Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 27/05/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 212/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 30/01/2025, da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], e residente CP_1 C.F._1
in Verbania, Via Renco, 85/B;
e
(C.F. , nata a [...] il [...], e ivi Controparte_2 C.F._2
residente in [...];
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Claudia OGGIANI (C.F.: ) presso C.F._3
il cui studio sono elettivamente domiciliati in Villadossola, via Fabbri, 7, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) la casa coniugale, di proprietà della nonna materna della moglie, rimarrà in uso, con mobili ed arredi, alla moglie che lì vivrà unitamente ai figli minori;
4) il padre potrà vedere liberamente i figli in accordo e collaborazione con la madre per la corretta gestione ed educazione degli stessi tenuti conti degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e degli impegni scolastici dei ragazzi;
5) il padre potrà, in ogni caso, tenere con sé i figli nei fine settimana, a cadenza alternata, indicativamente dal venerdì pomeriggio dalle ore 17 alla domenica sera alle ore 20 nonché un giorno infrasettimanale nella settimana in cui non li vedrà durante i week end, salvo eventuale diverso accordo che, di volta in volta, i genitori vorranno assumere nell'interesse dei figli;
6) i figli rimarranno dai genitori, ad anni alterni, il giorno di Natale, il giorno di Santo Stefano e il giorno di Capodanno così come il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
7) il padre potrà, inoltre, tenere con sé i figli nelle vacanze estive almeno due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordarsi, per entrambi i genitori, entro il 28 febbraio di ogni anno;
8) il padre corrisponderà alla madre entro il giorno 15 di ogni mese a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, l'importo al momento fissato di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuno), aggiornabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie così come definite e regolamentate dal protocollo del Tribunale di Verbania mentre l'assegno unico familiare, in accordo fra i genitori, rimane in via esclusiva alla madre presso la quale abiteranno i figli;
9) tenuto conto che, ad oggi, l'assegno unico percepito è pari ad € 467,00 e che diventerà Per_1
presto maggiorenne, nel caso in cui tale assegno raggiunga una somma minore di € 100,00 per ciascun figlio (€ 200 totali) o venisse soppresso il padre si impegnerà, comunque, ad integrare il contributo al mantenimento fino al raggiungimento di € 250,00 per ciascun figlio;
10) i coniugi danno atto della reciproca nonché adeguata indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto, nulla è richiesto e dovuto dall'una nei confronti dell'altro e viceversa;
11) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti o documenti equipollenti anche per i minori. Tutto ciò premesso i ricorrenti, espressamente, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, in data 30/01/2025, e CP_1
premesso di avere contratto matrimonio in Domodossola (VB), il 02/09/2007, Controparte_2
dalla cui unione sono nati i figli il 17/03/2007, e nata il [...], hanno chiesto, Per_1 Per_2 con domanda congiunta, emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta.
Le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e le condizioni concordate.
Pertanto, cessata la comunione materiale e spirituale e intervenuto il PM, sussistono i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione, atteso che l'accordo raggiunto anche in ordine al mantenimento dei figli divenuto maggiorenne, e è rispondente Per_1 Per_2
al loro superiore interesse, essendo entrambi studenti.
Si dà atto che i coniugi dichiarano la loro reciproca nonché adeguata indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto, nulla è richiesto e dovuto dall'una nei confronti dell'altro e viceversa;
Si dà, inoltre, atto che e parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti o documenti equipollenti anche per i minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
- dichiara la separazione personale consensualmente intervenuta tra e CP_1
uniti in matrimonio in Domodossola (VB) il 02/09/2007; Controparte_2
- affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali assumeranno Per_2
congiuntamente le decisioni di maggior interesse per la figlia;
- assegna la casa coniugale, di proprietà della nonna materna, alla moglie, con mobili e arredi, in cui vivrà unitamente ai figli;
- dà facoltà al padre di vedere e tenere la figlia minore con sé nei fine settimana, a cadenza alternata, indicativamente dal venerdì pomeriggio dalle ore 17 alla domenica sera alle ore
20 nonché un giorno infrasettimanale nella settimana in cui non li vedrà durante i week end, salvo eventuale diverso accordo che, di volta in volta, i genitori vorranno assumere nell'interesse dei figli;
la figlia rimarrà dai genitori, ad anni alterni, il giorno di Natale, il giorno di Santo Stefano e il giorno di Capodanno così come il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo; nelle vacanze estive almeno due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordarsi, per entrambi i genitori, entro il 28 febbraio di ogni anno;
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre entro il giorno 15 di ogni mese a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, l'importo al momento fissato di €
400,00 (€ 200,00 per ciascuno), aggiornabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie così come definite e regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Verbania mentre l'assegno unico familiare, in accordo fra i genitori, rimane in via esclusiva alla madre presso la quale abiteranno i figli;
tenuto conto che, ad oggi, l'assegno unico percepito è pari ad € 467,00 e che è Per_1
maggiorenne, nel caso in cui tale assegno raggiunga una somma minore di € 100,00 per ciascun figlio (€ 200 totali) o venisse soppresso, il padre si impegnerà, comunque, ad integrare il contributo al mantenimento fino al raggiungimento di € 250,00 per ciascun figlio;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 22/05/2025.
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO