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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 04/04/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1055/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice dott.ssa Serena Chimichi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1055/2024 promossa da:
(C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 12/02/2003, con il patrocinio dell'avv. PARIGIANI ROBERTA, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in VIA DEI MONTANINI 5 SIENA, ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del
11.04.2024
nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLI'
CON L'INTERVENTO DEL P.M. in persona del Procuratore della Repubblica in Sede.
In punto a: rettificazione di genere
CONCLUSIONI
All'udienza del 05/02/2025, la ricorrente , precisando le Parte_1 conclusioni come da ricorso introduttivo depositato il 06/05/2024 e rinunciando a ogni termine, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate ovvero: “a)DISPORRE sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita di
(C.F. e nel senso che Parte_1 C.F._1
l'indicazione del sesso ivi contenuta (“femminile”) si sostituisca l'indicazione del sesso “maschile” e nel senso dell'indicazione del nome sia rettificata nel Pt_1
nuovo nome “ di e conseguenza ORDINARE all'ufficio anagrafe Persona_1 del Comune ove fu compilato l'atto di nascita, di rettificare lo stesso .
a) (C.F. a sottoporsi a tutti gli Parte_1 C.F._1
interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, da femminili a maschili;
” specificando che, pur essendo intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 143/2024, insiste per una statuizione in merito al diritto di sottoporsi all'operazione di rettificazione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/05/2024, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale, formulando le conclusioni di cui in epigrafe. Allegando di essere di stato libero e di non avere figli, riferiva di essersi sentita di sesso maschile fin da bambina, avendone già preso consapevolezza sin dall'età di 9/10 anni e iniziando ad avere maggiore consapevolezza all'età di 17/18 anni;
di conseguenza, a dicembre 2022 decideva di rivolgersi al Movimento Identità Trans di Bologna, dove ha iniziato il proprio percorso.
Nella relazione allegata in atti di consulenza psicologica del MIT, firmata dalla dott.ssa e datata 02/03/2024, si rilevava che, a seguito di una Persona_2
serie di colloqui e test “La storia clinica di alias Parte_1 Persona_1
ha permesso di formulare la diagnosi di disforia di genere (DSM-5-TER) in quanto
è presente una marcata incongruenza, di lunga durata, tra il sesso biologico attribuito alla nascita e il genere che si percepisce e si manifesta e tale condizione si associa a un marcato disagio psicologico” e “Nel mese di maggio 2023 la persona alias si é sottoposta all'estero a Parte_1 Persona_1 mastectomia bilaterale che ha comportato per la persona una riduzione della disforia provata e sollievo nella percezione di sé”
Parte ricorrente allegava, inoltre, una relazione firmata dalla dott.ssa
[...]
e datata 20/02/2024, nella quale veniva riferito che “in data Persona_3
25.07.2023 firma il consenso informato e redigo un piano terapeutico, Parte_1 prescrivendo testosterone, e la prescrizione è tutt'ora in corso. L'utente esprime piena soddisfazione per l'effetto del testosterone che continua ad assumere regolarmente. è in buona salute e non vi sono controindicazioni Parte_1
mediche a un eventuale intervento chirurgico di affermazione di genere”.
In data 10/05/2024 interveniva il Pubblico Ministero, non costituito in giudizio, non opponendosi alle domande di parte ricorrente.
All'udienza del 05/02/2025 compariva la parte ricorrente personalmente con chiare sembianze maschili, anche nelle movenze e nel parlato, apparendo serena e sicura del proprio modo di essere e del percorso intrapreso. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce della documentazione sanitaria prodotta, faceva precisare le conclusioni. Il procuratore di parte ricorrente procedeva alla discussione orale della causa riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, insistendo anche per una statuizione in merito al diritto a sottoporsi all'operazione di rettificazione del sesso, e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente va rilevato che la mancanza di controinteressati, essendo parte ricorrente di stato libero e senza figli, giustifica la proposizione dell'azione soltanto nei confronti del Pubblico Ministero.
Ciò posto, le domande proposte da parte ricorrente meritano accoglimento.
Il complesso delle circostanze esposte nel ricorso introduttivo e all'udienza del
05/02/2025, corredate da adeguata documentazione, e le relazioni psicologiche prodotte attestano che parte ricorrente ha seguito, e sta seguendo, un percorso di transizione con terapia ormonale ed è affetta da una disforia di identità di genere.
Tale disforia può essere superata soltanto con la transizione dal sesso femminile a quello maschile, come chiarito dalla dott.ssa nella propria Persona_2 relazione: “la richiesta di rettificazione di attribuzione di sesso appare legittima, motivata, profondamente meditata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto. Essa rappresenta un intervento caldamente auspicabile in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità di alias e del suo Parte_1 Persona_1 diritto all'autodeterminazione, permetterebbe di evitare i gravi disagi cui è potenzialmente esposto quotidianamente”.
Unitamente a ciò, i referti medici allegati certificano la stabilità con cui parte ricorrente si sottopone al trattamento ormonale nonché le intervenute trasformazioni fisiche quali effetti conseguiti. Inoltre, secondo quanto emerge dalla documentazione medica agli atti e dalle dichiarazioni rese dalla parte all'udienza del 05/02/2025, il percorso psicologico e la terapia ormonale già svolti hanno certamente conferito alla sua persona un maggiore benessere psicofisico, consolidando la percezione di sé al maschile, considerata stabile, integrata ed irreversibile.
Alla luce di queste evidenze documentali, pertanto, nonché alla luce di quanto dichiarato dalla parte personalmente alla sopra citata udienza, non si ritiene necessario il compimento di ulteriori attività istruttorie. In particolare, ritiene il
Tribunale che lo svolgimento di una C.T.U. sia ultroneo per formulare un giudizio di completezza e definitività della transizione dal genere femminile a quello maschile e di certezza della sovrapposizione tra il genere psicologico maschile ed il genere fisico, anche in assenza di un trattamento chirurgico, ma con il sostegno di trattamenti medici e psicologici.
Inoltre, avendo parte ricorrente conseguito il cambiamento dei caratteri sessuali secondari e terziari per via dei trattamenti ormonali, come ha avuto modo di constatare anche il Giudice in udienza, oltre che con l'intervento svolto a maggio
2023 di mastectomia bilaterale che “ha comportato per la persona una riduzione della disforia provata e sollievo nella percezione di sé” (Cfr. allegato 2), non si ravvisa, nel caso di specie, alcuna compromissione dell'interesse pubblico alla certezza delle relazioni sociali e giuridiche. Occorre, dunque, procedere a sanare la dicotomia esistente tra il genere rappresentato anagraficamente e quello proprio della persona.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento della domanda di autorizzazione alla rettificazione di sesso formulata, pur in assenza di un già compiuto intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari. Si osserva in proposito che la L. n. 164 del 1982 relativa alle "Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso", attribuendo preminente rilevanza al c.d. sesso psicologico e comportamentale, ha previsto che debba essere accordata l'autorizzazione all' intervento medico-chirurgico previsto dall'art. 3 della Legge medesima allorché il soggetto ricorrente, pur presentando caratteristiche genetiche, anatomiche e sessuali del proprio sesso anagrafico, abbia sempre manifestato, sin dalla tenera età, una naturale tendenza a comportarsi, con sé stesso e nella vita di relazione, come appartenente al sesso opposto. Si riteneva che la transessualità irreversibile
(intesa come la situazione in cui un soggetto, pur presentando caratteristiche cromosomiche ed anatomiche di un certo sesso, avverte tuttavia di appartenere al sesso opposto) legittimasse il soggetto interessato a chiedere l'autorizzazione per l'adeguamento anatomico del proprio corpo mediante intervento medico- chirurgico alla personalità psico-sessuale effettiva. La questione è tutt'oggi disciplinata dalla L. n. 164 del 1982, in parte sostituita dalla disciplina contenuta nell'art. 31 D.Lgs. n. 150 del 2011.
In particolare, da un lato, l'art. 1 L. n. 164 del 1982 stabilisce che la rettificazione di sesso debba fondarsi sull'accertamento giudiziale passato in giudicato che attribuisca a una persona un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali;
dall'altro, l'art. 31, co. 4 D.Lgs. n. 150 del 2011 (che ha abrogato e sostituito l'art. 3 L. n. 164 del 1982) afferma che, quando risulti necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
In controtendenza rispetto all'orientamento formatosi a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 164 del 1982, la più recente giurisprudenza di legittimità e costituzionale interpreta il combinato disposto di tali due norme, in conformità ai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 32 e 117 Cost. ed ai principi di derivazione sovranazionale, nel senso di poter affermare la non necessità dell'intervento chirurgico per l'accoglimento della domanda di rettificazione, dovendosi escludere limitazioni normative al diritto di identità di genere.
La Corte di Cassazione, infatti, ha affermato che "alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della L. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del
2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale" (cfr. Cass. 15138/2015).
La Corte Costituzionale ha, a sua volta, affermato il principio secondo cui “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (cfr. Corte cost. 221/2015, principio riconfermato anche nella successiva sentenza Corte cost. 180/2017). Nel caso di specie gli elementi raccolti e sopra descritti (produzioni documentali di relazioni di specialisti in psicologia ed endocrinologia e dichiarazioni rese dalla parte attrice), da cui emergono la consapevolezza e la determinazione mostrate dall'istante nel percorso di transizione, l'effettività di questo nonché la definitività della decisione assunta, impongono al Tribunale di ritenere che all'esito di un serio e consapevole processo individuale, abbia acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Per quanto sopra esposto, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale previamente riportata e accertata la sussistenza della disforia di genere, deve accogliersi la domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile.
Inoltre, conformemente a quanto chiesto da parte ricorrente, va rettificato anche il prenome da " a , con conseguente ordine di rettificazione Pt_1 Persona_1
degli atti dello Stato Civile all'Ufficiale di Stato Civile competente. Va precisato sul punto che, pur in assenza di un'apposita previsione normativa nel corpus della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia ammissibile in quanto è normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l' importanza che il nome riveste nell' individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che all'altro sesso;
inoltre, che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni sistematiche, per non far permanere nell'unico atto di
Stato Civile elementi che posso dare luogo ad un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona.
Si precisa, poi, che le rettifiche disposte con il presente provvedimento possono essere fatte valere dalla parte anche al fine di richiedere alle autorità competenti eventuali rettifiche di altri atti, non potendo, in questa sede, il Tribunale disporre un ordine di rettifica nei confronti di una pluralità di destinatari indeterminati.
Quanto alla domanda di autorizzazione a sottoporsi a intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, osserva il Tribunale che esso appare effettivamente utile e necessario al fine di dare a parte attrice una condizione di genere coerente con la sua intima identità e quindi rendere la sua collocazione sociale più sintonica con la sua inclinazione di genere. Tuttavia, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 143 del 23.7.2024, non è più necessaria l'autorizzazione del giudice per poter effettuare interventi chirurgici di adeguamento del corpo all'identità di genere compiutamente acquisita. Con detta pronuncia il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso. La Corte
Costituzionale è pervenuta a tale conclusione alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, che ormai esclude che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente essere ottenute mediante un trattamento chirurgico di adeguamento: la giurisprudenza è infatti giunta ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione da un genere all'altro per effetto del percorso seguito dalla persona interessata. Per le considerazioni che precedono, la domanda di autorizzazione ai trattamenti medicochirurgici necessari per adeguare caratteri e organi sessuali da femminili a maschili non può (più) essere accolta, ma, permanendo un interesse ex art. 100 c.p.c. di parte attrice, deve dichiararsi il diritto di sottoporsi ai trattamenti medicochirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali maschili.
Per la non opposizione del PM convenuto e per la natura necessaria del giudizio, ritiene il Tribunale che non vi sia soccombenza di alcuna parte e che si debbano quindi compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente pronunziando, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede: dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile di
, nata il [...] a [...], e del prenome da Parte_1
“ ” a “ ; Pt_1 Persona_1
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) di procedere alle sopraindicate rettificazioni dell'atto di nascita (n. 53, parte 1, serie A, anno
2003), in ogni altro atto dello Stato Civile e su ogni altro documento anagrafico;
dichiara il diritto di (ora a sottoporsi Parte_1 Persona_1
ai trattamenti medico-chirurgici di conversione per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali da femminili a maschili;
compensa le spese; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato
Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice dott.ssa Serena Chimichi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1055/2024 promossa da:
(C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 12/02/2003, con il patrocinio dell'avv. PARIGIANI ROBERTA, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in VIA DEI MONTANINI 5 SIENA, ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del
11.04.2024
nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLI'
CON L'INTERVENTO DEL P.M. in persona del Procuratore della Repubblica in Sede.
In punto a: rettificazione di genere
CONCLUSIONI
All'udienza del 05/02/2025, la ricorrente , precisando le Parte_1 conclusioni come da ricorso introduttivo depositato il 06/05/2024 e rinunciando a ogni termine, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate ovvero: “a)DISPORRE sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita di
(C.F. e nel senso che Parte_1 C.F._1
l'indicazione del sesso ivi contenuta (“femminile”) si sostituisca l'indicazione del sesso “maschile” e nel senso dell'indicazione del nome sia rettificata nel Pt_1
nuovo nome “ di e conseguenza ORDINARE all'ufficio anagrafe Persona_1 del Comune ove fu compilato l'atto di nascita, di rettificare lo stesso .
a) (C.F. a sottoporsi a tutti gli Parte_1 C.F._1
interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, da femminili a maschili;
” specificando che, pur essendo intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 143/2024, insiste per una statuizione in merito al diritto di sottoporsi all'operazione di rettificazione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/05/2024, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale, formulando le conclusioni di cui in epigrafe. Allegando di essere di stato libero e di non avere figli, riferiva di essersi sentita di sesso maschile fin da bambina, avendone già preso consapevolezza sin dall'età di 9/10 anni e iniziando ad avere maggiore consapevolezza all'età di 17/18 anni;
di conseguenza, a dicembre 2022 decideva di rivolgersi al Movimento Identità Trans di Bologna, dove ha iniziato il proprio percorso.
Nella relazione allegata in atti di consulenza psicologica del MIT, firmata dalla dott.ssa e datata 02/03/2024, si rilevava che, a seguito di una Persona_2
serie di colloqui e test “La storia clinica di alias Parte_1 Persona_1
ha permesso di formulare la diagnosi di disforia di genere (DSM-5-TER) in quanto
è presente una marcata incongruenza, di lunga durata, tra il sesso biologico attribuito alla nascita e il genere che si percepisce e si manifesta e tale condizione si associa a un marcato disagio psicologico” e “Nel mese di maggio 2023 la persona alias si é sottoposta all'estero a Parte_1 Persona_1 mastectomia bilaterale che ha comportato per la persona una riduzione della disforia provata e sollievo nella percezione di sé”
Parte ricorrente allegava, inoltre, una relazione firmata dalla dott.ssa
[...]
e datata 20/02/2024, nella quale veniva riferito che “in data Persona_3
25.07.2023 firma il consenso informato e redigo un piano terapeutico, Parte_1 prescrivendo testosterone, e la prescrizione è tutt'ora in corso. L'utente esprime piena soddisfazione per l'effetto del testosterone che continua ad assumere regolarmente. è in buona salute e non vi sono controindicazioni Parte_1
mediche a un eventuale intervento chirurgico di affermazione di genere”.
In data 10/05/2024 interveniva il Pubblico Ministero, non costituito in giudizio, non opponendosi alle domande di parte ricorrente.
All'udienza del 05/02/2025 compariva la parte ricorrente personalmente con chiare sembianze maschili, anche nelle movenze e nel parlato, apparendo serena e sicura del proprio modo di essere e del percorso intrapreso. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce della documentazione sanitaria prodotta, faceva precisare le conclusioni. Il procuratore di parte ricorrente procedeva alla discussione orale della causa riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, insistendo anche per una statuizione in merito al diritto a sottoporsi all'operazione di rettificazione del sesso, e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente va rilevato che la mancanza di controinteressati, essendo parte ricorrente di stato libero e senza figli, giustifica la proposizione dell'azione soltanto nei confronti del Pubblico Ministero.
Ciò posto, le domande proposte da parte ricorrente meritano accoglimento.
Il complesso delle circostanze esposte nel ricorso introduttivo e all'udienza del
05/02/2025, corredate da adeguata documentazione, e le relazioni psicologiche prodotte attestano che parte ricorrente ha seguito, e sta seguendo, un percorso di transizione con terapia ormonale ed è affetta da una disforia di identità di genere.
Tale disforia può essere superata soltanto con la transizione dal sesso femminile a quello maschile, come chiarito dalla dott.ssa nella propria Persona_2 relazione: “la richiesta di rettificazione di attribuzione di sesso appare legittima, motivata, profondamente meditata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto. Essa rappresenta un intervento caldamente auspicabile in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità di alias e del suo Parte_1 Persona_1 diritto all'autodeterminazione, permetterebbe di evitare i gravi disagi cui è potenzialmente esposto quotidianamente”.
Unitamente a ciò, i referti medici allegati certificano la stabilità con cui parte ricorrente si sottopone al trattamento ormonale nonché le intervenute trasformazioni fisiche quali effetti conseguiti. Inoltre, secondo quanto emerge dalla documentazione medica agli atti e dalle dichiarazioni rese dalla parte all'udienza del 05/02/2025, il percorso psicologico e la terapia ormonale già svolti hanno certamente conferito alla sua persona un maggiore benessere psicofisico, consolidando la percezione di sé al maschile, considerata stabile, integrata ed irreversibile.
Alla luce di queste evidenze documentali, pertanto, nonché alla luce di quanto dichiarato dalla parte personalmente alla sopra citata udienza, non si ritiene necessario il compimento di ulteriori attività istruttorie. In particolare, ritiene il
Tribunale che lo svolgimento di una C.T.U. sia ultroneo per formulare un giudizio di completezza e definitività della transizione dal genere femminile a quello maschile e di certezza della sovrapposizione tra il genere psicologico maschile ed il genere fisico, anche in assenza di un trattamento chirurgico, ma con il sostegno di trattamenti medici e psicologici.
Inoltre, avendo parte ricorrente conseguito il cambiamento dei caratteri sessuali secondari e terziari per via dei trattamenti ormonali, come ha avuto modo di constatare anche il Giudice in udienza, oltre che con l'intervento svolto a maggio
2023 di mastectomia bilaterale che “ha comportato per la persona una riduzione della disforia provata e sollievo nella percezione di sé” (Cfr. allegato 2), non si ravvisa, nel caso di specie, alcuna compromissione dell'interesse pubblico alla certezza delle relazioni sociali e giuridiche. Occorre, dunque, procedere a sanare la dicotomia esistente tra il genere rappresentato anagraficamente e quello proprio della persona.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento della domanda di autorizzazione alla rettificazione di sesso formulata, pur in assenza di un già compiuto intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari. Si osserva in proposito che la L. n. 164 del 1982 relativa alle "Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso", attribuendo preminente rilevanza al c.d. sesso psicologico e comportamentale, ha previsto che debba essere accordata l'autorizzazione all' intervento medico-chirurgico previsto dall'art. 3 della Legge medesima allorché il soggetto ricorrente, pur presentando caratteristiche genetiche, anatomiche e sessuali del proprio sesso anagrafico, abbia sempre manifestato, sin dalla tenera età, una naturale tendenza a comportarsi, con sé stesso e nella vita di relazione, come appartenente al sesso opposto. Si riteneva che la transessualità irreversibile
(intesa come la situazione in cui un soggetto, pur presentando caratteristiche cromosomiche ed anatomiche di un certo sesso, avverte tuttavia di appartenere al sesso opposto) legittimasse il soggetto interessato a chiedere l'autorizzazione per l'adeguamento anatomico del proprio corpo mediante intervento medico- chirurgico alla personalità psico-sessuale effettiva. La questione è tutt'oggi disciplinata dalla L. n. 164 del 1982, in parte sostituita dalla disciplina contenuta nell'art. 31 D.Lgs. n. 150 del 2011.
In particolare, da un lato, l'art. 1 L. n. 164 del 1982 stabilisce che la rettificazione di sesso debba fondarsi sull'accertamento giudiziale passato in giudicato che attribuisca a una persona un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali;
dall'altro, l'art. 31, co. 4 D.Lgs. n. 150 del 2011 (che ha abrogato e sostituito l'art. 3 L. n. 164 del 1982) afferma che, quando risulti necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
In controtendenza rispetto all'orientamento formatosi a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 164 del 1982, la più recente giurisprudenza di legittimità e costituzionale interpreta il combinato disposto di tali due norme, in conformità ai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 32 e 117 Cost. ed ai principi di derivazione sovranazionale, nel senso di poter affermare la non necessità dell'intervento chirurgico per l'accoglimento della domanda di rettificazione, dovendosi escludere limitazioni normative al diritto di identità di genere.
La Corte di Cassazione, infatti, ha affermato che "alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della L. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del
2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale" (cfr. Cass. 15138/2015).
La Corte Costituzionale ha, a sua volta, affermato il principio secondo cui “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (cfr. Corte cost. 221/2015, principio riconfermato anche nella successiva sentenza Corte cost. 180/2017). Nel caso di specie gli elementi raccolti e sopra descritti (produzioni documentali di relazioni di specialisti in psicologia ed endocrinologia e dichiarazioni rese dalla parte attrice), da cui emergono la consapevolezza e la determinazione mostrate dall'istante nel percorso di transizione, l'effettività di questo nonché la definitività della decisione assunta, impongono al Tribunale di ritenere che all'esito di un serio e consapevole processo individuale, abbia acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Per quanto sopra esposto, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale previamente riportata e accertata la sussistenza della disforia di genere, deve accogliersi la domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile.
Inoltre, conformemente a quanto chiesto da parte ricorrente, va rettificato anche il prenome da " a , con conseguente ordine di rettificazione Pt_1 Persona_1
degli atti dello Stato Civile all'Ufficiale di Stato Civile competente. Va precisato sul punto che, pur in assenza di un'apposita previsione normativa nel corpus della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia ammissibile in quanto è normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l' importanza che il nome riveste nell' individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che all'altro sesso;
inoltre, che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni sistematiche, per non far permanere nell'unico atto di
Stato Civile elementi che posso dare luogo ad un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona.
Si precisa, poi, che le rettifiche disposte con il presente provvedimento possono essere fatte valere dalla parte anche al fine di richiedere alle autorità competenti eventuali rettifiche di altri atti, non potendo, in questa sede, il Tribunale disporre un ordine di rettifica nei confronti di una pluralità di destinatari indeterminati.
Quanto alla domanda di autorizzazione a sottoporsi a intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, osserva il Tribunale che esso appare effettivamente utile e necessario al fine di dare a parte attrice una condizione di genere coerente con la sua intima identità e quindi rendere la sua collocazione sociale più sintonica con la sua inclinazione di genere. Tuttavia, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 143 del 23.7.2024, non è più necessaria l'autorizzazione del giudice per poter effettuare interventi chirurgici di adeguamento del corpo all'identità di genere compiutamente acquisita. Con detta pronuncia il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso. La Corte
Costituzionale è pervenuta a tale conclusione alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, che ormai esclude che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente essere ottenute mediante un trattamento chirurgico di adeguamento: la giurisprudenza è infatti giunta ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione da un genere all'altro per effetto del percorso seguito dalla persona interessata. Per le considerazioni che precedono, la domanda di autorizzazione ai trattamenti medicochirurgici necessari per adeguare caratteri e organi sessuali da femminili a maschili non può (più) essere accolta, ma, permanendo un interesse ex art. 100 c.p.c. di parte attrice, deve dichiararsi il diritto di sottoporsi ai trattamenti medicochirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali maschili.
Per la non opposizione del PM convenuto e per la natura necessaria del giudizio, ritiene il Tribunale che non vi sia soccombenza di alcuna parte e che si debbano quindi compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente pronunziando, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede: dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile di
, nata il [...] a [...], e del prenome da Parte_1
“ ” a “ ; Pt_1 Persona_1
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) di procedere alle sopraindicate rettificazioni dell'atto di nascita (n. 53, parte 1, serie A, anno
2003), in ogni altro atto dello Stato Civile e su ogni altro documento anagrafico;
dichiara il diritto di (ora a sottoporsi Parte_1 Persona_1
ai trattamenti medico-chirurgici di conversione per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali da femminili a maschili;
compensa le spese; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato
Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi