TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/03/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9551/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9551/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARRASSI Parte_1 P.IVA_1
WALTER, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CARRASSI WALTER
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAGIANO ROSARIO, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE DI VITTORIO N. 64 71100 FOGGIA presso il difensore avv. CAGIANO ROSARIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRAZZANO CP_2 C.F._2
SALVATORE, elettivamente domiciliato in C.SO ROMA, 204/A 71100 FOGGIA presso il difensore avv. FERRAZZANO SALVATORE
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata dalle convenute sul difetto di procura.
La procura alle liti in favore del Dirigente Servizio Danni, è stata conferita, Persona_1 giusta procura (registrata in Milano il 14.11.2013 con n. 20662), a rogito del Notaio Persona_2 (Rep. 9267, Racc. n. 2382), dall'Amministratore Delegato della già ora Controparte_3 CP_4 allegata alla memoria 183 sesto comma cpc n. 1 di parte attrice.
[...]
Sull'eccezione di prescrizione dell'azione di rivalsa avanzata dalle convenute, va dato conto che il termine di prescrizione di detta azione è quello di cui al secondo comma dell'art. 2952 c.c. e decorre dal giorno in cui l'assicuratore abbia provveduto al pagamento dell'indennizzo a favore del terzo danneggiato. pagina 1 di 3 Nel caso in esame la compagnia assicuratrice ha dato prova di aver inviato note di messa in mora con raccomandate A.R. del 18/10/12, del 16/7/2014, 09/07/2015, 09/11/2016 e considerando la liquidazione tra il 2012 ed il 2013, l'azione alla data di iscrizione del giudizio, il 14 dicembre 2016, non era prescritta.
Con riferimento alla prova del credito azionato, mette conto rilevare che la Corte di Cassazione,
Sezione III, con la sentenza 22 febbraio 2024, n. 4756 ha chiarito che il diritto di rivalsa scaturisce dalla legge (art. 144 c. 2 Cod. Ass.) e il suo presupposto consiste nel diritto di rifiutare (o ridurre) il pagamento dell'indennizzo in virtù di una clausola di delimitazione del rischio. Quindi, qualora nel contratto manchi siffatta clausola, non può esservi rivalsa, perché ne difetta il presupposto.
Vale rilevare che la rivalsa è l'azione con cui l'assicuratore chiede all'assicurato la restituzione di quanto abbia versato al terzo danneggiato. Nella prassi, le polizze assicurative prevedono alcune clausole in presenza delle quali l'assicuratore ha (contrattualmente) diritto di rifiutare l'indennizzo, si pensi all'ipotesi in cui il conducente non sia abilitato alla guida del mezzo perché, ad esempio, non ha la patente. Ciò premesso, spetta all'assicuratore che agisca in rivalsa l'onere di provare l'esistenza di una clausola di delimitazione del rischio. L'azione di rivalsa, infatti, è contrattuale ed è onere dell'attore provare l'esistenza del patto su cui la domanda si fonda.
Nella fattispecie in esame, l'assicuratore non ha fornito la prova dell'esistenza della clausola di esclusione della copertura assicurativa, da cui discende il diritto di rifiutare il pagamento dell'indennizzo e che costituisce il presupposto dell'azione di rivalsa. Segnatamente, si evidenzia che la compagnia attrice ha allegato una copia dell'art. 2 delle Condizioni Generali del contratto chiedendo l'acquisizione ex art. 210 cpc della contratto di polizza.
Non ritiene il giudice che la sola copia delle condizioni generali del contratto possa essere di per sé sola idonea a provare l'esistenza del patto su cui la domanda si fonda poiché non vi è prova che nel contratto stipulato tra le parti vi fosse detta clausola e che la stessa, anche con rinvio alle condizioni generali del contratto, sia stata oggetto di pattuizione.
Nè è possibile ritenere sussistente la suddetta clausola in via presuntiva atteso che, per un verso in ambito contrattuale non è ammissibile il ricorso alle presunzioni semplici (art. 2729 c. 2 c.c.) e per altro verso, il contratto di assicurazione richiede la forma scritta ad probationem (art. 1888 c.c.)
Né poteva essere ordinata nel corso del processo l'esibizione ex art. 210 cpc poichè l'ordine di esibizione non può supplire alle carenze probatorie della parte istante (Cass. Civ.
9.6.2010 n. 13878, Cass. Civ.
8.8.2006 n. 17948). Conseguentemente l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di un documento di una parte o di un terzo non può essere ordinata allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia o produrla in causa (cfr. Cass. Civ.
6.10.2005 n. 19475, Cass. Civ. 10.1.2003 n. 149, Cass.
Civ. 12.6.2012 n. 9522).
Va sottolineato che nella memoria ex art. 183 sesto co cpc n. 1 la compagnia assicuratrice, in disparte la contraddizione evidente del riferimento al contratto di polizza che assumeva essere allegato e la contestuale istanza dell'ordine di esibizione a controparte, non ha allegato i motivi per i quali detto documento non potesse essere prodotto di propria iniziativa.
Ne consegue, la condivisibile declaratoria di inammissibilità della richiesta da parte del giudice espressa con ordinanza del 12 dicembre 2017.
La questione di merito appena trattata assorbe le altre.
La domanda, alla luce delle argomentazioni svolte non può trovare accoglimento.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri minimi del D.M. in vigore, seguono la soccombenza.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda.
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare a ciascuna parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 14.598,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Foggia, 11 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9551/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARRASSI Parte_1 P.IVA_1
WALTER, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CARRASSI WALTER
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAGIANO ROSARIO, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE DI VITTORIO N. 64 71100 FOGGIA presso il difensore avv. CAGIANO ROSARIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRAZZANO CP_2 C.F._2
SALVATORE, elettivamente domiciliato in C.SO ROMA, 204/A 71100 FOGGIA presso il difensore avv. FERRAZZANO SALVATORE
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata dalle convenute sul difetto di procura.
La procura alle liti in favore del Dirigente Servizio Danni, è stata conferita, Persona_1 giusta procura (registrata in Milano il 14.11.2013 con n. 20662), a rogito del Notaio Persona_2 (Rep. 9267, Racc. n. 2382), dall'Amministratore Delegato della già ora Controparte_3 CP_4 allegata alla memoria 183 sesto comma cpc n. 1 di parte attrice.
[...]
Sull'eccezione di prescrizione dell'azione di rivalsa avanzata dalle convenute, va dato conto che il termine di prescrizione di detta azione è quello di cui al secondo comma dell'art. 2952 c.c. e decorre dal giorno in cui l'assicuratore abbia provveduto al pagamento dell'indennizzo a favore del terzo danneggiato. pagina 1 di 3 Nel caso in esame la compagnia assicuratrice ha dato prova di aver inviato note di messa in mora con raccomandate A.R. del 18/10/12, del 16/7/2014, 09/07/2015, 09/11/2016 e considerando la liquidazione tra il 2012 ed il 2013, l'azione alla data di iscrizione del giudizio, il 14 dicembre 2016, non era prescritta.
Con riferimento alla prova del credito azionato, mette conto rilevare che la Corte di Cassazione,
Sezione III, con la sentenza 22 febbraio 2024, n. 4756 ha chiarito che il diritto di rivalsa scaturisce dalla legge (art. 144 c. 2 Cod. Ass.) e il suo presupposto consiste nel diritto di rifiutare (o ridurre) il pagamento dell'indennizzo in virtù di una clausola di delimitazione del rischio. Quindi, qualora nel contratto manchi siffatta clausola, non può esservi rivalsa, perché ne difetta il presupposto.
Vale rilevare che la rivalsa è l'azione con cui l'assicuratore chiede all'assicurato la restituzione di quanto abbia versato al terzo danneggiato. Nella prassi, le polizze assicurative prevedono alcune clausole in presenza delle quali l'assicuratore ha (contrattualmente) diritto di rifiutare l'indennizzo, si pensi all'ipotesi in cui il conducente non sia abilitato alla guida del mezzo perché, ad esempio, non ha la patente. Ciò premesso, spetta all'assicuratore che agisca in rivalsa l'onere di provare l'esistenza di una clausola di delimitazione del rischio. L'azione di rivalsa, infatti, è contrattuale ed è onere dell'attore provare l'esistenza del patto su cui la domanda si fonda.
Nella fattispecie in esame, l'assicuratore non ha fornito la prova dell'esistenza della clausola di esclusione della copertura assicurativa, da cui discende il diritto di rifiutare il pagamento dell'indennizzo e che costituisce il presupposto dell'azione di rivalsa. Segnatamente, si evidenzia che la compagnia attrice ha allegato una copia dell'art. 2 delle Condizioni Generali del contratto chiedendo l'acquisizione ex art. 210 cpc della contratto di polizza.
Non ritiene il giudice che la sola copia delle condizioni generali del contratto possa essere di per sé sola idonea a provare l'esistenza del patto su cui la domanda si fonda poiché non vi è prova che nel contratto stipulato tra le parti vi fosse detta clausola e che la stessa, anche con rinvio alle condizioni generali del contratto, sia stata oggetto di pattuizione.
Nè è possibile ritenere sussistente la suddetta clausola in via presuntiva atteso che, per un verso in ambito contrattuale non è ammissibile il ricorso alle presunzioni semplici (art. 2729 c. 2 c.c.) e per altro verso, il contratto di assicurazione richiede la forma scritta ad probationem (art. 1888 c.c.)
Né poteva essere ordinata nel corso del processo l'esibizione ex art. 210 cpc poichè l'ordine di esibizione non può supplire alle carenze probatorie della parte istante (Cass. Civ.
9.6.2010 n. 13878, Cass. Civ.
8.8.2006 n. 17948). Conseguentemente l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di un documento di una parte o di un terzo non può essere ordinata allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia o produrla in causa (cfr. Cass. Civ.
6.10.2005 n. 19475, Cass. Civ. 10.1.2003 n. 149, Cass.
Civ. 12.6.2012 n. 9522).
Va sottolineato che nella memoria ex art. 183 sesto co cpc n. 1 la compagnia assicuratrice, in disparte la contraddizione evidente del riferimento al contratto di polizza che assumeva essere allegato e la contestuale istanza dell'ordine di esibizione a controparte, non ha allegato i motivi per i quali detto documento non potesse essere prodotto di propria iniziativa.
Ne consegue, la condivisibile declaratoria di inammissibilità della richiesta da parte del giudice espressa con ordinanza del 12 dicembre 2017.
La questione di merito appena trattata assorbe le altre.
La domanda, alla luce delle argomentazioni svolte non può trovare accoglimento.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri minimi del D.M. in vigore, seguono la soccombenza.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda.
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare a ciascuna parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 14.598,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Foggia, 11 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 3 di 3