TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/05/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 22.05.2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta in primo grado al n. 1336/2025 R.G. Lavoro e vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Celeste Liso e Sabino Sernia Parte_1
RICORRENTE
E
, Controparte_1 [...]
- rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, 1 Controparte_2
co. c.p.c., dal dott. Vito Alfonso
RESISTENTE oggetto: retribuzione professionale docenti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 7.02.2025, premesso di aver prestato servizio Parte_1 nell'anno 2019/2020, per 106 giornate1, in qualità di docente in virtù di contratti a tempo determinato Cont ha convenuto in giudizio il (d'ora innanzi anche solo ), Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_1
; - per l'effetto, condannare il al pagamento
[...] Controparte_1 dell'emolumento suddetto in favore del ricorrente parametrato ai giorni di lavoro effettivamente svolti (106 giorni per il 2019/2020), e procedendo alla quantificazione del relativo importo per periodi di servizio inferiore al mese, in ragione di 1/30 dell'importo di tale voce per ciascun giorno di servizio prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo. - con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
1.1. Il convenuto, non si è opposto alla domanda chiedendo la liquidazione della CP_1
retribuzione professionale docenti, al netto degli effetti della prescrizione, proporzionalmente al servizio ed all'orario di insegnamento effettivamente prestato;
con compensazione delle spese di lite.
1.2. Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta come in atti.
2. La domanda è fondata per quanto di ragione.
2.1. Come documentato in atti la ricorrente è stata docente temporanea per i periodi dal Pt_1
2.03.2020 al 31.03.2020, dal 1.04.2020 al 8.04.2020, dal 15.04.2020 al 19.04.2020, dal 20.04.2020 al 24.04.2020, dal 27.04.2020 al 30.04.2020, dal 1.05.2020 al 10.06.2020, dal 11.06.2020 al
11.06.2020, dal 15.06.2020 al 27.06.2020.
In specie, non risulta, dai cedolini paga prodotti per i periodi oggetto di causa e, dunque, sino a giugno 2020, il pagamento in suo favore della voce retribuzione professionale docenti prevista dal
CCNL comparto scuola del 15.03.2001.
2.2. È utile richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc, quanto di recente affermato sia nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Lav. del 27.7.2018 n. 20015; Cass. Sez. Lav. Nr. 33140/19
e nr. 34546/19) che di merito anche di questo Ufficio Giudiziario (v., ex plurimis, sentenza n. 437/20, est. Dott.ssa M. Sgarro;
Trib. Torino 08/07/2019, n.1169) sulla specifica questione oggetto di causa.
In particolare, con la richiamata recente pronuncia del 27.7.2018 n. 20015, la Suprema Corte ha affermato che “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente
a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773/2017).
Ne deriva che tale emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Ed invero, la clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, RGL n. 926/2019 Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Al.; Pt_2
8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa. ); inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C302/11 e C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.).
In applicazione dei predetti principi, nella fattispecie concreta deve escludersi che la parte ricorrente, supplente temporanea, peraltro, anche per buona parte dell'anno presso l'istituto scolastico allegato agli atti, non renda una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
Pertanto, come affermato dalla Suprema Corte, con valutazione che si condivide, deve ritenersi che
“le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4.
Tali considerazioni non sembrano poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE
20/9/2018 in causa C-466/17 RGL n. 926/2019 (Motter), che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine. La Corte di Giustizia ha precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro;
con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine possono rilevare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni assegnate (punti 43-46).
Tuttavia, nel caso in esame – come ben chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra riportata – il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea, per i motivi ben illustrati dalla Cassazione qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c.
L'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere.
Non si giustificherebbe pertanto una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente e condivisibilmente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito.
2.3. Ne deriva, pertanto, sulla base dei contratti in atti, in relazione al periodo specificatamente chiesto in ricorso (gg. 106 per l'a.s. 2019/2020) e in applicazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 cpc), il riconoscimento del diritto di parte ricorrente a percepire la
Professionale Docenti con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento CP_4 in favore dell'istante della relativa somma spettante con riguardo alle effettive ore di lavoro prestate.
2.4. Non vi è prescrizione, avendo la ricorrente documentato di aver validamente interrotto i termini prescrizionali presentando, a mezzo pec, atto di diffida con contestuale lettera di messa in mora inviata in data 07.02.2025 a diversi indirizzi pec riferibili al resistente (cfr. documenti CP_1
allegati al ricorso), tenuto conto dell'inizio delle supplenze a far data dal 2.3.2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della causa e del valore della stessa in relazione ai giorni lavorativi complessivamente richiesti, tale da consentire la agevole determinabilità delle somme e dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 1336/2025, proposto da nei confronti del disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_3
difesa, così provvede:
-dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti - prevista dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.3.2001, per i periodi in atti;
- per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento della somma spettante in favore della CP_1
ricorrente, oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo e rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo normativamente previsto;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 321,00 oltre CP_1
contributo unificato, se versato, IVA, CPA come per legge e spese generali nella misura del 15%, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza 22.05.2022
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Sgarro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per 13 ore settimanali, su posto comune, presso l'Istituto superiore “I.P.E.O.A.- A. Moro” di Margherita di Savoia (Fg) dal 2.03.2020 al 31.03.2020, dal 1.04.2020 al 8.04.2020, dal 15.04.2020 al 19.04.2020, dal 20.04.2020 al 24.04.2020, dal
27.04.2020 al 30.04.2020, dal 1.05.2020 al 10.06.2020, dal 11.06.2020 al 11.06.2020 e dal 15.06.2020 al 27.06.2020.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 22.05.2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta in primo grado al n. 1336/2025 R.G. Lavoro e vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Celeste Liso e Sabino Sernia Parte_1
RICORRENTE
E
, Controparte_1 [...]
- rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, 1 Controparte_2
co. c.p.c., dal dott. Vito Alfonso
RESISTENTE oggetto: retribuzione professionale docenti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 7.02.2025, premesso di aver prestato servizio Parte_1 nell'anno 2019/2020, per 106 giornate1, in qualità di docente in virtù di contratti a tempo determinato Cont ha convenuto in giudizio il (d'ora innanzi anche solo ), Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_1
; - per l'effetto, condannare il al pagamento
[...] Controparte_1 dell'emolumento suddetto in favore del ricorrente parametrato ai giorni di lavoro effettivamente svolti (106 giorni per il 2019/2020), e procedendo alla quantificazione del relativo importo per periodi di servizio inferiore al mese, in ragione di 1/30 dell'importo di tale voce per ciascun giorno di servizio prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo. - con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
1.1. Il convenuto, non si è opposto alla domanda chiedendo la liquidazione della CP_1
retribuzione professionale docenti, al netto degli effetti della prescrizione, proporzionalmente al servizio ed all'orario di insegnamento effettivamente prestato;
con compensazione delle spese di lite.
1.2. Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta come in atti.
2. La domanda è fondata per quanto di ragione.
2.1. Come documentato in atti la ricorrente è stata docente temporanea per i periodi dal Pt_1
2.03.2020 al 31.03.2020, dal 1.04.2020 al 8.04.2020, dal 15.04.2020 al 19.04.2020, dal 20.04.2020 al 24.04.2020, dal 27.04.2020 al 30.04.2020, dal 1.05.2020 al 10.06.2020, dal 11.06.2020 al
11.06.2020, dal 15.06.2020 al 27.06.2020.
In specie, non risulta, dai cedolini paga prodotti per i periodi oggetto di causa e, dunque, sino a giugno 2020, il pagamento in suo favore della voce retribuzione professionale docenti prevista dal
CCNL comparto scuola del 15.03.2001.
2.2. È utile richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc, quanto di recente affermato sia nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Lav. del 27.7.2018 n. 20015; Cass. Sez. Lav. Nr. 33140/19
e nr. 34546/19) che di merito anche di questo Ufficio Giudiziario (v., ex plurimis, sentenza n. 437/20, est. Dott.ssa M. Sgarro;
Trib. Torino 08/07/2019, n.1169) sulla specifica questione oggetto di causa.
In particolare, con la richiamata recente pronuncia del 27.7.2018 n. 20015, la Suprema Corte ha affermato che “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente
a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773/2017).
Ne deriva che tale emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Ed invero, la clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, RGL n. 926/2019 Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Al.; Pt_2
8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa. ); inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C302/11 e C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.).
In applicazione dei predetti principi, nella fattispecie concreta deve escludersi che la parte ricorrente, supplente temporanea, peraltro, anche per buona parte dell'anno presso l'istituto scolastico allegato agli atti, non renda una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
Pertanto, come affermato dalla Suprema Corte, con valutazione che si condivide, deve ritenersi che
“le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4.
Tali considerazioni non sembrano poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE
20/9/2018 in causa C-466/17 RGL n. 926/2019 (Motter), che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine. La Corte di Giustizia ha precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro;
con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine possono rilevare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni assegnate (punti 43-46).
Tuttavia, nel caso in esame – come ben chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra riportata – il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea, per i motivi ben illustrati dalla Cassazione qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c.
L'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere.
Non si giustificherebbe pertanto una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente e condivisibilmente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito.
2.3. Ne deriva, pertanto, sulla base dei contratti in atti, in relazione al periodo specificatamente chiesto in ricorso (gg. 106 per l'a.s. 2019/2020) e in applicazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 cpc), il riconoscimento del diritto di parte ricorrente a percepire la
Professionale Docenti con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento CP_4 in favore dell'istante della relativa somma spettante con riguardo alle effettive ore di lavoro prestate.
2.4. Non vi è prescrizione, avendo la ricorrente documentato di aver validamente interrotto i termini prescrizionali presentando, a mezzo pec, atto di diffida con contestuale lettera di messa in mora inviata in data 07.02.2025 a diversi indirizzi pec riferibili al resistente (cfr. documenti CP_1
allegati al ricorso), tenuto conto dell'inizio delle supplenze a far data dal 2.3.2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della causa e del valore della stessa in relazione ai giorni lavorativi complessivamente richiesti, tale da consentire la agevole determinabilità delle somme e dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 1336/2025, proposto da nei confronti del disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_3
difesa, così provvede:
-dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti - prevista dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.3.2001, per i periodi in atti;
- per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento della somma spettante in favore della CP_1
ricorrente, oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo e rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo normativamente previsto;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 321,00 oltre CP_1
contributo unificato, se versato, IVA, CPA come per legge e spese generali nella misura del 15%, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza 22.05.2022
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Sgarro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per 13 ore settimanali, su posto comune, presso l'Istituto superiore “I.P.E.O.A.- A. Moro” di Margherita di Savoia (Fg) dal 2.03.2020 al 31.03.2020, dal 1.04.2020 al 8.04.2020, dal 15.04.2020 al 19.04.2020, dal 20.04.2020 al 24.04.2020, dal
27.04.2020 al 30.04.2020, dal 1.05.2020 al 10.06.2020, dal 11.06.2020 al 11.06.2020 e dal 15.06.2020 al 27.06.2020.