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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/09/2025, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 1169/2019 R.G.A.C., promossa dalla
[...]
(P.I.: , in persona dell'omonimo titolare e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via Galluppi n. 60, presso lo studio dell'avv. Teresa M. Faillace
(C.F.: , dal quale è altresì rappresentata e difesa, “in virtù di procura che, sottoscritta C.F._1 anche digitalmente, è stata allegata alla notifica telematica” dell'atto introduttivo del giudizio;
- ATTRICE OPPONENTE -
C o n t r o
(C.F.: , in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa “dall'avv. Dianora De Nobili (C.F.: ) dell'Avvocatura Regionale, in forza di C.F._2 procura generale alle liti rogata dal Notaio , in Catanzaro, il giorno 2 aprile 2015 rep. n. Persona_1
153.618, racc. n. 31.846 ed in virtù di Decreto del Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Cittadella regionale, loc. Germaneto presso gli uffici dell'Avvocatura
Regionale”;
- CONVENUTA OPPOSTO -
Avente ad oggetto: Opposizione ad Ingiunzione di pagamento per recupero somme derivanti da progetti finanziati da Fondo Comunitari, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.04.2023, svoltasi in presenza, il Tribunale ha provveduto a trattenere la causa a sentenza, previa concessione dei termini ordinari, assegnati per lo scambio degli atti defensionale conclusivi.
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
L'odierno giudizio nasce dalla domanda oppositiva, fatta valere dalla sopra indicata Ditta, avverso l'Ingiunzione di pagamento che l' le aveva notificato, successivamente all'adottato Parte_2 decreto dirigenziale di revoca di concessione somme su progetti finanziati a Fondi Comunitari”, al fine di ottenere il recupero della somma di € 10.421,09 (di cui € 10.000,00 per capitale ed € 421,09 per interessi),
1 quale conseguenza di una “verifica amministrativo – contabile della documentazione presentata a rendicontazione dell'anticipazione erogata, in relazione all'Avviso pubblico approvato con D.D.G. 12881 del
12.10.2011 denominato Welfare to Work, conclusa con verbale dell'1.02.2013 dal quale sarebbe risultata una spesa irregolare pari all'interno importo di € 10.000,00”.
In particolare, “con nota prot. n. 26071 del 30.01.2017, la provvedeva a contestare alla ditta Controparte_1 odierna istante di non aver prodotto, “con la rendicontazione dei costi salariali sostenuti, la tracciabilità dei pagamenti effettuati ai lavoratori assunti con i bonus occupazionali”, sicché, secondo lo stesso suddetto ente pubblico regionale, “la ditta opponente, nell'effettuare il pagamento delle retribuzioni in contanti non avrebbe adempiuto all'obbligo di tracciabilità dei pagamenti”.
Secondo le prospettazioni addotte dalla parte opponente l'assunto di controparte sarebbe stato “totalmente destituito di fondamento, alla luce di quanto comunicato dalla ditta con pec. Del 23.02.2017, visto che, al contrario di quanto ritenuto dall'ente opposto, non vi era, al momento dei pagamenti effettuati …., alcuna preclusione al pagamento delle retribuzioni in contanti, ove il pagamento stesso non fosse superiore alla soglia massima prevista dalla legge……”.
Assumeva in proposito, parte opponente, che sia le linee guida contenute nel vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007 – 2013che l'avviso pubblico e l'atto di adesione ed obbligo, non prevedevano alcuna forma di pagamento per gli importi sotto la soglia vigente e che lo stesso art. 56, comma 4 del regolamento CEE n. 1083/2006 prevedeva che “le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve le eccezioni previste dai regolamenti specifici per ciascun Fondo. Esse riguardano la totalità delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativo”.
Aggiungeva, da ultimo, che anche nella circolare n. 2 del 2.02.2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, rubricata “Tipologie dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007 – 2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)”, con riferimento alle spese relative alle risorse umane, al punto
B.1 (Personale interno – Retribuzioni ed oneri) nella documentazione da produrre in sede di verifica amministrativo – contabile richiedeva tutta una serie di documenti, tra cui i cedolini degli stipendi quietanzati
– e non dei bonifici e di altri strumenti di pagamento non in contante – dimostrando così che non fosse previsto alcun obbligo specifico di pagamento.
Alla luce di tali considerazioni, parte debitrice ingiunta, concludeva quindi come di seguito:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa :
- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione opposta, attese le gravi eccezioni poste a fondamento della presente opposizione e l'evidente grave pericolo di danno nella prosecuzione dell'attività esecutiva;
- nel merito:
1. dichiarare nulla e/o inefficace l'ingiunzione perché emessa in violazione di legge ed in eccesso di potere;
2 2. accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca delle agevolazioni assunta dalla nei Controparte_1 confronti della ditta e, per l'effetto, dichiarare non dovute le somme indicate Parte_1 nell'ingiunzione, per i motivi esposti n narrativa;
3. condannare la alla rifusione delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del Controparte_1 procuratore anticipatario..”.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva l'ente pubblico regionale, il quale, nel resistere a tutte le contrarie deduzioni e richieste, instava per il rigetto dell'opposizione, in una con l'annessa domanda di sospensione, che riteneva destituite di ogni fondamento.
Rilevava in proposito il difensore della : Controparte_1
- che per contrastare quanto affermato ex adverso era “sufficiente rilevare che il decreto di revoca era stato predisposto a seguito della verifica amministrativa – contabile, espletata dalla competente “Unità Operativa
Controlli di primo livello”, su presentazione, da parte del beneficiario, della documentazione, a rendicontazione della somma erogata, in data 4.12.2013, conclusa con il Verbale dell'1.02.2013, con esito negativo, in quanto : “il beneficiario aveva pagato, per tutte le mensilità rendicontate, le retribuzioni in contanti senza fornire documentazione atta a giustificare il rispetto del requisito della tracciabilità”;
- che, nel ripercorrere tutti gli elementi sia di fatto che normativi che avevano riguardato la controversa vicenda, non poteva non evidenziarsi l'assunzione, da parte della ditta beneficiaria dell'erogato finanziamento
“bonus assunzioni”, di “una spesa irregolare pari all'intero importo di € 10.000,00 erogato con decreto n.
1385 del 5.02.2013”, per la mancata produzione, “con la rendicontazione dei costi salariali sostenuti, la tracciabilità dei pagamenti effettuati ai lavoratori assunti con i bonus occupazionali”, sicché la stessa
Amministrazione regionale erogante, “successivamente, con note trasmesse a mezzo d racc. A.r., aventi rispettivamente in oggetto : “Richiesta rendicontazione prot. Siar 2.08.2013 n. 257190 e del 19.03.2015 n.
88900 “Richiesta integrazione documentale”, aveva richiesto e sollecitato l'impresa a presentare la documentazione necessaria alla corretta rendicontazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e che, visto il perdurare delle denunciate irregolarità, l'Amministrazione regionale aveva, pertanto, necessariamente dovuto provvedere, ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso Pubblico, con decreto n. 10776 del
3.10.2018, alla revoca del beneficio concesso, con contestuale richiesta di restituzione del contributo già erogato, maggiorato di interessi legali”;
- che, “in ordine alle contestazioni di parte attrice, appariva indiscutibile l'assoluta infondatezza delle censure sollevate…, avendo l'Amministrazione agito nella piena legittimità e risultando palese le inadempienze in cui era incorsa la ditta”;
- che sia le linee guida per i beneficiari delle operazioni ricadenti nel P.O. Calabria FSE 2007/2013, che l'Avviso pubblico, l'Atto di Adesione ed Obbligo, unitamente al Vademecum dell'ammissibilità della spesa per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 e la Circolare del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2.02.2009
(espressamente richiamati nell'atto di adesione o Obbligo stipulato fra le parti, stabilivano che “per i trasferimenti di denaro di valore pari o superiore a euro 1.000,00 si ricorre a strumenti finanziari
3 tracciabili, ovvero assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico” e che “deve comunque essere garantita la tracciabilità dei movimenti di denaro contante anche per gli importi inferiori alla suddetta somma”;
- che, pertanto, non avendo la ditta beneficiaria rispettato le già indicate “corrette procedura di rendicontazione delle spese da seguire” (per come descritte nella “nota regionale prot. Siar 2.08.2013 n.
257190 con la quale veniva evidenziato, richiamando l'art. 5 dell'Avviso Pubblico : “…..venga compilato seguendo le indicazioni e i format presenti sul sito…… - sez. Avvisi Lavoro – ove si evidenzia l'inserimento delle “modalità di pagamento – tracciabilità della spesa : assegno bancario – circolare bonifico”), la stessa si era dimostrata inadempiente rispetto agli assunti obblighi contrattuali;
- che, “ad ulteriore conferma della tracciabilità dei pagamenti occorreva rilevare che, alla data della sottoscrizione dell'atto di adesione ed obbligo (Rep. n. 27/2012) era già in vigore la nuova normativa sull'antiriciclaggio (Decreto Legge n. 201 del 6.12.2011), con cui era stato ulteriormente abbassato il limite per la tracciabilità delle operazioni di trasferimento di denaro tra soggetti diversi”, sicché, conseguentemente, le persone che intendevano utilizzare denaro contante per effettuare operazioni …., potevano continuare a farlo, ma al di sotto del limite di euro 1.000,00 per ogni singola operazione” (e che detto “Decreto, così come il precedente D.L. 78 del 13.05.2013 per la vecchia soglia di € 5.000,00, aveva chiarito, peraltro, che il limite indicato doveva considerarsi riferito alla somma complessiva dell'operazione unitaria, risultando, pertanto, vietato anche la suddivisione artificiosa dell'importo in più soluzioni inferiori al limite previsto …, fatta salva la normale rateazione commerciale”;
- che “in considerazione di tutto quanto sopra appariva, quindi, evidente la correttezza dell'Operato dell'Amministrazione e l'assoluta infondatezza delle eccezioni sollevate da parte attrice, nonché la piena legittimità del provvedimento impugnato, perché emesso con il concorso di tutti i requisiti previsti dalla legge……”, l'ente regionale convenuto provvedeva, dunque, a concludere come in epigrafe.
La causa, a seguito del rigetto dell'istanza preliminare di sospensione, per come pronunciato dal Tribunale con provvedimento del 24.06.2019 (alla luce anche della mancata dimostrazione, rispetto al requisito del periculum in mora, della “configurabilità di alcun concreto danno grave ed irreparabile”), istruita esclusivamente su base documentale, all'udienza di cui in premessa è stata assunta in decisione previa concessione dei termini ordinari.
In limine, occorre rilevare che oggetto del presente giudizio, di cognizione ordinaria, è l'accertamento della sussistenza o meno dell'inadempimento, da parte dell'odierna attrice opponente, degli obblighi impostigli dagli atti concessivi del contributo al fine di contrastare la successiva, operata, revoca.
Va anche detto, sempre su tale punto, che la revoca dei contributo concesso ed il conseguenziale recupero delle somme elargite non nasce da un ripensamento in autotutela dell'Amministrazione regionale, derivante da eventuali motivi di legittimità o di opportunità o per contrasto con il pubblico interesse, in riferimento all'atto di concessione dell'erogato finanziamento, bensì alla verifica del preteso inadempimento, constatato
4 in epoca successiva al riconoscimento ed alla corresponsione del beneficio, degli obblighi a cui era subordinato il concreto provvedimento di attribuzione.
Ciò che non può che deporre per il riconoscimento, sul giudizio che ci occupa, della giurisdizione del
Tribunale adito;
ed infatti, il destinatario di finanziamenti o contributi pubblici nella fase procedimentale successiva al provvedimento di concessione vanta, nei confronti dell'autorità concedente, una posizione di diritto soggettivo relativamente alla conservazione degli importi a tal titolo già riscossi o da riscuotere, per cui il Giudice ordinario è competente a conoscere delle controversie instaurate per contrastare l'amministrazione che, servendosi impropriamente degli istituti amministrativi della revoca o dell'annullamento, ha in realtà utilizzato gli istituti civilistici della decadenza o della risoluzione, poiché ha ritirato il finanziamento di pubblico denaro sulla scorta di un asserito inadempimento da parte del beneficiario
(cfr., ex multis, Consiglio di Stato, n. 6575/2012). Quanto, poi, alla disamina del merito del giudizio, ritiene lo scrivente che l'avanzata opposizione sia fondata e quindi meritevole di favorevole apprezzamento.
Non possono, infatti, che condividersi, alla luce di un'approfondita e coerente disamina di tutta la documentazione presente in atti, la ricostruzione fattuale e giuridica fornita al riguardo dall'odierna parte opponente, che è riuscita a dimostrare come alla fattispecie oggetto di lite :
“1. Non sono applicabili le norme in tema di limitazioni ai pagamenti in contanti in quanto esse, sino al 2018, non erano appunto applicabili al pagamento degli stipendi;
2. non si rinvengono specifiche norme contrattuali e/o regolamentari che legano il mancato utilizzo del conto corrente dedicato per i pagamenti alla revoca delle somme erogate né si invengono specifici e chiari obblighi in tal senso;
3. non sono applicabili le norme previste dalla L. n. 136/2010 perché l'erogazione non è stata compiuta nell'ambito di un contratto di appalto e/o di concessione di finanziamenti pubblici e perché la stessa CP
, con comportamento concludente, non ha mai attivato le procedure previste dalla legge sopra citata
[...] per la tracciabilità dei flussi (indicazione del CIG e del CUP)”.
Ciò che conduce, pertanto, al raggiungimento della convinzione che la “ricostruzione normativa e contrattuale compiuta dalla non sia affatto fondata né dal punto di vista della individuazione delle norme Controparte_1 applicabili al caso di specie né dal punto di vista dell'interpretazione delle norme invece applicabili e delle clausole contrattuali”.
Da condividere pienamente è, appunto, il contenuto di entrambi gli atti conclusionali difensivi di parte attrice
(che richiamano, peraltro, anche quanto già esposto negli atti iniziali del giudizio), che qui è da intendersi integralmente riportato e trascritto, da cui, dopo essere stato, con dovizia di particolari, descritto il complessivo iter che aveva condotto al riconoscimento dell'erogazione, poi, revocata, da parte della CP
, nel riprendere, con altrettanta precisione e logicità interpretativa, l'intero contenuto degli atti, sia
[...] contrattuali che normativi, afferenti alla vexata quaestio, è riuscita a sconfessare la motivazione posta a base dell'adottato “decreto di revoca e ingiunzione” poggiante sull'affermazione che “codesta Azienda non aveva
5 prodotto, con la rendicontazione dei costi salariali sostenuti, la tracciabilità dei pagamenti effettuati ai lavoratori assunti con bonus occupazionali”.
Occorre, anzitutto, rilevare che in ordine alla effettiva assunzione e formazione del personale dipendente della ditta odierna opponente, parte convenuta non ha sollevato alcuna doglianza, essendosi di fatto limitata ad addebitare alla controparte di “non aver effettuato il pagamento delle relative retribuzioni – che la stessa riconosce essere state, peraltro, rendicontate – con sistemi tracciabili”. Controparte_1
In proposito, devesi altresì evidenziare che sempre parte attrice, già all'atto della sua costituzione, ha provveduto a curare la produzione in giudizio “della prova dei pagamenti – tutti sottosoglia – delle retribuzioni pagate. Tale prova è stata fornita attraverso la produzione…dell'estratto della scheda contabile del dipendente nel periodo gennaio 2012 – dicembre 2013. Tale documento, prodotto al n. 4, è allegato alla pec del 23.02.2017 con la quale la ditta…ha inviato alla la nota nella quale deduceva Controparte_1
l'infondatezza della contestazione che le era stata mossa”.
Aggiungasi, sempre a tal riguardo, poi, che “in sede di rendicontazione la ditta opponente aveva già depositato le buste paga emesse, le quietanze di pagamento degli stipendi, le ricevute dei mod. F 24 con i quali erano stati versati i contributi previdenziali e gli estratti di conto corrente in cui i relativi movimenti erano stati contabilizzati”.
Su tali dati non vi è stata alcuna contestazione, tant'è vero che questo Tribunale ha ritenuto superfluo, nel corso del giudizio, scrutinare la richiesta di ordine di esibizione, all'uopo, posta in essere dalla parte attrice.
In secundis, riprendendo quanto ulteriormente ribadito in sede di replica alla comparsa conclusionale dell'ente regionale, da parte della ditta colpita dal provvedimento oggi impugnato, appare opportuno valorizzare come il “Vademecum richiamato dalla nella propria comparsa conclusionale Controparte_1 conferma espressamente la possibilità di effettuare pagamento in contanti. Si legge, infatti, a pag. 3 della conclusionale che, secondo il suddetto documento “deve comunque essere garantita la tracciabilità dei movimenti in denaro contante anche per gli importi inferiori alla suddetta somma” (1.000,00 euro, ndr).
Da tale indicazione si desumono due elementi e, precisamente:
A – che era consentito il pagamento in denaro contante sotto soglia;
B – che di tale pagamento doveva essere fornita la prova e tale prova, essendo appunto possibile il pagamento in denaro contante, non poteva che essere fornita con sistemi diversi dal pagamento effettuato tramite bonifici, assegni, ecc……
Nel caso che ci occupa risulta pacifico che la ditta opponente abbia rendicontato correttamente alla CP
i pagamenti effettuati, avendo depositato (come già detto in premessa) le buste paga emesse, le
[...] quietanze di pagamento degli stipendi, le ricevute dei mod. F 24……. Ed è la stessa a Controparte_1 riconoscerlo a pag. 4 della conclusionale, laddove si legge testualmente che la documentazione allegata per la rendicontazione del costo salariale era costituita da “buste paga – dichiarazioni di quietanza liberatoria ecc….”.
6 In più, e per concludere, non possono essere neppure trascurate le circostanze, sempre rilevate dal difensore di parte attrice, che, non solo appare “fuorviante il richiamo, effettuato da controparte…. alla nota regionale del 2.08.2013 in quanto tutti gli atti relativi al finanziamento de quo sono precedenti alla suddetta nota (il dipendente è stato assunto a gennaio 2012) (le cui richieste…non possono ovviamente essere applicate con modalità retroattiva)”, ma neppure corrisponde a verità “che, come si legge a pag. 4 della conclusionale di controparte, l'avviso pubblico conteneva alcuna espressa previsione in ordine all'obbligo di un conto dedicato. In nessuna parte del documento è contenuta, infatti, tale indicazione…”.
Ne discende, pertanto, il riconoscimento dell'illegittimità sia dell'adottata revoca delle già concesse agevolazioni, che della successiva ingiunzione di pagamento, per difetto dei relativi, necessari, presupposti, potendosi, in definitiva, affermare che, dalle risultanze documentali presenti nell'intero carteggio probatorio, lette in uno con le mancate contestazioni di cui sopra, parte opponente abbia effettivamente adempiuto “a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione del contributo, avendo effettuato l'assunzione prevista e provveduto al regolare pagamento sia degli stipendi che dei contributi ed alla relativa rendicontazione”.
Per quel che riguarda, infine, il regime delle spese del giudizio, reputa questo Tribunale che la particolarità delle questioni trattate le difficoltà interpretative afferenti al complessivo articolato regime normativo e contrattuale del settore coinvolto nella controversa vicenda possano giustificarne la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la promossa opposizione, alla luce delle ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, previa dichiarazione dell'illegittimità, con conseguenziale disapplicazione, del provvedimento di revoca delle agevolazioni di cui in contesa, annulla l'ingiunzione di pagamento che ne è seguita al fine di ottenere la restituzione della complessiva posta di € 10.421,09;
- dichiara interamente compensate, tra gli odierni contendenti, le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro il 15.09.2025
Il Giudice
(Dott. Aleardo Zangari Del Prato)
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In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 1169/2019 R.G.A.C., promossa dalla
[...]
(P.I.: , in persona dell'omonimo titolare e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via Galluppi n. 60, presso lo studio dell'avv. Teresa M. Faillace
(C.F.: , dal quale è altresì rappresentata e difesa, “in virtù di procura che, sottoscritta C.F._1 anche digitalmente, è stata allegata alla notifica telematica” dell'atto introduttivo del giudizio;
- ATTRICE OPPONENTE -
C o n t r o
(C.F.: , in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa “dall'avv. Dianora De Nobili (C.F.: ) dell'Avvocatura Regionale, in forza di C.F._2 procura generale alle liti rogata dal Notaio , in Catanzaro, il giorno 2 aprile 2015 rep. n. Persona_1
153.618, racc. n. 31.846 ed in virtù di Decreto del Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Cittadella regionale, loc. Germaneto presso gli uffici dell'Avvocatura
Regionale”;
- CONVENUTA OPPOSTO -
Avente ad oggetto: Opposizione ad Ingiunzione di pagamento per recupero somme derivanti da progetti finanziati da Fondo Comunitari, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.04.2023, svoltasi in presenza, il Tribunale ha provveduto a trattenere la causa a sentenza, previa concessione dei termini ordinari, assegnati per lo scambio degli atti defensionale conclusivi.
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
L'odierno giudizio nasce dalla domanda oppositiva, fatta valere dalla sopra indicata Ditta, avverso l'Ingiunzione di pagamento che l' le aveva notificato, successivamente all'adottato Parte_2 decreto dirigenziale di revoca di concessione somme su progetti finanziati a Fondi Comunitari”, al fine di ottenere il recupero della somma di € 10.421,09 (di cui € 10.000,00 per capitale ed € 421,09 per interessi),
1 quale conseguenza di una “verifica amministrativo – contabile della documentazione presentata a rendicontazione dell'anticipazione erogata, in relazione all'Avviso pubblico approvato con D.D.G. 12881 del
12.10.2011 denominato Welfare to Work, conclusa con verbale dell'1.02.2013 dal quale sarebbe risultata una spesa irregolare pari all'interno importo di € 10.000,00”.
In particolare, “con nota prot. n. 26071 del 30.01.2017, la provvedeva a contestare alla ditta Controparte_1 odierna istante di non aver prodotto, “con la rendicontazione dei costi salariali sostenuti, la tracciabilità dei pagamenti effettuati ai lavoratori assunti con i bonus occupazionali”, sicché, secondo lo stesso suddetto ente pubblico regionale, “la ditta opponente, nell'effettuare il pagamento delle retribuzioni in contanti non avrebbe adempiuto all'obbligo di tracciabilità dei pagamenti”.
Secondo le prospettazioni addotte dalla parte opponente l'assunto di controparte sarebbe stato “totalmente destituito di fondamento, alla luce di quanto comunicato dalla ditta con pec. Del 23.02.2017, visto che, al contrario di quanto ritenuto dall'ente opposto, non vi era, al momento dei pagamenti effettuati …., alcuna preclusione al pagamento delle retribuzioni in contanti, ove il pagamento stesso non fosse superiore alla soglia massima prevista dalla legge……”.
Assumeva in proposito, parte opponente, che sia le linee guida contenute nel vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007 – 2013che l'avviso pubblico e l'atto di adesione ed obbligo, non prevedevano alcuna forma di pagamento per gli importi sotto la soglia vigente e che lo stesso art. 56, comma 4 del regolamento CEE n. 1083/2006 prevedeva che “le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve le eccezioni previste dai regolamenti specifici per ciascun Fondo. Esse riguardano la totalità delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativo”.
Aggiungeva, da ultimo, che anche nella circolare n. 2 del 2.02.2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, rubricata “Tipologie dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007 – 2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)”, con riferimento alle spese relative alle risorse umane, al punto
B.1 (Personale interno – Retribuzioni ed oneri) nella documentazione da produrre in sede di verifica amministrativo – contabile richiedeva tutta una serie di documenti, tra cui i cedolini degli stipendi quietanzati
– e non dei bonifici e di altri strumenti di pagamento non in contante – dimostrando così che non fosse previsto alcun obbligo specifico di pagamento.
Alla luce di tali considerazioni, parte debitrice ingiunta, concludeva quindi come di seguito:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa :
- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione opposta, attese le gravi eccezioni poste a fondamento della presente opposizione e l'evidente grave pericolo di danno nella prosecuzione dell'attività esecutiva;
- nel merito:
1. dichiarare nulla e/o inefficace l'ingiunzione perché emessa in violazione di legge ed in eccesso di potere;
2 2. accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca delle agevolazioni assunta dalla nei Controparte_1 confronti della ditta e, per l'effetto, dichiarare non dovute le somme indicate Parte_1 nell'ingiunzione, per i motivi esposti n narrativa;
3. condannare la alla rifusione delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del Controparte_1 procuratore anticipatario..”.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva l'ente pubblico regionale, il quale, nel resistere a tutte le contrarie deduzioni e richieste, instava per il rigetto dell'opposizione, in una con l'annessa domanda di sospensione, che riteneva destituite di ogni fondamento.
Rilevava in proposito il difensore della : Controparte_1
- che per contrastare quanto affermato ex adverso era “sufficiente rilevare che il decreto di revoca era stato predisposto a seguito della verifica amministrativa – contabile, espletata dalla competente “Unità Operativa
Controlli di primo livello”, su presentazione, da parte del beneficiario, della documentazione, a rendicontazione della somma erogata, in data 4.12.2013, conclusa con il Verbale dell'1.02.2013, con esito negativo, in quanto : “il beneficiario aveva pagato, per tutte le mensilità rendicontate, le retribuzioni in contanti senza fornire documentazione atta a giustificare il rispetto del requisito della tracciabilità”;
- che, nel ripercorrere tutti gli elementi sia di fatto che normativi che avevano riguardato la controversa vicenda, non poteva non evidenziarsi l'assunzione, da parte della ditta beneficiaria dell'erogato finanziamento
“bonus assunzioni”, di “una spesa irregolare pari all'intero importo di € 10.000,00 erogato con decreto n.
1385 del 5.02.2013”, per la mancata produzione, “con la rendicontazione dei costi salariali sostenuti, la tracciabilità dei pagamenti effettuati ai lavoratori assunti con i bonus occupazionali”, sicché la stessa
Amministrazione regionale erogante, “successivamente, con note trasmesse a mezzo d racc. A.r., aventi rispettivamente in oggetto : “Richiesta rendicontazione prot. Siar 2.08.2013 n. 257190 e del 19.03.2015 n.
88900 “Richiesta integrazione documentale”, aveva richiesto e sollecitato l'impresa a presentare la documentazione necessaria alla corretta rendicontazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e che, visto il perdurare delle denunciate irregolarità, l'Amministrazione regionale aveva, pertanto, necessariamente dovuto provvedere, ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso Pubblico, con decreto n. 10776 del
3.10.2018, alla revoca del beneficio concesso, con contestuale richiesta di restituzione del contributo già erogato, maggiorato di interessi legali”;
- che, “in ordine alle contestazioni di parte attrice, appariva indiscutibile l'assoluta infondatezza delle censure sollevate…, avendo l'Amministrazione agito nella piena legittimità e risultando palese le inadempienze in cui era incorsa la ditta”;
- che sia le linee guida per i beneficiari delle operazioni ricadenti nel P.O. Calabria FSE 2007/2013, che l'Avviso pubblico, l'Atto di Adesione ed Obbligo, unitamente al Vademecum dell'ammissibilità della spesa per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 e la Circolare del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2.02.2009
(espressamente richiamati nell'atto di adesione o Obbligo stipulato fra le parti, stabilivano che “per i trasferimenti di denaro di valore pari o superiore a euro 1.000,00 si ricorre a strumenti finanziari
3 tracciabili, ovvero assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico” e che “deve comunque essere garantita la tracciabilità dei movimenti di denaro contante anche per gli importi inferiori alla suddetta somma”;
- che, pertanto, non avendo la ditta beneficiaria rispettato le già indicate “corrette procedura di rendicontazione delle spese da seguire” (per come descritte nella “nota regionale prot. Siar 2.08.2013 n.
257190 con la quale veniva evidenziato, richiamando l'art. 5 dell'Avviso Pubblico : “…..venga compilato seguendo le indicazioni e i format presenti sul sito…… - sez. Avvisi Lavoro – ove si evidenzia l'inserimento delle “modalità di pagamento – tracciabilità della spesa : assegno bancario – circolare bonifico”), la stessa si era dimostrata inadempiente rispetto agli assunti obblighi contrattuali;
- che, “ad ulteriore conferma della tracciabilità dei pagamenti occorreva rilevare che, alla data della sottoscrizione dell'atto di adesione ed obbligo (Rep. n. 27/2012) era già in vigore la nuova normativa sull'antiriciclaggio (Decreto Legge n. 201 del 6.12.2011), con cui era stato ulteriormente abbassato il limite per la tracciabilità delle operazioni di trasferimento di denaro tra soggetti diversi”, sicché, conseguentemente, le persone che intendevano utilizzare denaro contante per effettuare operazioni …., potevano continuare a farlo, ma al di sotto del limite di euro 1.000,00 per ogni singola operazione” (e che detto “Decreto, così come il precedente D.L. 78 del 13.05.2013 per la vecchia soglia di € 5.000,00, aveva chiarito, peraltro, che il limite indicato doveva considerarsi riferito alla somma complessiva dell'operazione unitaria, risultando, pertanto, vietato anche la suddivisione artificiosa dell'importo in più soluzioni inferiori al limite previsto …, fatta salva la normale rateazione commerciale”;
- che “in considerazione di tutto quanto sopra appariva, quindi, evidente la correttezza dell'Operato dell'Amministrazione e l'assoluta infondatezza delle eccezioni sollevate da parte attrice, nonché la piena legittimità del provvedimento impugnato, perché emesso con il concorso di tutti i requisiti previsti dalla legge……”, l'ente regionale convenuto provvedeva, dunque, a concludere come in epigrafe.
La causa, a seguito del rigetto dell'istanza preliminare di sospensione, per come pronunciato dal Tribunale con provvedimento del 24.06.2019 (alla luce anche della mancata dimostrazione, rispetto al requisito del periculum in mora, della “configurabilità di alcun concreto danno grave ed irreparabile”), istruita esclusivamente su base documentale, all'udienza di cui in premessa è stata assunta in decisione previa concessione dei termini ordinari.
In limine, occorre rilevare che oggetto del presente giudizio, di cognizione ordinaria, è l'accertamento della sussistenza o meno dell'inadempimento, da parte dell'odierna attrice opponente, degli obblighi impostigli dagli atti concessivi del contributo al fine di contrastare la successiva, operata, revoca.
Va anche detto, sempre su tale punto, che la revoca dei contributo concesso ed il conseguenziale recupero delle somme elargite non nasce da un ripensamento in autotutela dell'Amministrazione regionale, derivante da eventuali motivi di legittimità o di opportunità o per contrasto con il pubblico interesse, in riferimento all'atto di concessione dell'erogato finanziamento, bensì alla verifica del preteso inadempimento, constatato
4 in epoca successiva al riconoscimento ed alla corresponsione del beneficio, degli obblighi a cui era subordinato il concreto provvedimento di attribuzione.
Ciò che non può che deporre per il riconoscimento, sul giudizio che ci occupa, della giurisdizione del
Tribunale adito;
ed infatti, il destinatario di finanziamenti o contributi pubblici nella fase procedimentale successiva al provvedimento di concessione vanta, nei confronti dell'autorità concedente, una posizione di diritto soggettivo relativamente alla conservazione degli importi a tal titolo già riscossi o da riscuotere, per cui il Giudice ordinario è competente a conoscere delle controversie instaurate per contrastare l'amministrazione che, servendosi impropriamente degli istituti amministrativi della revoca o dell'annullamento, ha in realtà utilizzato gli istituti civilistici della decadenza o della risoluzione, poiché ha ritirato il finanziamento di pubblico denaro sulla scorta di un asserito inadempimento da parte del beneficiario
(cfr., ex multis, Consiglio di Stato, n. 6575/2012). Quanto, poi, alla disamina del merito del giudizio, ritiene lo scrivente che l'avanzata opposizione sia fondata e quindi meritevole di favorevole apprezzamento.
Non possono, infatti, che condividersi, alla luce di un'approfondita e coerente disamina di tutta la documentazione presente in atti, la ricostruzione fattuale e giuridica fornita al riguardo dall'odierna parte opponente, che è riuscita a dimostrare come alla fattispecie oggetto di lite :
“1. Non sono applicabili le norme in tema di limitazioni ai pagamenti in contanti in quanto esse, sino al 2018, non erano appunto applicabili al pagamento degli stipendi;
2. non si rinvengono specifiche norme contrattuali e/o regolamentari che legano il mancato utilizzo del conto corrente dedicato per i pagamenti alla revoca delle somme erogate né si invengono specifici e chiari obblighi in tal senso;
3. non sono applicabili le norme previste dalla L. n. 136/2010 perché l'erogazione non è stata compiuta nell'ambito di un contratto di appalto e/o di concessione di finanziamenti pubblici e perché la stessa CP
, con comportamento concludente, non ha mai attivato le procedure previste dalla legge sopra citata
[...] per la tracciabilità dei flussi (indicazione del CIG e del CUP)”.
Ciò che conduce, pertanto, al raggiungimento della convinzione che la “ricostruzione normativa e contrattuale compiuta dalla non sia affatto fondata né dal punto di vista della individuazione delle norme Controparte_1 applicabili al caso di specie né dal punto di vista dell'interpretazione delle norme invece applicabili e delle clausole contrattuali”.
Da condividere pienamente è, appunto, il contenuto di entrambi gli atti conclusionali difensivi di parte attrice
(che richiamano, peraltro, anche quanto già esposto negli atti iniziali del giudizio), che qui è da intendersi integralmente riportato e trascritto, da cui, dopo essere stato, con dovizia di particolari, descritto il complessivo iter che aveva condotto al riconoscimento dell'erogazione, poi, revocata, da parte della CP
, nel riprendere, con altrettanta precisione e logicità interpretativa, l'intero contenuto degli atti, sia
[...] contrattuali che normativi, afferenti alla vexata quaestio, è riuscita a sconfessare la motivazione posta a base dell'adottato “decreto di revoca e ingiunzione” poggiante sull'affermazione che “codesta Azienda non aveva
5 prodotto, con la rendicontazione dei costi salariali sostenuti, la tracciabilità dei pagamenti effettuati ai lavoratori assunti con bonus occupazionali”.
Occorre, anzitutto, rilevare che in ordine alla effettiva assunzione e formazione del personale dipendente della ditta odierna opponente, parte convenuta non ha sollevato alcuna doglianza, essendosi di fatto limitata ad addebitare alla controparte di “non aver effettuato il pagamento delle relative retribuzioni – che la stessa riconosce essere state, peraltro, rendicontate – con sistemi tracciabili”. Controparte_1
In proposito, devesi altresì evidenziare che sempre parte attrice, già all'atto della sua costituzione, ha provveduto a curare la produzione in giudizio “della prova dei pagamenti – tutti sottosoglia – delle retribuzioni pagate. Tale prova è stata fornita attraverso la produzione…dell'estratto della scheda contabile del dipendente nel periodo gennaio 2012 – dicembre 2013. Tale documento, prodotto al n. 4, è allegato alla pec del 23.02.2017 con la quale la ditta…ha inviato alla la nota nella quale deduceva Controparte_1
l'infondatezza della contestazione che le era stata mossa”.
Aggiungasi, sempre a tal riguardo, poi, che “in sede di rendicontazione la ditta opponente aveva già depositato le buste paga emesse, le quietanze di pagamento degli stipendi, le ricevute dei mod. F 24 con i quali erano stati versati i contributi previdenziali e gli estratti di conto corrente in cui i relativi movimenti erano stati contabilizzati”.
Su tali dati non vi è stata alcuna contestazione, tant'è vero che questo Tribunale ha ritenuto superfluo, nel corso del giudizio, scrutinare la richiesta di ordine di esibizione, all'uopo, posta in essere dalla parte attrice.
In secundis, riprendendo quanto ulteriormente ribadito in sede di replica alla comparsa conclusionale dell'ente regionale, da parte della ditta colpita dal provvedimento oggi impugnato, appare opportuno valorizzare come il “Vademecum richiamato dalla nella propria comparsa conclusionale Controparte_1 conferma espressamente la possibilità di effettuare pagamento in contanti. Si legge, infatti, a pag. 3 della conclusionale che, secondo il suddetto documento “deve comunque essere garantita la tracciabilità dei movimenti in denaro contante anche per gli importi inferiori alla suddetta somma” (1.000,00 euro, ndr).
Da tale indicazione si desumono due elementi e, precisamente:
A – che era consentito il pagamento in denaro contante sotto soglia;
B – che di tale pagamento doveva essere fornita la prova e tale prova, essendo appunto possibile il pagamento in denaro contante, non poteva che essere fornita con sistemi diversi dal pagamento effettuato tramite bonifici, assegni, ecc……
Nel caso che ci occupa risulta pacifico che la ditta opponente abbia rendicontato correttamente alla CP
i pagamenti effettuati, avendo depositato (come già detto in premessa) le buste paga emesse, le
[...] quietanze di pagamento degli stipendi, le ricevute dei mod. F 24……. Ed è la stessa a Controparte_1 riconoscerlo a pag. 4 della conclusionale, laddove si legge testualmente che la documentazione allegata per la rendicontazione del costo salariale era costituita da “buste paga – dichiarazioni di quietanza liberatoria ecc….”.
6 In più, e per concludere, non possono essere neppure trascurate le circostanze, sempre rilevate dal difensore di parte attrice, che, non solo appare “fuorviante il richiamo, effettuato da controparte…. alla nota regionale del 2.08.2013 in quanto tutti gli atti relativi al finanziamento de quo sono precedenti alla suddetta nota (il dipendente è stato assunto a gennaio 2012) (le cui richieste…non possono ovviamente essere applicate con modalità retroattiva)”, ma neppure corrisponde a verità “che, come si legge a pag. 4 della conclusionale di controparte, l'avviso pubblico conteneva alcuna espressa previsione in ordine all'obbligo di un conto dedicato. In nessuna parte del documento è contenuta, infatti, tale indicazione…”.
Ne discende, pertanto, il riconoscimento dell'illegittimità sia dell'adottata revoca delle già concesse agevolazioni, che della successiva ingiunzione di pagamento, per difetto dei relativi, necessari, presupposti, potendosi, in definitiva, affermare che, dalle risultanze documentali presenti nell'intero carteggio probatorio, lette in uno con le mancate contestazioni di cui sopra, parte opponente abbia effettivamente adempiuto “a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione del contributo, avendo effettuato l'assunzione prevista e provveduto al regolare pagamento sia degli stipendi che dei contributi ed alla relativa rendicontazione”.
Per quel che riguarda, infine, il regime delle spese del giudizio, reputa questo Tribunale che la particolarità delle questioni trattate le difficoltà interpretative afferenti al complessivo articolato regime normativo e contrattuale del settore coinvolto nella controversa vicenda possano giustificarne la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la promossa opposizione, alla luce delle ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, previa dichiarazione dell'illegittimità, con conseguenziale disapplicazione, del provvedimento di revoca delle agevolazioni di cui in contesa, annulla l'ingiunzione di pagamento che ne è seguita al fine di ottenere la restituzione della complessiva posta di € 10.421,09;
- dichiara interamente compensate, tra gli odierni contendenti, le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro il 15.09.2025
Il Giudice
(Dott. Aleardo Zangari Del Prato)
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