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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 09/12/2024, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1083/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente
TRA
, C.F. , nato a MESSINA (ME) in [...] Parte_1 C.F._1
2.6.1984, rappresentato e difeso dall'avv. UNIA PAOLA, elettivamente domiciliato come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. , nata in [...] in Controparte_1 C.F._2
data 08/11/1991
- RESISTENTE contumace–
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 16.5.2023, ha Parte_1
allegato di avere contratto matrimonio con la resistente in data 30.8.2018 e che dalla loro unione è nato il figlio in data 25.7.2017. Persona_1
Il ha precisato che con sentenza del 10.1.2023 del Tribunale di Pavia è stata dichiarata Parte_1
la separazione con addebito alla la quale ha abbandonato la casa familiare, si è resa CP_1
1 irreperibile, facendo gravare esclusivamente sul coniuge il mantenimento e la cura del figlio minore.
Sulla scorta di tali ragioni, il Tribunale di Pavia ha anche disposto l'affido super-esclusivo di al padre. Per_1
Il ricorrente, dunque, dedotto che nulla è mutato dal momento della separazione, ha chiesto pronunciarsi il divorzio alle medesime condizioni già previste nella citata sentenza del Tribunale di
Pavia.
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo
Dopo vari tentativi di notificazione, quest'ultima è stata regolarmente eseguita;
tuttavia, la resistente
è rimasta contumace.
All'udienza del 24.9.2024 è stato sentito il Parte_1
Con ordinanza del 26.9.2024, pronunciati i provvedimenti provvisori, è stata disposta l'acquisizione di informazioni ex art. 213 c.p.c. in ordine alla situazione reddituale e patrimoniale della resistente.
All'udienza del 3.12.2024, il difensore del ricorrente ha chiesto di essere autorizzato a precisare le conclusioni, contestualmente rinunciando all'assegnazione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c..
La causa è stata dunque trattenuta in decisione.
3. Conclusioni delle parti
All'udienza del 3.12.2024, parte ricorrente ha concluso come in ricorso, chiedendo anche che il venga dispensato dal percorso di supporto alla genitorialità disposto con sentenza di Parte_1
separazione e, di conseguenza, venga interrotto il monitoraggio dei Servizi.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio civile
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi– computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'1.6.2021 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione del Tribunale di Pavia del 10.1.2023.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n.
898/70.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la
2 comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
5. L'affidamento dei figli minori
Con riferimento alla richiesta di affidamento esclusivo del ricorrente, è noto che è possibile derogare all'applicazione dell'istituto dell'affido condiviso, solo se esso risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Sul punto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore
(primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Giova premettere che in alcune pronunce, la Suprema Corte ha statuito che, in tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 16593 del 18.06.2008; Cass. Sez. I ord.
n. 24526 del 2.12.2010).
E ancora, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude - in via di principio - il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, n.5604;
Cassazione civile sez. I, 06/03/2019, n.6535).
3 Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, per quanto si va ad esporre, il
Collegio ritiene che l'applicazione dell'affidamento condiviso risulti pregiudizievole per il minore.
Ritiene il Tribunale che, in considerazione di quanto allegato e dichiarato dalla parte, il figlio vada affidato solo al padre in ossequio ai principi di cui all'art. 337 quater c.c., interpretati in conformità all'orientamento prevalente della Suprema Corte.
A tal proposito, si osserva che il ricorrente ha lamentato la totale assenza di contribuzione al mantenimento del figlio da parte della madre, la quale, secondo le dichiarazioni rese dallo stesso, non ha mai corrisposto qualsivoglia contributo economico;
ella, inoltre, non ha provveduto a costituirsi ed a contestare tale circostanza, nonostante la rilevanza dell'oggetto del presente procedimento e la gravità delle accuse rivoltele, manifestando in maniera univoca il disinteresse allegato dal ricorrente.
In questa prospettiva, non può essere trascurata la circostanza per la quale già all'esito del processo di separazione era stato disposto l'affido esclusivo, in forma rafforzata, al padre, anche in ragione della sostanziale irreperibilità della madre, la quale si era del tutto sottratta ai suoi obblighi di mantenimento e di partecipazione alla cura di Nicolas.
Nondimeno, si opina che, a fronte delle specifiche allegazioni del ricorrente in ordine al sostanziale disinteresse della madre nei confronti del figlio minore, era specifico onere di quest'ultima fornire puntuale prova della assenza, alla attualità, di problematiche idonee a recare pregiudizio a Per_1
Ciò posto, il giudizio sulla capacità genitoriale della non può che essere, allo stato, CP_1 negativo, anche tenuto conto dell'età del figlio minore, il quale ha già dovuto subire la sostanziale assenza della figura genitoriale ormai da diversi anni.
In conclusione, sussistono importanti criticità della figura materna, che hanno avuto e potrebbero avere ricadute sull'espletamento delle funzioni genitoriali.
Al contrario, il padre ha provveduto e sta provvedendo da solo alla cura ed alla gestione del figlio minore, nonostante le difficoltà cagionate dalla condotta della resistente.
Tanto appare sufficiente a giustificare un giudizio positivo sulle capacità genitoriali del
Parte_1
In definitiva, tutti i motivi sopra evidenziati, unitamente allo scarso interesse dimostrato dalla madre nei confronti del figlio, sia dal punto di vista della partecipazione della predetta alla crescita ed all'educazione del minore che della assunzione degli obblighi di natura economica in favore dello stesso, giustificano la scelta del regime dell'affido mono-genitoriale, in forma rafforzata.
Pertanto il minore va affidato in via esclusiva al padre, autorizzando il genitore affidatario a prendere tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse del figlio, ai sensi dell'art. 337 quater c.c..
4 Per quanto riguarda la regolamentazione dei tempi e delle modalità di presenza dei figli presso la madre, si rammenta che tale regolamentazione con il genitore non convivente deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice e non può “avvenire sulla base di una simmetrica
e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori”. Occorre garantire al minore la situazione che risulti più idonea a soddisfare le sue necessità, considerando il suo diritto a una relazione piena con entrambi i genitori e bisogna considerare, altresì, il diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con la prole (cfr. Corte Cass. ord. n. 17222 del 2021).
Nella specie, non possono trascurarsi gli elementi critici sopra esaminati e riferibili alla CP_1
pertanto, non appare conforme all'interesse del minore consentire che lo stesso incontri
[...]
liberamente la madre.
Ad ogni buon conto, non si può ritenere nell'interesse del minore di troncare del tutto e definitivamente il rapporto con la madre ed anzi deve essere tentata ed auspicata la ripresa di tale rapporto al fine di garantire il corretto sviluppo psico-fisico dello stesso.
Tale ripresa potrà, tuttavia, avvenire, tenuto conto dell'attuale grave situazione, soltanto in maniera lenta e graduale e con l'imprescindibile ausilio dei Servizi Sociali, i quali dovranno predisporre un percorso di riavvicinamento tra il minore e la madre.
Dunque, qualora la resistente ne faccia richiesta, come primo passo nell'ambito di tale percorso questo Tribunale ritiene necessario stabilire che la possa vedere il figlio una volta ogni CP_1 due settimane nell'ambito di un incontro protetto organizzato dai Servizi Sociali competenti per territorio per la durata di non meno di due ore.
I Servizi Sociali provvederanno ad individuare il calendario degli incontri protetti, con analitica indicazione di giorno ed ora, ed a comunicarlo con congruo anticipo alle parti.
Per mera completezza, tenuto conto anche delle conclusioni rassegnate dalla difesa del ricorrente, giova precisare come appaia allo stato venuta meno ogni esigenza di monitoraggio da parte dei
Servizi Sociali, come disposto con sentenza di separazione.
Nondimeno, a tal proposito, è sufficiente evidenziare come la pronuncia dell'ordinanza del
26.9.2024 ex art. 473-bis.22 c.p.c., nella quale nulla era stato previsto in ordine al monitoraggio da parte dei Servizi, era già idonea a superare quanto disposto con la sentenza di separazione.
Né d'altronde potrebbe essere imposto al di intraprendere o continuare un percorso di Parte_1
sostegno alla genitorialità, atteso che, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice non può prescrivere, o invitare a un genitore ad intraprendere un percorso di carattere terapeutico per superare le criticità nei rapporti tra le parti, in quanto, anche se si tratta non di una vera prescrizione, ma di un invito del giudice, vi è pur sempre una "forma di condizionamento idonea a incidere sulla libertà di autodeterminazione alla cura della propria
5 salute, garantita dall'articolo 32 della Costituzione" (Cassazione civile sez. I, 05/07/2019, n.
18222).
6. Le condizioni economiche delle parti
Quanto alle condizioni reddituali del ricorrente, questi ha dichiarato: di lavorare come autista e di percepire una retribuzione mensile netta di circa 1600,00 euro al mese, oltre alla tredicesima ed alla quattordicesima;
di percepire per intero l'assegno unico relativo al figlio, pari a circa 200 euro;
di pagare un canone di locazione pari a 300,00 euro mensili;
di pagare la rata per l'acquisto della macchina pari a circa 170 euro al mese.
Dalle C.U. depositate, si ricava che il ricorrente è stato titolare di un reddito da lavoro medio annuo pari a circa: 1.243,18 nell'anno di imposta 2021; 9.446,33 nell'anno di imposta 2022; 8.806,47 nell'anno di imposta 2023.
Rispetto alle condizioni reddituali della resistente, è stata disposta l'acquisizione di informazioni ex art. 213 c.p.c..
Con nota acquisita in data 12.11.2024, Agenzia delle Entrate ha comunicato che non risultano presentate negli ultimi tre anni dichiarazioni dei redditi da parte della resistente.
Ora, per quanto i dati emergenti dalle dichiarazioni dei redditi non siano vincolanti, in assenza di elementi univocamente contrastanti con le stesse questo Collegio reputa comunque necessario utilizzare gli stessi quale parametro di riferimento per valutare le potenzialità reddituali quantomeno del ricorrente.
Quanto alle altre voci negative incidenti sul reddito (rata mutuo, prestiti e cessioni del quinto) deve ritenersi conto esclusivamente dei debiti contratti per esigenze dei figli o del nucleo familiare, che hanno una necessaria prevalenza assiologica rispetto alle altre spese anche personali (cfr. Cass. Civ. sez. I n. 10380 del 2012).
7. Il mantenimento in favore del figlio
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Alla luce del disposto dell'art. 316 bis c.c. che mette in relazione l'obbligo di mantenimento con la capacità di lavoro professionale (in base anche alla costante lettura della giurisprudenza di merito) il
6 genitore anche se disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, deve contribuire al mantenimento del figlio minore, seppure in misura minima, non essendo rilevante il solo fatto del suo attuale stato di disoccupazione.
Infatti, il dovere giuridico per il genitore non collocatario di concorrere al mantenimento dei figli impone allo stesso di attivarsi per lo svolgimento di un'attività lavorativa che gli consenta di adempiere all'obbligazione nei confronti della prole. Inoltre, con specifico riferimento alla situazione di disoccupazione, va condiviso l'orientamento in base al quale la capacità lavorativa di cui all'art. 316 bis c.c., non va valutata con riferimento alle contingenze meramente negative di un particolare momento storico, ma rispetto alle potenzialità del mercato del lavoro, nonché a quelle espresse dalla professionalità acquisita dal medesimo genitore.
Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che la resistente si trova in età lavorativa, non risulta essere affetta da problemi fisici e di salute, si deve affermare che questa è, in ogni caso, tenuta a porre in essere un reale impegno per reperire un impiego retribuito tale da consentirle di far fronte all'assolvimento dei predetti obblighi di mantenimento, a cui allo stato sta facendo fronte il padre della minore.
Al contempo, si osserva che la valutazione compiuta del Tribunale non può che essere effettuata in base a criteri presuntivi, non essendo documentata la precisa ed effettiva condizione lavorativa, reddituale e patrimoniale della resistente.
Tutto quanto premesso, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché del tempo verosimilmente trascorso da ciascuno dei genitori con il figlio, il Tribunale ritiene equo, allo stato, porre a carico della resistente un assegno per il mantenimento del figlio, da corrispondersi al entro il giorno 5 di ogni mese, pari a euro 200,00, rivalutabile secondo gli indici Parte_1
ISTAT, e da corrispondersi con decorrenza dalla data della domanda (16.5.2023).
Inoltre, va posto a carico della resistente anche l'onere delle spese straordinarie, nella misura del
50%, secondo le modalità meglio indicate in dispositivo.
In ordine alla corresponsione dell'assegno unico universale, introdotto con D.Lgs. n. 230 del 2021 e che ha sostituito ogni precedente misura di supporto al reddito dei nuclei familiari con i figli, in quanto assorbe al suo interno tutte le stesse (Assegno per il nucleo familiare, detrazioni per figli a carico in busta paga, bonus nascita, bonus bebè), si osserva quanto segue.
Con specifico riferimento ai genitori separati/divorziati la normativa prevede espressamente che
(art. 6, comma 4): “
4. L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
7 Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184,
l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare”.
Si ritiene pertanto di poter affermare che in ipotesi di affidamento condiviso del figlio, il genitore possa presentare la domanda e chiedere la corresponsione dell'assegno al 100% in suo favore solo in caso di espresso accordo con l'altro genitore.
Tanto si ricava anche dall'art. 1, comma 2, lett. f), L. 1 aprile 2021, n. 46, che recita: “f) l'assegno di cui al comma 1 è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori”.
In buona sostanza, in ossequio a quanto disposto dall'art. 6, commi 4 e 6, del D.Lgs. n. 230 del
2021, in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 230 del 2021, in caso di affidamento condiviso l'assegno è ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
Tuttavia, l'assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori (Cfr. Messaggio INPS del 20.4.2022, n. 1714).
Dunque, anche alla luce della pacifica giurisprudenza consolidatasi sotto la vigenza dell'art.211 della legge 18.5.1975, n. 151, resta fermo il potere del Tribunale di disporre, nell'interesse della prole ed apprezzate le circostanze del caso concreto, anche in caso di affidamento condiviso, che il genitore non collocatario riversi al genitore collocatario l'importo dell'assegno da lui riscosso.
Nel caso di specie, l'assegno unico universale deve essere attribuito integralmente al ricorrente, tenuto conto della convivenza con il figlio minore, dell'affido esclusivo del minore allo stesso, nonché della situazione reddituale delle due parti in causa.
8. Il regime delle spese
Considerato l'interesse anche di parte resistente contumace alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mancando qualsiasi opposizione da parte di questa, non profilandosi sul piano dei concreti interessi una soccombenza, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite nella quota di metà.
Le quota di metà delle spese di lite che seguono la soccombenza si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:
a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
(pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014) in quanto tali nuovi
8 parametri in base all'art. 28 di tale decreto “… si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”;
b) che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione di valore indeterminabile;
c) del numero assai scarso delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d) dell'estrema semplicità della fase istruttoria caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale;
e) del fatto che i valori medi ci cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 4, comma 1 del medesimo decreto possono essere aumentati o diminuiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in MESSINA in data 30.8.2018 tra
[...]
e , come sopra generalizzati (atto n. Parte_1 Controparte_1
171, parte I, reg atti matrimonio anno 2018);
ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
AFFIDA il figlio minore in via esclusiva al padre, con collocazione prevalente Persona_1
presso lo stesso e con facoltà di di assumere tutte le decisioni, incluse Parte_1
quelle fondamentali, di maggiore interesse per il figlio;
DISPONE che , qualora richiesto dalla stessa, possa Controparte_1 incontrare il figlio una volta ogni due settimane nell'ambito di un incontro protetto organizzato dai
Servizi Sociali competenti per territorio per la durata di non meno di due ore. I Servizi Sociali provvederanno ad individuare il calendario degli incontri protetti, con analitica indicazione di giorno ed ora, ed a comunicarlo con congruo anticipo alle parti;
DICHIARA tenuta a corrispondere, con decorrenza Controparte_1
dalla data della domanda, a , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di euro 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, come di seguito specificate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
9 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby- sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi;
DISPONE che l'assegno universale unico relativo al minore venga corrisposto per intero Per_1
al padre , anche in assenza del consenso di Parte_1 Controparte_1
;
[...]
DISPONE la compensazione delle spese di lite nella quota di metà;
CONDANNA al pagamento, in favore del ricorrente, Controparte_1
della quota di metà delle spese di lite, liquidate in euro 2.329,50 euro (50% di 4.659,00) per compensi), oltre rimborso spese forfetarie al 15%, I.V.A. e C.p.A. come per legge.
Si comunichi alle parti, al P.M., ai Servizi Sociali territorialmente competenti, all'Agenzia delle
Entrate ed all'INPS.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 3.12.2024.
Il Presidente dott. Federica Abiuso
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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