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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3788 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8642/2022 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Parte_1
PAOLA CITI, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attore/opponente
CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. FABRIZIO Controparte_1
MARCIANO DI SCALA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta/opposta
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma, c.p.c.).
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 17.12.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 9248/14, quest'Ufficio ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
, ponendo a carico del primo, a titolo di contributo al Controparte_1
Pagina 1 di 9 mantenimento dei due figli nati dalla loro unione e collocati presso la madre,
il pagamento della somma mensile di € 800,00 oltre rivalutazione monetaria,
e del 50% delle spese sportive, mediche e di istruzione.
Sulla base di detto titolo, la ha notificato al in data CP_1 Pt_1
non precisata dalle parti, atto di precetto compilato l'1.3.2022, contente ingiunzione al pagamento delle seguenti somme: € 860,00, quale residuo delle tasse universitarie della figlia per il primo anno di frequenza;
Per_1
€ 552,26, quale residuo del secondo anno;
€ 849,00, quale residuo del terzo anno;
€ 420,00 per visite psicologiche avvenute nell'anno 2020; € 824,20 per mantenimento ordinario di luglio 2021; € 824,20 per mantenimento ordinario di agosto 2021; € 824,20 per mantenimento ordinario di settembre 2021; €
200,00 per residuo mantenimento ordinario di luglio 2017; € 216,85 per residuo mantenimento ordinario di agosto 2019; € 274,20 per residuo mantenimento ordinario di agosto 2020; € 215,20 per residuo mantenimento ordinario di aprile 2021; il tutto, maggiorato delle spese di precetto, ascende a un totale di € 6.178,91.
Il debitore si è opposto a tale richiesta, instaurando il presente procedimento ex art. 615, c. I, c.p.c. ed eccependo: 1) la notificazione del precetto presso un indirizzo diverso dalla sua residenza;
2) la non debenza della somma richiesta per tasse universitarie, in quanto corrispondenti all'iscrizione presso un'Università privata, più costosa di quella pubblica e incompatibile con le condizioni economiche dell'istante; 3) l'avvenuto pagamento delle spese per lo psicologo del figlio , comunque non Per_2
documentate; 4) la non debenza del mantenimento ordinario per i mesi da giugno a settembre 2021, durante i quali i figli non convissero con la madre e
Pagina 2 di 9 furono direttamente mantenuti dal padre;
5) la compensazione di quanto non versato nelle restanti mensilità con maggiori esborsi sostenuti dal padre nell'interesse dei figli.
2. Quanto alla dedotta irregolarità nella notificazione del precetto, è
dirimente osservare che essa, ove pure sussistente, dovrebbe intendersi sanata ex art. 156, c. III, c.p.c. per effetto della proposizione stessa della presente opposizione, che manifesta l'avvenuto ingresso dell'atto nella sfera di conoscenza del destinatario e con la quale non è stato addotto un concreto pregiudizio delle facoltà difensive dell'intimato, non risultando proposto pignoramento prima dell'inizio del presente giudizio (v. Cass., Sez. III, n.
24291/17).
3. Nel merito, l'opponente sostiene in primo luogo di non essere obbligato a rimborsare le spese sostenute dalla convenuta per la frequenza universitaria della figlia , avendo costei senza necessità prescelto Per_1
un Ateneo privato, più costoso di quello pubblico, nonostante l'opposizione sul punto manifestata dall'istante.
Occorre in proposito ribadire il principio di diritto già espresso nell'ordinanza del 17.3.2023, ovverosia che la mancata concertazione delle spese straordinarie, peraltro nel caso di specie espressamente tipizzate nel provvedimento che disciplina le condizioni di divorzio, non esime il genitore non collocatario dall'obbligo di concorrervi, a meno che esse non si rivelino inutili, contrarie all'interesse del figlio o insostenibili in relazione alle condizioni dei genitori (v. Cass., Sez. I - VI, n. 16175/15).
Nel caso di specie, l'opponente, premesso di essersi sempre detto contrario all'iscrizione della figlia presso un'Università privata, ha in
Pagina 3 di 9 citazione ha dedotto che le tasse universitarie da lei dovute ammontano a €
2.937,81 per l'anno 2017, a € 2.904,53 per l'anno 2018 e a € 3.499,75 per l'anno 2019.
Egli ha poi integrato le proprie difese con la memoria ex art. 183, c.
VI, n. 2), c.p.c., precisando che: nello stesso arco di tempo, il suo reddito mensile netto è stato di € 2.378,95; che dallo stesso devono detrarsi, pure con cadenza mensile: circa € 1.000,00/1.100,00 per il mantenimento ordinario e straordinario dei figli e;
€ 400,00/450,00, divenuti Per_1 Per_2
successivamente € 950,00, per un mutuo a tasso variabile;
€ 500,00/600,00
per il mantenimento della figlia , avuta da altro matrimonio;
€ 120,00 Per_3
per la rata di un finanziamento;
€ 100,00 circa per polizze vita accese in favore dei figli;
dal suo trasferimento in Montecatini nel 2021, € 700,00 circa di affitto, parzialmente compensati da € 475,00 quale rendita di altro immobile in Verona.
3.1. Dai cedolini paga prodotti sub 5 in allegato alla memoria suddetta si evince invero, nel periodo considerato, uno stipendio netto di circa €
2.500,00 mensili, cui va aggiunta la rendita ritratta dalla locazione dell'immobile in Verona, per un totale di poco inferiore a € 3.000,00.
Quanto alle spese, alla medesima memoria è allegato un contratto di mutuo del 2006, prodotto in copia incompleta;
dal piano di ammortamento,
ivi parzialmente riprodotto, si evince unicamente la quota capitale delle rate dovute dal mutuatario, verosimilmente per la pattuizione di un interesse variabile. La sola quota capitale parte da un minimo di € 326,00 mensili e cresce nel tempo, sicché l'importo complessivo di € 450,00 indicato dall'opponente per gli anni in oggetto appare verosimile, mentre non può
Pagina 4 di 9 valutarsi la veridicità del suo ulteriore incremento sino a oltre € 900,00, per un arco di tempo invero neanche chiaramente dedotto.
L'entità del mantenimento ordinario dovuto per i due figli nati dal primo matrimonio è stata stabilita nella sentenza azionata in € 800,00 oltre rivalutazione e ad esso vanno aggiunte le prevedibili spese straordinarie, di tal che un totale di circa € 1.000,00 appare plausibile.
La cifra di ulteriori € 500,00 per il mantenimento diretto della terza figlia, nata da una successiva relazione, sebbene non possa essere per sua natura esattamente dimostrata, appare anch'essa verosimile, sulla base dell'id
quod plerumque accidit e della stessa comparazione con le esigenze degli altri figli.
L'allegato n. 12 alla suddetta memoria dimostra inoltre l'obbligo di versare circa € 1.900,00 annuali per polizze assicurative delle quali i tre figli sono beneficiari.
Non è invece documentato l'onere corrispondente al finanziamento in tesi esistente con la società Findomestic, essendo stato allegato sub 8 una mera richiesta di apertura di linea di credito, per l'anno 2018, della quale non si comprendono esattamente le condizioni né la durata.
Neanche si può tenere conto degli oneri per l'affitto di un immobile in
Montecatini, trattandosi di spese sorte, sulla base delle stesse deduzioni dell'opponente, a partire dal 2021, ovverosia da epoca successiva a quella nella quale è maturato il credito oggetto di causa.
Da quanto sopra esposto deriva che il reddito effettivamente disponibile per il al netto di spese ricorrenti e sostanzialmente Pt_1
incomprimibili, ammonta, per il periodo considerato, a non più di € 890,00
Pagina 5 di 9 mensili, cui va aggiunta la tredicesima mensilità e dai quali vanno ulteriormente detratte le spese per il suo sostentamento e, dunque, per vitto,
utenze, vestiario, ordinarie necessità mediche, trasporti, ecc.
Le circostanze di fatto sopra enunciate e documentate nei sensi suddetti sono peraltro pacifiche tra le parti.
3.2. Ebbene, tenendo conto di tanto, oltre che della necessità di conservare un sia pur minimo margine di risparmio per eventuali imprevisti,
è evidente che il reddito disponibile dell'obbligato non è certamente elevato e che suggerisce, al contrario, di limitare gli esborsi per cause straordinarie,
ove non indispensabili.
Su tali premesse, l'onere aggiuntivo insito nella frequenza di un'università privata, quantificato in citazione, senza trovare contestazione,
in circa € 650,00/900,00 annui per la quota del padre, pare gravare ingiustificatamente sulla ridotta capacità di spesa di lui.
Esso, soprattutto, non risulta corrispondere a una effettiva utilità per la figlia, non essendo stati neanche allegati concreti vantaggi derivanti in suo favore da tale più oneroso percorso formativo rispetto a quelli offerti da una più economica facoltà pubblica, pacificamente disponibile nella sua città di residenza.
Pertanto, essendo incontestato che l'odierno attore abbia per tempo espresso il proprio dissenso rispetto a tale decisione, l'avvenuta contribuzione, da parte sua, alle spese universitarie della figlia nei limiti di quanto sarebbe stato sufficiente alla frequenza di un ateneo pubblico esaurisce il suo obbligo di concorrere in tale voce di spesa straordinaria, che deve di conseguenza ritenersi assolto (v. Cass., Sez. I, n. 14564/23).
Pagina 6 di 9 4. La convenuta chiede altresì la refusione di quanto da lei speso per le visite del figlio presso uno psicologo, ma l'opponente contesta che Per_2
tali esborsi siano stati effettivamente sostenuti e afferma di avere comunque già versato la propria quota, a suo tempo richiestagli.
Parte opposta, che è onerata di provare l'esistenza del proprio preteso credito, non ne ha tuttavia in alcun modo attestato l'esistenza, né con documenti né con prove orali.
Esso, pertanto, non può in tale parte esserle riconosciuto.
5. Infine, l'opponente, pur ammettendo di non avere versato alla le quote di mantenimento ordinario indicate nel precetto, giustifica CP_1
tale omissione asserendo di averle, in parte, devolute direttamente ai figli, in un periodo nel quale non vivevano con la madre, e in parte compensate con altre proprie elargizioni.
5.1. Quanto al primo aspetto, sebbene non sia contestato che nell'estate del 2021 i figli della coppia si fossero allontanati dal domicilio materno, va rimarcato che l'art. 337 septies c.c. consente il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore dei figli soltanto in presenza di un conforme provvedimento del giudice, non già sulla base di una decisione unilaterale dell'obbligato, sia pure avallata dal figlio stesso;
neanche un accordo fra i genitori potrebbe peraltro derogare a tale principio, fissato per ragioni di ordine pubblico (v. Cass., Sez. III, n. 9700/21).
In base al titolo esecutivo azionato, il creditore del contributo al mantenimento è , la quale non risulta avere mai indicato un Controparte_1
adiectus solutionis causa ai sensi dell'art. 1188 c.c., tanto meno nelle persone dei figli.
Pagina 7 di 9 Ove siano sussistite ragioni che abbiano reso inattuale tale statuizione,
il avrebbe dovuto promuovere un giudizio volto alla modifica del Pt_1
provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non già
sospenderne unilateralmente gli effetti.
5.2. Quanto al secondo aspetto, il versamento di cifre inferiori al dovuto non può essere compensato con ulteriori pagamenti in ipotesi spontaneamente effettuati dall'obbligato, trattandosi di sue volontarie elargizioni, che non implicano in suo favore un credito restitutorio.
5.3. In definitiva, il debito non può in parte qua ritenersi estinto.
6. Il diritto della convenuta di procedere ad esecuzione dev'essere dunque ridimensionato, rispetto a quanto indicato nel precetto, decurtando la somma di € 420,00 per i compensi dello psicologo e quanto ulteriormente richiesto per tasse universitarie;
esso si riduce, così, a complessivi €
3.378,59, oltre spese di precetto.
7. La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , disattesa Parte_1 Controparte_1
ogni contraria istanza, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto accerta e dichiara l'inesistenza del diritto di parte convenuta di procedere a esecuzione per una somma superiore, alla data di notificazione del precetto, a € 3.378,59, oltre spese;
2. compensa le spese di lite.
Pagina 8 di 9 Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 1/4/2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
Pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8642/2022 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Parte_1
PAOLA CITI, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attore/opponente
CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. FABRIZIO Controparte_1
MARCIANO DI SCALA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta/opposta
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma, c.p.c.).
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 17.12.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 9248/14, quest'Ufficio ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
, ponendo a carico del primo, a titolo di contributo al Controparte_1
Pagina 1 di 9 mantenimento dei due figli nati dalla loro unione e collocati presso la madre,
il pagamento della somma mensile di € 800,00 oltre rivalutazione monetaria,
e del 50% delle spese sportive, mediche e di istruzione.
Sulla base di detto titolo, la ha notificato al in data CP_1 Pt_1
non precisata dalle parti, atto di precetto compilato l'1.3.2022, contente ingiunzione al pagamento delle seguenti somme: € 860,00, quale residuo delle tasse universitarie della figlia per il primo anno di frequenza;
Per_1
€ 552,26, quale residuo del secondo anno;
€ 849,00, quale residuo del terzo anno;
€ 420,00 per visite psicologiche avvenute nell'anno 2020; € 824,20 per mantenimento ordinario di luglio 2021; € 824,20 per mantenimento ordinario di agosto 2021; € 824,20 per mantenimento ordinario di settembre 2021; €
200,00 per residuo mantenimento ordinario di luglio 2017; € 216,85 per residuo mantenimento ordinario di agosto 2019; € 274,20 per residuo mantenimento ordinario di agosto 2020; € 215,20 per residuo mantenimento ordinario di aprile 2021; il tutto, maggiorato delle spese di precetto, ascende a un totale di € 6.178,91.
Il debitore si è opposto a tale richiesta, instaurando il presente procedimento ex art. 615, c. I, c.p.c. ed eccependo: 1) la notificazione del precetto presso un indirizzo diverso dalla sua residenza;
2) la non debenza della somma richiesta per tasse universitarie, in quanto corrispondenti all'iscrizione presso un'Università privata, più costosa di quella pubblica e incompatibile con le condizioni economiche dell'istante; 3) l'avvenuto pagamento delle spese per lo psicologo del figlio , comunque non Per_2
documentate; 4) la non debenza del mantenimento ordinario per i mesi da giugno a settembre 2021, durante i quali i figli non convissero con la madre e
Pagina 2 di 9 furono direttamente mantenuti dal padre;
5) la compensazione di quanto non versato nelle restanti mensilità con maggiori esborsi sostenuti dal padre nell'interesse dei figli.
2. Quanto alla dedotta irregolarità nella notificazione del precetto, è
dirimente osservare che essa, ove pure sussistente, dovrebbe intendersi sanata ex art. 156, c. III, c.p.c. per effetto della proposizione stessa della presente opposizione, che manifesta l'avvenuto ingresso dell'atto nella sfera di conoscenza del destinatario e con la quale non è stato addotto un concreto pregiudizio delle facoltà difensive dell'intimato, non risultando proposto pignoramento prima dell'inizio del presente giudizio (v. Cass., Sez. III, n.
24291/17).
3. Nel merito, l'opponente sostiene in primo luogo di non essere obbligato a rimborsare le spese sostenute dalla convenuta per la frequenza universitaria della figlia , avendo costei senza necessità prescelto Per_1
un Ateneo privato, più costoso di quello pubblico, nonostante l'opposizione sul punto manifestata dall'istante.
Occorre in proposito ribadire il principio di diritto già espresso nell'ordinanza del 17.3.2023, ovverosia che la mancata concertazione delle spese straordinarie, peraltro nel caso di specie espressamente tipizzate nel provvedimento che disciplina le condizioni di divorzio, non esime il genitore non collocatario dall'obbligo di concorrervi, a meno che esse non si rivelino inutili, contrarie all'interesse del figlio o insostenibili in relazione alle condizioni dei genitori (v. Cass., Sez. I - VI, n. 16175/15).
Nel caso di specie, l'opponente, premesso di essersi sempre detto contrario all'iscrizione della figlia presso un'Università privata, ha in
Pagina 3 di 9 citazione ha dedotto che le tasse universitarie da lei dovute ammontano a €
2.937,81 per l'anno 2017, a € 2.904,53 per l'anno 2018 e a € 3.499,75 per l'anno 2019.
Egli ha poi integrato le proprie difese con la memoria ex art. 183, c.
VI, n. 2), c.p.c., precisando che: nello stesso arco di tempo, il suo reddito mensile netto è stato di € 2.378,95; che dallo stesso devono detrarsi, pure con cadenza mensile: circa € 1.000,00/1.100,00 per il mantenimento ordinario e straordinario dei figli e;
€ 400,00/450,00, divenuti Per_1 Per_2
successivamente € 950,00, per un mutuo a tasso variabile;
€ 500,00/600,00
per il mantenimento della figlia , avuta da altro matrimonio;
€ 120,00 Per_3
per la rata di un finanziamento;
€ 100,00 circa per polizze vita accese in favore dei figli;
dal suo trasferimento in Montecatini nel 2021, € 700,00 circa di affitto, parzialmente compensati da € 475,00 quale rendita di altro immobile in Verona.
3.1. Dai cedolini paga prodotti sub 5 in allegato alla memoria suddetta si evince invero, nel periodo considerato, uno stipendio netto di circa €
2.500,00 mensili, cui va aggiunta la rendita ritratta dalla locazione dell'immobile in Verona, per un totale di poco inferiore a € 3.000,00.
Quanto alle spese, alla medesima memoria è allegato un contratto di mutuo del 2006, prodotto in copia incompleta;
dal piano di ammortamento,
ivi parzialmente riprodotto, si evince unicamente la quota capitale delle rate dovute dal mutuatario, verosimilmente per la pattuizione di un interesse variabile. La sola quota capitale parte da un minimo di € 326,00 mensili e cresce nel tempo, sicché l'importo complessivo di € 450,00 indicato dall'opponente per gli anni in oggetto appare verosimile, mentre non può
Pagina 4 di 9 valutarsi la veridicità del suo ulteriore incremento sino a oltre € 900,00, per un arco di tempo invero neanche chiaramente dedotto.
L'entità del mantenimento ordinario dovuto per i due figli nati dal primo matrimonio è stata stabilita nella sentenza azionata in € 800,00 oltre rivalutazione e ad esso vanno aggiunte le prevedibili spese straordinarie, di tal che un totale di circa € 1.000,00 appare plausibile.
La cifra di ulteriori € 500,00 per il mantenimento diretto della terza figlia, nata da una successiva relazione, sebbene non possa essere per sua natura esattamente dimostrata, appare anch'essa verosimile, sulla base dell'id
quod plerumque accidit e della stessa comparazione con le esigenze degli altri figli.
L'allegato n. 12 alla suddetta memoria dimostra inoltre l'obbligo di versare circa € 1.900,00 annuali per polizze assicurative delle quali i tre figli sono beneficiari.
Non è invece documentato l'onere corrispondente al finanziamento in tesi esistente con la società Findomestic, essendo stato allegato sub 8 una mera richiesta di apertura di linea di credito, per l'anno 2018, della quale non si comprendono esattamente le condizioni né la durata.
Neanche si può tenere conto degli oneri per l'affitto di un immobile in
Montecatini, trattandosi di spese sorte, sulla base delle stesse deduzioni dell'opponente, a partire dal 2021, ovverosia da epoca successiva a quella nella quale è maturato il credito oggetto di causa.
Da quanto sopra esposto deriva che il reddito effettivamente disponibile per il al netto di spese ricorrenti e sostanzialmente Pt_1
incomprimibili, ammonta, per il periodo considerato, a non più di € 890,00
Pagina 5 di 9 mensili, cui va aggiunta la tredicesima mensilità e dai quali vanno ulteriormente detratte le spese per il suo sostentamento e, dunque, per vitto,
utenze, vestiario, ordinarie necessità mediche, trasporti, ecc.
Le circostanze di fatto sopra enunciate e documentate nei sensi suddetti sono peraltro pacifiche tra le parti.
3.2. Ebbene, tenendo conto di tanto, oltre che della necessità di conservare un sia pur minimo margine di risparmio per eventuali imprevisti,
è evidente che il reddito disponibile dell'obbligato non è certamente elevato e che suggerisce, al contrario, di limitare gli esborsi per cause straordinarie,
ove non indispensabili.
Su tali premesse, l'onere aggiuntivo insito nella frequenza di un'università privata, quantificato in citazione, senza trovare contestazione,
in circa € 650,00/900,00 annui per la quota del padre, pare gravare ingiustificatamente sulla ridotta capacità di spesa di lui.
Esso, soprattutto, non risulta corrispondere a una effettiva utilità per la figlia, non essendo stati neanche allegati concreti vantaggi derivanti in suo favore da tale più oneroso percorso formativo rispetto a quelli offerti da una più economica facoltà pubblica, pacificamente disponibile nella sua città di residenza.
Pertanto, essendo incontestato che l'odierno attore abbia per tempo espresso il proprio dissenso rispetto a tale decisione, l'avvenuta contribuzione, da parte sua, alle spese universitarie della figlia nei limiti di quanto sarebbe stato sufficiente alla frequenza di un ateneo pubblico esaurisce il suo obbligo di concorrere in tale voce di spesa straordinaria, che deve di conseguenza ritenersi assolto (v. Cass., Sez. I, n. 14564/23).
Pagina 6 di 9 4. La convenuta chiede altresì la refusione di quanto da lei speso per le visite del figlio presso uno psicologo, ma l'opponente contesta che Per_2
tali esborsi siano stati effettivamente sostenuti e afferma di avere comunque già versato la propria quota, a suo tempo richiestagli.
Parte opposta, che è onerata di provare l'esistenza del proprio preteso credito, non ne ha tuttavia in alcun modo attestato l'esistenza, né con documenti né con prove orali.
Esso, pertanto, non può in tale parte esserle riconosciuto.
5. Infine, l'opponente, pur ammettendo di non avere versato alla le quote di mantenimento ordinario indicate nel precetto, giustifica CP_1
tale omissione asserendo di averle, in parte, devolute direttamente ai figli, in un periodo nel quale non vivevano con la madre, e in parte compensate con altre proprie elargizioni.
5.1. Quanto al primo aspetto, sebbene non sia contestato che nell'estate del 2021 i figli della coppia si fossero allontanati dal domicilio materno, va rimarcato che l'art. 337 septies c.c. consente il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore dei figli soltanto in presenza di un conforme provvedimento del giudice, non già sulla base di una decisione unilaterale dell'obbligato, sia pure avallata dal figlio stesso;
neanche un accordo fra i genitori potrebbe peraltro derogare a tale principio, fissato per ragioni di ordine pubblico (v. Cass., Sez. III, n. 9700/21).
In base al titolo esecutivo azionato, il creditore del contributo al mantenimento è , la quale non risulta avere mai indicato un Controparte_1
adiectus solutionis causa ai sensi dell'art. 1188 c.c., tanto meno nelle persone dei figli.
Pagina 7 di 9 Ove siano sussistite ragioni che abbiano reso inattuale tale statuizione,
il avrebbe dovuto promuovere un giudizio volto alla modifica del Pt_1
provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non già
sospenderne unilateralmente gli effetti.
5.2. Quanto al secondo aspetto, il versamento di cifre inferiori al dovuto non può essere compensato con ulteriori pagamenti in ipotesi spontaneamente effettuati dall'obbligato, trattandosi di sue volontarie elargizioni, che non implicano in suo favore un credito restitutorio.
5.3. In definitiva, il debito non può in parte qua ritenersi estinto.
6. Il diritto della convenuta di procedere ad esecuzione dev'essere dunque ridimensionato, rispetto a quanto indicato nel precetto, decurtando la somma di € 420,00 per i compensi dello psicologo e quanto ulteriormente richiesto per tasse universitarie;
esso si riduce, così, a complessivi €
3.378,59, oltre spese di precetto.
7. La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , disattesa Parte_1 Controparte_1
ogni contraria istanza, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto accerta e dichiara l'inesistenza del diritto di parte convenuta di procedere a esecuzione per una somma superiore, alla data di notificazione del precetto, a € 3.378,59, oltre spese;
2. compensa le spese di lite.
Pagina 8 di 9 Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 1/4/2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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