Art. 13. ((Il collegio dei revisori dei conti e' costituito da cinque membri, dei quali uno e' designato dal Ministro per la grazia e giustizia, uno dal Ministro per il tesoro, uno dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e due sono prescelti, tra gli iscritti alla Cassa, dal Consiglio nazionale forense. Analogamente si procede alla nomina di cinque revisori supplenti))
Nello stesso modo sono nominati cinque revisori supplenti.
Il Collegio dei revisori esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni.
I revisori intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione per chiedere e dare informazioni e chiarimenti.
Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Nello stesso modo sono nominati cinque revisori supplenti.
Il Collegio dei revisori esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni.
I revisori intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione per chiedere e dare informazioni e chiarimenti.
Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.