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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 14/05/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 334/2023
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'udienza del 14/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da in qualità di genitore Parte_1 CodiceFiscale_1
esercente la patria potestà sul figlio minore C.F. A_
, rappresentata e difesa dall'Avv.to SPANU C.F._2
MARIA TERESA ricorrente contro
Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to MARRAS
[...] P.IVA_1
MARIA CHIARA resistente
OGGETTO: Indennita di accompagnamento
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, in qualità di genitore esercente la patria potestà sul figlio Parte_1
minore dopo avere presentato tempestiva e rituale A_
contestazione rispetto all'esito dell'accertamento peritale demandato al CTU Dr. nell'ambito del procedimento per Persona_2
accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis cpc, ha introdotto il giudizio di merito nel quale ha domandato l'accertamento della sussistenza, del requisito sanitario per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda o da quella diversa accertanda.
Costituitosi in giudizio, l ha chiesto il rigetto del ricorso CP_1
argomentando che le conclusioni rassegnate dal CTU erano meritevoli di accoglimento poichè fondate su una scrupolosa visita obiettiva oltre che su un compiuta disamina di tutta la documentazione sanitaria in atti.
La causa, all'esito della disposta CTU, all'odierna udienza è stata decisa come da sentenza di cui il giudice ha dato lettura con contestuali motivi.
Il CTU nominato in questa fase del giudizio, dott. ha Persona_3
concluso l'elaborato peritale affermando che “ - Il ricorrente è risultato affetto da Cheilognatopalatoschisi bilaterale tutt'ora in trattamento. -
Tali infermità in relazione alle cure chirurgiche e riabilitative di cui abbisogna fino al termine dell'accrescimento, determinano una invalidità permanente valutabile nella misura del100% con necessità di assistenza continua in atto all'epoca della visita di revisione del febbraio 2022”.
L'opposizione proposta deve essere, pertanto, accolta e, per l'effetto, deve dichiararsi che il minore presentava il requisito sanitario A_
per l'indennità di accompagnamento di cui all'art.1 L.18/80 già all'epoca della visita di revisione (febbraio 2022).
Per l'effetto, l' deve essere condannato al pagamento dei relativi CP_1
ratei, oltre interessi.
Pag. 2 di 3 Le spese del presente giudizio, liquidate come nel dispositivo, seguono la soccombenza;
le spese di Ctu, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
-dichiara che è in possesso del requisito sanitario per A_
l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal febbraio 2022 e condanna l' al pagamento dei relativi ratei oltre interessi in favore CP_1
del ricorrente;
-condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida in CP_1
complessivi € 2.000,00 oltre IVA e CPA come per lgge;
- pone a carico dell' le spese di CTU liquidate come da separato CP_1
decreto.
14/05/2025 Il Giudice
Maria Francesca Scala
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 334/2023
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'udienza del 14/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da in qualità di genitore Parte_1 CodiceFiscale_1
esercente la patria potestà sul figlio minore C.F. A_
, rappresentata e difesa dall'Avv.to SPANU C.F._2
MARIA TERESA ricorrente contro
Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to MARRAS
[...] P.IVA_1
MARIA CHIARA resistente
OGGETTO: Indennita di accompagnamento
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, in qualità di genitore esercente la patria potestà sul figlio Parte_1
minore dopo avere presentato tempestiva e rituale A_
contestazione rispetto all'esito dell'accertamento peritale demandato al CTU Dr. nell'ambito del procedimento per Persona_2
accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis cpc, ha introdotto il giudizio di merito nel quale ha domandato l'accertamento della sussistenza, del requisito sanitario per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda o da quella diversa accertanda.
Costituitosi in giudizio, l ha chiesto il rigetto del ricorso CP_1
argomentando che le conclusioni rassegnate dal CTU erano meritevoli di accoglimento poichè fondate su una scrupolosa visita obiettiva oltre che su un compiuta disamina di tutta la documentazione sanitaria in atti.
La causa, all'esito della disposta CTU, all'odierna udienza è stata decisa come da sentenza di cui il giudice ha dato lettura con contestuali motivi.
Il CTU nominato in questa fase del giudizio, dott. ha Persona_3
concluso l'elaborato peritale affermando che “ - Il ricorrente è risultato affetto da Cheilognatopalatoschisi bilaterale tutt'ora in trattamento. -
Tali infermità in relazione alle cure chirurgiche e riabilitative di cui abbisogna fino al termine dell'accrescimento, determinano una invalidità permanente valutabile nella misura del100% con necessità di assistenza continua in atto all'epoca della visita di revisione del febbraio 2022”.
L'opposizione proposta deve essere, pertanto, accolta e, per l'effetto, deve dichiararsi che il minore presentava il requisito sanitario A_
per l'indennità di accompagnamento di cui all'art.1 L.18/80 già all'epoca della visita di revisione (febbraio 2022).
Per l'effetto, l' deve essere condannato al pagamento dei relativi CP_1
ratei, oltre interessi.
Pag. 2 di 3 Le spese del presente giudizio, liquidate come nel dispositivo, seguono la soccombenza;
le spese di Ctu, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
-dichiara che è in possesso del requisito sanitario per A_
l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal febbraio 2022 e condanna l' al pagamento dei relativi ratei oltre interessi in favore CP_1
del ricorrente;
-condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida in CP_1
complessivi € 2.000,00 oltre IVA e CPA come per lgge;
- pone a carico dell' le spese di CTU liquidate come da separato CP_1
decreto.
14/05/2025 Il Giudice
Maria Francesca Scala
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