Art. 5. (( (Adempimenti degli organismi nazionali di normazione italiani).)) (( 1. Gli organismi nazionali di normazione italiani operano nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 e, in particolare, degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 4 di tale regolamento e dell'obbligo di incoraggiare e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese alle norme ed ai processi di sviluppo delle stesse di cui all'articolo 6 del medesimo regolamento.
Almeno una volta ogni anno ciascun organismo nazionale di normazione italiano stabilisce il proprio programma di lavoro che contiene le informazioni sulle norme che l'organismo stesso intende elaborare o modificare, che sta preparando o modificando e che ha adottato nel periodo del programma di lavoro precedente, a meno che non si tratti di recepimenti identici o equivalenti di norme internazionali o europee. Il programma di lavoro indica, in relazione ad ogni norma:
a) l'oggetto;
b) la fase raggiunta nell'elaborazione;
c) i riferimenti a eventuali norme internazionali sulle quali ci si e' basati.
2. Gli organismi nazionali di normazione italiani rendono disponibile il proprio programma di lavoro sul proprio sito web e diffondono un avviso relativo all'esistenza di tale programma almeno in una pubblicazione nazionale sulle attivita' di normazione. I medesimi organismi, al piu' tardi al momento della pubblicazione del programma di lavoro, notificano l'esistenza del programma alle organizzazioni europee di normazione, agli altri organismi nazionali di normazione e alla Commissione europea.
3. Se la Commissione europea o le organizzazioni europee di normazione comunicano l'intenzione di trattare a livello europeo e secondo le norme definite dalle organizzazioni europee di normazione, un oggetto di lavoro compreso nel programma annuale di lavoro degli organismi nazionali di normazione italiani, questi ultimi non si oppongono a tale iniziativa e non intraprendono alcuna azione che possa pregiudicare una decisione in merito.
4. Durante l'elaborazione di una norma armonizzata, o successivamente alla sua approvazione, gli organismi nazionali di normazione italiani non intraprendono alcuna azione che puo' recare pregiudizio per l'armonizzazione auspicata e, in particolare, si astengono dal pubblicare, in riferimento al settore in questione, una norma nazionale nuova o riveduta che non sia completamente in linea con una norma armonizzata esistente. A seguito della pubblicazione di una norma armonizzata tutte le norme nazionali in contrasto con la stessa sono ritirate entro un termine ragionevole.
5. Gli organismi nazionali di normazione italiani e le amministrazioni interessate trasmettono all'Unita' centrale di notifica, ai fini della immediata comunicazione alla Commissione europea conformemente all'articolo 5-bis, comma 1, tutte le richieste che tali amministrazioni pubbliche hanno presentato ad un organismo nazionale di normazione italiano volte ad elaborare specifiche tecniche o una norma per prodotti specifici, in previsione dell'emanazione di una regola tecnica per tali prodotti come progetto di regola tecnica e indicano i motivi che ne giustificano la formulazione.
6. Gli organismi nazionali di normazione italiani trasmettono le informazioni ricevute dagli organismi nazionali di normazione degli altri Stati membri dell'Unione europea, dal Comitato europeo di normazione - CEN, dall'ETSI e dal Comitato europeo di normazione elettrotecnica - CENELEC, al Ministero dello sviluppo economico e, limitatamente al settore dell'ingegneria civile e strutturale, al Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nonche', limitatamente al settore della sicurezza in caso di incendio, alla Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno. ))
Almeno una volta ogni anno ciascun organismo nazionale di normazione italiano stabilisce il proprio programma di lavoro che contiene le informazioni sulle norme che l'organismo stesso intende elaborare o modificare, che sta preparando o modificando e che ha adottato nel periodo del programma di lavoro precedente, a meno che non si tratti di recepimenti identici o equivalenti di norme internazionali o europee. Il programma di lavoro indica, in relazione ad ogni norma:
a) l'oggetto;
b) la fase raggiunta nell'elaborazione;
c) i riferimenti a eventuali norme internazionali sulle quali ci si e' basati.
2. Gli organismi nazionali di normazione italiani rendono disponibile il proprio programma di lavoro sul proprio sito web e diffondono un avviso relativo all'esistenza di tale programma almeno in una pubblicazione nazionale sulle attivita' di normazione. I medesimi organismi, al piu' tardi al momento della pubblicazione del programma di lavoro, notificano l'esistenza del programma alle organizzazioni europee di normazione, agli altri organismi nazionali di normazione e alla Commissione europea.
3. Se la Commissione europea o le organizzazioni europee di normazione comunicano l'intenzione di trattare a livello europeo e secondo le norme definite dalle organizzazioni europee di normazione, un oggetto di lavoro compreso nel programma annuale di lavoro degli organismi nazionali di normazione italiani, questi ultimi non si oppongono a tale iniziativa e non intraprendono alcuna azione che possa pregiudicare una decisione in merito.
4. Durante l'elaborazione di una norma armonizzata, o successivamente alla sua approvazione, gli organismi nazionali di normazione italiani non intraprendono alcuna azione che puo' recare pregiudizio per l'armonizzazione auspicata e, in particolare, si astengono dal pubblicare, in riferimento al settore in questione, una norma nazionale nuova o riveduta che non sia completamente in linea con una norma armonizzata esistente. A seguito della pubblicazione di una norma armonizzata tutte le norme nazionali in contrasto con la stessa sono ritirate entro un termine ragionevole.
5. Gli organismi nazionali di normazione italiani e le amministrazioni interessate trasmettono all'Unita' centrale di notifica, ai fini della immediata comunicazione alla Commissione europea conformemente all'articolo 5-bis, comma 1, tutte le richieste che tali amministrazioni pubbliche hanno presentato ad un organismo nazionale di normazione italiano volte ad elaborare specifiche tecniche o una norma per prodotti specifici, in previsione dell'emanazione di una regola tecnica per tali prodotti come progetto di regola tecnica e indicano i motivi che ne giustificano la formulazione.
6. Gli organismi nazionali di normazione italiani trasmettono le informazioni ricevute dagli organismi nazionali di normazione degli altri Stati membri dell'Unione europea, dal Comitato europeo di normazione - CEN, dall'ETSI e dal Comitato europeo di normazione elettrotecnica - CENELEC, al Ministero dello sviluppo economico e, limitatamente al settore dell'ingegneria civile e strutturale, al Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nonche', limitatamente al settore della sicurezza in caso di incendio, alla Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno. ))