TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 12/06/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara pronunzia, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1028 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione dall'avv. Antonio Innamorato, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in
Teggiano (Sa), alla via Codaglioni n.86
OPPONENTE
E
(P. IVA n. ), con sede in Siena alla via Aldo Moro n.13/15, in nome CP_1 P.IVA_1
e per conto di (P.IVA n. ), con Controparte_2 P.IVA_2
sede in Siena, alla Piazza Salimbeni n.3, in forza di procura speciale con atto a rogito del Notaio
Dott. da Siena del 22.05.2018, Repertorio n.195382, Racc. 12890 registrato a Siena il Persona_1
24.5.2018 al n.2969 serie 1T, quest'ultima in persona del suo procuratore dott. Controparte_3
nominato per notar del 18.07.2018, registrato a Milano 4 in data 19.07.2018 al n. Persona_2
33584 serie 1T, rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Stefania Iannicelli, elettivamente domiciliata presso lo studio Iannicelli Associati in Salerno alla via G. Vicinanza n. 11
OPPOSTA
NONCHE'
P.IVA ), con sede in Milano alla via San Prospero n. 4, in persona CP_4 P.IVA_3
del Presidente del C.d.A. rappresentata e difesa, giusta procura a rogito del dott. Per_3
n.42.728/13.238 dell'11.01.2019, conferita dal Parte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore dott. con sede in Bologna,
[...] CP_5
via Della Beverara n. 19, (C.F. e P.IVA n. , in virtù dei poteri giusta procura a rogito P.IVA_4
del dott. n. 54452/18713 del 31.01.2019, dal in persona Per_4 Controparte_6 dell'amministratore unico dott. con sede in Milano alla via Giovanni Boccaccio n. Controparte_7
4, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Padovani e Gianluca Massimei, in qualità di soci della TRA AVVOCATI PER AZIONI, ed elettivamente domiciliata Controparte_8 all'indirizzo pec e presso lo studio con sede Email_1 CP_8
in Bologna, via Della Beverara 19
INTERVENTORE EX ART. 111 C.P.C.
E
P.IVA ), con sede in Milano, via Soperga n. 9, in persona del Controparte_9 P.IVA_5
legale rappresentante dott. e, per essa, quale procuratrice speciale in virtù di procura CP_10
a rogito dott. notaio in Milano, rep. 13.210, racc. 10.439 del Persona_5
10.06.2024, della (P.IVA , con sede in Parte_2 P.IVA_4
Bologna alla via Della Beverara n.19, in persona del legale rappresentante dott. Parte_3
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dagli avvocati Stefano Padovani e
Gianluca Massimei, in qualità di Soci di TRA , con Controparte_8 Parte_4
elezione di domicilio digitale alla pec e presso lo Email_1
studio con sede in Bologna, via Della Beverara 19 CP_8
INTERVENTORE EX ART. 111 C.P.C.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratti bancari.
Conclusioni: come da verbali e note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27.05.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 199/2018 emesso dal Tribunale di Lagonegro il 23.05.2018, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore della la somma di Controparte_2
euro 184.475,87, quale saldo debitore alla data dell'11.10.2017 in relazione al rapporto di c/c
15404, acceso presso la filiale di Atena Lucana, oltre interessi, spese e compensi legali, iva e cap come per legge.
L'opponente, previa opposizione alla richiesta di efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, proponeva essenzialmente i seguenti motivi di opposizione: 1) nullità del provvedimento monitorio per incertezza del presunto credito in quanto la non aveva prodotto gli estratti conto del CP_2
rapporto di conto corrente, limitandosi alla mera certificazione ex art. 50 TUB;
2) la necessita di ricostruire il conto corrente e di determinare il TEG per confrontarlo con il tasso soglia ai fini della determinazione dell'usura oggettiva, nonché l'individuazione del TEGM al fine di stabilire l'usura soggettiva. A tal scopo l'opponente evidenziava che dalla pre-analisi contabile redatta da
[...] sul c/c n. 15404 emergeva un credito complessivo di euro 24.233,46 in favore Controparte_11 dell'opponente, di cui euro 9.598,29 per usura oggettiva ed euro 14.635,17 per usura soggettiva di cui ne chiedeva la ripetizione. In particolare esponeva che il TEG risultava superiore al tasso soglia di oltre una volta e mezza (o superiore al 25% + 4 punti percentuali dal III trimestre 2011 in poi), con conseguente usura ex art.644, comma 3 c.p..
Su tali premesse l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Revocare il decreto ingiuntivo n.199/2018, in quanto palesemente infondato in fatto e diritto;
2) Acclarare che sul conto corrente n. 15404 si sono rinvenuti interessi non dovuti;
3) Ordinare alla l'esibizione CP_2
ed il deposito di tutti gli estratti conto nel rispetto del 4) Verificare, in ogni caso, come CP_12
l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L.108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio al Procura della Repubblica competente. 5)
Appurare, perciò, che nessun credito può essere riconosciuto alla avendo essa operato in CP_2
dispregio della legge antiusura, commettendo un reato il cui provento non può essere richiesto. 6)
Accertare, in ragione della pre-analisi contabile e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che la non è creditrice della somma di euro 184.475,87 7) Controparte_2
Sospendere l'efficacia esecutiva ex art. 649 c.p.c. del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, ex art. 642 c.p.c., dal momento che il credito dell'opposta è di natura usuraria ed è incerto nella sua scaturigine. In via subordinata, nel merito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da attribuirsi allo scrivente avvocato antistatario.
Con comparsa di costituzione depositata il 13.02.2019 si costituiva quale mandataria CP_1
della la quale, in via preliminare, eccepiva Controparte_2
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
nel merito contestava l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione; deduceva che la sin dalla fase monitoria aveva prodotto tutta la documentazione necessaria a provare il CP_2
credito e, precisamente, il contratto di conto corrente n. 15404, la certificazione ex art. 50 TUB e gli estratti del conto corrente;
si opponeva a tutto quanto dedotto sull'usurarietà, oggettiva e soggettiva del c/c n. 15404 e d evidenziava che tutte le condizione economiche relative al conto corrente erano state concordate e sottoscritte dall'opponente; inoltre, eccepiva la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme versate dal correntista per il decorso quinquennale del termine di cui all'art. 2948 n. 4 e, in ogni caso, nell'ipotesi di un accertamento di un credito, la compensazione giudiziale ex art 1243 comma 2 c.c.; infine, si opponeva sia alla richiesta di esibizione ex art. 210
c.p.c. della documentazione in possesso della sia alla CTU contabile, insistendo per la CP_2
concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Tutto ciò premesso chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:”in via preliminare, dichiarare improcedibile l'opposizione formulata per le ragioni sopra esposte;
concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, nel merito, rigettare integralmente l'opposizione spiegata, respingendo per l'effetto tutte le istanze, anche istruttorie, proposte ex adverso. Con vittoria di spese”.
Con ordinanza del 27.02.2019 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché i termini ex art. 183 comma VI c.p.c..
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata il 20.10.2021 si costituiva quale cessionaria CP_4
del credito in forza del contratto di cessione del 23.12.2023 concluso con Controparte_2
[...]
Successivamente, con comparsa depositata il 25.09.2024 si costituiva quale Controparte_9
cessionaria del credito in forza di contratto di cessione, con efficacia dal 1.01.2024, concluso con con richiesta di estromissione dal giudizio della cedente. CP_4
La causa veniva istruita essenzialmente con prove documentali e c.t.u. contabile.
All'udienza del 27.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, previo deposito di note finali sino a trenta giorni prima, la causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
2. In via preliminare, va esaminata l'eccezione di mancata titolarità attiva della cessionaria del credito, sollevata dall'opponente con le note di trattazione scritte del 14.09.2022. CP_4
L'eccezione è infondata.
Per quanto attiene la prova dell'inclusione del credito nell'ambito dell'operazione di cessione la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993 ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. n. 24798/2020) e che la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario (cfr. Cass. n. 5857/2022).
Ebbene, nel caso di specie, ha depositato la G.U. del 16.01.2020 nella quale è dato CP_4
avviso della cessione in favore di in data 23 dicembre 2019, con effetti economici dal CP_4
30.09.2019, da di “tutti i crediti (per capitale, interessi, Controparte_2
anche di mora, accessori, spese, danni, indennizzi e a ogni altro titolo) (rispettivamente, i "Crediti
BMPS" e i " MPSCS" e, congiuntamente, i “Crediti") derivanti da finanziamenti erogati in Pt_2 diverse forme tecniche vantati verso debitori classificati come "in sofferenza" nel periodo tra ottobre 1983 e agosto 2019; inoltre, nella suddetta G.U. è indicato il link
(http://centotrenta.com/it/cessioni/aporti/), a pagina 1077 del documento “Elenco posizioni cedute
BMPS S.p.A. e MPSCS S.p.A. GU 16.01.20” da cui poter estrarre i dati identificativi del credito;
e, infine, nelle note di udienza del 15.09.2022 ha indicato il codice NDG assegnato a CP_4
ciascuna posizione che è il n. 44426659 NDG collegato alla posizione dell'opponente.
A fronte di ciò, non ha contestato specificatamente la riconducibilità del rapporto Parte_1
per cui è causa alla posizione n. 44426659 NDG limitandosi a una contestazione del tutto generica.
In forza di ciò, il Tribunale ritiene che l abbia fornito adeguata prova delle titolarità CP_4
del credito.
L'opponente ha, inoltre, eccepito la mancanza di legittimazione attiva dell anche CP_4
perchè i rapporti bancari oggetto di causa (nullità dei contratti di apertura di credito su c.c.) hanno ad oggetto vizi propri del contratto stipulati tra parti ( – MPS), per cui non essendo Parte_1
la cessione del credito in forma pro-solvendo, ma pro-soluto non risulterebbe titolata in modo attivo nel presenziare nel giudizio de quo all'uopo richiamando i principi stabiliti dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 21843/2019.
La ricostruzione non merita accoglimento.
Non è qui in discussione l'efficacia del principio di diritto stabilito dalla sentenza della Corte di
Cassazione indicata dall'opponente (cfr Cass. n. 21843/2019 “sulla cessionaria in alcun modo potranno gravare gli effetti di eventuali provvedimenti di condanna alla restituzione e/o di risarcimento dei danni e/o di nullità legati al credito azionato per fatti ante cessione dei quali continuerà a rispondere unicamente la società cedente ed al quale andranno rivolte tutte le istanze in tal senso”). Trattasi tuttavia di un principio di diritto stabilito nell'interesse del cessionario che non implica, come pare sostenga l'opponente, il difetto di legittimazione attiva della cessionaria né tanto meno implica l'impossibilità di subentro nella posizione processuale della cedente in conformità con i principi di cui all'art. 111 c.p.c..
Quanto al difetto di legittimazione per mancata iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B. il Tribunale rileva che la Suprema Corte (Cass 7243-2024) ha affermato che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.
Tanto premesso occorre stabile quali sono gli effetti della costituzione in giudizio delle suddette cessionarie.
Come è noto, l'art. 111 c.p.c. stabilisce che “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”. A quanto detto, ad avviso del Tribunale, segue che la pronuncia non possa che essere resa tra le parti originarie, ferma naturalmente la possibilità, per l'interventore ex art. 111 c.p.c., di farne propri gli effetti.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, ogni qualvolta la cessione di un credito avvenga nel corso del procedimento, l'attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse trovano la loro disciplina nell'art. 111 c.p.c. e non nell'art. 105 c.p.c., assumendo il successore a titolo particolare nel diritto controverso la posizione di parte e non quella di terzo. Ne consegue che tale successione lo espone, indipendentemente dall'estromissione del dante causa, agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile e fruibile in sede esecutiva (Fattispecie in tema di opposizione a decreto ingiuntivo nella quale il credito portato dal decreto era stato ceduto dalla società opposta;
la S.C. ha riconosciuto che la società cessionaria, successore a titolo particolare nel diritto controverso, aveva titolo, in quanto parte, a chiedere la conferma dell'opposto decreto) (Cass. n. 15674/2007).
Sul punto, quindi, va ulteriormente precisato che nessuna precisa contestazione è sorta in merito alla titolarità del credito in capo alle parti intervenute in giudizio quali cessionarie del credito oggetto di causa, le quali hanno regolarmente prodotto in giudizio l'avviso di cessione di credito pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale con l'indicazione dei criteri identificativi dei crediti ceduti.
3. Passando al merito della res controversa, giova precisare che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si istaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena, che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio. Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli.
Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
Pertanto, trovano applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte con la nota sentenza n. 13533 del 2001.
Ancora, sul debitore convenuto graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.).
4. Tanto premesso con il primo motivo di opposizione, si duole della mancata Parte_1
prova del credito da parte della Controparte_13
La doglianza è infondata.
Con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo la al fine Controparte_2
di recuperare il credito riveniente dal rapporto di conto corrente n. 15404, acceso il 26.10.2001, intestato a , ha chiesto e ottenuto in data 23.05.2018 dall'intestato Tribunale Parte_1
ingiunzione di pagamento n. 199/2018 della somma di euro 184.475,87, quale saldo debitore riveniente dal suddetto rapporto, oltre interessi come richiesti e spese del monitorio, nei confronti dell'opponente. A fondamento della domanda l'istituto di credito ha prodotto cospicua documentazione dalla quale emerge il rapporto contrattuale tra le parti, peraltro non contestato dall'opponente e, in particolare, ha depositato il fascicolo monitorio contenente il contratto di c/c n. 15404 del 26.10.2001, debitamente sottoscritto da e non disconosciuto, la Parte_1
dichiarazione ex art. 50 TUB con l'unito estratto del saldo debitore, nonché gli estratti del conto corrente dal 1.10.2017 al 30.06.2017 (all.ti nn. 1, 2, 3 e 4 prod. parte opposta).
L'opponente ha quindi documentato il rapporto contrattuale e il quantum del credito.
5. Passando a esaminare l'altro motivo di opposizione, sostiene che sul conto Parte_1
corrente n. 15404 sarebbero state rilevate delle competenze non dovute ascrivibili a usura soggettiva e oggettiva come rilevabili dalla pre-analisi contabile eseguita a cura di Controparte_11
L'assunto è infondato. Quanto all' usura soggettiva va chiarito che per l'accertamento della stessa è necessaria la prova circa la sussistenza di entrambi i presupposti, ossia “un rilevante squilibrio economico, valutato in relazione alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, fra la prestazione erogata e la controprestazione promessa o pagata quale corrispettivo” accompagnato da una condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto che dà o promette il corrispettivo usurario. Quanto al primo requisito, è necessario dimostrare lo squilibrio contrattuale ed i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale, per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per le operazioni similari. Più difficoltoso risulta fornire la prova circa la sussistenza del secondo requisito, per la quale occorre allegare e documentare la difficoltà economica del mutuatario, desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dall'impossibilità di ottenere condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede. È essenziale, dunque, documentare una grave situazione finanziaria, della quale il creditore deve aver approfittato consapevolmente, applicando interessi sproporzionati. La situazione di mera difficoltà, peraltro, non è sufficiente ad attestare lo stato di approfittamento, così come lo stesso non può essere desunto dalla sola sproporzione dei tassi applicati. Inevitabilmente, la prova di entrambi i presupposti grava su coloro che sostengono la natura usuraria degli interessi, senza che – accertato lo stato di difficoltà economica – la sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla Banca.
Nel caso di specie, l'opponente ha genericamente invocato i principi di diritto in materia senza nulla aggiungendo che le condizioni di difficoltà e di bisogno finanziario dell'impresa potessero essere desunte dai bilanci depositati presso la CCIAA competente e dai bilanci allegati alla dichiarazione dei redditi. Peraltro volendo allargare la visione al profilo penale, che in sede civilistica rileva in maniera più sfumata, la Corte di Cassazione ha più volte evidenziato che sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato di usura, per il quale è richiesto il dolo generico, sono necessarie la coscienza e la volontà della portata illegale della prestazione usuraria e dell'illiceità degli interessi, in concomitanza, per quanto attiene all'usura soggettiva, con la conoscenza della precaria condizione dell'usurato.
Ne deriva che tale domanda è del tutto sfornita di prova.
Quando all'usura oggettiva l'attrice si è limitata ad una contestazione generica, non avendo indicato la misura del superamento del tasso soglia in relazione ai singoli periodi di riferimento, nonché i singoli tassi di interesse contestati con riferimento a periodi determinati. L'assenza di una specifica contestazione in tal senso osta a qualsiasi positiva disamina della doglianza da parte del
Tribunale considerato oltretutto che, com'è noto, non è possibile a tal fine fare riferimento all'allegata perizia di parte sulla quale, essenzialmente, parte attrice poggia l'intera iniziativa giudiziaria.
E, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità la perizia di parte non assume valenza probatoria in merito ai fatti posti a fondamento della propria domanda, costituendo una mera difesa di carattere tecnico. Questo giudice, infatti, aderisce al principio già enunciato da detto
Tribunale secondo cui “La perizia di parte non è una fonte di prova, in quanto non solo essa è formata al di fuori del giudizio, ma la sua precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento; pertanto, anche quando sia giurata, la perizia stragiudiziale rientra pur sempre nel novero delle attività difensive della parte, in questo caso, di carattere tecnico, con la conseguenza che alla stessa deve essere riconosciuto il valore di mero indizio, il cui esame e valutazione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale non è, tuttavia, affatto obbligato a tenerne conto”
(Tribunale di Lagonegro sentenza n. 190 del 20.06.2018); ancora, “La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (tra le tante Cassazione civile n. 5667 del 04.03.2025).
Nel caso di specie non è stata nemmeno prodotta una vera perizia ma esclusivamente una pre- analisi contabile priva di riferimenti allo specifico rapporto contrattuale oggetto di causa.
Ad ogni modo, per quanto attiene la contestazione in esame, nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, a cura della dott.ssa , depositata il 16.04.2021. Il Persona_6
C.T.U. in relazione al rapporto di c/c n. 15404 ha evidenziato che sia con riferimento all'usura originaria, sia all'usura sopravvenuta, non ha rilevato nei trimestri disponibili il superamento delle relative soglie di legge (pag. 16 rel. per. dep. il 16.04.2021) E, invero, il c.t.u. da un confronto tra il tasso pattuito dalla Banca pari al 7,750 % (14,200 % per sconfinamento se autorizzato) e il tasso annuo effettivo pari al 7,978 % (14,974 % per sconfinamento se autorizzato), col tasso soglia in vigore al 26.10.2001, per la categoria di apertura di credito entro € 5.164,57 (L.10.000.000), pari al 19,005 %, ha rilevato che il tasso contrattualmente pattuito è ampiamente nei limiti della soglia usura (pag. 11 della relazione).
Tanto brevemente sintetizzato, il Tribunale condivide le valutazioni del c.t.u. dott.ssa rese a Per_6
seguito delle osservazioni proposte dal c.t.p, di parte opponente il quale ha chiesto di rielaborare la relazione peritale sommando la commissione di massimo scoperto alla voce interessi.
Il c.t.u. ha precisato che ai fini del calcolo del TEG del conto corrente in esame ha tenuto conto delle commissioni di massimo scoperto, in quanto onere collegato all'erogazione del credito nel seguendo modo: “per il periodo sino al 31.12.2009 ha effettuato la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse con il tasso soglia e della commissione di massimo scoperto con la relativa CMS soglia;
per il periodo successivo all'01.01.2010 ha invece incluso nel calcolo del
TEG ogni onere con funzione di remunerazione del credito e dunque anche la commissione di massimo scoperto” (pag. 17 della relazione peritale).
Ne consegue l'infondatezza della contestazione in esame.
6. Per quanto riguarda le ulteriori contestazioni sollevate da parte opponente solo con le note di trattazione scritta depositate a seguito del deposito della ctu, segnatamente l'eccezione di nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi per assenza di reciprocità effettiva e quella di nullità della commissione di massimo scoperto (c.m.s.) per indeterminatezza della pattuizione, il
Tribunale osserva che trattasi di eccezione tardive in quanto i fatti sottesi a tali eccezioni non sono stati ritualmente introdotti nel rispetto delle preclusioni assertive né tanto meno nelle conclusioni come modificate con la prima memoria ex art. 183 co VI c.p.c., sostanzialmente volte all'accertamento dell'usura soggettiva ed oggettiva.
Le contestazioni in parola sono assolutamente generiche in quanto l'opponente si è limitato al richiamo di principi di diritto senza formulare alcuna eccezione in senso stretto e senza fare riferimenti specifici al rapporto bancario per cui è causa.
Le carenze di allegazione sopra indicate precludono, ab imis, la possibilità di vagliare la fondatezza delle doglianze di parte attrice.
7. In conclusione, alla luce anche delle risultanze della c.t.u., il Tribunale ritiene che l'opposizione vada rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 199 del 23.05.2018, già dichiarato provvisoriamente esecutivo, va confermato
Restano assorbite le ulteriori questioni.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano, d'ufficio, in assenza di note spese, in base ai parametri introdotti dal DM 55/14, come aggiornati, tenuto conto del valore della controversia, previa applicazione delle riduzioni di cui all'art. 4 co. 1 del cit. decreto in assenza di questioni complesse con riferimento all'attività processuale effettivamente posta in essere.
Le spese di C.T.U., già liquidate con decreto del 28.09.2021, vanno poste definitivamente a carico dell'opponente in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: • rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 199/2018 R.G. già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
• condanna l'opponente al pagamento in favore della quale mandataria della CP_1
in persona del l.r.p.t., delle spese di lite che liquida Controparte_2
in complessivi euro 4.925,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. al 15%, I.V.A.
e C.P.A. come per legge;
• condanna l'opponente al pagamento in favore della quale cessionaria della CP_4
in persona del l.r.p.t., delle spese di lite che liquida Controparte_2
in complessivi euro 2.090,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. al 15%, I.V.A.
e C.P.A. come per legge;
• condanna l'opponente al pagamento in favore della quale cessionaria della Controparte_9
in persona del l.r.p.t., delle spese di lite che liquida in complessivi euro CP_4
2.090,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
• pone definitivamente le spese di c.t.u. già liquidate con decreto del 28.09.2021 a carico dell'opponente.
Così deciso in Lagonegro, 12.06.2025
Il Giudice
dott. Maurizio Ferrara