Sentenza 2 settembre 2003
Massime • 1
I prospetti paga hanno piena efficacia di prova legale nei soli casi in cui, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, e cioè l'imprenditore, assumono carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice, dovendo quest'ultimo, invece, in mancanza di siffatte connotazioni, apprezzarli liberamente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/09/2003, n. 12769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12769 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESEPINO Giovanni - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere -
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI DO, elettivamente domiciliato in Roma, piazza del Paradiso n. 55, presso l'avv. Maria Luisa Revelli, e rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale de Liddo, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ITALIAN FASHION s.r.l., in persona dell'amministratore unico AZ NC, elettivamente domiciliata in Roma, via Italo Carlo Falbo n. 22, presso l'avv. Francesco Colucci, e rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Paolo Barchetto, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2685 depositata l'11 novembre 1999 (R.G. n. 2512/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 febbraio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 14 giugno 1996 il RE di Bari, sede distaccata di Noci, accoglieva la domanda proposta da DO PA nei confronti della soc. Italian Fashion, alle dipendenze della quale aveva lavorato, per ottenere il pagamento delle differenze retributive fra il terzo livello, in cui era stato inquadrato, della declaratoria dei ccnl 1987 e 1991 per i dipendenti delle industrie tessili, ed il quinto livello a lui spettante. La decisione, appellata dalla società soccombente, è stata riformata dal Tribunale di Bari con pronuncia depositata l'il novembre 1999, che ha rigettato la domanda del PA. Rilevato il contrasto fra le annotazioni riportate nei prospetti paga, precisamente tra la qualifica di sarto specializzato per la quale il ccnl di categoria prevedeva il quinto livello retributivo ed il terzo livello a cui era riferito il trattamento economico corrisposto, ha escluso che a quei prospetti paga potesse attribuirsi efficacia di prova legale, come invece ritenuto dal primo giudice;
ha proceduto quindi alla interpretazione delle due declaratorie contrattuali cui si riferivano il quinto ed il terzo livello, ed ha concluso che l'assunto del lavoratore di avere svolto attività di sarto specializzato era rimasto sfornito di supporto probatorio, avendo lo stesso rinunciato alla prova testimoniale e corrispondendo le mansioni svolte dal PA, quali ammesse dalla appellante, cioè di operaio addetto alla stiratura, alla qualifica di operaio di terzo livello, già riconosciuta dall'azienda.
Per la Cassazione di questa sentenza il PA ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, illustrati con memoria. La società intimata ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente sia per l'asserita mancanza di specificità dei motivi di impugnazione sia per il tentativo di ottenere un riesame del merito. L'eccezione deve essere disattesa in relazione alle due impostazioni. Quanto alla prima, va rilevato che i motivi nel loro contesto consentono di individuare l'oggetto delle censure ed esplicitano le ragioni per le quali si chiede l'annullamento della sentenza impugnata;
quanto alla seconda, non può affatto ritenersi che tutto il ricorso miri ad una nuova valutazione delle risultanze processuali in quanto il primo mezzo di annullamento fa valere (asseriti) errore, di diritto e per il secondo la critica, come sarà più innanzi evidenziato con l'esame del secondo mezzo di annullamento, è rivolta alla ricostruzione dei fatti di causa e al ragionamento seguito dal giudice del merito soprattutto in ordine all'accertamento dei livelli retributivi. Il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, senza alcuna indicazione nella rubrica delle disposizioni di legge violate, deduce che la prova delle richieste avanzate in giudizio dall'attore era nei prospetti paga prodotti e che facendo questi documenti fede nei confronti dell'imprenditore, a norma dell'art. 2709 cod. civ., non era ammissibile la prova testimoniale. Aggiunge che la sentenza impugnata avrebbe dovuto procedere alla decisione della causa soltanto sulla scorta di tale documentazione, la quale, avendo portata confessoria, non poteva essere infirmata dalle contestazioni di merito sollevate dalla società, di svolgimento da parte del dipendente di mansioni inferiori, in contrasto con la qualifica riportata nei prospetti paga. Addebita al Tribunale di avere disposto l'assunzione dell'interrogatorio formale della rappresentante legale della società appellante e la prova testimoniale, sebbene non richiesta dalla società, e che il ricorrente "al fine di non prestarsi ad essere ulteriore strumento di violazioni del diritto processuale" (v. pag. 15 del ricorso per Cassazione), aveva rinunciato "alle subordinate istanze istruttorie". Si duole, inoltre del fatto che il giudice del gravame, pur avendo riscontrato "la scarsa chiarezza del modo di argomentare dell'appellante" non abbia però dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione per "inintelligibilità" del motivo.
Premessa l'ammissibilità della censura, non essendo indispensabile la indicazione degli articoli di legge violati, purché risultino enunciati nello svolgimento dei motivi, come nella specie, i principi di diritto non osservati dalla sentenza impugnata (giurisprudenza consolidata: cfr. fra le tante Cass. sez. unite 17 luglio 2001 n. 9652, Cass. 7 marzo 2001 n. 3314, Cass. 16 agosto 2000 n. 10816), essa è infondata in relazione a tutti i profili nei quali è articolata.
Esaminando per primo l'ultimo profilo di censura per il suo carattere eventualmente assorbente (se fondato comporterebbe l'avvenuto passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado), le indicazioni prescritte dall'art. 342 cod. proc. civ. in ordine alla esposizione sommaria dei fatti e alla specificazione dei motivi sono, come è noto, dirette ad assicurare l'esigenza che l'atto di appello sia di per sè idoneo all'individuazione dell'oggetto dei termini della controversia e delle questioni di cui si invoca il riesame, che qui sono state fissate dal Tribunale con apprezzamento, nell'ambito dei suoi poteri, non censurato dall'odierno ricorrente, il quale si è limitato ad affermare la impossibilità di comprensione dei motivi di gravame, senza però neppure dedurre l'erroneità della individuazione, alla quale è pervenuto il giudice del gravame, delle questioni a lui devolute per il riesame.
Riguardo alla doglianza relativa all'efficacia probatoria dei prospetti paga, indubbiamente essi fanno fede nei confronti dell'imprenditore ed in relazione agli elementi in essi contenuti (Cass. 20 agosto 1991 n. 8950, 21 gennaio 1989 n. 364, Cass. 21 febbraio 1986 n. 1074, 3 novembre 1981 n. 5807), ma la sentenza impugnata non ha messo in discussione tale principio, ritenendo invece la sua inapplicabilità per il contrastante significato dei due elementi indicati in tutti i prospetti paga allegati. Ha infatti rilevato che la qualifica di sarto specializzato riportata nei prospetti paga avrebbe comportato l'attribuzione del quinto livello stipendiale (quello appunto richiesto dall'odierno ricorrente), mentre il terzo livello retributivo, invece concretamente riconosciuto nei medesimi prospetti paga e applicato per la determinazione della retribuzione, corrispondeva alle qualifiche di "addetto ad operazione di stiro intermedio con presse", "di addetto alla stiratura finale" e "di addetto al ripasso completo del capo finito con ferro da stiro". Di fronte a tale contrasto di elementi il Tribunale, correttamente attribuendo ai prospetti paga natura confessoria per l'imprenditore, ha fatto applicazione del principio di cui all'art. 2734 cod. civ., secondo cui la piena efficacia di prova legale attribuita alla confessione è circoscritta ai soli casi in cui questa, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice, dovendo quest'ultimo, diversamente, in mancanza di siffatte connotazioni dei fatti oggetto della confessione, apprezzarla liberamente, nel quadro della dichiarazione degli altri fatti e circostanze idonei ad infirmare, modificare od estinguere la efficacia dell'evento confessato (Cass. 17 marzo 1994 n. 2574, la quale fa riferimento alla confessione giudiziale, e Cass. 27 settembre 2000 n. 12803). Quindi il Tribunale, correttamente esclusa la efficacia di prova legale per i prospetti paga prodotti dal lavoratore, ha proceduto alla verifica delle mansioni dallo stesso svolte alla dipendenze della società odierna resistente, ritenendo che in base alle risultanze di cause esse dovevano essere inquadrate nel profilo professionale previsto dal terzo livello retributivo, e che comunque il lavoratore non aveva dimostrato di avere espletato le mansioni corrispondenti al quinto livello, quali specificate dalla relativa declaratoria contrattuale, cioè "di sarto finito che confeziona il capo completo"; compiti questi che, secondo quanto evidenziato dalla sentenza di appello, non potevano rientrare nel ciclo dell'attività produttiva aziendale, di produzione in serie di abiti già tagliati. Pure priva di fondamento è la doglianza concernente la violazione del principio della disponibilità delle prove, che il ricorrente addebita al Tribunale, perché il giudice di appello ha disposto l'assunzione dell'interrogatorio formale della rappresentante legale della società appellante e la prova testimoniale, sebbene essi non fossero stati richiesti dalla società. A tale proposito, la sentenza impugnata (v. pag. 13) ha sottolineato che quei mezzi istruttori erano stati invocati non dalla società appellante, la quale non aveva avanzato alcuna richiesta in tal senso, ma dal PA sin dal ricorso introduttivo del giudizio, ancorché in via gradata, sui capitoli indicati nell'atto, e che la richiesta non era stata abbandonata, per cui il Tribunale ha ammesso l'interrogatorio della rappresentante legale della società, sulle circostanze sub n. le sub n. 2 del ricorso al RE "proprio allo scopo di accertare in concreto quanto allegato dall'attore", una volta esclusa l'efficacia di prova legale per i prospetti paga. Il Tribunale ha proceduto all'assunzione dell'interrogatorio all'udienza dell'11 giugno 1998, revocando alla successiva udienza del 22 settembre 1998 l'ordinanza (resa, fuori dall'udienza, il 14 maggio 1998) per la parte concernente la prova testimoniale, in considerazione della rinuncia a tale mezzo istruttorio proveniente dal PA e accettata dall'altra parte. Tanto risulta dall'esame diretto degli atti di causa, consentito a questa Corte per il dedotto error in procedendo:
in effetti, nelle conclusioni trascritte nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello depositata il 29 novembre 1996, il PA aveva ribadito, sia pure in via subordinata, la richiesta di interrogatorio libero e formale del legale rappresentante della società appellante e di prova orale con i testi che indicava, sulle circostanze da 1 a 6 del ricorso introduttivo del giudizio, nonché su altri due capitoli di seguito articolati, manifestando la rinuncia solo dopo l'ordinanza ammissiva della prova. Si deve escludere quindi la violazione del principio della disponibilità di parte delle prove.
Il secondo motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione e critica la sentenza impugnata in relazione alle statuizioni concernenti i livelli retributivi riportati nei prospetti paga con i numeri 101 e 103, ritenuti corrispondenti rispettivamente al primo livello, attribuito al PA inizialmente, e poi al terzo livello retributivo, trattandosi invece, ad avviso del ricorrente, di mere illazioni e di annotazioni che non possono essere intese nel senso voluto dal Tribunale. Censura ancora la pronuncia di appello per avere desunto elementi di prova dal libretto di lavoro, i quali invece non avevano alcuna valenza probatoria;
per avere affermato la sussistenza delle figure professionali di sarto specializzato e apprendista sarto, di cui non v'era traccia nel ccnl;
per avere ritenuto la mancanza della posizione lavorativa di "sarto finito" nelle industrie di confezione in serie, malgrado il contratto collettivo fosse destinato ai dipendenti di tali imprese industriali. Anche questo motivo non può essere accolto, in quanto i rilievi mossi alla sentenza impugnata si limitano alla contrapposizione di una valutazione diversa degli elementi di fatto accertati dal Tribunale in maniera adeguata e con motivazione coerente e priva di vizi logici. Non va tralasciato, quanto al primo rilievo, che lo stesso lavoratore aveva affermato nel ricorso introduttivo del giudizio, come sottolinea la sentenza impugnata (v. pag. 2), di essere stato inquadrato nel terzo livello, e di avere quindi percepito retribuzioni inferiori a quelle spettantegli in base all'inquadramento nel quinto livello, e le ammissioni del ricorrente devono essere evidenziate pure in ordine alla equiparazione tra "sarto finito" e "sarto specializzato" (quinto livello), qualifica quest'ultima rivendicata dal PA con il ricorso al RE (v. pure esposizione in fatto della sentenza impugnata). Il ricorso va dunque rigettato.
Il PA, in quanto soccombente, va condannato al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della società Italian Fashion s.r.l. delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 11,70 oltre a euro 500=(millecinquecento) per onorari.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2003