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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/04/2025, n. 2151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2151 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5276/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5276/2018
Oggi 18 aprile 2025 ad ore 09:18 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv Canale su delega dell'avv. Cinquerrui e l'avv. Verdemare.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Canale precisa le conclusioni come da citazione insistendo preliminarmente nell'ammissione di tutte le istanze istruttorie di cui in atti, con particolare riguardo alle prove testimoniali volte a comprovare, tra le altre circostanze, l'effettività delle violenze subite dalla propria assistita ad opera del convenuto, le confidenze circa le stesse come riferite dall'attrice alla madre all'atto del compimento della maggiore età e la circostanza che lo stesso convenuto avrebbe usato analoghe violenze anche nei confronti di altra persona;
discute oralmente la causa come da atti. A domanda del Giudice, l'avv. Canale riferisce che a seguito della querela a su tempo sporta dall'attrice nei confronti del convenuto, il relativo procedimento venne archiviato per mancata identificazione del responsabile. L'avv. Verdemare precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e memoria ex art. 183, co. VI, 2) c.p.c., preliminarmente insistendo nelle richieste istruttorie già formulate in atti;
discute oralmente la causa come da difese in atti, rilevando che l'azione risarcitoria è prescritta perché il termine di prescrizione applicabile ai sensi dell'art. 2947 comma 3 c.c. e dell'art. 157 c.p. (nella formulazione novellata dalla legge “ex-Cirielli”) è decennale e decorre, per quanto emerso dal procedimento, non al più tardi dal compimento della maggiore età dell'attrice; esibisce la richiesta a suo tempo formalizzata dalla Procura della Repubblica di Catania di archiviazione di ogni accusa nei confronti del convenuto per i fatti di causa, rilevando che anche tale atto conferma la tesi in questa sede sostenuta in punto di prescrizione (si richiama sul punto anche quanto statuito da Cass. pen. 3385/2017); ribadisce che non vi è agli atti alcuna prova che suffraghi la responsabilità del convenuto in ordine ai fatti di causa;
discute oralmente la causa come da atti.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott. Gabriele Gulletta sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n. 5276/2018 promossa da:
( ) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso l'avv. EMILIANO CINQUERRUI in VIA ALOI 26, CATANIA
contro
) rappresentato, difeso ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'avv. FRANCESCO VERDEMARE in VIA ASIAGO 53, CATANIA
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. Deve rigettarsi la domanda di risarcimento del danno proposta da , essendo il Parte_1
diritto rivendicato dalla parte attrice prescritto.
La disciplina normativa che soccorre ai fini del computo del termine di prescrizione per il fatto illecito lamentato dalla signora – la quale imputa al convenuto la Controparte_1
perpetrazione, in suo danno, di atti di violenza sessuale asseritamente compiuti nel corso degli anni '80 del secolo scorso e sino ai primi anni '90 - si rinviene, in linea generale, agli artt. 519 (violenza carnale)
e 521 c.p. (atti di libidine violenti), nella loro formulazione ratione temporis applicabile.
Secondo il cit. art. 519, co. I e II c.p., chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con una persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli anni quattordici. pagina 2 di 5 Ai sensi del cit. art. 521 c.p.c., inoltre, chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo. Alle stesse pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine su sé stesso, sulla persona del colpevole o su altri.
I fatti descritti da parte attrice a pagg.
1-2 della citazione appaiono potenzialmente rientrare nel novero delle condotte sopra descritte.
Ora, qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso (il che ben si attaglia alla controversia in esame, essendo pacifico che alcun processo penale è stato mai promosso, sino ad oggi, nei confronti del in relazione ai fatti per cui è causa), CP_1
all'azione risarcitoria si applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947, co.
III, prima parte c.c.) perché il giudice, in sede civile, accerti incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi (Cass. 27337/2008).
Nel caso in esame, l'art. 157, co. I c.p. – nella sua formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie – stabilisce che la prescrizione estingue il reato in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni, ed in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni: trattasi, pertanto, di termine di prescrizione in ogni caso più lungo di quello quinquennale previsto dall'art. 2947, co. I
c.c., il quale peraltro - sia che si voglia considerare applicabile alla fattispecie il termine di cui all'art. 157, co. I, 2) c.p., sia che si voglia considerare applicabile quello più breve ex art. 157, co. I, 3) c.p.c. – risulta essere interamente decorso alla data di pendenza della presente controversia.
Come chiarito anche dall'arresto giurisprudenziale sopra menzionato, il termine di prescrizione decorre dalla data del fatto, da intendersi come riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza dell'eziologia causale del danno lamentato (Cass.
1263/2012; Cass. 27337/2008).
pagina 3 di 5 Tale assunto, del resto, non è controverso tra le parti, le cui tesi difensive divergono, tuttavia, in relazione all'individuazione, nel caso di specie, del suddetto dies a quo.
Secondo l'opinione del Tribunale, tale momento può essere individuato, al più tardi, al compimento della maggiore età da parte dell'attrice (9 luglio 2001) – prova ne è non solo quanto allegato dalla stessa signora al capitolo 8) articolato a pag. 6 della citazione, ma anche quanto ribadito, nei medesimi termini, dal procuratore di parte attrice all'odierna udienza su tale specifico punto, sicché, finanche volesse applicarsi a tutti i fatti illeciti sopra descritti in atti il più lungo termine di quindici anni (decorrente dalla suddetta data del 9 luglio 2001), esso sarebbe comunque irrimediabilmente spirato il 9 luglio 2016, senza che la abbia dato prova di aver inoltrato al convenuto, entro tale Pt_1
lasso di tempo, qualsivoglia atto d'interruzione della prescrizione.
Non è dato, poi, pervenirsi a diverse conclusioni nemmeno ove si optasse – in relazione ad alcuni o anche a tutti i fatti descritti in citazione – per il più breve termine di prescrizione decennale previsto sia dall'art. 157, co. I, 3) c.p.c. (nella sua formulazione ratione temporis ritenuta applicabile dal
Tribunale nei termini sopra specificati), sia dall'art. 157 c.p. nella formulazione richiamata dal difensore di parte convenuta all'odierna udienza sulla base di quanto statuito da Cass. pen. 3385/2016 per effetto della sopravvenienza della l. 5 dicembre 2005, n. 251 e della l. 1° ottobre 2012, n. 172 – tesi, quest'ultima, peraltro non condivisibile perché si verte pur sempre, nel caso di specie, in tema di responsabilità (extracontrattuale) civile: infatti, nell'ipotesi di illecito civile costituente reato, qualora, ai sensi dell'art. 2947, co. III c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, deve applicarsi il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, valendo il principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole (Cass. 31378/2024; Cass. 6333/2018; Cass. 13407/2012).
La domanda di risarcimento del danno è pertanto respinta.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m.
10 marzo 2014, n. 55.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa,
1. rigetta ogni domanda proposta da parte attrice;
2. condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A., C.P.A. e disponendo il pagamento delle suddette spese a favore dello Stato.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 18 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5276/2018
Oggi 18 aprile 2025 ad ore 09:18 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv Canale su delega dell'avv. Cinquerrui e l'avv. Verdemare.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Canale precisa le conclusioni come da citazione insistendo preliminarmente nell'ammissione di tutte le istanze istruttorie di cui in atti, con particolare riguardo alle prove testimoniali volte a comprovare, tra le altre circostanze, l'effettività delle violenze subite dalla propria assistita ad opera del convenuto, le confidenze circa le stesse come riferite dall'attrice alla madre all'atto del compimento della maggiore età e la circostanza che lo stesso convenuto avrebbe usato analoghe violenze anche nei confronti di altra persona;
discute oralmente la causa come da atti. A domanda del Giudice, l'avv. Canale riferisce che a seguito della querela a su tempo sporta dall'attrice nei confronti del convenuto, il relativo procedimento venne archiviato per mancata identificazione del responsabile. L'avv. Verdemare precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e memoria ex art. 183, co. VI, 2) c.p.c., preliminarmente insistendo nelle richieste istruttorie già formulate in atti;
discute oralmente la causa come da difese in atti, rilevando che l'azione risarcitoria è prescritta perché il termine di prescrizione applicabile ai sensi dell'art. 2947 comma 3 c.c. e dell'art. 157 c.p. (nella formulazione novellata dalla legge “ex-Cirielli”) è decennale e decorre, per quanto emerso dal procedimento, non al più tardi dal compimento della maggiore età dell'attrice; esibisce la richiesta a suo tempo formalizzata dalla Procura della Repubblica di Catania di archiviazione di ogni accusa nei confronti del convenuto per i fatti di causa, rilevando che anche tale atto conferma la tesi in questa sede sostenuta in punto di prescrizione (si richiama sul punto anche quanto statuito da Cass. pen. 3385/2017); ribadisce che non vi è agli atti alcuna prova che suffraghi la responsabilità del convenuto in ordine ai fatti di causa;
discute oralmente la causa come da atti.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott. Gabriele Gulletta sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n. 5276/2018 promossa da:
( ) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso l'avv. EMILIANO CINQUERRUI in VIA ALOI 26, CATANIA
contro
) rappresentato, difeso ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'avv. FRANCESCO VERDEMARE in VIA ASIAGO 53, CATANIA
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. Deve rigettarsi la domanda di risarcimento del danno proposta da , essendo il Parte_1
diritto rivendicato dalla parte attrice prescritto.
La disciplina normativa che soccorre ai fini del computo del termine di prescrizione per il fatto illecito lamentato dalla signora – la quale imputa al convenuto la Controparte_1
perpetrazione, in suo danno, di atti di violenza sessuale asseritamente compiuti nel corso degli anni '80 del secolo scorso e sino ai primi anni '90 - si rinviene, in linea generale, agli artt. 519 (violenza carnale)
e 521 c.p. (atti di libidine violenti), nella loro formulazione ratione temporis applicabile.
Secondo il cit. art. 519, co. I e II c.p., chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con una persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli anni quattordici. pagina 2 di 5 Ai sensi del cit. art. 521 c.p.c., inoltre, chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo. Alle stesse pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine su sé stesso, sulla persona del colpevole o su altri.
I fatti descritti da parte attrice a pagg.
1-2 della citazione appaiono potenzialmente rientrare nel novero delle condotte sopra descritte.
Ora, qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso (il che ben si attaglia alla controversia in esame, essendo pacifico che alcun processo penale è stato mai promosso, sino ad oggi, nei confronti del in relazione ai fatti per cui è causa), CP_1
all'azione risarcitoria si applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947, co.
III, prima parte c.c.) perché il giudice, in sede civile, accerti incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi (Cass. 27337/2008).
Nel caso in esame, l'art. 157, co. I c.p. – nella sua formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie – stabilisce che la prescrizione estingue il reato in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni, ed in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni: trattasi, pertanto, di termine di prescrizione in ogni caso più lungo di quello quinquennale previsto dall'art. 2947, co. I
c.c., il quale peraltro - sia che si voglia considerare applicabile alla fattispecie il termine di cui all'art. 157, co. I, 2) c.p., sia che si voglia considerare applicabile quello più breve ex art. 157, co. I, 3) c.p.c. – risulta essere interamente decorso alla data di pendenza della presente controversia.
Come chiarito anche dall'arresto giurisprudenziale sopra menzionato, il termine di prescrizione decorre dalla data del fatto, da intendersi come riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza dell'eziologia causale del danno lamentato (Cass.
1263/2012; Cass. 27337/2008).
pagina 3 di 5 Tale assunto, del resto, non è controverso tra le parti, le cui tesi difensive divergono, tuttavia, in relazione all'individuazione, nel caso di specie, del suddetto dies a quo.
Secondo l'opinione del Tribunale, tale momento può essere individuato, al più tardi, al compimento della maggiore età da parte dell'attrice (9 luglio 2001) – prova ne è non solo quanto allegato dalla stessa signora al capitolo 8) articolato a pag. 6 della citazione, ma anche quanto ribadito, nei medesimi termini, dal procuratore di parte attrice all'odierna udienza su tale specifico punto, sicché, finanche volesse applicarsi a tutti i fatti illeciti sopra descritti in atti il più lungo termine di quindici anni (decorrente dalla suddetta data del 9 luglio 2001), esso sarebbe comunque irrimediabilmente spirato il 9 luglio 2016, senza che la abbia dato prova di aver inoltrato al convenuto, entro tale Pt_1
lasso di tempo, qualsivoglia atto d'interruzione della prescrizione.
Non è dato, poi, pervenirsi a diverse conclusioni nemmeno ove si optasse – in relazione ad alcuni o anche a tutti i fatti descritti in citazione – per il più breve termine di prescrizione decennale previsto sia dall'art. 157, co. I, 3) c.p.c. (nella sua formulazione ratione temporis ritenuta applicabile dal
Tribunale nei termini sopra specificati), sia dall'art. 157 c.p. nella formulazione richiamata dal difensore di parte convenuta all'odierna udienza sulla base di quanto statuito da Cass. pen. 3385/2016 per effetto della sopravvenienza della l. 5 dicembre 2005, n. 251 e della l. 1° ottobre 2012, n. 172 – tesi, quest'ultima, peraltro non condivisibile perché si verte pur sempre, nel caso di specie, in tema di responsabilità (extracontrattuale) civile: infatti, nell'ipotesi di illecito civile costituente reato, qualora, ai sensi dell'art. 2947, co. III c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, deve applicarsi il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, valendo il principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole (Cass. 31378/2024; Cass. 6333/2018; Cass. 13407/2012).
La domanda di risarcimento del danno è pertanto respinta.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m.
10 marzo 2014, n. 55.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa,
1. rigetta ogni domanda proposta da parte attrice;
2. condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A., C.P.A. e disponendo il pagamento delle suddette spese a favore dello Stato.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 18 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
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