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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 24/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N.R. 2093/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 2093 del Ruolo Generale dell'anno 2019, trattenuta in decisione alla udienza del 21/11/2024, scaduti in data 11/2/2025 i termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Controparte_1 P.IVA_1
Avv. Walter Massucci, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione;
- attore -
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Greco, CP_2 P.IVA_2 giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto –
***
OGGETTO: “opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 572/2019 del 3/8/2019 emesso dal
Tribunale di Fermo in data 2/8/2019”
***
1
CONCLUSIONI
All' udienza del 2/11/2024 – svolta secondo le modalità della trattazione scritta - i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue: per il difensore ha precisato le conclusioni come Controparte_1 segue “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Fermo adito, in accoglimento della presente opposizione e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, - prendere atto del passaggio in giudicato dell'accertamento della carenza di titolarità sostanziale del credito azionato in capo alla e conseguentemente ritenendo tale Controparte_3 accertamento assorbente rispetto a tutto il resto del materiale istruttorio, accogliere la relativa eccezione, accogliendo su tale presupposto giuridico la opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto;
in via preliminare : respingere l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto poiché la p resente opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
- respingere la reiterata richiesta di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. per euro 2.533.062,96 per le motivazioni illustrate in atti. atti.
Nel merito - dichiarare che la non ha la titolarità sostanziale del credito azionato in sede Controparte_3 monitoria o comunque non ne ha fornito la prova e conseguentemente la sua domanda monitoria deve essere dichiarata infondata ed il decreto ingiuntivo revocato ed ogni ulteriore domanda deve esse re rigettata;
- dichiarare, altresì, il difetto di legittimazione ad agire della sia in sede monitoria che in Controparte_3 questa sede ordinaria, così come è affetta da inesistenza la procura alle liti e di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarare ed accertare che non ha dato prova dell'entità del credito Controparte_3 ingiunto né di ulteriore somma di differente importo e per l effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarare la non debenza dell'importo ingiunto di euro 3.044.200,72 oltre interessi convenzionali e di mora dal 24.12.2016 all'effettivo saldo, per i motivi di cui in narrativa ed in particolare : - in ragione del costo del denaro addebitato per interessi anatocistici nonché per i maggiori costi applicati per commissioni massimo scoperto e per commissioni sull'accordato rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti, determinati nell'elaborato peritale del 12.07.2023 del CTU Dr. in ragione dell ipotesi n. 2, nella Persona_1 somma di euro 538.946,76 o nella maggiore o minore somma che è stata indicata negli atti difensivi da questa difesa e così come determinata in corso di causa;
- in ragione degli indebiti interessi e cms applicati al contratto di conto corrente mantenuto invariato anche a seguito dell'atto modificativo del 7.2.2011, giacché la situazione del rapporto era tale che, da questa data in poi, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza nella esecuzione del contratto, la avrebbe dovuto modificare il contratto nella forma Controparte_4
2 del mutuo ipotecario con previsione di costi del denaro inferiori come disciplinato dalle normative di riferimento
e che tale inadempimento ha comportato una maggiore ed ingiustificata quantificazione dell'importo richiesto pari ad euro 538.946,76 in ragione dell'ipotesi n. 2 indicata dal CTU Dr. nell'elaborato Persona_1 peritale del 12.07.2023, o nella maggiore o minore somma determinata in corso di causa, con obbligo a risarcire il danno;
di conseguenza voglia dichiararsi che il predetto importo di euro 538.946,76, in quanto non dovuto, va sottratto al saldo debitore finale di euro 3.044.200,72 in ragione del saldo finale ricalcolato pari ad euro 2.505.253,96 secondo l ipotesi n. 2 indicata dal CTU Dr. nell' elaborato Persona_1 peritale datato 12.07.2023 e che comunque la somma sopra indicata non è dovuta, ovvero quelle maggiori o minori indicate in corso di causa, non sono dovute, decurtandola/e dall'importo ingiunto anche a titolo di risarcimento del danno, e conseguentemente voglia il Tribunale revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- rigettare, altresì, tutte le domande avversarie introdotte con la comparsa di costituzione e risposta anche quella subordinata di condanna al pagamento di eventuale diverso importo ritenuto di giustizia, oltre agli interessi concordati nel contratto di conto corrente dal 24.12.2016 al saldo effettivo. Con vittoria di compensi e spese di lite”.
Per il difensore ha precisato le conclusioni come segue “Voglia l'Ill.mo CP_2
Tribunale adito, contrariis reiectis, disporre quanto di seguito: NEL MERITO: - respingere ogni domanda, nessuna esclusa compresa quella della compensazione, proposta dalla società in Controparte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto;
- rigettare le istanze istruttorie avversarie, in quanto meramente dilatorie e defatigatorie;
- per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
ANCORA NEL
MERITO IN VIA SUBORDINATA: - condannare la società Controparte_1
(C.F./P.IVA ), a pagare a l'importo di euro 3.044.200,72, ovvero P.IVA_1 CP_2
l'eventuale diverso importo ritenuto di giustizia, oltre agli interessi concordati nel contratto di conto corrente dal 24/12/2016 al saldo effettivo, così come previsto nel decreto opposto n. 572/2019; - in caso di revoca del decreto ingiuntivo, condannare parte opponente per l'importo risultante dall'IPOTESI 1 della CTU depositata, ovvero per l'importo di euro 2.795.080,37, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
IN
OGNI CASO: - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa - Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
3 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 572/2019 del 3/8/2019 il Tribunale di Fermo ha ordinato a (debitore principale), Controparte_1 Controparte_5
e (garanti) – in solido tra loro, il pagamento in favore di della
[...] Controparte_6 CP_2 somma di euro 3.044.200,72 oltre interessi come da domanda – a titolo di saldo debitore insoluto del contratto di apertura di credito in c/c (n. 076-4826) con garanzia ipotecaria, stipulato con il 9/2/2006 (a rogito Notaio Controparte_4 Persona_2 rep.11701 e rac. n. 3245), nonché il pagamento delle spese giudiziali.
Nel ricorso monitorio è dato atto che:
− in data 9/2/2006 ha stipulato con Controparte_4 Controparte_1
contratto di apertura di credito in conto corrente n. 076-4826 per un importo di
[...] euro 2.300.000 – a garanzia del quale la società ha concesso ipoteca sui beni immobili di relativa proprietà siti a Fermo - NCEU foglio 14, p.lle 74, 1157, 1166 e 1367;
− ad ulteriore garanzia del credito ed Controparte_5 Controparte_6
hanno prestato fideiussione sino a concorrenza di euro 2.300.000;
− è divenuta titolare del credito a seguito del contratto di cessione CP_2 sottoscritto in data 1/5/2017 con Nuova Banca delle Marche spa ed - essendosi la parte finanziata resa morosa nei pagamenti – la stessa, tramite la mandataria , CP_7 con raccomandata in data 13/6/2019 ha provveduto a costituire in mora i debitori;
− residua un debito di euro 3.044.200,72 corrispondente al saldo insoluto alla data del
23/12/2016 (di passaggio a sofferenza), oltre agli interessi di mora maturati.
2. Con atto di citazione notificato in data 2/11/2019 Controparte_1 ha proposto opposizione al predetto decreto ingiuntivo chiedendone la revoca e deducendo che:
− in data 9/2/2006 ha stipulato con Controparte_8 Controparte_4
contratto di apertura di credito in c/c (n. 076-4826) per la somma di euro
2.300.000,00 con garanzia ipotecaria (acceso presso la medesima banca in data
30/1/2006) - da rimborsare entro un periodo compreso tra un minimo di 24 mesi ed un massimo di 5 anni;
4 − con il medesimo atto hanno prestato fideiussione , Persona_3 [...]
e Golden ulteriore garanzia fideiussoria è Controparte_9 Controparte_10 stata prestata da e con atto del Parte_1 Controparte_6
4/5/2009 sino a concorrenza di euro 2.300.000;
− in data 7/2/2011- con atto a rogito Notaio Dott. rep. 13340 e rac. Persona_4
N. 5358 - e hanno convenuto la Controparte_8 Controparte_4 proroga dell'originario contratto per un periodo di 12 mesi, con previsione di “ulteriori rinvii per un massimo di 3 anni” e con conferma da parte dei fideiussori della garanzia prestata per ogni anno di rinnovo del contratto sino alla scadenza del 9/2/2013 – data successivamente alla quale “nessuna conferma veniva più richiesta”; con il medesimo accordo le parti hanno pattuito “un maggior costo del denaro applicando non più 1,6 punti in più dell'Euribor medio mensile bensì 3,1 punti in più del medesimo parametro e maggiori costi di commissione giornaliera per scoperto di conto”, dando atto della natura non novativa del contratto;
− in data 14/12/2016 ha comunicato alla debitrice il recesso Controparte_4
dal contratto di conto corrente n. 076-4826, provvedendo in data 23/12/2016 alla segnalazione a sofferenza della posizione;
− il decreto ingiuntivo ottenuto da è illegittimo per: a) violazione dell'art. CP_2
1956 c.c., avendo la banca prorogato il contratto di apertura in conto corrente “per oltre dieci anni rispetto ai cinque anni iniziali” pur essendo a conoscenza della difficoltà economica in cui versava – considerata la consapevolezza Controparte_1 da parte dell'istituto di credito del fatto che “l'affidamento celava una operazione di mutuo stante l'utilizzo immediato del finanziamento e il lungo tempo trascorso senza alcun rientro della esposizione e senza che il conto corrente venisse in alcun modo utilizzato per le operazioni correnti” e che lo stesso era stato concesso esclusivamente sulla base delle garanzie prestate dai terzi, essendo “una società di scopo che ha nel proprio patrimonio solo i due lotti CP_1 di terreno acquistati per lo sfruttamento edificatorio”; b) violazione dei canoni di correttezza e buona fede ex art.. 1375 e 1175 c.c. per non aver l'istituto di credito – al momento della stipula del contratto di modifica - “trasformato il contratto di conto corrente ipotecario a medio termine in mutuo ipotecario” più favorevole alla correntista sotto il profilo dei tassi di interesse praticati;
c) l'applicazione da parte di di “interessi Controparte_4
5 antocistici e commissioni di massimo scoperto e sull'affidato superiori a quelle previste dalle norme vigenti” per complessivi euro 135.673,46 – somma che va decurtata dall'importo ingiunto.
3. Si è costituita nel presente giudizio la convenuta (in qualità di CP_2 cessionaria del credito originariamente vantato da , la quale ha Controparte_4 chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo:
− l'avvenuto riconoscimento del credito da parte della debitrice, poiché inserito nei relativi bilanci dal 2013 sino al 2016 – senza che alcuna contestazione sia mai stata svolta anteriormente al presente giudizio;
− la genericità ed infondatezza dell'eccezione svolta dall'opponente in merito alla violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte di Controparte_4 non essendo ravvisabile in capo alla stessa nessun obbligo di convertire il contratto di apertura di credito in conto corrente in contratto di mutuo, in assenza di espressa richiesta del correntista (in specie, soggetto esperto del mercato, il quale necessitava di una somma disponibile a medio/lungo termine e non di una somma erogata una tantum – come emerge anche dall'atto modificativo del 2011 ove la finanaziata ha manifestato l'intenzione di mantenere l'apertura di credito, poichè ove avesse optato per un mutuo avrebbe dovuto ripianare il debito con costi maggiori);
− infondatezza dell'eccezione di violazione dell'art. 1956 c.c. presentando
[...]
- sia al momento della stipula del contratto che al momento della Controparte_1 stipula dell'atto modificativo – una situazione economico-patrimoniale sana e stabile
(non risultando a relativo carico protesti, procedure concorsuali, né altre vicende negative) ed essendo i fideiussori soci della stessa operanti nel medesimo settore, dunque al corrente della condizione patrimoniale della società;
− infondatezza delle deduzioni in merito all'applicazione di interessi anatocistici, atteso che i contratti sono stati stipulati successivamente alla delibera CICR 9/2/2000 che ha consentito la capitalizzazione trimestrale con pari periodicità;
− infondatezza delle deduzioni in merito alla illegittima pattuizione di CMS ed irrilevanza della stessa ai fini della verifica dell'usurarietà del rapporto.
4. All'esito della prima udienza del 5/11/2020 è stato concesso alle parti termine per l'avvio del procedimento di mediazione – conclusosi con esito negativo. Alla successiva
6 udienza del 24/2/2022 parte opponente ha eccepito genericamente il difetto di legittimazione ad agire di e la nullità della procura alle liti dalla stessa CP_2 rilasciata al difensore;
sono stati quindi assegnati alle parti i termini di cui all'art.183 c.p.c.
Con la propria memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. parte attrice ha precisato che: a) sussiste il difetto di titolarità del credito in capo a , poiché “il capitale sociale della CP_2
è partecipato integralmente da una società “no profit” di diritto olandese e precisamente Controparte_3 la Stichting (fondazione) OS […] I valori di bilancio della dimostrano che l'intero CP_2 patrimonio dell'operazione di cartolarizzazione riguardante il credito azionato viene gestito al di fuori di essa e finanziato attraverso l'emissione di titoli al portatore che vengono posti a disposizione dei sottoscrittori i quali ne diventano gli effettivi titolari. Le conseguenze sul piano sostanziale sono importantissime in quanto la è di fatto e per legge estranea a qualsiasi eventuale diritto Controparte_3 ed obbligo, sia attivo che passivo, afferente il credito azionato. Invero la appare come Controparte_3 una mera società veicolo […]estranea soggettivamente alla posizione creditoria azionata in quanto non è titolare sostanziale del credito”; b) sussiste il difetto di legittimazione ad agire di CP_2 essendosi la stessa limitata a produrre l'avviso di pubblicazione in gazzetta della cessione e non anche il contratto di cessione, unico strumento idoneo a dimostrare la titolarità del credito e in difetto del quale il decreto ingiuntivo non poteva essere emesso;
c) l'invalidità della procura alle liti rilasciata al difensore da parte di atteso che “non essendo CP_2 la titolare sostanziale del credito azionato, non aveva e non ha i poteri per conferire Controparte_3 valida procura alle liti apparentemente conferita all'Avv. Raffaella Greco e da ritenersi inesistente”.
Con la propria memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. parte convenuta ha insistito nelle difese già svolte ed eccepito, altresì, l'intervenuta prescrizione “di ogni richiesta di ripetizione e/o di esame contabile di tutte quelle rimesse che eccedono il termine dei 10 anni”.
Parte attrice-opponente con la memoria 183 co. VI n. 2 c.p.c. ha dedotto la tardività dell'eccezione di prescrizione di parte convenuta (poiché sollevata solo con memoria 183
n.1 c.p.c.) ed, in ogni caso, l'infondatezza della stessa (dovendo il termine decennale di prescrizione essere fatto decorre dalla data di chiusura del conto corrente). Parte convenuta-opposta con la memoria 183 co. VI n. 2 in replica all' eccezione avversaria di difetto di legittimazione ne ha dedotto la tardività ed in ogni caso l'infondatezza, avendo l'istituto di credito provveduto alla produzione nel presente giudizio oltre che dell'avviso in
Gazzetta Ufficiale anche dell'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e dell'atto
7 notarile contenente l'elenco dei crediti ceduti – a nulla rilevando quanto alla titolarità del credito, le ulteriori deduzioni di controparte circa l'incapacità patrimoniale di . CP_2
Le ulteriori memorie istruttorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema decidendum. All' udienza del 2/2/2023 è stata disposta CTU contabile – depositata dal dott. in data 12/7/2023. Alla successiva udienza del 21/9/2023 è stato, Persona_1 quindi, disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni avvenuta all'udienza del
30/5/2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Successivamente la causa è stata rimessa in istruttoria assegnando termine per memorie ex art. 101 c.p.c., rilevato che entrambe le parti unitamente agli scritti conclusivi hanno depositato documenti – in particolare parte attrice ha depositato unitamente al foglio di precisazione delle conclusioni il decreto emesso in data 20/2/2024 dal Tribunale di Fermo
(con cui è stata rigettata l'istanza di proposta da Controparte_11
, sul presupposto del relativo difetto di legittimazione) - deducendone in CP_3 comparsa conclusionale l'efficacia di giudicato esterno;
mentre parte convenuta unitamente alla comparsa conclusionale ha prodotto la dichiarazione resa dalla cedente (Intesa San
Paolo Spa) di inclusione del credito nella cessione intervenuta tra Nuova Banca delle
Marche spa e Con le note autorizzate ex art. 101 c.p.c.: a) ha
CP_2 CP_1 dedotto come il decreto emesso in fase prefallimentare sia idoneo al giudicato esterno in merito al difetto di legittimazione di e come la dichiarazione della cedente
CP_2 prodotta dalla convenuta sia inammissibile, poiché tardiva ed irrilevante ai fini della prova della titolarità del credito;
b) ha dedotto l'ammissibilità della dichiarazione di
CP_2 cessione seppur prodotta tardivamente (trattandosi di documento decisivo ed ammissibile anche in appello), l'inammissibilità della produzione avversaria ed in ogni caso l'irrilevanza della stessa ai fini del decidere (considerato che il decreto del Tribunale di Fermo prodotto si è limitato a rigettare l'istanza di fallimento avanzata da nei confronti di
CP_2
sul presupposto della produzione in giudizio del solo avviso in Gazzetta CP_1 della cessione;
mentre la legittimazione è stata successivamente accertata con sentenza n.
537/2023 del Tribunale di Fermo pubblicata il 30/06/2023 nel giudizio RG n. 2090/2019, di opposizione dei garanti al medesimo decreto ingiuntivo oggetto del presente processo).
La causa è stata quindi trattenuta nuovamente in decisione all'udienza del 20/11/2024 con assegnazione ad istanza delle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
8 5. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum si osserva quanto segue.
6. Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione di CP_2
[...]
Al riguardo, sotto un primo profilo, non può essere attribuita efficacia di giudicato – preclusiva di valutazioni in merito alla legittimazione di nel presente giudizio - CP_2 al decreto prefallimentare emesso dal Tribunale di Fermo in data 20/2/2024 (con il quale è stata rigettata l'istanza di proposta dalla Controparte_11 medesima , sul presupposto del difetto di prova della relativa legittimazione). CP_3
Costituisce, infatti, principio giurisprudenziale consolidato quello per cui “il decreto reiettivo dell'istanza di fallimento, quanto quello che conferma il rigetto non sono idonei al giudicato (tanto che non sono ricorribili per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimenti non definitivi e privi di natura decisoria su diritti soggettivi;
si vedano in questo senso Cass. 5069/2017, Cass. 20297/2015,
Cass. 6683/2015, Cass. 19446/2011, Cass. 21834/2009, Cass., S.U., 26181/2006„ Cass.
15018/2001)” (cfr. Cass. n. 15806/2021).
Scendendo, pertanto, all'esame del merito dell'eccezione di difetto di legittimazione svolta dall'opponente solo in prima udienza (poi precisata nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.), va dato atto come - contrariamente a quanto dedotto dalla opposta - la stessa non può ritenersi tardiva, considerato che la questione della titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda (cfr. Cass.
S.U. n. 2951/2016) e va valutata dal giudice anche d'ufficio, con la conseguenza che “la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio […]” (cfr.
Cass. 28793/2023; Cass. n. 16814/2024 ).
In specie, le deduzioni svolte dall'attore in merito alla carenza di legittimazione di CP_2 hanno riguardato: a) il difetto di titolarità del credito, poiché “il capitale sociale della
[...] [...]
è partecipato integralmente da una società “no profit” di diritto olandese e precisamente la CP_3
Stichting (fondazione) OS […] I valori di bilancio della dimostrano che l'intero CP_2 patrimonio dell'operazione di cartolarizzazione riguardante il credito azionato viene gestito al di fuori di essa
9 e finanziato attraverso l'emissione di titoli al portatore che vengono posti a disposizione dei sottoscrittori i quali ne diventano gli effettivi titolari. Le conseguenze sul piano sostanziale sono importantissime in quanto la è di fatto e per legge estranea a qualsiasi eventuale diritto ed obbligo, sia attivo che Controparte_3 passivo, afferente il credito azionato. Invero la appare come una mera società veicolo Controparte_3
[…]estranea soggettivamente alla posizione creditoria azionata in quanto non è titolare sostanziale del credito”; b) il difetto di prova di inclusione del credito nella cessione intervenuta tra Nuova
Banca delle Marche spa e per omessa produzione del contratto di cessione CP_2
“unico strumento idoneo a provare l'inclusione del credito azionato in via monitoria nella operazione di cessione in blocco, poiché in esso il credito non è individuato né individuabile”.
Sotto il primo profilo, l'eccezione è da ritenere infondata avuto riguardo all'organica disciplina dettata dalla legge n. 130 del 1999 in materia di operazioni di cartolarizzazione dei crediti - realizzata “attraverso società appositamente costituite (cd. società veicolo o "special pourpose vehicle"). Esse, in particolare, provvedono all'emissione di titoli destinati alla circolazione per finanziare
l'acquisto dei crediti del cedente (cd. "originator") e, successivamente, al recupero dei crediti acquistati e, mediante la provvista conseguita, al rimborso dei titoli emessi. Per espressa disposizione di legge (art. 3, comma 2) i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio "patrimonio separato", ad ogni effetto, rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione. Tale patrimonio, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge è a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione.
In altri termini, il flusso di liquidità che l'incasso dei crediti è in grado di generare è funzionale, in via esclusiva, al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi dell'operazione” (cfr. Cass. 21843/2019 Pres. Travaglino).
Pertanto, tale gestione prevista ex lege dei crediti, acquistati e destinati a convogliare nell'emissione di titoli da far circolare, non determina la perdita di titolarità del diritto, né la carenza di interesse ad agire.
Sotto il secondo profilo, va rilevato che l'opponente si è limitato ad eccepire il difetto di prova dell'inclusione dello specifico credito oggetto di causa nell'ambito della cessione avvenuta tra Nuova Banca delle Marche spa e pubblicata in Gazzetta Ufficiale CP_2
n. 52 del 4/5/2017 (non avendo mosso contestazioni specifiche in merito a validità ed esistenza del contratto di cessione).
10 Al riguardo va rilevato che l'art. 58 TUB ha inteso introdurre una disciplina speciale di favore per il cessionario del credito nelle c.d. cessioni in blocco, di esonero dalle formalità
“individuali” di cui all'art. 1264 c.c. - disciplina in base alla quale la pubblicità della cessione effettuata mediante l'iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale rende la cessione dei crediti, trasferiti insieme all'azienda o al ramo o al blocco, opponibile al debitore a prescindere dalla relativa accettazione o notificazione. La ratio di tale disciplina è riscontrabile nell'esigenza di agevolare la circolazione dei crediti in blocco, posta la particolare onerosità per gli intermediari bancari e finanziari della notificazione individuale o dell'acquisizione del consenso del debitore ceduto.
Pertanto, in merito alla prova della titolarità del credito in presenza di cessioni in blocco, la prevalente giurisprudenza di legittimità ha rirenuto che “a) la prova della cessione di un credito non
è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
11 in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (cfr. Cass. 17944/2023; conforme Cass. 5478/2024; Cass. 7866/2024; Cass.
10786/2024 ed altre) ed in ogni caso, anche ove sia necessario dare prova dell'esistenza del contratto (in considerazione delle specifiche contestazioni mosse dall'interessato), la pubblicazione dell'avviso ex art. 58 TUB “potrà essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio” (cfr. 5478/2024).
In specie – fermo il pricipio alla base della giurisprudenza sopra richiamata, per cui la cessione del credito è contratto sottratto ad oneri di forma, se non richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento dei crediti, sicchè l'onere del cessionario di darne prova può essere assolto anche mediante prove testimoniali o presuntive – va ribadito che le contestazioni, generiche, svolte dall'opponente (per la prima volta con la memoria ex art. 183 ni. 1 c.p.c.) attengono alla prova della inclusione del credito nei confronti di
[...] nell'ambito della cessione in blocco intervenuta tra Nuova Banca delle CP_12
Marche spa e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4/5/2017 (nulla CP_2 risultando specificamente contestato in merito all'esistenza ed alla validità del contratto di cessione – se non sotto i profili già sopra esaminati di validità della cessione a società veicolo).
Al riguardo – in replica alla predetta contestazione di mancata inclusione del CP_2 credito nella cessione – ha depositato in allegato alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. l'atto pubblico notarile a rogito Notaio del 24/4/2017 (rep. 3465 rac. 2017) contenente Per_5
“rapporto identificativo dei crediti oggetto di cessione” (attestante all'All. A l'inclusione nella cessione dello specifico rapporto di cui è causa). Inoltre, l' opposta - a seguito del deposito unitamente al foglio di precisazione delle conclusioni avversario del decreto emesso in data
20/2/2024 dal Tribunale di Fermo (di rigetto dell'istanza di fallimento di CP_1 proposta da sul pesupposto del difetto di prova della legittimazione di CP_2 quest'ultima) - ha prodotto dichiarazione della cedente (nell'attualità Intesa San Paolo spa)
“che tra i crediti ceduti con contratto del 07.04.2017 da Nuova Banca delle Marche Spa in favore di
12 compreso il credito vantato nei confronti di ndg originator CP_2 Controparte_1
73235686, derivante da apertura di credito in conto corrente n. 4826/4825 del 09/02/2006 con garanzia ipotecaria. Della suddetta cessione è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana in data 04.05.2017 al n. 52 parte II” – documento rispetto al quale si è limitata ad eccepire la tardività della produzione e genericamente CP_12
l'inidoneità probatoria, da ritenere invece ammissibile e rilevante ai fini del decidere alla luce della giurisprudenza secondo cui la dichiarazione resa dal cedente costituisce “elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello” (cfr.
Cass.10200/2021; Trib. Firenze n. 612/2023 ed altre).
Pertanto, in considerazione dei principi sopra esposti e dell'esame complessivo della documentazione prodotta in atti – anche in ragione della genericità delle deduzioni di difetto di legittimazione svolte dall'opponente, relative al difetto di prova di inclusione del credito nella cessione in blocco - la legittimazione della cessionaria va ritenuta sufficientemente dimostrata: a) dall' avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4/5/2017 della cessione in blocco a di parte dei crediti originariamente vantati da Nuova Controparte_2
Banca delle Marche spa (contenente specifiche indicazioni per l'individuazione dei crediti ceduti); b) dall'atto pubblico notarile a rogito notaio del 24/4/2017 (rep. 3465 rac. Per_5
2017) contenente “rapporto identificativo dei crediti oggetto di cessione” (inclusivo delle specifico credito di cui è causa); c) dalla dichiarazione di (incorporante Controparte_13 CP_14
a propria volta cessionaria dell'intero pacchetto azionario di Nuova Banca delle Marche
[...]
Spa) confermativa dell'avvenuta cessione.
Le considerazioni svolte in merito alla legittimazione ad agire di appaiono Controparte_2 assorbenti rispetto all'ulteriore eccezione svolta dall'opponente relativa al difetto di valida procura alle liti al difensore per carenza di potere.
7. Scendendo all'esame del merito dell'opposizione, appare infondato il motivo inerente alla violazione dell'art. 1956 c.c. – per avere la banca prorogato il contratto di apertura di credito in conto corrente “per oltre dieci anni rispetto ai cinque anni iniziali”nella consapevolezza della difficoltà economica in cui versava CP_1 Controparte_1
Al riguardo va rilevato come in specie ad agire in giudizio non siano i fideiussori ma il debitore principale – al quale non appare applicabile l'art. 1956 c.c., che prevede esclusivamente la liberazione del fideiussore “se il creditore, senza speciale autorizzazione del
13 fideiussore ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”.
Inoltre, la norma presuppone la percezione da parte del creditore, al momento dell'erogazione di un nuovo credito, del mutamento delle condizioni economiche del debitore rispetto al sorgere del rapporto (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2524 del 07/02/2006;
Cass. 16 febbraio 1998 n. 1645) – mentre in specie, risulta dagli atti come, sia al momento della concessione del finanziamento che al momento dell'atto modificativo,
[...] non fosse soggetta a protesti nè a trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, nè Controparte_1
a segnalazioni in Centrale Rischi, nè risultano dedotti e dimostrati ulteriori elementi idonee a far ritenere il dedotto mutamento delle condizioni economiche.
Pertanto, sotto tale profilo l'opposizione va rigettata.
8. Quanto all'ulteriore motivo di opposizione - afferente alla violazione da parte dell'istituto di credito dei canoni di correttezza e buona fede ex art.. 1375 e 1175 c.c. per non avere nel 2011, al momento della stipula dell'atto modificativo dell'iniziale contratto,
“trasformato il contratto di conto corrente ipotecario a medio termine in mutuo ipotecario” – anch'esso appare infondato.
Ai sensi dell'art. 1322 c.c. le parti, nell'esercizio della relativa autonomia contrattuale, sono libere di determinare il tipo e l'oggetto del contratto – sicchè dal punto di vista della convenienza economica la volontà dei contraenti è insindacabile, fatta eccezione per le ipotesi di vizi della volontà o norme eccezionali derogatorie rispetto al principio generale.
Non appare, quindi, ravvisabile in specie alcun obbligo in capo all'istituto di credito di modifica unilaterale del tipo contrattuale scelto (in specie da conto corrente affidato in contratto di mutuo – la cui convenienza per la debitrice risulta, peraltro, del tutto genericamente dedotta e non dimostrata).
Non può integrare una violazione del dovere di buona fede la scelta da parte dei contraenti di un tipo contrattuale piuttosto che un altro (seppure maggiormente oneroso) – in difetto di specifiche allegazioni in merito a carenze informative nella fase delle trattative o di violazione della disciplina specifica vigente in materia bancaria (circostanze mai dedotte, né dimostrate dagli opponenti).
Anche sotto tale profilo l'opposizione è da rigettare.
14 9. Scendendo all'esame delle ulteriori domande svolte dagli attori - di rideterminazione dell'esatto saldo contabile previo accertamento dell'illegittimità di specifiche pattuizioni - si procederà di seguito all'analisi delle singole censure mosse dagli attori alla luce dei principi giurisprudenziali ritenuti applicabili, della documentazione prodotta (contratti ed estratti conto riferiti all'intera durata del rapporto) e degli esiti della
CTU svolta in corso di causa.
9.1. Quanto alla dedotta indebita capitalizzazione di interessi, va rilevato come la giurisprudenza prevalente verta nel senso dell'immediata applicabilità del divieto di anatocismo nei rapporti di conto corrente per il periodo successivo al 1° gennaio 2014 nel rispetto del principio di gerarchia delle fonti del diritto - tale orientamento, infatti, determina la prevalenza dell'art. 120 TUB, come novellato dalla L. n. 147 del 2013, rispetto alla disciplina sottordinata della delibera CICR del 9/2/2000 con riguardo ai rapporti di conto corrente.
Alla luce di ciò si aderisce all'interpretazione che ravvisa nell'art. 120 TUB, come riformulato dalla L. 147 del 2013 (entrata in vigore il 1° gennaio 2014 e vigente fino al 15/4/2016), un divieto di anatocismo nei rapporti di conto corrente, con prescrizione immediatamente operativa e senza postergazione dell'efficacia di tale disposizione all'adozione della relativa delibera CICR (cfr. Cass. 21344/2024; Tribunale Alessandria, 27/03/2023, n.255; Tribunale
Bergamo 31/01/2023, n.214).
Inoltre, in merito alla capitalizzazione degli interessi la Cassazione ha enunciato il principio per cui “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” (cfr. Cass. n. 4321/2022 – principio confermato da Cass.
n. 18664/2023 che ha chiarito come “non appare concludente il parallelismo operato dalla stessa banca con altri elementi, quali l'ISC (indicatore sintetico di costo) o TAEG (tasso effettivo globale): l'ISC o
TAEG è un dato che definisce il costo complessivo dell'operazione di finanziamento e che non rientra tra i tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità ex art. 117 t.u.b. (per tutte Cass. 14 febbraio 2023, n. 4597 del 14/02/2023); il tasso annuo effettivo
15 risultante dalla capitalizzazione degli interessi invece rappresenta, sia per gli interessi a debito del cliente che per quelli a credito, un elemento di cui è necessaria l'indicazione, pena la non attuabilità dell'anatocismo”).
In applicazione dei predetti principi appare corretto il ricalcolo svolto dal CTU nell'ipotesi 2 che ha eliminato ogni forma di capitalizzazione periodica degli interessi per l'intero periodo esaminato, avendo rilevato “l'indicazione nel contratto di un tasso creditore identico al CP_15
T.A.E.”.
9.2. Quanto all'usurarietà del rapporto – considerato il principio di simmetria operante nel calcolo dell'usura (cfr. tra le altre Cass. 12965/2016), l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta (cfr. Cass. n. 24675/2017) ed i criteri per la determinazione della soglia-usura con riguardo agli interessi moratori (cfr. Cass. n. 19597/2020) – appaiono corrette le conclusioni cui è giunto il CTU, il quale ha escluso l'usurarietà del rapporto anche in relazione all'esercizio dello ius variandi.
9.3. Quanto alla dedotta illegittima applicazione della CMS e delle ulteriori commissioni applicate dalla banca va rilevato che in ossequio alle norme sulla trasparenza bancaria (dapprima l'art. 4 Legge 17 febbraio 1992 n. 154, e poi l'art. 117 D.Lgs. 1 settembre
1993, n. 385 costituente il Testo Unico Bancario) la commissione di massimo scoperto, per assurgere al requisito della determinatezza e determinabilità, deve non solo essere oggetto di pattuizione scritta, ma anche prevedere sia il tasso percentuale della commissione, sia la base ed i criteri di calcolo, sia la periodicità di addebito - previsioni in assenza delle quali non può ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo "peso" economico;
in mancanza di tali elementi l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in un'imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale. Il principio è stato di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata
16 unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale” (cfr. Cass. 19825/2022; Cass. 5359/2024).
In merito alle ulteriori commissioni – CIV e di messa a disposizione fondi – va dato atto che, in applicazione di analoghi principi, l'art. 117-bis, comma 2, T.U.B. con riguardo alla remunerazione di affidamenti e sconfinamenti, ha previsto che le commissioni applicate devono essere specificamente determinate, nel rispetto delle indicazioni di cui ai co. 1 e 2 – sicchè il comma 3 del medesimo articolo sancisce la nullità delle clausole che “prevedono oneri
... non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2”.
In specie, con riguardo al rapporto oggetto di causa il CTU ha rilevato come: a) con riferimento alla CMS “i contratti di conto corrente datati 30.01.2006 indicano solamente l'aliquota della commissione, senza fornire alcuna specificazione in merito alla modalità di calcolo e di addebito.
Analogamente, il contratto di apertura di credito ipotecaria del 09.02.2006 stabilisce “al finanziamento concesso verrà applicata una commissione trimestrale di massimo scoperto attualmente determinata nella misura del 0,25%”, senza alcuna ulteriore specificazione sulla modalità di determinazione della CMS. In ogni caso, dirimente sul punto è la constatazione che, negli estratti conto, la CMS è stata calcolata e applicata sull'utilizzato: esplicitamente il quesito giudiziale stabilisce, per tale ricorrenza, l'espunzione della commissione.” (cfr. p. 22); d) “Per quanto attiene la CIV, nelle pattuizioni già richiamate, viene indicato:
- CIV di scoperto: euro 13,00 - Importo minimo di operazione euro 25,00 - Importo minimo di scoperto di euro 25,00; Cumulo di istruttorie veloci del giorno: almeno una istruttoria nel giorno […]Per quanto attiene le CIV, il CTU considera non completamente conforme alla normativa ed esaustiva l'informativa contenuta nella documentazione in atti, in quanto manca l'indicazione dell'applicazione al saldo disponibile, così come richiesto dal decreto CICR richiamato” (cfr. p. 22); b) relativamente alle commissioni sull'affidamento “si rinviene una pattuizione conforme ai requisiti di legge (D.L. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009 e, successivamente, art. 117-bis T.U.B.) solamente nell'Atto modificativo del contratto di apertura di credito ipotecaria, sottoscritto il 07.02.2011. All'art. 2, infatti, è previsto che al finanziamento venta applicata “commissione sull'accordato, calcolata mensilmente sull'importo messo a disposizione indipendentemente dall'effettivo utilizzo, determinata nella misura dello 0,0605% (…) mensile;
la commissione sarà calcolata sull'importo del fido in essere l'ultimo giorno di ogni mese e addebitata trimestralmente” (cfr. p. 22 e 23; c) con riguardo alle “commissioni sugli scoperti di conto, ancora all'art. 2 dell'Atto modificativo del 07.02.2011 è prevista una commissione giornaliera per scoperto di conto, addebitata alla fine di ogni trimestre nella misura sintetizzata nella sottostante tabella e, comunque, nella
17 misura massima di € 600,00 […] Siffatta pattuizione può ritenersi valida solamente fino al 30.06.2012.
Infatti, per il periodo successivo, trova applicazione il Decreto MEF n. 644 del 30.06.2012 che, proprio in relazione agli sconfinamenti, prevede la possibilità di applicare una Commissione di Istruttoria Veloce con la seguente limitazione: “Nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo dello sconfinamenti, se questo è superiore a 5.000 euro;
non possono essere previsti più di tre scaglioni di importo” (cfr. p. 23).
Appare pertanto corretto, poiché conforme ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, il ricalcolo operato dal CTU che ha espunto le commissioni pattuite senza esplicitare i criteri e le modalità di calcolo - in base al quale in particolare “Per il periodo precedente al 07.02.2011, sono stati espunti tutti gli addebiti rinvenuti sul conto corrente a titolo di commissione di massimo scoperto e di commissioni sull'affidamento; Per il periodo successivo al 07.02.2011: - sono state addebitate le commissioni sull'affidamento nella misura pattuita;
- sono state espunte le commissioni per scoperto di conto. Infatti, nel periodo compreso tra il 07.02.2011 ed il 30.06.2012 (unico periodo nel quale la commissione può ritenersi conforme alla normativa medio tempore vigente) non sono stati rinvenuti addebiti negli estratti conto” (cfr. p.
23 della perizia).
9.4. Quanto al ricalcolo del saldo appare inoltre corretta l'applicazione da parte del
CTU - con riguardo al tasso di interesse extra-fido - del tasso più favorevole per il correntista – considerato che “che sussiste un contrasto tra i due contratti di conto corrente, entrambi datati 30.01.2006, i quali indicano due tassi differenti: - il primo disciplina la misura del tasso extra-fido in misura pari al tasso entro-fido, maggiorato di 4 punti percentuali;
- il secondo, invece, prevede un tasso oltre-fido, pari alla misura fissa del 12,50%” (cfr. p. 24 della perizia – sul punto anche p. 11 della perizia) e non risulta al riguardo un legittimo esercizio dello ius variandi da parte della banca.
10. Tutto ciò considerato, va accertato (in base all'ipotesi sub. 2 formulata dal CTU – cfr. p.26) che il saldo del conto corrente a seguito dell'avvenuto ricalcolo alla data del
23/12/2016 è pari ad euro – 2.505.253,96 a debito della società correntista (cfr. 29 CTU). Il credito azionato in via monitoria dalla banca va, quindi, rideterminato in euro 2.505.253,96.
Al riguardo va dato atto della tardività dell'eccezione di prescrizione svolta da CP_2
[...
poiché proposta solo con la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. – considerata la natura di eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. n. 9880/16).
11. Conseguentemente - ritenuto provato il credito azionato monitoriamente da e, tuttavia, ritenuta parzialmente fondata nei termini sopra esposti CP_2
18 l'opposizione - va revocato il decreto ingiuntivo n. 572/2019 emesso dal Tribunale di Fermo ed in parziale accoglimento della domanda di compensazione svolta dall'opponente – va condannata al pagamento in favore di della somma di euro CP_1 CP_2
2.505.253,96 (saldo rettificato del c/c) oltre interessi decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo (cfr. Cass. 6012/2020). Ogni ulteriore domanda ed eccezione
è da ritenere assorbita (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547).
12. Le spese di lite seguono la soccombenza in applicazione dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano in dispositivo in via solidale in favore dell'opposto applicando i CP_2 parametri dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo al valore della controversia ed all'attività effettivamente svolta in complessivi euro 31.129,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge. Si pongono in via definitiva le spese di CTU - liquidate con separato provvedimento - a carico dell'attore-opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG
2093/2019, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
ACCOGLIE
Parzialmente l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 572/2019 CP_1 emesso dal Tribunale di Fermo e per l'effetto,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 572/2019 emesso dal Tribunale di Fermo in data 2/8/2019 e pubblicato in data 3/8/2019;
CONDANNA al pagamento in favore di della somma di euro 2.505.253,96 CP_1 CP_2 oltre interessi dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
19 CONDANNA
al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in euro CP_1 CP_2
31.129,00 - oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge. Pone in via definitiva le spese di CTU a carico dell'attore.
Fermo il 21/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 2093 del Ruolo Generale dell'anno 2019, trattenuta in decisione alla udienza del 21/11/2024, scaduti in data 11/2/2025 i termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Controparte_1 P.IVA_1
Avv. Walter Massucci, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione;
- attore -
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Greco, CP_2 P.IVA_2 giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto –
***
OGGETTO: “opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 572/2019 del 3/8/2019 emesso dal
Tribunale di Fermo in data 2/8/2019”
***
1
CONCLUSIONI
All' udienza del 2/11/2024 – svolta secondo le modalità della trattazione scritta - i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue: per il difensore ha precisato le conclusioni come Controparte_1 segue “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Fermo adito, in accoglimento della presente opposizione e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, - prendere atto del passaggio in giudicato dell'accertamento della carenza di titolarità sostanziale del credito azionato in capo alla e conseguentemente ritenendo tale Controparte_3 accertamento assorbente rispetto a tutto il resto del materiale istruttorio, accogliere la relativa eccezione, accogliendo su tale presupposto giuridico la opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto;
in via preliminare : respingere l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto poiché la p resente opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
- respingere la reiterata richiesta di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. per euro 2.533.062,96 per le motivazioni illustrate in atti. atti.
Nel merito - dichiarare che la non ha la titolarità sostanziale del credito azionato in sede Controparte_3 monitoria o comunque non ne ha fornito la prova e conseguentemente la sua domanda monitoria deve essere dichiarata infondata ed il decreto ingiuntivo revocato ed ogni ulteriore domanda deve esse re rigettata;
- dichiarare, altresì, il difetto di legittimazione ad agire della sia in sede monitoria che in Controparte_3 questa sede ordinaria, così come è affetta da inesistenza la procura alle liti e di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarare ed accertare che non ha dato prova dell'entità del credito Controparte_3 ingiunto né di ulteriore somma di differente importo e per l effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarare la non debenza dell'importo ingiunto di euro 3.044.200,72 oltre interessi convenzionali e di mora dal 24.12.2016 all'effettivo saldo, per i motivi di cui in narrativa ed in particolare : - in ragione del costo del denaro addebitato per interessi anatocistici nonché per i maggiori costi applicati per commissioni massimo scoperto e per commissioni sull'accordato rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti, determinati nell'elaborato peritale del 12.07.2023 del CTU Dr. in ragione dell ipotesi n. 2, nella Persona_1 somma di euro 538.946,76 o nella maggiore o minore somma che è stata indicata negli atti difensivi da questa difesa e così come determinata in corso di causa;
- in ragione degli indebiti interessi e cms applicati al contratto di conto corrente mantenuto invariato anche a seguito dell'atto modificativo del 7.2.2011, giacché la situazione del rapporto era tale che, da questa data in poi, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza nella esecuzione del contratto, la avrebbe dovuto modificare il contratto nella forma Controparte_4
2 del mutuo ipotecario con previsione di costi del denaro inferiori come disciplinato dalle normative di riferimento
e che tale inadempimento ha comportato una maggiore ed ingiustificata quantificazione dell'importo richiesto pari ad euro 538.946,76 in ragione dell'ipotesi n. 2 indicata dal CTU Dr. nell'elaborato Persona_1 peritale del 12.07.2023, o nella maggiore o minore somma determinata in corso di causa, con obbligo a risarcire il danno;
di conseguenza voglia dichiararsi che il predetto importo di euro 538.946,76, in quanto non dovuto, va sottratto al saldo debitore finale di euro 3.044.200,72 in ragione del saldo finale ricalcolato pari ad euro 2.505.253,96 secondo l ipotesi n. 2 indicata dal CTU Dr. nell' elaborato Persona_1 peritale datato 12.07.2023 e che comunque la somma sopra indicata non è dovuta, ovvero quelle maggiori o minori indicate in corso di causa, non sono dovute, decurtandola/e dall'importo ingiunto anche a titolo di risarcimento del danno, e conseguentemente voglia il Tribunale revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- rigettare, altresì, tutte le domande avversarie introdotte con la comparsa di costituzione e risposta anche quella subordinata di condanna al pagamento di eventuale diverso importo ritenuto di giustizia, oltre agli interessi concordati nel contratto di conto corrente dal 24.12.2016 al saldo effettivo. Con vittoria di compensi e spese di lite”.
Per il difensore ha precisato le conclusioni come segue “Voglia l'Ill.mo CP_2
Tribunale adito, contrariis reiectis, disporre quanto di seguito: NEL MERITO: - respingere ogni domanda, nessuna esclusa compresa quella della compensazione, proposta dalla società in Controparte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto;
- rigettare le istanze istruttorie avversarie, in quanto meramente dilatorie e defatigatorie;
- per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
ANCORA NEL
MERITO IN VIA SUBORDINATA: - condannare la società Controparte_1
(C.F./P.IVA ), a pagare a l'importo di euro 3.044.200,72, ovvero P.IVA_1 CP_2
l'eventuale diverso importo ritenuto di giustizia, oltre agli interessi concordati nel contratto di conto corrente dal 24/12/2016 al saldo effettivo, così come previsto nel decreto opposto n. 572/2019; - in caso di revoca del decreto ingiuntivo, condannare parte opponente per l'importo risultante dall'IPOTESI 1 della CTU depositata, ovvero per l'importo di euro 2.795.080,37, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
IN
OGNI CASO: - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa - Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
3 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 572/2019 del 3/8/2019 il Tribunale di Fermo ha ordinato a (debitore principale), Controparte_1 Controparte_5
e (garanti) – in solido tra loro, il pagamento in favore di della
[...] Controparte_6 CP_2 somma di euro 3.044.200,72 oltre interessi come da domanda – a titolo di saldo debitore insoluto del contratto di apertura di credito in c/c (n. 076-4826) con garanzia ipotecaria, stipulato con il 9/2/2006 (a rogito Notaio Controparte_4 Persona_2 rep.11701 e rac. n. 3245), nonché il pagamento delle spese giudiziali.
Nel ricorso monitorio è dato atto che:
− in data 9/2/2006 ha stipulato con Controparte_4 Controparte_1
contratto di apertura di credito in conto corrente n. 076-4826 per un importo di
[...] euro 2.300.000 – a garanzia del quale la società ha concesso ipoteca sui beni immobili di relativa proprietà siti a Fermo - NCEU foglio 14, p.lle 74, 1157, 1166 e 1367;
− ad ulteriore garanzia del credito ed Controparte_5 Controparte_6
hanno prestato fideiussione sino a concorrenza di euro 2.300.000;
− è divenuta titolare del credito a seguito del contratto di cessione CP_2 sottoscritto in data 1/5/2017 con Nuova Banca delle Marche spa ed - essendosi la parte finanziata resa morosa nei pagamenti – la stessa, tramite la mandataria , CP_7 con raccomandata in data 13/6/2019 ha provveduto a costituire in mora i debitori;
− residua un debito di euro 3.044.200,72 corrispondente al saldo insoluto alla data del
23/12/2016 (di passaggio a sofferenza), oltre agli interessi di mora maturati.
2. Con atto di citazione notificato in data 2/11/2019 Controparte_1 ha proposto opposizione al predetto decreto ingiuntivo chiedendone la revoca e deducendo che:
− in data 9/2/2006 ha stipulato con Controparte_8 Controparte_4
contratto di apertura di credito in c/c (n. 076-4826) per la somma di euro
2.300.000,00 con garanzia ipotecaria (acceso presso la medesima banca in data
30/1/2006) - da rimborsare entro un periodo compreso tra un minimo di 24 mesi ed un massimo di 5 anni;
4 − con il medesimo atto hanno prestato fideiussione , Persona_3 [...]
e Golden ulteriore garanzia fideiussoria è Controparte_9 Controparte_10 stata prestata da e con atto del Parte_1 Controparte_6
4/5/2009 sino a concorrenza di euro 2.300.000;
− in data 7/2/2011- con atto a rogito Notaio Dott. rep. 13340 e rac. Persona_4
N. 5358 - e hanno convenuto la Controparte_8 Controparte_4 proroga dell'originario contratto per un periodo di 12 mesi, con previsione di “ulteriori rinvii per un massimo di 3 anni” e con conferma da parte dei fideiussori della garanzia prestata per ogni anno di rinnovo del contratto sino alla scadenza del 9/2/2013 – data successivamente alla quale “nessuna conferma veniva più richiesta”; con il medesimo accordo le parti hanno pattuito “un maggior costo del denaro applicando non più 1,6 punti in più dell'Euribor medio mensile bensì 3,1 punti in più del medesimo parametro e maggiori costi di commissione giornaliera per scoperto di conto”, dando atto della natura non novativa del contratto;
− in data 14/12/2016 ha comunicato alla debitrice il recesso Controparte_4
dal contratto di conto corrente n. 076-4826, provvedendo in data 23/12/2016 alla segnalazione a sofferenza della posizione;
− il decreto ingiuntivo ottenuto da è illegittimo per: a) violazione dell'art. CP_2
1956 c.c., avendo la banca prorogato il contratto di apertura in conto corrente “per oltre dieci anni rispetto ai cinque anni iniziali” pur essendo a conoscenza della difficoltà economica in cui versava – considerata la consapevolezza Controparte_1 da parte dell'istituto di credito del fatto che “l'affidamento celava una operazione di mutuo stante l'utilizzo immediato del finanziamento e il lungo tempo trascorso senza alcun rientro della esposizione e senza che il conto corrente venisse in alcun modo utilizzato per le operazioni correnti” e che lo stesso era stato concesso esclusivamente sulla base delle garanzie prestate dai terzi, essendo “una società di scopo che ha nel proprio patrimonio solo i due lotti CP_1 di terreno acquistati per lo sfruttamento edificatorio”; b) violazione dei canoni di correttezza e buona fede ex art.. 1375 e 1175 c.c. per non aver l'istituto di credito – al momento della stipula del contratto di modifica - “trasformato il contratto di conto corrente ipotecario a medio termine in mutuo ipotecario” più favorevole alla correntista sotto il profilo dei tassi di interesse praticati;
c) l'applicazione da parte di di “interessi Controparte_4
5 antocistici e commissioni di massimo scoperto e sull'affidato superiori a quelle previste dalle norme vigenti” per complessivi euro 135.673,46 – somma che va decurtata dall'importo ingiunto.
3. Si è costituita nel presente giudizio la convenuta (in qualità di CP_2 cessionaria del credito originariamente vantato da , la quale ha Controparte_4 chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo:
− l'avvenuto riconoscimento del credito da parte della debitrice, poiché inserito nei relativi bilanci dal 2013 sino al 2016 – senza che alcuna contestazione sia mai stata svolta anteriormente al presente giudizio;
− la genericità ed infondatezza dell'eccezione svolta dall'opponente in merito alla violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte di Controparte_4 non essendo ravvisabile in capo alla stessa nessun obbligo di convertire il contratto di apertura di credito in conto corrente in contratto di mutuo, in assenza di espressa richiesta del correntista (in specie, soggetto esperto del mercato, il quale necessitava di una somma disponibile a medio/lungo termine e non di una somma erogata una tantum – come emerge anche dall'atto modificativo del 2011 ove la finanaziata ha manifestato l'intenzione di mantenere l'apertura di credito, poichè ove avesse optato per un mutuo avrebbe dovuto ripianare il debito con costi maggiori);
− infondatezza dell'eccezione di violazione dell'art. 1956 c.c. presentando
[...]
- sia al momento della stipula del contratto che al momento della Controparte_1 stipula dell'atto modificativo – una situazione economico-patrimoniale sana e stabile
(non risultando a relativo carico protesti, procedure concorsuali, né altre vicende negative) ed essendo i fideiussori soci della stessa operanti nel medesimo settore, dunque al corrente della condizione patrimoniale della società;
− infondatezza delle deduzioni in merito all'applicazione di interessi anatocistici, atteso che i contratti sono stati stipulati successivamente alla delibera CICR 9/2/2000 che ha consentito la capitalizzazione trimestrale con pari periodicità;
− infondatezza delle deduzioni in merito alla illegittima pattuizione di CMS ed irrilevanza della stessa ai fini della verifica dell'usurarietà del rapporto.
4. All'esito della prima udienza del 5/11/2020 è stato concesso alle parti termine per l'avvio del procedimento di mediazione – conclusosi con esito negativo. Alla successiva
6 udienza del 24/2/2022 parte opponente ha eccepito genericamente il difetto di legittimazione ad agire di e la nullità della procura alle liti dalla stessa CP_2 rilasciata al difensore;
sono stati quindi assegnati alle parti i termini di cui all'art.183 c.p.c.
Con la propria memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. parte attrice ha precisato che: a) sussiste il difetto di titolarità del credito in capo a , poiché “il capitale sociale della CP_2
è partecipato integralmente da una società “no profit” di diritto olandese e precisamente Controparte_3 la Stichting (fondazione) OS […] I valori di bilancio della dimostrano che l'intero CP_2 patrimonio dell'operazione di cartolarizzazione riguardante il credito azionato viene gestito al di fuori di essa e finanziato attraverso l'emissione di titoli al portatore che vengono posti a disposizione dei sottoscrittori i quali ne diventano gli effettivi titolari. Le conseguenze sul piano sostanziale sono importantissime in quanto la è di fatto e per legge estranea a qualsiasi eventuale diritto Controparte_3 ed obbligo, sia attivo che passivo, afferente il credito azionato. Invero la appare come Controparte_3 una mera società veicolo […]estranea soggettivamente alla posizione creditoria azionata in quanto non è titolare sostanziale del credito”; b) sussiste il difetto di legittimazione ad agire di CP_2 essendosi la stessa limitata a produrre l'avviso di pubblicazione in gazzetta della cessione e non anche il contratto di cessione, unico strumento idoneo a dimostrare la titolarità del credito e in difetto del quale il decreto ingiuntivo non poteva essere emesso;
c) l'invalidità della procura alle liti rilasciata al difensore da parte di atteso che “non essendo CP_2 la titolare sostanziale del credito azionato, non aveva e non ha i poteri per conferire Controparte_3 valida procura alle liti apparentemente conferita all'Avv. Raffaella Greco e da ritenersi inesistente”.
Con la propria memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. parte convenuta ha insistito nelle difese già svolte ed eccepito, altresì, l'intervenuta prescrizione “di ogni richiesta di ripetizione e/o di esame contabile di tutte quelle rimesse che eccedono il termine dei 10 anni”.
Parte attrice-opponente con la memoria 183 co. VI n. 2 c.p.c. ha dedotto la tardività dell'eccezione di prescrizione di parte convenuta (poiché sollevata solo con memoria 183
n.1 c.p.c.) ed, in ogni caso, l'infondatezza della stessa (dovendo il termine decennale di prescrizione essere fatto decorre dalla data di chiusura del conto corrente). Parte convenuta-opposta con la memoria 183 co. VI n. 2 in replica all' eccezione avversaria di difetto di legittimazione ne ha dedotto la tardività ed in ogni caso l'infondatezza, avendo l'istituto di credito provveduto alla produzione nel presente giudizio oltre che dell'avviso in
Gazzetta Ufficiale anche dell'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e dell'atto
7 notarile contenente l'elenco dei crediti ceduti – a nulla rilevando quanto alla titolarità del credito, le ulteriori deduzioni di controparte circa l'incapacità patrimoniale di . CP_2
Le ulteriori memorie istruttorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema decidendum. All' udienza del 2/2/2023 è stata disposta CTU contabile – depositata dal dott. in data 12/7/2023. Alla successiva udienza del 21/9/2023 è stato, Persona_1 quindi, disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni avvenuta all'udienza del
30/5/2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Successivamente la causa è stata rimessa in istruttoria assegnando termine per memorie ex art. 101 c.p.c., rilevato che entrambe le parti unitamente agli scritti conclusivi hanno depositato documenti – in particolare parte attrice ha depositato unitamente al foglio di precisazione delle conclusioni il decreto emesso in data 20/2/2024 dal Tribunale di Fermo
(con cui è stata rigettata l'istanza di proposta da Controparte_11
, sul presupposto del relativo difetto di legittimazione) - deducendone in CP_3 comparsa conclusionale l'efficacia di giudicato esterno;
mentre parte convenuta unitamente alla comparsa conclusionale ha prodotto la dichiarazione resa dalla cedente (Intesa San
Paolo Spa) di inclusione del credito nella cessione intervenuta tra Nuova Banca delle
Marche spa e Con le note autorizzate ex art. 101 c.p.c.: a) ha
CP_2 CP_1 dedotto come il decreto emesso in fase prefallimentare sia idoneo al giudicato esterno in merito al difetto di legittimazione di e come la dichiarazione della cedente
CP_2 prodotta dalla convenuta sia inammissibile, poiché tardiva ed irrilevante ai fini della prova della titolarità del credito;
b) ha dedotto l'ammissibilità della dichiarazione di
CP_2 cessione seppur prodotta tardivamente (trattandosi di documento decisivo ed ammissibile anche in appello), l'inammissibilità della produzione avversaria ed in ogni caso l'irrilevanza della stessa ai fini del decidere (considerato che il decreto del Tribunale di Fermo prodotto si è limitato a rigettare l'istanza di fallimento avanzata da nei confronti di
CP_2
sul presupposto della produzione in giudizio del solo avviso in Gazzetta CP_1 della cessione;
mentre la legittimazione è stata successivamente accertata con sentenza n.
537/2023 del Tribunale di Fermo pubblicata il 30/06/2023 nel giudizio RG n. 2090/2019, di opposizione dei garanti al medesimo decreto ingiuntivo oggetto del presente processo).
La causa è stata quindi trattenuta nuovamente in decisione all'udienza del 20/11/2024 con assegnazione ad istanza delle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
8 5. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum si osserva quanto segue.
6. Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione di CP_2
[...]
Al riguardo, sotto un primo profilo, non può essere attribuita efficacia di giudicato – preclusiva di valutazioni in merito alla legittimazione di nel presente giudizio - CP_2 al decreto prefallimentare emesso dal Tribunale di Fermo in data 20/2/2024 (con il quale è stata rigettata l'istanza di proposta dalla Controparte_11 medesima , sul presupposto del difetto di prova della relativa legittimazione). CP_3
Costituisce, infatti, principio giurisprudenziale consolidato quello per cui “il decreto reiettivo dell'istanza di fallimento, quanto quello che conferma il rigetto non sono idonei al giudicato (tanto che non sono ricorribili per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimenti non definitivi e privi di natura decisoria su diritti soggettivi;
si vedano in questo senso Cass. 5069/2017, Cass. 20297/2015,
Cass. 6683/2015, Cass. 19446/2011, Cass. 21834/2009, Cass., S.U., 26181/2006„ Cass.
15018/2001)” (cfr. Cass. n. 15806/2021).
Scendendo, pertanto, all'esame del merito dell'eccezione di difetto di legittimazione svolta dall'opponente solo in prima udienza (poi precisata nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.), va dato atto come - contrariamente a quanto dedotto dalla opposta - la stessa non può ritenersi tardiva, considerato che la questione della titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda (cfr. Cass.
S.U. n. 2951/2016) e va valutata dal giudice anche d'ufficio, con la conseguenza che “la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio […]” (cfr.
Cass. 28793/2023; Cass. n. 16814/2024 ).
In specie, le deduzioni svolte dall'attore in merito alla carenza di legittimazione di CP_2 hanno riguardato: a) il difetto di titolarità del credito, poiché “il capitale sociale della
[...] [...]
è partecipato integralmente da una società “no profit” di diritto olandese e precisamente la CP_3
Stichting (fondazione) OS […] I valori di bilancio della dimostrano che l'intero CP_2 patrimonio dell'operazione di cartolarizzazione riguardante il credito azionato viene gestito al di fuori di essa
9 e finanziato attraverso l'emissione di titoli al portatore che vengono posti a disposizione dei sottoscrittori i quali ne diventano gli effettivi titolari. Le conseguenze sul piano sostanziale sono importantissime in quanto la è di fatto e per legge estranea a qualsiasi eventuale diritto ed obbligo, sia attivo che Controparte_3 passivo, afferente il credito azionato. Invero la appare come una mera società veicolo Controparte_3
[…]estranea soggettivamente alla posizione creditoria azionata in quanto non è titolare sostanziale del credito”; b) il difetto di prova di inclusione del credito nella cessione intervenuta tra Nuova
Banca delle Marche spa e per omessa produzione del contratto di cessione CP_2
“unico strumento idoneo a provare l'inclusione del credito azionato in via monitoria nella operazione di cessione in blocco, poiché in esso il credito non è individuato né individuabile”.
Sotto il primo profilo, l'eccezione è da ritenere infondata avuto riguardo all'organica disciplina dettata dalla legge n. 130 del 1999 in materia di operazioni di cartolarizzazione dei crediti - realizzata “attraverso società appositamente costituite (cd. società veicolo o "special pourpose vehicle"). Esse, in particolare, provvedono all'emissione di titoli destinati alla circolazione per finanziare
l'acquisto dei crediti del cedente (cd. "originator") e, successivamente, al recupero dei crediti acquistati e, mediante la provvista conseguita, al rimborso dei titoli emessi. Per espressa disposizione di legge (art. 3, comma 2) i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio "patrimonio separato", ad ogni effetto, rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione. Tale patrimonio, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge è a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione.
In altri termini, il flusso di liquidità che l'incasso dei crediti è in grado di generare è funzionale, in via esclusiva, al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi dell'operazione” (cfr. Cass. 21843/2019 Pres. Travaglino).
Pertanto, tale gestione prevista ex lege dei crediti, acquistati e destinati a convogliare nell'emissione di titoli da far circolare, non determina la perdita di titolarità del diritto, né la carenza di interesse ad agire.
Sotto il secondo profilo, va rilevato che l'opponente si è limitato ad eccepire il difetto di prova dell'inclusione dello specifico credito oggetto di causa nell'ambito della cessione avvenuta tra Nuova Banca delle Marche spa e pubblicata in Gazzetta Ufficiale CP_2
n. 52 del 4/5/2017 (non avendo mosso contestazioni specifiche in merito a validità ed esistenza del contratto di cessione).
10 Al riguardo va rilevato che l'art. 58 TUB ha inteso introdurre una disciplina speciale di favore per il cessionario del credito nelle c.d. cessioni in blocco, di esonero dalle formalità
“individuali” di cui all'art. 1264 c.c. - disciplina in base alla quale la pubblicità della cessione effettuata mediante l'iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale rende la cessione dei crediti, trasferiti insieme all'azienda o al ramo o al blocco, opponibile al debitore a prescindere dalla relativa accettazione o notificazione. La ratio di tale disciplina è riscontrabile nell'esigenza di agevolare la circolazione dei crediti in blocco, posta la particolare onerosità per gli intermediari bancari e finanziari della notificazione individuale o dell'acquisizione del consenso del debitore ceduto.
Pertanto, in merito alla prova della titolarità del credito in presenza di cessioni in blocco, la prevalente giurisprudenza di legittimità ha rirenuto che “a) la prova della cessione di un credito non
è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
11 in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (cfr. Cass. 17944/2023; conforme Cass. 5478/2024; Cass. 7866/2024; Cass.
10786/2024 ed altre) ed in ogni caso, anche ove sia necessario dare prova dell'esistenza del contratto (in considerazione delle specifiche contestazioni mosse dall'interessato), la pubblicazione dell'avviso ex art. 58 TUB “potrà essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio” (cfr. 5478/2024).
In specie – fermo il pricipio alla base della giurisprudenza sopra richiamata, per cui la cessione del credito è contratto sottratto ad oneri di forma, se non richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento dei crediti, sicchè l'onere del cessionario di darne prova può essere assolto anche mediante prove testimoniali o presuntive – va ribadito che le contestazioni, generiche, svolte dall'opponente (per la prima volta con la memoria ex art. 183 ni. 1 c.p.c.) attengono alla prova della inclusione del credito nei confronti di
[...] nell'ambito della cessione in blocco intervenuta tra Nuova Banca delle CP_12
Marche spa e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4/5/2017 (nulla CP_2 risultando specificamente contestato in merito all'esistenza ed alla validità del contratto di cessione – se non sotto i profili già sopra esaminati di validità della cessione a società veicolo).
Al riguardo – in replica alla predetta contestazione di mancata inclusione del CP_2 credito nella cessione – ha depositato in allegato alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. l'atto pubblico notarile a rogito Notaio del 24/4/2017 (rep. 3465 rac. 2017) contenente Per_5
“rapporto identificativo dei crediti oggetto di cessione” (attestante all'All. A l'inclusione nella cessione dello specifico rapporto di cui è causa). Inoltre, l' opposta - a seguito del deposito unitamente al foglio di precisazione delle conclusioni avversario del decreto emesso in data
20/2/2024 dal Tribunale di Fermo (di rigetto dell'istanza di fallimento di CP_1 proposta da sul pesupposto del difetto di prova della legittimazione di CP_2 quest'ultima) - ha prodotto dichiarazione della cedente (nell'attualità Intesa San Paolo spa)
“che tra i crediti ceduti con contratto del 07.04.2017 da Nuova Banca delle Marche Spa in favore di
12 compreso il credito vantato nei confronti di ndg originator CP_2 Controparte_1
73235686, derivante da apertura di credito in conto corrente n. 4826/4825 del 09/02/2006 con garanzia ipotecaria. Della suddetta cessione è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana in data 04.05.2017 al n. 52 parte II” – documento rispetto al quale si è limitata ad eccepire la tardività della produzione e genericamente CP_12
l'inidoneità probatoria, da ritenere invece ammissibile e rilevante ai fini del decidere alla luce della giurisprudenza secondo cui la dichiarazione resa dal cedente costituisce “elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello” (cfr.
Cass.10200/2021; Trib. Firenze n. 612/2023 ed altre).
Pertanto, in considerazione dei principi sopra esposti e dell'esame complessivo della documentazione prodotta in atti – anche in ragione della genericità delle deduzioni di difetto di legittimazione svolte dall'opponente, relative al difetto di prova di inclusione del credito nella cessione in blocco - la legittimazione della cessionaria va ritenuta sufficientemente dimostrata: a) dall' avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4/5/2017 della cessione in blocco a di parte dei crediti originariamente vantati da Nuova Controparte_2
Banca delle Marche spa (contenente specifiche indicazioni per l'individuazione dei crediti ceduti); b) dall'atto pubblico notarile a rogito notaio del 24/4/2017 (rep. 3465 rac. Per_5
2017) contenente “rapporto identificativo dei crediti oggetto di cessione” (inclusivo delle specifico credito di cui è causa); c) dalla dichiarazione di (incorporante Controparte_13 CP_14
a propria volta cessionaria dell'intero pacchetto azionario di Nuova Banca delle Marche
[...]
Spa) confermativa dell'avvenuta cessione.
Le considerazioni svolte in merito alla legittimazione ad agire di appaiono Controparte_2 assorbenti rispetto all'ulteriore eccezione svolta dall'opponente relativa al difetto di valida procura alle liti al difensore per carenza di potere.
7. Scendendo all'esame del merito dell'opposizione, appare infondato il motivo inerente alla violazione dell'art. 1956 c.c. – per avere la banca prorogato il contratto di apertura di credito in conto corrente “per oltre dieci anni rispetto ai cinque anni iniziali”nella consapevolezza della difficoltà economica in cui versava CP_1 Controparte_1
Al riguardo va rilevato come in specie ad agire in giudizio non siano i fideiussori ma il debitore principale – al quale non appare applicabile l'art. 1956 c.c., che prevede esclusivamente la liberazione del fideiussore “se il creditore, senza speciale autorizzazione del
13 fideiussore ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”.
Inoltre, la norma presuppone la percezione da parte del creditore, al momento dell'erogazione di un nuovo credito, del mutamento delle condizioni economiche del debitore rispetto al sorgere del rapporto (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2524 del 07/02/2006;
Cass. 16 febbraio 1998 n. 1645) – mentre in specie, risulta dagli atti come, sia al momento della concessione del finanziamento che al momento dell'atto modificativo,
[...] non fosse soggetta a protesti nè a trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, nè Controparte_1
a segnalazioni in Centrale Rischi, nè risultano dedotti e dimostrati ulteriori elementi idonee a far ritenere il dedotto mutamento delle condizioni economiche.
Pertanto, sotto tale profilo l'opposizione va rigettata.
8. Quanto all'ulteriore motivo di opposizione - afferente alla violazione da parte dell'istituto di credito dei canoni di correttezza e buona fede ex art.. 1375 e 1175 c.c. per non avere nel 2011, al momento della stipula dell'atto modificativo dell'iniziale contratto,
“trasformato il contratto di conto corrente ipotecario a medio termine in mutuo ipotecario” – anch'esso appare infondato.
Ai sensi dell'art. 1322 c.c. le parti, nell'esercizio della relativa autonomia contrattuale, sono libere di determinare il tipo e l'oggetto del contratto – sicchè dal punto di vista della convenienza economica la volontà dei contraenti è insindacabile, fatta eccezione per le ipotesi di vizi della volontà o norme eccezionali derogatorie rispetto al principio generale.
Non appare, quindi, ravvisabile in specie alcun obbligo in capo all'istituto di credito di modifica unilaterale del tipo contrattuale scelto (in specie da conto corrente affidato in contratto di mutuo – la cui convenienza per la debitrice risulta, peraltro, del tutto genericamente dedotta e non dimostrata).
Non può integrare una violazione del dovere di buona fede la scelta da parte dei contraenti di un tipo contrattuale piuttosto che un altro (seppure maggiormente oneroso) – in difetto di specifiche allegazioni in merito a carenze informative nella fase delle trattative o di violazione della disciplina specifica vigente in materia bancaria (circostanze mai dedotte, né dimostrate dagli opponenti).
Anche sotto tale profilo l'opposizione è da rigettare.
14 9. Scendendo all'esame delle ulteriori domande svolte dagli attori - di rideterminazione dell'esatto saldo contabile previo accertamento dell'illegittimità di specifiche pattuizioni - si procederà di seguito all'analisi delle singole censure mosse dagli attori alla luce dei principi giurisprudenziali ritenuti applicabili, della documentazione prodotta (contratti ed estratti conto riferiti all'intera durata del rapporto) e degli esiti della
CTU svolta in corso di causa.
9.1. Quanto alla dedotta indebita capitalizzazione di interessi, va rilevato come la giurisprudenza prevalente verta nel senso dell'immediata applicabilità del divieto di anatocismo nei rapporti di conto corrente per il periodo successivo al 1° gennaio 2014 nel rispetto del principio di gerarchia delle fonti del diritto - tale orientamento, infatti, determina la prevalenza dell'art. 120 TUB, come novellato dalla L. n. 147 del 2013, rispetto alla disciplina sottordinata della delibera CICR del 9/2/2000 con riguardo ai rapporti di conto corrente.
Alla luce di ciò si aderisce all'interpretazione che ravvisa nell'art. 120 TUB, come riformulato dalla L. 147 del 2013 (entrata in vigore il 1° gennaio 2014 e vigente fino al 15/4/2016), un divieto di anatocismo nei rapporti di conto corrente, con prescrizione immediatamente operativa e senza postergazione dell'efficacia di tale disposizione all'adozione della relativa delibera CICR (cfr. Cass. 21344/2024; Tribunale Alessandria, 27/03/2023, n.255; Tribunale
Bergamo 31/01/2023, n.214).
Inoltre, in merito alla capitalizzazione degli interessi la Cassazione ha enunciato il principio per cui “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” (cfr. Cass. n. 4321/2022 – principio confermato da Cass.
n. 18664/2023 che ha chiarito come “non appare concludente il parallelismo operato dalla stessa banca con altri elementi, quali l'ISC (indicatore sintetico di costo) o TAEG (tasso effettivo globale): l'ISC o
TAEG è un dato che definisce il costo complessivo dell'operazione di finanziamento e che non rientra tra i tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità ex art. 117 t.u.b. (per tutte Cass. 14 febbraio 2023, n. 4597 del 14/02/2023); il tasso annuo effettivo
15 risultante dalla capitalizzazione degli interessi invece rappresenta, sia per gli interessi a debito del cliente che per quelli a credito, un elemento di cui è necessaria l'indicazione, pena la non attuabilità dell'anatocismo”).
In applicazione dei predetti principi appare corretto il ricalcolo svolto dal CTU nell'ipotesi 2 che ha eliminato ogni forma di capitalizzazione periodica degli interessi per l'intero periodo esaminato, avendo rilevato “l'indicazione nel contratto di un tasso creditore identico al CP_15
T.A.E.”.
9.2. Quanto all'usurarietà del rapporto – considerato il principio di simmetria operante nel calcolo dell'usura (cfr. tra le altre Cass. 12965/2016), l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta (cfr. Cass. n. 24675/2017) ed i criteri per la determinazione della soglia-usura con riguardo agli interessi moratori (cfr. Cass. n. 19597/2020) – appaiono corrette le conclusioni cui è giunto il CTU, il quale ha escluso l'usurarietà del rapporto anche in relazione all'esercizio dello ius variandi.
9.3. Quanto alla dedotta illegittima applicazione della CMS e delle ulteriori commissioni applicate dalla banca va rilevato che in ossequio alle norme sulla trasparenza bancaria (dapprima l'art. 4 Legge 17 febbraio 1992 n. 154, e poi l'art. 117 D.Lgs. 1 settembre
1993, n. 385 costituente il Testo Unico Bancario) la commissione di massimo scoperto, per assurgere al requisito della determinatezza e determinabilità, deve non solo essere oggetto di pattuizione scritta, ma anche prevedere sia il tasso percentuale della commissione, sia la base ed i criteri di calcolo, sia la periodicità di addebito - previsioni in assenza delle quali non può ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo "peso" economico;
in mancanza di tali elementi l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in un'imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale. Il principio è stato di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata
16 unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale” (cfr. Cass. 19825/2022; Cass. 5359/2024).
In merito alle ulteriori commissioni – CIV e di messa a disposizione fondi – va dato atto che, in applicazione di analoghi principi, l'art. 117-bis, comma 2, T.U.B. con riguardo alla remunerazione di affidamenti e sconfinamenti, ha previsto che le commissioni applicate devono essere specificamente determinate, nel rispetto delle indicazioni di cui ai co. 1 e 2 – sicchè il comma 3 del medesimo articolo sancisce la nullità delle clausole che “prevedono oneri
... non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2”.
In specie, con riguardo al rapporto oggetto di causa il CTU ha rilevato come: a) con riferimento alla CMS “i contratti di conto corrente datati 30.01.2006 indicano solamente l'aliquota della commissione, senza fornire alcuna specificazione in merito alla modalità di calcolo e di addebito.
Analogamente, il contratto di apertura di credito ipotecaria del 09.02.2006 stabilisce “al finanziamento concesso verrà applicata una commissione trimestrale di massimo scoperto attualmente determinata nella misura del 0,25%”, senza alcuna ulteriore specificazione sulla modalità di determinazione della CMS. In ogni caso, dirimente sul punto è la constatazione che, negli estratti conto, la CMS è stata calcolata e applicata sull'utilizzato: esplicitamente il quesito giudiziale stabilisce, per tale ricorrenza, l'espunzione della commissione.” (cfr. p. 22); d) “Per quanto attiene la CIV, nelle pattuizioni già richiamate, viene indicato:
- CIV di scoperto: euro 13,00 - Importo minimo di operazione euro 25,00 - Importo minimo di scoperto di euro 25,00; Cumulo di istruttorie veloci del giorno: almeno una istruttoria nel giorno […]Per quanto attiene le CIV, il CTU considera non completamente conforme alla normativa ed esaustiva l'informativa contenuta nella documentazione in atti, in quanto manca l'indicazione dell'applicazione al saldo disponibile, così come richiesto dal decreto CICR richiamato” (cfr. p. 22); b) relativamente alle commissioni sull'affidamento “si rinviene una pattuizione conforme ai requisiti di legge (D.L. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009 e, successivamente, art. 117-bis T.U.B.) solamente nell'Atto modificativo del contratto di apertura di credito ipotecaria, sottoscritto il 07.02.2011. All'art. 2, infatti, è previsto che al finanziamento venta applicata “commissione sull'accordato, calcolata mensilmente sull'importo messo a disposizione indipendentemente dall'effettivo utilizzo, determinata nella misura dello 0,0605% (…) mensile;
la commissione sarà calcolata sull'importo del fido in essere l'ultimo giorno di ogni mese e addebitata trimestralmente” (cfr. p. 22 e 23; c) con riguardo alle “commissioni sugli scoperti di conto, ancora all'art. 2 dell'Atto modificativo del 07.02.2011 è prevista una commissione giornaliera per scoperto di conto, addebitata alla fine di ogni trimestre nella misura sintetizzata nella sottostante tabella e, comunque, nella
17 misura massima di € 600,00 […] Siffatta pattuizione può ritenersi valida solamente fino al 30.06.2012.
Infatti, per il periodo successivo, trova applicazione il Decreto MEF n. 644 del 30.06.2012 che, proprio in relazione agli sconfinamenti, prevede la possibilità di applicare una Commissione di Istruttoria Veloce con la seguente limitazione: “Nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo dello sconfinamenti, se questo è superiore a 5.000 euro;
non possono essere previsti più di tre scaglioni di importo” (cfr. p. 23).
Appare pertanto corretto, poiché conforme ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, il ricalcolo operato dal CTU che ha espunto le commissioni pattuite senza esplicitare i criteri e le modalità di calcolo - in base al quale in particolare “Per il periodo precedente al 07.02.2011, sono stati espunti tutti gli addebiti rinvenuti sul conto corrente a titolo di commissione di massimo scoperto e di commissioni sull'affidamento; Per il periodo successivo al 07.02.2011: - sono state addebitate le commissioni sull'affidamento nella misura pattuita;
- sono state espunte le commissioni per scoperto di conto. Infatti, nel periodo compreso tra il 07.02.2011 ed il 30.06.2012 (unico periodo nel quale la commissione può ritenersi conforme alla normativa medio tempore vigente) non sono stati rinvenuti addebiti negli estratti conto” (cfr. p.
23 della perizia).
9.4. Quanto al ricalcolo del saldo appare inoltre corretta l'applicazione da parte del
CTU - con riguardo al tasso di interesse extra-fido - del tasso più favorevole per il correntista – considerato che “che sussiste un contrasto tra i due contratti di conto corrente, entrambi datati 30.01.2006, i quali indicano due tassi differenti: - il primo disciplina la misura del tasso extra-fido in misura pari al tasso entro-fido, maggiorato di 4 punti percentuali;
- il secondo, invece, prevede un tasso oltre-fido, pari alla misura fissa del 12,50%” (cfr. p. 24 della perizia – sul punto anche p. 11 della perizia) e non risulta al riguardo un legittimo esercizio dello ius variandi da parte della banca.
10. Tutto ciò considerato, va accertato (in base all'ipotesi sub. 2 formulata dal CTU – cfr. p.26) che il saldo del conto corrente a seguito dell'avvenuto ricalcolo alla data del
23/12/2016 è pari ad euro – 2.505.253,96 a debito della società correntista (cfr. 29 CTU). Il credito azionato in via monitoria dalla banca va, quindi, rideterminato in euro 2.505.253,96.
Al riguardo va dato atto della tardività dell'eccezione di prescrizione svolta da CP_2
[...
poiché proposta solo con la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. – considerata la natura di eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. n. 9880/16).
11. Conseguentemente - ritenuto provato il credito azionato monitoriamente da e, tuttavia, ritenuta parzialmente fondata nei termini sopra esposti CP_2
18 l'opposizione - va revocato il decreto ingiuntivo n. 572/2019 emesso dal Tribunale di Fermo ed in parziale accoglimento della domanda di compensazione svolta dall'opponente – va condannata al pagamento in favore di della somma di euro CP_1 CP_2
2.505.253,96 (saldo rettificato del c/c) oltre interessi decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo (cfr. Cass. 6012/2020). Ogni ulteriore domanda ed eccezione
è da ritenere assorbita (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547).
12. Le spese di lite seguono la soccombenza in applicazione dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano in dispositivo in via solidale in favore dell'opposto applicando i CP_2 parametri dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo al valore della controversia ed all'attività effettivamente svolta in complessivi euro 31.129,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge. Si pongono in via definitiva le spese di CTU - liquidate con separato provvedimento - a carico dell'attore-opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG
2093/2019, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
ACCOGLIE
Parzialmente l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 572/2019 CP_1 emesso dal Tribunale di Fermo e per l'effetto,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 572/2019 emesso dal Tribunale di Fermo in data 2/8/2019 e pubblicato in data 3/8/2019;
CONDANNA al pagamento in favore di della somma di euro 2.505.253,96 CP_1 CP_2 oltre interessi dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
19 CONDANNA
al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in euro CP_1 CP_2
31.129,00 - oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge. Pone in via definitiva le spese di CTU a carico dell'attore.
Fermo il 21/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
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