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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/05/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 827 R.G.A.2022 cui è riunita quella iscritta al n°
883 R.G.A. 2022, promossa in grado di appello
D A rappresentato e difeso dall'Avv.to Sergio Palesano Parte_1
elettivamente domiciliato in , Piazza Marina n.39 Pt_1
appellante (appellato nel procedimento riunito n.883/2022)
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesco Salvo Controparte_1
presso il cui studio in , via Giovanni Pacini n.67, è elettivamente Pt_1
domiciliato appellato (appellante nel procedimento riunito n.883/2022) all'udienza di discussione del 31 ottobre 2024 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi
FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso, depositato in data 8 giugno 2019 innanzi al Tribunale
G.L. di Palermo, impiegato amministrativo di prima Controparte_1
categoria VII livello, C.C.N.L. Edili, impugnava la sanzione disciplinare della
Pag.1 sospensione dal servizio e dalla retribuzione di tre giorni irrogatagli dal
Collegio disciplinare del di con verbale n.19 del 16 Pt_1 Pt_1
novembre 2016.
Rilevava che tale provvedimento era riconducibile alle “varie contestazioni disciplinari” che gli erano “state nel tempo trasmesse” con relativi procedimenti rimasti sospesi in pendenza di un giudizio penale instaurato nei suoi confronti.
Tanto premesso, osservava di essere stato colpito, in data 19.6.2014,
“da ordinanza di custodia cautelare in carcere del G.I.P. di nell'ambito del Pt_1
procedimento n.r.g. 5694/2011”; che tale misura custodiale era “stata revocata il giorno dopo a seguito dell'assunzione dell'interrogatorio di garanzia, permanendo tuttavia la misura interdittiva della sospensione dal Pubblico Ufficio presso il di Pt_1
. Pt_1
Aggiungeva che a causa di tale misura cautelare interdittiva, egli, con
D.D. n.304 del 23.6.2014 del Settore Risorse Umane, era stato sospeso dal servizio e dalla retribuzione a far data dal 19.6.2014; che a seguito della revoca di tale misura, era stato riammesso in servizio a decorrere dal giorno
11.11.2014.
Evidenziava che il procedimento penale si era concluso con sentenza di proscioglimento n.334/2016 del 24.2.2016 emessa, con la formula “perché i fatti non costituiscono reato”, dal G.U.P. dl Tribunale di Palermo.
Lamentava, che, il di , con nota prot. ris. N.1761 del Pt_1 Pt_1
7.7.2016, aveva riattivato il procedimento disciplinare, che si era, poi, concluso con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione di tre giorni.
A sostegno della propria posizione processuale, deduceva che le indebite erogazioni non erano attribuibili alla sua imperizia, bensì a malfunzionamenti del sistema informatico IASI, in uso all'amministrazione, elaborato dalla SISPI società a totale partecipazione del Parte_1
Pag.2 che “cura la gestione dello sviluppo e la conduzione tecnica del sistema informatico e di telecomunicazione (SITEC) del Comune …”; che tale procedura aveva presentato criticità sia perchè priva del c.d. warning nel caso di doppio inserimento di dati, sia perché la stessa non prevedeva meccanismi automatici di inserimento di voci stipendiali;
che egli aveva “preavvertito di svariate anomalie il Dirigente del
Servizio Personale e la Sispi”; che l'ufficio del personale “riceveva certificazioni dagli altri uffici circa permessi retribuiti concessi ai vari lavoratori … le certificazioni delle indennità di turnazione … altre certificazioni ed ordini di servizio incidenti sul calcolo della retribuzione mensile” e che “di frequente la medesima certificazione veniva trasmessa più volte nell'arco della stessa giornata od anche di giorni diversi”; che era
“sostanzialmente impossibile al singolo operatore, od al responsabile del servizio, verificare che una determinata email fosse già stata trasmessa in precedenza, anche perché era ben possibile che la prima e-mail e quella duplicata fossero state ricevute da un operatore diverso”; che, dunque, il “rischio di inserire due volte lo stesso dato era concreto e non eludibile”; che egli aveva “segnalato tali anomalie … come” desumibile “dal contenuto delle innumerevoli e-mail inoltrate …” sia al Dirigente che alla Sispi.
Eccepiva, inoltre, l'illegittimità della sanzione in quanto, a suo dire, adottata in contrasto col principio di immutabilità della contestazione disciplinare ex art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.
In particolare, sosteneva che, nonostante fosse stata esclusa in sede penale la volontarietà e la preordinazione della condotta, la parte datoriale - senza mutare le originarie contestazioni sulle quali egli aveva spiegato le proprie difese – gli aveva addebitato “non più la condotta di personale appropriazione di denaro, bensì quella di negligenza nel gestire il servizio cui era preposto, con contestuale sua responsabilità per aver indebitamente concesso l'erogazione di indebite voci stipendiali per 550 lavoratori” ossia “una contestazione del tutto nuova” .
Sotto altro concorrente profilo, chiedeva accertarsi il proprio diritto alla ricostruzione della carriera ex art. 77 ROUS relativamente al periodo in cui
Pag.3 era rimasto sospeso dal servizio in ragione dell'applicazione della misura interdittiva.
Chiedeva, inoltre, il riconoscimento del proprio diritto a percepire l'indennità di cui all'art. 47 del C.C.N.L., già attribuitagli in passato e, in ultimo, con Determina n. 13 del 04.3.2010, calcolando il dovuto da aprile
2011 fino all'aprile del 2018 (data, quest'ultima, in cui gli era stata riattribuita l'indennità in parola, seppure in altro settore amministrativo) per complessivi euro 72.850,41.
Infine, chiedeva la restituzione della somma di euro 4.563,57 a titolo di ricalcolo sul T.F.R. anticipato, atteso che il aveva operato delle Pt_1
indebite trattenute.
Instaurato il contraddittorio, il resisteva alle Parte_1
domande di controparte, rilevando che i fatti contestati al CP_1
prescindevano dalla connotazione dolosa della condotta e che l'imputabilità derivava principalmente dal ruolo di responsabile del personale Pt_2
rivestito stesso. Pt_3
Sul punto deduceva che in sede penale, il giudice procedente, pur escludendo il dolo non aveva “parlato di colpa perché tutti i delitti (peculato, falso, accesso abusivo a sistemi informatici e associazione) per i quali” si era proceduto non erano “tipicamente dolosi”; che, in ogni caso, al erano “sono stati contestati Per_1
i fatti (caricamenti di voci retributive non dovute) a prescindere dall'elemento soggettivo.
Che poi nei fatti questo, se non doloso” fosse stato “come sopra dimostrato, colposo non” comportava “la necessità di una nuova contestazione”.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno per la mancata percezione della maggiorazione ex art.47 C.C.N.L. prevista per i dipendenti non soggetti a limitazione dell'orario di lavoro, osservava che tale Pt_2
indennità fosse “legata all'affidamento dell'incarico della responsabilità – effettivamente assunta - di una posizione lavorativa che rientra tra le 50 appositamente individuate
Pag.4 dall'Amministrazione, con un procedimento complesso, come quelle per le quali è maggiore
l'esigenza di esonerare dall'obbligo del rispetto del richiamato limite dell'orario di lavoro”.
Aggiungeva, che l'indennità di cui all'art. 47 C.C.N..L era stata riconosciuta per l'anno 2011 e che, poi, era stata revocata in ragione del procedimento disciplinare e del conseguente trasferimento del ad CP_1
altro ufficio;
che per l'anno 2012 lo stesso aveva espressamente CP_1
rinunciato al conferimento dell'incarico con correlata maggiorazione prevista dal CCNL edili.
In ordine alla domanda di ricostruzione della carriera relativa al periodo di sospensione dal 19.06.2014 all'11.11.2014, ne eccepiva l'infondatezza, sostenendo che “che la norma invocata da controparte non” era “applicabile alla fattispecie, posto che l'art. 77 ROUS trova applicazione per il personale del comparto… non per il personale disciplinato dal CCNL edili”.
Il Giudice adito, con sentenza n.220/2022, emessa in data 31.01.2022, accoglieva parzialmente il ricorso.
In particolare, annullava la sanzione disciplinare di cui al verbale n.19 del 16.11.2016, perché adottata in violazione del “principio di immutabilità della contestazione”.
Rilevava, al riguardo, che con le “contestazioni disciplinari elencate” erano state addebitate al ricorrente “condotte appropriative e fraudolente poste in essere – quale promotore e organizzatore (cfr. capi di imputazione) – anche nel suo interesse
(duplicazioni di voci stipendiali, illeciti anticipi di tfr, modifiche di dati atti a consentire un illegittimo accesso a trattamenti pensionistici)” mentre “con il provvedimento oggi impugnato” era stata “punita una condotta totalmente diversa non solo nell'elemento soggettivo (colpa, anziché dolo), ma anche nei suoi connotati materiali”; che, infatti, al era stata comminata la sanzione della sospensione di tre giorni per CP_1
“violazione del canone della diligenza nell'espletamento dei doveri di servizio, in misura adeguata sia al livello di responsabilità sia alla retribuzione e alle eventuali indennità
Pag.5 aggiuntive corrisposte” imputando al ricorrente di non essersi attivato per “impedire e prevenire il prodursi delle gravissime irregolarità emerse”.
Quanto alla domanda di ricostruzione della carriera giuridica, economica e previdenziale per il periodo di sospensione dal servizio
(19.6.2014/10.11.2014), evidenziava che “a prescindere da specificità di statuti professionali dovute a modalità atipiche di assunzione e/o inquadramento nei ranghi della
P.A., ciò che rileva è la natura di ente pubblico del datore di lavoro, natura che costituisce dunque il solo elemento idoneo ad assicurare omogeneità di trattamento a tutti i lavoratori che ne fanno parte” e che, pertanto, “anche al ricorrente” doveva “ritenersi applicabile il regolamento in oggetto e, segnatamente, l'art. 77, a tenore del quale “8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste”, “non costituisce illecito penale” o “l'imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio
…”.
Riteneva, poi, fondata - all'uopo richiamando l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità - la domanda di restituzione della somma di
€4.563,57 relativa alle indebite anticipazioni del T.F.R., avendo il Pt_1
recuperato le somme al lordo (e non al netto) delle trattenute fiscali.
Rigettava, invece, la domanda volta al pagamento dell'indennità di cui all'art. 47 C.C.N.L. imprese edili per il periodo aprile 2011/maggio 2018 (per complessivi €72.850,40), in quanto il avendo formulato la domanda CP_1
in termini di risarcimento del danno da perdita di chance, non aveva provato
“con buona probabilità, almeno superiore al cinquanta per cento” che la detta indennità gli sarebbe stata conferita per tutto il summenzionato periodo.
Avverso tale decisione ha interposto appello il con Parte_1
ricorso depositato in Cancelleria il 21.07.2022 (iscritto al n.827/2022 R.G.).
Si è costituito in giudizio con memoria del Controparte_2
28.06.2024, resistendo al gravame.
Pag.6 Avverso la medesima sentenza ha interposto appello autonomo lo stesso con ricorso depositato l'1.08.2022 (iscritto al n.883/2022 CP_1
R.G.), chiedendone la parziale riforma.
In tale giudizio si è costituito il con memoria del Parte_1
27.06.2024, chiedendo il rigetto del gravame.
Indi, previa riunione dei due procedimenti, all'odierna udienza, la causa
è stata decisa come da dispositivo, in atti.
2) Occorre, anzitutto, affrontare le doglianze posta a fondamento del gravame spiegato dal nel proc. n.827/2022 R.G:. Parte_1
Con il primo motivo, il detto Ente deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto illegittima la sanzione della sospensione di tre giorni perché irrogata in “violazione del principio di immutabilità della contestazione”.
Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere che vi fosse stata una modifica dei fatti addebitati al che le contestazioni CP_1
riguardassero condotte appropriative e che - a seguito dell'assoluzione in sede penale - le stesse fossero state modificate “nei suoi connotati materiali” e non soltanto nell'elemento soggettivo.
Sostiene che, al contrario, le indebite fruizioni di denaro da parte del e degli altri dipendenti, ancorché non connotate dal dolo, erano CP_1
ascrivibili all'odierno appellato tenuto conto “della qualifica e dell'esperienza maturata” nonché del “ruolo di Responsabile dell'unità organizzativa”.
Che, inoltre, nessuna lesione al diritto alla difesa si era verificata in quanto il aveva “avuto modo di spiegare tutte le proprie ragioni rispetto ai CP_1
medesimi fatti sia in sede disciplinare, sia in sede penale”.
Ribadisce, in altri termini, che i fatti oggetto di contestazione non erano mai stati mutati.
Il motivo non può essere accolto.
Pag.7 Le contestazioni (cfr. doc. fasc. di parte) mosse al in sede CP_1
disciplinare (poi trasfuse nei capi di imputazione formulati nel procedimento penale definito con sentenza di proscioglimento n.334/2016) erano i seguenti:
1. contestazione n. 118 del 13.4.2011, per avere 1) “fruito indebitamente del trattamento economico sostitutivo dei permessi retribuiti di cui all'art. 43 lett. B) del vigente C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili, non spettante in quanto duplicato di pagamenti già effettuati nel mese di luglio, nei seguenti periodi, per un totale di
€6.032,28” e 2) per avere “fruito del trattamento economico sostitutivo dei permessi retribuiti di cui all'art. 43 lett. B) del vigente C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili, in misura difforme rispetto a quanto certificato dal Settore risorse umane, beneficiando di emolumenti non dovuti pari alla differenza tra le ore di permesso certificate
e quelle retribuite, come da seguente prospetto, per un totale di € 2.633,71”;
2. contestazione n. 122 del 18.4.2011 per avere percepito nel mese di marzo 2011 “emolumenti non spettanti relativi alla 13^ mensilità dell'anno 2009 ed alla 14^ e 15^ mensilità anno 2010 già regolarmente percepiti nei mesi di competenza, per un importo complessivo lordo di € 9.104,50…. senza informare della circostanza il suo Dirigente del Servizi Personale …”;
3. contestazione n.147 del 16.5.2011, riguardante gli addebiti sub 1 e 2 e per avere percepito “nei mesi di luglio, agosto e novembre 2006 emolumenti per lavoro straordinario per un importo lordo complessivo di €1.828,29 (€ 457,07 a luglio, €
457,07 ad agosto ed € 914,15) non spettanti, in quanto beneficiario nello stesso periodo dell'indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario, prevista dall'art. 47 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili ed affini… nella qualità di responsabile dell'unità organizzativa denominata “stipendi personale
; Parte_2
4. contestazione n. 270 dell'8.8.2011, integrativa delle precedenti contestazioni, per avere, “nella qualità di responsabile dell'unità organizzativa denominata “stipendi personale , in concorso con altri dipendenti, Parte_2
“fraudolentemente modificato i dati relativi al trattamento di fine rapporto” al fine di
Pag.8 ottenere illecitamente anticipazioni di TFR per se stesso ed in favore dei dipendenti e , causando contestualmente un danno CP_3 CP_4
all'Amministrazione “pari alle sanzioni per mancato e ritardato versamento ed agli interessi legali relativi alle ritenute IRPEF sulle anticipazioni TFR non versate”.
5. contestazione n. 365 del 26.10.2011 per avere in concorso con altri dipendenti “inserito nel sistema informatico relativamente al portiere custode
[...]
collocato in quiescenza a settembre 2009, per il periodo dal 2006 al 2009, la Per_2
voce stipendiale 6805 (maggiorazione 12% per turni A.C.) in misura superiore a quanto certificato dall'ufficio di appartenenza, per un totale di € 1.370,17 ed inoltre in misura doppia rispetto a quanto certificato dall'ufficio di appartenenza, per un totale di
€7.512,09”;
6. contestazione n. 444 del 24.7.2014 conseguente alla contestazione in sede penale dei reati di associazione per delinquere di cui all'art.416 c.p., di peculato ex art.. 314 c.p., di falso ex art. 477 c.p. e di accesso abusivo ad un sistema informatico ex art. 615 ter c.p.;
7. contestazione n. 84 del 21.01.2016 per essersi, in concorso con altri, introdotto nel sistema informatico per alterare i dati delle buste paga in conformità a quanto imputato al capo 5) della richiesta di rinvio a giudizio presentata in sede penale dall'A.G. procedente.
Tali contestazioni, si osserva, sono state, in larga parte, evocate (sia direttamente che indirettamente) nel provvedimento disciplinare di cui al verbale n.19/2016 che ha definito il procedimento con l'irrogazione della sanzione della “sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre giorni ai sensi dell'art. 99 n. 1 lett. d C.c.n.l. Edilizia”.
In particolare, si osserva, le contestazioni nn. 270/2011, 365/2011,
444/2014 e 84/2016, per come formulate, presupponevano chiaramente, non solo, un comportamento doloso del soggetto agente, ma (già in radice) un diverso atteggiarsi del fatto materiale funzionale all'integrazione della condotta posta in essere.
Pag.9 Tuttavia, essendo stata esclusa, in sede penale, qualsivoglia intenzionalità (in termini di riconducibilità del fatto al suo autore sul piano soggettivo) nella condotta del va da sé che del tutto correttamente, CP_1
il primo Giudice, ha ritenuto, nella sentenza qui impugnata, violato il principio di immutabilità della contestazione tenuto conto delle ragioni poste a fondamento della sanzione disciplinare.
Secondo quanto accertato dal GUP del Tribunale di Palermo, infatti, gli appartenenti all'Unità Operativa destinata alla gestione amministrativo/contabile degli stipendi, “effettuavano la gestione dei dati stipendi oprando” su un “software applicativo, denominato IASI GESTIONE COMPENSI”
.. gestito da una società denominata SISPI Spa”.
Che “i dati, dopo essere stati inseriti dai suddetti dipendenti, venivano sottoposti ad elaborazione dalla predetta SISPI per la produzione dei cedolini mensili, i cui risultati venivano resi disponibili agli utenti comunali per le necessarie verifiche, prima dell'invio alla degli elaborati necessari alla stessa per eseguire la Parte_4
contabilizzazione ed il pagamenti degli stipendi …”.
Che, “dagli accertamenti di polizia giudiziaria” era “risultato che nell'arco di tempo di nove anni gli imputati” (tra cui il “avrebbero ottenuto della CP_1
maggiorazioni retributive … quantificabili in poco più di 500,00 euro all'anno per ciascun dipendente” attribuibili “non già al dolo … ma a semplici errori di calcolo, ben potendosi ipotizzare che maggiorazioni stipendiali irrisorie come quelle sopra indicate non fossero state percepite come non dovute dagli imputati medesimi …. trattandosi di importi irrisori e non agevolmente riscontrabili dalle voci stipendiali” (cfr. sentenza n.
334/2016 in atti).
Appare, quindi, evidente che nessuna delle predette contestazioni potesse ascriversi al a titolo di “condotta negligente dei doveri di servizio”, CP_1
per come affermato nel provvedimento sanzionatorio impugnato.
Al contrario, e a ben vedere, si trattava di condotte fraudolente, commissive e volontarie che, all'esito del procedimento disciplinare, sono
Pag.10 state ritenute dalla parte datoriale sanzionabili a titolo di mera negligenza
(ovvero un comportamento omissivo, per non aver impedito l'evento) determinando, così, un radicale mutamento non solo dell'elemento soggettivo ma anche dei fatti originariamente addebitati violando, in definitiva, il principio di immutabilità della contestazione.
Escluso, dunque, che i suddetti addebiti (peraltro di maggiore gravità) potessero costituire fatti ritualmente contestati e come tali sanzionabili, ciò che residua sono solo le contestazioni nn. 118/2011, 122/2011 e 147/2011 che si appuntavano sulla indebita fruizione ad opera del del CP_1
trattamento economico sostitutivo dei premessi retribuiti di cui all'art. 43 lett.
b) del CCNL edili, delle maggiorazioni non spettanti relative alla 13^ anno
2009, 14^ e 15^ anno 2010 e dello straordinario di luglio, agosto e novembre
2006.
Per tali addebiti, invero, deve escludersi che vi sia stata – come affermato nella sentenza qui impugnata - una violazione dell'art.7 dello
Statuto dei lavoratori.
Le suddette contestazioni, infatti, per come formulate e nel loro nucleo essenziale, se, da un lato, si appalesavano del tutto neutre sul piano soggettivo, dall'altro, hanno mantenuto (immutata) la loro valenza anche dal punto di vista materiale, in quanto si sono appuntate, esclusivamente, sulla ritenuta indebita percezione di emolumenti non dovuti.
In siffatto contesto, tuttavia, ritiene la Corte che la sanzione in concreto irrogata (da rapportarsi, ovviamente, alle contestazioni residuali) risulti, in primo luogo, sproporzionata.
In ogni caso, nel merito, posto che l'onere della prova circa la sussistenza del fatto addebitato in sede disciplinare rimane, in tutti i suoi connotati, a carico della parte datoriale, risulta di contro documentalmente provato (cfr. doc. fascicolo di parte: mail del 28.3.2006, mail dell'11.6.2007, mail del 22.8.2008, mail del 27.9.2007, mail del 29.11.2007, mail del 29.2.2008,
Pag.11 mail 31.3.2011, mail del 13.4.2011) che il già in epoca antecedente CP_1
alla contestazione degli addebiti, aveva più volte segnalato (sia al Dirigente che alla SISPI) non solo diverse criticità del sistema informatico di elaborazione paga in dotazione al suo Ufficio ma anche l'insufficienza dell'organico per far fronte alla mole di lavoro.
Trattasi, per come è evidente, di condotta che se da un lato, si disvela del tutto incompatibile con quella di un soggetto che ha intenzione di (e/o che è consapevole di poter) approfittare, a proprio indebito vantaggio, delle falle del software impiegato per l'inserimento delle voci stipendiali da erogare ai dipendenti comunali , dall'altro, restituisce sufficienti elementi di Pt_2
giudizio che inducono univocamente ad escludere che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento sanzionatorio, il nel tempo, CP_1
non avesse posto in essere una condotta atta ad “impedire e prevenire il prodursi” delle riscontrate irregolarità (cfr. verbale n.19/2016).
Talchè, entro i limiti del provato e anche prendendo in considerazione le contestazioni di cui alle note nn. 118/2011, 122/2011 e 147/2011, la sanzione disciplinare impugnata deve, comunque, ritenersi illegittima con conseguente conferma, seppur con diversa motivazione, della sentenza di primo grado.
Con il secondo motivo di gravame, il lamenta Parte_1
l'erronea applicazione da parte del Tribunale dell'art. 77 RUOS da cui è dipesa la condanna del alla ricostruzione della carriera giuridica, Pt_1
economica e previdenziale del limitatamente al periodo di CP_1
sospensione sofferto a seguito della misura cautelare interdittiva;
rileva al riguardo che il rapporto di lavoro del personale assunto ai sensi del d.l. n.
24/1986, come il è disciplinato dal C.c.n.l. edili che non prevede CP_1
l'istituto della ricostruzione.
Pag.12 Con il terzo motivo di appello, il lamenta l'erroneità della Pt_1
sentenza nella parte in cui il Tribunale ha condannato il alla Pt_1
restituzione della somma di €4.563,57 a titolo di anticipazioni sul T.f.r., ritenendo che il recupero andasse effettuato al netto delle ritenute fiscali.
Viceversa, secondo il Comune, invece, trattandosi di “somme dolosamente autoliquidatesi dall'interessato medesimo”, dovessero essere recuperate al lordo, potendo il “rivolgersi all'Erario per recuperare le imposte trattenute all'atto CP_1
della ricezione del TFR”.
Entrambi i motivi, per come formulati, sono inammissibili.
Come è noto, nel giudizio di appello - che non è un novum iudicium - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata siano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Nell'atto di appello, pertanto, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. nn.9244/2007 e 8771/2010).
Nel caso di specie, relativamente alla disposta condanna alla ricostruzione della carriera del per il periodo di sospensione a CP_1
seguito della misura cautelare interdittiva e riguardo alla restituzione del T.f.r. al netto e non al lordo, l'appello ripropone i medesimi (e già disattesi)
Pag.13 argomenti illustrati nella memoria di primo grado, non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata (laddove il
Tribunale ha ampiamente argomentato sia sull'applicabilità dell'art. 77 del
Regolamento ai fini della ricostruzione della carriera sia sulle ragioni della restituzione delle indebite anticipazioni sul TFR al netto e non al lordo, all'uopo richiamando gli orientamenti della giurisprudenza), risulta carente delle ragioni per cui il non condivide le argomentazioni Parte_1
poste dal Giudice a base della sua pronuncia, sì da consentire a questa Corte di valutarne l'eventuale fondatezza, riducendosi, in definitiva, i motivi in questione ad una richiesta volta (in maniera del tutto inammissibile) ad un mero nuovo giudizio sulle medesime questioni già affrontate e risolte dal
Tribunale in primo grado.
Per le ragioni svolte il gravame del deve essere Parte_1
disatteso.
3) Passando all'esame dell'appello interposto al si osserva CP_1
quanto segue.
Il ritiene erronea la sentenza di primo grado nella parte in cui CP_1
il Tribunale ha rigettato la domanda di liquidazione del danno per mancata percezione dell'indennità ex art. 47 C.c.n.l. imprese edili dall'aprile 2011 all'aprile 2018.
Secondo la prospettazione del accertata l'illegittimità della CP_1
sanzione disciplinare, risulta evidente il danno subito atteso che egli, in assenza del procedimento disciplinare e penale, avrebbe ottenuto la corresponsione di tale indennità per come già attribuitagli in precedenza (dal
2006 al 2011) e successivamente (dal 2018 in poi).
Il motivo è solo in parte fondato.
Nel corpo del ricorso di primo grado (cfr. punto n.3), invero, il si era limitato a rilevare che tale indennità gli era stata attribuita per CP_1
Pag.14 l'anno 2010 con determina dirigenziale n. 13 del 04.03.2010 successivamente prorogata.
Rilevava, altresì, che la revoca dell'indennità 2011, disposta con determina dirigenziale n. 25 dell'08.04.2011, era stata causata dall'istaurazione del procedimento disciplinare risultato illegittimo e/o infondato.
Sulla scorta di tali considerazioni e della successiva assegnazione dell'indennità in parola giusta determina n.150 del 19.4.2018 (per altra tipologia di incarico), sosteneva il proprio diritto a vedersi riconosciuta tale indennità (a titolo risarcitorio) per gli anni dal 2011 al 19.4.2018.
Sul punto, si osserva, il Tribunale, con la sentenza qui impugnata, ha affermato che: “tale voce risarcitoria avrebbe richiesto la prova non della semplice possibilità di conseguire il risultato sperato, ma della circostanza che l'amministrazione – nell'esercizio del suo potere discrezionale - avrebbe senz'altro (o con buona probabilità, almeno superiore al cinquanta per cento, secondo le più recenti pronunce) conferito al ricorrente tale tipologia di incarichi. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato ad affermare un principio di continuità nelle mansioni svolte, senza fornire la prova nei termini precisati”.
Orbene, soltanto in sede di gravame, il al fine di supplire alla CP_1
mancanza di allegazione e prova, ha rilevato che con un'ulteriore determina
(n. 7 del 10.01.2012 poi revocata il 16.1.2012) gli era stata attribuita nuovamente tale indennità per l'anno 2012, cui lo stesso, tuttavia, aveva rinunciato a causa della pendenza del procedimento disciplinare.
In altri termini, ha sostenuto, in questa sede e per la prima volta,
l'illegittimità della suddetta revoca stante l'infondatezza delle contestazioni e la mancanza di “qualsivoglia istruttoria”.
Per come è evidente, dunque, in mancanza di originaria allegazione e prova, la domanda risarcitoria relativa agli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017 e parte 2018 non può essere accolta, essendo del tutto inammissibili (in
Pag.15 quanto tardive) le doglianze che si appuntano sulla presunta illegittimità della revoca.
D'altro canto, si aggiunge, posto che la revoca (datata 16.1.2012) dell'incarico conferito con D.D. n.7 del 10.1.2012 (cfr. doc. fascicolo
[...]
) non è stata mai impugnata (tanto meno con l'atto introduttivo del Parte_1
giudizio), dirimente di ogni altra considerazione è il fatto che fu lo stesso a rinunciarvi con nota del 16.1.2012 (cfr. doc. n.15 fascicolo di CP_1
parte).
Per altro, si osserva, dalla disamina delle determine dirigenziali n. 13 del
04.03.2010, n. 7 del 10.01.2012 e n. 150 del 19.04.2018 (cfr. doc. fasc. di parte) emerge che l'attribuzione dell'indennità ex art. 47 C.c.n.l. è il frutto di un complesso procedimento amministrativo, che vede la costituzione di un'apposita Commissione Tecnica che definisce la procedura valutativa e che redige la graduatoria dei dipendenti cui potrebbe essere assegnata la suddetta indennità.
Emerge pure che tale indennità (temporanea) richiede una copertura finanziaria adeguata senza la quale non viene erogata, come pure successo nel corso degli anni secondo quanto affermato dallo stesso Parte_1
senza che la circostanza sia stata puntualmente contestata dal CP_1
Deve conseguentemente escludersi che al possa riconoscersi, a CP_1
titolo risarcitorio, l'indennità ex art. 47 CCNL per gli anni successivi al 2011.
A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi con riferimento all'anno
2011.
Come emerge dalla determina dirigenziale n. 13 del 04.03.2010
l'indennità era stata attribuita al per l'anno 2010 con l'espressa CP_1
previsione di un “rinnovo tacito per l'anno successivo” (cfr. doc. fasc. di parte).
Pertanto, risulta, con elevatissima probabilità confinante con la certezza, che il in assenza del procedimento disciplinare in cui è CP_1
Pag.16 rimasto coinvolto, avrebbe certamente ottenuto la speciale indennità prevista dall'art. 47 del C.C.N.L. quanto meno fino al dicembre del 2011.
Quanto alla determinazione della posta risarcitoria, essa può agevolmente calcolarsi sulla base delle compiute allegazioni (non contestate) del lavoratore, il quale ha specificamente dedotto che l'indennità in parola ammontava mensilmente ad euro 603,27 (cfr. pure busta paga di ottobre 2010 in cui viene indicato proprio tale importo ai sensi dell'art. 47 CCNL Edili), nel periodo aprile 2011/dicembre 2011.
Talchè moltiplicato tale importo per 12 mesi (comprensivo dei ratei a titolo di mensilità aggiuntive previste dal CCNL) si perviene alla complessiva somma di euro 7.239,24.
Sulla scorta di quanto sopra esposto la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata, con condanna del al pagamento Parte_1
in favore di dell'ulteriore somma di €7.239,24 oltre Controparte_1
interessi legali dalla maturazione al saldo.
Nel resto, per le motivazioni fin qui svolte, la pronuncia di prime cure deve essere confermata.
4) Le spese di questo grado seguono la soccombenza del Parte_1
e si liquidano, come da dispositivo, in favore del
[...] CP_1
Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico del Parte_1
dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n.
115/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.220/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo,
Pag.17 condanna il al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
dell'ulteriore somma di €7.239,24 – per la causale di cui in parte motiva – oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
Conferma nel resto, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.
Condanna il a rifondere al le spese di questo Parte_1 CP_1
grado di giudizio che liquida in complessivi euro 3.473,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge se dovute da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Dà atto della sussistenza a carico del dei presupposti di Parte_1
cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
Palermo 31 ottobre 2024
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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