CA
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 747 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020
TRA
(C.F. ), quale impresa designata dalla Consap s.p.a. alla Parte_1 P.IVA_1
gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Carone;
-APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE-
E
(C.F. , Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_2
) tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ernesto Vecchio e Michele C.F._3
Miccoli;
-APPELLATI-
1 E
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._5 Parte_4
) e (C.F. ), tutti C.F._6 Parte_5 C.F._7
rappresentati e difesi dall'Avv. Cataldo Gianfreda;
-APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI-
In data 23 novembre 2022, a seguito del deposito telematico delle note scritte sostitutive della comparizione in udienza delle parti, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 16.07.2014, i Sigg.ri , Controparte_2 Parte_2
e convenivano in giudizio nella qualità
[...] Controparte_1 Parte_1
di impresa designata alla gestione dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al fine di sentirla condannare alla corresponsione in loro favore della somma di euro 233.734,86 per ciascuno a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non, in seguito alla morte del padre Sig. . Gli attori – premettendo che in data 04.02.2006 il Controparte_4
padre si trovava a bordo della vettura Fiat Uno tg. CP075BC, condotta dal Sig. Per_1
e sprovvista di copertura assicurativa, allorquando rimaneva coinvolto in un
[...]
incidente stradale a seguito del quale decedeva – deducevano di aver subito un danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale consistente in un patimento di particolare intensità in considerazione della giovane età sia del padre deceduto sia dei figli;
dello stretto legame affettivo intercorrente tra gli stessi;
della circostanza per cui la morte è stata improvvisa e brutale;
del profondo mutamento delle abitudini di vita conseguente alla morte del proprio congiunto. Gli attori riferivano inoltre di aver ricevuto la somma di euro
60.000,00 per ognuno in via bonaria da e che essi avevano Controparte_5
trattenuto a titolo di acconto, senza tuttavia specificare a che titolo detta impresa
2 assicuratrice vi avesse provveduto e concludevano deducendo che nella causazione del sinistro alcuna responsabilità poteva essere attribuita alla condotta del Sig. CP_1
Si costituiva la quale, in via preliminare, chiedeva l'integrazione del Parte_1
contraddittorio nei confronti del responsabile del danno nella persona del proprietario e del conducente del veicolo non assicurato;
eccepiva inoltre la nullità della citazione per carenza del requisito di cui all'art. 163 n.4 c.p.c. risultando del tutto incomprensibili le circostanze di fatto e i presupposti di diritto a sostegno della propria chiamata in giudizio.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice difettando i presupposti per la richiesta di risarcimento nei propri confronti di , consistenti nella certa Pt_1
responsabilità, in capo al conducente del veicolo non assicurato, nella causazione del sinistro e dei danni conseguiti allo stesso. Nel caso di specie, a parere di , alcuna Pt_1
responsabilità poteva essere attribuita al Sig. , come emerso dagli elementi istruttori Pt_3
raccolti nel corso del procedimento penale, a conclusione del quale è risultata l'esclusiva responsabilità del Sig. conducente dell'altra autovettura, una Renault 5GT, CP_6
coinvolta nell'incidente. Infine, la convenuta evidenziava che comunque non era tenuta a pagare alcuna somma a titolo di risarcimento danni essendo intervenuto, tra gli attori e l'assicurazione del responsabile civile del sinistro, accordo transattivo che dunque spiegava efficacia liberatoria anche nei confronti di ai sensi degli artt. 1300 e 1304 c.c.; in Pt_1
via gradata contestava la quantificazione del danno operata da parte attrice.
Veniva dunque ordinata l'integrazione del contraddittorio e, verificata la regolarità delle notifiche, veniva dichiarata la contumacia dei Sigg.ri Controparte_7 [...]
e , citati in qualità di eredi di Parte_3 Parte_4 Parte_5 Per_1
[...]
Con memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n.1, i Sigg.ri CP_1
provvedevano a specificare la propria domanda originariamente prospettata in maniera generica e lacunosa. Nello specifico, evidenziavano che la responsabilità del Sig. Pt_3
era resa evidente dalla dinamica del sinistro, essendo egli peraltro incorso nella violazione dell'art. 142, quinto comma, per avere tenuto una velocità di guida superiore al limite consentito e pari a 60/70 km orari;
dell'art. 193 primo comma per essere egli sprovvisto di copertura assicurativa e dell'art, 172 primo comma, per avere viaggiato senza aver
3 indossato la cintura di sicurezza. Infine, il non aveva provveduto ad assicurarsi Pt_3
che il proprio passeggero a sua volta indossasse la cintura di sicurezza contravvenendo all'obbligo in tal senso derivantegli in considerazione della sua posizione di garanzia, in quanto conducente, nei confronti del terzo trasportato.
Avverso dette deduzioni, si opponeva sostenendo che costituivano fatti Parte_1
nuovi idonei a modificare radicalmente la causa petendi e pertanto inammissibili, fermo restando che gli attori, nella citazione, avevano riportato unicamente la condizione di terzo trasportato quale ragione giustificatrice del risarcimento, salvo poi, solo con la memoria indicata, evidenziare in fatto i profili di responsabilità nella causazione del sinistro in capo al . Pt_3
La causa veniva istruita a mezzo prova documentale, testimoniale e c.t.u.
Con sentenza n. 1062 del 2020, pubblicata in data 14.09.2020, il Tribunale di Brindisi ha condannato i convenuti al pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 22.969,20 in favore di e di euro 22.969,20 in favore di a titolo Controparte_2 Parte_2
di danno patrimoniale, e della somma di euro 150.000,00 a titolo di danno non patrimoniale per ognuno degli attori. Più precisamente, il primo giudice decideva, quanto alla sostenuta inammissibilità delle deduzioni contenute nella memoria 183 di parte attrice, di non accogliere l'eccezione ritenendo che non fosse stato operato alcun mutamento della domanda, ma solo una sua specificazione volta a soddisfare l'interesse della parte ad ottenere giustizia, non potendo dunque essere considerata domanda nuova;
quanto agli effetti liberatori della transazione intercorsa tra gli attori e chiariva che CP_5
, non avendovi preso parte, non poteva giovarsene se non agli effetti dell'art. 1304 Pt_1
c.c. e cioè con una riduzione di quanto dovuto in misura proporzionale rispetto alla somma oggetto di transazione;
infine, quanto al profilo di responsabilità nella causazione del sinistro, il primo giudice riconosceva la responsabilità del per aver superato i limiti Pt_3
di velocità consentiti nonché per non aver indossato e fatto indossare le cinture di sicurezza al proprio passeggero;
decurtava infine la somma individuata nella misura della metà tenendo conto del concorso causale dello stesso per non avere CP_1
quest'ultimo, per l'appunto, indossato la cintura di sicurezza.
4 Con atto di citazione del 06.10.2020, ha interposto appello avverso la citata Parte_1
sentenza – affidandolo ai motivi di cui appresso – chiedendo, in riforma integrale della stessa, di cui ha eccepito l'ingiustizia e/o illegittimità, accertarsi e dichiararsi l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda risarcitoria ex adverso proposta.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 12.11.2020, si sono costituiti i Sigg.ri , Controparte_2 Parte_2
e , i quali hanno eccepito l'infondatezza dell'appello
[...] Controparte_1
chiedendone il rigetto.
In data 27.01.2021, si sono costituiti altresì i Sigg.ri Controparte_7 [...]
e , eredi di rimasti Parte_3 Parte_4 Parte_5 Persona_1
contumaci in primo grado, i quali hanno aderito all'appello principale proposto da Pt_1
nella qualità e proposto, tempestivamente, appello incidentale, per i motivi di cui
[...]
appresso.
Con ordinanza del 24/2/2021, la Corte, in parziale accoglimento dell'istanza inibitoria, ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per la parte eccedente la somma di euro 70.000,00, in favore di ciascun appellato, comprensiva degli interessi, con detrazione di qualunque somma percepita, a titolo di provvisionale o di acconto, dai convenuti in questo giudizio, così come da soggetti terzi.
Fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, essendo stata disposta la trattazione scritta ed avendo le parti depositato note scritte sostitutive della comparizione in udienza, la causa è stata trattenuta in decisione in data 23.11.2022 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per ragioni di ordine logico-giuridico si ritiene di dover analizzare, in via preliminare, i primi due motivi dell' appello incidentale proposto da Controparte_7 [...]
e (eredi di che Parte_3 Parte_4 Parte_5 Persona_1
possono essere esaminati congiuntamente, in quanto vertono su profili diversi della medesima doglianza avverso la decisione del primo giudice sull'eccezione, proposta dalla convenuta di inammissibilità della domanda di parte attrice per intervenuta Parte_1
mutatio libelli.
5 1.1. Gli appellanti incidentali sostengono che il primo giudice abbia errato nell'escludere di poter ravvisare - avuto riguardo al tenore delle allegazioni inizialmente proposte dagli attori nell'atto di citazione e di quelle successivamente da loro rese con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. - una inammissibile mutatio libelli.
Osservano gli appellanti incidentali che gli eredi del terzo trasportato, , i Controparte_4
quali, nell'atto di citazione, si erano limitati ad allegare “…che il fosse a bordo CP_1
dell'autovettura non assicurata senza fare alcun riferimento a responsabilità del sig. Persona_1
conducente della Fiat Uno” - essendo, peraltro, consapevoli, quali parti civili costituite nel procedimento penale n. 3077/2006 RGNR, che, in tale sede, la responsabilità esclusiva del sinistro è stata posta a carico del conducente dell'altra autovettura coinvolta nel sinistro, -, con la successiva memoria ex art. 183 comma 6, n.1, Controparte_8
introducevano un vero e proprio nuovo tema d'indagine, argomentando circa la responsabilità del nella causazione del sinistro;
per tale motivo, la memoria Pt_3
avrebbe dovuto essere notificata agli odierni appellanti incidentali (i quali in primo grado erano rimasti contumaci) ex art. 292 c.p.c. al fine di garantire il principio del contraddittorio che, dunque, nel caso di specie, risultava violato.
1.2. Con il secondo motivo di appello incidentale gli eredi del impugnano la Pt_3
sentenza gravata per non avere, il primo giudice, rilevato la tardività della domanda di accertamento della responsabilità del conducente della Fiat Uno, proposta successivamente alla prima udienza di trattazione. Evidenzia la difesa degli appellanti incidentali, che gli attori avevano introdotto il giudizio con un atto di citazione talmente scarno e generico da rendere del tutto incomprensibile la natura della stessa azione proposta e, solo con memorie ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., avevano provveduto a modificare e/o integrare quanto dedotto nell'atto introduttivo, sostenendo che il titolo della responsabilità imputata al , in relazione al quale è stata operata la vocatio in ius Pt_3
dell'impresa designata, andava ricercato nella colpa di quest'ultimo per aver superato il limite di velocità e per aver omesso di imporre al terzo trasportato l'utilizzo delle cinture di sicurezza. La domanda risarcitoria in questione avrebbe dovuto, pertanto, essere dichiarata domanda nuova inammissibile.
6 L'omissione di tale dichiarazione – involvendo una questione pregiudiziale di rito rilevabile d'ufficio – secondo i deducenti, renderebbe nulla la sentenza e, insieme ad essa, l'intero procedimento
1.1. Le censure non colgono nel segno e, soprattutto, omettono di confrontarsi con gli argomenti sulla base dei quali il primo giudice ha ritenuto di dover rigettare l'eccezione di inammissibilità della domanda per avvenuta “mutatio libelli” richiamando, in maniera razionale e con ampia motivazione - le elaborazioni ed i principi di diritto posti dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte con la nota pronuncia n. 12310/2015) .
1.2. Premesso che il chiaro disposto dell'art. 183 co. 6 n.1 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, consente alle parti, ove ne facciano richiesta, di depositare entro il termine perentorio di 30 gg. “memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte”, non appare revocabile in dubbio che la lettura dell'originario atto di citazione come integrato dai contenuti della memoria ex art. 183 co.
6 n.1) c.p.c. datata 4.11.2015 consente di escludere, ove una tale disamina venga condotta facendo applicazione dei principi di diritto posti dalla richiamata pronuncia delle SSUU n.
12310/2015 (in primis di quello secondo cui deve escludersi che la “modifica della domanda iniziale che incida sul petitum e sulla causa petendi” valga per ciò stesso ad integrare una
“domanda nuova”) consente di escludere (si diceva), che con il secondo atto gli attori abbiano introdotto una domanda nuova.
1.2.1. A dare conto di un tale convincimento ritiene questa Corte sia sufficiente richiamare la motivazione, pienamente condivisibile, sviluppata dal primo giudice, considerato che gli appellanti incidentali con i motivi in esame si sono limitati, sostanzialmente, a reiterare l'argomento già proposto in primo grado, secondo cui qualunque “modifica della domanda iniziale che incida sul petitum e sulla causa petendi” integra per ciò stesso una “domanda nuova”, senza impegnarsi nella confutazione specifica del percorso motivazionale che ha portato il primo giudice a dimostrare l'infondatezza di un tale assunto proprio sulla base della più volte richiamata pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte che, come sottolineato dal primo giudice, “hanno radicalmente innovato la teorizzazione tradizionale” proprio con riferimento ad un tale assunto.
7 1.2.2. Del resto, non può farsi a meno di rilevare come la stessa richiesta della convenuta di integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del , Parte_1 Pt_3
individuato quest'ultimo come responsabile del danno (“sempre in via pregiudiziale di rito si eccepisce che, a norma dell'art. 287, comma 4, del D. Lgs. 209/2005, nel giudizio contro l'Impresa designata introdotto ai sensi dell'art. 283, lett. b, deve essere citato anche il responsabile del danno - nella persona del responsabile del proprietario e del conducente del veicolo non assicurato-, che è litisconsorte necessaria”) - essendo stata, detta richiesta, avanzata dopo la notifica dell'atto di citazione in primo grado e, pertanto, anche prima del deposito della memoria integrativa depositata ex art. 183 co.6 n. 1) c.p.c. - è indicativa della consapevolezza da parte di del fatto Pt_1
che la domanda proposta dagli attori implicasse la responsabilità del nella Pt_3
causazione del sinistro, dovendosi conseguentemente ritenere che una tale consapevolezza fosse condivisa dagli eredi del , citati in giudizio al fine di integrare il Pt_3
contraddittorio, proprio sul presupposto della prospettazione della responsabilità del loro dante causa.
1.2.3. In ogni caso, per quanto in precedenza osservato, deve escludersi che gli appellanti incidentali, contumaci in primo grado, possano fondatamente dolersi dell'omessa notifica ex art. 292 c.p.c. di una nuova domanda, dovendosi escludere che una tale domanda sia stata in concreto proposta.
Da quanto detto discende l'infondatezza dei due motivi di appello incidentale, proposti in
“via pregiudiziale, nel rito”, i quali devono essere, pertanto, rigettati.
2. Ciò premesso, e passando ad esaminare l'appello principale proposto da , Parte_1
quale impresa designata ed al quale hanno aderito gli eredi di , si osserva Controparte_4
che, con il primo motivo d'appello, rubricato: “INESISTENZA O NULLITA' DELLA
SENTENZA PER CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART.
132, N. 4 C.P.C., ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 111 COST.”) - sostanzialmente sovrapponibile al quarto motivo dell'appello incidentale proposto dagli eredi CP_1
(rubricato: “OMESSO/ERRATO ESAME DELLA TRANSAZIONE INTERCORSA
FRA GLIO ATTORI E LA UNIPOL S.P.A” ) che viene qui, pertanto, deciso congiuntamente - deduce un vizio di motivazione della sentenza nella sua Parte_1
sottoarticolazione sub 3. , laddove il tribunale ha esaminato e deciso – a parere degli
8 appellanti, del tutto erroneamente e con motivazione carente – sulla questione dell'efficacia della transazione intercorsa tra gli attori e impresa assicuratrice CP_9
dell'altra auto coinvolta nel sinistro) nei confronti di quale impresa designata, Parte_1
nonché nei confronti degli appellanti incidentali, in relazione alla responsabilità del conducente del mezzo (non assicurato) a bordo del quale era trasportato il sig. CP_4
ed escludendo che della stessa possa giovarsi anche (nel giudizio di
[...] Parte_1
primo grado gli odierni appellanti incidentali erano contumaci).
2.1. Più precisamente, l'obbligo di motivazione imposto dall'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. sarebbe stato assolto solo apparentemente, essendosi il tribunale limitato ad affermare
(quanto all'efficacia anche nei confronti di della transazione intercorsa fra gli Parte_1
eredi del ed che “la compagnia non può giovarsene per non esservi intervenuta”, CP_1 CP_9
senza ulteriormente argomentare sul fondamento logico-giuridico di tale erronea valutazione giuridica.
2.1.1. Ancora più plateale, a parere della difesa appellante, sarebbe poi il vizio rinvenibile nella parte della sentenza riservata alla efficacia della transazione ex art. 1304 c.c. laddove
“anche graficamente appare evidente che il tribunale ha totalmente “tagliato” dalla impaginazione della sentenza la parte relativa alle proprie argomentazioni…”.
2.2. Le censure sono fondate per quanto si dirà appresso.
Il Tribunale ha ritenuto di dover escludere l'efficacia liberatoria della transazione intercorsa tra gli attori e anche nei confronti di affermando che “la CP_9 Parte_1
transazione non vede, quale parte, la compagnia convenuta che, dunque, non può giovarsene, se non ai limitati effetti di cui all'art. 1304 c.c.” senza esplicitare più chiaramente l'operazione interpretativa sottesa ad una tale affermazione che, pertanto, risulta per un verso apodittica e, per altro verso, ambigua.
Il Tribunale poi richiama una pronuncia delle Sezioni Unite (n.30174/2011) afferente l'ipotesi di una transazione parziaria, senza però essersi impegnato nell'affermare, motivandolo, che la transazione più volte citata avesse natura parziaria, sì da giustificare il richiamo giurisprudenziale.
Ebbene, ritiene la Corte che la decisione impugnata quanto all'esclusione dell'efficacia liberatoria della transazione intervenuta fra gli eredi ed anche nei CP_1 CP_9
9 confronti di – e, pe effetto dell'appello incidentale, anche nei confronti degli Parte_1
eredi - sia effettivamente priva di un supporto motivazionale idoneo a fondarla e Pt_3
a consentirne la conferma.
Ritiene infatti questa Corte che, diversamente da quanto, implicitamente ed immotivatamente, ritenuto dal primo giudice, la transazione del 10.12.2012 riguardasse l'intera pretesa creditoria vantata dagli eredi nei confronti dei condebitori in CP_1
solido e non unicamente la quota della condebitrice on cui fu stipulata. CP_9
Nei tre atti di transazione e quietanza sottoscritti dai tre eredi del ciascuno dei CP_1
sottoscrittori dichiarava di ricevere da le somme indicate nei singoli Controparte_10
atti “quale risarcimento a saldo definitivo di ogni ulteriore pretesa, di tutti i danni patiti attuali ed eventualmente futuri di natura patrimoniale o non patrimoniale, diretti ed indiretti, in conseguenza della morte del sig. , dichiarandosi tacitata e soddisfatta e rinunciando esclusivamente nei Controparte_4
confronti di ed eventuali aventi causa a domande e/o azioni giudiziali che abbiano comunque CP_9
fondamento e titolo in questo sinistro”.
Ebbene, si ritiene – diversamente da quanto statuito dalla sentenza impugnata - che l'amplissima formula utilizzata dai contraenti non lasci spazio a fraintendimenti circa la natura della transazione, avendo quest'ultima ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del debitore che vi ha aderito. Il tenore letterale dell'atto lascia chiaramente intendere come si sia convenuto il pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva di qualsiasi danno in relazione al sinistro all'origine della lite insorgenda, avendo i sottoscrittori della transazione rinunciato con formula ampia e onnicomprensiva ad avanzare ulteriori pretese in relazione all'occorso incidente mortale.
Dall'inquadramento di tale transazione nel novero di quelle sull'intero debito, secondo quanto statuito da una consolidata giurisprudenza sul punto, cristallizzata nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 30174/2011, discende l'impossibilità di ricomprendere, tra gli effetti sortiti da tale accordo, quello dello scioglimento della solidarietà passiva. Difatti, secondo la citata pronuncia delle Sezioni Unite, il vincolo solidale può essere sciolto solo per effetto della stipula di una transazione pro quota.
Viceversa, in presenza, come nel caso di specie, di una transazione per l'intero, si applica il primo comma dell'art. 1304 c.c., il quale, in deroga al principio generale, secondo cui il
10 contratto produce effetti solo tra le parti, consente al debitore che non abbia partecipato alla stipulazione di avvalersene.
Ed infatti, trova senz'altro applicazione l'art. 1304 c.c. il quale disciplina proprio l'ipotesi in cui la transazione riguardi l'intero debito “perché è la comunanza dell'oggetto della transazione
a far sì che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione e, quindi, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetto solo fra le parti. La riduzione dell'ammontare del debito eventualmente pattuita in via transattiva con uno solo dei debitori opererà, in tal caso, anche per gli altri che dichiarino di volersene avvalere” (Cass. SSUU n. 30174/2011).
Nel caso di specie, ricorre la dichiarazione di volersi giovare della transazione sull'intero debito da parte della condebitrice solidale.
Sulla base di stabilizzati principi giurisprudenziali, la dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell'art. 1304 c.c., comma 1, costituisce l'esercizio di un diritto potestativo estrinsecatosi in un negozio unilaterale recettizio che non è soggetto a particolari requisiti di forma, né ad alcun termine di decadenza, ben potendo, come nel caso di specie, essere effettuato anche nel corso del processo ed anche dal procuratore ad litem senza che occorra mandato speciale (Cass. n. 16087 del 2018;.Cass., 25/09/2014, n. 20250; Cass., 23/02/2005, n.
3747).
Deve pertanto concludersi che nel caso di specie può predicarsi l' estensione dell'efficacia della transazione intervenuta con la condebitrice solidale anche nei Controparte_10
confronti di e degli eredi , senza che, ad escludere tale estensione, Parte_1 Pt_3
possa ostare la volontà di chi ha transatto, rinvenibile nella formula “esclusivamente nei confronti di apposta dai nel contratto de quo. Invero, la Cassazione CP_9 CP_1
esclude che simili clausole di esclusione dalla transazione possano impedire ai terzi debitori solidali di esercitare il proprio diritto di profittare della stessa, ai sensi dell'art. 1304 c.c., comma 1. (Cass. Sez. U, 30/12/2011, n. 30174; Cass., 07/10/2015, n. 20107;
Cass., 17/11/2016, n. 23418). La dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell'art. 1304 c.c., comma 1, non costituisce, invero, un'eccezione da far valere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti, bensì un diritto potestativo esercitabile, come nella vicenda
11 dedotta in giudizio (in particolare per gli appellanti incidentali), anche nel corso del processo, senza alcun requisito particolare di forma, né limiti di decadenza (Cass.,
25/09/2014, n. 20250; Cass., 23/02/2005, n. 3747).
Alla luce di quanto fin qui esposto, deve concludersi per l'accoglimento dell'appello principale e del quarto motivo dell'appello incidentale, dovendo affermarsi il diritto della società appellante e degli appellanti incidentali di avvalersi – avendo reso espressa dichiarazione in tale senso – della transazione intercorsa tra gli eredi del e CP_1
con conseguente liberazione degli stessi da ogni residua obbligazione nei confronti CP_9
degli eredi del CP_1
La sentenza di primo grado deve, pertanto, essere riformata, con conseguente rigetto della domanda attorea formulata in primo grado nei confronti di e degli eredi di Pt_1 Per_1
restando assorbita ogni ulteriore questione.
[...]
3. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza (avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio) e sono liquidate nel dispositivo, con la precisazione che nulla è dovuto per le spese di primo grado nei confronti degli appellanti incidentali rimasti contumaci.
P.Q.M.
La Corte
- accoglie l'appello principale ed il quarto motivo dell'appello incidentale – che rigetta nel resto;
- per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria avanzata da , , Controparte_2 Parte_2 Controparte_1
nei confronti di e di Parte_1 Controparte_7 [...]
e Parte_3 Parte_4 Parte_5
- condanna , , in Controparte_2 Parte_2 Controparte_1
solido alla rifusione, in favore di delle spese processuali del doppio Parte_1
grado di giudizio, che liquida, quanto a quelle del primo grado, in complessivi €
9.000,00, oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge e, quanto a quelle del presente grado, in complessivi € 8.000,00 oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge;
12 - condanna altresì , , Controparte_2 Parte_2 Controparte_1
alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio in favore degli
[...]
appellanti incidentali, che liquida in complessivi € 9.000,00 oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge;
- Pone definitivamente a carico degli appellati soccombenti in solido le spese della
C.T.U. disposta in primo grado.
Così deciso in Lecce, il 23.01.2025
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
13