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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/01/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3331/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3331/2021 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Sesto San NN (MI) in Via G. Matteotti, n. 170, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Bianca Giordano che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]Controparte_1 C.F._2
San NN (Mi) in Via Po n. 29, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Paola Maria Cavallaro che la rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, con atti depositati rispettivamente in data 14.10.2024
e 15.10.2024, di seguito integralmente trascritte.
Per il ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, contrariis reiectis,
pagina 1 di 10 IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO,
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 17/06/2006, nel Comune di Sesto San
NN (MI), tra il IG e la IGa , trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 di Stato Civile del Comune di MILANO al n° 238, Parte II, Serie C/2, Anno 2006;
2) Assegnare la casa familiare sita in Sesto San NN, Via Po, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50%, alla IGa quale conseguenza della prevalente collocazione dei figli CP_1 presso di lei;
la stessa che ne sosterrà le spese ordinarie, mentre le spese straordinarie graveranno sulle parti in eguale misura. Il IG continuerà a sostenere le rate di mutuo contratte per Pt_1 l'acquisto.
3) Alla luce del sopravvenuto accordo fra genitori avanti all'ausiliario del Giudice, dott.ssa Cinzia Acquino che ha ampliato i tempi di permanenza dei figli presso il padre, disporre che i figli minori
e , siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1 Per_2 presso la madre. I figli trascorreranno con il padre i fine settimana alternati, dalle ore 18.30 del venerdì sino alla domenica sera rientrando presso la madre dopo cena e ogni settimana dalle ore
18:30 del martedì sino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola, con possibilità che alla luce del monitoraggio sui ragazzi la permanenza infrasettimanale con il padre venga prolungata a ricomprendere anche il giovedì pomeriggio. Le vacanze scolastiche natalizie dei figli saranno divise in due periodi, uno dalla fine della scuola sino al 31.12 mattina (indicativamente sino alle ore 10) e l'altro dal 31.12 mattina sino al rientro a scuola;
i due periodi saranno alternati di anno in anno fra genitori. L'intero periodo di festività pasquali sarà alternato di anno in anno fra genitori. Le ulteriori festività saranno alternate di anno in anno fra genitori. Durante le vacanze scolastiche estive i figli passeranno con la madre almeno 15 giorni consecutivi, da concordarsi fra genitori entro la fine del mese di maggio.
4) Disporre che il IG , anche in ragione degli eventi intervenuti in corso di causa (I. Pt_1 intervenuta riduzione del reddito da lavoro del IG ed aumento di quello della IGa Pt_1 CP_1 dal marzo 2024; II. intervenuto incremento dei tempi di permanenza dei figli presso il padre in ragione dell'accordo raggiunto avanti alla Dott.ssa ; III. Intervenuto aumento delle spese di locazione Pt_2 del IG avendo la IGa dato disdetta della locazione al coniuge di un proprio Pt_1 CP_1 appartamento a canone di favore e intervenuto aumento della rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale assegnata alla IGa che grava interamente sul IG ) CP_1 Pt_1 corrisponda alla IGa entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento CP_1 dei figli la somma complessiva di € 700,00= (€ 350,00= per ciascun figlio), ovvero la somma che sarà ritenuta congrua alla luce delle attuali rispettive disponibilità patrimoniali delle parti, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT FOI, oltre il 50% delle spese straordinarie come previste dal protocollo della Corte d'Appello di Milano”.
Per la resistente:
“1) Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto in data 17 giugno 2006 nel Comune di Sesto San NN (MI), tra il IG e la IGa iscritto Parte_1 Controparte_1 nel Registro del Comune di Sesto San NN Atti di matrimonio 2006 al n. 81 Parte I e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Milano al n° 238, Parte II, Serie C/2, Anno 2006; Per_ 2) affidare e congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Per_2 la madre;
pagina 2 di 10 3) con riferimento ai tempi e modalità di permanenza dei minori presso ciascun genitore stabilire che: Per_
- e trascorrano con il padre i fine settimana alterni;
i weekend alternati dal venerdì ore Per_2
18.30 fino alla domenica ore 21.00; nel corso della settimana da martedì ore 18.30 al giovedì mattina, con il rientro scolastico a cura del padre, con espressa previsione di non lasciare i minori soli in casa;
- per quanto riguarda la regolamentazione delle festività, natalizie e pasquali, delle vacanze estive e dei c.d. ponti festivi, stabilire che, in alternanza annuale tra loro, un genitore terrà con sé i minori dalla sera della vigilia sino alla mattina di Natale e dal pomeriggio del 31 dicembre al 6 gennaio, mentre l'altro genitore dalla mattina di Natale sino al pomeriggio del 31 dicembre;
i genitori trascorreranno con i minori ad anni alterni le vacanze pasquali;
con riferimento alle vacanze estive, ciascun genitore terrà con sé i minori per due settimane consecutive nel mese di agosto, alternando di anno in anno con l'altro genitore le prime due settimane;
i suddetti accordi potranno essere modificati solo se d'accordo entrambi i genitori;
4) porre a carico del padre un contributo mensile al mantenimento dei figli da corrispondere alla IGa di € 1.450,00 oltre rivalutazione monetaria da rivalutarsi annualmente, prima CP_1 rivalutazione febbraio 2023, da corrispondere in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
porre a carico del IG nella misura del 70% e a carico della IGa nella misura del 30% le Pt_1 CP_1 spese fuori assegno come da protocollo del Tribunale di Monza;
5) assegnare la casa coniugale sita in Sesto San NN via Po n. 29 con quanto l'arreda alla IGa quale genitore con i quali i figli prevalentemente abitano;
CP_1
Per_ 6) respingere la richiesta formulata dal ricorrente di collocamento prevalente presso di sé di e
, e in subordine di collocamento paritetico, stante l'insussistenza dei presupposti e la carenza Per_2 di organizzazione in capo allo stesso nella gestione dei figli, come esposto in atti ed emerso dalle relazioni peritali, e conseguentemente respingere inoltre la richiesta di assegnazione della casa coniugale ai figli con alternanza dei genitori nonché ogni ulteriore domanda ad essa connessa, quale assegno mantenimento e assegnazione/revoca della casa coniugale;
7) ordinare alle parti di proseguire il percorso di Psicoterapia familiare ad indirizzo sistemico, un Per_ percorso con un Coordinatore Genitoriale e per quanto riguarda l'affiancamento educativo (ADM) in ragione di tre accessi settimanali e, se ritenuto opportuno dagli operatori, anche un supporto psicologico;
8) condannare il ricorrente al pagamento della CTU – per complessivi € 2.009,40 - e della CTP – per complessivi € 3.733,20 -, e delle sostenute e sostenende spese dell'Ausiliario nominato dall'Ill.mo Giudice con ordinanza del 3 dicembre 2022 – per complessivi € 518,00 - nonché delle spese e competenze legali del presente giudizio in favore della IGa . CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Premesso che:
- ed hanno contratto matrimonio con rito civile in Sesto San Parte_1 Controparte_1
NN (MI) il 17.6.2006 optando per il regime della separazione dei beni;
- dalla loro unione sono nati (20.8.2007) e IZ (25.10.2010); Per_1
pagina 3 di 10 - con ricorso depositato in data 19.4.2021, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento Parte_1 del matrimonio a fronte della impossibilità di ricostituire l'unione coniugale;
esponeva che i metodi educativi utilizzati dalla resistente, eccessivamente rigidi, avevano esasperato i rapporti con i figli soprattutto con che aveva più volte espresso il desiderio di trasferirsi presso Per_1 l'abitazione paterna;
evidenziava, inoltre, che il compagno abituale della resistente era costantemente presente all'interno della casa coniugale interferendo indebitamente nel rapporto padre - figli;
chiedeva, in linea principale, disporsi l'affidamento condiviso di e Per_1 Per_2 ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre (conclusione modificata in sede di precisazione delle conclusioni) e, per l'effetto, una modifica delle condizioni economiche con conseguente riduzione del contributo per il loro mantenimento;
- con memoria depositata in data 17.11.2021, si costituiva che contestava Controparte_1 integralmente il contenuto del ricorso introduttivo;
poneva in risalto una latitanza educativa da parte del ricorrente che non poneva alcuna regola comportamentale soprattutto nei confronti della figlia che, pertanto, era libera di utilizzare dispositivi elettronici anche in ore Per_1 notturne, frequentare persone dedite all'abuso di sostanze alcoliche e rientrare a casa senza alcun vincolo;
chiedeva confermarsi l'affidamento condiviso di e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con collocamento prevalente presso la madre ed un maggiore contributo economico a carico del ricorrente;
- all'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f. Dott. Arcellaschi affidava i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, poneva a carico del ricorrente l'obbligo di versare complessivamente € 1.200 mensili quale contributo al mantenimento per entrambi i figli, confermava le ulteriori condizioni della separazione, disponeva C.T.U. psicologica volta ad accertare il regime di affidamento e collocamento maggiormente rispondenti all'interesse dei minori, nominava proprio ausiliario il Dott. Per_3
; infine, aggiornava l'udienza avanti a sé quale Giudice Istruttore ed assegnava alle parti
[...]
i termini di rito per gli ulteriori adempimenti processuali;
Contr
- nel corso del procedimento, il G.I. disponeva a cura dei Servizi Sociali del Comune di
Sesto San NN, disponeva un aggiornamento reddituale a carico di entrambe le parti ed in assenza di istanze istruttorie rimetteva la causa al Collegio per la decisione previa indicazione dei termini per il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni e degli atti difensivi ex art 190 c.p.c.; ritenuto che:
- relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio, risulta dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta la separazione con decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Monza in data 5.11.2019 (R.G. 7981/2019).
La domanda di divorzio è fondata.
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 della L.
6.5.2015 nr. 55. pagina 4 di 10 Va dunque emessa la richiesta pronuncia;
- relativamente all'affidamento, ai sensi della legge n. 56/2006 il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass.
12308/2010). Nel caso di specie, le parti chiedono disporsi l'affidamento dei minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre ed assegnazione in suo favore della casa coniugale.
Si osserva preliminarmente come siano stati attivati nel corso del procedimento diversi percorsi all'esito della consulenza tecnica affidata alla Dott. (intervento dei Servizi Persona_4
Sociali del Comune di Sesto San NN, nomina ausiliario del Giudice nella persona del Dott. ) che hanno coinvolto l'intero nucleo familiare e consentito ai genitori di Persona_3 confrontarsi in relazione ad una conflittualità che aveva inciso negativamente sui rapporti con e . Per_1 Per_2
Il Collegio ritiene possano recepirsi le conclusioni delle parti non essendo emersi dalle diverse relazioni e dagli atti del procedimento indicazioni contrarie come risulta dai seguenti estratti: relazione Dott. aggiornata al 30.9.2022 Persona_4
“La valutazione delle competenze genitoriali del Sig. e della Sig.ra ha evidenziato Pt_1 CP_1 in ciascun genitore sia elementi di risorsa che di fragilità nell'espletamento dell'esercizio parentale. Entrambi gli stili genitoriali osservati appaiono indispensabili ad un più armonico dispiegarsi della dinamica evolutiva dei figli, non potendo il loro processo psicoevolutivo prescindere da un accompagnamento genitoriale declinato sia in termini di chiara definizione dei limiti/confini e la loro osservanza che di ricettività empatica degli aspetti di sofferenza evidenziati dalla presente valutazione. Tuttavia, l'attuale rigidità e scissione che caratterizza l'esercizio genitoriale paterno e materno, collocandosi in un contesto che appare solo parzialmente corrispondere ad un più adeguato e complessivo accompagnamento dei figli nel percorso maturativo, di fatto ne parifica tendenzialmente la valutazione di ciascun genitore nell'espletamento di tale funzione. Per le ragioni esposte, si ritiene opportuno confermare l'affido congiunto dei figli ai genitori ed il loro collocamento prevalente in contesto materno”; relazione Dott. aggiornata al 31.5.2023 Persona_3
“Entrambe le Parti hanno mostrato disponibilità al coinvolgimento in una riflessione costruttiva che ha consentito di reperire più di una decisione genitoriale condivisa in favore dei figli, ma anche l'adozione di una direttiva comune nei loro confronti, ad esempio rispetto ad Per_ una più costante frequenza scolastica di e ad un consono impegno nello studio e nel tirocinio (obiettivi che paiono essere stati raggiunti); al rispetto degli orari dei turni di responsabilità dei genitori (obiettivo raggiunto in parte e ancora da stabilizzare).
pagina 5 di 10 Maggiormente impegnativo è stato il raggiungimento di un accordo condiviso in merito all'ampliamento delle frequentazioni padre-figli, partendo le Parti da prospettazioni individuali assai divergenti. Inoltre, la tipologia di impegno lavorativo del Signor ha Pt_1 necessitato che lo stesso ottenesse dall'azienda il benestare a fruire di due giorni liberi infrasettimanali da mantenere fissi nel tempo, organizzazione lavorativa riferita come inconsueta, che infine è stata concessa a partire dal mese di giugno 2023. Ciò ha consentito di raggiungere un accordo condiviso di alternanza dei minori presso i due genitori secondo le indicazioni disposte con il decreto post-CTU, organizzazione di alternanza che ha richiesto ad entrambe le Parti di tener conto delle fattive disponibilità di ciascuno, ma non meno di una strutturazione che considerasse le esigenze evolutive ed affettive dei figli, evitando nel contempo eccessive frammentazioni del loro tempo con i genitori e con il loro ambiente. Stante il raggiungimento dell'accordo sull'ampliamento della competenza paterna, i genitori hanno condiviso di dare avvio a detta regolamentazione condivisa in data 16.05.2023 (cfr. all. Sintesi Per_ del 16.05.2023) dal giorno 06.06.2023. In merito ad , i genitori riportano che le intemperanze ed i comportamenti impulsivi rilevati all'epoca della CTU sono sensibilmente rientrati. La ragazza si mostra maggiormente riflessiva e più matura, come anche dimostrato dall'impegno nei confronti del tirocinio e dalla migliore disposizione verso la scuola”; relazione dei Servizi Sociali del Comune di Sesto San NN aggiornata al 14.6.2023
“I ragazzi riferiscono che da giugno vedono maggiormente il padre: infatti attualmente si recano dal IG il martedì alle 18,30 fino a giovedì mattina e un weekend ogni 15 Pt_1 giorni. Precedentemente era previsto solamente il mercoledì come giorno infrasettimanale.
Rispetto a tale cambiamento entrambi si dicono contenti in quanto riescono a trascorrere maggior tempo con il padre (…) Nel momento in cui i ragazzi vengono sollecitati a pensare a qualche aspetto di criticità rispetto ai propri genitori emerge che utilizzino dei metodi educativi molto differenti e che spesso prendano delle decisioni diverse relative alla sfera normativa (…) A tal proposito entrambi riferiscono l'impossibilità di negoziare con la madre in merito ad alcune regole (ad esempio chiedono che, vista la chiusura della scuola e le maggiori ore di luce, possano allungare l'ora di rientro pomeridiano e posticipare il blocco del cellulare). Rispetto al sig. invece non emerge alcuna criticità, probabilmente, secondo le scriventi, Pt_1 a fronte di una minore condivisione della quotidianità (…) Attualmente i genitori son riusciti trovare degli accordi rispetto al collocamento e rispetto alla calendarizzazione dei Per_ pernottamenti dal padre. Quest'estate e trascorreranno la prima parte di agosto Per_2 con la madre e le ultime due in Albania con il padre”.
Il collocamento prevalente dei minori presso la madre legittima l'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà tra le parti, in suo favore. Le modalità di visita sono previste nel dispositivo recependo l'accordo raggiunto dalle parti con l'ausiliario dott. e ribadito in sede di conclusioni da entrambe le parti, accordo che è Pt_2 stato recepito positivamente dai figli.
Appare opportuno mantenere un'osservazione educativa familiare al fine di comprendere i bisogni del nucleo proponendo interventi di supporto a favore delle relazioni familiari, come indicato dai servizi sociali del Comune di Sesto San NN nella relazione trasmessa il
15.6.2023;
- relativamente al mantenimento dei figli, la misura del contributo (ove sussistente il relativo diritto) deve essere individuata, ai sensi dell'art. 337 ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze pagina 6 di 10 attuali, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle relative risorse economiche. Nel caso di specie, sussiste l'obbligo a carico di entrambe le parti di concorrere al mantenimento dei figli pertanto è necessario ricostruire la rispettiva capacità economica e reddituale. è un libero professionista “monomandatario” che svolge presso l'Ospedale Parte_1
Humanitas di Rozzano l'attività di infermiere e percepisce i relativi emolumenti in misura direttamente proporzionale alle ore di lavoro.
Ha dichiarato i seguenti redditi netti mensili ricavati suddividendo su dodici mensilità il reddito annuo detratti gli oneri tributari e i contributi previdenziali: nell'anno 2019 (a cui risale la separazione consensuale) un reddito netto mensile di euro 3.982; nel 2020 euro 3.618 (PF2021) nel 2021 euro 4.329 (PF 2022) nel 2022 euro 4.130 (PF 2023) Ha depositato diverse fatture che recano i seguenti importi netti non soggetti ad IVA ma comprensivi del contributo alla e sui quali dovrà pagare le imposte: € 5.149,23 (settembre Pt_3 2023), € 5.207,06 (ottobre 2023), € 5.164,22 (novembre 2023), € 3.442,05 (dicembre 2023), € 5.950,44 (gennaio 2024), € 6.647,91 (febbraio 2024), € 7.379,86 (marzo 2024), € 6.743,38 (aprile 2024), € 6.479,78 (maggio 2024), € 6.647,91 (giugno 2024), € 6.394,91 (luglio 2024), € 4.475,92 (ottobre 2024), € 3.348,82 (novembre 2024). Allega la riduzione dei compensi nel mese di ottobre 2024, non avendo potuto lavorare per qualche giorno a causa dei postumi di una caduta accidentale e nel 2023 per la riduzione delle ore lavorative, ma non ha prodotto il PF 2024, per cui la documentazione prodotta è solo parziale. Ha altresì depositato: contratto di locazione immobile ad uso abitativo con decorrenza
15.10.2024 con scadenza al 14.10.2028 ed un canone mensile di € 615 oltre alle spese condominiali;
diverse quietanze di pagamento delle rate di mutuo della casa coniugale, limitatamente alla propria ed unica quota da versare (cfr. ricorso separazione consensuale) , acceso il 30.7.2010 per 30 anni presso Monte dei Paschi di Siena, le ultime in ordine di tempo per un importo netto di € 1.003,99 (Novembre 2023), € 1.020,39 (dicembre 2023), € 1.019,12 (gennaio 2024).
Sul punto, va rilevato che il mutuo gravante sulla casa coniugale è intestato unicamente al IG , in quanto quest'ultimo ha contratto tale mutuo per l'acquisto della propria quota Pt_1 di proprietà - pari al 50% - della casa coniugale, mentre la IGa ha saldato la propria CP_1 quota contestualmente al rogito, come riconosciuto e sottoscritto da entrambe le parti -e quindi anche dal IG nel ricorso per separazione consensuale (DOC. 6 fascicolo ). Pt_1 Pt_1 Si dichiara disponibile a versare € 700 mensili (€ 350 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie. presta attività lavorativa presso Multimedica S.p.A. di Sesto San NN dal Controparte_1
1.3.2024. Precedentemente lavorava presso l'Istituto Auxologico Italiano e percepiva una retribuzione mensile netta di € 1.263,21 (busta paga gennaio 2024) ed € 969,19 (busta paga febbraio 2024). Ha dichiarato i seguenti redditi netti mensili ricavati suddividendo su dodici mensilità il reddito annuo detratti gli oneri tributari desunti dalle Cu: nell'anno 2019 un reddito netto mensile di euro 1.618, pagina 7 di 10 nell'anno 2021 € 1.306,81 nel 2022 un reddito mensile netto di € 1.352,91 nel 2023 euro 1.341,07.
Ha depositato diverse buste paga relative al periodo marzo - agosto 2024 con un importo netto di circa 1.800 mensili. E' proprietaria di un immobile sito in via Matteotti n.170 Sesto San NN – dall'epoca della separazione affittato al IG ad un canone ridotto, gravato da mutuo la cui rata è Pt_1 aumentata ed è pari ad euro 363,55 mensili (DOC. 23).
Ha disdettato con richiesta formalizzata in data 28.4.2024 il contratto di locazione del proprio immobile concesso al ricorrente ad un canone di euro 353 mensili, che si evince dalle condizioni della separazione. Chiede porsi a carico del ricorrente l'importo complessivo di € 1.450 oltre al 70% delle spese straordinarie.
In definitiva, il ricorrente nel 2023 lavorava circa 165 ore mensili, successivamente ha ridotto le ore lavorative, che variano da 123 a 139 mensili, a suo dire per poter tenere di più i figli, da ultimo a ottobre/novembre 2024 le ha ridotte per i postumi di un sinistro.
Sono aumentati i tempi di permanenza dei figli presso di lui, circa un giorno la settimana in più con pernottamento.
I compensi del ricorrente, che lavora in regime di libera professione, variano in relazione alle ore lavorative, ad esempio all'epoca della separazione, nel 2019, ammontavano ad euro 93907 annui lordi, nel 2022 ad euro 95.891 desunti dal quadro RE del PF.
Gli oneri finanziari e abitativi sono aumentati, essendo aumentata la rata di mutuo e il canone di locazione che pagava anche all'atto della separazione.
Alla luce di quanto sopra, considerati i redditi delle parti così come recentemente documentati e gli oneri mensili fissi a carico di entrambe le parti, rilevata la disponibilità reciproca di immobili che possono essere messi a reddito e costituire una ulteriore fonte economica (appartamento in
Milano per il ricorrente ed in Sesto San NN per la resistente), il Collegio provvede come da dispositivo riducendo la quota a carico del padre per le spese straordinarie;
- devono essere dichiarate inammissibili le ulteriori domande di natura patrimoniale trovando applicazione la normativa ordinaria e trattandosi di domande non connesse (Cassazione civile, sez. I, 08/02/2017, n. 3316);
- le spese, in considerazione della natura e dell'esito del giudizio, possono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da ed Parte_1
in Sesto San NN (MI) in data 17.6.2006 (trascritto al n. 81 Controparte_1
Parte I del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2006);
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Sesto San NN (MI) per le annotazioni ai sensi degli artt. 5 e 10 L.
1.12.1970 n. 898; pagina 8 di 10 III. affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre;
IV. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli ogni fine settimana alternati, dalle ore 18.30 del venerdì sino alla domenica sera rientrando presso la madre dopo cena e ogni settimana dalle ore 18:30 del martedì sino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola a cura del padre. Le vacanze scolastiche natalizie saranno divise in due periodi, uno dalla fine della scuola sino al 31.12 mattina (indicativamente sino alle ore 10) e l'altro dal 31.12 mattina sino al rientro a scuola;
i due periodi saranno alternati di anno in anno fra genitori. L'intero periodo di festività pasquali sarà alternato di anno in anno fra genitori. Le ulteriori festività saranno alternate di anno in anno fra genitori. Durante le vacanze scolastiche estive i figli passeranno con la madre almeno 15 giorni consecutivi, da concordarsi fra genitori entro la fine del mese di maggio;
V. dispone la prosecuzione dell'osservazione educativa familiare al fine di comprendere i bisogni del nucleo proponendo interventi di supporto a favore delle relazioni familiari;
VI. assegna la casa coniugale, sita a Sesto San NN (MI) in Via Po n.29, ad
; Controparte_1 VII. pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei minori e l'importo mensile di € 1.200 - da corrispondersi Per_1 Per_2 ad in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese con decorrenza dal Controparte_1 mese di gennaio 2025 per dodici mensilità all'anno. Sono comprese le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo dal mese di gennaio 2026 e con riferimento al mese di gennaio 2025;
VIII. pone, inoltre, a carico del padre il 50% per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
pagina 9 di 10 in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio
WhatsApp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro
500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
IX. dichiara inammissibili le ulteriori domande;
X. dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 23.1.2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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