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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 3321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3321 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel.
Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21/10/2025 nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2051/2024
vertente tra parte domiciliata in VIA E. FERMI,15 01100 rappresentata dall'avv. Parte_1 Pt_1
BOLOGNINI ELAINE
Parte appellante contro parte domiciliata in VIA FAMAGOSTA 8 00192 ROMA rappresentata Controparte_1 dall'avv. MUCCIO GIORGIO
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 454/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo in funzione di Giudice del Lavoro in data 25.6.2024
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in oggetto è stato respinto il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla dott.ssa nei confronti della per il pagamento della somma CP_1 Parte_1 forfettaria di euro 0,25 per assistito/mese di cui all'art. 4, lett. H, punto 4 del Protocollo di Intesa tra la Regione Lazio e le organizzazioni sindacali di categoria. Con spese di lite a carico dell'opponente.
Appella detta sentenza la sulla scorta di due motivi. Parte_1
La dott.ssa si costituisce per resistere al gravame. CP_1
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°°
La dott.ssa , medico di medicina generale operante in regime di convenzione con il Servizio CP_1
Sanitario Nazionale, ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per il mancato pagamento da parte della della somma forfettaria onnicomprensiva di € 0,25 assistito/mese per il Parte_1 periodo dell'emergenza COVID prevista dal Protocollo di Intesa, integrativo dell'Accordo Collettivo Nazionale del 28 ottobre 2020 e dell'Accordo Collettivo Nazionale del 27 ottobre 2020, tra Regione Lazio e OO.SS. della medicina generale e firmatarie Controparte_2 degli ACN per il rafforzamento dell'attività di prevenzione ed indagine epidemiologica del virus SARS-CoV-2, approvato dalla Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 852 del 17.11.2020, il cui art. 4 lettera H punto 4, recita testualmente: “si prevede l'erogazione a tutti i Medici di Medicina Generale di una somma forfettaria onnicomprensiva di € 0,25 assistito/mese per il periodo dell'emergenza”.
Tanto sul presupposto che, in base alla richiamata Delibera della Giunta Regionale, TUTTI i medici di medicina generale, compresa la ricorrente, avessero diritto al pagamento delle somme in questione.
Parte In sede di opposizione decreto ingiuntivo la ha sostenuto, in via pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva, da ravvisarsi invece in capo alla Regione Lazio quale ente incaricato del pagamento del corrispettivo, ciò per avvertite esigenze di controllo della spesa pubblica, distribuzione del finanziamento, valutazione dei risultati conseguiti dal servizio sanitario e controllo dell'uniformità delle prestazioni sanitarie erogate, nonché delle tariffe di pagamento delle prestazioni in regime convenzionale.
Nel merito ha rilevato che il Protocollo di intesa aveva previsto l'inserimento nella rete regionale di sorveglianza epidemiologica per SARS-Co V-2 dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di libera scelta “ai fini dell'esecuzione del test antigenico (o altro che dovesse essere autorizzato) per la rapida identificazione dei casi di positività al virus SARS-Co V-2 e all'adozione di tutte le misure di isolamento in caso di positività, subordinando ogni corresponsione economica alla finalizzazione delle risorse alla presente deliberazione” ,
All'art. 2 veniva stabilito che, in attuazione di quanto sopra, ai medici di medicina generale “è affidata l'esecuzione dei test antigenici rapidi” e all'art. 3 che i medici di medicina generale dispongono per i soggetti risultati positivi al Covid – 19 il periodo di inizio e di fine isolamento con adozione del provvedimento contumaciale e impartiscono disposizioni ai contatti stretti. Con l'art. 4 veniva regolato lo svolgimento delle attività di esecuzione del test, del tracciamento e delle azioni di contenimento dei MMG, secondo il seguente percorso: A- Il test viene effettuato su prenotazione e previo triage telefonico su casi sospetti e su contatti stretti asintomatici individuati dal MMG o segnalati dal Dipartimento di Prevenzione o per l'eventuale termine della quarantena e dell'isolamento; B- L'attività di testing deve essere assicurata e deve essere garantita presso il proprio studio o Parte presso locali messi a disposizione dalla o dalla Regione;
C- Vengono riaperti i termini per chiedere gli incentivi per assumere personale di studio o infermieristico per aumentare la capacità ricettiva dello studio;
Parte_ D- In caso di positività del tampone eseguito dal va fatta la comunicazione al paziente, la registrazione della prestazione sul sistema regionale integrato con quello nazionale (nelle more dell'attuazione delle disposizioni del DL 137/2020 i medici comunicano il dato al Parte SISP della al fine del tracciamento degli eventuali ulteriori contatti in ambito lavorativo o altro, va adottata la misura di quarantena o isolamento fiduciario, compresa la certificazione di malattia in attesa del tampone di conferma e deve essere istruito il paziente sulle cautele da seguire;
in caso di negatività il medico che effettua il tampone rilascia la debita attestazione al paziente e trasmette l'esito sulla piattaforma regionale o nazionale. E- I test antigenici o altro test vengono forniti dal Commissario per l'emergenza Covid – 19 unitamente ai DPI (Dispositivi di Protezione Individuale mascherine, visiere e camici) F- Vengono messi a disposizione corsi formativi per l'esecuzione dei tamponi nasofaringeo ed il corretto uso dei DPI;
G- Deve essere certificato il periodo di isolamento e di quarantena per i soggetti positivi ed i contatti stretti;
H- Viene regolato il relativo “trattamento economico”, su cui il medico fonda la propria pretesa, così testualmente: “1. Per la somministrazione dei tamponi antigenici rapidi o altro test equivalente individuato la tariffa dell'attività svolta presso gli studi medici o altre sedi autonome è pari ad € 18,00 (diciotto) se l'attività è svolta fuori dagli studi medici in sedi Parte messe a disposizione dalle è pari a € 12,00(dodici).
2. La retribuzione verrà erogata all'effettivo medico registrante la prestazione, mensilmente mediante rilevazione delle registrazioni presenti in piattaforma. 3. …omissis… 4. Oltre all'importo di cui al comma 1, per l'esecuzione del tampone rapido come sopra descritta, si prevede l'erogazione a tutti i Medici di Medicina Generale di una somma forfettaria omnicomprensiva di € 0,25 assistito/mese per il periodo dell'emergenza, facendo salve eventuali modifiche, anche integrative dell'AIR”. Nella parte finale del Protocollo vengono regolate le procedure di prelievo rinofaringeo e disinfezione. Secondo l'azienda opponente la semplice lettura del Protocollo evidenzia con chiarezza come lo stesso regoli l'effettuazione dei test antigenici da parte dei medici di medicina generale e l'adozione da parte degli stessi di tutte le misure di isolamento in caso di positività, così come l'art. 4 lettera H dello stesso Protocollo disciplina il trattamento economico solo relativamente alle attività svolte
“per l'esecuzione del tampone rapido come sopra descritta”, mentre la dicitura “oltre” , riferita al compenso, significa “in aggiunta a”, nel senso che solo i medici che hanno ricevuto l'importo previsto per l'effettiva effettuazione dei tamponi possono “aggiungere” la somma forfetaria sopra citata.
Nella specie la ricorrente non aveva dedotto di aver svolto alcuna attività di cui al Protocollo in esame, né altre, e nemmeno aveva aderito alla campagna di esecuzione dei test antigenici;
mancava anche la prova della “finalizzazione delle risorse” a cui la delibera ed il Protocollo di cui è causa subordinano la corresponsione economica. Parte Il Tribunale, preliminarmente disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della ha ritenuto nel merito infondata la tesi di parte opponente sul rilievo che l'ambiguità del testo della norma de qua imponeva una lettura sistematica dell'Accordo, la quale induceva a ritenere affidate ai medici 2 distinte attività: quella di esecuzione dei test antigenici rapidi (art.2) e quella dei successici provvedimenti (art.3), quest'ultima definita dal preambolo dell'art. 4 come attività di tracciamento e contenimento.
Conclude pertanto il giudice:
“ È ragionevole ritenere che a tale diversità di attività corrisponda una diversità di remunerazione. Il comma 1, dell'art. 4, lett. H, riconosce € 18 (o € 12 per attività svolta fuori dagli studi medici, in Part sedi messe a disposizione dalle per la somministrazione dei tamponi, mentre il successivo comma 4 prevede un ulteriore importo - non a caso disciplinato da un diverso comma e calcolato secondo criteri statistici (€ 0,25 paziente/mese) - per compensare le ulteriori attività obbligatorie di tracciamento e contenimento, a prescindere dall'effettuazione dei tamponi. Con riferimento al Part caso di specie, la non risulta aver contestato lo svolgimento da parte dell'opposta delle predette attività di tracciamento e contenimento. Ne deriva la spettanza dell'emolumento”.
Parte Con il primo motivo di gravame la lamenta la erronea pronuncia sul difetto di legittimazione passiva.
Con il secondo motivo lamenta la errata interpretazione e applicazione della disciplina di riferimento, laddove il giudice afferma che “le attività di esecuzione dei test e i conseguenti provvedimenti di tracciamento, quarantena, ecc previsti dal Protocollo siano due distinte attività indipendenti tra loro”, attribuendo poi ad ognuna due diverse remunerazioni, quando invece proprio la lettura complessiva delle molteplici statuizioni del Protocollo dimostra che il compenso aggiuntivo spetta solo ai medici che già avevano eseguito i test antigenici, nella unitarietà della delle disposizioni del Protocollo medesimo.
Anche il solo dato letterale della lettera H del punto 4 smentisce la interpretazione fornita dal giudice: la locuzione “Oltre”, significando “in aggiunta a”, conferma la volontà delle parti firmatarie di attribuire una somma aggiuntiva ai medici che si rendevano disponibili per l'esecuzione dei tamponi.
Parte_ La ratio complessiva dell'Accordo era quella di coinvolgere i all'esecuzione dei tamponi in un momento di massima emergenza per la pandemia in atto.
Il punto 2 - lett. H - art. 4 del Protocollo prevede la registrazione su un'apposita piattaforma Parte_ telematica “Gestione Compensi” soltanto dei che accettavano di eseguire i test e le attività connesse.
Parte Non rispondeva al vero che la non avesse contestato il mancato svolgimento da parte della Parte
di tutte le attività del Protocollo, comprese quelle di tracciamento, e del resto la CP_1 contestava anche l'adesione alla campagna dei test, rispetto alla quale depositava la nota 78407 del 13.10.2023.
Nulla ha dedotto il giudice in merito alla mancata prova della “finalizzazione delle risorse” a cui la delibera ed il Protocollo di cui è causa subordinando la corresponsione economica.
L'appello è fondato.
Su analoga fattispecie questa stessa Corte si è di recente pronunciata con la sentenza n. 4240/2024 pubbl. il 03/12/2024, che viene qui richiamata ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp att. cpc, precisando che in quel caso il medico aveva svolto solo parte dell'attività del Protocollo (quella di tracciamento e contenimento), e non quella di somministrazione dei test antigenici, mentre nel caso in esame la dott.ssa non risulta addirittura aver svolto alcun tipo di attività descritta nel CP_1
Protocollo: è vero infatti che la odierna appellata non ha aderito alla campagna dei test, né ha Parte svolto, per non averlo dedotto e per averlo anzi contestato la alcuna restante attività indicata nell'Accordo.
Il precedente di questa Corte risulta dunque a maggior modo aderente alla fattispecie in esame, in cui la dottoressa non risulta aver assolto ad alcuno dei compiti previsti nel Protocollo.
Così C.A. Roma sent. n. 4240/2024:
“A sostegno della pretesa azionata in primo grado, la dott.ssa (con il rinunciante Pt_3 CP_3 avevano dedotto che, avuto riguardo alla tipologia dei compiti dei Medici di Medicina Generale (MMG) come previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale ex art. 8 D. Lgs. 502/92 e dagli Accordi Integrativi Regionali (quale da ultimo quello stipulato il 31.3.2022) e alle modalità del loro espletamento, erano da ritenersi estranee a detti compiti tutte le attività derivanti dalla gestione della pandemia da Covid 19, Part attribuite “ex lege” al Dipartimento di prevenzione delle quali attività di sorveglianza sanitaria ex art. 7 del D. Lgs. 502/92; all'interno del Dipartimento di Prevenzione era in particolare la UOC SISP (Servizio Igiene Sanità Pubblica) ad avere competenza diretta ed esclusiva nell'ambito della sorveglianza sanitaria e pertanto, nella specie, della gestione della emergenza sanitaria da COVID – 19 per l'esecuzione di tamponi e la registrazione/trasmissione dei dati.
Stante l'incremento esponenziale dei contagi a livello nazionale, un Protocollo di Intesa tra la Parte_ Regione Lazio e alcune sigle sindacali di aveva reso possibile per questi ultimi, dietro il riconoscimento di un corrispettivo economico, l'esecuzione di test antigenici rapidi (18 euro per somministrazione) e l'adozione di tutte le misure di isolamento in caso di positività (indennità forfettaria di 0,25 euro per assistito/mese). In un secondo momento, stante la impossibilità della Regione Lazio di garantire i requisiti di sicurezza nell'esecuzione del tampone, si è condizionato Parte_ tale ultimo adempimento all'adesione del singolo rimanendo però obbligatorie, indipendentemente da tale adesione, le altre attività previste nel Protocollo (art. 4 punti D e G), sempre di pertinenza del SISP. Trattavasi delle attività puntualmente indicate alla pagina 8 del ricorso: -per i soggetti risultati positivi al Covid-19: disporre il periodo di inizio e fine dell'isolamento con conseguente adozione del provvedimento contumaciale, ad integrazione Part dell'attività svolta dai Servizi di Igiene e Prevenzione della che cureranno, a seguito del ricevimento della segnalazione, le azioni di intervento finalizzate alle indagini epidemiologiche, - per i contatti stretti di soggetti risultati positivi: provvedere al tracciamento mediante intervista del paziente e disporre il periodo di inizio e fine della quarantena, con conseguente adozione del provvedimento contumaciale che deve essere trasmessa ai Servizi di Igiene Pubblica per gli adempimenti di competenza finalizzati alle indagini epidemiologiche, - per i fragili: le certificazioni della condizione, - per il rientro al lavoro: la certificazione di avvenuta negativizzazione, - per il green pass: la sospensione e la riattivazione dello stesso in relazione alle comunicazioni di positività, - per la campagna vaccinale: gli esoneri e/o l'indirizzo dei pazienti per gli esoneri e/o per i tipi vaccinali consigliabili. Ai fini dell'erogazione del compenso, però, il sistema informatico Part della consentiva al medico di medicina generale di utilizzare un'unica voce, denominata
“Adesione Test Antigenici”, cosicchè il medico che non vi aveva aderito, ma comunque avesse svolto le altre attività obbligatorie di cui sopra, non aveva modo di ottenere l'erogazione dell'indennità forfettaria di euro 0,25 prevista al punto 4 lett. H. La richiesta di erogazione Part inoltrata alla tramite il aveva ricevuto riscontro solo parziale, poiché nella nota del CP_3 Part 12.11.2021 la dichiarava espressamente che il pagamento della somma viene corrisposto direttamente dalla Regione solo ai medici che avevano aderito alla Manifestazione di interesse relativa all'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi degli assistiti, e per i quali era stata specificata, sul programma regionale che gestisce compensi, la relativa voce. La Regione, cui il 21.12.2021 veniva inviata la stessa richiesta, rispondeva che l'indennità spettava solo ai medici aderenti alla somministrazione poiché prevista “oltre all'importo di cui al comma 1, per l'esecuzione del tampone rapido….”. Poiché la ricorrente aveva svolto tutte le attività obbligatorie di cui sopra anche non aderendo, dopo un primo momento di obbligatorietà, alla somministrazione dei tamponi presso il suo studio, aveva comunque maturato il diritto all'indennità forfettaria, dovuta a tutti i medici di medicina generale secondo la lettera H. La volontà delle parti espressa dalle parti nel Protocollo al punti 4 della lettera H era infatti quella di prevedere l'indennità onnicomprensiva di 0,25 per TUTTI i medici di medicina generale per il periodo di emergenza, ciò emergendo dalla lettera del punto 4 lett. H: “Oltre all'importo di cui al comma 1, per l'esecuzione del tampone rapido come sopra descritta, si prevede l'erogazione a tutti i medici di medicina generale di una somma forfettaria onnicomprensiva di Euro 0, 25/ assistito mese per il periodo dell'emergenza…” .
Il Tribunale ha condiviso la tesi di parte ricorrente, previa declaratoria della propria giurisdizione Part e riconoscimento della legittimazione passiva della
Sulla giurisdizione ha ritenuto che gli importi richiesti inerissero ad un rapporto di lavoro di natura convenzionale che lega il medico di medicina generale all e la Regione Controparte_4
Lazio, e la giurisprudenza delle Sezioni Unite aveva in un caso analogo (impugnazione dell'Accordo provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale dell'11 febbraio 2007, stipulato tra le organizzazioni sindacali e la Provincia di Bolzano e relativo all'erogazione di prestazioni assistenziali) escluso ogni profilo di oggettivo rilievo pubblicistico (Cassazione Civile, Sez. Un., 07/01/2014, n.67.). Parimenti infondata risultava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla in quanto l'Azienda è Parte_4 CP_4 comunque parte del rapporto di lavoro di natura convenzionale che lega il medico di medicina generale appunto con l'Azienda Sanitaria e la Regione Lazio, cui inerisce in definitiva la pretesa azionata.
Nel merito ha così motivato: “ Passando al merito della controversia, deve in primo luogo riportarsi il testo dell'art.4 lett. H del Protocollo d'Intesa, rubricato “Trattamento economico“, su cui la ricorrente fonda la propria pretesa: “1. Per la somministrazione dei tamponi antigenici rapidi o altro test equivalente individuato la tariffa dell'attività svolta presso gli studi medici o altre sedi autonome è pari ad € 18,00 (diciotto) se l'attività è svolta fuori dagli studi medici in sedi messe Part a disposizione dalle è pari a € 12,00(dodici).
2. La retribuzione verrà erogata all'effettivo medico registrante la prestazione, mensilmente mediante rilevazione delle registrazioni presenti in piattaforma. 3. …omississ… 4. Oltre all'importo di cui al comma 1, per l'esecuzione del tampone rapido come sopra descritta, si prevede l'erogazione a tutti i Medici di Medicina Generale di una somma forfettaria omnicomprensiva di € 0,25 assistito/mese per il periodo dell'emergenza, facendo salve eventuali modifiche, anche integrative dell'AIR”. Il tenore letterale della previsione è intrinsecamente ambiguo, sicché l'interpretazione non può che fondarsi su una valutazione complessiva delle circostanze. Se da un lato è innegabile che il Protocollo d'Intesa abbia inteso coinvolgere i medici nell'effettuazione dei tamponi, peraltro con limitato successo dell'iniziativa, è altresì vero che altre funzioni di profilassi delle malattie contagiose, di competenza del Dipartimento di Prevenzione sono state a costoro delegate a prescindere da una formale accettazione. In tal senso depone lo stesso Protocollo d'Intesa, laddove individua le esigenze sottostanti all'accordo, che ha ritenuto “necessario ai fini della gestione dell'emergenza sanitaria in corso che ha evidenziato l'aumento dei casi di infezione nell'ultimo periodo: - potenziare la risposta territoriale valorizzando il contributo professionale della Medicina Generale quale primo contatto del paziente, puntando sulla capillarità degli studi medici;
- potenziare le attività di prevenzione e controllo del contagio in modo capillare sul territorio, rilevando con tempestività i casi emergenti allo scopo di isolare i contatti stretti;
… - aumentare la vigilanza e potenziare l'attività di indagine epidemiologica con tracciamento dei contatti (contact tracing) assicurandola in modo tempestivo anche per una identificazione rapida dei focolai per conseguenti azioni di intervento in caso di diagnosi confermata di COVID-I9; - agevolare l'esecuzione del test SARS- CoY-2 in caso di rientro a scuola;
- garantire alla cittadinanza una rapida comunicazione dell'esito dei test SARS-CoV-2 per la ripresa dell'attività lavorativa, senza ulteriori ostacoli burocratici;
- gestire in modo coordinato il possibile impatto sul SSN dell'attesa epidemia influenzale nel periodo dicembre 2020- marzo 2021, assicurando per quanto più possibile la necessaria discriminazione tra le patologie influenzali e COVID-l9” (doc. E fascicolo ricorrente).
Tale delega di funzioni proprie del Dipartimento di Prevenzione travalica di gran lunga l'effettuazione dei tamponi e giustifica il riconoscimento forfettario della somma di euro 0,25 assistito/mese, non a caso quantificata sulla base di un calcolo effettuato secondo criteri statistici, che deve intendersi riferita a tutti i medici di medicina generale, allo scopo di compensare l'aggravio di attività a prescindere dall'effettuazione dei tamponi. Le convenute d'altronde non hanno specificamente e tempestivamente contestato l'attività di “tracciamento” che la ricorrente deduce di avere svolto”.
Con i motivi dell'appello principale la Regione Lazio lamenta: 1) - la contraddittoria pronuncia sulla giurisdizione. 2) - la erronea pronuncia circa la mancata specifica contestazione della Regione in merito al mancato svolgimento di attività ulteriori rispetto all'effettuazione dei tamponi. Violazione dell'articolo 2697 c.c. 3) - la erronea interpretazione del Protocollo d'Intesa. 4) - la omessa pronuncia sulla prescrizione del credito ex art. 2955 n. 2 c.c .
Quanto al primo motivo, sostiene l'appellante che l'atto che fa sorgere l'interesse al ricorso è la Deliberazione delle Giunta Regionale di approvazione del Protocollo di Intesa, quindi un provvedimento amministrativo che regola l'esercizio di una funzione amministrativa e che, anche qualora concertato con la parte privata, non perde la natura pubblicistica (art. 11 legge 241-90). Lo stesso Tribunale aveva individuato una delega ai medici di funzioni proprie del Dipartimento di Prevenzione, e del Protocollo come atto che contiene una delega di funzioni amministrative. La tesi non convince. Invero, la norma di cui si discute è all'interno di un Protocollo integrativo dell'ANC Parte_ (concluso per disciplinare un ambito epidemiologico dell'attività dei , che per definizione è un accordo d'intenti, e non un atto unilaterale della PA adottato in virtù dei suoi poteri autoritativi. Tutte le difese, anche di parte appellante, svolte nel presente giudizio vertono del resto sulla corretta interpretazione della volontà delle parti sociali trasfusa nel menzionato Protocollo d'Intesa, rispetto al quale rilevano posizioni di diritto soggettivo. Ne deriva la correttezza impugnata sentenza in ordine alla affermata giurisdizione del giudice ordinario.
Nel merito, la Corte ritiene di esaminare prioritariamente il terzo motivo di appello, che risulta, ed in via dirimente, fondato. L'interpretazione della norma inserita all'articolo 4 punto 4 lettera H del protocollo di intesa di cui si discute deve essere resa alla luce dell'accordo ACN della Medicina Generale del 28/10/2020 il quale contiene “specifiche disposizioni negoziali per il potenziamento dei servizi erogati dalla medicina generale per il coinvolgimento dei MMG nel rafforzamento dell'attività di prevenzione ed il coinvolgimento dell'indagine epidemiologica attraverso l'accertamento diagnostico al fine di contribuire ad identificare rapidamente i focolai e ad isolare i casi” . Il servizio di medicina generale sarebbe stato così rafforzato, evitando che la prevenzione Part sanitaria, in periodo emergenziale, ricadesse unicamente sul dipartimento di prevenzione della . E' dunque chiaro già da tale Accordo che il coinvolgimento dei MMG riguarda necessariamente anche il momento diagnostico, che presuppone l'esecuzione del tampone, funzionale alla diagnosi, Parte_ e che inerisce alla fase di apertura dell'unico, complesso procedimento affidato ai nel contributo alla prevenzione.
Nell'Accordo suddetto il coinvolgimento dei MMG anche nella somministrazione dei tamponi antigenici era però inteso come obbligatorio (“per l'esecuzione dei tamponi antigenici rapidi che saranno gratuiti per i cittadini mentre a medico saranno riconosciuti 18 euro se il test viene effettuato nello studio del medico e 12 euro se effettuato al di fuori dallo studio, nelle Case della Part Salute, in locali predisposti dalle nei tendoni della Protezione Civile. L'accordo non prevede volontarietà: tutti i medici di medicina generale hanno l'obbligo di eseguire i test rapidi”) e proprio tale obbligatorietà aveva fatto sorgere l'esigenza, alle luce delle difficoltà, espresse a livello sindacale, di predisporre tutti gli studi professionali all'effettuazione in sicurezza dei tamponi, di stabilire che l'inserimento del medico nella rete regionale di sorveglianza epidemiologica avvenisse su base volontaria, prevedendo al contempo un sistema di incentivi economici che remunerassero sia le attività legate alla somministrazione dei tamponi, sia quelle legate alla successivo monitoraggio del caso (è pacifico che la ricorrente, dopo un primo momento di obbligatorietà dei tamponi, non ha fornito la propria disponibilità ad eseguirli). Nelle premesse e nei considerata dalla Delibera di approvazione e del Protocollo di Intesa allegato, sono contenute espressioni che inequivocabilmente rimandano:
Parte_ 1. al coinvolgimento del come concetto unico, comprensivo delle attività diagnostiche e di quelle accessorie alla rilevata positività del paziente;
2. alla necessità di una tempestiva identificazione dei casi positivi e del loro isolamento, rapidità Parte_ evidentemente garantita solo da una diagnosi effettuata dallo stesso non appena appresa l'esistenza di un caso dubbio, e non acquisita aliunde (es. dal risultato di tamponi eseguiti in farmacie o presso HUB), come tale assoggettata a tempistiche dallo stesso medico non controllabili;
Parte_ 3. all'esigenza che il fornisca il proprio contributo professionale costituendo egli il primo contatto con il paziente, esigenza soddisfatta solo ove il medico attenda anche al momento diagnostico. Si vedano a tal proposito le espressioni: -CONSIDERATO che l'ACN contiene specifiche disposizioni negoziali per il potenziamento dei servizi erogati dalla medicina generale e dalla pediatria di libera scelta per il coinvolgimento dei medici e dei pediatri nel rafforzamento dell'attività di prevenzione ed il coinvolgimento nell'indagine epidemiologica attraverso l'accertamento diagnostico al fine di contribuire ad identificare rapidamente i focolai e ad isolare i casi;
-RITENUTO necessario ai fini della gestione dell'emergenza sanitaria in corso che ha evidenziato l'aumento dei casi di infezione nell'ultimo periodo: - potenziare la risposta territoriale valorizzando il contributo professionale della della Controparte_5 Controparte_6 quale primo contatto del paziente, puntando sulla capillarità degli studi medici;
- potenziare le attività di prevenzione e controllo del contagio in modo capillare sul territorio, rilevando con tempestività i casi emergenti allo scopo di isolare i contatti stretti;
- CONSIDERATO che come previsto, per Medicina e Pediatria, dagli articoli 3 e 4 dei rispettivi ACN del 30 ottobre 2020, l'organizzazione dell'esecuzione dei tamponi antigeni rapidi è demandata alla contrattazione integrativa regionale;
- PRESO ATTO che la Regione Lazio e le OO.SS. di categoria già firmatarie dell'Accordo Nazionale del 30 ottobre 2020, in applicazione dello stesso hanno elaborato e sottoscritto il protocollo di Intesa allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1) nel quale si dispone l'inserimento, nella rete regionale di sorveglianza epidemiologica per SARS-CoV-2, dei Medici di Medicina Generale ai fini dell'esecuzione del test antigenico (o altro che dovesse essere autorizzato) per la rapida identificazione dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 e all'adozione di tutte le misure di isolamento in caso di positività. Coerentemente, l'art. 4 del Protocollo (il cui punto 4 lettera H disciplina il trattamento economico) va a regolamentare l'insieme delle attività demandate ai Parte_
individuandole in primis nell'esecuzione dei tamponi (momento diagnostico) e poi nel tracciamento dei casi e nelle azioni di contenimento. Invero la disposizione, nella sua globalità, detta le regole per l'utilizzo del test (lett. A), per l'organizzazione dell'attività di testing (lett. B), per gli incentivi nel caso manchino i collaboratori di studio o infermieristici (lett. C), per la trasmissione dell'esito del tampone (lett. D), per la fornitura di test e DPI (lett. E), per la formazione (lett. F) e per le certificazioni (lett. G). La lettera D, in particolare, contiene l'elenco delle attività accessorie successive all'esecuzione del tampone, che l'originaria ricorrente dichiara di avere svolto e che ritiene debbano essere remunerate indipendentemente da tale ultimo adempimento. Ma la lettera D si apre con il riferimento al “medico di medicina generale che esegue il tampone in caso di risposta positiva al test”: ne deriva che il trattamento economico, di seguito disciplinato alla lett. H, non può che essere, parimenti, riferito al medico di medicina generale che esegue il tampone avendone ricevuto risposta positiva.
La specifica disposizione del Protocollo di Intesa qui in esame (art. 4 punto 4 lett. H), inscritta nel perimetro del contesto sopra evidenziato e letta nel suo significato letterale e nella sua collocazione sistematica, evidenzia che le parti hanno inteso remunerare il complesso delle attività dei MMG funzionali all'indagine epidemiologica, che appunto inizia con la diagnosi, indubbiamente il momento più impegnativo per il medico, poiché richiede un'organizzazione in sicurezza delle relative attività, che va dall'utilizzo di DPI all'accesso/deflusso regolamentato dei pazienti presso e dallo studio;
a fronte di tale impegno, l'attività diagnostica compiuta negli studi dei medici di medicina generale è quella deputata a garantire però una distribuzione capillare dei pazienti sul Part territorio, comportando uno sgravio rilevante delle incombenze a carico delle nel momento più cruciale dell'indagine epidemiologica.
Pertanto, la disposizione della lett. H, nella parte in cui prevede che oltre al compenso per la somministrazione dei tamponi antigenici rapidi, o altro test equivalente individuato, sia dovuta a
“TUTTI i medici di medicina generale” l'erogazione di una indennità onnicomprensiva, utilizza in modo fuorviante il termine TUTTI, che non può che riferirsi, ancora una volta, ed in via di conseguenzialità logica con quanto previsto nell'incipit della lettera D e nella complessità degli incombenti demandati, solo e soltanto a tutti i medici che abbiano scelto di somministrare i test, e non anche a quelli che abbiano scelto di svolgere esclusivamente le attività successive a detta somministrazione, peraltro non rinvenendosi in alcuna parte del Protocollo d'Intesa un riferimento alla perdurante obbligatorietà dei soli adempimenti accessori, che giustifichi l'erogazione di un compenso separato da quello previsto per il testing.
La ratio del frazionamento delle erogazioni di cui alla lettera H riposa invero sulla diversa natura e sul diverso criterio di liquidazione dei compensi (corrispettivo e indennitario) collegati all'una e all'altra tipologia di adempimento, e non sulla diversa platea di destinatari, non potendosi perciò inferire alcuna autonoma indennizzabilità delle attività svolte dai medici di medicina generale che non abbiano aderito alla somministrazione dei tamponi e che non siano registrati sulla piattaforma dedicata agli aderenti.
Che questa fosse la reale volontà delle parti è confermato dalla predisposizione, nel programma informatico della Gestione dei pagamenti della Regione, di un'unica voce, denominata “Adesione Test Antigenici”, a significare che solo questa, e non anche le ulteriori attività, consentivano al medico di ottenere l'erogazione dell'indennità forfettaria di euro 0,25 prevista al punto 4 lett. H. D'altro canto le attività accessorie, per come anche rilevabili dalla documentazione allegata dall'appellata dott.ssa alla memoria di costituzione in appello, consistono nell'espletamento Pt_3 di incombenti svolti in via informatica (nel caso di specie mail di segnalazione paziente sintomatico, comunicazione contatto convivente, chiusura quarantena), che vanno senza dubbio a sommarsi, in periodo emergenziale, a quelli di ordinaria gestione del paziente, ma che assolutamente non ricadono in quelli che le parti firmatarie del Protocollo hanno concordato di remunerare con l'indennità forfettaria, confluendo invece nei compiti istituzionali del medico, oltretutto svolti in periodo che, per le norme di contenimento del contagio allora vigenti, nemmeno scontavano l'aggravio delle visite dei pazienti in studio”.
L'appello va dunque accolto, e la sentenza oggetto di gravame riformata nei termini di cui in Parte motivazione, con conseguente accoglimento dell'originaria opposizione della e revoca dell'opposto decreto.
Stante la novità della questione e la obiettiva incertezza della lite determinata dalla ambigua formulazione del dato contrattuale, le spese del doppio grado possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della impugnata sentenza, accoglie il ricorso in opposizione proposto dalla in primo grado e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Roma, 21.10.2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste