Art. 1. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo, unico.
La spesa autorizzata con la legge 5 giugno 1965, n. 718 , per la concessione di anticipazioni da corrispondere sul valore dei beni perduti da connazionali a seguito di provvedimenti di espropriazione adottati dal Governo tunisino, e' aumentata da lire 3 miliardi a lire 6 miliardi.
Gli ulteriori 3 miliardi saranno stanziati in ragione di lire 1 miliardo all'anno, a partire dal 1967.
All'onere relativo all'esercizio 1967 si fara' fronte con riduzioni del fondo speciale iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo, unico.
La spesa autorizzata con la legge 5 giugno 1965, n. 718 , per la concessione di anticipazioni da corrispondere sul valore dei beni perduti da connazionali a seguito di provvedimenti di espropriazione adottati dal Governo tunisino, e' aumentata da lire 3 miliardi a lire 6 miliardi.
Gli ulteriori 3 miliardi saranno stanziati in ragione di lire 1 miliardo all'anno, a partire dal 1967.
All'onere relativo all'esercizio 1967 si fara' fronte con riduzioni del fondo speciale iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.