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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/01/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE - 2° COLLEGIO
R.G. 3918/2022
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3918 R.G.C. dell'anno 2022, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 10 ottobre 2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, via Stimigliano n.5, Parte_1 presso lo Studio Legale dell' Avv. Claudio Conti, che la rappresenta e difende come da procura in atti
Appellante
E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 Appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10665/2022
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma n. 10665/2022 che – a definizione del giudizio in RG n. 2051/2021, proposto dalla stessa nei confronti di ed avente ad oggetto la Controparte_1 restituzione di somme corrisposte a titolo di oneri condominiali - respingeva la domanda dell'attrice, condannandola al pagamento delle spese di lite.
L'appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame chiedendone la riforma e concludeva affinchè la Corte adìta, contrariis reiectis e ad integrale riforma della gravata sentenza, volesse accogliere la domanda proposta nel primo grado di giudizio e condannare al Controparte_1 pagamento di € 9.137,75 a titolo di oneri condominiali corrisposti dalla stessa
[...]
all'amministrazione del condominio nel cui ambito rientrava anche l'unità Pt_1 immobiliare sita in Roma, piazza della Rotonda, 70 di sua proprietà, con conseguente condanna della Società appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Rimaneva contumace l'appellata Società.
All'udienza collegiale del 10 ottobre 2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con termini per memorie conclusionali e repliche.
pag. 2/6 MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dalla domanda proposta da - nella Parte_2 qualità di proprietaria dell'unità immobiliare sita in Roma, piazza della
Rotonda, 70 – di condanna di conduttrice dell'immobile de Controparte_1 quo, al pagamento di € 9.137,75 a titolo di oneri condominiali per riscaldamento centralizzato corrisposti dalla stessa attrice all'amministrazione del condominio.
Il Tribunale respingeva integralmente la domanda attorea basando la decisione su articolate ragioni, così individuate: “La domanda di Parte_3 non si ritiene possa trovare accoglimento seppure ammissibile e non nulla attesa l'enucleabilità del thema decidendum dall'atto di citazione introduttivo del giudizio nonché procedibile alla luce del procedimento di mediazione obbligatoria esperito. Ciò per i seguenti motivi e, in particolare, per la ragione che l'attrice – come già implicitamente evidenziato nella descrizione dello svolgimento del processo – non ha allegato alcun documento da cui si potesse evincere che gli oneri condominiali nel corso del rapporto contrattuale locatizio intercorso tra la stessa e la società conduttrice dalla medesima convenuta in giudizio fossero a carico di quest'ultima – come, di certo, non può ritenersi scontato – e non della stessa attrice locatrice alla quale, proprio sulla base dei – soli – documenti dalla stessa depositati, sono stati esclusivamente rivolti i solleciti di pagamento dell'amministrazione condominiale offerti in comunicazione. Sono, dunque, queste le ragioni della decisione e per cui non si ritiene possa trovare accoglimento la domanda dell'attrice”.
L'appellante censura la sentenza gravata chiedendone alla Corte la riforma per le seguenti motivazioni: “Il giudice motiva la sua sentenza di rigetto per la mancanza della prova che contrattualmente l'onere delle spese condominiali e di riscaldamento fossero a carico del conduttore. Ma nelle 10 pagine della comparsa di costituzione di controparte non è mai stato scritto che il conduttore non aveva l'onere del pagamento delle spese condominiali e di
pag. 3/6 riscaldamento. Il Giudice non può sollevare d'ufficio tale eccezione ai sensi dell'art. 115 cpc. Controparte costituendosi ha dedotto che in epoca successiva ai fatti di causa, con il Condominio e con la Signora nuova CP_2 proprietaria dell'immobile che è subentrata nel contratto come locatrice al posto della Signora è stato raggiunto un accordo sull'onere relativo Pt_2 alle spese di riscaldamento condominiale ( vedi allegazione alla comparsa di costituzione del convenuto) da cui la si era distaccata senza CP_1 consenso del Condominio e senza aver stabilito preventivamente l'onere che sarebbe rimasto a suo carico. Pertanto il Condominio per dare il suo consenso alla vendita dell'immobile ( necessario per legge) ha preteso il pagamento di tutte le somme non corrisposte dalla fino a tale data. Abbiamo CP_1 prodotto tali documenti in sede di 183 cpc II° comma e questi non sono stati contestati. Il giudice da atto della allegazione, da atto che successivamente all'allegazione non sono state formulate eccezioni, ma si sostituisce in sentenza al revocato avvocato della parte convenuta per eccepire la mancata produzione del contratto di locazione”.
Le doglianze sono infondate e vanno respinte.
Atteso che, secondo univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice di appello può rendere la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti e confermare la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti ( “In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni
pag. 4/6 diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice”
Cassazione civile sez. VI, 11/01/2019, n.513), la Corte rileva – dal riesame degli atti di causa – che l'odierna appellante non ha fornito nel primo grado di giudizio la prova dell'avvenuta corresponsione al degli importi che CP_3 le sono stati richiesti a titolo di oneri condominiali per il riscaldamento centralizzato e dei quali chiede la restituzione, limitandosi invero a produrre i relativi solleciti di pagamento inoltrati dal CP_3
La domanda proposta dall'odierna appellante in primo grado non appare pertanto comprovata, non avendo la ottemperato all'onere probatorio Pt_2 posto a suo carico ex art. 2697 c.c. in merito alla dedotta creditoria.
Per quanto fin qui detto, l'appello viene respinto ed ogni altra questione rimane assorbita.
Nulla per le spese di lite, attesa la contumacia dell'appellato.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Controparte_1
10665/2022;
2. nulla per le spese.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore pag. 5/6 importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 gennaio 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott. Gisella Dedato
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE - 2° COLLEGIO
R.G. 3918/2022
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3918 R.G.C. dell'anno 2022, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 10 ottobre 2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, via Stimigliano n.5, Parte_1 presso lo Studio Legale dell' Avv. Claudio Conti, che la rappresenta e difende come da procura in atti
Appellante
E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 Appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10665/2022
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma n. 10665/2022 che – a definizione del giudizio in RG n. 2051/2021, proposto dalla stessa nei confronti di ed avente ad oggetto la Controparte_1 restituzione di somme corrisposte a titolo di oneri condominiali - respingeva la domanda dell'attrice, condannandola al pagamento delle spese di lite.
L'appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame chiedendone la riforma e concludeva affinchè la Corte adìta, contrariis reiectis e ad integrale riforma della gravata sentenza, volesse accogliere la domanda proposta nel primo grado di giudizio e condannare al Controparte_1 pagamento di € 9.137,75 a titolo di oneri condominiali corrisposti dalla stessa
[...]
all'amministrazione del condominio nel cui ambito rientrava anche l'unità Pt_1 immobiliare sita in Roma, piazza della Rotonda, 70 di sua proprietà, con conseguente condanna della Società appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Rimaneva contumace l'appellata Società.
All'udienza collegiale del 10 ottobre 2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con termini per memorie conclusionali e repliche.
pag. 2/6 MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dalla domanda proposta da - nella Parte_2 qualità di proprietaria dell'unità immobiliare sita in Roma, piazza della
Rotonda, 70 – di condanna di conduttrice dell'immobile de Controparte_1 quo, al pagamento di € 9.137,75 a titolo di oneri condominiali per riscaldamento centralizzato corrisposti dalla stessa attrice all'amministrazione del condominio.
Il Tribunale respingeva integralmente la domanda attorea basando la decisione su articolate ragioni, così individuate: “La domanda di Parte_3 non si ritiene possa trovare accoglimento seppure ammissibile e non nulla attesa l'enucleabilità del thema decidendum dall'atto di citazione introduttivo del giudizio nonché procedibile alla luce del procedimento di mediazione obbligatoria esperito. Ciò per i seguenti motivi e, in particolare, per la ragione che l'attrice – come già implicitamente evidenziato nella descrizione dello svolgimento del processo – non ha allegato alcun documento da cui si potesse evincere che gli oneri condominiali nel corso del rapporto contrattuale locatizio intercorso tra la stessa e la società conduttrice dalla medesima convenuta in giudizio fossero a carico di quest'ultima – come, di certo, non può ritenersi scontato – e non della stessa attrice locatrice alla quale, proprio sulla base dei – soli – documenti dalla stessa depositati, sono stati esclusivamente rivolti i solleciti di pagamento dell'amministrazione condominiale offerti in comunicazione. Sono, dunque, queste le ragioni della decisione e per cui non si ritiene possa trovare accoglimento la domanda dell'attrice”.
L'appellante censura la sentenza gravata chiedendone alla Corte la riforma per le seguenti motivazioni: “Il giudice motiva la sua sentenza di rigetto per la mancanza della prova che contrattualmente l'onere delle spese condominiali e di riscaldamento fossero a carico del conduttore. Ma nelle 10 pagine della comparsa di costituzione di controparte non è mai stato scritto che il conduttore non aveva l'onere del pagamento delle spese condominiali e di
pag. 3/6 riscaldamento. Il Giudice non può sollevare d'ufficio tale eccezione ai sensi dell'art. 115 cpc. Controparte costituendosi ha dedotto che in epoca successiva ai fatti di causa, con il Condominio e con la Signora nuova CP_2 proprietaria dell'immobile che è subentrata nel contratto come locatrice al posto della Signora è stato raggiunto un accordo sull'onere relativo Pt_2 alle spese di riscaldamento condominiale ( vedi allegazione alla comparsa di costituzione del convenuto) da cui la si era distaccata senza CP_1 consenso del Condominio e senza aver stabilito preventivamente l'onere che sarebbe rimasto a suo carico. Pertanto il Condominio per dare il suo consenso alla vendita dell'immobile ( necessario per legge) ha preteso il pagamento di tutte le somme non corrisposte dalla fino a tale data. Abbiamo CP_1 prodotto tali documenti in sede di 183 cpc II° comma e questi non sono stati contestati. Il giudice da atto della allegazione, da atto che successivamente all'allegazione non sono state formulate eccezioni, ma si sostituisce in sentenza al revocato avvocato della parte convenuta per eccepire la mancata produzione del contratto di locazione”.
Le doglianze sono infondate e vanno respinte.
Atteso che, secondo univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice di appello può rendere la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti e confermare la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti ( “In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni
pag. 4/6 diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice”
Cassazione civile sez. VI, 11/01/2019, n.513), la Corte rileva – dal riesame degli atti di causa – che l'odierna appellante non ha fornito nel primo grado di giudizio la prova dell'avvenuta corresponsione al degli importi che CP_3 le sono stati richiesti a titolo di oneri condominiali per il riscaldamento centralizzato e dei quali chiede la restituzione, limitandosi invero a produrre i relativi solleciti di pagamento inoltrati dal CP_3
La domanda proposta dall'odierna appellante in primo grado non appare pertanto comprovata, non avendo la ottemperato all'onere probatorio Pt_2 posto a suo carico ex art. 2697 c.c. in merito alla dedotta creditoria.
Per quanto fin qui detto, l'appello viene respinto ed ogni altra questione rimane assorbita.
Nulla per le spese di lite, attesa la contumacia dell'appellato.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Controparte_1
10665/2022;
2. nulla per le spese.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore pag. 5/6 importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 gennaio 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott. Gisella Dedato
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