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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/05/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1583/2022
Il giorno 29/05/2025, nella causa iscritta al n RG 1583 /2022
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1583/2022 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Roma, al Parte_1 C.F._1
Viale Giuseppe Mazzini n. 131, con l'avv. FRANCESCHI FRANCESCO ), C.F._2 dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE contro
), in persona del Procuratore Controparte_1 P.IVA_1
Speciale Avv. Angela Spinelli, elettivamente domiciliato in VIA FEDERICO CESI, 72 ROMA con l'avv. PIRROTTINA DAVIDE ) dal quale rappresentato e difeso giusta C.F._3 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 280/2022, emesso Parte_1 dal Tribunale di Civitavecchia in data 8.3.2022, con cui le è stato ingiunto, in qualità di asserita garante della il pagamento in favore della Parte_2 Controparte_2
[...]
[...] s.p.a. della somma di € 291.756,09, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, di cui €
223.582,88 quale saldo residuo del finanziamento chirografario n. 741678408 acceso in data
5.11.2014 ed € 68.173,21 quale saldo residuo del finanziamento chirografario n. 741942965/53 giusta scrittura privata del 27.6.2019.
A fondamento dell'opposizione, ha anzitutto eccepito il difetto di legittimazione attiva della con riferimento alla somma di € 223.582,88, stante l'intervenuta cessione del credito a CP_1 [...]
e in assenza di prova del potere di rappresentanza processuale ex art. 77 Controparte_3
c.p.c.; ha inoltre eccepito la nullità della fideiussione specifica del 23.10.2014, in quanto antecedente rispetto alla costituzione del rapporto garantito, nonché in quanto riproduttiva delle clausole standard di cui agli artt. 2, 6 e 10 del cd. Modello ABI, la cui nullità per contrarietà alla normativa interna antitrust ex art. 2, 2° comma, lett. a), l. n. 287/1990 è stata accertata e dichiarata dalla Banca d'Italia con il noto Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005; per le stesse ragioni, secondo parte opponente, sarebbe affetta da nullità anche la fideiussione omnibus del 9.2.2011; ha poi eccepito la decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c.; infine, ha contestato l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in difetto dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c..
Si è costituita la producendo in giudizio l'atto di Controparte_1 procura speciale conferitole da Controparte_3
2. Circa la legittimazione attiva di va chiarito che già Controparte_1 nel ricorso monitorio risulta specificato che, in relazione al solo credito relativo al saldo residuo del finanziamento chirografario n. 741678408, la agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse CP_1 di e attuale titolare del credito, in forza di cessione perfezionata come da atto CP_3 CP_3 del 5.11.2014 (a rogito notaio del 6.10.2014 rep. n. 80377, racc. 21142, doc. 1 del fascicolo Per_1 di parte convenuta-opposta).
Parte opponente ha eccepito la carenza di potere di rappresentanza processuale in capo alla
Banca ai sensi dell'art. 77 c.p.c., osservando come dalla lettura della procura notarile non emerge l'espresso conferimento del potere di stare in giudizio in nome e per conto della rappresentata.
L'eccezione è infondata.
In punto di diritto, va ricordato che, ai sensi dell'art. 77 c.p.c., colui il quale riveste la posizione di rappresentante volontario non può agire come tale nel processo se non ha ricevuto un'apposita procura per agire anche nel processo e cioè se il potere di stare in giudizio in nome del rappresentato non gli è stato conferito espressamente e per iscritto (salve le deroghe espressamente contemplate nella disposizione in esame, tra cui non rientra il caso di specie).
3 di 7 Orbene, dalla lettura della procura notarile versata in atti risulta che la Controparte_3 ha conferito procura speciale alla conferendogli
[...] Controparte_1 il potere di “compiere ogni atto espressamente indicato nel relativo modello di Contratto di Cessione di Crediti”, allegato alla procura notarile, tra cui è espressamente menzionato il potere di “svolgere tutte le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti ai sensi di ciascun contratto”; nel modello di
Contratto di Cessione di Crediti, all'4.1., è espressamente conferito dalla cessionaria alla cedente il potere di “instaurare procedimenti giudiziali di qualunque natura”.
Pertanto, deve ritenersi che la attuale titolare del credito Controparte_3 relativo al finanziamento n. 741678408, ha espressamente conferito a Controparte_1 sia il potere di rappresentanza sostanziale che quello di rappresentanza processuale in
[...] conformità al disposto dell'art. 77 c.p.c..
3. Nel merito, va anzitutto rilevato che parte convenuta-opposta ha prodotto in giudizio i contratti di finanziamento, i relativi estratti conto analitici e gli atti di fideiussione.
Tali documenti devono ritenersi sufficienti ai fini della prova del credito.
La giurisprudenza ha infatti da tempo chiarito che gli estratti conto hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ad es.: Cass. n. 5675/2001; Cass. n. 14849/2000; Cass. n. 12169/2000; Cass. n.
9579/2000); l'estratto conto, del resto, costituisce prova anche nel giudizio contenzioso nei confronti del fideiussore (ex multis: Cass. n. 13889/2010; Cass. n. 11749/2006).
Parte opponente ha eccepito la nullità della fideiussione omnibus prestata con atto del 9.2.2011 per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della Legge n. 287/1990, in quanto contenente clausole sostanzialmente conformi allo schema predisposto dall'ABI nel 2003, secondo un modello che la
Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, ha ritenuto essere contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali, relativamente alle seguenti clausole (nn. 2-6-8 dello schema ABI): a) la cd.
«clausola di reviviscenza», secondo la quale il fideiussore è tenuto «a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo» (art. 2); b) la cd. «clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.», in forza della quale «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ.,
4 di 7 che si intende derogato» (art. 6); c) la cd. «clausola di sopravvivenza», a termini della quale «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate».
Secondo quanto recentemente statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. Sez. Un. n. 41994 del 30/12/2021).
Ciò premesso, deve in primo luogo osservarsi che, anche in caso di accoglimento della eccepita questione di nullità della fideiussione, non ne deriverebbe l'invalidità dell'intero contratto, che resterebbe valido con la sola esclusione delle clausole conformi allo schema ABI (il cui contenuto
è stato sopra riportato).
In secondo luogo, incombeva sull'odierno opponente la dimostrazione rigorosa della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale “a monte” e della conformità delle clausole sottoscritte con quelle contenute nello schema ABI censurato dalla Banca d'Italia.
Sotto il primo profilo, va rilevato che nel caso di specie non può ritenersi sufficiente la produzione in giudizio dello schema ABI del 2003 e del relativo provvedimento della Banca d'Italia, atteso che il notevole lasso di tempo (circa 6 anni) intercorso tra tale provvedimento e la stipula della fideiussione omnibus di cui si tratta (sottoscritta il 9.2.2011) non consente di presumere la persistenza di un'intesa vietata dalla disciplina antitrust.
Invero, la Suprema Corte di cassazione, con sentenza n. 13846/2019, ha riconosciuto al provvedimento sanzionatorio adottato dalla Banca d'Italia una elevata attitudine a provare tanto la condotta anticoncorrenziale, quanto l'astratta idoneità della stessa a procurare un danno ai consumatori e consente di presumere che dalla condotta anticoncorrenziale sia scaturito un danno.
In altre parole, è stato affermato che nei giudizi volti all'accertamento della nullità di un contratto stipulato “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale vietata, il provvedimento sanzionatorio della Banca
d'Italia assume efficacia di prova privilegiata della sussistenza di tale intesa.
Tuttavia, in conformità con la giurisprudenza di merito maggioritaria, deve ritenersi che tali conclusioni non possono estendersi anche ai casi (come quello che ci occupa) in cui la fideiussione sia stata stipulata dopo il trascorrere di un rilevante lasso temporale dall'emanazione del
5 di 7 provvedimento sanzionatorio, in un periodo che non è stato oggetto di istruttoria da parte della
Banca d'Italia circa l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale la quale, pertanto, deve essere dimostrata dal fideiussore con altri mezzi di prova (ad esempio mediante la produzione in giudizio di analoghe garanzie rilasciate nel medesimo periodo a favore di altri istituti).
Parte opponente si è invece limitato a produrre lo schema ABI sanzionato nel lontano 2005
e, pertanto, in mancanza di ulteriori elementi, non può accertarsi la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale vietata.
Per le stesse ragioni va respinta anche la analoga questione di nullità (derivata) della fideiussione specifica, in merito alla quale va peraltro precisato che è controversa nella giurisprudenza di merito l'estensione della presunzione di illiceità stabilita per le fideiussioni omnibus redatte in conformità al modello ABI sanzionato dalla Banca d'Italia.
La clausola di rinuncia al termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. deve quindi ritenersi pienamente valida ed operante, con conseguente rigetto della relativa eccezione sollevata dall'opponente.
Infine, va rilevato che la sussistenza dell'obbligazione di garanzia in capo alla odierna opponente va affermata in virtù dell'atto di fideiussione omnibus, indipendentemente dalla validità o meno della fideiussione specifica.
L'opposizione merita quindi di essere integralmente rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 260.001 ad € 520.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 280/2022, emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 8.3.2022, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento in favore della convenuta-opposta delle spese di lite, che liquida in € 14.170,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
6 di 7 Civitavecchia, 29 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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