TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 5882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5882 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13463/2023
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 16.07.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 13463/2023
TRA
C.F. C.F._1 rapp.ta e difesa dall'avv. Emanuele Parte_1 و
Guarino, elettivamente dom.ta presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
in persona del suo C.F. P.IVA_1 Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato presso la sede CP_1 in via A. de Gasperi, n. 55 in Napoli, giusta procura agli atti
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 13.07.2023, il ricorrente esponeva:
- che in data 12/01/2023 presentava domanda di intervento al fondo di garanzia per la somma di €
5.578,83 dovuti a titolo di TFR e crediti di lavoro per ultime tre mensilità (dicembre 2019, gennaio
2020 e ratei di 13ma e 14ma);
- che in data 10/01/2018 veniva assunta alle dipendenze della società Manitalidea Spa con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time al 90% per svolgere attività di pulitrice, ricevendo inquadramento nel livello II del CCNL Pulizie/Multiservizi del 25/05/2001 e successivi accordi di rinnovo;
- che veniva assunta dalla società Manitalidea Spa in data 01/02/2011 con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time al 90% per svolgere attività di pulitrice nell'ambito dell'appalto esistente tra il MIUR Campania ed il Consorzio Manital (affidatario della gara) a cui la datrice di lavoro aderiva in quanto consorziata;
- che veniva assunta dalla Manitalidea Spa in data 10/01/2018 a seguito di fitto di ramo di azienda ex art 2112 c.c. sottoscritto tra la Parte 2 e la Manitalidea Spa;
-· che cessava il rapporto di lavoro con la società resistente per giusta causa prestando le proprie dimissioni in data 29/02/2020, non ricevendo nulla a titolo di retribuzione della mensilità di dicembre
2019, nulla per gennaio 2020, nulla per i ratei maturati di 13^ e 14^ mensilità, nulla per i ratei ferie, permessi e ROL, festività maturati e non goduti;
che in data 04/02/2020 il Tribunale di Torino, sez. fallimentare, dichiarava con sentenza numero
34/2020 l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società Manitalidea spa;
- che presentava domanda di ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria della società Manitalidea spa;
- che veniva ammessa al passivo per € 1.717,44 per TFR, € 2.146,29 per crediti relativi agli ultimi tre mesi di retribuzione (dicembre 2019/ gennaio 2020), ed € 1.445,10 per ratei di 13ma e 14ma così come da prospetto dello stato passivo dichiarato esecutivo in data 30/06/2022 depositato agli atti;
- che, ricorrendo tutti i presupposti necessari al fine di poter accedere al Fondo di Garanzia, istituito presso l'CP_1 proprio al fine di assicurare al lavoratore il TFR e le ultime tre mensilità in caso di insolvenza del datore di lavoro, inoltrava apposita domanda telematica alla sede territorialmente competente dell' CP_1, dalla quale non riceveva alcun esito;
- che richiedeva alla curatela del fallimento la compilazione del modello Sr52 senza ottenere alcun riscontro;
- che all'esito dello scioglimento del rapporto di lavoro aveva diritto a ricevere la somma complessiva di € 5.578,83 dovuti a titolo di TFR e crediti di lavoro per ultime tre mensilità (dicembre 2019, gennaio 2020 e ratei di 13ma e 14ma) così come accertato in sede di ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria;
-che l'art. 2 della legge n. 297 del 1982 prevedeva l'insolvenza del datore di lavoro, la verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva (Corte di Cass. Sez. Lavoro civile Sent. 19.12.2005, n. 27917), proprio al fine di assicurare al lavoratore il TFR e le mensilità;
- che, per quanto attiene alla possibilità per il ricorrente di accedere al Fondo di Garanzia istituito presso l'CP_1, "il diritto del lavoratore alla prestazione del fondo di garanzia dell' CP_1, in caso di insolvenza del datore di lavoro, sorgeva, ove il credito fosse stato accertato nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le specifiche regole di quest'ultima, dovendosi ritenere sufficiente a sorreggere la pretesa di pagamento del lavoratore nei confronti del fondo - in coerenza con i principi comunitari in materia, volti a garantire al lavoratore l'adempimento dei crediti retributivi in caso di insolvenza datoriale l'avvenuta ammissione del credito al passivo, senza la necessità di una preventiva informazione all'Istituto previdenziale della sussistenza dei presupposti e della misura del credito. Ne consegue che il potere di organizzazione e regolamentazione attribuito dalla legge all' CP_1, in riferimento alla determinazione della documentazione da allegare alla domanda del lavoratore, deve essere esercitato secondo criteri di ragionevolezza, così da non vanificare l'esercizio dei diritti riconosciuti al lavoratore” (Corte di Cass. Sez. Lavoro Sent. 19.04.2010, n. 9231);
- che aveva diritto a ricevere dal Fondo di Garanzia dell' CP_1 quanto dovutogli dal datore di lavoro insolvente, infatti: "in tema di intervento del fondo di garanzia dell' CP_1 di cui all'art. 2 del d.lgs. n.
80 del 1992, il trattamento di fine rapporto, che il fondo è tenuto a versare in sostituzione del datore di lavoro in caso di insolvenza di quest'ultimo, costituisce un'obbligazione di contenuto corrispondente a quella gravante sul datore di lavoro, definitivamente accertata con l'ammissione allo stato passivo esecutivo della procedura concorsuale;
ne discende che, nel giudizio conseguente al diniego di corresponsione del trattamento di fine rapporto da parte del fondo di garanzia, non possono essere oggetto di ulteriore valutazione i presupposti fattuali che hanno determinato l'ammissione al passivo del credito, cosicché, qualora il trattamento di fine rapporto sia stato determinato, in sede concorsuale, con parziale commisurazione ad un'anzianità maturata, in precedenza, alle dipendenze di altro datore di lavoro, il lavoratore non è gravato dell'onere probatorio in ordine alle circostanze per le quali, ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto, è stato tenuto conto anche di tale pretesa anzianità, né, conseguentemente, il fondo di garanzia può rifiutare il pagamento eccependo il difetto di prova al riguardo" (Corte di Cass. Sez. Lavoro civile Sent. 24.04.2008, n.
10713);
- che essendo decorso infruttuosamente il termine di legge, fissato dalla normativa vigente in 60 giorni dalla ricezione della domanda, avendo esperito il ricorso amministrativo senza seguito, conveniva in giudizio l' al fine di sentir: "1) accertare e Controparte_1
dichiarare il diritto della ricorrente ad accedere alla tutela disposta dalla vigente legislazione per la liquidazione a carico del fondo di garanzia esistente presso l' Controparte_2
[...] in persona del suo legale rapp.te p.t., e per l'effetto condannare la stessa al
,
pagamento in favore della ricorrente, della somma complessiva di € 5.578,83 di cui € 1.717,44 a titolo di TFR, € 2.146,29 per crediti relativi agli ultimi tre mesi di retribuzione (dicembre 2019/ gennaio 2020), ed € 1.445,10 per ratei di 13ma e 14ma; 2) vittoria di spese e competenze con attribuzione". Regolarmente instaurato il contraddittorio, l'CP_1 si costituiva in giudizio deducendo la prescrizione e l'improcedibilità della domanda, nonché nel merito l'infondatezza della stessa.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese, diritti ed onorari.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter cpc, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato
Per quanto riguarda l'eccezione dell' CP_1 della maturata prescrizione, si evidenzia che il
Fondo di garanzia paga i «crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono>> la data di inizio dell'esecuzione forzata (art. 2, comma 1, lettera b, del d.lgs. n. 80 del 1992). L'art. 2, comma 5, primo periodo, del d.lgs. n. 80 del 1992 stabilisce che il diritto alla prestazione del Fondo si prescrive in un anno. Rileva la Cassazione con la sentenza n. 30712 del 21 dicembre 2017, che “il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: -insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
-formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata”. Secondo i principi generali (art. 2935 cod. civ.), la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. In proposito va condiviso quanto argomentato dai Giudici di legittimità, secondo cui "Occorre valorizzare una nozione di "ordinaria diligenza", peraltro comunemente recepita nella disciplina della prescrizione (fra le molte, Cass.,
S.U., 11 gennaio 2008, n. 576), che non annette rilievo a un ostacolo di mero fatto nell'esercizio del diritto. Il risultare dell'insufficienza delle garanzie non è un imponderabile dato di fatto, ma assurge a elemento costitutivo della fattispecie in esame, così come è delineata dalla legge. Né in tal modo si vanificano le esigenze di certezza, insite nella scelta normativa di fissare un termine di prescrizione.
La possibilità di far valere il diritto, cui l'art. 2935 cod. civ. riconnette il decorso della prescrizione,
è ancorata a parametri oggettivi e presuppone la conoscibilità dei fatti rilevanti ai fini del dies a quo del relativo termine, in armonia con l'effettività della tutela giurisdizionale, presidiata dalla Carta fondamentale (art. 24 Cost.) e perciò non meno rilevante rispetto alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici enfatizzate nel motivo di ricorso. A tale riguardo, si deve tener conto non solo della brevità dl termine di prescrizione, richiamata dai giudici d'appello, ma anche del primario rango costituzionale degl'interessi coinvolti. La disciplina della legge n. 297 del 1982 e del d.lgs. n. 80 del
1992 è preordinata a rendere più incisiva la tutela del lavoratore (artt. 4 e 35 Cost.), con peculiare riguardo alla retribuzione, imprescindibile per assicurargli un'esistenza libera e dignitosa (art. 36
Cost.). 9.- Il canone dell'ordinaria diligenza è immanente a tutta la disciplina che presiede alle azioni del lavoratore a tutela dei propri crediti, nell'ipotesi d'insolvenza del datore di lavoro" (cfr. Corte di Cassazione, sentenza del 20 gennaio 2023, n. 1771). La Corte di Cassazione, inoltre, nella sentenza n.1771/2023, ha osservato che "Il diritto in esame non si perfeziona con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, che li individua nell'insolvenza del datore di lavoro, nella verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo o all'esito di procedura esecutiva'. Ne consegue che, prima del verificarsi di tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' CP_1 e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia (Cass., sez. lav., 24 febbraio 2006, n. 4183, con riguardo alle ultime tre retribuzioni;
negli stessi termini, Cass., sez. lav.,
28 luglio 2011, n. 16617, e 17 dicembre 2005, n. 27917, con riguardo al pagamento del TFR a carico del Fondo di garanzia). La prescrizione decorre, dunque, dal momento in cui si perfeziona in tutti i suoi elementi costitutivi la fattispecie descritta, che condiziona la proponibilità della domanda all' CP_1 (Cass., sez. lav., 3 gennaio 2020, n. 32, punto 11 e conf.). I Giudici di legittimità nella cit. sentenza, al fine di individuare il dies a quo, hanno esaminato le due ipotesi. 1) Quando il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria», il diritto può esser fatto valere e il pagamento può essere dunque richiesto al Fondo di garanzia «[t]rascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo» (art. 2, comma 2, della legge n. 297 del 1982, richiamato dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 80 del 1992).
Pertanto, nel caso di specie, essendo stato lo stato passivo dichiarato esecutivo in data
30.06.2022 e la domanda presentata in data 12.01.2023, non è decorso il termine annuale di prescrizione.
Nel merito, si rileva che per quanto riguarda il credito vantato a titolo ratei 13° e 14° mensilità, CP
l' CP_1 ha specificamente contestato la spettanza di tali voci retributive deducendo che le stesse ין
sono riferite a tutto l'anno e non solo alle ultime mensilità coperte dal Fondo di Garanzia
CP Tale contestazione dell' circa la quantificazione dei ratei di 13° e 14° mensilità è estremamente generica, e si rileva inoltre che la mancata produzione di prospetti di computo analitici
(comunicabili nel mod. SR52) non è dipesa dalla ricorrente. Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che la ricorrente, al momento di trasmissione della domanda amministrativa, non era in possesso del suddetto modello SR52 pur avendone fatto richiesta alla curatela del fallimento (cfr. all. 5 in atti). Nonostante ciò, nel provvedimento di ammissione al passivo, è risultata l'ammissione non solo di € 2.146,29 a titolo di ultime tre mensilità, ma anche di € 1.445,10 a titolo di ratei di 13° e 14°
mensilità e 1.717,44 per TFR. In ogni caso parte ricorrente ha ribadito la fondatezza della sua domanda, richiamando il modello SR54 da lui compilato ed allegato in atti. Orbene, la documentazione offerta è sufficiente a comprovare la verifica effettuata in sede fallimentare del CP credito preteso per cui, anche in ragione della generica contestazione effettuata dall” anche
-
l'importo di € 1.445,10 richiesto a titolo di ratei 13° e 14° mensilità risulta dovuto.
L'eccezione dell' CP_1 circa la scelta del ricorrente di destinare il TFR al fondo complementare è priva di pregio, in quanto il fondo di garanzia tutela il lavoratore anche in caso di distrazione al fondo complementare (cfr. Cass. n. 1935 del 28.01.2025), mentre le ulteriori eccezioni non impediscono la decisione nel merito della controversia.
CP Alla stregua delle suesposte considerazioni, in accoglimento del ricorso, l' va condannato al pagamento in favore di della somma complessiva di € 5.578,33 di cui € Parte_1
1.717,44 a titolo di TFR, € 2.146,29 per le ultime mensilità (dicembre 2019 e gennaio 2020) ed €
1.445,10 per ratei 13° e 14° mensilità. Sono, altresì, dovuti gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione del credito e fino al soddisfo (cfr. quanto statuito in ordine agli accessori nelle decisioni Cass., sez. Unite, 3.10.2002 n. 14220; Cass. lav. 16.8.2004, n. 15945 e
5.5.2008, n. 11009).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il dott. Marta Correggia quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
CP in accoglimento del ricorso, condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 5.578,83 Euro, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione del credito e fino al soddisfo;
CP condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2697,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 16.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 16.07.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 13463/2023
TRA
C.F. C.F._1 rapp.ta e difesa dall'avv. Emanuele Parte_1 و
Guarino, elettivamente dom.ta presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
in persona del suo C.F. P.IVA_1 Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato presso la sede CP_1 in via A. de Gasperi, n. 55 in Napoli, giusta procura agli atti
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 13.07.2023, il ricorrente esponeva:
- che in data 12/01/2023 presentava domanda di intervento al fondo di garanzia per la somma di €
5.578,83 dovuti a titolo di TFR e crediti di lavoro per ultime tre mensilità (dicembre 2019, gennaio
2020 e ratei di 13ma e 14ma);
- che in data 10/01/2018 veniva assunta alle dipendenze della società Manitalidea Spa con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time al 90% per svolgere attività di pulitrice, ricevendo inquadramento nel livello II del CCNL Pulizie/Multiservizi del 25/05/2001 e successivi accordi di rinnovo;
- che veniva assunta dalla società Manitalidea Spa in data 01/02/2011 con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time al 90% per svolgere attività di pulitrice nell'ambito dell'appalto esistente tra il MIUR Campania ed il Consorzio Manital (affidatario della gara) a cui la datrice di lavoro aderiva in quanto consorziata;
- che veniva assunta dalla Manitalidea Spa in data 10/01/2018 a seguito di fitto di ramo di azienda ex art 2112 c.c. sottoscritto tra la Parte 2 e la Manitalidea Spa;
-· che cessava il rapporto di lavoro con la società resistente per giusta causa prestando le proprie dimissioni in data 29/02/2020, non ricevendo nulla a titolo di retribuzione della mensilità di dicembre
2019, nulla per gennaio 2020, nulla per i ratei maturati di 13^ e 14^ mensilità, nulla per i ratei ferie, permessi e ROL, festività maturati e non goduti;
che in data 04/02/2020 il Tribunale di Torino, sez. fallimentare, dichiarava con sentenza numero
34/2020 l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società Manitalidea spa;
- che presentava domanda di ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria della società Manitalidea spa;
- che veniva ammessa al passivo per € 1.717,44 per TFR, € 2.146,29 per crediti relativi agli ultimi tre mesi di retribuzione (dicembre 2019/ gennaio 2020), ed € 1.445,10 per ratei di 13ma e 14ma così come da prospetto dello stato passivo dichiarato esecutivo in data 30/06/2022 depositato agli atti;
- che, ricorrendo tutti i presupposti necessari al fine di poter accedere al Fondo di Garanzia, istituito presso l'CP_1 proprio al fine di assicurare al lavoratore il TFR e le ultime tre mensilità in caso di insolvenza del datore di lavoro, inoltrava apposita domanda telematica alla sede territorialmente competente dell' CP_1, dalla quale non riceveva alcun esito;
- che richiedeva alla curatela del fallimento la compilazione del modello Sr52 senza ottenere alcun riscontro;
- che all'esito dello scioglimento del rapporto di lavoro aveva diritto a ricevere la somma complessiva di € 5.578,83 dovuti a titolo di TFR e crediti di lavoro per ultime tre mensilità (dicembre 2019, gennaio 2020 e ratei di 13ma e 14ma) così come accertato in sede di ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria;
-che l'art. 2 della legge n. 297 del 1982 prevedeva l'insolvenza del datore di lavoro, la verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva (Corte di Cass. Sez. Lavoro civile Sent. 19.12.2005, n. 27917), proprio al fine di assicurare al lavoratore il TFR e le mensilità;
- che, per quanto attiene alla possibilità per il ricorrente di accedere al Fondo di Garanzia istituito presso l'CP_1, "il diritto del lavoratore alla prestazione del fondo di garanzia dell' CP_1, in caso di insolvenza del datore di lavoro, sorgeva, ove il credito fosse stato accertato nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le specifiche regole di quest'ultima, dovendosi ritenere sufficiente a sorreggere la pretesa di pagamento del lavoratore nei confronti del fondo - in coerenza con i principi comunitari in materia, volti a garantire al lavoratore l'adempimento dei crediti retributivi in caso di insolvenza datoriale l'avvenuta ammissione del credito al passivo, senza la necessità di una preventiva informazione all'Istituto previdenziale della sussistenza dei presupposti e della misura del credito. Ne consegue che il potere di organizzazione e regolamentazione attribuito dalla legge all' CP_1, in riferimento alla determinazione della documentazione da allegare alla domanda del lavoratore, deve essere esercitato secondo criteri di ragionevolezza, così da non vanificare l'esercizio dei diritti riconosciuti al lavoratore” (Corte di Cass. Sez. Lavoro Sent. 19.04.2010, n. 9231);
- che aveva diritto a ricevere dal Fondo di Garanzia dell' CP_1 quanto dovutogli dal datore di lavoro insolvente, infatti: "in tema di intervento del fondo di garanzia dell' CP_1 di cui all'art. 2 del d.lgs. n.
80 del 1992, il trattamento di fine rapporto, che il fondo è tenuto a versare in sostituzione del datore di lavoro in caso di insolvenza di quest'ultimo, costituisce un'obbligazione di contenuto corrispondente a quella gravante sul datore di lavoro, definitivamente accertata con l'ammissione allo stato passivo esecutivo della procedura concorsuale;
ne discende che, nel giudizio conseguente al diniego di corresponsione del trattamento di fine rapporto da parte del fondo di garanzia, non possono essere oggetto di ulteriore valutazione i presupposti fattuali che hanno determinato l'ammissione al passivo del credito, cosicché, qualora il trattamento di fine rapporto sia stato determinato, in sede concorsuale, con parziale commisurazione ad un'anzianità maturata, in precedenza, alle dipendenze di altro datore di lavoro, il lavoratore non è gravato dell'onere probatorio in ordine alle circostanze per le quali, ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto, è stato tenuto conto anche di tale pretesa anzianità, né, conseguentemente, il fondo di garanzia può rifiutare il pagamento eccependo il difetto di prova al riguardo" (Corte di Cass. Sez. Lavoro civile Sent. 24.04.2008, n.
10713);
- che essendo decorso infruttuosamente il termine di legge, fissato dalla normativa vigente in 60 giorni dalla ricezione della domanda, avendo esperito il ricorso amministrativo senza seguito, conveniva in giudizio l' al fine di sentir: "1) accertare e Controparte_1
dichiarare il diritto della ricorrente ad accedere alla tutela disposta dalla vigente legislazione per la liquidazione a carico del fondo di garanzia esistente presso l' Controparte_2
[...] in persona del suo legale rapp.te p.t., e per l'effetto condannare la stessa al
,
pagamento in favore della ricorrente, della somma complessiva di € 5.578,83 di cui € 1.717,44 a titolo di TFR, € 2.146,29 per crediti relativi agli ultimi tre mesi di retribuzione (dicembre 2019/ gennaio 2020), ed € 1.445,10 per ratei di 13ma e 14ma; 2) vittoria di spese e competenze con attribuzione". Regolarmente instaurato il contraddittorio, l'CP_1 si costituiva in giudizio deducendo la prescrizione e l'improcedibilità della domanda, nonché nel merito l'infondatezza della stessa.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese, diritti ed onorari.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter cpc, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato
Per quanto riguarda l'eccezione dell' CP_1 della maturata prescrizione, si evidenzia che il
Fondo di garanzia paga i «crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono>> la data di inizio dell'esecuzione forzata (art. 2, comma 1, lettera b, del d.lgs. n. 80 del 1992). L'art. 2, comma 5, primo periodo, del d.lgs. n. 80 del 1992 stabilisce che il diritto alla prestazione del Fondo si prescrive in un anno. Rileva la Cassazione con la sentenza n. 30712 del 21 dicembre 2017, che “il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: -insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
-formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata”. Secondo i principi generali (art. 2935 cod. civ.), la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. In proposito va condiviso quanto argomentato dai Giudici di legittimità, secondo cui "Occorre valorizzare una nozione di "ordinaria diligenza", peraltro comunemente recepita nella disciplina della prescrizione (fra le molte, Cass.,
S.U., 11 gennaio 2008, n. 576), che non annette rilievo a un ostacolo di mero fatto nell'esercizio del diritto. Il risultare dell'insufficienza delle garanzie non è un imponderabile dato di fatto, ma assurge a elemento costitutivo della fattispecie in esame, così come è delineata dalla legge. Né in tal modo si vanificano le esigenze di certezza, insite nella scelta normativa di fissare un termine di prescrizione.
La possibilità di far valere il diritto, cui l'art. 2935 cod. civ. riconnette il decorso della prescrizione,
è ancorata a parametri oggettivi e presuppone la conoscibilità dei fatti rilevanti ai fini del dies a quo del relativo termine, in armonia con l'effettività della tutela giurisdizionale, presidiata dalla Carta fondamentale (art. 24 Cost.) e perciò non meno rilevante rispetto alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici enfatizzate nel motivo di ricorso. A tale riguardo, si deve tener conto non solo della brevità dl termine di prescrizione, richiamata dai giudici d'appello, ma anche del primario rango costituzionale degl'interessi coinvolti. La disciplina della legge n. 297 del 1982 e del d.lgs. n. 80 del
1992 è preordinata a rendere più incisiva la tutela del lavoratore (artt. 4 e 35 Cost.), con peculiare riguardo alla retribuzione, imprescindibile per assicurargli un'esistenza libera e dignitosa (art. 36
Cost.). 9.- Il canone dell'ordinaria diligenza è immanente a tutta la disciplina che presiede alle azioni del lavoratore a tutela dei propri crediti, nell'ipotesi d'insolvenza del datore di lavoro" (cfr. Corte di Cassazione, sentenza del 20 gennaio 2023, n. 1771). La Corte di Cassazione, inoltre, nella sentenza n.1771/2023, ha osservato che "Il diritto in esame non si perfeziona con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, che li individua nell'insolvenza del datore di lavoro, nella verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo o all'esito di procedura esecutiva'. Ne consegue che, prima del verificarsi di tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' CP_1 e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia (Cass., sez. lav., 24 febbraio 2006, n. 4183, con riguardo alle ultime tre retribuzioni;
negli stessi termini, Cass., sez. lav.,
28 luglio 2011, n. 16617, e 17 dicembre 2005, n. 27917, con riguardo al pagamento del TFR a carico del Fondo di garanzia). La prescrizione decorre, dunque, dal momento in cui si perfeziona in tutti i suoi elementi costitutivi la fattispecie descritta, che condiziona la proponibilità della domanda all' CP_1 (Cass., sez. lav., 3 gennaio 2020, n. 32, punto 11 e conf.). I Giudici di legittimità nella cit. sentenza, al fine di individuare il dies a quo, hanno esaminato le due ipotesi. 1) Quando il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria», il diritto può esser fatto valere e il pagamento può essere dunque richiesto al Fondo di garanzia «[t]rascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo» (art. 2, comma 2, della legge n. 297 del 1982, richiamato dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 80 del 1992).
Pertanto, nel caso di specie, essendo stato lo stato passivo dichiarato esecutivo in data
30.06.2022 e la domanda presentata in data 12.01.2023, non è decorso il termine annuale di prescrizione.
Nel merito, si rileva che per quanto riguarda il credito vantato a titolo ratei 13° e 14° mensilità, CP
l' CP_1 ha specificamente contestato la spettanza di tali voci retributive deducendo che le stesse ין
sono riferite a tutto l'anno e non solo alle ultime mensilità coperte dal Fondo di Garanzia
CP Tale contestazione dell' circa la quantificazione dei ratei di 13° e 14° mensilità è estremamente generica, e si rileva inoltre che la mancata produzione di prospetti di computo analitici
(comunicabili nel mod. SR52) non è dipesa dalla ricorrente. Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che la ricorrente, al momento di trasmissione della domanda amministrativa, non era in possesso del suddetto modello SR52 pur avendone fatto richiesta alla curatela del fallimento (cfr. all. 5 in atti). Nonostante ciò, nel provvedimento di ammissione al passivo, è risultata l'ammissione non solo di € 2.146,29 a titolo di ultime tre mensilità, ma anche di € 1.445,10 a titolo di ratei di 13° e 14°
mensilità e 1.717,44 per TFR. In ogni caso parte ricorrente ha ribadito la fondatezza della sua domanda, richiamando il modello SR54 da lui compilato ed allegato in atti. Orbene, la documentazione offerta è sufficiente a comprovare la verifica effettuata in sede fallimentare del CP credito preteso per cui, anche in ragione della generica contestazione effettuata dall” anche
-
l'importo di € 1.445,10 richiesto a titolo di ratei 13° e 14° mensilità risulta dovuto.
L'eccezione dell' CP_1 circa la scelta del ricorrente di destinare il TFR al fondo complementare è priva di pregio, in quanto il fondo di garanzia tutela il lavoratore anche in caso di distrazione al fondo complementare (cfr. Cass. n. 1935 del 28.01.2025), mentre le ulteriori eccezioni non impediscono la decisione nel merito della controversia.
CP Alla stregua delle suesposte considerazioni, in accoglimento del ricorso, l' va condannato al pagamento in favore di della somma complessiva di € 5.578,33 di cui € Parte_1
1.717,44 a titolo di TFR, € 2.146,29 per le ultime mensilità (dicembre 2019 e gennaio 2020) ed €
1.445,10 per ratei 13° e 14° mensilità. Sono, altresì, dovuti gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione del credito e fino al soddisfo (cfr. quanto statuito in ordine agli accessori nelle decisioni Cass., sez. Unite, 3.10.2002 n. 14220; Cass. lav. 16.8.2004, n. 15945 e
5.5.2008, n. 11009).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il dott. Marta Correggia quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
CP in accoglimento del ricorso, condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 5.578,83 Euro, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione del credito e fino al soddisfo;
CP condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2697,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 16.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia