Decreto cautelare 14 marzo 2024
Ordinanza cautelare 17 aprile 2024
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 30/01/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00255/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00227/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 227 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
VA RO OR, rappresentato e difeso dagli avvocati Sara Deangelis e Maura Salandin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di designazione di impiego notificato al ricorrente in data 30 gennaio 2024 con cui il Tenente Colonnello ED VA OR veniva designato per un reimpiego con movimento d’autorità presso l’Infermeria Presidiaria nella sede di Torino per il 2024, per ricoprire l’incarico di Ufficiale Addetto;
- del provvedimento M_D AB62BE8REG2024 0014587 del 16 febbraio 2024, notificato al ricorrente in data 19 febbraio 2024, con cui lo Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale non riteneva di disporre una revisione del provvedimento di designazione notificato in data 30 gennaio 2024;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso, ancorché non noto, nei confronti del quale si fa riserva di motivi aggiunti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NA NN IO il 17\7\2024:
- del provvedimento di del Ministero della Difesa – Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento di impiego del personale dell’otto maggio 2024, notificato al ricorrente in data 8 maggio 2024 con cui si confermavano i contenuti dell’ordine di reimpiego del 30 gennaio 2024 e si disponeva il rientro del Tenente Colonnello VA RO OR presso l’Infermeria Presidiaria nella sede di Torino a fare data dal 13 maggio 2024 (doc. 12);
- della comunicazione REG 2024 0057913 del 4 luglio 2024 inviata in data 4 luglio 2024 in riscontro all’istanza autotutela presentata dal ricorrente (doc. 13);
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso, ancorché non noto, nei confronti del quale si fa riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 il dott. Lorenzo Maria Lico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte VA RO OR, Tenente Colonnello dell’Esercito, impugnava gli atti indicati in epigrafe, mediante i quali, in data 30.1.2024, a seguito della riorganizzazione del sostegno sanitario diretto di Forza Armata e della variazione delle tabelle ordinative ed organiche, veniva designato per un reimpiego con movimento d’autorità dal Reggimento Artiglieria a Cavallo, con sede in CE, presso l’Infermeria Presidiaria nella sede di Torino per il 2024, per ricoprire l’incarico di Ufficiale Addetto.
Gli atti venivano impugnati per il seguente motivo, così formulato nel ricorso introduttivo: violazione e falsa applicazione art. 78 D. Lgs. 267/2000, erronea valutazione dei fatti e dei presupposti.
Si costituiva in giudizio parte resistente con comparsa di stile per resistere al ricorso, affidando ad una successiva memoria ogni argomentazione difensiva volta ad evidenziare l’infondatezza del ricorso.
Con ordinanza collegiale n. 143 del 17.4.2024 il Tribunale accoglieva l’istanza di sospensione cautelare avanzata da parte ricorrente, rilevando una carenza di motivazione circa la possibilità di impiegare strumenti alternativi rispetto al trasferimento (quali, ad esempio, il distacco) e facendo salvi gli eventuali successivi provvedimenti adottati dall’amministrazione.
In data 8.5.2024 l’amministrazione resistente, preso atto del contenuto dell’ordinanza resa dal T.A.R. in sede cautelare, ribadiva, mediante un più articolato percorso argomentativo, il contenuto del provvedimento impugnato.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte, il ricorrente impugnava il provvedimento adottato dall’amministrazione in seguito alla sospensione cautelare degli atti impugnati con il ricorso principale, sulla base del seguente motivo, così formulato dalla parte: violazione e falsa applicazione art. 78 D. Lgs. 267/2000, carenza di istruttoria, irragionevolezza della motivazione, disparità di trattamento, eccesso di potere.
Con successiva memoria parte resistente chiedeva rigettarsi anche il ricorso per motivi aggiunti in quanto infondato.
All’odierna udienza parte ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso.
Il Collegio, dato avviso della sussistenza di possibili profili di improcedibilità del ricorso introduttivo e dato atto del deposito, ad opera della parte convenuta, di richiesta di passaggio in decisione, tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, ritiene il Tribunale che il ricorso principale debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto, successivamente all’ordinanza cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento originariamente impugnato, l’amministrazione ha adottato un nuovo atto, idoneo a sostituire il precedente, mediante il quale, con rinnovata istruttoria e nuova valutazione circa la possibilità di adottare misure alternative, ha confermato l’esito del trasferimento del ricorrente dalla sede di CE a quella di Torino.
Quanto al ricorso per motivi aggiunti, proposto avverso l’atto di conferma del trasferimento d’autorità adottato in corso di giudizio, il ricorrente, con unico motivo di impugnazione, censura la determinazione amministrativa in relazione ai seguenti profili:
- mancanza di una vera e propria nuova istruttoria da parte dell’amministrazione;
- illegittima applicazione ratione temporis , nel caso di specie, della circolare direttiva 4047 Organizzazione Sanitaria Areale per il sostegno Diretto, ed. 2024, interpretata (erroneamente, secondo la ricorrente), nel senso che la stessa prevede ipotesi tassative di impiego dell’istituto del distacco;
- disparità di trattamento rispetto alle determinazioni che l’amministrazione ha assunto in relazione alla posizione di altri ufficiali, i quali sono stati collocati in posizione di distacco, condotta che confermerebbe che il collocamento degli Ufficiali Medici in posizione distaccata è consentito anche al di fuori dei casi previsti dalla circolare direttiva;
- mancato bilanciamento tra le esigenze di servizio e le esigenze, facenti capo al ricorrente, derivanti dalla carica di consigliere comunale dallo stesso ricoperta.
In relazione al primo profilo di doglianza, ritiene il Tribunale che le argomentazioni del ricorrente non siano meritevoli di accoglimento in quanto nel provvedimento impugnato mediante motivi aggiunti l’amministrazione ha motivato in modo maggiormente approfondito circa le ragioni che rendevano impossibile, alla luce della disciplina (sopravvenuta) applicabile ratione temporis , il ricorso a strumenti di mobilità meno “pregiudizievoli” tra cui, nello specifico, il distacco.
In relazione al secondo profilo oggetto di censura, connesso al primo, deve affermarsi l’applicabilità ratione temporis della circolare direttiva 4047 Organizzazione Sanitaria Areale per il sostegno Diretto, ed. 2024 la quale, pur non applicabile nel momento dell’adozione dell’atto impugnato con ricorso principale, è sopravvenuta nelle more del giudizio ed è pienamente applicabile al provvedimento adottato in data 8.5.2024 in quanto lo stesso è frutto di un rinnovato esercizio del potere amministrativo che non sconta alcun vincolo derivante dallo sviluppo istruttorio e decisorio del precedente procedimento in relazione al diritto applicabile (alla luce dell’operatività, in ambito procedimentale, del principio tempus regit actum ).
La circolare, che costituisce parametro di valutazione della legittimità dell’azione amministrativa sub specie di eccesso di potere, prevede, per quanto di interesse ai fini della decisione, che “ La complessità dello strumento militare, ovvero particolari esigenze specifiche di alcuni EDRC o difficoltà di natura geografica, rendono necessario prevedere alcune eccezioni al modello areale accentrato sulle sole IP, costituendo una “Rete sanitaria” nel territorio, di ausilio e rinforzo al sostegno diretto che l’IP fornisce nel bacino di competenza. In particolare, è necessario garantire la presenza di Ufficiali medici in posizione distaccata negli Enti: - dell’area scolastico-addestrativa, per la presenza di personale frequentatore a regime convittuale; - delle Forze Speciali o con particolari esigenze operative/addestrative; - negli Enti dislocati in particolari aree geografiche del bacino di competenza che rendono difficoltosi i collegamenti con l’IP stessa IP ” (punto 3.2 della direttiva, doc. 10 di parte resistente).
Tale previsione delinea delle eccezioni all’impostazione generale seguita dalla circolare, la quale prevede che di regola un modello accentrato di organizzazione della rete sanitaria, fondato sulle sole infermerie presidiarie, mentre lo strumento del distacco dei dipendenti presso specifici enti, distaccamenti, reparti o comandi, viene configurato come strumento eccezionale, a cui è possibile ricorrere, per esigenze di flessibilità, in casi tassativi. Le motivazioni idonee a giustificare la creazione di posizioni distaccate, peraltro, come si desume dalla stessa formulazione letterale della circolare, devono attenere a specifiche esigenze organizzative dell’amministrazione, non potendo attribuirsi rilevanza, a tal fine, ad interessi meramente individuali.
Nel caso oggetto di giudizio non ricorrono i presupposti per l’impiego dello strumento del distacco in quanto non si verte in una delle fattispecie previste dalla circolare. È pertanto legittima, sotto questo profilo, la motivazione addotta a fondamento del provvedimento impugnato, nella parte in cui l’amministrazione dà atto dell’impossibilità di ricorrere all’istituto del distacco (quale misura meno “pregiudizievole” per il dipendente) in luogo del trasferimento d’autorità.
Quanto alla prospettata disparità di trattamento, le argomentazioni del ricorrente non sono meritevoli di accoglimento, in quanto l’amministrazione, nei casi indicati dal ricorrente, ha creato posizioni di distacco di tipo temporaneo, in ragione di peculiari esigenze organizzative e funzionali (vedi doc. 12 di parte resistente) ovvero ha utilizzato lo strumento del distacco in relazione a posizioni già esistenti nella pianta organica delle sedi di destinazione (vedi doc. 14 di parte resistente). I casi in esame, dunque, si distinguono da quello oggetto di giudizio, atteso che nel caso che riguarda il ricorrente non vi erano posizioni organiche distaccate previste per la sede di CE e le esigenze che il ricorrente pone a fondamento della prospettata possibilità di impiegare lo strumento del distacco sono meramente personali e non rispondono ad uno specifico interesse organizzativo dell’amministrazione.
In ultimo, circa la prospettata mancanza di bilanciamento tra le esigenze di servizio e le esigenze, facenti capo al ricorrente, connesse alla carica di consigliere comunale dallo stesso ricoperta, deve ritenersi che la censura non sia meritevole di accoglimento in quanto l’amministrazione ha motivato, in modo non irragionevole in relazione alle seguenti circostanze, che depongono a favore della legittimità del provvedimento impugnato:
- la sede di impiego si trova ad una distanza di 80 km dalla città di CE (ove il ricorrente ricopre la carica di consigliere comunale), circostanza che non preclude al ricorrente la costante partecipazione alle attività connesse al mandato elettorale;
- il ricorrente si può avvalere, secondo quanto previsto dalla L. n. 287 del 2990 e dal D.Lgs. n. 66 del 2010, di permessi ed agevolazioni che consentono al militare di svolgere il proprio mandato più agevolmente.
Per tutte le ragioni che precedono si impone il rigetto del ricorso per motivi aggiunti.
Quanto alle spese di lite, la necessità di una sospensione cautelare del provvedimento originariamente impugnato con il ricorso principale e la circostanza che l’amministrazione si sia rideterminata mediante un provvedimento più esaustivamente motivato ne giustifica l’integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, dichiara improcedibile il ricorso principale e rigetta il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Alessandro Cappadonia, Referendario
Lorenzo Maria Lico, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Maria Lico | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO