Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/06/2003, n. 10232
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Sentenza 27 giugno 2003

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L'art. 6, secondo comma, della legge n. 138 del 1943, che esonera l'INPS dal pagamento dell'indennità di malattia quando il relativo trattamento economico venga corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro, non vale ad esonerare quest'ultimo dall'obbligo di versare la contribuzione previdenziale a favore dell'INPS, atteso che, da una parte, in virtù del generale principio di solidarietà che costituisce il fondamento della previdenza sociale, non esiste fra prestazioni e contributi un nesso di reciproca giustificazione causale, sicché ben può persistere l'obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro anche quando per tutti o per alcuni dei lavoratori dipendenti l'ente previdenziale non sia tenuto a certe prestazioni, e che, d'altronde, la predetta obbligazione contributiva partecipa della natura delle obbligazioni pubblicistiche, equiparabili alle obbligazioni tributarie, sottratte alla disponibilità di negozi giuridici di diritto privato, quali devono ritenersi, nell'attuale ordinamento, i contratti collettivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/06/2003, n. 10232
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10232
    Data del deposito : 27 giugno 2003

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