Sentenza 19 luglio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/07/2018, n. 19253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19253 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 227-2014 proposto da: ON TA, AZ NZ, elettivamente domiciliati in ROMA, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato ADRIANA BATTISTUTTA;
- ricorrenti -
2017
contro
E.M.E. 3171 URSELLA ELEMENTI MODULARI EDILI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CRESCENZIO N.
58, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO TOFFOLI, SAVINA BOMBOI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 492/2013 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 20/05/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2017 dal Consigliere VINCENZO CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale LUIGI SALVATO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
udito l'Avvocato ADRIANA BATTISTUTTA, difensore dei ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato BRUNO COSSU, difensore della controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 10.11.2009 il Tribunale di Tolmezzo, decidendo sull'azione proposta, in data 15.11.2006, da ZA LO e NE ET
contro
E.M.E. Ursella spa per l'eliminazione dei vizi, il risarcimento dei danni ed, in subordine, la risoluzione del contratto in relazione ad un immobile acquistato dalla società convenuta, respinse la domanda "fondata sull'art. 1669 cc, causa prescrizione;
dichiara inammissibile ogni altra domanda;
compensa per intero tra le parti le spese di lite". Proposto appello dai soccombenti, si costituì l'appellata Eme Ursella spa, che chiese il rigetto del gravame e la Corte di appello di Trieste respinse il gravame osservando che nelle raccomandate del 6 e 20 settembre 2004 i committenti avevano fatto analitico e compiuto riferimento ai vizi riscontrati da tecnico di fiducia e quindi era corretto l'assunto del giudice di primo grado sulla piena comprensione dei fenomeni da tale data nè poteva essere invocata la categoria dell'aliud pro alio. Ricorrono i soccombenti con tre motivi, resiste controparte. Il ricorso denunzia 1) violazione degli artt. 112 cpc, 24 e 26 dpr 380/2001, 86 l.r. 52/91 etc. in ordine alla insussistenza della gravità dei vizi legittimanti l'accoglimento della domanda subordinata di risoluzione criticando la sentenza per la dichiarata prescrizione ex art. 1669 cc e per l'esclusione dell'aliud pro alio. 2) violazione degli artt. 112 cpc e 2907 cc per omessa pronunzia sul motivo di appello n. 3 relativo all'impossibilità di eliminare i vizi;
3) violazione degli artt. 112 e 116 cpc, 1669, 2043 cc. per il mancato accoglimento della domanda subordinata di condanna della convenuta ai danni da fatto illecito e per avere la sentenza fatto decorrere la prescrizione ex art. 1669 cc dal momento della contestazione stragiudiziale. Ciò premesso, si osserva: Come dedotto, la sentenza ha respinto il gravame osservando che nelle raccomandate del 6 e 20 settembre 2004 i committenti avevano fatto analitico e compiuto riferimento ai vizi riscontrati da tecnico di fiducia e quindi era corretto l'assunto del giudice di primo grado sulla piena comprensione dei fenomeni da tale data nè poteva essere invocata la categoria dell'aliud pro alio. Questa motivazione, pur sintetica, non appare congruamente attaccata dalle superiori censure posto che l'art. 1669 cc prevede il termine prescrizionale di un anno dalla denunzia, donde l'effetto preclusivo di ulteriori doglianze, essendo pacifico che la denunzia è del settembre 2004 e la citazione del 15.11.2006. Quanto al primo motivo, la Corte di appello ha disatteso la domanda di risoluzione del contratto di compravendita per aliud pro allo rilevando, in primo luogo, che nella specie non ricorreva una simile ipotesi ed aggiungendo, che, comunque, i termini prescrizionali erano decorsi pure con riferimento alla compravendita. Tale seconda ratio decidendi, di per sé idonea a sorreggere in modo autonomo la statuizione di rigetto della domanda di risoluzione, non ha costituito oggetto di censura da parte dei ricorrenti;
il che rende inammissibile il motivo in esame, alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza ( per tutte S.U. n. 7931/2013). I Il secondo motivo è infondato in quanto la corte di appello si è sostanzialmente pronunziata sul terzo motivo di gravame affermando per un verso che " i termini prescrizionali sono decorsi...pure con riferimento alla compravendita: Tali termini si riferiscono a tutti i vizi denunciati" e per altro verso che "infondato è pure il riferimento agli artt. 2042 e 2058 cc.... Tali norme sono applicabili allorquando non sia esperibile in concreto l'azione ex art. 1669 cc e nel caso in esame era esperibile (venditore- costruttore) ma prescritta". Non sussiste, pertanto, il dedotto vizio di omessa pronunzia, che è configurabile solo ove manchi qualsivoglia statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte, così dando luogo all'inesistenza di una decisione sul punto della controversia, per la mancanza di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto ( da ultimo Cass. n. 7472/2017). Il terzo motivo ripropone in parte gli argomenti già oggetto delle precedenti fasi senza superare le logiche deduzioni della sentenza, che ha fatto riferimento alla inapplicabilità degli artt. 2042 e 2058 cc ed ha ritenuto assorbita ogni altra questione, e chiede un inammissibile riesame del merito. Non può ravvisarsi la violazione dell'art. 112 cpc, ferma restando la necessità non assolta di riportare, sia pure sinteticamente, le domande ed eccezioni proposte in primo grado ed in appello, dato il sostanziale rigetto implicito di ogni questione incompatibile con il decisum.In particolare il primo profilo della censura è inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza in quanto i ricorrenti non trascrivono il contenuto degli atti difensivi di primo grado contenenti eventuali specifici riferimenti a comportamenti dolosi del venditore, tali da avvalorare il loro assunto, secondo cui la domanda di risarcimento danni doveva intendersi come proposta sin dall'inizio anche a titolo di responsabilità aquiliana. Il secondo profilo della censura è infondato in quanto la corte di appello ha correttamente fatto decorrere il termine di prescrizione dalla data di invio delle raccomandate del 6 e 20 settembre 2004, avendo accertato, con apprezzamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, che il contenuto di tali raccomandate comprovava come i committenti avessero già acquisito la piena conoscenza dei vizi denunciati. In definitiva il ricorso va rigettato con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ex dpr 11572002. PER
QUESTE RAGIONI
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese liquidate in euro 5200, di cui 200 per esborsi, oltre accessori, spese forfettarie nel 15%, dando atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex dpr 115/2002. Roma 6 dicembre 2017. Il Consigliere estensor