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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 25/04/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2718/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
24.4.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), elettivamente domiciliato in Locri Parte_1 C.F._1
alla Via Firenze, n. 88, presso lo studio degli Avv.ti TALLARIDA NICOLA e
GIOVINAZZO TERESA VITALIANA che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_1 P.IVA_1
contumace
OGGETTO: pagamento indennità di accompagnamento – disabilità ex art. 3, c. 3 l.
104/92.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso che con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis e 696 bis c.p.c. iscritto al n. Rg. 1194/2022 conveniva in giudizio l' onde vedersi riconoscere il proprio CP_1
stato di invalido al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e contestualmente lo status di persona affetta da grave disabilità ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3; dedotto che, con decreto del
2.2.2024, veniva omologato il riconoscimento di entrambi i requisiti sanitari suindicati, con decorrenza dal luglio 2023; dedotto che il decreto di omologa veniva notificato all in data 23.2.2024; rilevato che l'ente, con PEC del 20.5.2024 CP_1
rigettava la richiesta di liquidazione, con la seguente motivazione “non si provvederà all'esecuzione del Decreto di omologa per proposizione dell'azione giudiziaria oltre il termine di decadenza giudiziaria previsto dal DL 269/2003”; lamentato che nonostante ulteriore diffida e messa in mora del 5.6.2024 l'ente non provvedeva al pagamento dei ratei;
concludeva chiedendo “Voglia l'On.le Giudice 1) Accertare nei confronti di tutti i convenuti il diritto del sig. al pagamento Parte_1
dell'intera prestazione sottesa al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento
e a tutte le prestazioni sottese al riconoscimento dello status di persona con handicap grave sulla scorta del riconoscimento del suo stato invalidante come da omologa N.
1194/2022 del 02.02.2024; 2) Conseguentemente emettere ogni provvedimento di condanna in ordine al diritto come sopra accertato e riconosciuto per il pagamento dei ratei maturati e non riscossi e maturandi con rivalutazione monetaria ed interessi legali da luglio 2023, data del riconoscimento del requisito sanitario come da elaborato versato in atti, al soddisfo”, con vittoria di spese.
Non si costituiva in giudizio l' , di cui deve essere dichiarata la contumacia CP_1
attesa la regolare notifica del ricorso.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalla parte ricorrente, a seguito dell'udienza del 24.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
È prodotta in atti la comunicazione con cui l' ha negato al ricorrente CP_1
l'esecuzione del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Locri nell'ambito del giudizio r.g. n. 1194/2022, in ragione della proposizione dell'azione giudiziaria oltre il termine di decadenza previsto dal D.L. 269/2003.
Sul punto il ricorrente ha dedotto che l'eccezione era stata già superata dal Giudice che ha trattato il giudizio per ATPO, che l'ha ritenuta infondata sul presupposto che il verbale negativo di visita risultava notificato in luogo diverso da quello di effettiva residenza dell'istante.
È prodotto effettivamente in atti il verbale del 10.5.2023, con cui il Giudice assegnatario del procedimento r.g. n.1194/2022 ha disposto “Esaminate le eccezioni preliminari sollevate dall' e ritenuta la genericità e l'infondatezza delle CP_1
stesse; Rilevato in particolare che dall'esame del certificato storico di residenza depositato da parte ricorrente, risulta che la comunicazione del verbale in questione
è stata effettuata presso un indirizzo differente da quello presso il quale il ricorrente risultava all'epoca residente (in Locri alla via Agedisamo e non in Contrada
Melignano); Ritenuto quindi che non si siano verificati i presupposti per la decadenza dall'azione giudiziaria di cui all'art. 42 D.L. 269/2003”.
Ebbene, non risulta che l' abbia instaurato il giudizio di merito a seguito del CP_1
giudizio per ATPO r.g. n. 1194/2022, al fine di contestare la decadenza della parte ricorrente ai sensi del D.L. 269/2003, né tantomeno l'istituto si è costituito nel presente giudizio al fine di provare che, contrariamente a quanto statuito dal Giudice nell'ambito del giudizio summenzionato, il ricorrente fosse decaduto dal diritto all'accertamento giudiziario, avendo avuto aliunde conoscenza del verbale notificato presso indirizzo diverso da quello di residenza.
Per tali motivi deve essere senz'altro riconosciuta la sussistenza, in capo al ricorrente, della disabilità rilevante ai sensi dell'art. 3, c. 3, l. 104/92, per come già accertato con decreto di omologa emesso nell'ambito del giudizio rg. n. 1194/2022 del Tribunale di
Locri.
Il ricorrente ha inoltre provato nel presente giudizio la sussistenza di tutti i requisiti richiesti ex lege per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento.
La sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta a decorrere dal luglio 2023 (data della visita peritale) è stata accertata con il decreto di omologa del 2.2.2024, prodotto in atti, in base agli accertamenti medico legali effettuati dal CTU nel giudizio per ATPO rg. n. 1194/2022, instaurato presso il
Tribunale di Locri.
L'istante ha dedotto e provato di aver notificato all' il predetto decreto di CP_1
omologa e di non avere ricevuto il pagamento dei ratei maturati nei 120 giorni successivi.
Quanto ai requisiti socio-economici il ricorrente ha prodotto autocertificazione attestante il non ricovero.
In ragione della mancata costituzione da parte dell , non risultano allegati fatti CP_1
impeditivi o estintivi della pretesa fatta valere.
Osserva il giudice che l'art. 445 bis, comma 5, c.p.c. pone a carico dell' l'onere CP_1
di provvedere al pagamento della prestazione nel termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, previa verifica, nel suddetto termine, della ricorrenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Per tali motivi la domanda deve essere accolta e l' va condannato al pagamento CP_1
dei ratei maturati e non corrisposti a titolo di indennità di accompagnamento a decorrere dal luglio 2023, oltre alla maggior somma tra interessi legali e svalutazione monetaria, secondo quanto previsto dall'articolo 16, c. 6, L. 412/1991, dal centoventesimo giorno successivo alla maturazione del diritto sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso: accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità di accompagnamento e la sussistenza in capo allo stesso dello status di cui all'art. 3, c. 3
l. 104/92 a decorrere dal mese di luglio 2023; condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei CP_1
ratei dovuti a titolo di indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di luglio
2023, oltre accessori per come in parte motiva;
condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite che liquida in € 1.865,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Locri, 25/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2718/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
24.4.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), elettivamente domiciliato in Locri Parte_1 C.F._1
alla Via Firenze, n. 88, presso lo studio degli Avv.ti TALLARIDA NICOLA e
GIOVINAZZO TERESA VITALIANA che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_1 P.IVA_1
contumace
OGGETTO: pagamento indennità di accompagnamento – disabilità ex art. 3, c. 3 l.
104/92.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso che con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis e 696 bis c.p.c. iscritto al n. Rg. 1194/2022 conveniva in giudizio l' onde vedersi riconoscere il proprio CP_1
stato di invalido al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e contestualmente lo status di persona affetta da grave disabilità ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3; dedotto che, con decreto del
2.2.2024, veniva omologato il riconoscimento di entrambi i requisiti sanitari suindicati, con decorrenza dal luglio 2023; dedotto che il decreto di omologa veniva notificato all in data 23.2.2024; rilevato che l'ente, con PEC del 20.5.2024 CP_1
rigettava la richiesta di liquidazione, con la seguente motivazione “non si provvederà all'esecuzione del Decreto di omologa per proposizione dell'azione giudiziaria oltre il termine di decadenza giudiziaria previsto dal DL 269/2003”; lamentato che nonostante ulteriore diffida e messa in mora del 5.6.2024 l'ente non provvedeva al pagamento dei ratei;
concludeva chiedendo “Voglia l'On.le Giudice 1) Accertare nei confronti di tutti i convenuti il diritto del sig. al pagamento Parte_1
dell'intera prestazione sottesa al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento
e a tutte le prestazioni sottese al riconoscimento dello status di persona con handicap grave sulla scorta del riconoscimento del suo stato invalidante come da omologa N.
1194/2022 del 02.02.2024; 2) Conseguentemente emettere ogni provvedimento di condanna in ordine al diritto come sopra accertato e riconosciuto per il pagamento dei ratei maturati e non riscossi e maturandi con rivalutazione monetaria ed interessi legali da luglio 2023, data del riconoscimento del requisito sanitario come da elaborato versato in atti, al soddisfo”, con vittoria di spese.
Non si costituiva in giudizio l' , di cui deve essere dichiarata la contumacia CP_1
attesa la regolare notifica del ricorso.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalla parte ricorrente, a seguito dell'udienza del 24.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
È prodotta in atti la comunicazione con cui l' ha negato al ricorrente CP_1
l'esecuzione del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Locri nell'ambito del giudizio r.g. n. 1194/2022, in ragione della proposizione dell'azione giudiziaria oltre il termine di decadenza previsto dal D.L. 269/2003.
Sul punto il ricorrente ha dedotto che l'eccezione era stata già superata dal Giudice che ha trattato il giudizio per ATPO, che l'ha ritenuta infondata sul presupposto che il verbale negativo di visita risultava notificato in luogo diverso da quello di effettiva residenza dell'istante.
È prodotto effettivamente in atti il verbale del 10.5.2023, con cui il Giudice assegnatario del procedimento r.g. n.1194/2022 ha disposto “Esaminate le eccezioni preliminari sollevate dall' e ritenuta la genericità e l'infondatezza delle CP_1
stesse; Rilevato in particolare che dall'esame del certificato storico di residenza depositato da parte ricorrente, risulta che la comunicazione del verbale in questione
è stata effettuata presso un indirizzo differente da quello presso il quale il ricorrente risultava all'epoca residente (in Locri alla via Agedisamo e non in Contrada
Melignano); Ritenuto quindi che non si siano verificati i presupposti per la decadenza dall'azione giudiziaria di cui all'art. 42 D.L. 269/2003”.
Ebbene, non risulta che l' abbia instaurato il giudizio di merito a seguito del CP_1
giudizio per ATPO r.g. n. 1194/2022, al fine di contestare la decadenza della parte ricorrente ai sensi del D.L. 269/2003, né tantomeno l'istituto si è costituito nel presente giudizio al fine di provare che, contrariamente a quanto statuito dal Giudice nell'ambito del giudizio summenzionato, il ricorrente fosse decaduto dal diritto all'accertamento giudiziario, avendo avuto aliunde conoscenza del verbale notificato presso indirizzo diverso da quello di residenza.
Per tali motivi deve essere senz'altro riconosciuta la sussistenza, in capo al ricorrente, della disabilità rilevante ai sensi dell'art. 3, c. 3, l. 104/92, per come già accertato con decreto di omologa emesso nell'ambito del giudizio rg. n. 1194/2022 del Tribunale di
Locri.
Il ricorrente ha inoltre provato nel presente giudizio la sussistenza di tutti i requisiti richiesti ex lege per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento.
La sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta a decorrere dal luglio 2023 (data della visita peritale) è stata accertata con il decreto di omologa del 2.2.2024, prodotto in atti, in base agli accertamenti medico legali effettuati dal CTU nel giudizio per ATPO rg. n. 1194/2022, instaurato presso il
Tribunale di Locri.
L'istante ha dedotto e provato di aver notificato all' il predetto decreto di CP_1
omologa e di non avere ricevuto il pagamento dei ratei maturati nei 120 giorni successivi.
Quanto ai requisiti socio-economici il ricorrente ha prodotto autocertificazione attestante il non ricovero.
In ragione della mancata costituzione da parte dell , non risultano allegati fatti CP_1
impeditivi o estintivi della pretesa fatta valere.
Osserva il giudice che l'art. 445 bis, comma 5, c.p.c. pone a carico dell' l'onere CP_1
di provvedere al pagamento della prestazione nel termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, previa verifica, nel suddetto termine, della ricorrenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Per tali motivi la domanda deve essere accolta e l' va condannato al pagamento CP_1
dei ratei maturati e non corrisposti a titolo di indennità di accompagnamento a decorrere dal luglio 2023, oltre alla maggior somma tra interessi legali e svalutazione monetaria, secondo quanto previsto dall'articolo 16, c. 6, L. 412/1991, dal centoventesimo giorno successivo alla maturazione del diritto sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso: accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità di accompagnamento e la sussistenza in capo allo stesso dello status di cui all'art. 3, c. 3
l. 104/92 a decorrere dal mese di luglio 2023; condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei CP_1
ratei dovuti a titolo di indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di luglio
2023, oltre accessori per come in parte motiva;
condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite che liquida in € 1.865,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Locri, 25/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi