadagni sarebbero stati superiori a quelli ricavabili dalle altre attività di fatto svolte.
5)La modesta maggior somma riconosciuta in questo giudizio induce ad una regolazione delle spese di primo grado una non diversa da quella del Tribunale.
Stante l'esito delle impugnazioni, che hanno visto la vittoriosa solo per un Pt_1
minimo importo rispetto a quello richiesto in appello., le spese relative, liquidate corrispondentemente al maggior credito riconosciuto, vanno compensate per la metà e per il resto poste a carico dell' soccombente CP_1
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio disposto dall'ordinanza della
S.C. n. 25910/23, condanna la Controparte_2 Controparte_2
a pagare a euro 14.000,00, oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dalla Parte_1
pubblicazione della presente sentenza al saldo, a titolo di maggior danno morale;
pagina 8 di 9 rigetta la domanda della di risarcimento del danno da perdita di chances Pt_1
lavorative.
Regola le spese di primo grado come da sentenza del Tribunale.
Previa compensazione per la metà, condanna l a rifondere alla le CP_1 Pt_1
successive spese processuali che liquida, già al 50%, per l'appello, in euro 582,75 per anticipazioni ed euro 2.000,00 per compensi, per il giudizio di cassazione in euro 531,50 per anticipazioni ed euro 1.500,00 per compensi, e per il presente giudizio di rinvio in euro 582,75 per anticipazioni ed euro 2.000,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 4.3.2025.
Il Presidente est.
Mariacolomba Giuliano
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Mariacolomba Giuliano Presidente rel dott. Pietro Iovino Consigliere dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1942/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMPELLIZZERI Parte_1 C.F._1
ANTONIO
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. TAVAZZI MICHELE P.IVA_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per la Gianotti:
<< 1) In via preliminare, in via istruttoria, disporre consulenza tecnica d'ufficio psico-diagnostica per accertare il gravissimo danno psicologico ed esistenziale subito dalla Signora per i Parte_1 fatti di cui è causa e le conseguenze relazioni attuali in ordine alla difficoltà della Stessa alla accettazione della situazione verificatasi ed alle difficoltà di interagire col prossimo ed in particolare in ordine ad una normale vita di relazione ed affettiva sessuale, trattandosi di attività istruttoria ammissibile, rilevante e conducente al fine del giusto decidere, con conseguente rimessione della causa sul ruolo per i successivi incombenti;
2) Nel merito, in subordine e senza recesso, comunque ed in ogni caso, in parziale riforma della
Sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Prima Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Enrico Saracini, n. 470/2014 R. Sent., n. 7485/2008 R.G., del 18.2.2014, depositata il 21.3.2014, resa inter partes, tenuto conto dei principi di diritto enunciati dalla Sentenza n. 25910/2023 Numero di Raccolta
Generale, n. 910/2023 Numero sezionale, n. 26247/2020 R.G., del 14.3.2023, pubblicata il 5.9.2023, della Suprema Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, accogliere integralmente l'atto di riassunzione e, per l'effetto: pagina 1 di 9 a) Preliminarmente, dire e dichiarare che l'appellante per i fatti per cui è causa ha Parte_1 subito oltre che un danno morale anche un danno da perdita di chances patrimoniali di futuro guadagno, per le ragioni tutte già esposte;
b) Sempre in via preliminare, dire e dichiarare che le somme dovute a titolo di risarcimento per i suddetti danni ammontano ad euro 95.763,00= (diconsi euro novantacinquemilasettecentosessantatre/00), per quelli morali, e ad euro 110.000,00= (diconsi euro centodiecimila/00=) per quelli da perdita di chances patrimoniali di futuro guadagno, e così complessivamente euro 205.763,00= (diconsi euro duecentocinquemilasettecentosessantatre/00) o a quella diversa somma maggiore o minore che sarà stata ritenuta di Giustizia all'esito del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per Legge, dalla data dell'illecito all'effettivo soddisfo, per tutti i motivi già esposti;
c) Conseguentemente, Volere pronunciare Sentenza di condanna a carico dell'
[...]
, in persona del Suo legale rappresentante, il Direttore Generale Controparte_2 pro-tempore, con sede in in Via del Pozzo, n. 71, part. i.v.a. n. , ed in favore CP_1 P.IVA_1 della Signora al risarcimento dei sofferti danni come sopra allegati e individuati nella Parte_1 misura di euro 95.763,00= (diconsi euro novantacinquemilasettecentosessantatre/00), per quelli morali, e di euro 110.000,00= (diconsi euro centodiecimila/00=) per quelli da perdita di chances patrimoniali di futuro guadagno, e così complessivamente euro 205.763,00= (diconsi euro duecentocinquemilasettecentosessantatre/00) o a quella diversa somma maggiore o minore che sarà stata ritenuta di Giustizia all'esito del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per Legge, dalla data dell'illecito all'effettivo soddisfo, per tutte le ragioni già esposte;
d) Rigettare ogni difesa, allegazione ed eccezione avversaria, perché infondata in fatto ed erronea in diritto;
e) Con vittoria di spese e compensi, compresi quelle per il Giudizio di Cassazione>>
Per l'AOU:
<< in via preliminare:
-Dichiarare inammissibili le domande ex adverso avanzate configurandosi quali domande nuove;
in via principale:
-rigettare le domande tutte ex adverso formulate in quanto assolutamente infondate e pretestuose, sia in fatto che in diritto, e pertanto confermare in ogni sua parte la sentenza resa dal Tribunale di
Modena n. 470/14; in via subordinata:
-qualora nel corso del presente giudizio dovessero emergere circostanze e/o valutazioni differenti rispetto a quelle rese nel corso del primo grado rispetto alle domande ex adverso avanzate, ridurre nei limiti di quanto effettivamente provato, il quantum debeatur a carico della sig.ra Parte_1
In via subordinata istruttoria:
-qualora il Giudice adito ritenesse di istruire la causa, accogliendo l'avversa
richiesta di CTU volta all'accertamento del danno morale e del danno da perdita di chance patiti dalla sig.ra si formula richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione completa Pt_1 relativa alla invalidità civile della sig.ra Pt_1
In ogni caso con vittoria di spese e compensi ex D.M. 55/14 del giudizio di appello rgn n. 2135/14, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.
-Si dichiara, in ogni caso, di non accettare il contraddittorio sulle eventuali nuove domande, eccezioni
e conclusioni formulate dalle difese delle parti del presente giudizio>>.
pagina 2 di 9 RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con sentenza n. 470/2014 il Tribunale di Modena, in parziale accoglimento della domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti a Controparte_2
seguito di due interventi chirurgici - mastectomia con contestuale ricostruzione del seno di rimozione degli espansori mammari- del febbraio e dell'aprile 2006, condannava l'AOU al pagamento di complessivi euro 96.255,80 a titolo di danno patrimoniale e non, oltre alle spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello la lamentando di aver riportato un Pt_1
danno da IP superiore a quello quantificato dalla CTU e di avere diritto al risarcimento del danno morale ed esistenziale, unitamente a quello da perdita di chances lavorative.
Con sentenza n. 2038/2020 la Corte di Appello di Bologna rigettava il gravame.
Segnatamente, la Corte riteneva corretta la quantificazione del danno da IP effettuata dal
Tribunale (22-23 punti percentuali, in luogo dei 30-32 stimati dal CTP) e ravvisava la mancanza di prova della spettanza della personalizzazione dell'IP, del danno morale e del danno da perdita di chances.
La proponeva quindi ricorso per Cassazione. Pt_1
Co Con ordinanza n. 25910/23 del 05.9.2023 la , rilevata l'infondatezza del primo, del secondo e di parte del terzo motivo di ricorso (relativi alla quantificazione e alla personalizzazione del danno biologico) e ritenuto assorbito il quarto motivo di ricorso
(sulle spese di lite del giudizio di appello), accoglieva parte del terzo motivo ritenendo che la Corte d'Appello avesse omesso di esaminare fatti decisivi ai fini del giudizio relativamente alle domande di risarcimento del danno morale e del danno da perdita di chances.
Rinviava pertanto gli atti alla Corte d'Appello prescrivendo, quanto alla domanda di risarcimento del danno morale, l'esame delle presumibili sofferenze patite dalla Pt_1
in conseguenza dell'isolamento sociale e dell'abbandono delle attività lavorative, da accertarsi anche in via presuntiva. Quanto invece alla domanda di risarcimento del pagina 3 di 9 danno da perdita di chances, prescriveva la valutazione delle circostanze di fatto dimostrate a tale riguardo dalla (riconoscimento dell'invalidità civile nella Pt_1
misura del 67%, book fotografico e dichiarazioni dell'agenzia di moda e spettacolo
Milano Models 2 di . CP_1
La riassumeva il giudizio reiterando le domande di risarcimento del danno Pt_1
morale, che quantificava in euro 95.763,00, e del danno da perdita di chances, quantificato in euro 110.000,00.
L'AOU si costituiva deducendo l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno da perdita di chances, avanzata per la prima volta nel giudizio di appello,
l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno morale, a più riprese modificata nel petitum, e, in ogni caso, l'infondatezza delle pretese di controparte.
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza del 12.11.2024, sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito di note.
2) Va premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dall'AOU per la prima volta nel presente giudizio di rinvio, nell'atto di citazione di primo grado la aveva Pt_1
domandato non solo il risarcimento del danno biologico e morale, ma altresì il risarcimento del danno da perdita di chances lavorative (atto di citazione, p. 6).
A nulla rileva, ai fini dell'ammissibilità della domanda che la nella citazione in Pt_1
primo grado, non avesse quantificato il danno richiesto;
rimetterne la liquidazione all'equo apprezzamento del giudice non comporta infatti alcuna violazione del principio del contraddittorio. Anche la domanda di risarcimento del danno morale, diversamente da quanto ritenuto dall'appellata, è ammissibile nonostante la la abbia Pt_1
indicativamente quantificata in importi via via maggiori nel corso del procedimento (v.
Cass. 1083/11).
Viceversa, è inammissibile la domanda di risarcimento del danno esistenziale, rigettata dal giudice di appello senza che la relativa statuizione sia stata impugnata per cassazione, domanda che, inserita nelle note di precisazione delle conclusioni del pagina 4 di 9 presente giudizio di rinvio, non era peraltro presente nelle conclusioni dell'atto di riassunzione.
Analogamente, nelle note di precisazione delle conclusioni è domandato per la prima volta, inammissibilmente, il risarcimento del “danno psicologico”, non indicato nell'atto di riassunzione. Si osserva che non è prevista una autonoma categoria di danno di questo tipo;
il danno psichico rientra nel danno biologico, e non rileva in questa sede essendo passato in giudicato l'accertamento della percentuale di IP, mentre le sofferenze interiori ed il disagio psicologico, non strutturatisi in una patologia di carattere permanente, vanno valutate nell'ambito del danno morale.
3)Con riguardo alla domanda di risarcimento del danno morale, come indicato dalla S.C. nella pronuncia che ha disposto il presente rinvio, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, però, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbite nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle rilevanti sotto il profilo del danno morale.
Nel caso di specie, tenuto conto della non lieve entità percentuale del danno biologico
(22,5%), della sua natura estetica, della zona colpita in una donna di giovane età, può senz'altro ritenersi presuntivamente provata la sofferenza interiore della danneggiata correlata alla lesione alla salute.
Tuttavia deve considerarsi che, diversamente da quanto mostra di ritenere la e Pt_1
Contro come invece già correttamente rilevato dalla nella propria costituzione in appello, il Tribunale aveva accordato all'attrice un risarcimento del danno non patrimoniale permanente di euro 89.205,00 comprensivo tanto del danno biologico quanto del danno pagina 5 di 9 morale;
la sentenza di primo grado non aveva quindi liquidato solo danno biologico, come si legge nel relativo atto di appello, ma anche il danno morale.
Infatti, nella parte motiva della sentenza di primo grado si richiamano la pronuncia delle
SS.UU. n. 26792/08 e i principi in essa sanciti, tra cui quello della unificazione, in una unica categoria concettuale, della nozione di danno non patrimoniale, il quale andava inteso «come categoria unitaria, non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie, … comprensivo sia della area del cd danno biologico sia di quella del cd danno morale in senso lato, inteso come sofferenza psicologica non necessariamente transeunte senza automatismi, e valutando la effettività del danno e del ristoro nella sua interezza».
Ed infatti la liquidazione effettuata dal primo giudice si pone perfettamente in linea con le Tabelle di Milano vigenti all'epoca della decisione (versione 2013), le quali indicavano il valore monetario corrispondente alle percentuali di IP secondo una
«liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di: c.d. danno biologico “standard”, c.d. personalizzazione… del danno biologico, c.d. danno morale». Così i Criteri Orientativi relativi alle tabelle del 2013, che chiariscono anche come il nuovo valore del c.d. “punto” sia individuato partendo dal valore del punto delle tabelle precedenti, relativo alla sola componente del danno biologico, aumentato di una percentuale ponderata in ragione dell'inserimento, nel valore di liquidazione “medio”, anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva”
e dunque al danno morale.
Nelle stesse tabelle è indicato, per ciascuna percentuale di IP, detto aumento ponderato che risarcisce il danno morale, che, nel caso di specie (IP del 22,5%) è pari al 38,5%.
pagina 6 di 9 Della somma liquidata alla per il danno non patrimoniale permanente di Pt_1
complessivi euro 89.205,00, euro 24.798,00 ineriscono dunque alla liquidazione del danno morale.
Ritiene la Corte che ricorrano, nel caso di specie, i presupposti per aumentare, in via equitativa, il risarcimento del danno morale tabellare.
Infatti, rispetto all'entità del danno morale presuntivamente riconosciuta, che le tabelle associano all'IP indipendentemente dalla natura del danno alla salute (psichico, ortopedico, ecc… o, come in ispecie, estetico), è del tutto ragionevole assumere che la sofferenza soggettiva della per il suo mutato aspetto fisico sia stata Pt_1
particolarmente intensa alla luce del fatto che, come mostrano le fotografie scattate anche poco prima degli interventi (in posa in costume da bagno, con seno nudo o semicoperto), ella era particolarmente attenta al proprio aspetto esteriore e soddisfatta delle proprie forme, risultando essere stata quindi colpita in una ambito essenziale della sua rappresentazione della femminilità e del suo concetto di sé.
Osservato che le tabelle milanesi prevedono, per una IP del 22,5%, un aumento per personalizzazione, anche del solo danno morale, del 36,5%, appare equo liquidare, ai valori attuali e in misura già comprensiva del risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria (calcolato mediante interessi legali su somma svalutata al fatto e annualmente rivalutata dal fatto ad oggi), l'importo di euro
14.000,00.
4) Non può essere invece accolta la domanda di risarcimento del danno da perdita di chances lavorative nel settore della moda e dell'intrattenimento, non essendovi alcuna prova dell'esistenza, tanto meno apprezzabile, della possibilità lavorativa che la Pt_1
assume di avere perso a causa delle condizioni fisiche permanenti derivatele dall'illecito.
Infatti la ha dedotto di avere “saltuariamente” (come da lei dichiarato al CTU) Pt_1
lavorato come “hostess, ragazza immagine e modella” tra il 1993 e il 1997 ed ha, a riprova, prodotto la dichiarazione di , dell'agenzia Milano Models 2, il Testimone_1
quale si limita a riferire di avere personalmente realizzato il book fotografico di pagina 7 di 9 presentazione della donna, e di averla poi incaricata di esercitare non meglio dettagliate
«attività di hostess, modella per sfilate di intimo e moda mare, ragazza immagine ecc nel periodo dal 1993 al 1997», attività delle quali non è noto il numero, la durata né il compenso.
Nel 1997 la aveva 25 anni e non vi è né allegazione né prova che fino al 2006, Pt_1
quando aveva raggiunto l'età di 34, anni ella avesse continuato a lavorare nel settore della moda e simili, o anche avesse solo ricercato un lavoro in tale ambito.
Anzi vi è prova in atti (v. dichiarazioni rese al CTU) che ella, già far data dal 1997, aveva liberamente scelto di dedicarsi ad altre attività lavorative (commessa in un negozio di ottica, tabaccaia e infine promotrice finanziaria), del tutto estranee al mondo della moda e dell'intrattenimento, evidentemente abbandonato per ragioni indipendenti dal danno biologico riportato in seguito agli interventi del 2006.
Nulla consente quindi di affermare che nel 2006 la avesse una qualche concreta Pt_1
ed effettiva possibilità di affermarsi nella carriera di modella o simili, in ipotesi persa a causa del danno alla salute in quell'anno riportato, e tanto meno che i possibili guadagni sarebbero stati superiori a quelli ricavabili dalle altre attività di fatto svolte.
5)La modesta maggior somma riconosciuta in questo giudizio induce ad una regolazione delle spese di primo grado una non diversa da quella del Tribunale.
Stante l'esito delle impugnazioni, che hanno visto la vittoriosa solo per un Pt_1
minimo importo rispetto a quello richiesto in appello., le spese relative, liquidate corrispondentemente al maggior credito riconosciuto, vanno compensate per la metà e per il resto poste a carico dell' soccombente CP_1
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio disposto dall'ordinanza della
S.C. n. 25910/23, condanna la Controparte_2 Controparte_2
a pagare a euro 14.000,00, oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dalla Parte_1
pubblicazione della presente sentenza al saldo, a titolo di maggior danno morale;
pagina 8 di 9 rigetta la domanda della di risarcimento del danno da perdita di chances Pt_1
lavorative.
Regola le spese di primo grado come da sentenza del Tribunale.
Previa compensazione per la metà, condanna l a rifondere alla le CP_1 Pt_1
successive spese processuali che liquida, già al 50%, per l'appello, in euro 582,75 per anticipazioni ed euro 2.000,00 per compensi, per il giudizio di cassazione in euro 531,50 per anticipazioni ed euro 1.500,00 per compensi, e per il presente giudizio di rinvio in euro 582,75 per anticipazioni ed euro 2.000,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 4.3.2025.
Il Presidente est.
Mariacolomba Giuliano
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