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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
PROC. n. 3983/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3983 dell'anno 2020 vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Leandro Traversa Parte_1 C.F._1
-APPELLANTE-
e
(c.f ), rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Controparte_1 P.IVA_1
Massara e Carlo Domenico Massara
-APPELLATA– nonchè
(c.f. ) Controparte_2 C.F._2
-APPELLATO– contumace-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n.6346/2020 emessa dal Tribunale di PO, pubblicata il 6.10.2020, in tema di retratto successorio”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., il 25.11.2024 dalla difesa dell'appellante ( ) e il 2.12.2024 dalla difesa dell'appellata costituita ( Parte_1 Controparte_1
.
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 11 ha convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la (con atto di Parte_1 Controparte_1 citazione notificato, a mezzo Pec, il 5.11.2020) e (con atto di citazione notificato, a mezzo Controparte_2 del servizio postale, il 10.11.2020), proponendo appello avverso la sentenza n. 6346/2020 emessa dal Tribunale di PO, pubblicata il 6.10.2020.
****
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di PO, la Parte_1 Controparte_1
e , esponendo, in sintesi:
[...] Controparte_2 di essere coerede (per la quota di 1/4) di , deceduto il 13 gennaio 1990, il quale, in particolare, Persona_1 con testamento olografo pubblicato in data 18.1.1990, aveva istituito quali suoi eredi universali i nipoti: 1)
[...]
, nata a [...] il [...], nella quota di 1/4; 2) , nata a [...] il 23 ottobre Pt_1 Controparte_3
1941, nella quota di 1/4, cui erano succeduti i figli nato a [...] il [...], e Controparte_4 [...]
nato a [...] il [...]; 3) , nato a [...] il [...], per la quota di 1/6; CP_5 Controparte_2
4) , nata a [...] il [...] per la quota di 1/6, cui era succeduto il figlio CP_6 Per_2
, nato a [...] il [...]; 5) per la quota di 1/6 (un sesto), cui erano sono succeduti il coniuge
[...] _7
, nata a [...] il [...], ed il figlio , nato a [...] il [...], rispettivamente nella Persona_3 CP_8 quota di 1/12 ciascuno;
che, con atto pubblico (del Notaio ) del 4 Marzo 2015, n. 134219 di Persona_4
Repertorio, n. 36456 della Raccolta, denominato “Compravendita di quota indivisa di eredità sottoposta a condizione soggettiva”, aveva venduto alla la quota pari ad un Controparte_2 Controparte_1 sesto dell'eredità di , senza notificare tale vendita ai coeredi al fine di consentire agli stessi Persona_1
l'esercizio della prelazione dovuta per legge;
di avere intenzione, quindi, di esercitare tale prelazione e di acquisire, ai sensi dell'art. 732 c.c., la quota indivisa di cui al detto rogito del 4/3/2015, esercitando, nei confronti dell'acquirente (la , la facoltà di riscatto prevista dalla detta norma, al prezzo di euro Controparte_1
200.000,00, così come determinato nel detto atto di vendita del 4.3.2015, con conseguente sua sostituzione, ex lege, nella titolarità della detta quota di 1/6 oggetto della cessione avvenuta con il più volte richiamato atto del 4
Marzo 2015.
Costituitasi in giudizio, la aveva contestato la fondatezza dell'avversa domanda, Controparte_1 sostenendo che non sussistessero le condizioni per l'applicazione dell'istituto disciplinato dall'art. 732 c.c.
E il Tribunale di PO, con la sentenza n.6346/2020 impugnata in questa sede, ha rigettato la domanda formulata da , condannandola al rimborso delle spese di lite in favore della convenuta (liquidate in Parte_1
€ 13.000,00, oltre iva e cpa se dovute come per legge e rimborso spese generali al 15%), e ordinando la cancellazione della domanda giudiziale trascritta presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di Caserta, ai nn. 7212
RG e 5627 RP, in data 1.3.2019, con esonero del Conservatore dei RRII da qualsivoglia responsabilità al riguardo.
pagina 2 di 11 Il giudice di prime cure ha deciso la controversia nei suddetti termini ritenendo che non sussistessero, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 732 c.c..
In sintesi, premettendo che, in generale, l'istituto del retratto successorio è previsto in tema di comunione ereditaria al fine di impedire l'intromissione di estranei nello stato di contitolarità determinato dall'apertura della successione "mortis causa" e che, dunque, non si applica alla comunione ordinaria poiché la relativa previsione, integrando una deroga alla libera disponibilità della quota in costanza di comunione, deve intendersi di carattere eccezionale e di stretta interpretazione, ha ritenuto che, nel caso di specie e sotto il profilo strettamente soggettivo, l'ingresso di “estranei” nella originaria compagine degli eredi di potesse reputarsi Persona_1 integrato:
a) in primo luogo dal subingresso di e , quali eredi di , deceduto il Persona_3 CP_8 _7
18.3.1999, nonché di , quale erede di , deceduta in data 11.4.2005, ed infine di Persona_2 CP_6
e quali eredi di , deceduta in data 5.08.2012; Controparte_4 Controparte_5 Controparte_3
b) in secondo luogo, dall'acquisto della quota ereditaria di un sesto, originariamente appartenuta a , _7 da parte della per atto notarile del 7.11.2007, avendo la detta società, dunque, per Controparte_1 anni, prima ancora dell'ulteriore acquisto del 2015 per cui è causa, partecipato, quale cessionaria della quota ereditaria originariamente appartenuta a , alle vicende della comunione, agli atti liquidativi del passivo _7 ed al giudizio di divisione che pendeva presso il Tribunale di PO al n. 39087/2006 RG.
Il Tribunale di PO ha ritenuto che il subingresso in comunione del successore a titolo universale di uno dei coeredi integrasse il subingresso di soggetto terzo, estraneo alla comunione ereditaria, sostenendo che tale convincimento potesse desumersi dalla ordinanza n. 1654 del 22/01/2019 pronunciata dalla Seconda Sezione della Corte di Cassazione.
E, poi, ha aggiunto che, anche dal punto di vista oggettivo, ossia per la parziale modificazione dell'asse ereditario (rispetto alla sua iniziale consistenza di attività e passività), non si potesse escludere la trasformazione della comunione da ereditaria in ordinaria.
Ciò, in particolare, per effetto dei plurimi atti dispositivi posti in essere dai coeredi sul compendio ereditario in funzione di liquidazione delle passività nel corso degli anni (richiamando, a titolo esemplificativo, una scrittura privata con sottoscrizioni autenticate del 6.12.2015, due atti notarili, uno del 29.7.2014, l'altro del 18.9.1991), nonché in conseguenza delle azioni esecutive intraprese dai creditori ereditari (risultanti dalle trascrizioni pregiudizievoli risultanti dalla certificazione notarile richiamata in sentenza).
Anche se il Tribunale di PO ha poi ritenuto, in ogni caso, che il rigetto della domanda per ragioni inerenti la composizione soggettiva della compagine ereditaria rendesse superfluo l'approfondimento istruttorio circa la reale consistenza delle modifiche apportate all'insieme dei rapporti attivi e passivi costituenti il patrimonio ereditario(e la loro idoneità a mutare il titolo della comunione), in base al principio della ragione più liquida.
pagina 3 di 11 ****
ha censurato la sentenza n.6346/2020 emessa dal Tribunale di PO sulla base dei due Parte_1 seguenti motivi di gravame.
In primo luogo ha sostenuto che il Tribunale avesse erroneamente interpretato quanto affermato dalla Suprema
Corte con la detta ordinanza n. 1654 del 22/01/2019 e che, nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, fossero ininfluenti, ai fini del valido esercizio del retratto:
a) il subingresso degli eredi degli originari coeredi (testamentari) di , deceduto il 13 gennaio Persona_1
1990, nella comunione ereditaria venutasi a creare a seguito del decesso di quest'ultimo;
b) il precedente acquisto, per atto notarile del 7.11.2007, da parte della di altra CP_1 Controparte_1 quota (di 1/6), originariamente appartenuta a , di tale comunione;
_7
c) i plurimi atti dispositivi posti in essere dai coeredi sul compendio ereditario in funzione di liquidazione delle passività nel corso degli anni, sia perché il primo giudice non aveva neanche disposto una ctu sulla effettiva entità delle modifiche dell'asse ereditario poste in essere nel corso degli anni (e, quindi, sulla effettiva consistenza dello stesso al momento della vendita del 2015 in questione), sia, in ogni caso, sulla rilevante entità (euro 9.679.467,56) dei fabbricati e dei terreni costituenti l'asse ereditario di sulla base della stima operata dal ctu Persona_1 espletata (ing. ) nel giudizio di divisione meglio indicato nell'atto di appello (e riguardante proprio la Persona_5 comunione ereditaria relativa ai beni appartenuti in vita a , la cui successione era stata regolata dal Persona_1 testamento olografo pubblicato il 18.1.1990), definito con la sentenza n. 8692/2019 emessa dal Tribunale di
PO.
In secondo luogo l'appellante ha censurato la statuizione di condanna alle spese di lite disposta dal primo giudice nei suoi confronti, ritenendo che sussistessero validi motivi per compensare le spese di lite, ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c., anche come interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77/2018, anche in considerazione del fatto che, al momento dell'introduzione del giudizio, non fosse stata ancora emessa l'ordinanza n.1654/2019 della Corte di Cassazione, utilizzata dal Tribunale di PO ai fini del decidere.
E, alla luce di quanto esposto, ha chiesto che, previa sospensione, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., Parte_1 della provvisoria esecutività della sentenza impugnata ed in totale riforma di tale sentenza, fosse accolta la domanda da lei proposta in primo grado (di esercizio del retratto), con assegnazione, in suo favore, dei beni già appartenuti a e ceduti con l'atto del 04.03.2015 alla e con Controparte_2 Controparte_1 pagamento, a suo carico, dell'importo di euro 200.000,00 e di ogni accessorio, entro 5 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, secondo le disposizioni di questa Corte e con trascrizione dell'emananda sentenza;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Iscritta la causa al n. 3983/2020 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il
29.3.2021, la eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'avverso gravame ai Controparte_1
pagina 4 di 11 sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e, comunque, contestandone la fondatezza, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) rigettare, siccome inammissibile ed infondata, la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283
c.p.c. 2) ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiarare con ordinanza inammissibile
l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza del Tribunale di PO n. 6346/2020 ricorrendo le condizioni previste Parte_1 dall'art. 348 bis c.p.c.; nel merito: 3) in via subordinata dichiarare inammissibile ed in ogni caso infondato l'appello proposto dalla sig.ra
avverso la sentenza del Tribunale di PO n. 6346/2020 e quindi respingerlo. 4) in via istruttoria, ove occorra, nominarsi Parte_1 un C.T.U. al fine di accertare, alla luce della documentazione prodotta, se alla data della compravendita del 4/03/2015 erano state compiute le operazioni previste dall'art. 713 e ss. c.c., intese ad eliminare le maggior parte delle componenti ereditarie costituenti l'attivo ed il passivo, tenuto conto del valore dei beni al momento dell'apertura della successione, salvo modifiche ed integrazioni che il G.I. potrà apportare al mandato da affidarsi al CTU esercitando i propri poteri ex officio nell'interesse della giustizia. 5) Con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio da attribuirsi ai procuratori antistatari. 6) In via gradata ed avuto riguardo all'offerta formulata da parte attrice nell'atto introduttivo, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e della domanda di riscatto, salvo rispettoso gravame disporre il pagamento della complessiva somma di € 237.467,61, formata dal prezzo corrisposto di € 200.000,00, dalle spese notarili e di registro documentate, pari ad € 9.635,77, dall'imposta di registro relativa alla cartella esattoriale rottamata prodotta con la comparsa di costituzione per la parte ricadente sulla quota acquistata del 16,66% in € 14.532,18, oltre ai due versamenti documentati nella memoria II termine di € 6.649,45 il primo e di € 6.650,21 il secondo per un totale di € 13.299,66 da sommare all'importo di € 14.532,18 richiesto nella conclusione 2) precisata nella memoria I termine, oltre agli interessi, dovuti per legge, anche se non oggetto di specifica richiesta, nella misura indicata dall'art. 1284 IV co. c.c., decorrenti dalla data di stipula dell'atto notarile oggetto del retratto successorio risalente al 4/3/2015.”.
Rigettata, con ordinanza del 30.3.2021, l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante, con ordinanza depositata il 22.6.2021 è stata dichiarata la contumacia di e la causa è stata rinviata, per la Controparte_2 precisazione delle conclusioni, al 4.4.2023, ritenendo insussistenti i presupposti della manifesta infondatezza dell'appello proposto da ai fini della pronuncia di inammissibilità chiesta dalla società appellata ai Parte_1 sensi dell'art. 348-bis c.p.c.
Acquisito (il 24.9.2021, come da annotazione telematica della cancelleria) il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c., con ordinanza del 3.10.2023 è stata disposta la cancellazione, ex art. 2668 c.c., su istanza dell'appellante e previo consenso della società appellata, della domanda giudiziale, trascritta presso l'Ufficio Provinciale del territorio di Caserta ai nn. 7212 R.G. e 5627 R.P. il 1.3.2019, limitatamente alle particelle identificate in Catasto terreni di Acerra al foglio 10, nn. 28 e 29, al foglio 4, nn. 69 – 84
– 93 – 94- 101 – 108 – 109 – 116 – 123 – 124 – 131.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale depositato in data 6.11.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 3.12.2024, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 25.11.2024 dalla difesa dell'appellante e il 2.12.2024 dalla difesa dell'appellata costituita), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 4.12.2024 (ritualmente pagina 5 di 11 comunicata alle parti costituite), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. dei termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello proposto da sia fondato e che, pertanto, meriti Parte_1 accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
****
Contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, infatti, l'esercizio del diritto di retratto previsto dall'art. 732
c.c., spettante all'attrice/appellante, , quale coerede (testamentaria) di (deceduto il Parte_1 Persona_1
13.1.1990), non era escluso né dal subingresso degli eredi dei coeredi dello stesso (nello specifico Persona_1 di e , quali eredi di , deceduto il 18.3.1999, nonché di , Persona_3 CP_8 _7 Persona_2 quale erede di , deceduta in data 11.4.2005, ed infine di e CP_6 Controparte_4 Controparte_5 quali eredi di , deceduta in data 5.8.2012), né dal precedente (rispetto a quello del 2015) Controparte_3 acquisto, per atto notarile del 7.11.2007, da parte della di altra quota (di 1/6), Controparte_1 originariamente appartenuta a , di tale comunione. _7
Quanto al primo aspetto, infatti, la circostanza che ad alcuni originari coeredi di fossero Persona_1 subentrati i loro eredi, non ha comportato la trasformazione della comunione ereditaria creatasi a seguito della morte dello stesso (ossia della comunione ereditaria alla quale si riferisce il retratto per cui è Persona_1 causa) in altro tipo di comunione.
Né dall'ordinanza n.1654/2019 della Corte di Cassazione - richiamata, invece, dal primo giudice a fondamento del proprio, errato, convincimento - poteva escludersi, ad avviso di questa Corte d'appello, il diritto dell'attrice di esercitare il diritto di retratto a lei spettante, come detto, ai sensi dell'art. 732 c.c., quale coerede (testamentaria) di
(in mancanza della denuntiatio della vendita;
mancanza pacifica, nel caso di specie, in base alle Persona_1 allegazioni difensive delle parti;
cfr., quanto ai requisiti formali della denuntiatio, tra le altre, Cass. civ., Sez. II,
Ord., 05/03/2024, n. 5874).
Con tale pronuncia, invero, la Corte di Cassazione ha semplicemente affermato che l'alienazione di quota effettuata non dal coerede, compartecipe della comunione ereditaria, bensì dal suo successore a titolo universale, non è passibile di retratto successorio, giacché tale istituto costituisce una deroga alla libera disponibilità della quota in costanza di comunione e, pertanto, la relativa previsione va intesa in senso letterale, non potendo il diritto in questione essere esercitato da o verso soggetti diversi dai primi coeredi.
In definitiva, da tale pronuncia non si ricava affatto il principio (applicato, sostanzialmente, dal Tribunale di
PO nella sentenza impugnata in questa sede) secondo cui gli eredi dei coeredi non sarebbero partecipi della comunione ereditaria, bensì soltanto il diverso principio (già affermato in giurisprudenza;
cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord. 16/03/2012, n. 4277), legato alla natura personale del diritto di prelazione (ed insuscettibile,
pagina 6 di 11 come tale, di trasferirsi sia dal lato attivo che da quello passivo, ai successivi titolari delle quote ereditarie, diversi dagli originari coeredi), secondo cui tale diritto non può circolare neppure per successione "mortis causa", e non spetta, pertanto, all'erede del coerede.
Così, ad esempio, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire, proprio sulla base della natura strettamente personale ed intrasmissibile di tale diritto, che, ai sensi dell'art. 732 c.c., il soggetto che succede al coerede retraente può proseguire il giudizio già introdotto da o nei confronti di quest'ultimo, al fine di accertare l'avvenuto riscatto da parte del de cuius ma non può esercitare, in proprio, alcun diritto di riscatto, non essendo titolare di analogo diritto di prelazione (cfr. Cass. civ., Sez. II, 26/11/2015, n. 24151).
Dunque, essendo pacificamente coerede (testamentaria) di (e non erede di altri Parte_1 Persona_1 coeredi di quest'ultimo), ha il diritto di esercitare il retratto previsto dall'art. 732 c.c. in relazione alla comunione ereditaria avente ad oggetto i beni appartenuti, in vita, al de cuius, non essendosi trasformata tale comunione per effetto del subingresso di alcuni eredi di (altri) coeredi di quest'ultimo.
E tale diritto non è scalfito, ad avviso della Corte (contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di PO), neanche dal precedente (rispetto a quello del 2015) acquisto, per atto notarile del 7.11.2007, da parte della stessa di altra quota (di 1/6) di tale comunione, ossia di una quota originariamente Controparte_1 appartenuta a . _7
Come, infatti, più volte affermato dalla Suprema Corte, da cui non vi è ragione di discostarsi, in tema di retratto successorio, lo stato di comunione ereditaria cessa soltanto con la divisione tramite la trasformazione dei diritti dei singoli partecipanti su quote ideali dell'eredità in diritti di proprietà individuali su singoli beni.
Pertanto, lo scioglimento della comunione ereditaria nei confronti di uno solo dei coeredi - perché abbia ceduto la propria quota - non ne modifica la natura e non fa venir meno il diritto di prelazione a favore dei coeredi giacché, nell'anzidetta ipotesi, la comunione residuale sui beni ereditari si trasforma in comunione ordinaria, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 732 c.c., soltanto quando siano state compiute le operazioni divisionali dirette ad eliminare la maggior parte delle varie componenti dell'asse ereditario indiviso al momento dell'apertura della successione (cfr. Cass. civ., Sez. II, 12/10/2007, n. 21491; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 15/02/2010, n. 3470; Sez.
II, 13/09/2004, n. 18351; Sez. II, 20/04/1994, n. 3745).
La divisione parziale, pertanto, non esclude la possibilità del mutamento da ereditaria in ordinaria della comunione sui beni residui, ma neppure ne comporta la necessità, come ineluttabile e "ovvia conseguenza": mutamento che è subordinato, invece, alla ricorrenza di un preciso presupposto, ossia della preponderanza dei beni divisi rispetto al resto mantenuto in comune (cfr. Cass. civ., Sez. II, 19/11/2015, n. 23676).
In definitiva, anche ai fini del retratto, lo scioglimento della comunione si verifica allorchè, essendo state compiute le operazioni dirette ad eliminare la maggior parte degli elementi di ciascuna delle componenti dell'asse ereditario, sia cessato lo stato di indivisione determinato dall'apertura della successione.
pagina 7 di 11 E il venir meno della comunione ereditaria postula l'effettuazione delle operazioni previste dagli artt. 713 e ss.
c.c. (formazione dello stato attivo e passivo, resa dei conti, prelevamenti, collazione, determinazione ed attribuzione delle porzioni;
cfr. Cass. civ., Sez. II, 23/02/2007, n. 4224).
Tanto è vero che, proprio nel senso della permanenza della comunione ereditaria anche nel caso di cessione della quota ereditaria (salvo il limite, si ribadisce, consistente modificazione dell'asse), in giurisprudenza è stato affermato che, nel caso di cessione della quota ereditaria, la qualità di litisconsorte necessario nel giudizio di divisione spetti al cessionario, e non al cedente, atteso che tale qualità, a norma dell'art. 784 c.p.c., si ricollega alla veste di partecipante alla comunione ereditaria, non a quella di erede in sé considerata (cfr. Cass. civ.,
12/06/1981, n. 3812; cfr. anche, tra le più recenti, Cass. civ., Sez. II, Ord., 18/07/2023, n. 20892; Sez. VI - 2, Ord.,
05/06/2018, n. 14406).
Ciò precisato dal punto di vista c.d. soggettivo, la Corte ritiene, inoltre, che avesse il diritto di Parte_1 prelazione di cui all'art. 732 c.c. anche dal punto di vista c.d. oggettivo, non essendo state compiute (né al momento della vendita della quota del 2015, né al momento della notifica dell'atto di citazione con cui è stato instaurato il giudizio di primo grado ed esercitato il retratto) le operazioni divisionali dirette ad eliminare la maggior parte delle varie componenti dell'asse ereditario, ossia che vi fosse stata preponderanza dei beni divisi rispetto al resto, mantenuto in comune.
Ciò senza che vi sia necessità di disporre approfondimenti tecnici, sul punto.
Al riguardo va detto, infatti, che, come sostenuto in modo condivisibile dall'appellante, con la sentenza n.
8692/2019 emessa dal Tribunale di PO (e prodotta dalla stessa società appellata in allegato alla propria comparsa di risposta, unitamente ad altri atti e documenti del primo grado), è stato definito il giudizio di scioglimento della comunione ereditaria venutasi a creare per effetto del decesso di (giudizio nel Persona_1 quale era intervenuta anche la quale cessionaria di quote ereditarie). Controparte_1
Con tale sentenza, infatti, è stata operata la divisione (tra i condividenti, tra cui anche la e CP_1 CP_1
) di numerosi beni immobili facenti ancora parte di tale comunione ereditaria, aventi un valore assai Parte_1 rilevante, ossia pari ad euro 8.558.575,32 (ed escludendo quelli che, nelle more del giudizio, avevano cessato di far parte dell'asse ereditario), richiamando, sul punto, il prospetto dei beni, con i relativi valori, redatto dal ctu
(riportandolo anche graficamente in sentenza).
E, si ribadisce, alla luce dei numerosi beni ancora da dividere (prima dell'emissione della detta sentenza del
2019) e, soprattutto, di un così rilevante valore degli stessi, non può ritenersi che, al momento della cessione della quota per cui è causa (del 2015), fossero state compiute le operazioni dirette ad eliminare la maggior parte degli elementi di ciascuna delle componenti dell'asse ereditario, ossia che fosse cessato lo stato di indivisione determinato dall'apertura della successione di . Persona_1
pagina 8 di 11 Non è superfluo precisare, inoltre, anche ai fini della verifica che questa Corte deve compiere ai fini dell'interesse ad impugnare la sentenza n. 6346/2020 del Tribunale di PO, ex art. 100 c.p.c., in capo a
[...]
, che l'azione di divisione giudiziale della comunione ereditaria proposta anche nei confronti degli Pt_1 acquirenti di una quota non osta alla proposizione nei confronti di costoro, nelle more del primo giudizio, anche della domanda di retratto ex art. 732 c.c. (come nel caso di specie), atteso che entrambe le azioni sottendono la validità dell'atto traslativo e l'eventuale giudicato formatosi sulla domanda divisoria non preclude l'esame dell'istanza del retrattante, il cui accoglimento determina un fenomeno di surrogazione soggettiva legale, con efficacia "ex tunc", assimilabile "quoad effectum", rispetto agli esiti del giudizio divisionale, ad una sorta di confusione, appartenendo i beni da dividere, in ragione dell'accoglimento della domanda di retratto, ad un unico soggetto.
****
In accoglimento dell'appello proposto da ed in totale riforma, pertanto, della sentenza Parte_1
n.6346/2020 emessa dal Tribunale di PO, pubblicata il 6.10.2020, va dichiarato il diritto di a Parte_1 riscattare, ai sensi dell'art. 732 c.c., la quota ereditaria, pari ad 1/6, dell'eredità di , deceduto il Persona_1
13.1.1990, composta dai beni mobili e immobili meglio descritti nella “Compravendita di quota indivisa di eredità sottoposta a condizione sospensiva” effettuata da in favore della Controparte_2 Controparte_1 mediante atto pubblico (del Notaio ) del 4.3.2015, n. 134219 Rep., n. 36456 Racc.
[...] Persona_4
Il tutto dietro pagamento del prezzo, pari ad euro 200.000,00, convenuto nel detto atto (ed offerto dall'attrice/appellante), cui vanno aggiunti:
1) L'importo delle spese notarili e di registro documentate, pari ad euro 9.635,77 (e non anche gli altri importi chiesti dall'appellata con riferimento a cartelle esattoriali e ad altri versamenti effettuati, dal momento che nel caso di esercizio di riscatto da parte dell'erede, ex art. 732 c.c., l'acquirente estraneo ha diritto solo ad ottenere dal riscattante il rimborso delle spese dell'atto di vendita - spese notarili, di registrazione e di trascrizione- posto in essere con il coerede alienante;
cfr. Cass. civ., Sez. II, 04/04/2003, n. 5320);
2) gli interessi legali sull'importo di euro 209.635,77, con decorrenza dal 4.3.2015 sino all'effettivo soddisfo
(posto che l'accoglimento della domanda di retratto successorio, togliendo causa, con effetto retroattivo, alle attribuzioni patrimoniali del contratto, comporta, per effetto naturale del suo carattere restitutorio, che il retrattato abbia diritto ad ottenere, anche se non li abbia richiesti, gli interessi legali – con decorrenza dall'atto di vendita – sul prezzo che il retraente deve corrispondergli, sebbene il relativo obbligo abbia per oggetto un debito di valuta, soggetto al principio nominalistico;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 24/02/2010, n. 4497; cfr. anche Cass. civ., Sez. II,
03/01/2025, n. 59).
****
pagina 9 di 11 La riforma della sentenza impugnata comporta, in base all'esito complessivo della lite, che occorra provvedere ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del
12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021;
Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
Il che assorbe logicamente la valutazione del secondo motivo di gravame (concernente, per l'appunto, la condanna dell'attrice al pagamento delle spese del primo grado disposta dal Tribunale di PO).
Ciò detto, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la deve allora Controparte_1 corrispondere all'attrice/appellante le spese del doppio grado di giudizio.
In particolare, i compensi professionali spettanti a vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto Parte_1 conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse dell'appellante vittoriosa stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. 2), quanto al primo grado e, quanto al secondo, dinanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro
52.000,01 ad euro 260.000,00, in base al valore della controversia.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
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La presente sentenza costituisce, infine, valido titolo per la trascrizione ai sensi dell'art. 2651 cod. civ. (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17/08/1988, n. 4957; Sez. III, 01/08/1987, n. 6668), fermo restando che dovrà tenersi conto, a tal fine, della cancellazione disposta, ex art. 2668 c.c., come detto, su istanza dell'appellante e previo consenso della società appellata, della domanda giudiziale, trascritta presso l'Ufficio Provinciale del territorio di Caserta ai nn.
7212 R.G. e 5627 R.P. il 1.3.2019, limitatamente alle particelle identificate in Catasto terreni di Acerra al foglio 10, nn. 28 e 29, al foglio 4, nn. 69 – 84 – 93 – 94- 101 – 108 – 109 – 116 – 123 – 124 – 131.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di PO - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3983/2020 R.G.A.C., così provvede:
pagina 10 di 11 1. Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 6346/2020 emessa dal Tribunale di PO, Pt_1 pubblicata il 6.10.2020 e, per l'effetto, in totale riforma di tale sentenza:
a) Accerta e dichiara il diritto di a riscattare, ai sensi dell'art. 732 c.c., nei confronti della Parte_1 [...]
la quota ereditaria, pari ad 1/6, dell'eredità di , deceduto il 13.1.1990, Controparte_1 Persona_1 composta dai beni mobili e immobili meglio descritti nella “Compravendita di quota indivisa di eredità sottoposta a condizione sospensiva” effettuata da in favore della mediante Controparte_2 Controparte_1 atto pubblico (del Notaio ) del 4.3.2015, n. 134219 Rep., n. 36456 Racc.; Persona_4
b) per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di di subentrare alla Parte_1 Controparte_1 nell'acquisto della detta quota dietro pagamento, da parte di ed in favore della Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., dell'importo di euro 209.635,77, oltre interessi legali su tale
[...] importo con decorrenza dal 4.3.2015 sino all'effettivo soddisfo.
2. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore di , delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in Parte_1 euro 7.837,5 (di cui euro 786,00 per esborsi ed euro 7.051,5 per compensi professionali) per il primo grado ed in euro 8.324,00 (di cui euro 1.165,50 per esborsi ed euro 7.158,5 per compensi professionali) per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dichiara la presente sentenza titolo per la trascrizione, ai sensi dell'art. 2651 c.c., sia pure tenendo conto delle precisazioni indicate, al riguardo, in motivazione.
PO, 18.3.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3983 dell'anno 2020 vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Leandro Traversa Parte_1 C.F._1
-APPELLANTE-
e
(c.f ), rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Controparte_1 P.IVA_1
Massara e Carlo Domenico Massara
-APPELLATA– nonchè
(c.f. ) Controparte_2 C.F._2
-APPELLATO– contumace-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n.6346/2020 emessa dal Tribunale di PO, pubblicata il 6.10.2020, in tema di retratto successorio”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., il 25.11.2024 dalla difesa dell'appellante ( ) e il 2.12.2024 dalla difesa dell'appellata costituita ( Parte_1 Controparte_1
.
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 11 ha convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la (con atto di Parte_1 Controparte_1 citazione notificato, a mezzo Pec, il 5.11.2020) e (con atto di citazione notificato, a mezzo Controparte_2 del servizio postale, il 10.11.2020), proponendo appello avverso la sentenza n. 6346/2020 emessa dal Tribunale di PO, pubblicata il 6.10.2020.
****
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di PO, la Parte_1 Controparte_1
e , esponendo, in sintesi:
[...] Controparte_2 di essere coerede (per la quota di 1/4) di , deceduto il 13 gennaio 1990, il quale, in particolare, Persona_1 con testamento olografo pubblicato in data 18.1.1990, aveva istituito quali suoi eredi universali i nipoti: 1)
[...]
, nata a [...] il [...], nella quota di 1/4; 2) , nata a [...] il 23 ottobre Pt_1 Controparte_3
1941, nella quota di 1/4, cui erano succeduti i figli nato a [...] il [...], e Controparte_4 [...]
nato a [...] il [...]; 3) , nato a [...] il [...], per la quota di 1/6; CP_5 Controparte_2
4) , nata a [...] il [...] per la quota di 1/6, cui era succeduto il figlio CP_6 Per_2
, nato a [...] il [...]; 5) per la quota di 1/6 (un sesto), cui erano sono succeduti il coniuge
[...] _7
, nata a [...] il [...], ed il figlio , nato a [...] il [...], rispettivamente nella Persona_3 CP_8 quota di 1/12 ciascuno;
che, con atto pubblico (del Notaio ) del 4 Marzo 2015, n. 134219 di Persona_4
Repertorio, n. 36456 della Raccolta, denominato “Compravendita di quota indivisa di eredità sottoposta a condizione soggettiva”, aveva venduto alla la quota pari ad un Controparte_2 Controparte_1 sesto dell'eredità di , senza notificare tale vendita ai coeredi al fine di consentire agli stessi Persona_1
l'esercizio della prelazione dovuta per legge;
di avere intenzione, quindi, di esercitare tale prelazione e di acquisire, ai sensi dell'art. 732 c.c., la quota indivisa di cui al detto rogito del 4/3/2015, esercitando, nei confronti dell'acquirente (la , la facoltà di riscatto prevista dalla detta norma, al prezzo di euro Controparte_1
200.000,00, così come determinato nel detto atto di vendita del 4.3.2015, con conseguente sua sostituzione, ex lege, nella titolarità della detta quota di 1/6 oggetto della cessione avvenuta con il più volte richiamato atto del 4
Marzo 2015.
Costituitasi in giudizio, la aveva contestato la fondatezza dell'avversa domanda, Controparte_1 sostenendo che non sussistessero le condizioni per l'applicazione dell'istituto disciplinato dall'art. 732 c.c.
E il Tribunale di PO, con la sentenza n.6346/2020 impugnata in questa sede, ha rigettato la domanda formulata da , condannandola al rimborso delle spese di lite in favore della convenuta (liquidate in Parte_1
€ 13.000,00, oltre iva e cpa se dovute come per legge e rimborso spese generali al 15%), e ordinando la cancellazione della domanda giudiziale trascritta presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di Caserta, ai nn. 7212
RG e 5627 RP, in data 1.3.2019, con esonero del Conservatore dei RRII da qualsivoglia responsabilità al riguardo.
pagina 2 di 11 Il giudice di prime cure ha deciso la controversia nei suddetti termini ritenendo che non sussistessero, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 732 c.c..
In sintesi, premettendo che, in generale, l'istituto del retratto successorio è previsto in tema di comunione ereditaria al fine di impedire l'intromissione di estranei nello stato di contitolarità determinato dall'apertura della successione "mortis causa" e che, dunque, non si applica alla comunione ordinaria poiché la relativa previsione, integrando una deroga alla libera disponibilità della quota in costanza di comunione, deve intendersi di carattere eccezionale e di stretta interpretazione, ha ritenuto che, nel caso di specie e sotto il profilo strettamente soggettivo, l'ingresso di “estranei” nella originaria compagine degli eredi di potesse reputarsi Persona_1 integrato:
a) in primo luogo dal subingresso di e , quali eredi di , deceduto il Persona_3 CP_8 _7
18.3.1999, nonché di , quale erede di , deceduta in data 11.4.2005, ed infine di Persona_2 CP_6
e quali eredi di , deceduta in data 5.08.2012; Controparte_4 Controparte_5 Controparte_3
b) in secondo luogo, dall'acquisto della quota ereditaria di un sesto, originariamente appartenuta a , _7 da parte della per atto notarile del 7.11.2007, avendo la detta società, dunque, per Controparte_1 anni, prima ancora dell'ulteriore acquisto del 2015 per cui è causa, partecipato, quale cessionaria della quota ereditaria originariamente appartenuta a , alle vicende della comunione, agli atti liquidativi del passivo _7 ed al giudizio di divisione che pendeva presso il Tribunale di PO al n. 39087/2006 RG.
Il Tribunale di PO ha ritenuto che il subingresso in comunione del successore a titolo universale di uno dei coeredi integrasse il subingresso di soggetto terzo, estraneo alla comunione ereditaria, sostenendo che tale convincimento potesse desumersi dalla ordinanza n. 1654 del 22/01/2019 pronunciata dalla Seconda Sezione della Corte di Cassazione.
E, poi, ha aggiunto che, anche dal punto di vista oggettivo, ossia per la parziale modificazione dell'asse ereditario (rispetto alla sua iniziale consistenza di attività e passività), non si potesse escludere la trasformazione della comunione da ereditaria in ordinaria.
Ciò, in particolare, per effetto dei plurimi atti dispositivi posti in essere dai coeredi sul compendio ereditario in funzione di liquidazione delle passività nel corso degli anni (richiamando, a titolo esemplificativo, una scrittura privata con sottoscrizioni autenticate del 6.12.2015, due atti notarili, uno del 29.7.2014, l'altro del 18.9.1991), nonché in conseguenza delle azioni esecutive intraprese dai creditori ereditari (risultanti dalle trascrizioni pregiudizievoli risultanti dalla certificazione notarile richiamata in sentenza).
Anche se il Tribunale di PO ha poi ritenuto, in ogni caso, che il rigetto della domanda per ragioni inerenti la composizione soggettiva della compagine ereditaria rendesse superfluo l'approfondimento istruttorio circa la reale consistenza delle modifiche apportate all'insieme dei rapporti attivi e passivi costituenti il patrimonio ereditario(e la loro idoneità a mutare il titolo della comunione), in base al principio della ragione più liquida.
pagina 3 di 11 ****
ha censurato la sentenza n.6346/2020 emessa dal Tribunale di PO sulla base dei due Parte_1 seguenti motivi di gravame.
In primo luogo ha sostenuto che il Tribunale avesse erroneamente interpretato quanto affermato dalla Suprema
Corte con la detta ordinanza n. 1654 del 22/01/2019 e che, nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, fossero ininfluenti, ai fini del valido esercizio del retratto:
a) il subingresso degli eredi degli originari coeredi (testamentari) di , deceduto il 13 gennaio Persona_1
1990, nella comunione ereditaria venutasi a creare a seguito del decesso di quest'ultimo;
b) il precedente acquisto, per atto notarile del 7.11.2007, da parte della di altra CP_1 Controparte_1 quota (di 1/6), originariamente appartenuta a , di tale comunione;
_7
c) i plurimi atti dispositivi posti in essere dai coeredi sul compendio ereditario in funzione di liquidazione delle passività nel corso degli anni, sia perché il primo giudice non aveva neanche disposto una ctu sulla effettiva entità delle modifiche dell'asse ereditario poste in essere nel corso degli anni (e, quindi, sulla effettiva consistenza dello stesso al momento della vendita del 2015 in questione), sia, in ogni caso, sulla rilevante entità (euro 9.679.467,56) dei fabbricati e dei terreni costituenti l'asse ereditario di sulla base della stima operata dal ctu Persona_1 espletata (ing. ) nel giudizio di divisione meglio indicato nell'atto di appello (e riguardante proprio la Persona_5 comunione ereditaria relativa ai beni appartenuti in vita a , la cui successione era stata regolata dal Persona_1 testamento olografo pubblicato il 18.1.1990), definito con la sentenza n. 8692/2019 emessa dal Tribunale di
PO.
In secondo luogo l'appellante ha censurato la statuizione di condanna alle spese di lite disposta dal primo giudice nei suoi confronti, ritenendo che sussistessero validi motivi per compensare le spese di lite, ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c., anche come interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77/2018, anche in considerazione del fatto che, al momento dell'introduzione del giudizio, non fosse stata ancora emessa l'ordinanza n.1654/2019 della Corte di Cassazione, utilizzata dal Tribunale di PO ai fini del decidere.
E, alla luce di quanto esposto, ha chiesto che, previa sospensione, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., Parte_1 della provvisoria esecutività della sentenza impugnata ed in totale riforma di tale sentenza, fosse accolta la domanda da lei proposta in primo grado (di esercizio del retratto), con assegnazione, in suo favore, dei beni già appartenuti a e ceduti con l'atto del 04.03.2015 alla e con Controparte_2 Controparte_1 pagamento, a suo carico, dell'importo di euro 200.000,00 e di ogni accessorio, entro 5 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, secondo le disposizioni di questa Corte e con trascrizione dell'emananda sentenza;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Iscritta la causa al n. 3983/2020 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il
29.3.2021, la eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'avverso gravame ai Controparte_1
pagina 4 di 11 sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e, comunque, contestandone la fondatezza, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) rigettare, siccome inammissibile ed infondata, la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283
c.p.c. 2) ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiarare con ordinanza inammissibile
l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza del Tribunale di PO n. 6346/2020 ricorrendo le condizioni previste Parte_1 dall'art. 348 bis c.p.c.; nel merito: 3) in via subordinata dichiarare inammissibile ed in ogni caso infondato l'appello proposto dalla sig.ra
avverso la sentenza del Tribunale di PO n. 6346/2020 e quindi respingerlo. 4) in via istruttoria, ove occorra, nominarsi Parte_1 un C.T.U. al fine di accertare, alla luce della documentazione prodotta, se alla data della compravendita del 4/03/2015 erano state compiute le operazioni previste dall'art. 713 e ss. c.c., intese ad eliminare le maggior parte delle componenti ereditarie costituenti l'attivo ed il passivo, tenuto conto del valore dei beni al momento dell'apertura della successione, salvo modifiche ed integrazioni che il G.I. potrà apportare al mandato da affidarsi al CTU esercitando i propri poteri ex officio nell'interesse della giustizia. 5) Con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio da attribuirsi ai procuratori antistatari. 6) In via gradata ed avuto riguardo all'offerta formulata da parte attrice nell'atto introduttivo, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e della domanda di riscatto, salvo rispettoso gravame disporre il pagamento della complessiva somma di € 237.467,61, formata dal prezzo corrisposto di € 200.000,00, dalle spese notarili e di registro documentate, pari ad € 9.635,77, dall'imposta di registro relativa alla cartella esattoriale rottamata prodotta con la comparsa di costituzione per la parte ricadente sulla quota acquistata del 16,66% in € 14.532,18, oltre ai due versamenti documentati nella memoria II termine di € 6.649,45 il primo e di € 6.650,21 il secondo per un totale di € 13.299,66 da sommare all'importo di € 14.532,18 richiesto nella conclusione 2) precisata nella memoria I termine, oltre agli interessi, dovuti per legge, anche se non oggetto di specifica richiesta, nella misura indicata dall'art. 1284 IV co. c.c., decorrenti dalla data di stipula dell'atto notarile oggetto del retratto successorio risalente al 4/3/2015.”.
Rigettata, con ordinanza del 30.3.2021, l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante, con ordinanza depositata il 22.6.2021 è stata dichiarata la contumacia di e la causa è stata rinviata, per la Controparte_2 precisazione delle conclusioni, al 4.4.2023, ritenendo insussistenti i presupposti della manifesta infondatezza dell'appello proposto da ai fini della pronuncia di inammissibilità chiesta dalla società appellata ai Parte_1 sensi dell'art. 348-bis c.p.c.
Acquisito (il 24.9.2021, come da annotazione telematica della cancelleria) il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c., con ordinanza del 3.10.2023 è stata disposta la cancellazione, ex art. 2668 c.c., su istanza dell'appellante e previo consenso della società appellata, della domanda giudiziale, trascritta presso l'Ufficio Provinciale del territorio di Caserta ai nn. 7212 R.G. e 5627 R.P. il 1.3.2019, limitatamente alle particelle identificate in Catasto terreni di Acerra al foglio 10, nn. 28 e 29, al foglio 4, nn. 69 – 84
– 93 – 94- 101 – 108 – 109 – 116 – 123 – 124 – 131.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale depositato in data 6.11.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 3.12.2024, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 25.11.2024 dalla difesa dell'appellante e il 2.12.2024 dalla difesa dell'appellata costituita), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 4.12.2024 (ritualmente pagina 5 di 11 comunicata alle parti costituite), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. dei termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello proposto da sia fondato e che, pertanto, meriti Parte_1 accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
****
Contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, infatti, l'esercizio del diritto di retratto previsto dall'art. 732
c.c., spettante all'attrice/appellante, , quale coerede (testamentaria) di (deceduto il Parte_1 Persona_1
13.1.1990), non era escluso né dal subingresso degli eredi dei coeredi dello stesso (nello specifico Persona_1 di e , quali eredi di , deceduto il 18.3.1999, nonché di , Persona_3 CP_8 _7 Persona_2 quale erede di , deceduta in data 11.4.2005, ed infine di e CP_6 Controparte_4 Controparte_5 quali eredi di , deceduta in data 5.8.2012), né dal precedente (rispetto a quello del 2015) Controparte_3 acquisto, per atto notarile del 7.11.2007, da parte della di altra quota (di 1/6), Controparte_1 originariamente appartenuta a , di tale comunione. _7
Quanto al primo aspetto, infatti, la circostanza che ad alcuni originari coeredi di fossero Persona_1 subentrati i loro eredi, non ha comportato la trasformazione della comunione ereditaria creatasi a seguito della morte dello stesso (ossia della comunione ereditaria alla quale si riferisce il retratto per cui è Persona_1 causa) in altro tipo di comunione.
Né dall'ordinanza n.1654/2019 della Corte di Cassazione - richiamata, invece, dal primo giudice a fondamento del proprio, errato, convincimento - poteva escludersi, ad avviso di questa Corte d'appello, il diritto dell'attrice di esercitare il diritto di retratto a lei spettante, come detto, ai sensi dell'art. 732 c.c., quale coerede (testamentaria) di
(in mancanza della denuntiatio della vendita;
mancanza pacifica, nel caso di specie, in base alle Persona_1 allegazioni difensive delle parti;
cfr., quanto ai requisiti formali della denuntiatio, tra le altre, Cass. civ., Sez. II,
Ord., 05/03/2024, n. 5874).
Con tale pronuncia, invero, la Corte di Cassazione ha semplicemente affermato che l'alienazione di quota effettuata non dal coerede, compartecipe della comunione ereditaria, bensì dal suo successore a titolo universale, non è passibile di retratto successorio, giacché tale istituto costituisce una deroga alla libera disponibilità della quota in costanza di comunione e, pertanto, la relativa previsione va intesa in senso letterale, non potendo il diritto in questione essere esercitato da o verso soggetti diversi dai primi coeredi.
In definitiva, da tale pronuncia non si ricava affatto il principio (applicato, sostanzialmente, dal Tribunale di
PO nella sentenza impugnata in questa sede) secondo cui gli eredi dei coeredi non sarebbero partecipi della comunione ereditaria, bensì soltanto il diverso principio (già affermato in giurisprudenza;
cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord. 16/03/2012, n. 4277), legato alla natura personale del diritto di prelazione (ed insuscettibile,
pagina 6 di 11 come tale, di trasferirsi sia dal lato attivo che da quello passivo, ai successivi titolari delle quote ereditarie, diversi dagli originari coeredi), secondo cui tale diritto non può circolare neppure per successione "mortis causa", e non spetta, pertanto, all'erede del coerede.
Così, ad esempio, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire, proprio sulla base della natura strettamente personale ed intrasmissibile di tale diritto, che, ai sensi dell'art. 732 c.c., il soggetto che succede al coerede retraente può proseguire il giudizio già introdotto da o nei confronti di quest'ultimo, al fine di accertare l'avvenuto riscatto da parte del de cuius ma non può esercitare, in proprio, alcun diritto di riscatto, non essendo titolare di analogo diritto di prelazione (cfr. Cass. civ., Sez. II, 26/11/2015, n. 24151).
Dunque, essendo pacificamente coerede (testamentaria) di (e non erede di altri Parte_1 Persona_1 coeredi di quest'ultimo), ha il diritto di esercitare il retratto previsto dall'art. 732 c.c. in relazione alla comunione ereditaria avente ad oggetto i beni appartenuti, in vita, al de cuius, non essendosi trasformata tale comunione per effetto del subingresso di alcuni eredi di (altri) coeredi di quest'ultimo.
E tale diritto non è scalfito, ad avviso della Corte (contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di PO), neanche dal precedente (rispetto a quello del 2015) acquisto, per atto notarile del 7.11.2007, da parte della stessa di altra quota (di 1/6) di tale comunione, ossia di una quota originariamente Controparte_1 appartenuta a . _7
Come, infatti, più volte affermato dalla Suprema Corte, da cui non vi è ragione di discostarsi, in tema di retratto successorio, lo stato di comunione ereditaria cessa soltanto con la divisione tramite la trasformazione dei diritti dei singoli partecipanti su quote ideali dell'eredità in diritti di proprietà individuali su singoli beni.
Pertanto, lo scioglimento della comunione ereditaria nei confronti di uno solo dei coeredi - perché abbia ceduto la propria quota - non ne modifica la natura e non fa venir meno il diritto di prelazione a favore dei coeredi giacché, nell'anzidetta ipotesi, la comunione residuale sui beni ereditari si trasforma in comunione ordinaria, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 732 c.c., soltanto quando siano state compiute le operazioni divisionali dirette ad eliminare la maggior parte delle varie componenti dell'asse ereditario indiviso al momento dell'apertura della successione (cfr. Cass. civ., Sez. II, 12/10/2007, n. 21491; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 15/02/2010, n. 3470; Sez.
II, 13/09/2004, n. 18351; Sez. II, 20/04/1994, n. 3745).
La divisione parziale, pertanto, non esclude la possibilità del mutamento da ereditaria in ordinaria della comunione sui beni residui, ma neppure ne comporta la necessità, come ineluttabile e "ovvia conseguenza": mutamento che è subordinato, invece, alla ricorrenza di un preciso presupposto, ossia della preponderanza dei beni divisi rispetto al resto mantenuto in comune (cfr. Cass. civ., Sez. II, 19/11/2015, n. 23676).
In definitiva, anche ai fini del retratto, lo scioglimento della comunione si verifica allorchè, essendo state compiute le operazioni dirette ad eliminare la maggior parte degli elementi di ciascuna delle componenti dell'asse ereditario, sia cessato lo stato di indivisione determinato dall'apertura della successione.
pagina 7 di 11 E il venir meno della comunione ereditaria postula l'effettuazione delle operazioni previste dagli artt. 713 e ss.
c.c. (formazione dello stato attivo e passivo, resa dei conti, prelevamenti, collazione, determinazione ed attribuzione delle porzioni;
cfr. Cass. civ., Sez. II, 23/02/2007, n. 4224).
Tanto è vero che, proprio nel senso della permanenza della comunione ereditaria anche nel caso di cessione della quota ereditaria (salvo il limite, si ribadisce, consistente modificazione dell'asse), in giurisprudenza è stato affermato che, nel caso di cessione della quota ereditaria, la qualità di litisconsorte necessario nel giudizio di divisione spetti al cessionario, e non al cedente, atteso che tale qualità, a norma dell'art. 784 c.p.c., si ricollega alla veste di partecipante alla comunione ereditaria, non a quella di erede in sé considerata (cfr. Cass. civ.,
12/06/1981, n. 3812; cfr. anche, tra le più recenti, Cass. civ., Sez. II, Ord., 18/07/2023, n. 20892; Sez. VI - 2, Ord.,
05/06/2018, n. 14406).
Ciò precisato dal punto di vista c.d. soggettivo, la Corte ritiene, inoltre, che avesse il diritto di Parte_1 prelazione di cui all'art. 732 c.c. anche dal punto di vista c.d. oggettivo, non essendo state compiute (né al momento della vendita della quota del 2015, né al momento della notifica dell'atto di citazione con cui è stato instaurato il giudizio di primo grado ed esercitato il retratto) le operazioni divisionali dirette ad eliminare la maggior parte delle varie componenti dell'asse ereditario, ossia che vi fosse stata preponderanza dei beni divisi rispetto al resto, mantenuto in comune.
Ciò senza che vi sia necessità di disporre approfondimenti tecnici, sul punto.
Al riguardo va detto, infatti, che, come sostenuto in modo condivisibile dall'appellante, con la sentenza n.
8692/2019 emessa dal Tribunale di PO (e prodotta dalla stessa società appellata in allegato alla propria comparsa di risposta, unitamente ad altri atti e documenti del primo grado), è stato definito il giudizio di scioglimento della comunione ereditaria venutasi a creare per effetto del decesso di (giudizio nel Persona_1 quale era intervenuta anche la quale cessionaria di quote ereditarie). Controparte_1
Con tale sentenza, infatti, è stata operata la divisione (tra i condividenti, tra cui anche la e CP_1 CP_1
) di numerosi beni immobili facenti ancora parte di tale comunione ereditaria, aventi un valore assai Parte_1 rilevante, ossia pari ad euro 8.558.575,32 (ed escludendo quelli che, nelle more del giudizio, avevano cessato di far parte dell'asse ereditario), richiamando, sul punto, il prospetto dei beni, con i relativi valori, redatto dal ctu
(riportandolo anche graficamente in sentenza).
E, si ribadisce, alla luce dei numerosi beni ancora da dividere (prima dell'emissione della detta sentenza del
2019) e, soprattutto, di un così rilevante valore degli stessi, non può ritenersi che, al momento della cessione della quota per cui è causa (del 2015), fossero state compiute le operazioni dirette ad eliminare la maggior parte degli elementi di ciascuna delle componenti dell'asse ereditario, ossia che fosse cessato lo stato di indivisione determinato dall'apertura della successione di . Persona_1
pagina 8 di 11 Non è superfluo precisare, inoltre, anche ai fini della verifica che questa Corte deve compiere ai fini dell'interesse ad impugnare la sentenza n. 6346/2020 del Tribunale di PO, ex art. 100 c.p.c., in capo a
[...]
, che l'azione di divisione giudiziale della comunione ereditaria proposta anche nei confronti degli Pt_1 acquirenti di una quota non osta alla proposizione nei confronti di costoro, nelle more del primo giudizio, anche della domanda di retratto ex art. 732 c.c. (come nel caso di specie), atteso che entrambe le azioni sottendono la validità dell'atto traslativo e l'eventuale giudicato formatosi sulla domanda divisoria non preclude l'esame dell'istanza del retrattante, il cui accoglimento determina un fenomeno di surrogazione soggettiva legale, con efficacia "ex tunc", assimilabile "quoad effectum", rispetto agli esiti del giudizio divisionale, ad una sorta di confusione, appartenendo i beni da dividere, in ragione dell'accoglimento della domanda di retratto, ad un unico soggetto.
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In accoglimento dell'appello proposto da ed in totale riforma, pertanto, della sentenza Parte_1
n.6346/2020 emessa dal Tribunale di PO, pubblicata il 6.10.2020, va dichiarato il diritto di a Parte_1 riscattare, ai sensi dell'art. 732 c.c., la quota ereditaria, pari ad 1/6, dell'eredità di , deceduto il Persona_1
13.1.1990, composta dai beni mobili e immobili meglio descritti nella “Compravendita di quota indivisa di eredità sottoposta a condizione sospensiva” effettuata da in favore della Controparte_2 Controparte_1 mediante atto pubblico (del Notaio ) del 4.3.2015, n. 134219 Rep., n. 36456 Racc.
[...] Persona_4
Il tutto dietro pagamento del prezzo, pari ad euro 200.000,00, convenuto nel detto atto (ed offerto dall'attrice/appellante), cui vanno aggiunti:
1) L'importo delle spese notarili e di registro documentate, pari ad euro 9.635,77 (e non anche gli altri importi chiesti dall'appellata con riferimento a cartelle esattoriali e ad altri versamenti effettuati, dal momento che nel caso di esercizio di riscatto da parte dell'erede, ex art. 732 c.c., l'acquirente estraneo ha diritto solo ad ottenere dal riscattante il rimborso delle spese dell'atto di vendita - spese notarili, di registrazione e di trascrizione- posto in essere con il coerede alienante;
cfr. Cass. civ., Sez. II, 04/04/2003, n. 5320);
2) gli interessi legali sull'importo di euro 209.635,77, con decorrenza dal 4.3.2015 sino all'effettivo soddisfo
(posto che l'accoglimento della domanda di retratto successorio, togliendo causa, con effetto retroattivo, alle attribuzioni patrimoniali del contratto, comporta, per effetto naturale del suo carattere restitutorio, che il retrattato abbia diritto ad ottenere, anche se non li abbia richiesti, gli interessi legali – con decorrenza dall'atto di vendita – sul prezzo che il retraente deve corrispondergli, sebbene il relativo obbligo abbia per oggetto un debito di valuta, soggetto al principio nominalistico;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 24/02/2010, n. 4497; cfr. anche Cass. civ., Sez. II,
03/01/2025, n. 59).
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pagina 9 di 11 La riforma della sentenza impugnata comporta, in base all'esito complessivo della lite, che occorra provvedere ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del
12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021;
Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
Il che assorbe logicamente la valutazione del secondo motivo di gravame (concernente, per l'appunto, la condanna dell'attrice al pagamento delle spese del primo grado disposta dal Tribunale di PO).
Ciò detto, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la deve allora Controparte_1 corrispondere all'attrice/appellante le spese del doppio grado di giudizio.
In particolare, i compensi professionali spettanti a vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto Parte_1 conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse dell'appellante vittoriosa stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. 2), quanto al primo grado e, quanto al secondo, dinanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro
52.000,01 ad euro 260.000,00, in base al valore della controversia.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
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La presente sentenza costituisce, infine, valido titolo per la trascrizione ai sensi dell'art. 2651 cod. civ. (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17/08/1988, n. 4957; Sez. III, 01/08/1987, n. 6668), fermo restando che dovrà tenersi conto, a tal fine, della cancellazione disposta, ex art. 2668 c.c., come detto, su istanza dell'appellante e previo consenso della società appellata, della domanda giudiziale, trascritta presso l'Ufficio Provinciale del territorio di Caserta ai nn.
7212 R.G. e 5627 R.P. il 1.3.2019, limitatamente alle particelle identificate in Catasto terreni di Acerra al foglio 10, nn. 28 e 29, al foglio 4, nn. 69 – 84 – 93 – 94- 101 – 108 – 109 – 116 – 123 – 124 – 131.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di PO - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3983/2020 R.G.A.C., così provvede:
pagina 10 di 11 1. Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 6346/2020 emessa dal Tribunale di PO, Pt_1 pubblicata il 6.10.2020 e, per l'effetto, in totale riforma di tale sentenza:
a) Accerta e dichiara il diritto di a riscattare, ai sensi dell'art. 732 c.c., nei confronti della Parte_1 [...]
la quota ereditaria, pari ad 1/6, dell'eredità di , deceduto il 13.1.1990, Controparte_1 Persona_1 composta dai beni mobili e immobili meglio descritti nella “Compravendita di quota indivisa di eredità sottoposta a condizione sospensiva” effettuata da in favore della mediante Controparte_2 Controparte_1 atto pubblico (del Notaio ) del 4.3.2015, n. 134219 Rep., n. 36456 Racc.; Persona_4
b) per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di di subentrare alla Parte_1 Controparte_1 nell'acquisto della detta quota dietro pagamento, da parte di ed in favore della Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., dell'importo di euro 209.635,77, oltre interessi legali su tale
[...] importo con decorrenza dal 4.3.2015 sino all'effettivo soddisfo.
2. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore di , delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in Parte_1 euro 7.837,5 (di cui euro 786,00 per esborsi ed euro 7.051,5 per compensi professionali) per il primo grado ed in euro 8.324,00 (di cui euro 1.165,50 per esborsi ed euro 7.158,5 per compensi professionali) per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dichiara la presente sentenza titolo per la trascrizione, ai sensi dell'art. 2651 c.c., sia pure tenendo conto delle precisazioni indicate, al riguardo, in motivazione.
PO, 18.3.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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