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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 05/11/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1390/2023 R.G.
PUBBLICA ITALI
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Verbale d'udienza del 05/11/2025
Innanzi al Giudice, dott. Maurizio Ruggiero, sono comparsi: l'Avv. Chiara Orilio, in sostituzione dell'avv. Graziano di Natale, la quale si riporta ai propri scritti difensivi e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Persona 1E', altresì, presente il secondo capo aiutante delegato dalla Capitaneria di Porto di Vibo il quale si riporta integralmente all'atto di costituzione della Capitaneria e chiede confermarsi l'ordinanza ingiunzione di pagamento e confisca opposta, con vittoria di spese e compensi del giudizio. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1390/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione
TRA
C.F. 1 1) rappresentata e difesa dall'avv. Graziano Parte 1 (c.f.
Di Natale ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Paola (CS), Viale dei
Giardini n. 33, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
وin p.l.r.p.t, rappresentata e difesa Controparte 1
CP 2 in qualità nella persona del Comandante dell'Ufficio, Capitano di Fregata (CP) di rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.12.23 Parte 1 proponeva opposizione all'ordinanza -
ingiunzione di pagamento e confisca n. 172/2023 notificatale dalla Capitaneria di porto di [...] Controparte 1 in data 10.11.2023, per la somma di euro 1.532,00, in forza del processo verbale di violazione dell'art. 10 c.1, lett. Z, del D.Lgs n. 04/2012 e dell'art. 58 Reg. (CE) n. 1224/2009, elevato dal personale appartenente all'ufficio locale marittimo di Paola a seguito dell'accertamento svolto in data 08.06.2023, "poiché deteneva prodotti ittici, 5,00 Kg di cozze e 1,00 Kg di vongole, all'interno dell'esercizio commerciale il Castello snc di Marafioti AC sito in Paola alla Via Lungomare n.10,
senza tracciatura e senza che fosse possibile individuarne la provenienza, attesa l'assenza della prescritta obbligatoria documentazione, partite della pesca e dell'acquacoltura che devono essere rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasmissione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio".
A sostegno della proposta opposizione, Parte 1 deduceva che: i ristoranti, in quanto attività di somministrazione al dettaglio, non sarebbero soggetti alla normativa sulla tracciabilità dal magazzino alla preparazione, ma dovrebbero essere solo in grado di individuare il fornitore, conservando in copia o in originale i documenti commerciali, dai quali è possibile identificare di volta in volta la quantità delle materie prime e la data di consegna;
nel caso di specie, la Sig.ra Parte_1 deteneva regolare fattura dell'avvenuto acquisto dei prodotti ittici, pertanto la sanzione amministrativa comminata non sarebbe legittima né dovuta;
in particolare, la ricorrente sosteneva che il regolamento CE n. 1224/09, in particolare l'art.58 che disciplina la tracciabilità dei prodotti mediante etichettatura, non potesse applicarsi al consumatore finale ovvero all'esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande bensì solo agli operatori che intervengono fino alla vendita dei prodotti, atteso che l'art. 58 fa riferimento agli “operatori”, i quali, secondo l'art. 4, sono i soggetti che intervengono nelle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti ittici;
pertanto, non potendosi considerare il ristorante alla stregua di un consumatore finale, il medesimo non sarebbe assoggettabile alla procedura di tracciabilità prevista dall'art. 58 del Regolamento (CE) n. 1224/2009.
In ragione di tanto, l'opponente domandava: accertarsi e dichiararsi l'inesistenza e/o nullità
dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento e confisca n. 172/2023 nonché l'insussistenza dell'obbligo del ricorrente di pagare la somma intimata in relazione alla stessa;
in subordine disporsi la riduzione della sanzione amministrativa irrogata nella misura minima edittale e condannarsi i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di spese e competenze di causa, con clausola di attribuzione in favore del difensore.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, il 27.3.2024, si costituiva in giudizio la
Controparte 1 di Controparte 1 la quale chiedeva: rigettarsi l'avversa opposizione, in quanto destituita di fondamento, nonché inammissibile, improponibile, improcedibile, in fatto e diritto, con conferma dell'Ordinanza ingiunzione di pagamento e confisca n.172/2023 del
16.10.2023; con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Va preliminarmente chiarito che l'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011 prevede, al comma 1, che “le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro", al comma 6, che “il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale” e, al comma 9, che "nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati".
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e, in quanto tale, meritevole di rigetto per le motivazioni di seguito esposte.
Nell'ambito del regime di controllo e garanzia della sicurezza alimentare, la normativa nazionale e dell'Unione Europea ha previsto la rintracciabilità e tracciabilità dei prodotti ittici in tutta la filiera produttiva.
In particolare, l' art. 18 regolamento CE n. 178/2002 dispone la rintracciabilità in tutte le fasi della filiera degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime (comma 1); gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare mediante sistemi e procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo (commi 2-3); gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità (comma 4).
L' articolo 58 regolamento CE n. 1224/2008 prescrive la tracciabilità dei prodotti ittici in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio, nonché l'adeguata etichettatura per assicurare la rintracciabilità di ogni partita.
Nella fattispecie alla ricorrente è stata contestata la violazione dell'art. 10 c.1, lett. Z, del D.Lgs n.
04/2012 e dell'art. 58 Reg. (CE) n. 1224/2009, in quanto deteneva all'interno dell'esercizio commerciale, per la successiva somministrazione, prodotti ittici, 5,00 Kg di cozze e 1,00 Kg di vongole, senza tracciatura e senza che fosse possibile individuarne la provenienza, attesa l'assenza della prescritta obbligatoria documentazione, partite della pesca e dell'acquacoltura che devono essere rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasmissione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.
Nel merito, deve ritenersi che la violazione ascritta alla ricorrente si configuri in tutti i suoi elementi, sul presupposto che la stessa, svolgendo attività di ristorazione e, dunque, anche di somministrazione di prodotti ittici alla clientela, non può sottrarsi al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità degli stessi prodotti come imposti dalla normativa vigente, rimanendo irrilevante la circostanza che i prodotti ittici rinvenuti dai verbalizzanti presso l'esercizio commerciale de quo fossero indicati nella fattura prodotta in atti, per i motivi di seguito esplicitati. La ricorrente ha censurato, infatti, l'ordinanza-ingiunzione impugnata sul presupposto che la normativa sulla tracciabilità dei prodotti alimentari non avrebbe potuto essere applicata al caso di specie, in quanto diretta a regolamentare le “fasi" della commercializzazione del prodotto ittico diverse da quelle in cui la ricorrente si inseriva nella filiera ittica e, in particolare, la predetta normativa troverebbe applicazione e, dunque, imporrebbe obblighi di tracciatura, solo a carico degli operatori che intervengono fino alla vendita dei prodotti;
pertanto, non potendosi considerare il ristorante alla stregua di un consumatore finale, il medesimo non sarebbe assoggettabile alla procedura di tracciabilità prevista dall'art. 58 del Regolamento (CE) n. 1224/2009.
Tuttavia, la riportata censura è infondata.
Deve, infatti, ritenersi integrata la violazione contestata dagli accertatori nel verbale di contestazione posto alla base dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, avendo riguardo al complesso delle disposizioni normative specificamente applicabili in materia e all'individuazione di tutti i soggetti tenuti al possesso della documentazione che garantisca la tracciabilità dei prodotti ittici.
In particolare, la normativa sulla tracciabilità dei prodotti alimentari non si pone riguardo ai soli operatori addetti alla prima vendita degli anzidetti prodotti, ma il relativo obbligo è esteso a tutti gli operatori che intervengono nella filiera tra i quali si ricomprendono anche gli esercenti l'attività di ristorazione, qualità rivestita dalla ricorrente al momento dell'accertamento.
Invero, con riferimento all'obbligo della tracciabilità, l'art. 58 del Regolamento (CE) n. 1224/2009, dispone che tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, devono essere rintracciabili in ogni fase, dalla cattura o raccolta fino alla vendita al dettaglio, garantendo così la trasparenza e la qualità della filiera.
Pertanto, in via generale, la normativa pone a carico di tutti gli operatori l'obbligo di detenere una valida documentazione che accompagni la merce, senza alcuna espressa limitazione.
Dal compendio probatorio in atti, risulta che, nel corso dell'accertamento svolto in data 8.6.23 dalla
Capitaneria di porto di Controparte 1 , presso i locali del ristorante il Castello snc di Marafioti
,
AC sito in Paola, erano rinvenuti prodotti ittici privi di tracciatura e senza che fosse possibile individuarne la provenienza, attesa l'assenza della documentazione obbligatoria richiesta dalla normativa.
A tale riguardo, secondo la ricorrente nessun obbligo di tracciabilità incombeva in capo alla medesima, che, ad ogni modo, deteneva regolare fattura commerciale dell'avvenuto acquisto dei prodotti ittici, pertanto, la sanzione amministrativa comminata non sarebbe legittima né dovuta.
Contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, la tracciabilità del prodotto ittico è garantita dalla documentazione e dall'etichettatura che deve sempre accompagnare il pescato dal momento della cattura fino alla somministrazione al consumatore finale, che, nel caso di specie, è il soggetto acquirente del prodotto presso il ristorante. Anche i ristoratori, in quanto soggetti autorizzati alla vendita del prodotto, proprio al fine di garantire la c.d. catena della tracciabilità, devono assicurare la conseguenziale tutela del consumatore finale.
Dall'esame della fattura prodotta in atti emerge che essa risulta priva delle informazioni minime obbligatorie richieste dalla normativa di riferimento.
È appena il caso di evidenziare che, Il Capo IV del nuovo Regolamento n. 1379/2013, stabilisce le nuove norme sull'informazione ai consumatori, applicabili dal 13 dicembre 2014.
In particolare, l'art. 35 prevede che, fatto salvo il Regolamento (UE) n. 1169/2011, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle lettere: a) pesci vivi;
pesci freschi o refrigerati, pesci congelati, filetti di pesce ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati); b) pesci secchi, salati o in salamoia;
pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri agglomerati in forma di pellets di pesce, atti all'alimentazione umana;
c) crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia;
crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia;
farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana;
e) alghe;
dell'allegato I del Regolamento commercializzati nell'Unione, indipendentemente dall'origine e dal loro metodo di commercializzazione, possono essere offerti per la vendita al consumatore finale o a una collettività solo a condizione che un contrassegno o un'etichettatura adeguati indichino: a) la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico;
b) il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "pescato" o "pescato in acque dolci" o "allevato"; c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci, come previsto nella prima colonna dell'allegato III del Regolamento;
d) se il prodotto è stato scongelato;
e) il termine minimo di conservazione, se appropriato.
La fattura prodotta dalla ricorrente, non reca le suddette informazioni obbligatorie, quali, la denominazione scientifica dei prodotti ittici in questione, l'indicazione della zona di cattura o di produzione (c.d. zona FAO), non risulta specificato il metodo di produzione (pescato in mare, pescato in acque dolci o allevato), non è presente altresì l'indicazione circa lo stato fisico del prodotto (se fresco, congelato, decongelato), dunque, non può ritenersi idonea ai fini dell'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità imposti dalla normativa di riferimento.
Come chiarito, tali elementi sono espressamente richiesti dall'art. 58 del Regolamento CE n.
1224/2009, dall'art. 35 del Regolamento CE n. 1379/72013, nonché dall'art. 18 del D.lgs. n. 4/2012, ai fini della corretta tracciabilità lungo la filiera ittica, pertanto, la mera esibizione di una fattura generica ed incompleta, nel senso ut supra specificato, non può essere considerata sufficiente a garantire la tracciabilità del prodotto, anche ai fini della corretta informazione al consumatore finale,
cui viene somministrato il prodotto.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi accertata la violazione contestata nell'ordinanza-ingiunzione impugnata, da parte della ricorrente, per omessa esibizione della documentazione idonea a garantire la tracciabilità dei prodotti ittici detenuti, oggetto di controllo.
Peraltro, il verbale di contestazione, “fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e descritti senza margini di apprezzamento, o da lui compiuti, nonché della provenienza del verbale stesso dal pubblico ufficiale”, (cfr. ex multis, Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ordinanza n. 16064/2020).
Alla luce delle esposte considerazioni, la domanda di parte opponente va rigettata e, per l'effetto, va confermata l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Quanto alle spese di lite, essendo parte opposta rappresentata e difesa da un dipendente e non risultando in atti spese documentate dalla medesima, nulla deve disporsi.
"L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota”(Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 30597 del 20/12/2017).
PQM
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1390/2023 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) nulla per le spese di lite perché parte opposta non le ha documentate.
Paola lì 5.11.25
Il Giudice
Dott. Maurizio Ruggiero
PUBBLICA ITALI
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Verbale d'udienza del 05/11/2025
Innanzi al Giudice, dott. Maurizio Ruggiero, sono comparsi: l'Avv. Chiara Orilio, in sostituzione dell'avv. Graziano di Natale, la quale si riporta ai propri scritti difensivi e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Persona 1E', altresì, presente il secondo capo aiutante delegato dalla Capitaneria di Porto di Vibo il quale si riporta integralmente all'atto di costituzione della Capitaneria e chiede confermarsi l'ordinanza ingiunzione di pagamento e confisca opposta, con vittoria di spese e compensi del giudizio. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1390/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione
TRA
C.F. 1 1) rappresentata e difesa dall'avv. Graziano Parte 1 (c.f.
Di Natale ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Paola (CS), Viale dei
Giardini n. 33, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
وin p.l.r.p.t, rappresentata e difesa Controparte 1
CP 2 in qualità nella persona del Comandante dell'Ufficio, Capitano di Fregata (CP) di rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.12.23 Parte 1 proponeva opposizione all'ordinanza -
ingiunzione di pagamento e confisca n. 172/2023 notificatale dalla Capitaneria di porto di [...] Controparte 1 in data 10.11.2023, per la somma di euro 1.532,00, in forza del processo verbale di violazione dell'art. 10 c.1, lett. Z, del D.Lgs n. 04/2012 e dell'art. 58 Reg. (CE) n. 1224/2009, elevato dal personale appartenente all'ufficio locale marittimo di Paola a seguito dell'accertamento svolto in data 08.06.2023, "poiché deteneva prodotti ittici, 5,00 Kg di cozze e 1,00 Kg di vongole, all'interno dell'esercizio commerciale il Castello snc di Marafioti AC sito in Paola alla Via Lungomare n.10,
senza tracciatura e senza che fosse possibile individuarne la provenienza, attesa l'assenza della prescritta obbligatoria documentazione, partite della pesca e dell'acquacoltura che devono essere rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasmissione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio".
A sostegno della proposta opposizione, Parte 1 deduceva che: i ristoranti, in quanto attività di somministrazione al dettaglio, non sarebbero soggetti alla normativa sulla tracciabilità dal magazzino alla preparazione, ma dovrebbero essere solo in grado di individuare il fornitore, conservando in copia o in originale i documenti commerciali, dai quali è possibile identificare di volta in volta la quantità delle materie prime e la data di consegna;
nel caso di specie, la Sig.ra Parte_1 deteneva regolare fattura dell'avvenuto acquisto dei prodotti ittici, pertanto la sanzione amministrativa comminata non sarebbe legittima né dovuta;
in particolare, la ricorrente sosteneva che il regolamento CE n. 1224/09, in particolare l'art.58 che disciplina la tracciabilità dei prodotti mediante etichettatura, non potesse applicarsi al consumatore finale ovvero all'esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande bensì solo agli operatori che intervengono fino alla vendita dei prodotti, atteso che l'art. 58 fa riferimento agli “operatori”, i quali, secondo l'art. 4, sono i soggetti che intervengono nelle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti ittici;
pertanto, non potendosi considerare il ristorante alla stregua di un consumatore finale, il medesimo non sarebbe assoggettabile alla procedura di tracciabilità prevista dall'art. 58 del Regolamento (CE) n. 1224/2009.
In ragione di tanto, l'opponente domandava: accertarsi e dichiararsi l'inesistenza e/o nullità
dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento e confisca n. 172/2023 nonché l'insussistenza dell'obbligo del ricorrente di pagare la somma intimata in relazione alla stessa;
in subordine disporsi la riduzione della sanzione amministrativa irrogata nella misura minima edittale e condannarsi i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di spese e competenze di causa, con clausola di attribuzione in favore del difensore.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, il 27.3.2024, si costituiva in giudizio la
Controparte 1 di Controparte 1 la quale chiedeva: rigettarsi l'avversa opposizione, in quanto destituita di fondamento, nonché inammissibile, improponibile, improcedibile, in fatto e diritto, con conferma dell'Ordinanza ingiunzione di pagamento e confisca n.172/2023 del
16.10.2023; con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Va preliminarmente chiarito che l'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011 prevede, al comma 1, che “le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro", al comma 6, che “il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale” e, al comma 9, che "nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati".
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e, in quanto tale, meritevole di rigetto per le motivazioni di seguito esposte.
Nell'ambito del regime di controllo e garanzia della sicurezza alimentare, la normativa nazionale e dell'Unione Europea ha previsto la rintracciabilità e tracciabilità dei prodotti ittici in tutta la filiera produttiva.
In particolare, l' art. 18 regolamento CE n. 178/2002 dispone la rintracciabilità in tutte le fasi della filiera degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime (comma 1); gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare mediante sistemi e procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo (commi 2-3); gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità (comma 4).
L' articolo 58 regolamento CE n. 1224/2008 prescrive la tracciabilità dei prodotti ittici in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio, nonché l'adeguata etichettatura per assicurare la rintracciabilità di ogni partita.
Nella fattispecie alla ricorrente è stata contestata la violazione dell'art. 10 c.1, lett. Z, del D.Lgs n.
04/2012 e dell'art. 58 Reg. (CE) n. 1224/2009, in quanto deteneva all'interno dell'esercizio commerciale, per la successiva somministrazione, prodotti ittici, 5,00 Kg di cozze e 1,00 Kg di vongole, senza tracciatura e senza che fosse possibile individuarne la provenienza, attesa l'assenza della prescritta obbligatoria documentazione, partite della pesca e dell'acquacoltura che devono essere rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasmissione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.
Nel merito, deve ritenersi che la violazione ascritta alla ricorrente si configuri in tutti i suoi elementi, sul presupposto che la stessa, svolgendo attività di ristorazione e, dunque, anche di somministrazione di prodotti ittici alla clientela, non può sottrarsi al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità degli stessi prodotti come imposti dalla normativa vigente, rimanendo irrilevante la circostanza che i prodotti ittici rinvenuti dai verbalizzanti presso l'esercizio commerciale de quo fossero indicati nella fattura prodotta in atti, per i motivi di seguito esplicitati. La ricorrente ha censurato, infatti, l'ordinanza-ingiunzione impugnata sul presupposto che la normativa sulla tracciabilità dei prodotti alimentari non avrebbe potuto essere applicata al caso di specie, in quanto diretta a regolamentare le “fasi" della commercializzazione del prodotto ittico diverse da quelle in cui la ricorrente si inseriva nella filiera ittica e, in particolare, la predetta normativa troverebbe applicazione e, dunque, imporrebbe obblighi di tracciatura, solo a carico degli operatori che intervengono fino alla vendita dei prodotti;
pertanto, non potendosi considerare il ristorante alla stregua di un consumatore finale, il medesimo non sarebbe assoggettabile alla procedura di tracciabilità prevista dall'art. 58 del Regolamento (CE) n. 1224/2009.
Tuttavia, la riportata censura è infondata.
Deve, infatti, ritenersi integrata la violazione contestata dagli accertatori nel verbale di contestazione posto alla base dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, avendo riguardo al complesso delle disposizioni normative specificamente applicabili in materia e all'individuazione di tutti i soggetti tenuti al possesso della documentazione che garantisca la tracciabilità dei prodotti ittici.
In particolare, la normativa sulla tracciabilità dei prodotti alimentari non si pone riguardo ai soli operatori addetti alla prima vendita degli anzidetti prodotti, ma il relativo obbligo è esteso a tutti gli operatori che intervengono nella filiera tra i quali si ricomprendono anche gli esercenti l'attività di ristorazione, qualità rivestita dalla ricorrente al momento dell'accertamento.
Invero, con riferimento all'obbligo della tracciabilità, l'art. 58 del Regolamento (CE) n. 1224/2009, dispone che tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, devono essere rintracciabili in ogni fase, dalla cattura o raccolta fino alla vendita al dettaglio, garantendo così la trasparenza e la qualità della filiera.
Pertanto, in via generale, la normativa pone a carico di tutti gli operatori l'obbligo di detenere una valida documentazione che accompagni la merce, senza alcuna espressa limitazione.
Dal compendio probatorio in atti, risulta che, nel corso dell'accertamento svolto in data 8.6.23 dalla
Capitaneria di porto di Controparte 1 , presso i locali del ristorante il Castello snc di Marafioti
,
AC sito in Paola, erano rinvenuti prodotti ittici privi di tracciatura e senza che fosse possibile individuarne la provenienza, attesa l'assenza della documentazione obbligatoria richiesta dalla normativa.
A tale riguardo, secondo la ricorrente nessun obbligo di tracciabilità incombeva in capo alla medesima, che, ad ogni modo, deteneva regolare fattura commerciale dell'avvenuto acquisto dei prodotti ittici, pertanto, la sanzione amministrativa comminata non sarebbe legittima né dovuta.
Contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, la tracciabilità del prodotto ittico è garantita dalla documentazione e dall'etichettatura che deve sempre accompagnare il pescato dal momento della cattura fino alla somministrazione al consumatore finale, che, nel caso di specie, è il soggetto acquirente del prodotto presso il ristorante. Anche i ristoratori, in quanto soggetti autorizzati alla vendita del prodotto, proprio al fine di garantire la c.d. catena della tracciabilità, devono assicurare la conseguenziale tutela del consumatore finale.
Dall'esame della fattura prodotta in atti emerge che essa risulta priva delle informazioni minime obbligatorie richieste dalla normativa di riferimento.
È appena il caso di evidenziare che, Il Capo IV del nuovo Regolamento n. 1379/2013, stabilisce le nuove norme sull'informazione ai consumatori, applicabili dal 13 dicembre 2014.
In particolare, l'art. 35 prevede che, fatto salvo il Regolamento (UE) n. 1169/2011, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle lettere: a) pesci vivi;
pesci freschi o refrigerati, pesci congelati, filetti di pesce ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati); b) pesci secchi, salati o in salamoia;
pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri agglomerati in forma di pellets di pesce, atti all'alimentazione umana;
c) crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia;
crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia;
farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana;
e) alghe;
dell'allegato I del Regolamento commercializzati nell'Unione, indipendentemente dall'origine e dal loro metodo di commercializzazione, possono essere offerti per la vendita al consumatore finale o a una collettività solo a condizione che un contrassegno o un'etichettatura adeguati indichino: a) la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico;
b) il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "pescato" o "pescato in acque dolci" o "allevato"; c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci, come previsto nella prima colonna dell'allegato III del Regolamento;
d) se il prodotto è stato scongelato;
e) il termine minimo di conservazione, se appropriato.
La fattura prodotta dalla ricorrente, non reca le suddette informazioni obbligatorie, quali, la denominazione scientifica dei prodotti ittici in questione, l'indicazione della zona di cattura o di produzione (c.d. zona FAO), non risulta specificato il metodo di produzione (pescato in mare, pescato in acque dolci o allevato), non è presente altresì l'indicazione circa lo stato fisico del prodotto (se fresco, congelato, decongelato), dunque, non può ritenersi idonea ai fini dell'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità imposti dalla normativa di riferimento.
Come chiarito, tali elementi sono espressamente richiesti dall'art. 58 del Regolamento CE n.
1224/2009, dall'art. 35 del Regolamento CE n. 1379/72013, nonché dall'art. 18 del D.lgs. n. 4/2012, ai fini della corretta tracciabilità lungo la filiera ittica, pertanto, la mera esibizione di una fattura generica ed incompleta, nel senso ut supra specificato, non può essere considerata sufficiente a garantire la tracciabilità del prodotto, anche ai fini della corretta informazione al consumatore finale,
cui viene somministrato il prodotto.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi accertata la violazione contestata nell'ordinanza-ingiunzione impugnata, da parte della ricorrente, per omessa esibizione della documentazione idonea a garantire la tracciabilità dei prodotti ittici detenuti, oggetto di controllo.
Peraltro, il verbale di contestazione, “fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e descritti senza margini di apprezzamento, o da lui compiuti, nonché della provenienza del verbale stesso dal pubblico ufficiale”, (cfr. ex multis, Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ordinanza n. 16064/2020).
Alla luce delle esposte considerazioni, la domanda di parte opponente va rigettata e, per l'effetto, va confermata l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Quanto alle spese di lite, essendo parte opposta rappresentata e difesa da un dipendente e non risultando in atti spese documentate dalla medesima, nulla deve disporsi.
"L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota”(Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 30597 del 20/12/2017).
PQM
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1390/2023 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) nulla per le spese di lite perché parte opposta non le ha documentate.
Paola lì 5.11.25
Il Giudice
Dott. Maurizio Ruggiero