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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/10/2025, n. 6204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6204 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA OTTAVA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati: dr.ssa Franca Mangano Presidente relatrice dr.ssa Gisella Dedato Consigliere dr.ssa Caterina Garufi Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 863/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del 19.12.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini di legge, e vertente
TRA
nato San Lorenzo del Vallo (CS) il 27.08.1938, Parte_1
(C.F.: ), C.F._1 rappresentato e difeso da se stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
( Email_1
APPELLANTE E in persona dell'Amministratore Unico e Legale Controparte_1
Rappresentante pro tempore (CF: , P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Mirabello n. 25 presso lo studio degli Avv.ti Caterina M. D. Procopio ed Emanuela Procopio che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLATA E
nato a [...] il [...], (C.F.: Controparte_2
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Roma, Viale G. Mazzini n. 88 presso lo studio dell'Avv. Arianna De Bonis che lo rappresenta e difende in virtù di procura r.g. n. 1 allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 83 c.p.c. APPELLATO
Oggetto: Appello proposto da avverso e per riforma Parte_1 della sentenza n. 353/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 10.01.2022 e notificata in data 12.01.2022– risarcimento danni ex art 2043 cc–
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione: in via preliminare, previa fissazione di apposita udienza, sospendere la provvisoria esecuzione relativamente al pagamento delle spese legali, della sentenza n. 211/2022, emanata dal Tribunale Civile di Roma – Sez. 13 – Giudice dott.ssa Maria Lavinia Fanelli in data 10.01.2022, nel proc. R.G. 56669/2019, notificata via pec in data 12.01.2022, ricorrendone i presupposti di legge;
nel merito, ritenere fondati i motivi su esposti e per l'effetto, in riforma integrale della impugnata sentenza, Voglia l'On.le Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, richiesta e conclusione disattesa:
- ritenere provata la condotta dolosa dei due convenuti e dichiarare l'Avv. e la in persona del l.r.p.t., Rag. Controparte_2 Controparte_3
, responsabili del danno cagionato al condomino Avv. Controparte_4
e per l'effetto condannarli, in solido tra loro, al pagamento Parte_1 della somma di euro 5.700,00 oltre accessori;
- nonché condannare gli stessi convenuti alla ulteriore somma che il Giudice vorrà determinare in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., sia per resistenza temeraria e sia perché entrambi sforniti del relativo potere, l'uno di costituirsi in giudizio, e l'altro sfornito di mandato, in quanto rilasciatogli da un Amministratore che non aveva ricevuto all'uopo la relativa autorizzazione a stare in giudizio, anzi gli era stata negata non avendo la relativa assemblea raggiunto il quorum deliberativo. Con condanna alle spese del doppio grado del giudizio.
CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLATA
[...]
Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, così pronunciarsi: In Via Preliminare:
- Disattendere l'Istanza di Sospensione della Formula Esecutiva della sentenza del 1^ grado di giudizio, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma nel Procedimento N.R.G. 56669/2019, N. Sentenza 211/2022, in difetto di
[...]
e/o Periculum . CP_5 CP_6
- Dichiarare l'Appello inammissibile per manifesta infondatezza o per qualsivoglia altro motivo giuridico;
Nel Merito:
r.g. n. 2 - Rigettare, sotto qualsiasi profilo giuridico, l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto, oltre che inammissibile;
- Confermare in toto la SENTENZA n. 211/2022, emessa dal Tribunale Civile di Roma il 10/01/2022 in ogni sua articolazione e decisione;
- Condannare d'Ufficio - ex Art. 96 c.p.c., Comma 3 - l'Appellante anche per il Giudizio d'Appello, nella misura ritenuta congrua dal Giudice per
[...]
incardinata nei confronti della Parte_2 Controparte_1
- Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre spese generali al 12,50%, C.P.A. 4% e I.V.A. 22%, anche del presente Giudizio, nella misura che il Giudice adito riterrà congrua secondo i vigenti Parametri di Settore, con conferma di quelle liquidate nel 1^ Grado di Giudizio.
CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLATA LE DE NI: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: In via preliminare:
- Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
- Ordinare ai sensi dell'art. 89, comma 2, c.p.c. la immediata cancellazione di tutte le espressioni gravemente offensive, come richiamate nel presente atto, e condannare l'attore al risarcimento dei danni, in favore dell'Avv. CP_2
da liquidarsi in via equitativa, per tutte le espressioni offensive utilizzate e
[...] che esulano dall'oggetto del giudizio. Nel merito:
- rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
- condannare l'Avv. al risarcimento del danno per lite temeraria Pt_1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre rimborso forfetario e CPA come per legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato l'11.02.2022, Parte_1
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma, n. 211/2022, pubblicata in data
10.01.2022, notificata il 12.01.2022, che ha respinto la domanda di risarcimento danni ai sensi dell'art. 2043 c.c. dallo stesso proposta nei confronti della
Immobiliare Procopio S.r.l. quale Amministratrice del Condominio di Via
Tomacelli 103 e di nella qualità di difensore del detto Controparte_2
Condominio, per la loro condotta illecita, condannandolo altresì per lite temeraria oltre che alla refusione delle spese di lite.
Il giudizio definito dalla sentenza impugnata ha avuto inizio con l'atto di r.g. n. 3 citazione con cui ha esposto : Parte_1
- di essere proprietario del locale cantina distinto al Catasto al Foglio 447, particella 5, sub 530 situato nel Condominio di Via Tomacelli 103, acquistato dalla Società dell'Arancio S.r.l. mediante assegnazione e vendita ai soci, pro quota, di tutte le porzioni immobiliari di cui la stessa era proprietaria all'interno del complesso condominiale, diventando di conseguenza condomino di detta palazzina;
- di aver provveduto tempestivamente a comunicare la sua qualifica di nuovo condomino al precedente amministratore ai fini delle opportune variazioni dell'anagrafe condominiale, compilando e consegnando la relativa scheda in data 26.10.2016 e ha, da quel momento fino al 27.02.2017, partecipato alle varie riunioni indette;
- che in data 30.01.2017 la Immobiliare Procopio S.r.l. diventata nuova amministratrice, aveva ricevuto dal precedente amministratore tutta la documentazione afferente al condominio, compreso l'elenco dei nominativi di tutti i condomini;
- che la nuova società amministratrice, tuttavia, aveva omesso di convocarlo alle riunioni, ritenendo che al locale cantina di cui era Parte_1 proprietario “non erano ancora stati attribuiti i millesimi di pertinenza”, depennandolo arbitrariamente dall'elenco dell'anagrafe condominiale;
- di avere dovuto, pertanto, impugnare dette delibere e nei relativi giudizi i convenuti in mala fede avevano resistito, peraltro senza dargli la possibilità di esercitare lo ius postulandi, determinando come conseguenza la sua condanna per difetto di legittimazione attiva. ha ritenuto di essere stato vittima di un danno ingiusto, Parte_1 procurato scientemente e dolosamente, sia dall'Amministratore sia dall'Avvocato, ai sensi dell'art. 2043 c.c., essendo le due sentenze il frutto della loro condotta illecita. La Società amministratrice si è costituita in giudizio deducendo che non fosse proprietario di alcun appartamento nel Parte_1 comprensorio condominiale, ma di aver appreso solo nel giudizio di primo grado dell'esistenza di un atto notarile di assegnazione del locale seminterrato, mai consegnatogli dal precedente amministratore;
al locale non erano pacificamente stati attribuiti millesimi con conseguente mancato addebito di oneri condominiali;
le azioni di revoca intraprese contro l' amministratore erano state tutte rigettate;
nei giudizi avverso le delibere si era difeso con regolare mendato ad litem e era risultato soccombente. Parte_1
Anche si è regolarmente costituito, deducendo come Controparte_2 nessuna colpa poteva essergli ascritta nei giudizi in cui era contestato il difetto di legittimazione attiva di non avendo egli avuto contezza Parte_1 dell'atto notarile di assegnazione del bene mai depositato in causa dallo stesso interessato, concludendo di aver agito sempre nell'interesse del Condominio sulla base di mandati conferiti e senza mire personali. Il Tribunale di Roma, istruita la causa documentalmente, ha così deciso:
- respinge la domanda attorea;
r.g. n. 4 - condanna ex art 96 cpc al pagamento di €1.000,00 in Parte_1 favore di e per ciascuna parte, Controparte_2 Controparte_1 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 di e che liquida per le varie fasi Controparte_2 Controparte_1 processuali in €2.500,00 per esborsi in favore di ciascuna parte, oltre accessori come per legge.
A fondamento della decisione, il Giudice di primo grado, premesso che per l'accoglimento della domanda era indispensabile la prova dell'eventuale condotta illecita della società amministratrice e del suo avvocato, ha rilevato che avrebbe dovuto dimostrare non soltanto di essere Parte_1 proprietario del locale cantina distinto al catasto al Foglio. 477 Part 5 sub 530, ma soprattutto che i convenuti fossero stati a conoscenza della circostanza prima dell'instaurazione dei giudizi avverso le delibere impugnate, proposti dall'appellante. Tale prova non è stata fornita, poiché l'appellante non ha prodotto l'atto di acquisto della porzione dalla Società dell'Arancio in data 30.9.16, e ha depositato esclusivamente una mail indirizzata al precedente amministratore contenente la comunicazione dei dati per la registrazione di anagrafe condominiale, non corredata da alcun atto notarile. Pertanto, l'esito dei giudizi con i quali ha impugnato le delibere condominiali Parte_1 adottate senza la sua convocazione non sarebbe imputabile ad una condotta illecita dei convenuti, bensì alla inerzia processuale dell'attore, il quale in quella sede avrebbe dovuto fare rilevare eccezioni erroneamente allegate nel presente giudizio (mancato accoglimento della domanda di lite temeraria;
difetto di ius postulandi nei succitati giudizi, con la relativa eccezione di difetto di rappresentanza processuale).
avverso la sentenza impugnata ha proposto appello sulla Parte_1 base di otto motivi, chiedendone preliminarmente la sospensione e la riforma.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la Controparte_1
che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e il rigetto
[...] dell'appello proposto, perché infondato in fatto e in diritto, oltre che inammissibile.
si è costituito in giudizio chiedendo, preliminarmente ai Controparte_2 sensi dell'art. 89, comma 2, c.p.c. la immediata cancellazione di tutte le espressioni gravemente offensive con condanna di al Controparte_7 risarcimento dei danni in suo favore per tutte le espressioni offensive utilizzate e che esulano dall'oggetto del giudizio e di rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado.
La Corte, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.2.2024, ha rigettato l'istanza con la quale ha chiesto di deferire il Parte_1 giuramento decisorio o, in subordine, suppletorio, alle parti appellate, CP_2
e sulle circostanze capitolate, ritenute non
[...] Controparte_1
r.g. n. 5 idonee a fondare la decisione, riguardando circostanze, che oltre ad essere suscettibili di prova documentale, non sono tali da definire un giudizio di responsabilità civile per danni derivanti dall'esito di giudizi nei quali l'appellante avrebbe potuto contrastare il suo preteso difetto di legittimazione passiva, producendo i medesimi documenti.
A seguito dell'udienza del 19.12.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Ambedue le parti appellate hanno premesso alla loro richiesta di rigetto dell'impugnazione, deduzioni circa l'inammissibilità dell'appello, sia per la non chiara formulazione dei motivi e sia per la elevata probabilità di non accoglimento. Ragioni di economia processuale impongono, al fine di evitare superfluo dispendio di attività argomentative, di valutare la fondatezza delle pretese di merito, senza seguire l'ordine logico delle questioni allegate. Ciò nel rispetto rigoroso del principio della “ragione più liquida”, il quale si traduce soltanto in una deroga dell'ordine di trattazione delle questioni, come desumibile dall'art. 276 cod. proc. civ., senza snaturare il carattere devolutivo del sindacato demandato al giudice d'appello. (Cass.,sez. III, 3.11.2023 n. 39507). Invero, il suddetto principio risulta “desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica. (Cass., S.U. 12.5.2017 n. 11799; Cass., S.U. 12.12 2014 n. 26242).
2. L'appellante intende provocare la riforma della sentenza impugnata, sull'assunto che i due appellati avrebbero posto in essere una condotta illecita ai suoi danni, non procedendo alla sua convocazione per le assemblee condominiali convocate e difendendosi nei giudizi da lui promossi per l'annullamento delle delibere condominiali adottate all'esito, con mala fede e sotterfugi. Quindi una fattispecie complessa, costituita dalla asserita dolosa omissione da parte della società amministratrice della convocazione di Parte_1
e della difesa processuale condotta con dolo dalla stessa società e dal suo difensore, il cui danno sarebbe stato la soccombenza di Parte_1 posto che il danno di cui si chiede il risarcimento coincide con l'ammontare delle spese liquidate in quel giudizio di impugnativa delle due delibere asseritamente viziate.
r.g. n. 6 Ben sei sono i motivi (da esaminarsi congiuntamente) con i quali l'appellante censura variamente il malgoverno delle risultanze istruttorie da parte del giudice di primo grado. In particolare, con il primo motivo, l'appellante lamenta l'errato ragionamento del giudice nell' aver accettato acriticamente il falso racconto della Società amministratrice e del suo avvocato di non esser venuti a conoscenza del fatto che avesse una Parte_1 proprietà nel condominio, prima dell'instaurazione del giudizio;
con il secondo motivo, si deduce che il Giudice abbia errato nel ritenere non provato che è proprietario del locale cantina;
con il terzo motivo Parte_1
l'appellante ritiene che il Giudice abbia errato nel dare rilevanza alla mancata produzione documentale da parte dell'attore; con il quarto motivo, il Giudice avrebbe errato nel fare riferimento al deposito di una visura storica;
con il quinto motivo il Giudice avrebbe errato nel ritenere che “non vi sarebbe agli atti la prova della consapevolezza (da parte degli autori dell'illecito) della sua qualità di proprietario”; con il sesto motivo , si assume che il Giudice ha errato nel muovere rilievi di ordine processuale per ciò che riguarda il difetto di legittimazione dell'Avv. Controparte_2
Tutti i motivi sopra sintetizzati non possono essere accolti;
Essi censurano la sentenza appellata in quanto non avrebbe rivalutato, nel senso indicato dall'appellante, le emergenze istruttorie valutate nel giudizio con cui sono state impugnate le delibere assembleari deliberate senza la partecipazione dell'appellante, del quale sarebbe stata dolosamente omessa la convocazione. Esattamente la sentenza impugnata ha respinto la domanda risarcitoria avanzata da valutando le circostanze dedotte dall'appellante Parte_1
(titolarità della situazione di condomino, proprietà di una cantina compresa nello stabile, consapevolezza di tali condizioni da parte dei convenuti, illiceità delle difese agite) alla luce delle emergenze istruttorie del giudizio il cui esito configurerebbe il danno lamentato e per il quale si chiede una pronuncia di ristoro. Infatti, la domanda risarcitoria agita presuppone la illiceità sostanziale e processuale della condotta degli appellati, come causa del danno lamentato, coincidente con la soccombenza dell'appellante nel giudizio di impugnazione delle delibere asseritamente viziate. Si legge nell'atto di appello, in riferimento alla e Controparte_1 all'avv. 'Essi, infatti, hanno rappresentato al Giudice ….una falsa CP_2 tesi;
e il Giudice, aderendo alla detta tesi, ha condannato il sottoscritto Avv. alle spese di lite, procurandogli così un danno. …Hanno Pt_1 deliberatamente posto in essere delle falsità, cioè fatti illeciti, procurando un grave danno...' Tale prospettazione è correttamente respinta dalla sentenza impugnata, la quale riconduce l'esito processuale sfavorevole all'appellante esclusivamente r.g. n. 7 alla sua inerzia processuale, laddove ognuna delle circostanze allegate avrebbero potuto essere provate nel corso del giudizio. Il rimedio risarcitorio non può essere azionato a ristoro dell'esito di una difesa non compiutamente esperita, tanto più che l'ordinamento predispone, accanto ai rimedi impugnatori ordinari, il rimedio impugnatorio straordinario della revocazione, esperibile qualora l'appellante reputa che la sentenza di appello sia il frutto della condotta dolosa dell'una parte nei confronti dell'altra (art. 395 n. 1 c.p.c.).
3. Il settimo e l'ottavo motivo di appello devono essere parimenti respinti. Invero, le spese processuali sono state liquidate rettamente nel rispetto dei valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37 e D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al secondo scaglione di valore. Altresì fondata la condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., giustificata dalla totale mancanza di supporto probatorio alla pretesa vantata.
4.Deve essere respinta l'istanza di cancellazione delle espressioni adoperate dall'appellante al fine di sottolineare la asserita falsità degli appellati e la comunanza di intenti ai suoi danni. La definizione di 'accoppiata' rivolta alla società amministratrice e al suo difensore, ancorché colorita nel tono e nella verbalizzazione usata non attinge al livello di sconvenienza e di offensività richiesto per la applicazione della sanzione.
5.Infine, va disposta la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., in quanto la proposizione dell'appello avverso la sentenza del Tribunale che chiaramente indica i termini del rigetto e la necessaria riferibilità della pretesa attorea agli strumenti processuali utilizzabili all'interno del giudizio, configura un ricorso all'azione di impugnazione esercitato al di fuori della normale diligenza e, pertanto, connotato in termini di temerarietà. Pertanto, appare congruo comminare la sanzione di € 2.000,00 per ciascuno degli appellati.
6. Attesa la totale soccombenza, l'appellante deve essere condannato a rifondere le parti appellate delle spese di lite, secondo i parametri medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37 e D.M. n. 147 del 13/08/2022, con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto del grado di complessità della lite (valore corrispondente al secondo scaglione). Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
, nei confronti di e di avverso la
[...] Controparte_1 Controparte_2 sentenza del Tribunale di Roma n. 353/2022, così provvede:
r.g. n.
8 - Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
- Condanna al pagamento in favore di ciascuno degli Parte_1 appellati della somma di € 2.000, 00 ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.;
- Condanna al pagamento in favore delle parti appellate, Parte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano per ciascuna delle due parti, in € 1.923, 00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15% e accessori di legge.
- Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Roma, lì 11.09.2025
La Presidente rel.
Dott.ssa Franca MANGANO
Sentenza redatta con la collaborazione della funzionaria UPP dott.ssa Pamela Coti
r.g. n. 9
composta dai magistrati: dr.ssa Franca Mangano Presidente relatrice dr.ssa Gisella Dedato Consigliere dr.ssa Caterina Garufi Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 863/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del 19.12.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini di legge, e vertente
TRA
nato San Lorenzo del Vallo (CS) il 27.08.1938, Parte_1
(C.F.: ), C.F._1 rappresentato e difeso da se stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
( Email_1
APPELLANTE E in persona dell'Amministratore Unico e Legale Controparte_1
Rappresentante pro tempore (CF: , P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Mirabello n. 25 presso lo studio degli Avv.ti Caterina M. D. Procopio ed Emanuela Procopio che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLATA E
nato a [...] il [...], (C.F.: Controparte_2
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Roma, Viale G. Mazzini n. 88 presso lo studio dell'Avv. Arianna De Bonis che lo rappresenta e difende in virtù di procura r.g. n. 1 allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 83 c.p.c. APPELLATO
Oggetto: Appello proposto da avverso e per riforma Parte_1 della sentenza n. 353/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 10.01.2022 e notificata in data 12.01.2022– risarcimento danni ex art 2043 cc–
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione: in via preliminare, previa fissazione di apposita udienza, sospendere la provvisoria esecuzione relativamente al pagamento delle spese legali, della sentenza n. 211/2022, emanata dal Tribunale Civile di Roma – Sez. 13 – Giudice dott.ssa Maria Lavinia Fanelli in data 10.01.2022, nel proc. R.G. 56669/2019, notificata via pec in data 12.01.2022, ricorrendone i presupposti di legge;
nel merito, ritenere fondati i motivi su esposti e per l'effetto, in riforma integrale della impugnata sentenza, Voglia l'On.le Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, richiesta e conclusione disattesa:
- ritenere provata la condotta dolosa dei due convenuti e dichiarare l'Avv. e la in persona del l.r.p.t., Rag. Controparte_2 Controparte_3
, responsabili del danno cagionato al condomino Avv. Controparte_4
e per l'effetto condannarli, in solido tra loro, al pagamento Parte_1 della somma di euro 5.700,00 oltre accessori;
- nonché condannare gli stessi convenuti alla ulteriore somma che il Giudice vorrà determinare in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., sia per resistenza temeraria e sia perché entrambi sforniti del relativo potere, l'uno di costituirsi in giudizio, e l'altro sfornito di mandato, in quanto rilasciatogli da un Amministratore che non aveva ricevuto all'uopo la relativa autorizzazione a stare in giudizio, anzi gli era stata negata non avendo la relativa assemblea raggiunto il quorum deliberativo. Con condanna alle spese del doppio grado del giudizio.
CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLATA
[...]
Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, così pronunciarsi: In Via Preliminare:
- Disattendere l'Istanza di Sospensione della Formula Esecutiva della sentenza del 1^ grado di giudizio, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma nel Procedimento N.R.G. 56669/2019, N. Sentenza 211/2022, in difetto di
[...]
e/o Periculum . CP_5 CP_6
- Dichiarare l'Appello inammissibile per manifesta infondatezza o per qualsivoglia altro motivo giuridico;
Nel Merito:
r.g. n. 2 - Rigettare, sotto qualsiasi profilo giuridico, l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto, oltre che inammissibile;
- Confermare in toto la SENTENZA n. 211/2022, emessa dal Tribunale Civile di Roma il 10/01/2022 in ogni sua articolazione e decisione;
- Condannare d'Ufficio - ex Art. 96 c.p.c., Comma 3 - l'Appellante anche per il Giudizio d'Appello, nella misura ritenuta congrua dal Giudice per
[...]
incardinata nei confronti della Parte_2 Controparte_1
- Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre spese generali al 12,50%, C.P.A. 4% e I.V.A. 22%, anche del presente Giudizio, nella misura che il Giudice adito riterrà congrua secondo i vigenti Parametri di Settore, con conferma di quelle liquidate nel 1^ Grado di Giudizio.
CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLATA LE DE NI: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: In via preliminare:
- Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
- Ordinare ai sensi dell'art. 89, comma 2, c.p.c. la immediata cancellazione di tutte le espressioni gravemente offensive, come richiamate nel presente atto, e condannare l'attore al risarcimento dei danni, in favore dell'Avv. CP_2
da liquidarsi in via equitativa, per tutte le espressioni offensive utilizzate e
[...] che esulano dall'oggetto del giudizio. Nel merito:
- rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
- condannare l'Avv. al risarcimento del danno per lite temeraria Pt_1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre rimborso forfetario e CPA come per legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato l'11.02.2022, Parte_1
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma, n. 211/2022, pubblicata in data
10.01.2022, notificata il 12.01.2022, che ha respinto la domanda di risarcimento danni ai sensi dell'art. 2043 c.c. dallo stesso proposta nei confronti della
Immobiliare Procopio S.r.l. quale Amministratrice del Condominio di Via
Tomacelli 103 e di nella qualità di difensore del detto Controparte_2
Condominio, per la loro condotta illecita, condannandolo altresì per lite temeraria oltre che alla refusione delle spese di lite.
Il giudizio definito dalla sentenza impugnata ha avuto inizio con l'atto di r.g. n. 3 citazione con cui ha esposto : Parte_1
- di essere proprietario del locale cantina distinto al Catasto al Foglio 447, particella 5, sub 530 situato nel Condominio di Via Tomacelli 103, acquistato dalla Società dell'Arancio S.r.l. mediante assegnazione e vendita ai soci, pro quota, di tutte le porzioni immobiliari di cui la stessa era proprietaria all'interno del complesso condominiale, diventando di conseguenza condomino di detta palazzina;
- di aver provveduto tempestivamente a comunicare la sua qualifica di nuovo condomino al precedente amministratore ai fini delle opportune variazioni dell'anagrafe condominiale, compilando e consegnando la relativa scheda in data 26.10.2016 e ha, da quel momento fino al 27.02.2017, partecipato alle varie riunioni indette;
- che in data 30.01.2017 la Immobiliare Procopio S.r.l. diventata nuova amministratrice, aveva ricevuto dal precedente amministratore tutta la documentazione afferente al condominio, compreso l'elenco dei nominativi di tutti i condomini;
- che la nuova società amministratrice, tuttavia, aveva omesso di convocarlo alle riunioni, ritenendo che al locale cantina di cui era Parte_1 proprietario “non erano ancora stati attribuiti i millesimi di pertinenza”, depennandolo arbitrariamente dall'elenco dell'anagrafe condominiale;
- di avere dovuto, pertanto, impugnare dette delibere e nei relativi giudizi i convenuti in mala fede avevano resistito, peraltro senza dargli la possibilità di esercitare lo ius postulandi, determinando come conseguenza la sua condanna per difetto di legittimazione attiva. ha ritenuto di essere stato vittima di un danno ingiusto, Parte_1 procurato scientemente e dolosamente, sia dall'Amministratore sia dall'Avvocato, ai sensi dell'art. 2043 c.c., essendo le due sentenze il frutto della loro condotta illecita. La Società amministratrice si è costituita in giudizio deducendo che non fosse proprietario di alcun appartamento nel Parte_1 comprensorio condominiale, ma di aver appreso solo nel giudizio di primo grado dell'esistenza di un atto notarile di assegnazione del locale seminterrato, mai consegnatogli dal precedente amministratore;
al locale non erano pacificamente stati attribuiti millesimi con conseguente mancato addebito di oneri condominiali;
le azioni di revoca intraprese contro l' amministratore erano state tutte rigettate;
nei giudizi avverso le delibere si era difeso con regolare mendato ad litem e era risultato soccombente. Parte_1
Anche si è regolarmente costituito, deducendo come Controparte_2 nessuna colpa poteva essergli ascritta nei giudizi in cui era contestato il difetto di legittimazione attiva di non avendo egli avuto contezza Parte_1 dell'atto notarile di assegnazione del bene mai depositato in causa dallo stesso interessato, concludendo di aver agito sempre nell'interesse del Condominio sulla base di mandati conferiti e senza mire personali. Il Tribunale di Roma, istruita la causa documentalmente, ha così deciso:
- respinge la domanda attorea;
r.g. n. 4 - condanna ex art 96 cpc al pagamento di €1.000,00 in Parte_1 favore di e per ciascuna parte, Controparte_2 Controparte_1 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 di e che liquida per le varie fasi Controparte_2 Controparte_1 processuali in €2.500,00 per esborsi in favore di ciascuna parte, oltre accessori come per legge.
A fondamento della decisione, il Giudice di primo grado, premesso che per l'accoglimento della domanda era indispensabile la prova dell'eventuale condotta illecita della società amministratrice e del suo avvocato, ha rilevato che avrebbe dovuto dimostrare non soltanto di essere Parte_1 proprietario del locale cantina distinto al catasto al Foglio. 477 Part 5 sub 530, ma soprattutto che i convenuti fossero stati a conoscenza della circostanza prima dell'instaurazione dei giudizi avverso le delibere impugnate, proposti dall'appellante. Tale prova non è stata fornita, poiché l'appellante non ha prodotto l'atto di acquisto della porzione dalla Società dell'Arancio in data 30.9.16, e ha depositato esclusivamente una mail indirizzata al precedente amministratore contenente la comunicazione dei dati per la registrazione di anagrafe condominiale, non corredata da alcun atto notarile. Pertanto, l'esito dei giudizi con i quali ha impugnato le delibere condominiali Parte_1 adottate senza la sua convocazione non sarebbe imputabile ad una condotta illecita dei convenuti, bensì alla inerzia processuale dell'attore, il quale in quella sede avrebbe dovuto fare rilevare eccezioni erroneamente allegate nel presente giudizio (mancato accoglimento della domanda di lite temeraria;
difetto di ius postulandi nei succitati giudizi, con la relativa eccezione di difetto di rappresentanza processuale).
avverso la sentenza impugnata ha proposto appello sulla Parte_1 base di otto motivi, chiedendone preliminarmente la sospensione e la riforma.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la Controparte_1
che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e il rigetto
[...] dell'appello proposto, perché infondato in fatto e in diritto, oltre che inammissibile.
si è costituito in giudizio chiedendo, preliminarmente ai Controparte_2 sensi dell'art. 89, comma 2, c.p.c. la immediata cancellazione di tutte le espressioni gravemente offensive con condanna di al Controparte_7 risarcimento dei danni in suo favore per tutte le espressioni offensive utilizzate e che esulano dall'oggetto del giudizio e di rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado.
La Corte, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.2.2024, ha rigettato l'istanza con la quale ha chiesto di deferire il Parte_1 giuramento decisorio o, in subordine, suppletorio, alle parti appellate, CP_2
e sulle circostanze capitolate, ritenute non
[...] Controparte_1
r.g. n. 5 idonee a fondare la decisione, riguardando circostanze, che oltre ad essere suscettibili di prova documentale, non sono tali da definire un giudizio di responsabilità civile per danni derivanti dall'esito di giudizi nei quali l'appellante avrebbe potuto contrastare il suo preteso difetto di legittimazione passiva, producendo i medesimi documenti.
A seguito dell'udienza del 19.12.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Ambedue le parti appellate hanno premesso alla loro richiesta di rigetto dell'impugnazione, deduzioni circa l'inammissibilità dell'appello, sia per la non chiara formulazione dei motivi e sia per la elevata probabilità di non accoglimento. Ragioni di economia processuale impongono, al fine di evitare superfluo dispendio di attività argomentative, di valutare la fondatezza delle pretese di merito, senza seguire l'ordine logico delle questioni allegate. Ciò nel rispetto rigoroso del principio della “ragione più liquida”, il quale si traduce soltanto in una deroga dell'ordine di trattazione delle questioni, come desumibile dall'art. 276 cod. proc. civ., senza snaturare il carattere devolutivo del sindacato demandato al giudice d'appello. (Cass.,sez. III, 3.11.2023 n. 39507). Invero, il suddetto principio risulta “desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica. (Cass., S.U. 12.5.2017 n. 11799; Cass., S.U. 12.12 2014 n. 26242).
2. L'appellante intende provocare la riforma della sentenza impugnata, sull'assunto che i due appellati avrebbero posto in essere una condotta illecita ai suoi danni, non procedendo alla sua convocazione per le assemblee condominiali convocate e difendendosi nei giudizi da lui promossi per l'annullamento delle delibere condominiali adottate all'esito, con mala fede e sotterfugi. Quindi una fattispecie complessa, costituita dalla asserita dolosa omissione da parte della società amministratrice della convocazione di Parte_1
e della difesa processuale condotta con dolo dalla stessa società e dal suo difensore, il cui danno sarebbe stato la soccombenza di Parte_1 posto che il danno di cui si chiede il risarcimento coincide con l'ammontare delle spese liquidate in quel giudizio di impugnativa delle due delibere asseritamente viziate.
r.g. n. 6 Ben sei sono i motivi (da esaminarsi congiuntamente) con i quali l'appellante censura variamente il malgoverno delle risultanze istruttorie da parte del giudice di primo grado. In particolare, con il primo motivo, l'appellante lamenta l'errato ragionamento del giudice nell' aver accettato acriticamente il falso racconto della Società amministratrice e del suo avvocato di non esser venuti a conoscenza del fatto che avesse una Parte_1 proprietà nel condominio, prima dell'instaurazione del giudizio;
con il secondo motivo, si deduce che il Giudice abbia errato nel ritenere non provato che è proprietario del locale cantina;
con il terzo motivo Parte_1
l'appellante ritiene che il Giudice abbia errato nel dare rilevanza alla mancata produzione documentale da parte dell'attore; con il quarto motivo, il Giudice avrebbe errato nel fare riferimento al deposito di una visura storica;
con il quinto motivo il Giudice avrebbe errato nel ritenere che “non vi sarebbe agli atti la prova della consapevolezza (da parte degli autori dell'illecito) della sua qualità di proprietario”; con il sesto motivo , si assume che il Giudice ha errato nel muovere rilievi di ordine processuale per ciò che riguarda il difetto di legittimazione dell'Avv. Controparte_2
Tutti i motivi sopra sintetizzati non possono essere accolti;
Essi censurano la sentenza appellata in quanto non avrebbe rivalutato, nel senso indicato dall'appellante, le emergenze istruttorie valutate nel giudizio con cui sono state impugnate le delibere assembleari deliberate senza la partecipazione dell'appellante, del quale sarebbe stata dolosamente omessa la convocazione. Esattamente la sentenza impugnata ha respinto la domanda risarcitoria avanzata da valutando le circostanze dedotte dall'appellante Parte_1
(titolarità della situazione di condomino, proprietà di una cantina compresa nello stabile, consapevolezza di tali condizioni da parte dei convenuti, illiceità delle difese agite) alla luce delle emergenze istruttorie del giudizio il cui esito configurerebbe il danno lamentato e per il quale si chiede una pronuncia di ristoro. Infatti, la domanda risarcitoria agita presuppone la illiceità sostanziale e processuale della condotta degli appellati, come causa del danno lamentato, coincidente con la soccombenza dell'appellante nel giudizio di impugnazione delle delibere asseritamente viziate. Si legge nell'atto di appello, in riferimento alla e Controparte_1 all'avv. 'Essi, infatti, hanno rappresentato al Giudice ….una falsa CP_2 tesi;
e il Giudice, aderendo alla detta tesi, ha condannato il sottoscritto Avv. alle spese di lite, procurandogli così un danno. …Hanno Pt_1 deliberatamente posto in essere delle falsità, cioè fatti illeciti, procurando un grave danno...' Tale prospettazione è correttamente respinta dalla sentenza impugnata, la quale riconduce l'esito processuale sfavorevole all'appellante esclusivamente r.g. n. 7 alla sua inerzia processuale, laddove ognuna delle circostanze allegate avrebbero potuto essere provate nel corso del giudizio. Il rimedio risarcitorio non può essere azionato a ristoro dell'esito di una difesa non compiutamente esperita, tanto più che l'ordinamento predispone, accanto ai rimedi impugnatori ordinari, il rimedio impugnatorio straordinario della revocazione, esperibile qualora l'appellante reputa che la sentenza di appello sia il frutto della condotta dolosa dell'una parte nei confronti dell'altra (art. 395 n. 1 c.p.c.).
3. Il settimo e l'ottavo motivo di appello devono essere parimenti respinti. Invero, le spese processuali sono state liquidate rettamente nel rispetto dei valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37 e D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al secondo scaglione di valore. Altresì fondata la condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., giustificata dalla totale mancanza di supporto probatorio alla pretesa vantata.
4.Deve essere respinta l'istanza di cancellazione delle espressioni adoperate dall'appellante al fine di sottolineare la asserita falsità degli appellati e la comunanza di intenti ai suoi danni. La definizione di 'accoppiata' rivolta alla società amministratrice e al suo difensore, ancorché colorita nel tono e nella verbalizzazione usata non attinge al livello di sconvenienza e di offensività richiesto per la applicazione della sanzione.
5.Infine, va disposta la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., in quanto la proposizione dell'appello avverso la sentenza del Tribunale che chiaramente indica i termini del rigetto e la necessaria riferibilità della pretesa attorea agli strumenti processuali utilizzabili all'interno del giudizio, configura un ricorso all'azione di impugnazione esercitato al di fuori della normale diligenza e, pertanto, connotato in termini di temerarietà. Pertanto, appare congruo comminare la sanzione di € 2.000,00 per ciascuno degli appellati.
6. Attesa la totale soccombenza, l'appellante deve essere condannato a rifondere le parti appellate delle spese di lite, secondo i parametri medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37 e D.M. n. 147 del 13/08/2022, con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto del grado di complessità della lite (valore corrispondente al secondo scaglione). Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
, nei confronti di e di avverso la
[...] Controparte_1 Controparte_2 sentenza del Tribunale di Roma n. 353/2022, così provvede:
r.g. n.
8 - Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
- Condanna al pagamento in favore di ciascuno degli Parte_1 appellati della somma di € 2.000, 00 ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.;
- Condanna al pagamento in favore delle parti appellate, Parte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano per ciascuna delle due parti, in € 1.923, 00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15% e accessori di legge.
- Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Roma, lì 11.09.2025
La Presidente rel.
Dott.ssa Franca MANGANO
Sentenza redatta con la collaborazione della funzionaria UPP dott.ssa Pamela Coti
r.g. n. 9