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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/06/2025, n. 4764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4764 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 07/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 14696 / 2024 vertente
TRA
, nata il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti ARIA ROBERTA e RIONTINO GIULIA Parte_1
ricorrente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 281 decies cpc depositato il 24.6.2024 la ricorrente ha adito codesto giudice al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“a) rilevata la non manifesta infondatezza della proposta eccezione di incostituzionalità dell'art . 3 del D. lgs
230/2021 punto D di incostituzionalità nella parte in cui si considera necessario il requisito della biennalità della residenza per poter accedere all'erogazione dell'Assegno Unico Universale, in violazione dei principi contenuti agli artt. 3, 11 e 117 , 1° co, della Costituzione Italiana . Si chiede pertanto che il Tribunale di Napoli, valutata la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità testé formulata , invii alla Consulta gli atti del presente processo;
CP_ b) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' consistente nell'aver revocato la prestazione dell'Assegno Unico Universale riconosciuta alla ricorrente a causa dell'asserita mancanza del requisito di residenza biennale pregressa in Italia;
c) conseguentemente ai fini della cessazione della discriminazione e della rimozione degli effetti, anche quale piano di rimozione ex art 28, comma 5, d.lgs 150/2011, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'AUU per il periodo da agosto 2023 fino all'effettivo soddisfo, dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca emesso in data 31-10-2023 e per l'effetto accertare e dichiarare che le somme percepite dalla ricorrente a partire dal mese di febbraio 2022 non sono state indebitamente percepite e non devono pertanto essere restituite;
1 d) In via subordinata accertare la sussistenza del requisito della pregressa residenza biennale della sig.ra Pt_1
sul territorio italiano ai fini della percezione del beneficio dell'istituto dell'AUU, come richiesto nel
[...] mese di febbraio 2022, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'AUU per il periodo da agosto 2023 fino all'effettivo soddisfo, dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca emesso in data
31-10-2023 e per l'effetto accertare e dichiarare che le somme percepite dalla ricorrente a partire dal mese di febbraio 2022 non sono state indebitamente percepite e non devono pertanto essere restituite;
CP_ e) condannare l' in persona del legale rappresentate pro tempore a pagare alla ricorrente l'importo spettante a titolo di AUU nella medesima misura riconosciuta sino al momento della sospensione e sino all'effettivo soddisfo o in subordine la medesima somma a titolo di danno patrimoniale”; con vittoria di spese.
Esponeva di aver presentato in data 18.02.2022 istanza per il conseguimento dell'Assegno Unico Universale CP_ in relazione ai due figli minori e che l' con nota del 26.1.2024 le aveva comunicato la revoca del predetto assegno per la mancanza dei presupposti prescritti dall'art. 3 (lett. d) del Dlgs 230/21 cit. della residenza biennale in Italia o, in alternativa, della titolarità di un contratto di lavoro.
Deducendo di risedere in Italia dal 2019, assumeva il carattere discriminatorio della norma di cui all'art. 3 lett.
d D.lgs 230/21, nella parte in cui prevede la durata biennale della residenza in Italia, per essere in contrasto con l'art. 12 Della Direttiva 2011/98 UE, con l'art 43 TUI e artt.28 e ss. dlgs 286/1998 nonché
l'incostituzionalità del requisito della residenza almeno biennale previsto dalla norma in questione.
Deduceva, altresì, che l'AUU rientrerebbe nel novero delle prestazioni della sicurezza sociale di cui all'art. 3 del Regolamento CE n. 883/2004 e che l'Italia, nel recepire il principio dell'art. 12 cit., non avrebbe deciso di porre limiti all'estensione dei diritti dei lavoratori dei paesi terzi.
La ricorrente, infine, asseriva che la previsione del requisito della residenza biennale da parte del Legislatore importava una pretesa “discriminazione indiretta”, ponendo il cittadino del Paese terzo in una situazione di sproporzionato svantaggio, invocando a tal fine la procedura di infrazione (Infr. 2022.4113) proposta dalla
Commissione Europea nei confronti dell'Italia.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso introdotto ai sensi dell'art 281-decies e ss. cpc nelle controversie in materia di lavoro e previdenza;
nel merito, ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 07/05/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La domanda è inammissibile.
Ai fini della definizione del presente giudizio il Giudice intende prestare adesione ai sensi dell'art. 118 primo comma disp. att. c.p.c alle condivisibili argomentazioni di cui alla precedente pronuncia del Tribunale di Napoli
Nord n. 280/2025, est. dott. G. Paladino, che qui espressamente vengono richiamate (pronuncia versata in atti dalla difesa di parte convenuta).
Con l'atto introduttivo del giudizio, parte ricorrente ha attivato un procedimento ai sensi dell'art. 281-decies
c.p.c. Quest'ultimo, inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia") e modificato dal correttivo del D.lgs. 164/2024, il quale ha apportato modifiche al comma 2 e introdotto il comma 3, stabilisce nella sua formulazione attualmente vigente che:
“
1. Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale,
o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato.
2 2. Nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma.
3. Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma si applicano anche alle opposizioni previste dagli articoli
615, primo comma, 617, primo comma, e 645”.
In via preliminare, dunque, occorre delineare la ratio legis di tale disposizione al fine di individuarne l'ambito applicativo e, soprattutto, la sua compatibilità con il rito lavoro. Con il D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, infatti, è stata data attuazione alla l. n. 206/2021, recante delega al Governo “per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonchè in materia di esecuzione forzata”.
Al fine di consentire l'accelerazione e la semplificazione del giudizio di primo grado, sono state apportate modifiche formali e sostanziali al procedimento sommario di cognizione disciplinato dagli artt. 702-bis, 702- ter e 702-quater c.p.c., i quali erano stati introdotti in precedenza dalla l. n. 69/2009.
Ciò è avvenuto prevedendo, da un lato, l'abrogazione dell'intero Capo III-bis del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile, che racchiudeva le predette norme, e dall'altro, la collocazione del procedimento in esame nel libro secondo del c.p.c., con l'inserimento del Capo III-quater, rubricato “Del procedimento semplificato di cognizione”. Con tale scelta sistematica il legislatore ha voluto rimarcare l'alternatività del procedimento in esame rispetto al rito ordinario, ampliandone, altresì, l'ambito applicativo.
Anche dalla scelta del nomen iuris - “procedimento semplificato di cognizione” -, si evince che il nuovo procedimento non è a cognizione sommaria, ma a cognizione piena in cui la sommarietà si estrinseca nella semplificazione e nella deformalizzazione dell'iter procedimentale. La sommarietà, quindi, inerisce alla trattazione ed all'istruzione della causa e non alla sua decisione.
L'entrata in vigore del Capo III-quater è stata prevista con decorrenza dal 28 febbraio 2023. L'art. 35, comma
1, infatti, ha previsto che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Del pari, il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto -all'art. 7, comma 1- che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio
2023”.
Tanto premesso, nel caso di specie si pone la questione dell'applicabilità del rito innanzi citato alle controversie in materia di lavoro e previdenza. Ebbene, dall'analisi del reticolato normativo vigente la risposta a tale quesito non può che essere negativa. Quanto detto sulla scorta di plurimi elementi ricavabili da molteplici dati normativi.
Innanzitutto, giova chiarire che il legislatore non ha introdotto espressamente le cause di lavoro e previdenza nelle ipotesi elencate dell'art. 281-decies c.p.c.
Altresì, un dato è rappresentato dalla collocazione sistematica del rito semplificato nel Titolo I del Libro II del c.p.c.; suddetta collocazione, come sottolinea la Relazione Illustrativa al D.lgs. 149/2022, “è coerente con
l'alternatività di tale rito rispetto al rito ordinario”.
Inoltre, l'art. 281-undecies c.p.c. stabilisce che “la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo
163”; il legislatore, dunque, ha previsto che l'atto introduttivo del giudizio deve contenere gli elementi tipici della citazione.
3 Ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 3, c.p.c., poi, “Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”. Il nuovo rito, pertanto, contempla la possibilità di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni nonché per indicare i mezzi di prova e produrre documenti. Tale meccanismo si pone in netto contrasto con la disciplina del rito lavoro in cui vige una rigida scansione di preclusioni all'introduzione nel giudizio di nuovi temi decisionali e di ulteriore materiale probatorio;
ciò in quanto le parti devono indicare, a pena di decadenza, i mezzi di prova ed i documenti di cui intendono avvalersi fin dagli atti introduttivi. Consentire, dunque, che una controversia sottoposta al rito del lavoro venga trattata secondo il nuovo rito semplificato permetterebbe alle parti di aggirare il meccanismo delle preclusioni e delle decadenze tipico proprio del rito speciale lavoristico.
Ulteriore dato è rappresentato dalla modifica apportata dalla riforma in esame al comma 3 dell'art. 40 c.p.c., dove è stato aggiunto un ulteriore periodo, nella parte in cui stabilisce che in caso di connessione ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. tra una causa sottoposta al rito semplificato di cognizione ed un'altra sottoposta a rito speciale, diverso da quello di cui alle cause di lavoro e previdenziali ex artt. 409 e 442 c.p.c.,
i procedimenti debbono essere tutti trattati e decisi con il rito semplificato di cognizione. Appare, quindi, chiaro che il legislatore, non consentendo la possibilità di trattazione unitaria dei giudizi con il rito semplificato in caso di connessione solo per le cause di lavoro e previdenziali, ha inteso implicitamente escluderne l'applicazione con riferimento a queste ultime.
Altro elemento si desume dall'art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c., per il quale il giudice, quando ritiene che manchino i presupposti per la decisione con il rito semplificato, dispone “la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'articolo 183 rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'articolo 171 ter”. Il legislatore, dunque, ha previsto con tale disposizione esclusivamente l'alternatività tra il nuovo rito e quello ordinario, ma non anche con quello del lavoro.
Da ultimo, in ottica sistematica di più ampio respiro, la specialità del rito del lavoro è già di per sé idonea a garantire quelle esigenze di semplificazione ed accelerazione delle controversie sottese alla ratio della novella legislativa. Al riguardo, occorre notare che l'art. 281-undecies c.p.c. ha previsto al comma 2 che “Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero”, mentre nel rito lavoro è stabilito dall'art. 415 c.p.c. che “Tra la data di notificazione al convenuto
e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Il termine di cui al comma precedente è elevato a quaranta giorni e quello di cui al terzo comma è elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi all'estero”; la stessa norma, altresì, dispone che “Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di sessanta giorni”.
Le disposizioni normative del rito lavoro, pertanto, prevedono un meccanismo apparentemente più celere di quello del nuovo rito semplificato che verrebbero svuotate di significato dalla scelta di quest'ultimo, non ravvisandosi una concreta ragione secondo cui la ricorrente dovrebbe preferirne l'attivazione a discapito del rito lavoristico.
Del resto, già in passato la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto incompatibile con il rito lavoro il procedimento sommario di cognizione ex artt. 702-bis e ss. c.p.c., il quale è stato sostituito dal nuovo rito semplificato. In argomento, la Corte di cassazione aveva precisato che “Il procedimento sommario di cognizione, disciplinato dagli artt. 702-bis e ss. c.p.c., non è adottabile per le controversie assoggettate ad un rito a cognizione piena diverso e alternativo rispetto a quello ordinario, quale quello delle cause di lavoro o locatizie, atteso, da un lato, il riferimento espresso, contenuto nelle norme richiamate, all'art. 183 c.p.c., ed
4 all'art. 163 c.p.c., indice della volontà del legislatore di limitare l'applicabilità del procedimento in questione alle controversie che possono essere promosse con il rito ordinario a cognizione piena, e, dall'altro, che non è consentita un'interferenza del procedimento sommario con i riti speciali di cognizione, contrassegnati da concentrazione processuale o da una ufficiosità dell'istruzione, in quanto espressamente considerati dal decreto di semplificazione dei riti (d.lgs. n. 150 del 2011) come modelli alternativi l'uno all'altro” (Cassazione civile sez. III, 05/07/2023, n.18990).
A questo punto, ritenuto incompatibile il nuovo procedimento semplificato con il rito lavoro, occorre stabilire quali siano le conseguenze nel caso in cui la ricorrente attivi erroneamente il procedimento di cui agli artt.
281-decies e ss. c.p.c. nelle controversie in materia di lavoro e previdenza. La soluzione, ad avviso della scrivente, è quella della pronuncia di inammissibilità e non della conversione del rito. Tale conclusione è facilmente evincibile dal già menzionato art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c. secondo cui qualora il giudice ravvisi l'assenza dei presupposti per la decisione con il rito semplificato dispone “la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'articolo 183 rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'articolo 171 ter”. La previsione della conversione dal rito semplificato da un altro rito con forme e cognizione piena è stata limitata al rito ordinario;
di guisa che, in assenza di diversa disposizione normativa, il giudice del lavoro non potrà disporre il mutamento del rito, ma sarà costretto a pronunciare sentenza di inammissibilità. A ben vedere, infatti, il giudice del lavoro non potrebbe fissare l'udienza ai sensi dell'art. 183
c.p.c. non potendo celebrarsi in nessun caso un procedimento con rito ordinario dinanzi ad esso e non potendo neppure provvedere a fissare l'udienza di trattazione in luogo di un diverso giudice dinanzi al quale il processo si celebrerà effettivamente.
Anche tale soluzione si pone in coerenza con la previgente disciplina normativa del rito sommario di cognizione (art.702-ter c.p.c., commi 2 e 7) ad avviso della quale qualora la domanda non rientri tra quelle indicate nell'art. 702-bis il giudice la dichiara inammissibile con ordinanza non impugnabile e provvede sulle spese (cfr. Cass. n. 2965 del 2023).
Per tutto quanto esposto, in conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
Attesa la natura della definizione, le spese di lite si compensano per intero.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- 1) Dichiara inammissibile il ricorso;
- 2) spese compensate.
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 7.05.2025
Il giudice
Dott. Annamaria Lazzara
5
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 07/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 14696 / 2024 vertente
TRA
, nata il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti ARIA ROBERTA e RIONTINO GIULIA Parte_1
ricorrente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 281 decies cpc depositato il 24.6.2024 la ricorrente ha adito codesto giudice al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“a) rilevata la non manifesta infondatezza della proposta eccezione di incostituzionalità dell'art . 3 del D. lgs
230/2021 punto D di incostituzionalità nella parte in cui si considera necessario il requisito della biennalità della residenza per poter accedere all'erogazione dell'Assegno Unico Universale, in violazione dei principi contenuti agli artt. 3, 11 e 117 , 1° co, della Costituzione Italiana . Si chiede pertanto che il Tribunale di Napoli, valutata la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità testé formulata , invii alla Consulta gli atti del presente processo;
CP_ b) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' consistente nell'aver revocato la prestazione dell'Assegno Unico Universale riconosciuta alla ricorrente a causa dell'asserita mancanza del requisito di residenza biennale pregressa in Italia;
c) conseguentemente ai fini della cessazione della discriminazione e della rimozione degli effetti, anche quale piano di rimozione ex art 28, comma 5, d.lgs 150/2011, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'AUU per il periodo da agosto 2023 fino all'effettivo soddisfo, dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca emesso in data 31-10-2023 e per l'effetto accertare e dichiarare che le somme percepite dalla ricorrente a partire dal mese di febbraio 2022 non sono state indebitamente percepite e non devono pertanto essere restituite;
1 d) In via subordinata accertare la sussistenza del requisito della pregressa residenza biennale della sig.ra Pt_1
sul territorio italiano ai fini della percezione del beneficio dell'istituto dell'AUU, come richiesto nel
[...] mese di febbraio 2022, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'AUU per il periodo da agosto 2023 fino all'effettivo soddisfo, dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca emesso in data
31-10-2023 e per l'effetto accertare e dichiarare che le somme percepite dalla ricorrente a partire dal mese di febbraio 2022 non sono state indebitamente percepite e non devono pertanto essere restituite;
CP_ e) condannare l' in persona del legale rappresentate pro tempore a pagare alla ricorrente l'importo spettante a titolo di AUU nella medesima misura riconosciuta sino al momento della sospensione e sino all'effettivo soddisfo o in subordine la medesima somma a titolo di danno patrimoniale”; con vittoria di spese.
Esponeva di aver presentato in data 18.02.2022 istanza per il conseguimento dell'Assegno Unico Universale CP_ in relazione ai due figli minori e che l' con nota del 26.1.2024 le aveva comunicato la revoca del predetto assegno per la mancanza dei presupposti prescritti dall'art. 3 (lett. d) del Dlgs 230/21 cit. della residenza biennale in Italia o, in alternativa, della titolarità di un contratto di lavoro.
Deducendo di risedere in Italia dal 2019, assumeva il carattere discriminatorio della norma di cui all'art. 3 lett.
d D.lgs 230/21, nella parte in cui prevede la durata biennale della residenza in Italia, per essere in contrasto con l'art. 12 Della Direttiva 2011/98 UE, con l'art 43 TUI e artt.28 e ss. dlgs 286/1998 nonché
l'incostituzionalità del requisito della residenza almeno biennale previsto dalla norma in questione.
Deduceva, altresì, che l'AUU rientrerebbe nel novero delle prestazioni della sicurezza sociale di cui all'art. 3 del Regolamento CE n. 883/2004 e che l'Italia, nel recepire il principio dell'art. 12 cit., non avrebbe deciso di porre limiti all'estensione dei diritti dei lavoratori dei paesi terzi.
La ricorrente, infine, asseriva che la previsione del requisito della residenza biennale da parte del Legislatore importava una pretesa “discriminazione indiretta”, ponendo il cittadino del Paese terzo in una situazione di sproporzionato svantaggio, invocando a tal fine la procedura di infrazione (Infr. 2022.4113) proposta dalla
Commissione Europea nei confronti dell'Italia.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso introdotto ai sensi dell'art 281-decies e ss. cpc nelle controversie in materia di lavoro e previdenza;
nel merito, ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 07/05/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La domanda è inammissibile.
Ai fini della definizione del presente giudizio il Giudice intende prestare adesione ai sensi dell'art. 118 primo comma disp. att. c.p.c alle condivisibili argomentazioni di cui alla precedente pronuncia del Tribunale di Napoli
Nord n. 280/2025, est. dott. G. Paladino, che qui espressamente vengono richiamate (pronuncia versata in atti dalla difesa di parte convenuta).
Con l'atto introduttivo del giudizio, parte ricorrente ha attivato un procedimento ai sensi dell'art. 281-decies
c.p.c. Quest'ultimo, inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia") e modificato dal correttivo del D.lgs. 164/2024, il quale ha apportato modifiche al comma 2 e introdotto il comma 3, stabilisce nella sua formulazione attualmente vigente che:
“
1. Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale,
o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato.
2 2. Nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma.
3. Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma si applicano anche alle opposizioni previste dagli articoli
615, primo comma, 617, primo comma, e 645”.
In via preliminare, dunque, occorre delineare la ratio legis di tale disposizione al fine di individuarne l'ambito applicativo e, soprattutto, la sua compatibilità con il rito lavoro. Con il D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, infatti, è stata data attuazione alla l. n. 206/2021, recante delega al Governo “per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonchè in materia di esecuzione forzata”.
Al fine di consentire l'accelerazione e la semplificazione del giudizio di primo grado, sono state apportate modifiche formali e sostanziali al procedimento sommario di cognizione disciplinato dagli artt. 702-bis, 702- ter e 702-quater c.p.c., i quali erano stati introdotti in precedenza dalla l. n. 69/2009.
Ciò è avvenuto prevedendo, da un lato, l'abrogazione dell'intero Capo III-bis del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile, che racchiudeva le predette norme, e dall'altro, la collocazione del procedimento in esame nel libro secondo del c.p.c., con l'inserimento del Capo III-quater, rubricato “Del procedimento semplificato di cognizione”. Con tale scelta sistematica il legislatore ha voluto rimarcare l'alternatività del procedimento in esame rispetto al rito ordinario, ampliandone, altresì, l'ambito applicativo.
Anche dalla scelta del nomen iuris - “procedimento semplificato di cognizione” -, si evince che il nuovo procedimento non è a cognizione sommaria, ma a cognizione piena in cui la sommarietà si estrinseca nella semplificazione e nella deformalizzazione dell'iter procedimentale. La sommarietà, quindi, inerisce alla trattazione ed all'istruzione della causa e non alla sua decisione.
L'entrata in vigore del Capo III-quater è stata prevista con decorrenza dal 28 febbraio 2023. L'art. 35, comma
1, infatti, ha previsto che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Del pari, il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto -all'art. 7, comma 1- che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio
2023”.
Tanto premesso, nel caso di specie si pone la questione dell'applicabilità del rito innanzi citato alle controversie in materia di lavoro e previdenza. Ebbene, dall'analisi del reticolato normativo vigente la risposta a tale quesito non può che essere negativa. Quanto detto sulla scorta di plurimi elementi ricavabili da molteplici dati normativi.
Innanzitutto, giova chiarire che il legislatore non ha introdotto espressamente le cause di lavoro e previdenza nelle ipotesi elencate dell'art. 281-decies c.p.c.
Altresì, un dato è rappresentato dalla collocazione sistematica del rito semplificato nel Titolo I del Libro II del c.p.c.; suddetta collocazione, come sottolinea la Relazione Illustrativa al D.lgs. 149/2022, “è coerente con
l'alternatività di tale rito rispetto al rito ordinario”.
Inoltre, l'art. 281-undecies c.p.c. stabilisce che “la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo
163”; il legislatore, dunque, ha previsto che l'atto introduttivo del giudizio deve contenere gli elementi tipici della citazione.
3 Ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 3, c.p.c., poi, “Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”. Il nuovo rito, pertanto, contempla la possibilità di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni nonché per indicare i mezzi di prova e produrre documenti. Tale meccanismo si pone in netto contrasto con la disciplina del rito lavoro in cui vige una rigida scansione di preclusioni all'introduzione nel giudizio di nuovi temi decisionali e di ulteriore materiale probatorio;
ciò in quanto le parti devono indicare, a pena di decadenza, i mezzi di prova ed i documenti di cui intendono avvalersi fin dagli atti introduttivi. Consentire, dunque, che una controversia sottoposta al rito del lavoro venga trattata secondo il nuovo rito semplificato permetterebbe alle parti di aggirare il meccanismo delle preclusioni e delle decadenze tipico proprio del rito speciale lavoristico.
Ulteriore dato è rappresentato dalla modifica apportata dalla riforma in esame al comma 3 dell'art. 40 c.p.c., dove è stato aggiunto un ulteriore periodo, nella parte in cui stabilisce che in caso di connessione ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. tra una causa sottoposta al rito semplificato di cognizione ed un'altra sottoposta a rito speciale, diverso da quello di cui alle cause di lavoro e previdenziali ex artt. 409 e 442 c.p.c.,
i procedimenti debbono essere tutti trattati e decisi con il rito semplificato di cognizione. Appare, quindi, chiaro che il legislatore, non consentendo la possibilità di trattazione unitaria dei giudizi con il rito semplificato in caso di connessione solo per le cause di lavoro e previdenziali, ha inteso implicitamente escluderne l'applicazione con riferimento a queste ultime.
Altro elemento si desume dall'art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c., per il quale il giudice, quando ritiene che manchino i presupposti per la decisione con il rito semplificato, dispone “la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'articolo 183 rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'articolo 171 ter”. Il legislatore, dunque, ha previsto con tale disposizione esclusivamente l'alternatività tra il nuovo rito e quello ordinario, ma non anche con quello del lavoro.
Da ultimo, in ottica sistematica di più ampio respiro, la specialità del rito del lavoro è già di per sé idonea a garantire quelle esigenze di semplificazione ed accelerazione delle controversie sottese alla ratio della novella legislativa. Al riguardo, occorre notare che l'art. 281-undecies c.p.c. ha previsto al comma 2 che “Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero”, mentre nel rito lavoro è stabilito dall'art. 415 c.p.c. che “Tra la data di notificazione al convenuto
e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Il termine di cui al comma precedente è elevato a quaranta giorni e quello di cui al terzo comma è elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi all'estero”; la stessa norma, altresì, dispone che “Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di sessanta giorni”.
Le disposizioni normative del rito lavoro, pertanto, prevedono un meccanismo apparentemente più celere di quello del nuovo rito semplificato che verrebbero svuotate di significato dalla scelta di quest'ultimo, non ravvisandosi una concreta ragione secondo cui la ricorrente dovrebbe preferirne l'attivazione a discapito del rito lavoristico.
Del resto, già in passato la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto incompatibile con il rito lavoro il procedimento sommario di cognizione ex artt. 702-bis e ss. c.p.c., il quale è stato sostituito dal nuovo rito semplificato. In argomento, la Corte di cassazione aveva precisato che “Il procedimento sommario di cognizione, disciplinato dagli artt. 702-bis e ss. c.p.c., non è adottabile per le controversie assoggettate ad un rito a cognizione piena diverso e alternativo rispetto a quello ordinario, quale quello delle cause di lavoro o locatizie, atteso, da un lato, il riferimento espresso, contenuto nelle norme richiamate, all'art. 183 c.p.c., ed
4 all'art. 163 c.p.c., indice della volontà del legislatore di limitare l'applicabilità del procedimento in questione alle controversie che possono essere promosse con il rito ordinario a cognizione piena, e, dall'altro, che non è consentita un'interferenza del procedimento sommario con i riti speciali di cognizione, contrassegnati da concentrazione processuale o da una ufficiosità dell'istruzione, in quanto espressamente considerati dal decreto di semplificazione dei riti (d.lgs. n. 150 del 2011) come modelli alternativi l'uno all'altro” (Cassazione civile sez. III, 05/07/2023, n.18990).
A questo punto, ritenuto incompatibile il nuovo procedimento semplificato con il rito lavoro, occorre stabilire quali siano le conseguenze nel caso in cui la ricorrente attivi erroneamente il procedimento di cui agli artt.
281-decies e ss. c.p.c. nelle controversie in materia di lavoro e previdenza. La soluzione, ad avviso della scrivente, è quella della pronuncia di inammissibilità e non della conversione del rito. Tale conclusione è facilmente evincibile dal già menzionato art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c. secondo cui qualora il giudice ravvisi l'assenza dei presupposti per la decisione con il rito semplificato dispone “la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'articolo 183 rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'articolo 171 ter”. La previsione della conversione dal rito semplificato da un altro rito con forme e cognizione piena è stata limitata al rito ordinario;
di guisa che, in assenza di diversa disposizione normativa, il giudice del lavoro non potrà disporre il mutamento del rito, ma sarà costretto a pronunciare sentenza di inammissibilità. A ben vedere, infatti, il giudice del lavoro non potrebbe fissare l'udienza ai sensi dell'art. 183
c.p.c. non potendo celebrarsi in nessun caso un procedimento con rito ordinario dinanzi ad esso e non potendo neppure provvedere a fissare l'udienza di trattazione in luogo di un diverso giudice dinanzi al quale il processo si celebrerà effettivamente.
Anche tale soluzione si pone in coerenza con la previgente disciplina normativa del rito sommario di cognizione (art.702-ter c.p.c., commi 2 e 7) ad avviso della quale qualora la domanda non rientri tra quelle indicate nell'art. 702-bis il giudice la dichiara inammissibile con ordinanza non impugnabile e provvede sulle spese (cfr. Cass. n. 2965 del 2023).
Per tutto quanto esposto, in conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
Attesa la natura della definizione, le spese di lite si compensano per intero.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- 1) Dichiara inammissibile il ricorso;
- 2) spese compensate.
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 7.05.2025
Il giudice
Dott. Annamaria Lazzara
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