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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/11/2024, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4379 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023, avente ad oggetto: riconoscimento mansioni superiori e differenze retributive,
TRA
, rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'Avv. Emanuela Guida Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Camerota, via Duca D'Aosta, n. 5,
RICORRENTE
E
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, sig. , elettivamente domiciliata in Casoria (Na), via CP_2
F. Turati n. 11, presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Iazzetta, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
RESISTENTE – RICORRENTE IN RICONVENZIONALE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.10.2023, il ricorrente ha esposto:
- che aveva lavorato alle dipendenze della dal Controparte_1
13.10.2020 fino all'anno 2023, quando il rapporto di lavoro terminava per sua volontà;
- che svolgeva mansioni di operario di manovra, per un orario di lavoro superiore a quello contrattualizzato, ma ricevendo una retribuzione inferiore a quella dovuta;
- che aveva sempre eseguito gli ordini impartiti dalla datrice di lavoro;
- che non aveva ricevuto il pagamento della retribuzione dovuta per superiore inquadramento, ore di trasferta, ferie e permessi non goduti, 13^ mensilità, TFR e omessa contribuzione;
- che aveva diritto al risarcimento del danno ex art. 8 l. 604/66 e del danno non patrimoniale.
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio la Controparte_1
chiedendo di: “accertare e dichiarare che il sig. ha intrattenuto, ab initio,
[...] Parte_1 un rapporto lavorativo di natura subordinata con la società Controparte_1
dal 13 ottobre 2020 e fino all'anno 2023, con la mansione di operaio di manovra;
[...]
Per l'effetto, condannare la ditta a corrispondere Controparte_1
a la complessiva soma di euro 72.626,15 (settantaduemilaseicentoventisei/15), Parte_1 oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo, a titolo di differenze retributive per voci di
1 trasferta, differenze retributive per livello inferiore, ferie e permessi non goduti, tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto, omessa contribuzione per tutto il periodo di lavoro suddetto;
Condannare, ulteriormente, il resistente al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del ricorrente, equitativamente determinato, cagionato dalla condotta del resistente, oltre rivalutazione ed interessi sino al soddisfo”; il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Guida.
Si costituiva in giudizio la che chiedeva il rigetto Controparte_1 del ricorso e proponeva domanda riconvenzionale.
In particolare, la società deduceva la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c., stante l'assoluta genericità dello stesso e la mancata allegazione del CCNL applicato al rapporto. Nel merito, deduceva l'infondatezza delle pretese avanzate dal ricorrente e chiedeva la condanna di quest'ultimo al pagamento del risarcimento del danno poiché il si era dimesso senza Pt_1 darne preavviso, determinando per la società gravi disagi nell'esecuzione dei lavori appaltati, nonché la condanna dell'istante per lite temeraria.
Ritenuta la prova per testi chiesta dal ricorrente inammissibile, in quanto vertente su circostanze dedotte in maniera generica e/o da provarsi documentalmente nonché su valutazioni, e comunque superflua ai fini della decisione, la causa è stata rinviata per la discussione e, alla scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorrente è stato assunto dalla dal 13.10.2020, Controparte_1 in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato poi trasformato a tempo indeterminato, con orario di lavoro full-time, mansioni di “operaio di manovra” e inquadramento nel livello 2 del
CCNL Metalmeccanica Piccola Industria fino al giugno 2021 e, successivamente, nel livello
D1 del CCNL Metalmeccanica Industria (cfr. comunicazione Unilav, buste paga).
Il rapporto risulta essersi concluso in data 14/02/2023 per “risoluzione consensuale” (come da modulo di recesso dal rapporto di lavoro in atti).
In questa sede, rivendica il pagamento di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, trasferta, 13^ mensilità, indennità per ferie e permessi non goduti, TFR e omessa contribuzione. Chiede, inoltre, il risarcimento del danno ex art. 8 l. 604/66 e del danno non patrimoniale.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c., per carente e/o omessa indicazione delle ragioni di fatto e diritto poste a base della decisione e per la mancata allegazione del CCNL applicato al rapporto.
La giurisprudenza ha più volte ribadito “il principio in base al quale nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non sia sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass. 22/3/2018 n. 7199, Cass.
4/3/2017 n. 6610, Cass. 8/2/2011 n. 3126, Cass. 16/1/2007 n. 820). Si è talvolta anche precisato che non può aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. 25/7/2001 n.10154, Cass. 9/8/2003 n.12059, Cass. 21/9/2004
n.18930)” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 01/02/2019, n. 3143).
2 Nel caso di specie, dall'esame del ricorso e della documentazione ad esso allegata è possibile evincere gli elementi indispensabili per delineare la materia del contendere (periodo di lavoro, orari, mansioni) e le pretese avanzate, sicché ne va esclusa la nullità.
Nemmeno la mancata indicazione e allegazione del CCNL applicabile costituisce causa di nullità del ricorso.
Ed invero, l'eventuale mancata indicazione del contratto collettivo applicabile nel ricorso introduttivo di una causa di lavoro non incide sull'oggetto della domanda e non comporta la nullità del ricorso, dal momento che una incompleta allegazione (e prova) di alcuni dei fatti costitutivi della pretesa, purché l'oggetto della suddetta pretesa sia chiaro al giudice nelle sue linee generali, può eventualmente comportare il rigetto della domanda nel merito (con riferimento alla parte della pretesa a quei fatti collegata), e non la nullità dell'intero ricorso.
Sul punto, la Suprema Corte ha ripetutamente statuito che “alla parte che invoca in giudizio l'applicazione di un contratto collettivo postcorporativo incombe l'onere di produrlo, con la conseguenza che, in caso di mancata produzione di esso e di contestazione della controparte in ordine all'esistenza e al contenuto dell'invocato contratto il giudice deve rigettare la domanda nel merito, trovandosi nell'impossibilità di determinare l'an e il quantum della pretesa fatta valere”. Infatti, il potere-dovere per il giudice di acquisire il contratto tramite i poteri d'ufficio ex art. 421 c.p.c. residua “soltanto nell'ipotesi in cui la controparte non abbia contestato l'esistenza e il contenuto del contratto invocato ma si sia limitata a contestarne l'applicabilità”
(v. Cass. nn. 18584/2008, 117/2007, 4714/2000). Ancora, “nel rito del lavoro, ove sia stata omessa, o sia errata, l'indicazione del contratto collettivo applicabile, non ricorre la nullità del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 c.p.c., in quanto rientra nel potere-dovere del giudice acquisirlo d'ufficio ex art. 421 c.p.c., qualora vi sia solo contestazione circa la sua applicabilità, non comportando tale acquisizione una supplenza ad una carenza probatoria su fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto il superamento di una incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere” (Cass. n. 6610/2017).
Passando al merito, giova premettere, in diritto, che, riguardo alla richiesta di superiore inquadramento, la giurisprudenza ha chiarito che nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, alla luce del disposto generale dell' art. 2103 c.c., non può prescindersi da tre fasi successive e, cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cassazione, Sezione
Lavoro, n. 28284 del 31.12.2009, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 26234 del 30.10.2008,
Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20272 del 27.09.2010).
Pertanto, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. Cassazione civile sez. lav. 31/03/2021, n. 8955;
Cassazione, Sezione Lavoro, n. 8025 del 21.05.2003).
Inoltre, agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non
3 solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n.
11125 del 14.08.2001 e Cassazione, Sezione Lavoro, n. 16200 del 10.07.2009).
In definitiva, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento, dettagliatamente indicate e descritte, che corrispondano alla declaratoria generale e al profilo professionale del superiore invocato livello di professionalità.
In ordine alle ulteriori domande di differenze retributive, si osserva, invece, che, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3) (cfr. Cass. Sez.
L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009).
Quanto ai compensi per lavoro straordinario, invece, il lavoratore dovrà provare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro (Cass. 14 agosto 1998 n. 8006; Cass. 21 aprile 1993 n. 4668,
Cass. n. 12434 del 25/05/2006, Cass. n. 6023 del 12/03/2009 e, da ultimo, Cass. n. 4076 del
20/02/2018), senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (Cass. 7 novembre 1991 n. 11876). È infatti onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro straordinario provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto;
in mancanza della prova dello svolgimento della prestazione, non può procedersi a liquidazione equitativa
(Cass. Sez. L, Sent. n. 3714 del 16/02/2009).
Quanto infine alla domanda di corresponsione dell'indennità per ferie non godute, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, e lo stesso vale quanto a festività, permessi e riposi, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (v. fra le tante Cass. Sez. L, Sent. n.
4 26985 del 22/12/2009, Sez. L, Sent. n. 22751 del 03/12/2004, Sez. L, Sent. n. 12311 del
21/08/2003).
Tornando al caso concreto, il ricorrente deduce innanzitutto di aver diritto a differenze di retribuzione per superiore inquadramento.
Al riguardo, si è limitato ad affermare di aver svolto mansioni di operaio di manovra – ovvero quelle per cui è stato assunto (cfr. buste paga, ) – genericamente descritte come “lavori CP_3 di manodopera nonché utilizzo di macchinari e automezzi”.
Non ha riportato né la declaratoria del livello riconosciuto, né quella del livello superiore rivendicato (nemmeno indicato, se non nella consulenza di parte allegata al ricorso); non ha effettuato alcuna comparazione fra le stesse in astratto né, tantomeno, ha posto a confronto, in concreto, le mansioni che assume di avere espletato con quelle proprie di ciascun livello, come previsto dal CCNL.
È dunque evidente come risulti impossibile seguire il procedimento logico-giuridico trifasico che si impone per poter affermare il diritto al superiore inquadramento e, comunque,
l'espletamento di mansioni proprie di un livello diverso da quello assegnato.
Costituisce principio consolidato quello per cui nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che impone che, ai sensi degli artt. 414 e
416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali
(ricorso e memoria difensiva), e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice, con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (v. al riguardo: Cass. Sez.
Un., 17 giugno 2004 n. 11353, Cass. Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202, Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2002 n. 761).
La richiesta di differenze retributive fondata sull'espletamento di mansioni superiori è pertanto da respingere per totale assenza di allegazione e – conseguentemente – di prova.
In ordine alla trasferta – che consiste nella temporanea dislocazione del lavoratore rispetto al luogo di abituale svolgimento della prestazione – il ricorrente si è limitato a chiedere il pagamento della relativa indennità, senza riportare la previsione del CCNL su cui la richiesta si fonda e senza nemmeno indicare quale fosse la sede di lavoro e dove e quando sarebbero state effettuate le trasferte: è, conseguentemente, impossibile verificare la sussistenza dei presupposti a cui la contrattazione collettiva ricollega la spettanza del diritto.
Va, poi, rigettata la domanda di pagamento del risarcimento del danno ex art. 8 l. 604/1966.
La norma richiamata prevede la tutela applicabile nel caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, ove il datore di lavoro non superi il requisito dimensionale di cui all'art. 18, l. 300/1970 e il lavoratore sia stato assunto prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 23/2015
(cd. Jobs Act), ovvero prima del 07.03.2015.
Dalla documentazione in atti, il rapporto risulta cessato per “risoluzione consensuale”, né il ricorrente ha prospettato (e provato) di essere stato licenziato;
invero, lui stesso ha dedotto, al punto 1 del ricorso, che il rapporto era cessato per sua volontà. La richiesta di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo deve, conseguentemente, reputarsi del tutto infondata.
Altrettanto infondata è la generica domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, a fronte della totale assenza di allegazione, prima ancora che di prova, in ordine all'esistenza, alla
5 natura e all'entità del pregiudizio, asseritamente sofferto in correlazione con condotte datoriali nemmeno specificate.
Del pari, va rigettata la domanda di pagamento della contribuzione, in tesi, omessa.
Nell'esaminare la natura giuridica dei contributi previdenziali obbligatori, la Corte di
Cassazione ha da tempo riconosciuto che essi partecipano della natura delle obbligazioni pubbliche, equiparabili a quelle tributarie a causa dell'origine legale e della loro destinazione a beneficio di enti pubblici per l'espletamento delle loro funzioni sociali (così Cass. S.U. n. 10232 del 2003 e, più recentemente, Cass. n. 2130 del 2018), e ha correlativamente escluso, in coerenza con l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale, che il lavoratore possa agire in giudizio per costringere gli enti previdenziali all'azione di recupero dei contributi omessi (Cass. nn. 2001 del 1972, 6911 del 2000): è infatti evidente che, ammettendo un'azione del genere, si verrebbe a confondere l'indubbio interesse di fatto che il lavoratore possiede rispetto al regolare svolgimento del rapporto contributivo con una situazione soggettiva di diritto avente ad oggetto i contributi obbligatori, rispetto ai quali, viceversa, nessuna contitolarità egli può vantare (Cass. n. 7104 del 1992); o comunque, e a dispetto della logica pubblicistica che governa il rapporto contributivo, gli si consentirebbe di sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere una condanna del datore di lavoro a pagare i contributi medesimi, in violazione del principio per cui, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è consentito a nessuno di far valere processualmente in nome proprio un diritto altrui (art. 81 c.p.c.). D'altra parte, se ciò è vero, deve riconoscersi che ciò che viene impropriamente denominata come “azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo”, e che la costante giurisprudenza di questa Corte ha da tempo ammesso pur in costanza di rapporto di lavoro e perfino anteriormente alla prescrizione dei contributi (cfr. già Cass. n. 3747 del 1974
e, tra le più recenti, Cass. n. 1179 del 2015, sulla scorta di Cass. n. 26990 del 2005), altro non può essere che una species dell'azione risarcitoria che al lavoratore spetta ex art. 2116, comma
2°, c.c. per il caso in cui il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi previdenziali e dall'omissione gli sia derivato un danno, contraddistinta dalla peculiarità che, invece di una domanda risarcitoria a proprio favore, il lavoratore formula una domanda di condanna al pagamento dei contributi a beneficio dell'ente previdenziale, quale misura finalizzata alla rimozione del danno: prova ne sia che la giurisprudenza della Corte ha precisato che, in caso di accoglimento della domanda, la condanna deve essere limitata al pagamento dei contributi per i quali non sia intervenuta la prescrizione, ancorché quest'ultima non sia stata eccepita in giudizio, stante il divieto di ordine pubblico di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi prescritti (Cass. n. 1703 del 1991), e che a tale condanna è estranea la previsione dell'art. 429 c.p.c., trattandosi di somme di cui è creditore non il lavoratore, ma l'ente previdenziale (Cass. S.U. n. 15278 del 2001). Ciò chiarito, però, diventa palese che le medesime ragioni di ordine logico e sistematico esaminate da Cass. S.U. n. 3678 del 2009, cit., a sostegno della necessità del litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale allorché l'azione risarcitoria abbia ad oggetto la costituzione della rendita vitalizia, debbono valere anche nel caso in cui oggetto della domanda del lavoratore sia direttamente la condanna del datore di lavoro al pagamento in favore dell'ente previdenziale dei contributi omessi: fermo restando che esula dalle presenti considerazioni ogni indagine circa la configurabilità di una legittimazione straordinaria del lavoratore a sostituirsi all'ente previdenziale e di un suo interesse in concreto a farlo, si deve piuttosto aggiungere, a suffragio della necessità del
6 litisconsorzio con l'ente previdenziale, che l'obbligo datoriale di pagare integralmente i contributi dovuti si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come obbligo di facere, non già come un diritto di credito ai contributi da parte del lavoratore, e che la sentenza di condanna ad un facere siffatto, oltre a non essere in alcun modo direttamente utile per il lavoratore, non avrebbe effetto alcuno verso l'ente previdenziale, stante l'indisponibilità delle obbligazioni contributive e l'indiscutibile terzietà dell'ente previdenziale medesimo rispetto al rapporto di lavoro, che gli renderebbe inopponibile qualsiasi giudicato (Cass. n. 4821 del 1999) e, prima ancora, qualsiasi interruzione della prescrizione dei contributi (Cass. n. 7104 del 1992, cit.); ed
è appena il caso di ricordare che, giusta la ricostruzione di Cass. S.U. n. 3678 del 2009, cit.,
l'esigenza della partecipazione al processo di tutti i soggetti della situazione sostanziale dedotta in giudizio si giustifica in funzione dell'obiettivo di non privare la decisione (indipendentemente dalla sua natura di condanna, di accertamento o costitutiva) dell'unitarietà connessa con l'esperimento dell'azione proposta, ossia quando, in assenza anche di uno soltanto dei soggetti coinvolti, la sentenza risulti inidonea a produrre un qualsiasi effetto giuridico anche nei confronti degli altri: che è proprio ciò che, in assenza dell'ente previdenziale, sarebbe nella specie inevitabile. Le superiori considerazioni, peraltro, evidenziano la necessità di una revisione delle implicazioni di ordine processuale che Cass. nn. 19398 del 2014 e 14853 del
2019 hanno ritenuto di trarre dalla mancata partecipazione al processo dell'ente previdenziale.
Fermo, infatti, il condivisibile rilievo che la condanna a favore di terzo è istituto di carattere eccezionale, che può trovare giustificazione solo in presenza di un'espressa previsione legislativa (quali ad es. l'art. 18, commi 2° e 4°, St. lav., e gli artt. 2, comma 2, e 3, comma 2,
d.lgs. n. 23/2015), deve per converso rilevarsi che, per principio generale dell'ordinamento processuale, il caso in cui la parte chieda in giudizio un bene della vita la cui attribuzione non può aver luogo senza che al giudizio partecipi un terzo non dà luogo ad un'ipotesi di inammissibilità della domanda, come appunto ritenuto da Cass. nn. 19398 del 2014 e 14853 del
2019, ma integra viceversa un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c.: e ciò, ripetesi, a prescindere da ogni considerazione riguardante le condizioni dell'azione o la fondatezza nel merito della domanda, che sono questioni che possono essere delibate soltanto nel contraddittorio fra tutti gli interessati (Cassazione n. 8956/2020).
Nel caso di specie, il non ha chiesto la condanna del datore di lavoro alla Pt_1 regolarizzazione della propria posizione contributiva e, quindi, la condanna a versare i contributi all'INPS (ipotesi che avrebbe legittimato e necessariamente comportato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Istituto), bensì ha chiesto di condannare la al pagamento in suo favore della contribuzione omessa;
domanda, Controparte_1 questa, infondata, non avendo il lavoratore alcun titolo per pretendere in proprio il versamento dei contributi.
Riguardo alle ulteriori domande di pagamento della 13^ mensilità, TFR e indennità di ferie e permessi non goduti, si osserva quanto segue.
Per pacifica giurisprudenza, nel concetto di retribuzione adeguata rientra la tredicesima mensilità, di cui pertanto il giudice deve tener conto ai fini della determinazione delle differenze dovute, atteso il carattere generalizzato di tale istituto (Cassazione Sezione Lavoro n. 2144 del
3 febbraio 2005; Cassazione n. 24092 del 13 novembre 2009).
La datrice di lavoro – sulla quale incombe l'onere di dimostrarne il pagamento – ha depositato in atti le buste paga relative al rapporto oggetto di giudizio e i bonifici attestanti il pagamento
7 delle somme in essi indicate, ma dai cedolini non risulta la corresponsione della 13^ mensilità, non inserita nei cedolini di dicembre, né in cedolini separati.
Pertanto, il ricorrente ha diritto al pagamento dei ratei di 13^ mensilità relativi all'anno 2020, alla 13^ degli anni 2021 e 2022 e del rateo di 13^ per il mese di gennaio 2023 (non tenendosi conto del mese di febbraio 2023, lavorato per meno di 15 giorni).
In ordine al quantum, tenuto conto della retribuzione mensile risultante dai cedolini depositati dalla resistente, ha diritto al pagamento di: € 364,63 per ratei di 13^ dell'anno Parte_1
2020 (così ottenuta: retribuzione mensile risultante dalle buste paga/12 * 3 ratei), € 1.480,48 per 13^ mensilità dell'anno 2021 (così ottenuta: retribuzione annuale, calcolata sommando le retribuzioni mensili risultanti dalle buste/12), € 1.504,26 per 13^ mensilità dell'anno 2022 (così ottenuta: retribuzione annuale, calcolata sommando le retribuzioni mensili risultanti dalle buste/12) e € 127,55 per il rateo di 13^ maturato nel 2023, per complessivi € 3.476,92.
L'istante non ha dedotto di quanti giorni avrebbe potuto fruire in base alla normativa contrattuale, né di quanti giorni di ferie e permessi avrebbe concretamente fruito;
tuttavia, dal prospetto paga relativo al mese di febbraio 2023, depositato dalla società, risultano maturati e non fruiti n. 19 giorni di ferie e n. 243 ore di permesso.
In merito al valore probatorio delle buste paga nei confronti del datore di lavoro, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che “nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (legge nr. 4/1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2) (Cass. 20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981; n. 1074/1986). Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 cc., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice.
Diversamente, in mancanza di siffatte connotazioni, il giudice deve apprezzare liberamente la dichiarazione, nel quadro della valutazione degli altri fatti e circostanze tendenti ad infirmare, modificare od estinguere la efficacia dell'evento confessato (Cass. 2 settembre 2003, n. 12769;
Cass. 17 marzo 1994 n. 2574, in riferimento alla confessione giudiziale e Cass. 27 settembre
2000 n. 12803)” (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, 30 gennaio 2017, n. 2239).
A fronte di quanto riportato nel cedolino paga da essa stessa predisposto, la datrice di lavoro, gravata del relativo onere, non ha fornito prova del pagamento delle ferie e dei permessi residui.
Di conseguenza essa va condannata al pagamento di € 1.118,53 a titolo di indennità per ferie non godute (ottenuta moltiplicando la retribuzione giornaliera di € 58,87, pari a 1/26 della retribuzione mensile indicata nell'ultima busta paga, per i 19 di giorni di ferie non fruite) ed €
2.325,51 a titolo di indennità per permessi non goduti (ottenuta moltiplicando la retribuzione oraria di € 9,57, risultante dalla medesima busta, per le 243 ore di permesso non godute).
Dal cedolino relativo al mese di marzo 2023 risulta dovuta a titolo di TFR la somma lorda di
€ 2.695,84, ma la società non ha depositato il bonifico attestante il relativo pagamento. A tale somma deve aggiungersi quanto maturato per effetto dell'inclusione nella retribuzione utile ai fini del TFR della tredicesima mensilità.
8 Per le motivazioni esposte, il ricorrente ha diritto al pagamento della complessiva somma lorda di € 9.874,35, di cui € 2.953,39 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste attive del credito al soddisfo.
Va rigettata, infine, la domanda riconvenzionale proposta dalla datrice di lavoro di pagamento del risarcimento del danno che il ricorrente le avrebbe causato per essersi dimesso senza preavviso.
Sul punto, la ha dedotto che il ricorrente era una “pedina Controparte_1 essenziale nella gestione dell'appalto, comportando il tutto sia una sanzione per il ritardo nella consegna dell'appalto e sia la necessità di sostituire in tempi brevi tale figura professionale necessitando l'assunzione part-time di altro soggetto con i relativi costi”.
Tali circostanze non sono state documentate, né la società ha chiesto di darne dimostrazione tramite l'escussione di testi;
pertanto, non vi è alcuna prova del preteso danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza della datrice di lavoro e si liquidano in favore della ricorrente come in dispositivo, avuto riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, previa riduzione del 30% stante l'assenza di questioni complesse di fatto e diritto.
L'accoglimento parziale del ricorso comporta il rigetto della domanda di condanna del ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la Controparte_1 al pagamento in favore di della complessiva somma lorda
[...] Parte_1 di € 9.874,35, di cui € 2.953,39 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste attive del credito al soddisfo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla Controparte_1
[...]
3) condanna la al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 che liquida in € 1.886,50, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Guida.
Benevento, 19 novembre 2024.
Il Giudice dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela
Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4379 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023, avente ad oggetto: riconoscimento mansioni superiori e differenze retributive,
TRA
, rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'Avv. Emanuela Guida Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Camerota, via Duca D'Aosta, n. 5,
RICORRENTE
E
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, sig. , elettivamente domiciliata in Casoria (Na), via CP_2
F. Turati n. 11, presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Iazzetta, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
RESISTENTE – RICORRENTE IN RICONVENZIONALE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.10.2023, il ricorrente ha esposto:
- che aveva lavorato alle dipendenze della dal Controparte_1
13.10.2020 fino all'anno 2023, quando il rapporto di lavoro terminava per sua volontà;
- che svolgeva mansioni di operario di manovra, per un orario di lavoro superiore a quello contrattualizzato, ma ricevendo una retribuzione inferiore a quella dovuta;
- che aveva sempre eseguito gli ordini impartiti dalla datrice di lavoro;
- che non aveva ricevuto il pagamento della retribuzione dovuta per superiore inquadramento, ore di trasferta, ferie e permessi non goduti, 13^ mensilità, TFR e omessa contribuzione;
- che aveva diritto al risarcimento del danno ex art. 8 l. 604/66 e del danno non patrimoniale.
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio la Controparte_1
chiedendo di: “accertare e dichiarare che il sig. ha intrattenuto, ab initio,
[...] Parte_1 un rapporto lavorativo di natura subordinata con la società Controparte_1
dal 13 ottobre 2020 e fino all'anno 2023, con la mansione di operaio di manovra;
[...]
Per l'effetto, condannare la ditta a corrispondere Controparte_1
a la complessiva soma di euro 72.626,15 (settantaduemilaseicentoventisei/15), Parte_1 oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo, a titolo di differenze retributive per voci di
1 trasferta, differenze retributive per livello inferiore, ferie e permessi non goduti, tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto, omessa contribuzione per tutto il periodo di lavoro suddetto;
Condannare, ulteriormente, il resistente al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del ricorrente, equitativamente determinato, cagionato dalla condotta del resistente, oltre rivalutazione ed interessi sino al soddisfo”; il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Guida.
Si costituiva in giudizio la che chiedeva il rigetto Controparte_1 del ricorso e proponeva domanda riconvenzionale.
In particolare, la società deduceva la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c., stante l'assoluta genericità dello stesso e la mancata allegazione del CCNL applicato al rapporto. Nel merito, deduceva l'infondatezza delle pretese avanzate dal ricorrente e chiedeva la condanna di quest'ultimo al pagamento del risarcimento del danno poiché il si era dimesso senza Pt_1 darne preavviso, determinando per la società gravi disagi nell'esecuzione dei lavori appaltati, nonché la condanna dell'istante per lite temeraria.
Ritenuta la prova per testi chiesta dal ricorrente inammissibile, in quanto vertente su circostanze dedotte in maniera generica e/o da provarsi documentalmente nonché su valutazioni, e comunque superflua ai fini della decisione, la causa è stata rinviata per la discussione e, alla scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorrente è stato assunto dalla dal 13.10.2020, Controparte_1 in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato poi trasformato a tempo indeterminato, con orario di lavoro full-time, mansioni di “operaio di manovra” e inquadramento nel livello 2 del
CCNL Metalmeccanica Piccola Industria fino al giugno 2021 e, successivamente, nel livello
D1 del CCNL Metalmeccanica Industria (cfr. comunicazione Unilav, buste paga).
Il rapporto risulta essersi concluso in data 14/02/2023 per “risoluzione consensuale” (come da modulo di recesso dal rapporto di lavoro in atti).
In questa sede, rivendica il pagamento di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, trasferta, 13^ mensilità, indennità per ferie e permessi non goduti, TFR e omessa contribuzione. Chiede, inoltre, il risarcimento del danno ex art. 8 l. 604/66 e del danno non patrimoniale.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c., per carente e/o omessa indicazione delle ragioni di fatto e diritto poste a base della decisione e per la mancata allegazione del CCNL applicato al rapporto.
La giurisprudenza ha più volte ribadito “il principio in base al quale nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non sia sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass. 22/3/2018 n. 7199, Cass.
4/3/2017 n. 6610, Cass. 8/2/2011 n. 3126, Cass. 16/1/2007 n. 820). Si è talvolta anche precisato che non può aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. 25/7/2001 n.10154, Cass. 9/8/2003 n.12059, Cass. 21/9/2004
n.18930)” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 01/02/2019, n. 3143).
2 Nel caso di specie, dall'esame del ricorso e della documentazione ad esso allegata è possibile evincere gli elementi indispensabili per delineare la materia del contendere (periodo di lavoro, orari, mansioni) e le pretese avanzate, sicché ne va esclusa la nullità.
Nemmeno la mancata indicazione e allegazione del CCNL applicabile costituisce causa di nullità del ricorso.
Ed invero, l'eventuale mancata indicazione del contratto collettivo applicabile nel ricorso introduttivo di una causa di lavoro non incide sull'oggetto della domanda e non comporta la nullità del ricorso, dal momento che una incompleta allegazione (e prova) di alcuni dei fatti costitutivi della pretesa, purché l'oggetto della suddetta pretesa sia chiaro al giudice nelle sue linee generali, può eventualmente comportare il rigetto della domanda nel merito (con riferimento alla parte della pretesa a quei fatti collegata), e non la nullità dell'intero ricorso.
Sul punto, la Suprema Corte ha ripetutamente statuito che “alla parte che invoca in giudizio l'applicazione di un contratto collettivo postcorporativo incombe l'onere di produrlo, con la conseguenza che, in caso di mancata produzione di esso e di contestazione della controparte in ordine all'esistenza e al contenuto dell'invocato contratto il giudice deve rigettare la domanda nel merito, trovandosi nell'impossibilità di determinare l'an e il quantum della pretesa fatta valere”. Infatti, il potere-dovere per il giudice di acquisire il contratto tramite i poteri d'ufficio ex art. 421 c.p.c. residua “soltanto nell'ipotesi in cui la controparte non abbia contestato l'esistenza e il contenuto del contratto invocato ma si sia limitata a contestarne l'applicabilità”
(v. Cass. nn. 18584/2008, 117/2007, 4714/2000). Ancora, “nel rito del lavoro, ove sia stata omessa, o sia errata, l'indicazione del contratto collettivo applicabile, non ricorre la nullità del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 c.p.c., in quanto rientra nel potere-dovere del giudice acquisirlo d'ufficio ex art. 421 c.p.c., qualora vi sia solo contestazione circa la sua applicabilità, non comportando tale acquisizione una supplenza ad una carenza probatoria su fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto il superamento di una incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere” (Cass. n. 6610/2017).
Passando al merito, giova premettere, in diritto, che, riguardo alla richiesta di superiore inquadramento, la giurisprudenza ha chiarito che nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, alla luce del disposto generale dell' art. 2103 c.c., non può prescindersi da tre fasi successive e, cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cassazione, Sezione
Lavoro, n. 28284 del 31.12.2009, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 26234 del 30.10.2008,
Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20272 del 27.09.2010).
Pertanto, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. Cassazione civile sez. lav. 31/03/2021, n. 8955;
Cassazione, Sezione Lavoro, n. 8025 del 21.05.2003).
Inoltre, agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non
3 solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n.
11125 del 14.08.2001 e Cassazione, Sezione Lavoro, n. 16200 del 10.07.2009).
In definitiva, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento, dettagliatamente indicate e descritte, che corrispondano alla declaratoria generale e al profilo professionale del superiore invocato livello di professionalità.
In ordine alle ulteriori domande di differenze retributive, si osserva, invece, che, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3) (cfr. Cass. Sez.
L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009).
Quanto ai compensi per lavoro straordinario, invece, il lavoratore dovrà provare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro (Cass. 14 agosto 1998 n. 8006; Cass. 21 aprile 1993 n. 4668,
Cass. n. 12434 del 25/05/2006, Cass. n. 6023 del 12/03/2009 e, da ultimo, Cass. n. 4076 del
20/02/2018), senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (Cass. 7 novembre 1991 n. 11876). È infatti onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro straordinario provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto;
in mancanza della prova dello svolgimento della prestazione, non può procedersi a liquidazione equitativa
(Cass. Sez. L, Sent. n. 3714 del 16/02/2009).
Quanto infine alla domanda di corresponsione dell'indennità per ferie non godute, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, e lo stesso vale quanto a festività, permessi e riposi, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (v. fra le tante Cass. Sez. L, Sent. n.
4 26985 del 22/12/2009, Sez. L, Sent. n. 22751 del 03/12/2004, Sez. L, Sent. n. 12311 del
21/08/2003).
Tornando al caso concreto, il ricorrente deduce innanzitutto di aver diritto a differenze di retribuzione per superiore inquadramento.
Al riguardo, si è limitato ad affermare di aver svolto mansioni di operaio di manovra – ovvero quelle per cui è stato assunto (cfr. buste paga, ) – genericamente descritte come “lavori CP_3 di manodopera nonché utilizzo di macchinari e automezzi”.
Non ha riportato né la declaratoria del livello riconosciuto, né quella del livello superiore rivendicato (nemmeno indicato, se non nella consulenza di parte allegata al ricorso); non ha effettuato alcuna comparazione fra le stesse in astratto né, tantomeno, ha posto a confronto, in concreto, le mansioni che assume di avere espletato con quelle proprie di ciascun livello, come previsto dal CCNL.
È dunque evidente come risulti impossibile seguire il procedimento logico-giuridico trifasico che si impone per poter affermare il diritto al superiore inquadramento e, comunque,
l'espletamento di mansioni proprie di un livello diverso da quello assegnato.
Costituisce principio consolidato quello per cui nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che impone che, ai sensi degli artt. 414 e
416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali
(ricorso e memoria difensiva), e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice, con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (v. al riguardo: Cass. Sez.
Un., 17 giugno 2004 n. 11353, Cass. Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202, Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2002 n. 761).
La richiesta di differenze retributive fondata sull'espletamento di mansioni superiori è pertanto da respingere per totale assenza di allegazione e – conseguentemente – di prova.
In ordine alla trasferta – che consiste nella temporanea dislocazione del lavoratore rispetto al luogo di abituale svolgimento della prestazione – il ricorrente si è limitato a chiedere il pagamento della relativa indennità, senza riportare la previsione del CCNL su cui la richiesta si fonda e senza nemmeno indicare quale fosse la sede di lavoro e dove e quando sarebbero state effettuate le trasferte: è, conseguentemente, impossibile verificare la sussistenza dei presupposti a cui la contrattazione collettiva ricollega la spettanza del diritto.
Va, poi, rigettata la domanda di pagamento del risarcimento del danno ex art. 8 l. 604/1966.
La norma richiamata prevede la tutela applicabile nel caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, ove il datore di lavoro non superi il requisito dimensionale di cui all'art. 18, l. 300/1970 e il lavoratore sia stato assunto prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 23/2015
(cd. Jobs Act), ovvero prima del 07.03.2015.
Dalla documentazione in atti, il rapporto risulta cessato per “risoluzione consensuale”, né il ricorrente ha prospettato (e provato) di essere stato licenziato;
invero, lui stesso ha dedotto, al punto 1 del ricorso, che il rapporto era cessato per sua volontà. La richiesta di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo deve, conseguentemente, reputarsi del tutto infondata.
Altrettanto infondata è la generica domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, a fronte della totale assenza di allegazione, prima ancora che di prova, in ordine all'esistenza, alla
5 natura e all'entità del pregiudizio, asseritamente sofferto in correlazione con condotte datoriali nemmeno specificate.
Del pari, va rigettata la domanda di pagamento della contribuzione, in tesi, omessa.
Nell'esaminare la natura giuridica dei contributi previdenziali obbligatori, la Corte di
Cassazione ha da tempo riconosciuto che essi partecipano della natura delle obbligazioni pubbliche, equiparabili a quelle tributarie a causa dell'origine legale e della loro destinazione a beneficio di enti pubblici per l'espletamento delle loro funzioni sociali (così Cass. S.U. n. 10232 del 2003 e, più recentemente, Cass. n. 2130 del 2018), e ha correlativamente escluso, in coerenza con l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale, che il lavoratore possa agire in giudizio per costringere gli enti previdenziali all'azione di recupero dei contributi omessi (Cass. nn. 2001 del 1972, 6911 del 2000): è infatti evidente che, ammettendo un'azione del genere, si verrebbe a confondere l'indubbio interesse di fatto che il lavoratore possiede rispetto al regolare svolgimento del rapporto contributivo con una situazione soggettiva di diritto avente ad oggetto i contributi obbligatori, rispetto ai quali, viceversa, nessuna contitolarità egli può vantare (Cass. n. 7104 del 1992); o comunque, e a dispetto della logica pubblicistica che governa il rapporto contributivo, gli si consentirebbe di sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere una condanna del datore di lavoro a pagare i contributi medesimi, in violazione del principio per cui, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è consentito a nessuno di far valere processualmente in nome proprio un diritto altrui (art. 81 c.p.c.). D'altra parte, se ciò è vero, deve riconoscersi che ciò che viene impropriamente denominata come “azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo”, e che la costante giurisprudenza di questa Corte ha da tempo ammesso pur in costanza di rapporto di lavoro e perfino anteriormente alla prescrizione dei contributi (cfr. già Cass. n. 3747 del 1974
e, tra le più recenti, Cass. n. 1179 del 2015, sulla scorta di Cass. n. 26990 del 2005), altro non può essere che una species dell'azione risarcitoria che al lavoratore spetta ex art. 2116, comma
2°, c.c. per il caso in cui il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi previdenziali e dall'omissione gli sia derivato un danno, contraddistinta dalla peculiarità che, invece di una domanda risarcitoria a proprio favore, il lavoratore formula una domanda di condanna al pagamento dei contributi a beneficio dell'ente previdenziale, quale misura finalizzata alla rimozione del danno: prova ne sia che la giurisprudenza della Corte ha precisato che, in caso di accoglimento della domanda, la condanna deve essere limitata al pagamento dei contributi per i quali non sia intervenuta la prescrizione, ancorché quest'ultima non sia stata eccepita in giudizio, stante il divieto di ordine pubblico di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi prescritti (Cass. n. 1703 del 1991), e che a tale condanna è estranea la previsione dell'art. 429 c.p.c., trattandosi di somme di cui è creditore non il lavoratore, ma l'ente previdenziale (Cass. S.U. n. 15278 del 2001). Ciò chiarito, però, diventa palese che le medesime ragioni di ordine logico e sistematico esaminate da Cass. S.U. n. 3678 del 2009, cit., a sostegno della necessità del litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale allorché l'azione risarcitoria abbia ad oggetto la costituzione della rendita vitalizia, debbono valere anche nel caso in cui oggetto della domanda del lavoratore sia direttamente la condanna del datore di lavoro al pagamento in favore dell'ente previdenziale dei contributi omessi: fermo restando che esula dalle presenti considerazioni ogni indagine circa la configurabilità di una legittimazione straordinaria del lavoratore a sostituirsi all'ente previdenziale e di un suo interesse in concreto a farlo, si deve piuttosto aggiungere, a suffragio della necessità del
6 litisconsorzio con l'ente previdenziale, che l'obbligo datoriale di pagare integralmente i contributi dovuti si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come obbligo di facere, non già come un diritto di credito ai contributi da parte del lavoratore, e che la sentenza di condanna ad un facere siffatto, oltre a non essere in alcun modo direttamente utile per il lavoratore, non avrebbe effetto alcuno verso l'ente previdenziale, stante l'indisponibilità delle obbligazioni contributive e l'indiscutibile terzietà dell'ente previdenziale medesimo rispetto al rapporto di lavoro, che gli renderebbe inopponibile qualsiasi giudicato (Cass. n. 4821 del 1999) e, prima ancora, qualsiasi interruzione della prescrizione dei contributi (Cass. n. 7104 del 1992, cit.); ed
è appena il caso di ricordare che, giusta la ricostruzione di Cass. S.U. n. 3678 del 2009, cit.,
l'esigenza della partecipazione al processo di tutti i soggetti della situazione sostanziale dedotta in giudizio si giustifica in funzione dell'obiettivo di non privare la decisione (indipendentemente dalla sua natura di condanna, di accertamento o costitutiva) dell'unitarietà connessa con l'esperimento dell'azione proposta, ossia quando, in assenza anche di uno soltanto dei soggetti coinvolti, la sentenza risulti inidonea a produrre un qualsiasi effetto giuridico anche nei confronti degli altri: che è proprio ciò che, in assenza dell'ente previdenziale, sarebbe nella specie inevitabile. Le superiori considerazioni, peraltro, evidenziano la necessità di una revisione delle implicazioni di ordine processuale che Cass. nn. 19398 del 2014 e 14853 del
2019 hanno ritenuto di trarre dalla mancata partecipazione al processo dell'ente previdenziale.
Fermo, infatti, il condivisibile rilievo che la condanna a favore di terzo è istituto di carattere eccezionale, che può trovare giustificazione solo in presenza di un'espressa previsione legislativa (quali ad es. l'art. 18, commi 2° e 4°, St. lav., e gli artt. 2, comma 2, e 3, comma 2,
d.lgs. n. 23/2015), deve per converso rilevarsi che, per principio generale dell'ordinamento processuale, il caso in cui la parte chieda in giudizio un bene della vita la cui attribuzione non può aver luogo senza che al giudizio partecipi un terzo non dà luogo ad un'ipotesi di inammissibilità della domanda, come appunto ritenuto da Cass. nn. 19398 del 2014 e 14853 del
2019, ma integra viceversa un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c.: e ciò, ripetesi, a prescindere da ogni considerazione riguardante le condizioni dell'azione o la fondatezza nel merito della domanda, che sono questioni che possono essere delibate soltanto nel contraddittorio fra tutti gli interessati (Cassazione n. 8956/2020).
Nel caso di specie, il non ha chiesto la condanna del datore di lavoro alla Pt_1 regolarizzazione della propria posizione contributiva e, quindi, la condanna a versare i contributi all'INPS (ipotesi che avrebbe legittimato e necessariamente comportato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Istituto), bensì ha chiesto di condannare la al pagamento in suo favore della contribuzione omessa;
domanda, Controparte_1 questa, infondata, non avendo il lavoratore alcun titolo per pretendere in proprio il versamento dei contributi.
Riguardo alle ulteriori domande di pagamento della 13^ mensilità, TFR e indennità di ferie e permessi non goduti, si osserva quanto segue.
Per pacifica giurisprudenza, nel concetto di retribuzione adeguata rientra la tredicesima mensilità, di cui pertanto il giudice deve tener conto ai fini della determinazione delle differenze dovute, atteso il carattere generalizzato di tale istituto (Cassazione Sezione Lavoro n. 2144 del
3 febbraio 2005; Cassazione n. 24092 del 13 novembre 2009).
La datrice di lavoro – sulla quale incombe l'onere di dimostrarne il pagamento – ha depositato in atti le buste paga relative al rapporto oggetto di giudizio e i bonifici attestanti il pagamento
7 delle somme in essi indicate, ma dai cedolini non risulta la corresponsione della 13^ mensilità, non inserita nei cedolini di dicembre, né in cedolini separati.
Pertanto, il ricorrente ha diritto al pagamento dei ratei di 13^ mensilità relativi all'anno 2020, alla 13^ degli anni 2021 e 2022 e del rateo di 13^ per il mese di gennaio 2023 (non tenendosi conto del mese di febbraio 2023, lavorato per meno di 15 giorni).
In ordine al quantum, tenuto conto della retribuzione mensile risultante dai cedolini depositati dalla resistente, ha diritto al pagamento di: € 364,63 per ratei di 13^ dell'anno Parte_1
2020 (così ottenuta: retribuzione mensile risultante dalle buste paga/12 * 3 ratei), € 1.480,48 per 13^ mensilità dell'anno 2021 (così ottenuta: retribuzione annuale, calcolata sommando le retribuzioni mensili risultanti dalle buste/12), € 1.504,26 per 13^ mensilità dell'anno 2022 (così ottenuta: retribuzione annuale, calcolata sommando le retribuzioni mensili risultanti dalle buste/12) e € 127,55 per il rateo di 13^ maturato nel 2023, per complessivi € 3.476,92.
L'istante non ha dedotto di quanti giorni avrebbe potuto fruire in base alla normativa contrattuale, né di quanti giorni di ferie e permessi avrebbe concretamente fruito;
tuttavia, dal prospetto paga relativo al mese di febbraio 2023, depositato dalla società, risultano maturati e non fruiti n. 19 giorni di ferie e n. 243 ore di permesso.
In merito al valore probatorio delle buste paga nei confronti del datore di lavoro, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che “nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (legge nr. 4/1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2) (Cass. 20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981; n. 1074/1986). Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 cc., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice.
Diversamente, in mancanza di siffatte connotazioni, il giudice deve apprezzare liberamente la dichiarazione, nel quadro della valutazione degli altri fatti e circostanze tendenti ad infirmare, modificare od estinguere la efficacia dell'evento confessato (Cass. 2 settembre 2003, n. 12769;
Cass. 17 marzo 1994 n. 2574, in riferimento alla confessione giudiziale e Cass. 27 settembre
2000 n. 12803)” (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, 30 gennaio 2017, n. 2239).
A fronte di quanto riportato nel cedolino paga da essa stessa predisposto, la datrice di lavoro, gravata del relativo onere, non ha fornito prova del pagamento delle ferie e dei permessi residui.
Di conseguenza essa va condannata al pagamento di € 1.118,53 a titolo di indennità per ferie non godute (ottenuta moltiplicando la retribuzione giornaliera di € 58,87, pari a 1/26 della retribuzione mensile indicata nell'ultima busta paga, per i 19 di giorni di ferie non fruite) ed €
2.325,51 a titolo di indennità per permessi non goduti (ottenuta moltiplicando la retribuzione oraria di € 9,57, risultante dalla medesima busta, per le 243 ore di permesso non godute).
Dal cedolino relativo al mese di marzo 2023 risulta dovuta a titolo di TFR la somma lorda di
€ 2.695,84, ma la società non ha depositato il bonifico attestante il relativo pagamento. A tale somma deve aggiungersi quanto maturato per effetto dell'inclusione nella retribuzione utile ai fini del TFR della tredicesima mensilità.
8 Per le motivazioni esposte, il ricorrente ha diritto al pagamento della complessiva somma lorda di € 9.874,35, di cui € 2.953,39 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste attive del credito al soddisfo.
Va rigettata, infine, la domanda riconvenzionale proposta dalla datrice di lavoro di pagamento del risarcimento del danno che il ricorrente le avrebbe causato per essersi dimesso senza preavviso.
Sul punto, la ha dedotto che il ricorrente era una “pedina Controparte_1 essenziale nella gestione dell'appalto, comportando il tutto sia una sanzione per il ritardo nella consegna dell'appalto e sia la necessità di sostituire in tempi brevi tale figura professionale necessitando l'assunzione part-time di altro soggetto con i relativi costi”.
Tali circostanze non sono state documentate, né la società ha chiesto di darne dimostrazione tramite l'escussione di testi;
pertanto, non vi è alcuna prova del preteso danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza della datrice di lavoro e si liquidano in favore della ricorrente come in dispositivo, avuto riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, previa riduzione del 30% stante l'assenza di questioni complesse di fatto e diritto.
L'accoglimento parziale del ricorso comporta il rigetto della domanda di condanna del ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la Controparte_1 al pagamento in favore di della complessiva somma lorda
[...] Parte_1 di € 9.874,35, di cui € 2.953,39 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste attive del credito al soddisfo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla Controparte_1
[...]
3) condanna la al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 che liquida in € 1.886,50, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Guida.
Benevento, 19 novembre 2024.
Il Giudice dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela
Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
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